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Capitolo 1
CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
1. FINALITÀ CAUTELARI ED EFFICACIA EDUCATIVA
Ci siamo soffermati nella prima parte sulle origini e sulle ragioni
della specificità del sistema cautelare minorile così come risultante dal
D.P.R. 448/1988.
Abbiamo poi fatto ampio accenno ai rapporti tra c.p.p. e c.p.p.m.
al fine di indicarne la disciplina1 soprattutto con riferimento ai
presupposti di applicabilità di tali misure e, al riguardo, ci siamo
imbattuti nella questione della (possibile per alcuni, improbabile per
altri) valenza educativa delle misure cautelari.
1
“La completa disciplina dell’istituto processuale potrà risultare così determinata:
A) dalle disposizioni del Capo II del dpr n. 448 che, a questi fini, rappresentano i principi generali del sistema
processuale penale minorile;
B) da una parte delle disposizioni del Libro IV cpp, così individuate a seguito della scomposizione - composizione:
1) esclusione di un intero Capo (come il Capo VII cpp riguardante le misure di sicurezza);
2) assunzione tendenzialmente integrale (anche se talvolta di significato solo teorico, considerata la condizione
minorile, ma non astrattamente incompatibile) di alcune parti, come i Capi III e VII e il Titolo II cpp;
3) scomposizione di alcuni Capi (si prendano ad esempio il I e II cpp) con:
a) esclusione di alcune norme (ad esempio gli artt. 280 e 284 cpp, incompatibili con il sistema derivante
dagli articoli da 19 a 23 del dpr n. 488);
b) assunzione integrale di altre norme (esempio l’art. 281 cpp);
c) assunzione integrale di norme del cpp ma con integrazioni (ad esempio gli art. 275 e 278 del Capo I,
richiamati dai c. 2 e 4 dell’art 19 del dpr n. 488 ma operanti con le integrazioni previste in quella stessa
norma perché imposte dalla specificità della condizione minorile);
4) scomposizione di articoli al fine di escludere alcune disposizioni e mantenerne altre;
5) scomposizione di disposizioni al fine di escludere parti di esse, assumerne altre e, per altre ancora,
verificare le condizioni di applicabilità“.
Così F.PALOMBA, Il sistema del nuovo processo penale minorile, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 75-76.
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Sul punto la dottrina è ormai pacifica: i provvedimenti previsti
dagli artt. 19 e ss. D.P.R. 448 possono essere disposti esclusivamente a
fronte di effettive esigenze cautelari, tenuta d’altro canto presente la
necessità di non interrompere i processi educativi in corso.
In quanto tali dunque, le misure cautelari minorili (alla pari di
quelle previste dal c.p.p.) perseguono essenzialmente finalità diverse
da quelle educative.
Tuttavia non si può disconoscere che la misura cautelare il più
delle volte rappresenta il primo “atto” (di una spesso lunga, come
vedremo, serie) con il quale il minore viene a contatto con il sistema
della giustizia penale e che comunque anche le disposizioni del capo II
devono essere applicate in modo adeguato alle esigenze educative del
minorenne.
Ecco allora che a riguardo potremmo parlare di una (pretesa)
efficacia educativa delle misure cautelari, con alcune ulteriori
puntualizzazioni.
La prima riprende le considerazioni già evidenziate nelle pagine
precedenti: non è rispetto alla finalità con cui vengono applicate bensì,
appunto, rispetto all’efficacia (e cioè l’idoneità a produrre effetti) delle
misure stesse che dobbiamo ora porre l’attenzione nel chiederci se
effettivamente si possano cogliere anche valenze educative: dovremo
cioè andare a verificare se le misure cautelari, così come sono
“costruite”, riescano effettivamente ad offrire al minore, come
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sottolinea Pazè nel passo riportato alla fine della prima parte, “la
possibilità di verifica di alternative di vita”.
L’idea guida dell’indagine svolta nasce appunto da questo
interrogativo. E l’alternativa di vita per eccellenza per un minore che ha
commesso un reato è senza dubbio quella di non commetterne più un
altro.
Nelle singole vicende processuali che andremo ad analizzare
cercheremo allora di cogliere questi aspetti, che assumono un
significato ancora più importante alla luce di questa ulteriore
considerazione: il processo di per sé, come strumento di accertamento
della responsabilità a fronte di un sospetto di reato, ha i suoi tempi.
L’esperienza di tutti i giorni mette in evidenza come questi siano
purtroppo sempre più lunghi, e neppure la giustizia minorile è immune
da questo male.
Considerando dunque che spesso possono passare anche
molti anni prima di arrivare a un esito processuale definitivo2, ecco che
la misura cautelare, intervenendo per sua natura nella fase
immediatamente successiva alla presunta commissione del reato,
rappresenta il provvedimento che maggiormente può portare con sé
delle “speranze educative” nel senso sopra precisato: cosa che invece
la pena non può allo stesso modo fare, proprio perché essa, se
2 L’argomento dei tempi processuali è analizzato in maniera più dettagliata, sulla base dei dati raccolti, al termine
dell’analisi della situazione dei procedimenti: v. parte seconda, cap. 3.2 , pp. 114-120.
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comunque interviene, sopraggiunge - nella maggior parte delle ipotesi -
quando ormai l’allora minorenne ha già da tempo raggiunto la maggior
età e più probabilmente anche una sua condotta di vita già
complessivamente definita.
Con questo non si vuole certo affermare, lo ripetiamo, che le
misure cautelari (e così il processo) siano reputate l’occasione per
eccellenza per educare: lo stesso legislatore, prevedendo la necessità di
tener conto “dell’esigenza di non interrompere i processi educativi in
atto”, ha presupposto che queste possano contrastare nel caso
concreto con le esigenze educative. Ma quando queste vengono
applicate non si vede come si possa negare a priori quella speranza
educativa che emerge dalla novità della loro disciplina: certo è
fondamentale la collaborazione del minore, ma sicuramente una
prescrizione di un certo tipo o un collocamento in comunità - sia pur di
breve durata - non è detto che non possa di per sé portare a delle scelte
diverse di vita (non certo necessariamente definitive, ma quantomeno
propositive).
Certamente l’ipotesi di partenza (che potremmo così riassumere:
“non successiva commissione di un ulteriore reato = efficacia educativa
della misura cautelare precedentemente disposta”) è di per
sé riduttiva: sono infatti moltissime le motivazioni3 che possono portare
3 Sulle cause della delinquenza giovanile le teorie sono molteplici e il panorama bibliografico sconfinato. Anche se
l’argomento esula dalla nostra ricerca, basti qui però solo accennare che ormai è pacifico l’approccio “multifattoriale”
al problema.
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un minore a commettere un reato, indipendentemente dal fatto che in
precedenza sia stato o meno applicato nei suoi confronti un
provvedimento cautelare.
Tuttavia, pur nella consapevolezza che ogni minore ha una sua
propria storia (non esauribile in una serie di dati numerici relativi al suo
curriculum criminis) e un suo proprio carattere che di questa
inevitabilmente porta i segni, riteniamo comunque che l’analisi
condotta sull’efficacia dei provvedimenti di cui all’art. 19 e ss. in termini
di “recidiva”4 sia comunque indicativa di una valenza educativa o meno
del sistema cautelare minorile così come autonomamente concepito dal
legislatore del 1988.
2. COME È STATA SVOLTA L’INDAGINE
L’indagine è stata svolta dal gennaio all’ottobre del 1996 presso il
Tribunale dei Minorenni di Milano.
Poiché risultava difficoltoso l’accesso diretto ai terminali del
Tribunale (in quanto utilizzati dai singoli magistrati nel loro lavoro
quotidiano) e comunque limitato - per esigenze di ufficio - alle sole ore
della mattina, agli inizi del mese di dicembre del 1995 sono state
4
Si badi che il termine recidiva è usato qui e nel proseguo della trattazione in senso atecnico, in quanto viene a
ricomprendere il semplice fatto della apertura di più procedimenti a carico dello stesso soggetto, indipendentemente che
per essi sia intervenuta o meno una sentenza definitiva di condanna. Recidivo in senso tecnico, a norma dell’art. 99 c.p.,
è invece “chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro”.
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stampate tutte le schede informative di minori nei confronti dei quali
risultava essere stata applicata una o più misure cautelari a partire dal
24.10.1989 (data di entrata in vigore del D.P.R. 448/1988).
Queste schede, realizzate dal C.E.T.5, riportano, insieme ai dati
anagrafici e alle notizie più importanti sul minore, tutti i procedimenti a
suo carico iscritti presso il Tribunale per i Minorenni per ipotesi di reato
compiute nella circoscrizione del Tribunale stesso6: quando nel
prosieguo della trattazione parliamo di situazione-minore xxyy (numero
progressivo di identificazione di ciascun minore che, per ragioni di
riservatezza, non ci sarà mai possibile citare) facciamo dunque
riferimento a questo complesso di procedimenti a carico di quel
particolare minore.
A titolo esemplificativo, viene riportata nella pagina che segue
una scheda informativa7.
5 Propriamente le schede “nascono” presso la Procura per i Minorenni di Milano, al momento dell’apertura del
fascicolo riguardante il minore. Il C.E.T. (Centro Elaborazioni dati del Tribunale) le aggiorna, alla luce dei successivi
esiti processuali.
6 L’analisi dunque, da questo punto di vista, appare inevitabilmente limitata, dal momento che non comprende: 1) i
fatti di reato commessi ma non scoperti (sul cd. numero oscuro v. nota 48, p. 150); 2) i fatti di reato commessi al di
fuori del distretto di Corte d’appello del Tribunale di Milano; 3) i procedimenti d’appello. Si consideri comunque che
la circoscrizione del Tribunale per i Minorenni di Milano può considerarsi ben rappresentativa in quanto copre un
territorio molto vasto: basti pensare che la distanza tra il Comune più lontano e la sede del Tribunale è di 241 km.
Molti autori a riguardo hanno messo in evidenza gli aspetti negativi: per tutti cfr. A.C.MORO [“Le valenze
educative del nuovo processo penale per i minori: una sfida per tutti”, in Commentario al c.p.p.,
coordinato da M.CHIAVARIO, Leggi complementari, I, Il processo minorile, Torino, 1994, p. 11] secondo
il quale nella riforma del processo minorile “è mancato un raccordo con una seria riforma ordinamentale: si deve
rilevare che il nuovo processo penale sarà difficilmente gestibile da un organo giudiziario collocato normalmente nel
capoluogo di regione e con una competenza territoriale assai ampia [...]” laddove invece “il nuovo codice esige
interventi rapidi sin dal momento dell’accertamento del reato, il che concretamente è reso assai difficile dalla
lontananza del giudice”.
7
I dati in essa riportati - molti dei quali sono stati per ovvie ragioni omessi - non fanno riferimento a ipotesi di reato
effettivamente verificatesi.
72
[1] Alla voce n.b. vengono riportate le notizie relative all’ambiente di vita del minore, soprattutto quello familiare.
[2] Le schede riportano anche i procedimenti amministrativi e civili, se esistenti.
[3] Oltre ai procedimenti penali del Tribunale, vengono a volte riportati procedimenti pendenti in Procura.
[4] Nell’ordine sono indicati: il numero del fascicolo (3680 del 1990) con l’indicazione dello stato del procedimento e la
data della sua apertura, l’indicazione del Registro Notizie di reato e del P.M. che svolge le indagini (quest’ultima
indicazione è qui sopra omessa), il luogo della detenzione, la data dell’arresto, la data di scadenza della misura
cautelare disposta, la data e il luogo della commissione del reato, l’imputazione (con il riferimento all’articolo di legge),
il provvedimento accolto con la data (con l’indicazione del giudice che lo ha emanato, qui sopra omessa).
[5] Vengono pure indicati i provvedimenti precedenti, qualora non siano già stati riportati in maniera estesa.
[6] Viene riportata l’indicazione del procedimento di grado inferiore (nel caso il 497/91P, riportato questa volta non in
grassetto). Da notare che, in questo caso, l’imputazione contestata è stata modificata. Sono infine indicati gli esiti: se
questi sono conclusivi del processo (o del semplice procedimento, in caso di archiviazione) nel 1° grado vengono
appositamente indicati con *ES.GIUD* (esito giudizio).
Sist. Inf.vo T.P.M. SCHEDA INFORMATIVA DEL MINORE data pag.
xxyy nome cognome (sesso) titolo studio occupazione
lavorativa
Nato a (naz.) il Età Naz.
Residente a in via
Figlio di e di
n.b.:
Licenze Riab. Rif. Altri
note:
*PROCEDIMENTI PENALI*
*TRIBUNALE
3680/90P 18/12/90 PRESC SPEC
Reg. Not. Reato 4173/90 A P.M. ...
Luogo det. Arr. il 17/12/90 Fine m.c.: 14/02/91 SCAD TERM
Data e luogo del reato: 17/12/90 SARONNO (VA)
Imput.: DELITTI CONCERNENTI TOSSICODIPENDENZE 870
Provv.acc.: GIUD IMMED
Provv.: 17/01/91 ...
Provv. prec.: 19/12/90 ... : CONVALIDA REM LIBER PRESC SPEC
497/91P 8/03/91 COMUNITA’
Reg. Not. Reato 434/91 A P.M. ...
Luogo det. Arr. il Fine m.c.: 30/07/91 SCAD TERM
Data e luogo del reato: 8/02/91 MILANO (MI)
Imput.: TENTATA ESTORSIONE 629
Provv. acc.: COMUNITA’
Provv.: 11/03/91 ...
Parti lese:
- ...
989/91U 20/05/91 COMUNITA’
Reg. Not. Reato 434/91 A P.M. ...
497/91 P Luogo det. Arr. il Fine m.c.: 30/07/91 SCAD
TERM
Data e luogo del reato: 8/02/91 MILANO (MI)
Imput.: TENTATA ESTORSIONE 629
CONTRAVV. CONCERNENTI ARMI ED ESPLOSIVI 695/704
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA 572
Esiti: ESITO POS ESITO POS ESITO POS
Provv. acc.: CONFISCA
Provv.: 1/02/93 .... *ES.GIUD*
Provv. prec.: 2/03/92 ... : SOSP PROC
3/07/92 ... : SOSP PROC
Parti lese:
- ...
8/91D 18/01/91 IMMEDIATO PERM CASA
Reg. Not. Reato 4173/90 A P.M. ...
3680/90 P Luogo det. Arr. il 17/12/90 Fine m.c.: 14/02/91 SCAD TERM
Data e luogo del reato: 17/12/90 SARONNO (VA)
Imput.: DELITTI CONCERNENTI TOSSICODIPENDENZE 870
Esiti: PERD GIUD
Provv. acc.: CONFISCA REST REP
Provv.: 16/04/91 ... *ES.GIUD*
***** FINE SCHEDA *****
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
73
Dalle schede ci è stato possibile ricavare tre ordini di dati, che
statisticamente saranno elaborati nel contesto dei singoli
approfondimenti:
1. Le NOTIZIE PERSONALI facilmente identificabili nella prima parte.
2. La parte della scheda che segue mette in evidenza i procedimenti
penali a carico del minorenne, visualizzati in ordine di stato di
giudizio: per cui prima (in ordine di tempo) vengono riportati tutti i
provvedimenti emessi dal G.I.P., Giudice delle Indagini Preliminari
(nella scheda il P che segue all’indicazione del relativo fascicolo).
Successivamente tutti i provvedimenti emessi in sede di Udienza
Preliminare dal G.U.P. (indicato invece con la U) e infine, sempre in
ordine di tempo, tutti i provvedimenti emessi in sede di Dibattimento
(D nelle schede).
Tutte queste informazioni, che riguardano dunque anche procedimenti
nei quali non è stata disposta una misura cautelare, ci consentono di
mettere a fuoco la complessiva SITUAZIONE dei PROCEDIMENTI con
riferimento a tutti i minori ai quali sia stata applicata (almeno) una
misura cautelare nel periodo preso in considerazione.
3. Infine (essendo questo l’oggetto principale dell’indagine) le schede
nel loro complesso ci forniscono tutte le informazioni sulle MISURE
CAUTELARI disposte dal Tribunale per i Minorenni.
Tuttavia, cogliere l’impatto di queste misure sul minore significa
74
prima di tutto ricostruire la sua stessa vicenda non tanto o non solo
da un punto di vista “giuridico” (facendo cioè riferimento al tipo di
provvedimenti emessi e al grado del relativo procedimento) ma
anche e soprattutto da un punto di vista potremmo dire “dinamico”.
A questo scopo, tutti i dati acquisiti sono stati organizzati (o forse
meglio potremmo dire “incrociati”) in tabelle le quali, per ogni
singolo minore, collocano il complesso dei provvedimenti a suo carico
in ordine cronologico (mantenendo comunque - nelle singole colonne
in testa alle quali è riportato il capo di imputazione - il riferimento ai
singoli procedimenti all’interno dei quali i provvedimenti sono stati
emessi): inoltre è per ogni fatto di reato anche il giorno della
(presunta) commissione e, in una apposita colonna, l’indicazione del
raggiungimento della maggior età e gli (eventuali) provvedimenti
civili o amministrativi disposti.
Così, sempre tenendo come riferimento la scheda informativa di
esempio, l’ipotetica tabella indicante la complessiva situazione-
minore xxyy secondo i criteri appena illustrati risulterebbe così
strutturata:
Data Pr d_c_TOSSICOD 629,695/704,572
17/12/90 REATO
19/12/90 PRESC SPEC
17/01/91 P g.immed
08/02/91 P REATO
11/03/91 COMUNITA’
16/04/91 D PERD GIUD
03/07/91 SOSP PROC
18/08/91 MAGGIOR ETA'
02/03/92 SOSP PROC
01/02/93 U ESITO POS
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Ed è proprio grazie a tabelle di questo tipo che è stato possibile
analizzare facilmente la vicenda processuale di ogni singolo minore
così come man mano lui stesso l’ha vissuta (o subita).
Inoltre queste tabelle ci hanno consentito di cogliere in maniera
immediata se, dopo l’applicazione di una misura cautelare nei suoi
confronti, il minore abbia commesso un ulteriore reato: nell’ipotesi
che stiamo analizzando è chiaramente visibile che a una prescrizione
disposta in data 19.12.1990 è seguita in data 8.2.1991 la
commissione di un altro reato (perché così è stato accertato nel
processo).
Detto questo, rimane solo da aggiungere che, sul finire
dell’indagine, si è provveduto ad aggiornare i dati - disponibili solo fino
al 30.11.19958 - fino a fine anno (per avere un riferimento completo
rispetto agli anni precedenti): sono state così stampate le schede dei
minori nei confronti dei quali è stata applicata una misura cautelare dal
1.12 al 31.12 del 1995.
Di questi ultimi dati si è tenuto conto nell’analisi delle notizie
personali e delle misure cautelari. La situazione procedimenti, che tra
l’altro nella ricerca ha solo un valore puramente indicativo, rimane
8 La stampa delle schede informative (originariamente 640 in totale) si rese per la prima volta possibile in data
4/12/1995: considerata la complessità di una simile operazione (anche in termini di tempi di stampa e di disponibilità
del personale tecnico) si colse subito l’occasione favorevole e solo successivamente ci si pose il problema della
mancanza dei dati di dicembre, mancanza che rese necessario il successivo aggiornamento.
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invece ferma al 30.11.1995 con riferimento ai soli 640 soggetti nei
confronti dei quali era stata applicata fino a quel momento una misura
cautelare (perché l’aggiornamento sarebbe stato qui di gran lunga più
difficoltoso, dovendosi andare a recuperare anche tutte le situazioni-
minori nelle quali fosse intervenuto un provvedimento di qualsiasi tipo
nel dicembre 1995).