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CAPITOLO 1
LEGISLAZIONE PER LA TUTELA DELLE ACQUE
Negli ultimi 10-15 anni si è assistito ad una accresciuta richiesta di salvaguardia am-
bientale. Per quanto riguarda la protezione dei corpi idrici superficiali, particolare at-
tenzione è rivolta al trattamento delle acque reflue, ed in particolare alle caratteristi-
che di qualità richieste all’effluente scaricato al corpo recettore. L’obiettivo di qualità a
cui tendono le politiche ambientali per la protezione della vita acquatica ha come cri-
terio di riferimento il garantire tutti, o quasi, gli usi antropici delle acque.
Per questo motivo, le autorità delegate alla tutela dell’igiene ambientale e della quali-
tà delle acque fissano dei limiti di accettabilità delle concentrazioni degli inquinanti:
tali limiti hanno subito delle modifiche, e sono diventati sempre più restrittivi nel corso
degli anni.
Il segmento della normativa ambientale che disciplina gli scarichi idrici è connotato
da una frammentazione tra i diversi corpi di legge, che prevedono un diverso regime
di competenze, di autorizzazioni, di sanzioni, a seconda della destinazione dello sca-
rico e della natura delle sostanze scaricate.
L’11 dicembre 1933 venne approvato il “Testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e sugli impianti elettrici”. Si tratta di un complesso di norme nelle quali
l’aspetto della utilizzazione delle acque è affrontato sostanzialmente come sfrutta-
mento quale risorsa economica.
Solo nella seconda metà degli anni ’70 fu emanato il primo provvedimento nazionale
in materia di tutela delle acque, considerandola una risorsa pubblica da utilizzare e
salvaguardare.
In questo capitolo verrà dato un quadro generale delle norme italiane in tema di de-
purazione delle acque: a partire dalla legge n. 319 del 1976 (legge Merli), alla diretti-
va europea 271 del 1991, alla legge n. 36 del 1994 (legge Galli), al D.Lgs. n. 152 del
1999, fino al D. Lgs. N. 258 del 2000.
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1.1 LEGGE n. 319 DEL 10/05/1976 (LEGGE MERLI)
La legge Merli è la prima che affronta il problema dell’inquinamento dei corpi idrici ed
è organicamente orientata al risanamento delle acque.
Essa rappresenta un primo quadro di riferimento per gli interventi di tutela delle ac-
que nazionali, fissando, per ciascun elemento inquinante, i limiti di concentrazione
massima ammissibile allo scarico di fognature industriali e civili.
Gli scopi dichiarati dalla Merli sono (art.1) [1]:
1. disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in
tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che
private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo;
2. formulazione di criteri generali per l’utilizzazione e lo scarico delle acque in
materia di insediamenti;
3. organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;
4. redazione di un piano generale di risanamento delle acque (P.R.R.A.) sulla
base di piani regionali: la Regione Veneto ha approvato il proprio P.R.R.A. nel
1989, indicando il valore limite dei parametri a seconda della vulnerabilità
dell’area (nell’ordine crescente di sensibilità: pianura padana C1 C2, zone
pedemontane e sorgive A1 A2 A3, aree lagunari L1 L2 e scarichi mare M1);
5. rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative dei corpi idrici.
Nell’art.2 vengono distinte le competenze dello Stato e, nell’art.3, viene istituito un
comitato ministeriale che colleghi i limiti di accettabilità degli scarichi con quelli definiti
da apposite direttive CEE. Secondo l’art. 4, le regioni devono redarre la parte di
competenza dei piani di risanamento delle acque, dirigere il sistema di controllo degli
scarichi, coordinare i programmi locali e rilevare le caratteristiche dei corpi idrici.
La Merli dispone, inoltre, il censimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e
l’aggiornamento dei dati ogni due anni (art.7), la regolamentazione degli scarichi con
tabulati indicanti i limiti di accettabilità (art.9).
In tab. 1.1 viene riportato un estratto della tabella A allegata alla legge.
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Tab. 1.1: Estratto dei limiti della legge 319/76. [1]
Parametri Tab. A Tab. C Note
SST (mg/l)
80
Non più del 40%
del valore a monte
dell’impianto di
depurazione (*)
Per SST si intendono quelli aventi dimensioni
tali da non permetterne il passaggio attraverso
membrana filtrante da 0.45 µm.
BOD5 (mg/l)
40
Non più del 70%
del valore a monte
dell’impianto di
depurazione (**)
Per scarichi industriali con caratteristiche di os-
sidabilità diverse da quelle dei liquami domesti-
ci il limite è il 70% del BOD totale.
COD (mg/l)
160
Non più del 70%
del valore a monte
dell’impianto di
depurazione (***)
Il COD si intende determinato con bicromato di
potassio all’ebollizione dopo 2 ore.
Ammoniaca
totale (mg/l)
15(1)
30
Azoto nitrico
(mg/l)
20
30
Azoto nitroso
(mg/l)
0.6
0.6
Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti, com-
presi entro una fascia di 10 km dalla linea di co-
sta, l’azoto complessivo non deve superare i 10
mg/l.
La legge Merli ha rappresentato un notevole passo in avanti nella normativa per la
prevenzione dell’inquinamento delle acque ed ha posto ordine alla legislazione in ma-
teria abrogando tutti i precedenti atti, salvo quelli con carattere penale contro la vita ed
incolumità personale e pubblica.
Tuttavia questa legge presenta delle lacune: innanzitutto non viene considerato
l’aspetto quantitativo dello scarico, ma solo quello qualitativo; inoltre essa non pone
distinzione tra scarichi civili e scarichi agricoli; infine non vengono delineate con chia-
rezza le competenze degli Enti responsabili del patrimonio idrico.
In seguito si è dato il via ad una serie di provvedimenti correttivi con il fine di migliora-
re alcuni aspetti della legge; la sequela di decreti, delibere e leggi che seguirono la
legge 319/76 è lunga ed articolata e si è pensato in questa sede di accennare solo i
passi più notori di tale percorso legislativo.
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1.2 DIRETTIVA CEE 271/1991
In considerazione dell’evidenza che “l’inquinamento dovuto a un trattamento insuffi-
ciente delle acque reflue in uno Stato membro ha spesso ripercussioni sulle acque
degli altri Stati membri”, il Consiglio delle Comunità Europee approva, il 21 maggio
1991, la Direttiva n.271, concernente “la raccolta, il trattamento e lo scarico delle ac-
que reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da
taluni settori industriali. Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni
negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue”. [3]
Nell’articolo 2 la direttiva dà delle precise definizioni per quanto riguarda le acque re-
flue urbane e domestiche, il trattamento primario, il trattamento secondario e ap-
propriato, il trattamento dei fanghi, l’eutrofizzazione delle acque di estuario e ac-
que costiere.
Negli articoli 3 e 4 la direttiva pone i limiti di tempo per l’attuazione, da parte degli
Stati membri, dei provvedimenti affinchè:
- tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane
(31 dicembre 2000 con più di 15.000 A.E., e 31 dicembre 2005 per numero di
A.E. tra 2.000 e 15.000).
- le acque reflue urbane siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamen-
to secondario o ad un trattamento equivalente.
L’articolo 5, attraverso l’allegato II, detta i parametri per individuare le aree sensibili
oltre che la reidentificazione delle stesse almeno ogni quattro anni. Oltre a questo
impone agli Stati membri che gli agglomerati con più di 10.000 A.E. che scaricano in
aree sensibili debbano essere allacciati alla rete fognaria e subire un trattamento più
spinto di quello descritto all’articolo 4 entro il 31 dicembre del 1998. [3]
Un importante passo della presente normativa si trova nell’articolo 12, dove si affer-
ma: “Le acque reflue che siano state sottoposte a trattamento devono essere riutiliz-
zate , ogniqualvolta ciò risulti appropriato. Le modalità di smaltimento devono rende-
re minimo l’impatto negativo sull’ambiente”. [3]
Nell’allegato I vengono riportati i requisiti di qualità degli scarichi in termini di concen-
trazione massime o di percentuali minime di riduzioni che, rispetto alla legge Merli,
sono molto più severe. Si riportano qui in forma sintetica i limiti alle concentrazioni
degli inquinanti principali.
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Tab. 1.2: Limiti di emissione per gli impianti di depurazione civili secondo la D. CEE 271/91. [3]
Qualità
Parametro Concentrazione (mg/l) Riduzione minima (%)
BOD5 25 79 – 90
COD 125 75
SST 35 90
Tab. 1.3: Limiti di emissione per gli scarichi civili in aree sensibili secondo la D. CEE 271/91. [3]
Parametro Concentrazione massima ammissibile Riduzione minima (%)
Fosforo
2mgP/l (10.000 – 100.000 A.E.)
1mgP/l (oltre 100.000 A.E.) 80
Azoto totale(1) 15mgN/l (fino a 100.000 A.E.)
10mgN/l (oltre 100.000 A.E.) 79 - 80
(1) Per azoto totale si intende la somma dell’azoto totale secondo Kjeldahl (N organico + NH3), dell’azoto
nitrico (NO3) e dell’azoto nitroso (NO2).
1.3 LEGGE n. 36 DEL 05/01/1994 (LEGGE GALLI)
Tale normativa è nata per cercare di costruire un quadro organico per la riorganizzazio-
ne dei servizi idrici in termini di efficienza ed economicità. Essa si articola in cinque capi:
- Principi generali;
- Servizio idrico integrato;
- Vigilanza, controlli e partecipazione;
- Usi produttivi delle risorse idriche;
- Disposizioni finali e transitorie.
Questa legge non modifica i limiti di scarico, ma è più completa della legge Merli per i
seguenti motivi:
− riconosce la risorsa acqua come un bene pubblico da salvaguardare e utilizza-
re secondo criteri di solidarietà, ponendo come prioritario il consumo umano;
− tiene in considerazione gli effetti qualitativi e quantitativi degli scarichi nei
bacini recettori;
− disciplina con chiarezza la gestione, il controllo e la vigilanza del patrimonio idrico
da parte degli Enti preposti allo scopo e le relazioni tra questi ultimi e gli utenti;
− si pone come fine il superamento della frammentazione degli Enti addetti alla
risorsa idrica, attraverso la definizione della Autorità d’Ambito. [4]
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1.4 DECRETO LEGISLATIVO n.152 del 11/05/1999
L’11 maggio 1999 viene emanato il decreto legislativo n.152, comunemente noto
come “Testo Unico sulle Acque”, contenente “disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamen-
to delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”. Esso con-
tiene una nuova disciplina di carattere generale per la tutela delle acque superficiali
(interne e marine), e di quelle sotterranee. [5]
Tale legge ha abrogato gran parte della normativa previgente in materia, dalla legge
319/1976 (legge Merli) in poi.
Gli scopi che si prefigge il decreto (posti all’art. 1, comma 1) sono: [5]
1. prevenire e ridurre l’inquinamento, nonché attuare il risanamento dei corpi i-
drici inquinati;
2. conseguire il miglioramento dello stato delle acque e più opportune protezioni
rispetto a quelle usate per scopi particolari;
3. perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelli
potabili;
4. garantire che i corpi idrici mantengano la loro capacità naturale d’autode-
purazione e la loro idoneità alla vita animale e vegetale.
La stessa legge indica (art. 1, comma 2) e disciplina gli strumenti per ottenere gli
scopi citati:
a. L’individuazione di obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici (obiet-
tivi generali e obiettivi particolari in base all’uso dell’acqua);
b. La tutela integrata qualitativa e quantitativa dei corpi idrici con opportuni
sistemi di controlli e sanzioni;
c. La prescrizione dei valori limite per gli scarichi;
d. L’adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione degli scarichi;
e. La determinazione di misure per la prevenzione e la riduzione
dell’inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
f. L’individuazione di misure atte alla conservazione, al risparmio, al riuti-
lizzo ed al ricircolo delle risorse idriche.
9
Nell’ambito di questa legge, la qualità di ogni singolo scarico è vista in relazione alla
qualità del corpo idrico recettore nel complesso, considerando l’insieme dei fattori
che concorrono a determinare l’inquinamento [6]. Questo si esprime nell’allegato 5
della presente legge, dove gli scarichi vengono suddivisi in scarichi in corpi idrici su-
perficiali ed in scarichi idrici sul suolo. Per quelli superficiali, si riportano qui sotto ri-
spettivamente nella tab. 1.4 e tab. 1.5 i limiti di emissione per acque reflue urbane
recapitanti sia in aree non sensibili che sensibili.
Tab. 1.4: Limiti di emissione per gli impianti di depurazione civili (D. Lgs. 152/99). [7]
Potenzialità impianto in A.E. 2.000 – 10.000 >10.000
Parametri (media giornaliera)(1) Concentrazione % di riduzione Concentrazione % di riduzione
BOD5 (senza nitrificazione)
mg/l(2) ≤25 70 – 90
(5)
≤25 80
COD mg/l(3) ≤125 75 ≤125 75
Solidi sospesi mg/l(4) ≤35(5) 90(5) ≤35 90
(
1)Le analisi sugli scarichi provenienti da fitodepurazione o lagunaggio devono essere effettuati su campioni filtrati, la concen-
trazione di solidi sospesi non deve superare 150mg/l
(2)La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione
dell’ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20°C ± 1°C, in completa
oscurità, con l’aggiunta di inibitori di nitrificazione.
(3)
La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato con bicromato di potassio.
(4)
la misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo attraverso membrana filtrante con po-
rosità 0.45µ ed essiccazione a 105°C con conseguente calcolo del peso, oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti
(accelerazione media 2800-3200g), essiccazione a 105°C e calcolo del peso.
(5)Ai sensi dell’articolo 31 comma 6, la percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore a 40. Per i solidi sospesi
la concentrazione non deve superare i 70 mg/l e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 70%.
Tab. 1.5: Limiti di emissione per gli impianti di depurazione che recapitano in aree sensibili (D. Lgs. 152/99). [7]
Potenzialità impianto in A.E. 10.000 – 100.000 >100.000
Parametri (media annua) Concentrazione % di riduzione Concentrazione % di riduzione
Fosforo totale (mgP/l)(1) ≤2 80 ≤1 80
Azoto totale (mgN/l)(2)(3) ≤15 70 - 80 ≤10 70 - 80
(1)
Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.
(2)Per azoto totale si intende la somma dell’azoto totale secondo Kjeldahl (N organico + NH3), dell’azoto nitrico (NO3) e
dell’azoto nitroso (NO2).Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.
(3) Per l’azoto totale, in alternativa al riferimento alla concentrazione media annua di 10 mg/l, purché si ottenga
un analogo livello di protezione ambientale, può essere preso come limite da non superare la concentrazione me-
dia giornaliera di azoto totale pari a20 mg/l per tutti i campioni con una temperatura dell’effluente nel reagente
biologico pari a 12°C. In sostituzione ala condizione concernete la temperatura è possibile applicare un tempo
operativo limitato, che tenga conto delle condizioni climatiche.
10
Le “aree sensibili” sono introdotte dal decreto nell’articolo 18 comma 2 e sono così
individuate:
a) i laghi e i corsi d’acqua ad essi afferenti, per un tratto di 10 km dalla linea di
costa;
b) le aree lagunari di Ortebello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di Comac-
chio, i laghi salmastri ed i delta del Po;
c) le zone umide, individuate ai sensi della convenzione di Ramsar;
d) le aree costiere dell’Adriatico –Nord Occidentale dalla foce dell’Adige a Pesa-
ro e i corsi d’acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa;
e) i corpi idrici ove si svolgono attività tradizionali di produzione ittica sostenibile
che necessitano di tutela.
Le regioni, inoltre, hanno facoltà di stabilire nel proprio territorio altre aree sensibili ol-
tre a quelle appena definite.
Altrettanto degni di nota sono i valori limite di emissione, provenienti da scarichi in-
dustriali, presenti nella tabella 3 nell’allegato 5, di cui qui sotto si riporta una sintesi
(con riferimento ad alcune sostanze di nostro interesse).
Tab. 1.6: Limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura per reflui provenienti da scarichi industriali [7].
Sostanza (mg/l) Scarico in acque
superficiali
Scarico in fognatura
BOD5 (come O2) ≤40 ≤250
COD (come O2) ≤160 ≤500
SST ≤80 ≤200
Azoto ammoniacale (come N) ≤15 ≤30
Azoto nitroso (come N) ≤0.6 ≤0.6
Azoto nitrico (come N) ≤20 ≤30
Lo schema seguente (fig. 1.1) dà una panoramica generale sulla legge descritta.
11
Fig. 1.1: Decreto legislativo n.152: leggi abrogate, modificate e sviluppo del nuovo decreto n.258. [5]
1.5 DECRETO LEGISLATIVO n. 258 DEL 18/08/2000
Il D. Lgs 18/08/2000 n°258 reca “Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs
11/05/1999 n°152 in materia della tutela delle acque dall’inquinamento”.
Le modifiche riportate da tale decreto riguardano:
Direttiva
98/15/CE
Modifica della
direttiva
91/271/CEE
Direttiva
91/271/CEE
Acque reflue urbane
Direttiva
91/676/CEE
protezione delle acque dai
nitrati da fonti agricole
DECRETO
LEGISLATIVO
N. 152/1999
Direttive CEE :
disposizioni sulla tutela
delle acque
dall’inquinamento
Legge n. 319/1976
Successive modifiche
della legge n.319/1976
Decreto Legislativo
n° 258 del 18/08/2000
r
e
c
e
p
i
s
c
e
modificato daabrogate
12
- nuove definizioni;
- alcune conseguenze tecniche derivanti dal nuovo decreto;
- i problemi del riutilizzo delle acque e dello smaltimento e del riutilizzo dei fanghi:
La nuova disciplina richiede un grande impegno:
- da parte degli enti di verifica, a causa della disomogeneità delle procedure di
controllo attualmente esistenti sul territorio italiano; ciò richiede grande risorse
naturali e umane;
- da parte dei gestori, che dovranno effettuare un attento e puntuale autocontrollo
secondo criteri standardizzati.
In conclusione, il D. Lgs 18/08/2000 si propone come obiettivo di conservare o rag-
giungere, entro il 2013, il livello di buona qualità dei corpi idrici. [8]
13
CAPITOLO 2
IL PROBLEMA DEGLI AZOTATI
2.1 IL CICLO DELL’AZOTO
L‘azoto è un elemento fondamentale per gli organismi viventi, poiché è il costituente
di numerosi composti organici essenziali, quali amminoacidi, proteine e acidi nucleici.
Gli scambi continui che avvengono tra atmosfera, acqua e suolo e gli organismi vi-
venti costituiscono il ciclo dell’azoto (fig. 2.1).
Fig. 2.1: Ciclo dell’azoto.[9]
riduzione
biologica
(Denitrif.)
morte e decomposizione bologica
(Ammonificazione)
riduzione biologica
(dissimilazione)
ossidazione biologica
(Nitritazione)
trasformazione chimica
(Fissazione)
Fissazione ossidazione biologica
(Nitrificazione)
riduzione biologica
(Denitrificazione)
morte e decomposizione
bologica
(Ammonificazione)
fertilizzazione
(Assimilazione)
fertilizzazione
(Assimil.)
idrolisi
della
urea
decomposizione
bologica
(Ammonif.)
nutrizione
animale
Piogge acide
(NOx)
Ammonio
NH 3 / NH 4
+
Nitriti
NO 2
-
Nitrati
NO 3
-
Azoto
Atmosferico
N 2
Urina
Urea
Materia
Fecale
N org.
Proteine
animali
N
organico
Proteine
vegetali
N
organico
batteri e
cyanobatteri
(Fissazione)
Temporali
14
La maggior parte dell’azoto viene fissato industrialmente sotto forma di fertilizzanti
azotati; questi vengono trasformati in molecole organiche dalle piante, le quali a loro
volta sono utilizzate come nutrimento dagli animali. La morte degli organismi animali
e vegetali porta alla distruzione della materia organica che li costituisce e alla libera-
zione delle componenti azotate in forma minerale. L’azoto è restituito all’ambiente
anche sotto forma di urea, acido urico o ammoniaca nelle urine o come composti
semplici nelle deiezioni animali.
Un ruolo importante nel ciclo dell’azoto è svolto dai batteri, fra cui vanno menzionati:
- gli azotofissatori: Azotobacter, Rhizobium, alghe;
- i batteri che ossidano l’ammoniaca a nitriti: Nitrosomonas;
- i batteri che ossidano i nitriti a nitrati: Nitrobacter;
- i batteri che riducono i nitrati a nitriti e poi ad azoto gassoso: Pseudomonas.
Sfruttando ciò che avviene in natura, è dunque possibile abbattere l‘azoto nei reflui
con opportune scelte processistiche ed impiantistiche che adottino la via biochimica.
2.2 FORME E PROVENIENZA DELL’AZOTO NELLE ACQUE
L’azoto totale proviene per il 56% dai liquami domestici, per il 20% da scarichi indu-
striali, per il 24% da scarichi zootecnici; nei liquami civili esso si trova sotto forma or-
ganica ed ammoniacale, mentre non sono presenti nitrati e nitriti a causa
dell’ambiente riducente della rete fognaria. [10]
Azoto organico
Costituito principalmente da amminoacidi, peptidi, proteine ed urea, questo tipo di
azoto in un liquame civile grezzo rappresenta mediamente il 25% del totale, e nella
rete fognaria subisce una trasformazione ad azoto ammoniacale, secondo la seguen-
te reazione:
Norg batteri→ NH3 + NH4+ (2.1)
Azoto inorganico
E’ l’azoto ammoniacale proveniente dagli scarichi industriali, dalla decomposizione
dell’urea e dalla degradazione anaerobica delle proteine; questa frazione di azoto è
15
la più importante, e rappresenta ben il 75% circa del totale. Tale percentuale può su-
bire un incremento in funzione della permanenza del liquame nella rete fognaria: più
lunga è la fognatura, maggiore è il tempo di permanenza e più elevato il grado di de-
gradazione biologica. [11]
H2NCONH2 enzima ureasi→ 2 NH4+ + CO32- (2.2)
2.3 INQUINAMENTO DA AZOTATI
L’inquinamento delle acque da azotati e da fosfati è particolarmente grave, in quanto
causa problemi di varia natura nei corsi d’acqua ricettori; tra di essi il più noto è
l’eutrofizzazione dei corpi idrici a debole ricambio, in cui peraltro è in genere il fosforo
ad esercitare il ruolo di reale fattore limitante della crescita algale (fig. 2.2).
Fig. 2.2: Sviluppo del fenomeno dell’eutrofizzazione.[12]
Eccessivo apporto di sostanze
nutritive: azoto e fosforo
Eccessiva produzione, in estate,
di alghe e altri microrganismi
Periodo invernale
Degradazione delle alghe
Diminuzione di ossigeno
Degradazione dell’ambiente
naturale e della qualità dell’acqua
16
L’eutrofizzazione porta ad un’eccessiva proliferazione di alghe e plancton (“fase di
fioritura”), soprattutto nei mesi estivi, producendo effetti indesiderati sull’equilibrio de-
gli organismi e sulla qualità delle acque. Il deposito di grandi masse di alghe morte
sui fondali provoca una rapida deossigenazione delle acque di fondo, dovuta alla
maggior richiesta di ossigeno respiratorio delle comunità batteriche deputate alla de-
composizione, con conseguente instaurazione di un ambiente chimico-fisico non a-
datto alla vita di alcuni organismi acquatici. L’assenza di ossigeno disciolto instaura
fermentazioni anaerobiche con produzione di sostanze maleodoranti e tossiche, sia
per la vita acquatica, sia per l’uso idropotabile.
In particolare, i problemi direttamente connessi alla presenza di azoto possono così
essere riassunti:
- abbassamento del tenore di ossigeno disciolto nei ricettori, da collegarsi al consu-
mo dovuto all’ossidazione batterica dell’azoto ammoniacale ad azoto nitroso e nitrico;
questo crea morie di pesci e animali acquatici, e modifica l’aspetto del corso d’acqua,
che diviene più torbido;
- diretta tossicità dell’azoto ammoniacale per la fauna ittica, quando esso sia presen-
te in forma di ammoniaca gassosa (NH3). L’equilibrio con gli ioni ammonio NH4+ se-
condo la relazione:
NH4+ + OH- NH3 + H2O (2.3)
dipende dal pH e dalla temperatura come indicato in figura (fig. 2.3): un aumento di
pH o una diminuzione di temperatura determinano un incremento della presenza di
NH3 (equilibrio spostato verso destra) e quindi della tossicità per molte specie ittiche,
già considerevole per concentrazioni di 0,01 mg/l di NH3 -N;
- tossicità dei nitriti, legata alla formazione di alcuni N-nitroso composti, derivanti dal-
le reazioni con ammine ed ammidi, composti dagli effetti cancerogeni;
- limitazioni agli usi idropotabili per i rischi connessi alla presenza di nitrati che, ridu-
cendosi a nitriti nell’apparato digerente e combinandosi all'emoglobina del sangue, vi
bloccano il meccanismo di trasporto dell’ossigeno, provocando una malattia detta
metaemoglobinemia o cianosi infantile.
Per tale motivo le norme dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stabili-
scono una concentrazione massima di 11 mg/l di NO3-N nelle acque potabili.[14]