5
Quest’ultima evidentemente esiste perché vi è ancora una
domanda insoddisfatta di prodotti musicali dovuta ai costi eccessivi. In
questo senso la duplicazione non autorizzata nasce dialetticamente
dalla sua privatizzazione
2
.
E’ un dilemma che pervade tutto il mercato culturale e apre,
soprattutto in ambito musicale, uno scenario ricco di attori e di
interessi contrastanti.
Lo studio parte infatti analizzando l’attuale funzionamento della
legislazione italiana e internazionale in merito al diritto d’autore e ai
diritti connessi, con particolare attenzione a come esse si pongono di
fronte al nuovo scenario rappresentato dalle tecnologie digitali, con le
sue opportunità, ma soprattutto con i suoi rischi.
Poi il lavoro si focalizza sull’industria musicale e sulla sua
struttura, rappresentata da un grado di concentrazione che non ha pari
in nessun altro ambito, col predominio assoluto di 5 etichette
discografiche su quasi tutto il territorio mondiale. Il loro potere e il
loro conseguente comportamento è sicuramente una valida
spiegazione per l’andamento generale del settore e per la
proliferazione del mercato illegale.
Quest’ultimo verrà analizzato nel terzo capitolo, in cui saranno
definite le sue particolari caratteristiche e le proprie regole di
funzionamento.
Scopriremo che anche in tale campo le innovazioni tecnologiche
non sono passate inosservate. Esse diventano da un lato un’occasione
per la diffusione più ampia, capillare e soprattutto gratuita di tutta
quella musica che non ha mai trovato spazio nei progetti di marketing
delle multinazionali (e si tratta di oltre il 90% dei dischi messi in
2
Silva, F. e Ramello, G. (a cura di), op. cit..
6
commercio!), ma dall’altro rappresentano un’effettiva violazione dei
diritti esclusivi di autori e produttori, difficile da debellare data la sua
aleatorietà e la conseguente impossibilità di additare il colpevole di un
fenomeno tanto ampio e di sequestrare del materiale che,
effettivamente, non c’è più.
E’ uno scenario nuovo, che presenta opportunità mai viste prima,
le quali hanno spesso trovato impreparate le Istituzioni, le
Associazioni di categoria e le case discografiche. Il primo tentativo di
arginare il fenomeno è stato quello di applicare la legge scegliendo
una linea dura senza compromessi, come descritto nella parte finale
del lavoro.
Da un lato infatti continuano a succedersi ininterrottamente
sequestri di supporti e macchinari, dall’altro gli ultimi anni sono stati
caratterizzati da una serie infinita di cause giudiziarie che vedevano
impegnate etichette, Enti di tutela e qualche artista contro i fautori del
dilagante fenomeno Internet.
In entrambi i casi le vittorie in tribunale e un numero crescente di
arresti non hanno impedito un peggioramento continuo della
situazione, finché gli attori in gioco non hanno in parte compreso che,
per vincere, bisognava allearsi con i nemici o almeno usare le loro
stesse armi.
Questo comporta la necessità di integrare i mezzi giuridici con
quelli tecnologici, attraverso una protezione che impedisca il reato alla
sua origine, senza doverlo punire quando è stato già commesso. Il
problema principale resta quello di tutelare allo stesso tempo i diritti
del consumatore di musica, come quello di copia privata, che vengono
spesso limitati proprio dalle nuove misure anti-pirateria inserite nei
supporti o nei files audio.
7
La vera lotta alla duplicazione illegale comprende oggi la
necessità di offrire all’acquirente quello che in questi anni egli ha
scoperto di poter ottenere: sia una libertà di costo che gli ha permesso
di ascoltare una quantità di musica nettamente superiore al passato, sia
una libertà di scelta all’interno di un repertorio che racchiude
praticamente tutto lo scibile musicale.
La sfida futura, a nostro parere, è quella di riuscire a conciliare le
nuove esigenze del fruitore di musica, da cui non ci si può più tirare
indietro, e la tutela dell’opera dell’ingegno umano, ancora oggi il bene
per eccellenza dell’economia dell’informazione.
Probabilmente per fare questo sarà necessario cambiare i formati
e accettare il fatto che si possa considerare un prodotto completo
anche l’esecuzione del singolo brano, vendendolo a prezzi minimi
attraverso la rete, senza che venga incorporato in un CD.
Se da un lato la prospettiva è dunque quella della
smaterializzazione, dall’altro, almeno a nostro avviso, è auspicabile un
parallelo sviluppo dei concerti dal vivo e delle manifestazioni
musicali, alla cui esperienza la gente non sembra disposta a rinunciare.
Come ha infatti sostenuto il leader di una band italiana: “Oggi
come oggi il live diventa una cosa insostituibile. […] oggi che un
disco esce ed è già copiato, la cosa che non possono copiare è la tua
performance”.
Ciò che non cambierà sarà però la musica in quanto forma d’arte,
al di là dell’immenso sistema industriale ed economico che le sta
intorno. Non sarà certo la pirateria ad eliminarla, dato che, nonostante
tutto, ne rappresenta un mezzo di diffusione.
8
CAPITOLO I
IL DIRITTO D’AUTORE
9
1. LA PROTEZIONE DELL’OPERA DELL’INGEGNO
L’opera dell’ingegno umano, nel momento in cui si
concretizza in un prodotto tangibile o nell’espressione di un’idea, un
metodo o un processo, è protetta per legge in tutto il mondo. Le
modalità attraverso cui ciò avviene sono diverse, ma tutte assicurano
al creatore un diritto esclusivo di proprietà e di vendita.
Ciò comporta, come vedremo, un principale effetto positivo,
cioè la garanzia di una maggiore attività inventiva dovuta ai profitti di
monopolio dei nuovi prodotti. D’altro canto, però, tale regime genera
allo stesso tempo conseguenze meno desiderabili, come prezzi
eccessivamente alti in mancanza di sostituti stretti dei beni in
questione. Senza protezione le imitazioni potrebbero essere vendute
legalmente a prezzi concorrenziali, a vantaggio dei consumatori,
almeno apparentemente. Infatti, senza la prospettiva di ingenti
guadagni, garantiti appunto dal monopolio sulle proprie invenzioni, se
ne produrrebbero troppo poche. Un inventore razionale si impegna in
una ricerca onerosa solo fino al punto in cui il rendimento marginale
atteso da tale attività è pari al suo costo marginale.
Per questo motivo economisti e politici concordano sulla
necessità di incentivi dello Stato a tutela dell’innovazione, pena uno
scarso livello di ricerca. La causa principale di ciò sta nel fatto che
ogni invenzione comporta nuova informazione, la quale per
definizione è un bene pubblico e, in quanto tale, fruibile da chiunque,
anche senza sostenere alcun costo
3
. Di conseguenza pochi sono
disposti a sostenere tutte le spese per inventare prodotti innovativi
quando un numero più o meno consistente di consumatori può
3
Esempio di informazione ottenuta senza costi potrebbe essere la lettura di un libro preso in
prestito da una biblioteca anziché acquistato.
10
utilizzarli gratuitamente, cosa che ovviamente non comporta alcun
guadagno per l’ideatore. Sicuramente c’è una percentuale di persone
che crea per il puro piacere di farlo o per rendere un servizio
all’umanità, come dovrebbe essere per tutte le forme d’arte. Ma
altrettanto vero è il fatto che la maggior parte delle imprese o dei
singoli inventori intraprende la ricerca solo per i vantaggi pecuniari
che ne derivano, e che sono appunto garantiti dalle forme di tutela
stabilite per legge. Se queste ultime non ci fossero, ben pochi si
impegnerebbero nell’innovazione, creando così grave danno alla
collettività, per cui essa ha un notevole valore sociale e dalla quale
riceve un crescente benessere, giungendo alle volte a dipendere
letteralmente da alcune invenzioni
4
.
Le modalità attraverso cui avviene tale protezione sono i
brevetti, i marchi di fabbrica e i diritti d’autore
5
.
1.1. I BREVETTI
I brevetti tutelano l’invenzione di nuovi oggetti, processi,
sostanze e design, nonché tutte le migliorie apportate a un
determinato prodotto, a patto che si dimostri che l’invenzione è utile,
innovativa e sconosciuta. Per fare questo l’inventore deve descriverla
pubblicamente ed eventualmente presentarne un modello funzionante.
Paradossalmente, cioè, ottenere un brevetto significa rivelare tutte (o
quasi) le informazioni relative al nuovo bene o servizio ai potenziali
imitatori. Infatti “le specifiche devono contenere una descrizione
scritta […] in termini esaurienti, chiari, concisi e precisi da consentire
a qualsiasi persona esperta nel settore […] di realizzare e usare il
4
Il 46% degli americani afferma di non saper vivere senza il nastro adesivo!
5
Un quarto tipo di diritto di proprietà intellettuale è il segreto industriale o di fabbricazione,
in cui l’invenzione viene protetta tenendola segreta (ad es. la formula della Coca Cola).
11
prodotto o processo”
6
. Eppure, nonostante la maggiore divulgazione
rispetto, ad esempio, alla protezione attraverso segreto industriale, in
media ci vuole più tempo per copiare un prodotto brevettato rispetto a
uno non coperto da brevetto.
La prima legge statunitense sui brevetti, approvata dal
Congresso nel 1790, aveva il preciso scopo di fornire un
incoraggiamento all’ingegno umano. Oggi negli Stati Uniti le
invenzioni vengono tutelate per un periodo di 17 anni, mentre i
brevetti per i nuovi design hanno una durata di 14 anni. Il costo è di
circa 280 $ per gli inventori indipendenti, le piccole imprese e le
organizzazioni senza scopo di lucro, di 560 $ per le grandi aziende.
Ulteriori pagamenti vengono sostenuti successivamente, di cui il
primo dopo 3 anni e mezzo e in seguito con cadenza ogni 4 anni.
In Italia la protezione di un nuovo prodotto dura 20 anni. Per
quanto riguarda le migliorie, esse vengono distinte in “utili”, ovvero
improntate al potenziamento delle prestazioni o al miglioramento
tecnologico, e “ornamentali”, cioè puramente estetiche. Le prime
sono tutelate per 10 anni, le seconde per 15.
In generale, più lunga è la durata del brevetto, maggiore è
l’incentivo alla ricerca, ma contemporaneamente è altrettanto grande
il costo sociale derivante dal monopolio. Del resto, però, è
impossibile stabilire una durata fissa del brevetto utile per tutti i tipi
di prodotto, poiché ci sono settori in cui il ritmo delle invenzioni è più
rapido e altri in cui lo è meno. Nei primi la domanda del bene si
esaurisce dopo un breve periodo all’affacciarsi di un nuovo prodotto e
la tutela del brevetto diventa inutile. Per far fronte a questo problema,
in molti Paesi europei (tra cui Regno Unito, Germania e Francia) è
6
Sezione 112 della legge statunitense sui brevetti.
12
possibile per i detentori di diritti esclusivi rinnovarli di volta in volta
attraverso quote annuali. Questa modalità permette alle imprese di
detenere il brevetto solo se i rendimenti attesi per un ulteriore anno di
diritti esclusivi superano i costi di rinnovo, i quali sono relativamente
bassi all’inizio e aumentano col passare del tempo. In caso contrario
esse possono rinunciarvi. Ovviamente esiste un limite temporale alla
conservazione del brevetto; in Francia è di 20 anni, in Germania di 18
e nel Regno Unito di 16.
Inoltre il detentore dei diritti può realizzare direttamente il
prodotto (o processo) oppure concedere ad altri la licenza per
produrlo in cambio di un pagamento detto royalty. Ad esempio, negli
Stati Uniti tutti i registratori digitali a nastro possiedono un chip che
permette ai proprietari di fare copie personali delle canzoni, ma non
copie dei dischi da poter essere messe in commercio. Un accordo tra i
produttori di tale sistema e le case discografiche concede a queste
ultime una royalty del 2% su ogni apparecchio venduto e un’altra del
3% sui nastri e sulle cassette digitali vergini.
1.2. I MARCHI DI FABBRICA
Un altro modo, per le aziende, di proteggere le proprie
innovazioni è il cosiddetto marchio di fabbrica. Esso è costituito da
un logo, una o più parole o altri simboli, i quali differenziano prodotti
o servizi di una data impresa da quelli delle imprese concorrenti.
La principale differenza rispetto ai brevetti (e, come vedremo,
ai diritti d’autore) sta nella durata. Infatti i marchi di fabbrica non
hanno alcuna scadenza temporale. Il titolare, però, può perderne la
tutela nel momento in cui il marchio, che prima contraddistingueva il
singolo prodotto di una specifica azienda, diventa il nome generico
13
dell’intera categoria di detto prodotto
7
. In questo caso la protezione
del marchio ha termine.
1.3. I DIRITTI D’AUTORE
I diritti d’autore sono diritti esclusivi di produzione,
pubblicazione e vendita a tutela dell’ideatore di opere d’arte
drammatiche, letterarie o musicali. La differenza fondamentale tra
diritti d’autore e brevetti è che i primi si riferiscono alla singola
espressione di un’idea
8
, mentre i secondi proteggono ogni utilizzo di
un prodotto o di un processo. Di conseguenza questi ultimi
garantiscono un maggiore potere di monopolio e sono quindi più
difficili da ottenere, ma durano meno.
Come i brevetti, anche i diritti d’autore possono essere
concessi in licenza dal loro detentore sotto pagamento di royalties.
Questo avviene normalmente nel mercato musicale tra autori (o
interpreti) e case discografiche, le quali acquistano spesso tutti i diritti
relativi alla produzione degli artisti.
Ogni Paese fornisce una tutela per periodi diversi e con
caratteristiche proprie, ma negli ultimi anni la legislazione sul diritto
d’autore sta assumendo sempre maggiore importanza, sottoposta a
repentini e necessari cambiamenti imposti dalle nuove possibilità
della tecnologia, specialmente da Internet. Infatti la digitalizzazione
dei formati e la conseguente smaterializzazione rendono obsoleta la
clausola, presente nella legge americana e non solo, secondo cui le
7
Esempi di questo tipo di cambiamento sono l’aspirina, i cornflakes e l’emmental (di cui la
cui casa produttrice ha infatti recentemente deciso di cambiarne il nome in Emmentaler), un
tempo marchi di fabbrica, oggi nomi comuni ad indicare un determinato bene
indipendentemente dalla marca specifica.
8
Due versioni della stessa storia (per esempio Giulietta e Romeo e West Side Story), oppure
un libro e la relativa trasposizione cinematografica o televisiva sono coperte singolarmente
dal diritto d’autore.
14
opere originali dell’ingegno di carattere creativo devono essere
necessariamente fissate su supporto fisico.
Sempre in questa prospettiva possono essere visti gli accordi
internazionali in tale ambito, i quali estendono i diritti d’autore ai
cittadini di tutti i Paesi contraenti. Per esempio gli Stati Uniti hanno
rapporti di reciprocità con più di 70 nazioni, per cui un autore
straniero e le sue opere ricevono lo stesso trattamento di quelli
americani. Allo stesso tempo sono state rese più severe le sanzioni
per i reati contro la proprietà intellettuale.
15
2. L’ATTUALE LEGISLAZIONE SUL DIRITTO D’AUTORE
In origine la protezione garantita dal diritto d’autore era rivolta
a singoli autori o a singole opere ritenute meritevoli; successivamente
si è estesa a tutte le opere dell’ingegno
9
.
Oggi la prima e fondamentale distinzione da fare concerne
l’interpretazione di tale diritto nei singoli Stati. Infatti il copyright di
derivazione anglosassone, cioè basato sulla common law (identificato
dal simbolo ©) garantisce esclusivamente una remunerazione
economica, poiché tutela l’opera e non l’autore; mentre nel resto
d’Europa l’attenzione è rivolta anche al diritto morale, di cui
parleremo più avanti. Tuttavia quest’ultimo è stato riconosciuto anche
nel Regno Unito a partire dal 1988, mentre non esiste ancora negli
Stati Uniti e in Irlanda.
Il secondo distinguo è poi quello tra il diritto d’autore vero e
proprio e i conseguenti (e forse meno noti) diritti connessi. Il primo
è naturalmente relativo al creatore dell’opera dell’ingegno, ovvero
colui che ne può rivendicare, come vedremo, la paternità. I secondi,
invece, si riferiscono contemporaneamente agli artisti interpreti ed
esecutori (quando siano diversi dall’ideatore) e ai produttori, i quali
convertono materialmente l’idea in un bene o servizio a disposizione
del pubblico.
Abbiamo accennato al fatto che la tutela dei diritti d’autore e
connessi nelle espressioni artistiche è diventato un problema sempre
più pregnante nel corso degli ultimi anni. Essa, inoltre, è spesso al
centro di sinergie tra differenti Paesi, allo scopo di parificare il
trattamento degli artisti in tutti i luoghi in cui la loro opera viene
9
Nespor, S. e De Cesaris, A., Internet e la legge, Milano, Hoepli, 2001.
16
diffusa, nonché di scoraggiare i sempre più frequenti e sofisticati
tentativi di raggirarla.
A questo scopo sono nate, come vedremo, alcune Convenzioni
Internazionali, le cui leggi assumono la stessa valenza di quelle
promulgate dai singoli Stati, rafforzando in questo modo la
protezione. Possiamo distinguere convenzioni a carattere generale,
comprendenti articoli che si riferiscono alla proprietà intellettuale, e
convenzioni speciali (o tematiche), che si occupano esclusivamente
della materia in questione.
2.1. IN ITALIA
In Italia i diritti di proprietà intellettuale sono protetti
innanzitutto da alcuni articoli della Costituzione, anche quando essi
non ne fanno esplicito riferimento. Difatti la legge fondamentale dello
Stato stabilisce che “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni”
10
, comprese dunque le manifestazioni
artistiche. Si può richiamare, inoltre, l’art. 2, il quale “riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” e in secondo luogo l’art. 9,
che riguarda la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca
scientifica e tecnica. Infatti, come sappiamo, uno degli scopi
principali del diritto d’autore è, appunto, fornire una continua spinta
all’innovazione, in questo caso artistico-culturale.
Ma ancora oggi la legge fondamentale sull’argomento è quella
approvata il 22/04/1941 n. 633 ed entrata in vigore circa un anno e
mezzo dopo, il 18/12/1942, in seguito indicata per brevità l.a. (legge
autore). Essa è stata modificata nel corso degli anni da alcuni
interventi legislativi più o meno sostanziali, rimanendo comunque il
10
Art. 35, Cost.
17
punto di riferimento in materia.
La protezione comprende “le opere dell’ingegno di carattere
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque
ne sia il modo o la forma di espressione”
11
.
I diritti si riferiscono al creatore dell’opera, oppure al suo
curatore quando il prodotto finale è un assemblaggio di vari lavori o
parti di essi, come per le enciclopedie, le antologie e le compilation
musicali. Nel caso di opera collettiva, in cui non sia scindibile il
contributo dei singoli ideatori, “il diritto di autore appartiene in
comune a tutti i coautori”
12
.
“Sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo
dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni
da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed
aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera
originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non
costituenti opera originale”
13
.
Attraverso questa legge i creatori di qualsivoglia opera
dell’ingegno ne sono pienamente responsabili. Ciò significa che ne
possono disporre come meglio credono. Infatti ad essi spetta l’ultima
parola nel decidere se e in che termini utilizzare economicamente il
proprio lavoro; se pubblicarlo (o più in generale renderlo accessibile
al pubblico), riprodurlo moltiplicandone le copie attraverso i mezzi a
disposizione, utilizzare televisione, radio e apparecchi analoghi per
diffonderlo a distanza. In particolare hanno il diritto esclusivo di
mettere in commercio e permettere il noleggio tramite terzi delle loro
11
Art. 1, l. n. 633/41.
12
Art. 10, l. n. 633/41.
13
Art. 4, l. n. 633/41.
18
creazioni o di parti di esse. Dal diritto di distribuzione è però esentata
la consegna gratuita di esemplari (o copie) a scopo promozionale
14
o
di insegnamento e ricerca scientifica.
La stessa protezione è garantita anche agli artisti interpreti ed
esecutori, ovvero “gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre
persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono
in qualunque modo opere dell’ingegno”
15
.
Tutte le facoltà concesse da questa legge sono tra loro
indipendenti; ciò significa che l’esercizio esclusivo di una di esse non
pregiudica il contemporaneo esercizio delle altre.
Come già detto in precedenza, solitamente gli artisti, nel
momento in cui stipulano un contratto di produzione, cedono i loro
diritti esclusivi al produttore allo scopo di demandargli il compito di
moltiplicare, vendere, diffondere ed eventualmente autorizzare il
prestito delle copie; in altre parole per far conoscere al pubblico le
proprie creazioni. Ne ricevono in cambio un compenso in denaro
proporzionato alle vendite.
Anche in caso di cessione, però, l’artista rimane titolare dei
diritti morali sulla propria opera, i quali sono personali e
inalienabili. Essi comprendono la paternità, ovvero il diritto ad
essere identificato quale creatore dell’opera stessa, che può essere
rivendicato dall’autore in qualsiasi momento. Consentono inoltre la
decisione finale sulla necessità o meno di divulgazione e sul ritiro
dell’opera dalla circolazione.
q
a
14
Un esempio in ambito musicale è quello dei contratti premium, di cui parleremo nel
prossimo capitolo, che regolano proprio la distribuzione omaggio di opere discografiche in
abbinamento ad altri prodotti, per cui non vige alcun diritto.
15
Art. 80, comma 1, l. n. 633/41.