3
Introduzione
L’idea di svolgere una tesi sperimentale in materia di asilo mi è venuta dopo essere stata
a stretto contatto con chi è costretto a fuggire per salvare la propria vita. Questa possibilità
mi è stata data dalla cooperativa “DiaLogos” di Forlì che si occupa di immigrazione a 365°.
Grazie al mio affiancamento a una operatrice del servizio SPRAR (Sistema Per
Richiedenti Asilo e Rifugiati), Raffaella Guiducci, mi sono “affacciata” a questa realtà.
Lavorando al fianco dei rifugiati ho capito che, è sbagliato parlare di loro come di semplici
immigrati, poiché, queste persone fanno parte di un mondo completamente diverso,
trattandosi di migrazioni forzate, causate molto spesso da guerre (come ad esempio i flussi
che si sono registrati quest’ anno a causa della guerra in Libia) o da persecuzioni verso
determinati gruppi di persone per motivi diversi (razza, cultura, religione).
Il mio desiderio è quello di “entrare” in questo “mondo”, considerando le vulnerabilità e
l’impotenza dell’ essere umano nei confronti di determinati eventi, rivolgendo particolare
attenzione alla donna rifugiata che rappresenta una categoria a se all’ interno del “mondo
dei rifugiati”, e che ha bisogno di diritti diversi che tutelino questa figura in maniera
specifica, poichè ancora oggi si parla di Diritti DEL rifugiato generalizzando.
Il seguente elaborato viene diviso in tre capitoli.
Nel primo capitolo viene analizzata la storia del diritto di asilo approfondendo il
significato del termine rifugiato, analizzandone le caratteristiche, per poi passare
all’identificazione della Protezione Internazionale, della protezione sussidiari e della
protezione temporanea fino ad arrivare infine all’iter che tutti i rifugiati devono seguire per
ricevere il permesso di soggiorno.
Il secondo capitolo viene aperto con un paragrafo dedicato ai campi profughi, all’interno
di esso verrà analizzata la situazione che i rifugiati si trovano all’interno dei campi prima
di analizzare sui vari sistemi di accoglienza nazionali e fare un resoconto sulla loro storia.
Infine, verrà affrontata la questione della donna rifugiata, analizzando le leggi relative alla
sua tutela e infine rivolgendo attenzione alle motivazioni per cui esse chiedono asilo,
affrontando anche la questione relativa alle varie forme di discriminazione e violenza che
devono subire.
Nel terzo e ultimo capitolo verrà rivolta maggiore attenzione al servizio S.P.R.A.R,
attraverso l’analisi dei documenti relativi alle statistiche ufficiali riguardanti gli arrivi nella
4
regione (che la Guiducci mi ha dato la possibilità di consultare); dopodichè verrà analizzato
il lavoro della cooperativa “DiaLogos”nei confronti degli stranieri (con riferimenti ai
servizi offerti ai rifugiati) e il ruolo di accoglienza della cooperativa “Al Margine” di Forlì.
Tutto quello che ho visto durante il mio tirocinio mi ha segnata profondamente e mi ha
fatto crescere tanto. Proprio perché ho avuto uno stimolo forte nel trattare determinate
questioni ho voluto strutturare la mia tesi in modo tale da poter guardare il fenomeno
attraverso gli occhi di chi si occupa di immigrazione da parecchi anni oltre che ad
analizzare il punto di vista della rifugiata, per questo l’elaborato terminerà con le interviste
che ho svolto a Forlì a Raffaella Guiducci e a due giovani donne rifugiate ospiti della coop
“Al Margine” .
L’intento delle mie interviste è stato quello di dimostrare in primis, per quanto riguarda
quella a Raffaella Guiducci, che è difficile per un’operatrice che si occupa di “trattare”
determinate questioni rimanere distaccata e, in seguito, di capire quali sono i principali
“benefici” di cui può usufruire il rifugiato. Per quanto riguarda,invece,le interviste alle due
donne rifugiate,è stato fatto un resoconto sulla storia che ha portato alla guerra in Libia e
quindi alla richiesta d’asilo da parte di queste persone. All’interno delle interviste ho
cercato di far emergere la condizione di disagio in cui riversa il rifugiato,nonché la voglia
di queste donne di non abbandonare le loro speranze e i loro sogni.
1. BREVE STORIA DEL DIRITTO D’ASILO
Il diritto di asilo in Europa e in Occidente funziona come “figura dell’inclusione
possibile”, condizione indispensabile per l’appartenenza all’interno di determinati confini
1
.
La storia del diritto d’ asilo deve farsi risalire al 1948, anno in cui nasce la Costituzione
italiana. Infatti proprio all’ art. 10, comma 3 della suddetta prevede che “lo straniero al
quale sia impedito nel suo Paese l’ esercizio effettivo della libertà democratiche garantite dalla
1
F. Rahola, “Zone definitivamente temporanee. I luoghi dell’umanità in eccesso”, ombre corte, Verona, 2003,
pag. 93
5
Costituzione italiana, ha diritto d’ asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni
stabilite dalla legge”
2
.
Quindi, il diritto di asilo viene attribuito allo straniero a cui nel suo Paese sia
“effettivamente impedito l’ esercizio anche di una sola delle libertà garantite dalla Costituzione
italiana”
3
.
Il concetto di straniero titolare del diritto di asilo, in Italia, non fa riferimento alle sole
persone perseguitate come viene previsto dalla Convenzione di Ginevra ma comprende
anche tutti quegli stranieri che fuggono dal proprio Paese per salvare la propria vita, per tutelare
la propria sicurezza o incolumità dal pericolo grave ed attuale derivato da situazioni di guerra,
conflitti civili, disordini gravi e generalizzati
4
.
I primi anni del secondo dopoguerra sono stati caratterizzati da un afflusso massiccio di
sfollati e rifugiati costretti a fuggire per motivi politici o per restare in uno degli Stati
vincitori del conflitto bellico. Inoltre, le conseguenze sociali e giuridiche provocate dalle
dittature e dalle guerre, portarono alla convocazione della conferenza internazionale del 28
luglio 1951, al termine della quale si passò alla firma della cosiddetta Convenzione di
Ginevra sullo status di rifugiato.
L’ Italia aderisce alla Convenzione attraverso la legge di attuazione alla ratifica n. 722
del 24 luglio 1954 adottando la “riserva geografica”
5
che attribuisce solo agli individui
provenienti dall’ Europa il riconoscimento dello status. Essa è stata abolita alla fine del
1989 mediante la legge Martelli, in base alla quale l’ Italia ha ruolo di “primo asilo”
(insieme all’ Austria ed all’ ex Jugoslavia).
Prima della suddetta in Italia il diritto di asilo veniva delineato in base a due categorie
distinte di rifugiati:
Rifugiati “de iure”o “sotto Convenzione” in cui rientrano i soggetti provenienti dai Paesi
europei a cui si applica la disciplina prevista dalla Convenzione di Ginevra;
2
N. Petrovic, Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d’asilo in Italia dalla Costituzione ad oggi, a
cura di F. Angeli, Milano, 2012, cit. pag. 19
3
Ivi, pag. 20
4
Ivi, pag. 19
5
Ivi, pag. 24
6
E i rifugiati “de facto”o “sotto mandato dell’ Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati” a cui appartengono i rifugiati provenienti da Paesi extraeuropei, quelli in
transito nel territorio Italiano ma diretti altrove oppure i rifugiati che sono già riconosciuti
tali da un altro Stato o chi si trova temporaneamente in Italia e richiede la protezione dell’
ACNUR. Quello che accomuna quest’ ultima tipologia di persone è che loro possono
richiedere la protezione dell’ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e
inoltre godono del diritto a non essere respinti, in quanto questa non impone limitazione
come fa la Convenzione di Ginevra
6
.
Queste due tipologie di rifugiati prevedono delle procedure diverse per i primi le
domande vengono esaminate dalla Commissione paritetica di eleggibilità (CPE) e ricevono
un permesso di soggiorno provvisorio, che viene sostituito con un’ altro rinnovabile ogni
quattro mesi nel caso la domanda viene accolta (l’ esito positivo fa acquistare al richiedente
alcuni diritti tra cui il diritto al soggiorno e al lavoro)
7
. In caso di risposta negativa, il
richiedente ha la possibilità di far rivalutare la sua domanda dalla stessa Commissione (nel
caso in cui ci fossero stati ulteriori sviluppi in merito).
Per i rifugiati extraeuropei, invece, la loro situazione viene affidata dall’autorità che ha
ricevuto l’ istanza alla “Delegazione italiana dell’ alto commissariato delle nazioni unite
per i rifugiati”
8
che può riconoscere al soggetto la qualifica di rifugiato sotto mandato
(che gli conferisce la protezione dell’ ACNUR e alcuni diritti relativi all’ assistenza medica
ed economica, limitati ad un periodo di tempo non superiore a sei mesi. L’ Italia non
conferisce al rifugiato sotto mandato nessun diritto; si limita a dargli un permesso di
soggiorno provvisorio in “attesa di emigrazione”
9
che gli nega la possibilità di svolgere
qualsiasi tipo di lavoro) oppure di non accettare la domanda.
Questa situazione cambia a partire dall’emanazione della Legge Martelli (legge n. 39
del 28 febbraio 1990) che prevede, all’interno dell’art. 1, alcune procedure di
riconoscimento dello status di rifugiato
10
.
La Legge Martelli rappresenta la prima norma all’interno della quale viene utilizzato
per la prima volta il termine asilo politico.
6
N. Petrovic, op. cit., pag. 26
7
Ivi, pag.24
8
Ivi, pag. 27
9
N. Petrovic, op. cit., pag. 27
10
Ivi, pag. 32
7
La procedura relativa all’asilo può essere suddivisa in due parti separate all’ interno della
Legge Martelli :
1. La prima parte riguarda gli aspetti relativi all’accesso dei richiedenti asilo sul territorio
italiano in cui vengono elencate le “cause ostative di accesso”
11
.
2. La seconda parte fa riferimento alla modalità di presentazione della domanda di asilo.
Un’altro miglioramento avvenuto tramite la legge 39/90 è relativa all’ abrogazione della
riserva geografica; in base ad essa anche un cittadino extraeuropeo può richiedere lo
status di rifugiato in Italia.
La legge prevede, inoltre, dei diritti di cui i rifugiati possono usufruire relativi ai rapporti
civili, di lavoro e di assistenza sociale (uguale a quelli dei cittadini italiani).
Facendo un piccolo passo indietro dobbiamo far riferimento:
Al 1986, anno in cui, il Consiglio Europeo di Londra, attua dei provvedimenti che hanno il
compito di sconfiggere l’immigrazione clandestina organizzata e per promuovere una
politica comune in materia di asilo. Il Consiglio vuole operare un gruppo intergovernativo
composto dai ministri competenti in materia di immigrazione.
L’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 è incentrato sulla regolamentazione della
libera circolazione delle persone (compresi anche stranieri extraeuropei); abolendo le
frontiere interne e rafforzando i controlli alle frontiere esterne
12
.
Mentre Schengen prevede indirettamente di migliorare le politiche d’ asilo, la
Convenzione di Dublino deve essere considerata lo strumento più importante per quanto
riguarda il fatto che la domanda di asilo può essere valutata da un solo Stato membro dell’
Unione europea cioè “dallo Stato dello spazio di Schenghen dove è avvenuto l’ ingresso del
richiedente”
13
. Ha lo scopo, quindi, di evitare il fenomeno dei cosiddetti richiedenti asilo in
orbita”
14
e di evitare che i richiedenti presentino domanda in più Stati (fenomeno chiamato
asylum shopping).
11
Ivi, pag. 33
12
N. Petrovic, op. cit., pag. 47-48.
13
Ivi, cit. pag. 48
14
Ivi, cit. pag. 49
8
Il Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992) prevede la cooperazione in materia d’ asilo
tra gli Stati membri. Esso include, però, solo dei miglioramenti per le politiche relative ai
visti ma non modifica i trattati istitutivi.
A partire dal Trattato di Amsterdam si hanno dei miglioramenti: l’asilo e l’immigrazione
entrano a far parte del diritto sovrannazionale. Il trattato prevede un periodo transitorio di
cinque anni necessario per “il conseguimento di una formulazione del diritto d’asilo comune all’
interno dell’Unione europea”
15
.
Sulla stessa scia del Trattato di Amsterdam deve essere considerata la Conferenza di
Tampere (15 e 16 ottobre 1999). Durante la Conferenza, infatti, i capi di Stato e/o di
Governo degli Stati membri si impegnarono a creare uno “spazio di libertà, sicurezza e di
giustizia”
16
. Alla Conferenza di Tampere si deve l’ istituzione del Fondo europeo per i
rifugiati (decisione dell’ U. E. n. 596 del 28 settembre 2000) che prevede
l’incoraggiamento degli sforzi degli S. M. nell’accoglienza dei richiedenti asilo e di creare
uno spazio unico europeo in materia di immigrazione e di asilo
17
.
La Conferenza di Tampere è articolata in due fasi che servono “ad indicare la strada per l’
attuazione e la messa a regime del trattato”
18
.
La prima fase prevede l’ elaborazione degli strumenti necessari per creare una politica
europea in materia d’ asilo articolata in base ai quattro principi legislativi dell’ Unione
europea (individuazione Stato competente, condizioni per l’accoglienza, elaborazione delle
norme riguardanti l’attribuzione dello status e definizione norme minime procedure
d’asilo).
Nella seconda fase, invece, le norme comunitarie avrebbero dovuto portare alla definizione
di una procedura comune di asilo. Il processo di armonizzazione delle politiche in materia
di asilo doveva avvenire attraverso una “co- decisione”
19
dell’ U.E..
E, in poco tempo, vengono adottati cinque strumenti legislativi:
1. Il Regolamento Dublino II relativo allo Stato responsabile della domanda di asilo
(introduce anche procedure relative al mantenimento dell’unità famigliare del richiedente) ;
15
Ivi, cit. pag. 81
16
Ivi, cit. pag. 51
17
Ivi, pag. 52
18
Ivi, cit. pag. 81
19
N. Petrovic, op. cit., cit. pag. 82