5
pubblico-privato. Si sono evidenziate analogie e differenze tra i quattro
sistemi sanitari regionali relative al rapporto prestabilito con i Medici di
Medicina Generale, con implementazione dell’attività di controllo
con specifico indirizzo all’appropriatezza delle prescrizioni e delle
prestazioni assegnate.
La prima e la seconda riforma sanitaria (Dlgs 502/92 e Dlgs 517/93.
Le riforme del 1992 e del 1993 si imperniano su: il principio
dell’aziendalizzazione - la riduzione del numero delle Usl che da 600
passano a 200 - la separazione delle responsabilità tra erogatori e
“assicuratori”, ossia le UU.SS.LL.
Il Dlgs 229/99: la terza riforma sanitaria.
E’ la linea di netta controtendenza rispetto alla normativa precedente, la
diversificazione del pagamento delle prestazioni erogate sulla base di
tariffe definite dalle singole regioni, la libera scelta del cittadino: il
cittadino può scegliere dove andare a curarsi tanto la prestazione viene
pagata secondo un tariffario nazionale individuato dal ministero e
integrato dalle regioni.
6
“l'efficienza non può identificarsi con il contenimento dei costi.
Se così fosse la massima efficienza coinciderebbe col far niente che,
appunto, ha un costo minimo". (citazione di Alan Maynard)
1
.
1
Alan Maynard - specializzato in economia e politica sanitaria e sociale, è stato nominato
Direttore della Fondazione Graduate Programma in Economia Sanitaria presso York (1977 -
83). Nel 1983 è stato nominato Direttore fondatore del Centro di economia Sanitaria (CHE) e,
con i colleghi, ha sviluppato per primo in economia sanitaria e la politica della ricerca in
Europa. Nel 1995 è diventato Amministratore Delegato della Nuffield Provincial Hospitals
Trust, ma restituito al mondo accademico, nel 1996 per creare il gruppo "Politica Salute York
presso il Dipartimento di Salute Studi di York.
7
I N T R O D U Z I O N E
In Italia, come in tutti i paesi occidentali, l’uso delle tecniche
diagnostiche è dovuta all’aumento dell’alta incidenza di patologie
specifiche dell’età media, la popolazione in prevalenza ultra
sessantacinquenne, il comportamento dei singoli che, in un contesto
socio – culturale più evoluto tendono ad assumere un diverso
atteggiamento nei confronti della malattia, mostrano una sempre
maggiore propensione al ricorso alle cure presso il sistema sanitario
messo a disposizione della collettività, sono la causa dell’aumento
della spesa sanitaria nel territorio nazionale. La crescente lievitazione
della domanda di prestazioni porta ad una sempre maggiore crescita
dell’offerta accompagnata da una ricerca di livelli tecnologici sempre
più raffinati. Questi, a loro volta, inducono un’ulteriore crescita della
domanda, in larga parte determinata dagli stessi operatori del sistema,
e una corrispondente crescita dei costi, con la conseguenza di
un’insoddisfazione generalizzata dei cittadini, a fronte
dell’impossibilità di dare risposta all’accresciuto volume della
domanda.
La gestione dei servizi sanitari rappresenta un problema prioritario
per tutti i paesi sviluppati in quanto l’analisi dei trend individuali per
il futuro evidenzia una situazione esplosiva dal punto di vista dei costi
che, in sintesi, sono riconducibili alle seguenti cause:
a) Crescita dell’età media della popolazione;
b) Crescita delle aspettative da parte degli utenti in termini di salute.
Non sempre però l’abbondante ricorso alla diagnostica si traduce
automaticamente in un guadagno di salute per il singolo paziente.
Oltretutto, in un contesto di risorse limitate e comunque definite, uno
sproporzionato ed indiscriminato aumento della spesa può
compromettere la capacità di fornire a tutti il minimo di assistenza
sanitaria.
A tale proposito è stato coniato il termine “appropriatezza” per
identificare quelle procedure sanitarie per le quali il beneficio
derivante dall’esecuzione supera abbondantemente i rischi. Gli studi
di appropriatezza sono stati però dedicati prevalentemente al
problema dei ricoveri, alle tecniche diagnostiche invasive, ed agli
interventi di day hospital – day surgery, alla Week Hospital –
8
dall’utilizzo del farmaco generico.
2
e dalla partecipazione attiva al
processo in atto di rimodulazione dell’attività assistenziale in ambito
territoriale , attraverso la rete integrata M.M.G. (Medici di Medicina
Generale – P.L.S. (Pediatri di Libera Scelta), Medico Specialista,
l’Ospedale come una rete integrata di cui oltre all’appropriatezza
clinica nella prescrizione di visite ed esami specialisti si aggiungono:
1. la presa in carico del paziente, “senza fermate intermedie”
3
, per tutto
l’iter diagnostico terapeutico;
2. Migliore organizzazione dei servizi;
3. in via sperimentale presidi mobili autogestiti per le fasce sociali più
deboli.
Introdotto dalla normativa regionale vigente questo percorso, dovrà
essere definito da ogni azienda USL, con specifici modelli
organizzativi, in cui all’interno sarà previsto un intervento
sull’appropriatezza clinica, a tale riguardo, la Regione Lazio e le
Regioni prese in esame (Lombardia - Toscana – Sicilia) hanno
previsto con Delibere di Giunta Regionale (ognuno per la parte di loro
competenza), con determinazioni del Dipartimento Sociale,
l’istituzione di Osservatori Regionali per l’Appropriatezza.
Le suddette deliberazioni prevedono l’istituzione di apposite
Commissioni al livello distrettuale con la presenza di rappresentanti
dei M.M.G. – P.L.S. - MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI la
cosiddetta C.A.P. (Commissione Appropriatezza Prescrittiva) di cui
saranno esplicate le funzioni al Capitolo 3 paragrafo 3.4.
La scelta di svolgere questa ricerca in un settore così vasto come la
Sanità Pubblica, e nella specifica argomentare l’analisi del rapporto tra
le Aziende Sanitarie Locali e i Medici di Medicina Generale è stata
ispirata dalla complessità di relazioni che intercorrono all’interno di
esso.
2
Il farmaco generico è un medicinale che ha la stessa quantità di principio attivo e la stessa
forma farmaceutica di un medicinale di marca ed è tranquillamente e con sicurezza
intercambiabile con quello di marca. Non ha un nome di fantasia ma viene commercializzato
col nome del principio attivo seguito dal nome dell'azienda che lo produce. Importanti industrie
farmaceutiche multinazionali producono tali medicinali ed il costo è ridotto, a tutto vantaggio
dei cittadini, poichè sono commercializzati alla scadenza del brevetto che li tutela per un
determinato periodo di anni.
3
Cfr. Bollettino Ufficiale Regione Lazio -deliberazione della giunta regionale 21 aprile 2006 n.
229 – Atto di recepimento dell’accordo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale in attuazione dell’A.C.N., reso esecutivo in data 23 marzo 2005, mediante
intesa della conferenza Stato Regioni
9
I principi ispiratori fondamentali sono quelli dettati dalla Carta
Costituzione, i dettami delle leggi Sanitarie Nazionali , dal 1978 ad
oggi, determinano il percorso che ancora oggi si persegue nel campo
sanitario.
L’analisi si basa principalmente sulle caratteristiche qualitative e
quantitative del sistema, analizzando il modello adottato e la sua
evoluzione, i soggetti istituzionali coinvolti, la distribuzione delle
funzioni e dei poteri a riguardo al tema della regionalizzazione e
dell’autonomia decisionale, infine alle modalità per valutare e
responsabilizzare le persone fisiche che svolgono diverse funzioni nel
sistema.
Il collegamento tra i due concetti fondamentali, quello dei diritti
finalmente garantiti dalle norme e dalle politiche e quello dei servizi in
cui tali diritti astratti devono ( o purtroppo dovrebbero in molti casi)
tradursi, il rapporto tra affermazioni dei principi generali astratti.
( i diritti) indicazioni specifiche e concretamente verificabili i L.E.A.
(livelli essenziali assistenziali) correlati alle diverse condizioni di
salute.
Dal sistema qualità allo studio dell’appropriatezza;
Quale tempo di valutazione e di risultati nelle aziende sanitarie .Il ruolo
della Medicina Generale nel sistema sanitario regolato dall’Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
Medicina Generale ai sensi dell’art. 48 legge n° 833 del 1978 e
dell’art. 8 del Dgls n° 502 del 1992 e successive modifiche ed
integrazioni, le cui funzioni sono regolate dall’art. 29 del suddetto
Accordo in cui si specifica il ruolo della Medicina Generale nel
sistema sanitario nazionale il cui orientamento è rivolto al superamento
della logica dell’intervento rivolto all’erogazione della singola
prestazione a favore di un approccio integrato finalizzato ad una
gestione globale della salute del cittadino attraverso modelli che
possano dare una risposta ai bisogni di salute, al recupero, al
mantenimento e al miglioramento del benessere fisico e psichico.
Nel primo Capitolo si evidenzia il percorso normativo che condurrà
all’Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare
attenzione alla definizione dell’assetto istituzionale della sanità che si
evince solo dalla lettura combinata della prima e della seconda parte
della Costituzione e, in particolare, dell’art. 117, che attribuisce alle
regioni potestà legislativa in ambito di “assistenza sanitaria territoriale
e assistenza sanitaria ospedaliera”.
Successivamente si evidenziano i principi ispiratori su cui si fonda il
Servizio Sanitario Nazionale e i profili più significativi,
10
dell’innovazione, sia sotto l’aspetto strutturale, analizzando le
Aziende Sanitarie Locali con le proprie funzioni, sia con alcuni
accenni alle Aziende Ospedaliere, la cui distinzione è determinata dalla
diversità di gestione delle competenze e dei ruoli del servizio erogato.
L’Atto Aziendale quale strumento di governo, programmazione ,
controllo e mission da perseguire delle Aziende Sanitarie, è lo
strumento essenziale su cui si disciplina tutta l’attività .
Nel Capitolo due si esplica il concetto di Qualità nel Sistema
Sanitario Nazionale, sia sotto l’aspetto gestionale , (la forma di
governo della sanità che riconduce al centro del sistema la qualità dei
servizi sanitari) sia il processo di sviluppo dell’organizzazione
attraverso l’ inteso nella Clinical Governance .
Nel Capitolo terzo l’analisi e la disciplina del rapporto tra i Medici di
Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta con le Aziende Sanitarie
Locali regolato da specifici Accordi Collettivi Nazionali di settore. In
esse sono espresse le funzioni e le garanzie che gli stessi devono
ottemperare quali contraenti di detto rapporto, con particolare e
specifica attenzione ai Medici di Medicina Generale.
Nel quarto capitolo si evidenzia e si analizza il passaggio che
intercorre tra lo studio del rapporto dei Medici a Convenzione
(analizzato nel terzo Capitolo) e l’appropriatezza prescrittiva , quale
tempo di valutazione e di risultati nelle aziende sanitarie, a tal
proposito, si esaminano, singolarmente e comparativamente, quattro
realtà regionali, diverse per posizione geografica, per capitale culturale,
sociale politico e per modello sanitario adottato: Lombardia, Toscana,
Lazio e Sicilia.
L’analisi si svolge su Distretti Sanitari con una densità di popolazione
di circa 250.000 abitanti. Per ognuna delle quattro Regioni, i riferimenti
sono estrapolati dalle rispettive leggi regionali di riordino del servizio
sanitario, successive al Dlgs 502/92, per poi proseguire attraverso lo
studio delle azioni di controllo che vengono effettuate sui Medici di
Medicina Generale con riferimento specifico ai provvedimenti eseguiti
per le accertate in appropriatezze da parte dei medici prescrittori.
Il Capitolo quinto , conclude lo studio effettuato. Esso contiene alcune
specifici dettagli sul rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale e
l’utente/cliente, osservando, la domanda sanitaria la quale è
maggiormente rivolta al fenomeno degli anziani. Il modello in esame è
strutturato sull’assistenza generale, a titolo gratuito.
In linea di principio costituisce una conquista notevole delle politiche
moderne. L’impatto che tale sistema ha sui costi e sui livelli di
prestazioni, è causa di una serie di riforme che hanno affermato alcuni
11
principi dell’economia di mercato al fine di provare ad arginare le
inefficienze e gli sprechi spesso connaturati nel modello di sviluppo
improntato sull’interventismo pubblico e sull’economia.
Il forte incremento della spesa sanitaria, mette in luce non solo la
centralità della politica sanitaria nel dibattito politico, ma anche come
spesso vengono messi in discussione problemi e contraddizioni che
sono più generali e comuni all’intera struttura del Welfare State.
Cenni sui diritti del malato dall’applicazione del principio di
sussidiarietà il cui ambito è soltanto vicino a quello della salute, in
quanto la sua caratteristica è ricollegabile ad esso solo in modo
parziale. A concludere, attraverso questo elaborato si è inteso
evidenziare che è di vitale importanza per il bene della collettività
rispondere positivamente alla domanda sanitaria con un’offerta efficace
ed efficiente. A tal fine , integrare e interagire nel rapporto esaminato,
con una maggior informazione attraverso l’utilizzo delle nuove
tecnologie informatiche quale base essenziale di questo rapporto così
complesso tra il Servizio Sanitario Nazionale e gli operatori coinvolti.
Il tutto al fine di migliorare di molto la vita, del cittadino- utente e
l’attività della Pubblica Amministrazione.
12
REGIONI A CONFRONTO
Di ogni realtà regionale sono stati analizzati Distretti Sanitari con densità
di popolazione di circa 250.000 abitanti al fine di equiparare uno
scenario della sanità equivalente per ogni Regione.
Lombardia → Italia Nord Occidentale → ASL di Pavia
Distretto Sanitario Pavia
Toscana→ Italia Centro Nord → ASL 2 Lucca
Distretto Sanitario 2 Lucca
Lazio → Italia Centrale → ASL Roma D
Distretto Sanitario XIII Municipio
Sicilia → Italia Meridionale → ASL 7 Ragusa
Azienda Unità Sanitaria Locale n ° 7 di Ragusa
13
CAPITOLO 1
1.1 Storia ed attuale assetto normativo del Servizio Sanitario
Nazionale.
Come i sistemi sanitari di tutto il mondo anche quello italiano ha
attraversato e sta attraversando un periodo di tensioni e di cambiamenti.
L’azienda sanitaria in quanto forma giuridica che assume l’unità
sanitaria locale dopo la legge di riforma della sanità del 1992 (D.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502), costituisce lo strumento attraverso il quale
viene attuata la parte più consistente delle politiche sanitarie e viene
garantita la tutela del diritto alla salute, cui l’ordinamento italiano
riconosce esplicitamente dignità Costituzionale.
Questa posizione di centralità all’interno del “sistema salute”,
assegnatale con la legge. 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del
servizio sanitario nazionale”, è oggi temperata dal modello
organizzativo voluto dal legislatore del 1992 e ancor più da quello del
1999 (D.lgs. 19 giugno 1999, n. 229), che presuppone da parte delle
aziende sanitarie pubbliche la capacità di confrontarsi sia con altri
organismi pubblici competenti in materia sanitaria (Istituti di Ricovero
e Cura a carattere scientifico, Policlinici Universitari, Istituto
Superiore della Sanità, Commissione Nazionale del Farmaco, ecc.), sia
con le strutture private e con quelle del cd. privato sociale, in
un’interrelazione tipica delle strutture reticolari network
4
.
D’altro canto, anche volendosi limitare alla realtà nazionale e
trascurando quindi le influenze del diritto e delle organizzazioni
internazionali, è innegabile che una simile trattazione non abbia
esaurito la descrizione dell’assetto della “funzione sanità” italiana
perché da un lato ha trascurato l’esistenza di molti organismi, sia
regionali che dell’amministrazione centrale, diversi dalle aziende
sanitarie e che hanno competenza in materia di tutela della salute,
dall’altro, e soprattutto, non è entrata nel dettaglio di come i principi
dettati dalla normativa nazionale abbiano trovato specificazione e
attuazione in ambito regionale. È noto invece come la sanità italiana sia
4
il termine "rete" come "modello". In questo caso l'attenzione si sofferma non tanto sull'oggetto
fisico rappresentato dal termine, ma sulla sua particolare struttura, che in questo caso è formata
da "fili intrecciati", che, se considerati astrattamente, possono essere rappresentati da nodi
interconnessi tra loro. Considerata in questa prospettiva la "rete" assume un particolare
significato come "modello di organizzazione".
14
stato un settore che può essere considerato precursore, al pari forse solo
dell’ordinamento degli enti locali, di tendenze regionalistiche che
hanno in tempi recenti trovato compimento nella riforma della
Costituzione, approvata con la Legge Costituzionale del 18 ottobre
2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione”
5
. Queste “spinte centrifughe”, già esplicitamente presenti
fra le linee ispiratrici della Legge n. 833 del 1978 cit., istitutiva del
servizio sanitario nazionale, sono state accentuate dal riordino degli
anni ’90, nell’ambito del quale è stato riconosciuto alla regione ruoli
fondamentali relativi ai servizi sanitari come:
ξ Programmazione;
ξ Organizzazione;
ξ Gestione;
Allo stato attuale si è in presenza di più sistemi sanitari regionali, alcuni
dei quali dotati di tale originalità da costituire dei modelli di riferimento
e che, nell’insieme, scompongono il sistema sanitario unitario in venti
realtà.
Le modifiche apportate con il referendum costituzionale del 2001: il
nuovo assetto nelle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni che
in virtù del federalismo vengono a cadere tutti gli aspetti rimasti non
attuati dall’ultima riforma sanitaria del 1999 perché ritenuti dalla Corte
Costituzionale in conflitto con i principi del federalismo.
L’obiettivo è di dirigersi verso la costituzione di ventuno sistemi
regionali, quante sono le regioni, ognuno riordinato in base a differenti
e spesso contrastanti linee politiche.
Vi sono alcuni punti fermi e altri in discussione, in attesa di avere un
assetto istituzionale più forte e consolidato, si evidenziano alcuni dati
di estrema importanza al fine di chiarire quali sono le criticità del
sistema .
5
L ’articolo V della Costituzione Italiana
La modifica dell’articolo V della Costituzione Italiana. Con l’esito positivo del referendum costituzionale
del 7/10/2001 è entrata definitivamente in vigore la LEGGE COSTITUZIONALE 18/10/2001 n. 3 che
modificando e abrogando parzialmente o totalmente alcuni articoli della Carta Costituzionale del 1948
contiene una serie di principi di straordinario valore istituzionale soprattutto per ciò che concerne la
diversa ripartizione delle Competenze legislative tra lo Stato e le Regioni.
15
In coerenza con un processo già da tempo avviato per effetto delle
riforme cosiddette Bassanini
6
che avevano introdotto nel nostro
ordinamento il principio di sussidiarietà e meccanismi di “federalismo
fiscale” (D.lgs. 56/2000 per cui alle regioni spetta la responsabilità
politica e finanziaria)
7
La riforma del titolo V della Costituzione ribalta
il vecchio criterio per cui allo Stato spetta una competenza legislativa
generale ed alle Regioni unicamente di legiferare in un ristretto elenco
di materie e pur sempre nel rispetto di limiti contenuti nella
Costituzione.
Con la riforma del 2001 infatti lo Stato diventa titolare della potestà
legislativa in alcune materie, tra cui non figura la sanità, vengono così
individuate competenze esclusive alle Regioni. Alla problematica
attuazione di tale riforma si è provveduto con un disegno di legge
Governativo che Approvata la (legge 5 giugno 2003 n. 131) c.d. "legge
La Loggia"
8
con la quale si adegua l'ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La riforma del titolo V inciderà dunque certamente in maniera
rilevante sulla disciplina della sanità pubblica e privata. Il percorso di
6
Fonte: Valutare per Governare ”Il nuovo sistema dei controlli nella Pubblica
Amministrazione” Prefazione di Franco Bassanini – Con l’approvazione dei decreti delegati
di attuazione della legge 59/97 si conclusa una fase iniziata nel 1992 con il governo Amato e
sviluppatasi a partire dalla nomina di Sabino Cassese a Ministro per Funzione Pubblica nel
governo Ciampi – di profonda trasformazione della legislazione in materia di organizzazione
e funzionante della Pubblica amministrazione. Il processo nonostante si dimostrò lungo e non
privo di battute d’arresto, al temine si può affermare che il corpus delle norme che definiscono
le condizioni di operatività degli apparati pubblici è stato profondamente rinnovato.
7
Fonte: Regione Lombardia – Assessorato alle Politiche del Bilancio e dello Sviluppo.
Il D.lgs 18 febbraio 2000, n. 56 ha definito prima ancora della riforma costituzionale del
2001, un nuovo sistema di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario, con l’obiettivo di
accrescere l’autonomia di entrata, di realizzare una perequazione interregionale delle risorse
fondata su criteri più razionali e diversi da quelli della spesa storicamente realizzata nel
passato, e di introdurre incentivi per le Regioni alla tenuta di comportamenti virtuosi sul
fronte del prelievo e su quello della spesa. Il D.lgs n. 56/2000 ha rappresentato anche il
tentativo di: superare, la Costituzione invariata, il finanziamento dei trasferimenti vincolati;
agganciare la dinamica di crescita delle entrate regionali a quella dei tributi nazionali, più
sensibili al trend di crescita dell’economia; responsabilizzare maggiormente le Regioni sul
tema della gestione sanitaria. Fonte Regione Lombardia
8
Fonte: Enrico La Loggia (politico 1947) E’ stato ministro per gli Affari Regionali nei Governi
Berlusconi II e III, in seguito alle elezioni politiche el 2006 è stato eletto deputato per la lista
di Forza Italia in Molise. E’ componente della Prima Commissione, Affari Istituzionali, della
Camera dei Deputati. Nelle elezioni del 2008 è stato rieletto nelle liste del Popolo ella Libertà.
Attualmente è vice presidente del gruppo del PDL alla Camera dei Deputati
16
attuazione della legge costituzionale n. 3 del 2001 e la transizione
dell’assetto normativo di un SSN normativo già fortemente
regionalizzato al nuovo sistema si è comunque già riempito di
contraddizioni. La riforma Bassanini aveva in tal senso attribuito alle
municipalità la “generalità delle funzioni amministrative”
esaltandone il ruolo “storico” in un contesto di forte respiro
autonomistico. Le eccezioni al generale principio di attribuzione della
competenza amministrativa a favore dei Comuni, riguardavano quelle
funzioni che, per il loro esercizio unitario, fossero da conferire a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Ciò rilevato, urgeva
un intervento ai sensi dell' art. 138 cost. per completare l'assetto del
sistema.
La riforma costituzionale, invece, ha sostanzialmente ripreso le linee
essenziali delle leggi “Bassanini”, e, pur rafforzando l'Ente Regione
attraverso l'inversione del criterio di ripartizione delle materie rispetto
allo Stato, ha ulteriormente consolidato la centralità delle funzioni
pubbliche rispetto alle materie, attraverso gli artt. 117 comma 2 lett.
P), 118 e, soprattutto, l'art. 119 della Costituzione .
il progetto di Devolution
9
voluto dall’ Onorevole Bossi approvato dal
Consiglio dei Ministri e dal Senato prevede un quarto comma al nuovo
articolo 117 della Costituzione in cui si annuncia che le Regioni
possano attivare la competenza legislativa esclusiva in materia di
assistenza sanitaria e organizzazione sanitaria.
La differenza fondamentale è che non sembra più sussistere l’obbligo
per il legislatore regionale di rispettare i principi fondamentali delle
leggi dello Stato il che potrebbe portare a veri e propri sistemi sanitari
regionali con i quali le Regioni provvederebbero ad assicurare i L.E.A.
(livelli essenziali di assistenza) anche con modelli estranei al sistema
pubblico, portando alla rottura del Servizio Sanitario Nazionale.
Il nuovo testo dell’articolo 117 individua due ordini di limiti alla
potestà legislativa dello Stato e delle Regioni (Costituzione, vincoli
derivati dall’ordinamento comunitario , obblighi internazionali), e
limiti specifici di volta in volta derivanti dalle tipologie di potestà
legislativa prefigurate nei commi successivi (esclusiva dello Stato ,
concorrente fra Stato e Regioni, e residuale delle Regioni). La
9
Fonte: Devolution : I vari processi di riforma che hanno accompagnato il Sistema sanitario
italiano, a partire dalla prima riforma del ‘78, hanno progressivamente ampliato i poteri e le
competenze in ambito sanitario a livello regionale, fino ad arrivare alla quasi completa
attribuzione .
17
distinzione è apprezzabile non solo in termini concettuali ma anche sul
piano logico, poiché astrattamente, posti limiti generali del primo
comma
10
, nulla avrebbe impedito di confermare il riparto di potestà
legislativa del testo previgente. Rimane da comprendere l’intento delle
nuove enunciazioni.
Il primo comma mira a indicare i limiti generali che esclusivamente e
paritariamente, cioè allo stesso titolo, vincolano la potestà legislativa di
Stato e Regioni. Ne deriva la scomparsa di limiti previgenti (interesse
nazionale, norme fondamentali delle riforme economico-sociali,
principi generali dell’ordinamento, giuridico). Inoltre il divieto di
introdurre con legge statale ordinaria limiti ulteriori di ordine generale
alla legislazione regionale, già desumibile dalla Costituzione del 1948
ma contraddetto dall’esperienza , deriva ora appunto dall’equiparazione
della legge statale ordinaria alla legge regionale propria sotto il profilo
dei vincoli generali al relativo esercizio, che solo la Costituzione può
imporre.
11
1.2 legislazione statale in materia sanitaria
Il periodo prima della riforma dal XIV secolo al XX dal 1350 al 1978
La nascita delle prime forme di assistenza sanitaria e di cura o di
controllo delle fonti di infezione si colloca, nell’anno 1350, durante
l’imperversare dell’epidemia di peste che colpì, in quegli anni, non solo
l’Italia e l’Europa, nel 1423 ci furono le prime istituzione a carattere
assistenziale come l’Ospedale il Lazzaretto che trova la sua origine
nell’etica caritativa del Medioevo cristiano e le Opere Piedi assistenza
e beneficenza, è senza dubbio la loro natura confessionale
12
. Per secoli
infatti , che erogava assistenza sanitaria era considerato come
prodigarsi per “opera” di beneficienza in quanto la malattia essendo
considerata una particolare forma di povertà e, di conseguenza,
compito primario delle istituzioni religiose occuparsi dei poveri , quale
fascia sociale più soggetta alla malattia
13
. Prima dell’unificazione
10
Costituzione della Repubblica - parte ii- ordinamento della repubblica. - titolo v- le
regioni, le province, i comuni- art. 117 comma 1) la potestà legislativa è esercitata dallo
stato e dalle regioni nel rispetto della costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
11
Fonte: Verso il Federalismo Amministrativo – Normazione e amministrazione nella riforma
del Titolo V della Costituzione – Vincenzo Cerulli Irelli e Cesare Pinelli – dispensa n. 3 -
Prof. Gianfranco D’Alessio
12
cfr. G. Cosmacini, Storia della medicina e della sanità in Italia, Roma-Bari, 1992, pp. 37
13
Fonte: L. Garavattini, Il S.S.N.: organizzazione, servizi, finanziamento, Milano, 1992.
18
dell’Italia, grazie anche all’influenza diretta o indiretta
dell’amministrazione napoleonica, vengono emanate le prime
normative sanitarie, ma la data di nascita della moderna storia del
sistema sanitario italiano può essere fatta risalire a due leggi:
la legge 20 marzo 1865 n. 2248 per l’unificazione amministrativa dello
Stato italiano, che affida la tutela della salute al Ministero
dell’Interno
14
;
1. la legge 15 aprile 1886 n. 3818 sul riconoscimento giuridico delle
Società di Mutuo soccorso in seguito trasformate in Casse mutue
aziendali, che hanno la finalità di garantire un sussidio ai lavoratori
associati in caso di assenza dal lavoro per malattia.
15
2. la legge 22 dicembre 1888 n. 5649 sulla tutela dell’igiene e della Sanità
pubblica che con le sue disposizioni in materia amministrativa e di
assistenza sanitaria, supera definitivamente il concetto di beneficienza,
compito di privati, in favore del principio sociale e legale
dell’assistenza sanitaria;
3. la legge 17 luglio 1890 n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza (I.P.A.B.) le ex Opere Pie, che acquistano notevole
importanza in relazione allo sviluppo del sistema ospedaliero in Italia.
Dal periodo fascista ad oggi
Nel periodo fascista si assiste ad una crescita enorme del numero delle
Casse mutue aziendali e con il 1927, l’assistenza malattia da volontaria
diventa obbligatoria, anche se la protezione lascia prive di tutela le
categorie di lavoratori più arretrate e con minore forza sindacale.
La fusione di tutti gli Istituti Assistenziali anno 1943
Per ovviare all’estremo frazionamento del sistema mutualistico ed alla
disgregazione tra istituti ed enti assistenziali di varia natura viene
decretata con la legge 11 gennaio 1943 n. 138 la fusione in un unico
ente, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie
(I.N.A.M.), di tutti gli istituti e le Casse mutue già operanti nel settore
dei lavoratori dipendenti
16
. Il diritto alla tutela della salute nasceva
quindi dall’essere lavoratore e non dall’essere cittadino, tra l’altro con
enormi differenze e disuguaglianze in quanto, come si può immaginare,
esistevano casse ricche e casse più povere.
14
Fonte: G. Cosmacini, Storia della medicina e della sanità in Italia, Roma-Bari, 1992
15
Fonte: G. Morcaldo G. Salvemini - Struttura ed evoluzione della spesa sanitaria, in
Rivista di Politica Economica, dicembre 1978, pp. 1579-1641.
16
Fonte:. G. Citoni R. Di Biase, , Il sistema sanitario in Italia: linee di riforma, Parigi 1992