i
PREMESSA ALLA TESI
I principi del pignoramento.
La nostra quotidianità è spesso determinata dall’interazione con negozi
giuridici che regolano i rapporti tra la parte attiva e la parte passiva. A questa
consapevolezza l’ordinamento sancisce le opportune tutele nei casi di
inadempienza e le conseguenze della condotta fraudolenta.
Già i romani, con l’istituto del praetor peregrinus idearono – circa nel 242
a.C. – il concetto di buona fede che sanciva la libertà contrattuale delle parti, salvo
restando la loro correttezza nell’adempiere agli impegni presi. Il punto focale
d’interesse è, per questo primo esempio come per quelli a venire, l’analisi dei rimedi
alla inadempienza contrattuale ed alla mancata soddisfazione delle aspettative della
parte.
Nell’intenzione di approfondire questi temi, mi sono proposto di fornire al
lettore una rassegna del pignoramento. Istituto la cui funzione è volta a individuare
su quali bene sarà realizzata la mancata soddisfazione dell’interesse creditorio.
Nell’introdurre l’istituto in parola, è necessario sottolineare che questo si
inserisce in un contesto più ampio che è quello dell’esecuzione forzata del credito,
o anche chiamato «espropriazione forzata». Tale processo giuridico consiste in un
insieme di norme che regolamentano lo svolgimento del procedimento nel suo
estrinsecarsi mediante atti interconnessi logicamente e giuridicamente (
1
). Il
procedimento in esame, volto alla soddisfazione coatta dell’interesse creditorio nel
1
Riassumendo MANDRIOLI, CARRATTA, Diritto processuale civile, vol. IV L’esecuzione forzata, Torino,
2011, cap. 1, par. 1
ii
momento in cui la parte debitrice si dimostri inadempiente (
2
), segue una scansione
trifasica che vede necessariamente il susseguirsi di tre istituti fondamentali:
1) il pignoramento;
2) la vendita/assegnazione;
3) la distribuzione forzata;
La realizzazione dell’interesse creditorio rimasto precedentemente insoluto è
raggiunta tramite la conversione, attuata con la vendita (o l’assegnazione) coatta
del bene del debitore individuato col pignoramento, il quale diventa bene-fine per
la realizzazione dell’interesse economico-giuridico del creditore procedente.
Nella presente esposizione mi sono, volutamente, limitato all’analizzare la
prima delle tre fasi. Tale modalità operativa è dettata dal particolare interesse che
mi ha suscitato il meccanismo che priva un soggetto (proprietario) di determinati
poteri su un proprio bene. In questi anni di studio, più volte, mi è stato insegnato
dagli illustri docenti che nella sua formula più elementare la proprietà può essere
indicata come “disporre della cosa come più (ci) aggrada”. Ed, inoltre, la proprietà
è diritto sancito costituzionalmente all’art. 42 ove è indicato che la stessa può essere
pubblica ovvero privata. Al diritto di proprietà costituzionalmente sancito, lungo
l’esecuzione si pone come fondamento un altro precetto costituzionale, quello
indicato dall’art. 24 comma 1 che sancisce il diritto ad agire a tutela dei propri
diritti. Nel caso specifico del processo di esecuzione, la tutela accordata dal
principio costituzionale è volta a realizzare l’effettività del diritto di azione (
3
). È
infatti pacifico che la titolarità di un diritto soggettivo, e conseguentemente il suo
accertamento giuridico in un processo di cognizione, sarebbero insignificanti sotto
il piano sostanziale se non fossero previsti strumenti idonei a “eseguire” tale
2
SASSANI, MICCOLIS, PERAGO, L’esecuzione forzata. Lezioni., Torino, 2013, pag. 1, l’ordinamento
mette a disposizione lo strumento del processo esecutivo, volto a vincere l’inerzia del soggetto passivo
e a soddisfare in via coattiva l’avente diritto.
3
Ibidem, l’art. 24 comma 1, norma cardine, sancisce il diritto di agire a tutela dei propri diritti e
ricomprende su un piano paritario e necessario il diritto di agire per l’attuazione del proprio diritto nella
forma dell’esecuzione forzata, contribuendo a realizzare l’effettività del diritto d’azione.
iii
posizione in mancanza di collaborazione della controparte. Nel momento in cui il
diritto sostanziale si rivela impotente (
4
) interviene il procedimento espropriativo,
attraverso il quale prevarrà l’interesse creditorio su quello (arbitrario ed illegittimo)
del debitore riluttante (
5
).
Sintetizzando, l’attività dell’esecuzione forzata, disciplinata dal libro terzo
del codice di procedura, rappresenta il completamento dell’attività cognitiva,
quando questa non sia sufficiente ad esaurire la tutela giurisdizionale richiesta (
6
).
Nel susseguirsi dei molteplici atti, la finalità comune rimane quella di far conseguire
al creditore quanto gli è dovuto, in forza alla titolarità del diritto sostanziale (
7
).
Lungo le vicende espropriative, il sistema vigente, guida il procedimento
attraverso la contrapposizione di “due situazioni sostanziali: il diritto del creditore
da tutelare ed il diritto del debitore” (
8
), quale titolare di un bene-patrimonio che
dev’essere individuato e conservato. All’individuazione di tale bene, e alla sua
conservazione, assolve la funzione del pignoramento. Quest’ultimo infatti permette
di delimitare su quali dei molteplici beni di cui il debitore è titolare si svolge
l’azione esecutiva.
4
LUISO, Diritto processuale esecutivo, vol. III Il processo esecutivo, Milano, 2015, pag. 6, non sempre l’avente
diritto può autonomamente (cioè con strumenti di diritto sostanziale) procurarsi l’utilità che gli era
garantita dall’ordinamento (salvo sempre e ovviamente l’eventuale risarcimento dei danni nei confronti
dell’inadempiente).
Il diritto sostanziale è definitivamente impotente: occorre uno strumento giurisdizionale che
possa fornire all’avente diritto quell’utilità, che gli spetta secondo diritto sostanziale, e che non ha
ricevuto. Questo strumento giurisdizionale è appunto l’esecuzione forzata.
5
PUGLIATTI, Esecuzione forzata e diritto sostanziale, 1935, Milano, pag. 175, attraverso il procedimento
espropriativo viene data prevalenza all’interesse creditorio su quello (arbitrario ed illegittimo) del
debitore riluttante.
6
E. GASBARRINI, Estinzione del processo esecutivo, aggiudicazione provvisoria ed offerta in aumento, in Riv. esec.
forzata, 2010, pag. 46, la tutela esecutiva costituisce il necessario completamento dell’attività cognitiva
qualora questa non soddisfi e/o non esaurisca la richiesta tutela giurisdizionale dei diritti.
7
CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, vol. I I concetti fondamentali. La dottrina delle azioni,
Napoli, 1935, pag. 41, nel susseguirsi dei molteplici atti, la finalità comune rimane quella di far conseguire
al creditore tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire.
8
LUISO, Diritto processuale civile, cit., pag. 69, l’espropriazione è più complessa delle altre forme di tutela
esecutiva, in quanto entrano in gioco due situazioni sostanziali: il diritto del creditore da tutelare e il
diritto del debitore, l’elemento attivo del patrimonio del debitore che deve essere individuato,
conservato, liquidato.
iv
Invece, in merito alla seconda funzione del pignoramento – ossia quella
conservativa – mi preme evidenziare che questa non è indirizzata solamente a
vantaggio del creditore (ovvero preservazione del bene verso il quale soddisfare i
suoi interessi insoluti); ma anche conservazione del patrimonio del soggetto passivo
che attraverso l’intervento giurisdizionale sarà trattato in maniera idonea ad
estinguere la sua subordinazione giuridica. La conservazione che caratterizza il
pignoramento è in questo senso indirizzata alla salvaguardia del valore economico
del bene staggito. Infatti, quest’ultimo, attraverso l’intervento tecnico non sarà
svalutato – nonché – l’eventuale residuo non sarà disperso a danno del debitore.
A fondamento del pignoramento vi è, inevitabilmente, il precetto dell’art.
2740 c.c., a mente del quale il debitore risponde dell'adempimento delle
obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, soggetti al potere espropriativo
dello Stato (
9
). Intervento che viene attivato qualora lo richieda un creditore che ne
abbia diritto. Il procedimento è – quindi - attivato, sulla scia del principio del
processo civile, su impulso di parte. Tale parte prende, nel processo espropriativo,
il nome di «creditore procedente». L’attivazione da parte di un singolo non esclude,
nel nostro ordinamento, la partecipazione di altri creditori. L’istituto della
compartecipazione creditoria, che prende il nome di intervento, è scandito da
modalità temporali e processuali determinate. Tuttavia, il concorso processuale è
stato solamente “toccato” e non approfondito nel presente elaborato.
Ritornando all’art. 2740, poiché principio dell’intero elaborato, la sua
disposizione poggia sulla ratio di informare il debitore della consapevolezza del
sacrificio patrimoniale a cui sarà sottoposto pur di garantire la soddisfazione del
9
LUISO, ivi, pag. 68, il debitore risponde con i propri beni dei suoi debiti non nel senso che i beni non
sono suoi, ma nel senso che essi sono soggetti al potere espropriativo dello Stato, che è esercitato
allorché lo richieda un creditore che ne ha diritto.
v
creditore (
10
). Attraverso l’art. civilistico in parola, è risolto a priori la
contrapposizione tra ragioni del creditore insoluto e quelle del debitore (
11
).
Proseguendo nell’analisi delle tracce storiche, il menzionato art. a
fondamento della dinamica espropriativa, era già teorizzato – sebbene in modo
differente – nel mondo giuridico romano. In tale contesto, la mancata soddisfazione
del creditore permetteva di assoggettare la persona del debitore. Oggi, l’evoluzione
del pensiero giuridico, ha ovviamente modificato l’impostazione portandola allo
stato in cui la conosciamo ora. Nel nostro ordinamento, alla mancata soddisfazione,
non viene più assoggettata la persona; bensì i suoi beni. E, più precisamente, non
tutti i suoi beni ma quelli individuati dalla fase [espropriativa] dedicata a tale scopo;
il pignoramento.
Per concludere l’illustrazione dei principi, reggenti l’oggetto della tesi,
sottolineo infine l’art. 2910 c.c. Tale precetto, accompagnato all’art. 2740 c.c. di
cui si è già detto, sancisce la stessa portata della responsabilità patrimoniale
facultando il creditore. Il dispositivo afferma che “il creditore (...) può̀ far
espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura
civile”. L’apporto che è necessario comprendere da tale norma è che la stessa
sancisce che il creditore non ha un potere espropriativo proprio, il quale appartiene
invece allo Stato. Infatti, la parte attiva non può agire in prima persona ma
solamente avvalendosi del potere dello Stato. Alla luce di tale considerazione, non
mancano posizioni in dottrina (
12
) affermanti che il creditore sia solamente titolare
di un diritto processuale verso lo Stato affinché eserciti il potere espropriativo nei
10
BARLETTA, La stabilità della vendita forzata, 2002, Napoli, pag. 256, la ratio dell’art. 2740 c.c. è quella
di prospettare a carico del debitore inadempiente l’eventualità di essere assoggettato al sacrificio
patrimoniale necessario a consentire il soddisfacimento del creditore.
11
LUISO, Diritto processuale civile 11, cit., pag. 67, l’art. 2740 c.c., per poter concepire il principio della
responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., occorre affermare la prevalenza del credito sulla proprietà, e che
quindi i beni del debitore siano assoggettati al potere del creditore.
12
Ivi, pagg. 67-68, quindi il creditore non ha un diritto sostanziale sui beni del debitore, bensì ha un
diritto processuale verso lo Stato, acciocché lo Stato eserciti il suo potere espropriativo nei confronti del
debitore.
vi
confronti del debitore. Tuttavia, nel corso della trattazione, saranno comunque
passate in rassegna impostazioni differenti che riconoscono al creditore una
titolarità sostanziale e non solo processuale.
Infine, il pignoramento è volto ad atteggiarsi diversamente avuto riguardo
dell’oggetto contro cui il vincolo di indisponibilità si compie:
- denaro o beni mobili nella diretta disponibilità del debitore;
- crediti o beni mobili del debitore non rientranti nella sua diretta
disponibilità;
- beni immobili;
La molteplicità dei beni contro cui l’azione espropriativa può essere posta
determina la compresenza nel nostro ordinamento di varie forme pignorative, e
poiché il mio obiettivo, come premesso anticipatamente, della trattazione è la
redazione nella maniera più completa possibile del panorama completo della prima
fase dell’esecuzione civile ho preferito non soffermarmi su una singola forma che
avrebbe apportato una risposta limitata ai quesiti che hanno mosso la mia ricerca,
ma dedicarmi alle pluralità di forme dell’istituto presenti nel nostro sistema. Forme
che si caratterizzano anche per le diverse peculiarità, e ciò ha determinato la
trattazione separata per ciascun mezzo volto “all’apposizione del vincolo
giuridico”.
Saranno quindi esaminate, nelle diverse forme, le modalità di
individuazione del bene; gli adempimenti necessari una volta individuato questo; e
soprattutto gli effetti che si ripercuotono in seguito alla scelta del bene da staggire.
Infatti, se taluni bene una volta scelti vengono sottratti alla disponibilità del debitore
ed affidati [talvolta] ad un custode; altri rimangono nella sua disponibilità, e nonché
nella possibilità di servirsene. In quest’ultimo esempio ricade la fattispecie del
pignoramento immobiliare, che alla luce degli ultimi interventi legislativi può
essere continuata ad abitare dal debitore fino all’ordinanza di vendita, come si
vedrà.
Infine, saranno passati in esami i molteplici interventi legislativi che hanno
modificato la materia.
vii
Con la presente indagine auspico di poter trasmettere al lettore
l’apprezzamento della tutela garantita dall’ordinamento. Spesso le fattispecie
significative possono trovarsi già affrontate dall’ordinamento, se non nella misura
del potere legislativo in quelle del potere giudiziario. Per tale ragione sono stati
analizzati, altresì, gli orientamenti giurisprudenziali sulla materia.
Confidando che al termine il lettore possa essersi costruito un
panorama completo dei diversi strumenti a disposizione per la tutela dei quesiti
posti in apertura, auguro una buona lettura.
MIRCO MANGIABENE
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Facoltà di Giurisprudenza.
Luglio 2019.
3
CAPITOLO PRIMO
Parte statica: i caratteri generali dell’istituto.
SOMMARIO: 1) Nozione; 2) Struttura e forma; 3) Funzione; 4) Effetti sostanziali; 5) Effetti
processuali; 6. Oggetto del pignoramento. Appartenenza. Pignoramento diretto.
1. Nozione.
L’art. 491 c.p.c. dispone inequivocabilmente che l’espropriazione forzata, nella sua
struttura trifasica poc’anzi enunciata, inizia col pignoramento (
13
) il quale
rappresenta quindi l’atto propulsivo del processo espropriativo. Risulta quindi
superata la precedente dottrina (
14
) che riteneva la notifica del precetto e del titolo
esecutivo quali momenti di avvio del procedimento espropriativo.
La citata norma (
15
) procede prevedendo poi due eccezioni regolate dall’art.
502, ovvero casi in cui l’espropriazione non inizia col pignoramento e cioè
l’espropriazione delle cose soggette a pegno o ad ipoteca. In questi casi non è
necessario il pignoramento poiché i beni, per effetto della garanzia che grava su di
essi, sono già individuati e sottratti alla disponibilità del debitore in quanto
predestinati alla soddisfazione del credito. In tali ipotesi è consentito al soggetto
esecutante di realizzare il vincolo di indisponibilità del bene utilizzando
13
Impostazione pacifica in dottrina: REDENTI, VELLANI, Diritto processuale civile, vol. III, Milano,
2011, pag. 252; D’ONOFRIO, Commento al codice di procedura civile, vol. II, Torino, 1953, pag. 42;
MANDRIOLI, CARRATTA, Diritto processuale civile, Torino, 2011, vol. IV L'esecuzione forzata, i
procedimenti sommari, cautelari e camerali., pag. 75, l’art. 491 enuncia solennemente che, eccezion fatta
soltanto per le ipotesi previste dall’art. 502 […], «l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento», che è
dunque – senza possibilità di dubbio – l’atto iniziale del processo espropriativo; CASTORO P.,
CASTORO N., Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2017, pag. 143; VACCARELLA,
VERDE, Codice di procedura civile commentato, Aggiornamento, vol. III, Torino, 1977, pag. 62; CAMPEIS,
DE PAULI, Le esecuzioni civili. Procedimenti ordinari e speciali. Casi speciali di esecuzione. L’attuazione, Padova,
2007, pag. 67;
14
CARNELUTTI, Istituzioni del processo civile italiano, vol. III, Roma, 1951, pag. 3; ZANZUCCHI, Diritto
processuale civile, vol. III, Milano, 1964, pag. 5 e 33.
15
Art. 491 c.p.c.
4
un’alternativa agli istituti di fonte procedurale, ovvero la realizzazione tramite la
strada civilistica dell’art. 2797 c.c. che vede una disciplina differenziata anche nella
fase della vendita. Dunque, trattandosi di beni già gravati da pegno, è possibile
passare direttamente alla vendita forzata trascorsi 10 giorni dalla notifica del
precetto.
Ulteriore differenziazione si ha in merito alla fattispecie della conversione
del sequestro conservativo in pignoramento. In questa ipotesi il pignoramento è
surrogato da atti diversi (
16
), quali l’ottenimento – da parte del creditore che ha
richiesto il provvedimento cautelare – di una sentenza esecutiva di condanna.
La definizione descrittiva dell’istituto fornita dal codice nelle disposizioni
generali è molto schematica, in quanto il successivo completamento si troverà con
le singole forme di pignoramento. Il pignoramento è individuato in questa parte
come un atto di esecuzione che può essere fatto dal creditore personalmente, non
necessitando dell’attività di un procuratore. Inoltre, il pignoramento, costituisce
l’atto che comporta le concrete modificazioni nella sfera giuridica del debitore, in
seguito all’ottenimento del riconoscimento del diritto certo, liquido ed esigibile [nel
titolo esecutivo] e all’intimazione ad adempiere [con l’atto di precetto].
2. Struttura e forma.
Struttura. Il pignoramento assume la forma di un’ingiunzione la cui
struttura assume caratteri diversi in relazione al tipo di espropriazione, e altri
caratteri che invece permangono comuni alle forme. Gli elementi comuni
rappresentano l’essenza stessa in cui si risolve l’istituto, e sono evinti dall’art. 492
del c.p.c. il quale enuncia che «il pignoramento consiste in un’ingiunzione che
l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a
16
VACCARELLA, VERDE, Codice di procedura civile commentato, cit., pag. 62 e 63.
5
sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano alla espropriazione e
i frutti di essi».
L’ingiunzione è elemento centrale del pignoramento ma che richiede, per
esplicare i suoi effetti, l’integrazione con ulteriori obblighi propri delle singole
espropriazioni. Infatti, il pignoramento mobiliare si realizza attraverso
l’ingiunzione ex. art. 492 ma richiede il successivo acquisto del possesso dei beni
che si realizza descrivendoli nel verbale. Nel pignoramento presso terzi – invece –
accanto all’ingiunzione è richiesta l’intimazione al terzo a non disporre dei beni
pignorati, oltre la necessaria citazione in udienza ai sensi dell’art. 547. Infine, il
pignoramento immobiliare consiste nella notifica dell’atto di pignoramento ai sensi
dell’art. 555, comunicante l’ingiunzione al debitore e la trascrizione della stessa nei
pubblici registri.
Dal punto di vista soggettivo il pignoramento è un atto dell’ufficiale
giudiziario richiesto del creditore munito di titolo esecutivo e di precetto
correttamente notificato. L’atto di pignoramento che proviene da un ufficiale
giudiziario incompetente non è inesistente, ma nullo.
Sotto il profilo oggettivo consta di due elementi fondamentali: (i).
l’individuazione di alcuni beni; (ii). l’intimazione a non disporre di questi beni in
pregiudizio del creditore procedente/dei creditori intervenuti, sottoponendo questi
beni a un regime giuridico distinto da quello del restante patrimonio del debitore
(
17
).
L’individuazione di alcuni beni per il tramite del pignoramento rappresenta
il momento in cui viene concretizzata la generica garanzia apprestata dall’art. 2740
c.c. che sorge al momento della conclusione del rapporto obbligatorio tra le parti
(
18
). Se in virtù del principio generale della responsabilità patrimoniale «il debitore
17
MANDRIOLI, CARRATTA, Diritto processuale civile 11, cit., pag. 78, nota 43, la mancanza
dell’ingiunzione dà luogo a nullità del pignoramento ai termini dell’art. 156 2°comma, e non ad
inesistenza come parte della dottrina aveva affermato.
18
SATTA, Commentario al codice di procedura civile, vol. III, Milano, 1965, pag. 132.