4
Introduzione
L’atroce fenomeno degli abusi sessuali perpetrati da individui
ricoprenti incarichi nella Chiesa Cattolica è tornato alla ribalta delle
cronache negli ultimi decenni. Con la presente analisi prettamente giuridica
del fenomeno si è voluto analizzare il percorso, scaturente dall’assunta
consapevolezza della gravità e dalla percepita cattiva gestione di tali
crimini, di evoluzione normativa che ha interessato il diritto canonico, a
partire dall’impulso positivo addotto dal Pontefice Giovanni Paolo II sino
all’impianto attuale. L’emersione a livello mediatico delle deplorevoli
condotte dei chierici non è potuta passare inosservata ai successori di Pietro
che, come Vicari di Cristo, hanno mantenuto nel tempo una dura linea
comune in materia a tutela sia dell’integrità psicofisica dei minori e di
coloro che ad essi vengono equiparati, sia della fede del popolo di Dio che
rischia di essere gravemente turbata dagli scandali di tali atrocità commesse
da parte di coloro che, in quanto chierici, sono immagine dello stesso Cristo
buon pastore. Nel primo capitolo ci si è soffermati in primis sulle peculiarità
del diritto canonico tout court per dedicare successivamente una riflessione
al significato che il diritto penale, rivisitato alla luce dell’ecclesiologia del
Vaticano II, assume nell’ordinamento canonico e di conseguenza sulla
funzione che la pena può e deve perseguire in un diritto oggettivo il cui
obiettivo è la salus animarum; nel secondo ci si è concentrati sulla
disciplina speciale dei delicta reservata (i.e. delicta graviora) alla
competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede delineandone
l’evoluzione della normativa sostanziale e processuale con cenni anche ai
documenti previgenti in materia; obiettivo del terzo capitolo è stato quello di
reductio ad unum dei passi in avanti compiuti da Papa Francesco: in questo
scopo sono state di enorme aiuto le riflessioni in materia di funzione della
pena nel Magistero dell’attuale Pontefice e lo studio delle norme,
parallelamente varate, nell’ordinamento vaticano a tutela dei minori.
5
1 La singolarità dell’ordinamento canonico e
del suo diritto penale
1.1 Il diritto canonico e la sua «irriducibile tipicità»
La Chiesa Cattolica, parimenti ad altre confessioni religiose che
tendono a proporsi (ed imporsi) come ordinamenti giuridici,
1
«[…] può
esibire una combinazione regolativa di base ricavabile dal proprio diritto
divino rivelato e scomponibile in due proposizioni prescrittive, l’una
atteggiata a norma di competenza, l’altra a norma di comportamento […]
poste a presidio dell’intero sistema […]».
2
Questo particolare ordinamento,
3
la cui finalità primaria è insita nel perseguimento di un ideale di giustizia
«sine fine mansurum»,
4
trova nella stessa missione (kairòs) della Chiesa la
sua intima natura senza, per tal motivo, rinunciare alla «reductio ad
unitatem»
5
tesa al garantire, come ogni esperienza giuridica, una pacifica
convivenza fra consociati (servare societatem).
6
Ciò che da più parti si è
rilevato è come l’ordinamento canonico sia contraddistinto da particolare
dinamismo conferitogli dalla sua apertura nei confronti di altri ordinamenti
1
Cfr. A. G. CONTE, Ordinamento giuridico, in Novissimo Digesto Italiano, XII,
UTET, Torino, 1964, pp. 49-52; F. MODUGNO, Ordinamento giuridico (dottrine generali),
in Enciclopedia del diritto, XXX, Giuffrè, Milano, 1980, pp. 678-736.
2
S. BERLINGÒ, La chiesa e il diritto (agli albori del ventunesimo secolo), in
“Stato, Chiese e pluralismo confessionale”, Rivista telematica (https://www.statoechiese.it),
dicembre 2009, pp. 5-6. Cfr. Mt 22, 34-40 e Mc 12, 28-34.
3
G. D’ANGELO, “La «irriducibile tipicità» del diritto canonico nella dinamica
delle attuali relazioni interordinamentali. Brevi note (problematiche e di prospettiva) a
partire dalla riforma dei delicta graviora”, in “Revista crítica de Derecho Canónico
Pluriconfesional”, n. 1 (aprile 2014).
4
LEONE MAGNO, Serm. 22, 1.
5
Cfr. P. A. BONNET, Veritas et non auctoritas facit legem. Tipicità e atipicità del
diritto ecclesiale, in L. IANNACCONE (ed.), Il Codice di diritto canonico e il nuovo
Concordato vent’anni dopo, Bologna, 2006.
6
Cfr. S. BERLINGÒ, La “iusta libertas” dei laici (LG 37) e la fondazione del
diritto secolare, in G. FILORAMO (a cura di), Teologie politiche. Modelli a confronto,
Morcelliana, Brescia, 2005, pp. 247-262.
6
giuridici primari la quale ne esalta il «[…] sintomo di una «incompiutezza»
sistemica, che, a differenza di quanto avviene negli ordinamenti della polis,
non si contrappone a, ma si connette intimamente con la sua
«incompletezza», ossia con la sua intrinseca ed inesauribile dinamicità
[…]»;
7
in tal senso la Chiesa può e deve porsi come speculum iustitiae, cioè
suscitatrice di sempre più adeguati assetti di giustizia nei confronti delle
esperienze profane
8
che incontrano nella differenziazione tra «privato» e
«pubblico» un ulteriore discrimen con l’esperienza giuridica ecclesiale
fondata sul «codice domestico».
9
L’ordinamento canonico, fondato sul
paradigma medievale pluralista ed inclusivo «comunità di comunità»
incentrato soprattutto sulla persona e la sua vita spirituale più che sugli
interessi prettamente economici (cfr. Gazzoni 55) tipici della «società di
individui», godendo «[…] di una propria completezza tanto sostanziale che
formale in grado di rispondere efficacemente alle necessità giuridiche della
Chiesa […]»,
10
è plebiscitariamente considerato come «primario» (cfr.
Romano, 22-23); esso è caratterizzato da un basso livello di formalismo
normativo ed un basso livello legislativo, l’uno derivante dalla prevalenza di
fonti minori rispetto alle leggi ordinarie generali e l’altro dovuto
prettamente al limitato numero di materia soggette a regolamentazione, con
netta prevalenza dell’attività giuridica delle singole circoscrizioni
ecclesiastiche maggiormente attenta «[…] alle concrete realizzazioni che
non alle speculazioni teoretiche ed ordinamentali […]».
11
Se questo diritto
oggettivo, come affermato, è frutto della missione evangelizzatrice della
7
Così S. BERLINGÒ, La chiesa e il diritto (agli albori del ventunesimo secolo),
cit., p. 3. Cfr. GONZÁLEZ DEL VALLE, Dottrina, giurisprudenza e prassi nella costruzione
del sistema canonico, in J. I. ARRIETA E G. P. MILANO (eds.), Metodo, fonti e soggetti nel
diritto canonico, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1999, p. 408.
8
Cfr. BENEDETTO XVI, Lettera enciclica Caritas in veritate, AAS 101 (2009),
pp. 666-667; G. D’ANGELO, Crisi dello Stato, riforme costituzionali, principio di
sussidiarietà, Aracne editrice, Roma, 2005.
9
Cfr. S. BERLINGÒ, Il ministero pastorale di governo: titolari e contenuto, in
“Diritto & Religioni”, II (2007/2), pp. 92 ss. Per osservazioni sulla sussistenza dei poteri-
doveri del pater familias cfr. M. PELAJA, L. SCARAFFIA, Due in una carne. Chiesa e
sessualità nella storia, Laterza, Roma-Bari, 2008.
10
P. GHERRI, M. J. ARROBA CONDE (a cura di), L’ordinamento canonico: norme
e strutture, in “Manuale di diritto canonico”, Lateran University Press, Città del Vaticano,
2014.
11
Ibidem.
7
Chiesa affidata dal Cristo ai suoi apostoli (cfr. Mc 3, 13) ne discende anche
che quest’ultima non è da considerarsi come organizzazione spontanea ma
«[…] vera e propria istituzione che ha preso corpo e si è consolidata – e
strutturata – ad opera degli «inviati» attorno alla […] norma missionis:
regola e misura dell’attività apostolica ma anche di tutti coloro che ne
diventano seguaci e discepoli (cfr. Gherri, 2004, 300-302), sia
immediatamente che lungo i secoli […]».
12
In quanto istituzione che assume
un «[…] significativo ruolo pubblico, di interlocuzione
13
con gli
ordinamenti secolari e le loro istituzioni […]»
14
la Chiesa è impegnata da
anni in un processo di ammodernamento normativo ed organizzativo
percepito come non più procrastinabile e frutto anche delle istanze di
rinnovamento (interne all’ordine sacro)
15
provenienti dalle istituzioni
secolari stesse: esso riguarda non solo la disciplina normativa dello Stato
Città del Vaticano (ad es. in materia di antiriciclaggio) «[…] ma investe la
Chiesa in senso più ampio e comprensivo […]», quindi anche il diritto
canonico: a quest’ultimo sono riferibili gli interventi intercorsi negli anni,
volti a far fronte all’emergenza pedofilia, di cui ci si occuperà nel presente
lavoro.
16
12
P. GHERRI, M. J. ARROBA CONDE (a cura di), L’ordinamento canonico: norme
e strutture, cit.
13
Cfr. M. C. FOLLIERO, A. VITALE, Diritto Ecclesiastico. Elementi. Principi non
scritti. Principi scritti. Regole. Quaderno 2. I principi scritti, Torino, Giappichelli, 2013, p.
20.
14
G. D’ANGELO, “La «irriducibile tipicità» del diritto canonico nella dinamica
delle attuali relazioni interordinamentali. Brevi note (problematiche e di prospettiva) a
partire dalla riforma dei delicta graviora”, cit., p. 99. Cfr. M. C. FOLLIERO, Diritto
ecclesiastico. Elementi. Principi non scritti. Principi scritti. Regole. Quaderno 1. I principi
non scritti, Torino, Giappichelli, 2007.
15
Ivi, p. 102.
16
Cfr. D. MILANI, “Delicta reservata seu delicta graviora”: la disciplina dei
crimini rimessi alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, in “Stato,
Chiese e pluralismo confessionale” (rivista telematica), www.statoechiese.it, (ottobre
2013); P. CONSORTI, La reazione del diritto canonico agli abusi sessuali sui minori. Dal
silenzio assordante alle “Linee guida”, in “Daimon. Annuario di diritto comparato delle
religioni”, 2013; E. G. MARTÍN, El delito contra el sexto mandamiento del decálogo
cometido por un religioso a un menor, in “Revista Española de Derecho Canónico”, 2012,
n. 69; D. CITO, Il diritto canonico di fronte ai reati in particolare di fronte agli abusi sui
minori, in “Iustitia” 3 (2010), pp. 253-263.
8
1.2 Diritto penale canonico e funzione della pena
A seguito delle novità introdotte dal Concilio Vaticano II, numerosi
sono stati i dubbi in merito alla ragionevolezza del permanere in esistenza
del diritto penale canonico;
17
di quest’ultimo il problema da sempre al
centro del dibattito è stato quello della pena
18
all’interno della Chiesa. Il
CIC del 1983 definisce il suo diritto di punire come nativum et proprium
19
richiamando quanto già disposto dal Codex del 1917.
20
La giustificazione
del costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti
21
sta
nel fatto che la Chiesa in quanto errante nella storia si trova a confrontarsi e
combattere con il peccato e con le violazioni dei precetti normativi utili ad
una pacifica convivenza sociale; non a caso anche la Chiesa è da
considerarsi una societas. Quest’ultima possiede anche organi gerarchici
22
ed è mediante essi che esercita il suo ius puniendi. Questo diritto nasce con
17
Cfr. G. D’ANGELO, “La «irriducibile tipicità» del diritto canonico nella
dinamica delle attuali relazioni interordinamentali. Brevi note (problematiche e di
prospettiva) a partire dalla riforma dei delicta graviora”, cit., pp. 104 ss; P. CONSORTI,
Per un diritto canonico periferico, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, n.
2/2016.
18
Per riferimenti agli strumenti di penitenza sacramentale Cfr. A. CESERANI, Il
sistema sanzionatorio nella Chiesa cattolica, in "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica,
rivista trimestrale" speciale/2019; cfr. L. EUSEBI, La Chiesa e il problema della pena. Sulla
risposta al negativo come sfida giuridica e teologica, Ed. La Scuola, 2014, pp. 161-165.
19
Cfr. can. 1311 del CIC attualmente in vigore.
20
Cfr. can. 2214 CIC 1917: «nativum et proprium Ecclesiae ius est, independens
a qualibet humana auctoritate, coercendi delinquentes sibi subditos poenis tum spirituali
bus tum etiam temporalibus».
21
Nel diritto canonico non è presente la nozione di «reato» in quanto le
fattispecie di natura criminosa individuabili nel CIC integrano solamente «delitti». Cfr. can.
1321 CIC 1983. In merito agli elementi costitutivi del delitto canonico, i canonisti si
dividono fra studiosi per i quali il delitto comprende tre elementi essenziali necessariamente
coesistenti (elemento soggettivo, elemento oggettivo ed elemento legale) cfr. V. DEL
GIUDICE, Nozioni di diritto canonico, Giuffrè Editore, Milano, 1970, p. 483; F. DELLA
ROCCA, Diritto Canonico, CEDAM, Padova, 1961, p. 513 ed un’ulteriore corrente
dottrinaria per la quale gli elementi costitutivi risultano essere solamente due: un elemento
oggettivo che si concretizza in un comportamento violante la legge o un precetto; un
elemento soggettivo che racchiude l’intensità del dolo od il grado della colpa. Cfr. G.
MICHIELS, De delictis et poenis: commentarius libri V Codicis Iuris Canonici, I, De
delictis, Canones 2195-2213, Parisiis – Tornaci – Romae – Neo Eboraci, 1961, pp. 54-146;
Così L. O. SCARPINA, La funzione della pena nel codice di diritto canonico – Con
riferimento all’abuso sessuale sul minore come delictum gravius: conseguenze e
prospettive, Cittadella Editrice, Assisi, 2018, pp. 64-66.
22
Cfr. PAULUS PP. VI, Constitutio Dogmatica Lumen Gentium, in Acta
Apostolicae Sedis, 57 (1965), n. 8.
9
la Chiesa e viene ad essa concesso da Cristo stesso al fine di raggiungere il
fine supremo che è quello della salus aeterna animarum.
23
Uno spunto di
riflessione,
24
contrastante con quanti affermano l’incompatibilità del diritto
penale canonico con l’essenza della Chiesa, è individuabile nella Dignitatis
Humanae che al numero 10 permette di comprendere la relazione che
intercorre fra la libertà di religione (nessuno può essere costretto ad
abbracciare la fede contro la sua volontà) e la presenza del diritto penale
canonico nella Chiesa: è certamente vero che nessuno può subire costrizioni
nella decisione di prendere parte alla comunità dei credenti in Cristo, ma se
tale libertà si esplica in riferimento ad un momento antecedente
all’assunzione della natura di christifidele, con il prestamento di un
«ossequio di fede ragionevole e libero»,
25
quest’ultimo altresì liberamente
decide di sottoporsi all’osservanza dei precetti dalla Chiesa imposti.
26
Varie
sono state le definizione della pena (i.e. sanzione criminale): in ambito
civilistico, per Antolisei, essa è la sofferenza comminata dalla legge e
irrogata dall’autorità giudiziaria, mediante processo, a colui che vìola un
comando della legge medesima;
27
per Cappello (in ambito canonico) essa è
il prezzo o soddisfazione che compensa un’ingiuria.
28
Il raffronto fra i due
sistemi è consapevolmente voluto in quanto proprio dall’interazione fra essi
(c.d. utrumque ius) la pena, nel corso del tempo, è andata acquisendo un
significato morale come «male» da patire a causa dell’inosservanza della
giustizia e non fine a se stesso (come avveniva in epoca romana); è evidente
23
Cfr. R. BOTTA, La norma penale nel diritto della Chiesa, il Mulino, Bologna,
2001, p. 14.
24
L. O. SCARPINA, La funzione della pena nel codice di diritto canonico – Con
riferimento all’abuso sessuale sul minore come delictum gravius: conseguenze e
prospettive, op. cit., p. 11.
25
Papa Paolo VI unitamente ai Padri del Sacro Concilio, Dichiarazione sulla
libertà religiosa Dignitatis Humanae, Roma, 7 dicembre 1965.
26
Cfr. R. BOTTA, La norma penale nel diritto della Chiesa, op. cit., p. 15.
27
Cfr. F. ANTOLISEI, L. CONTI (a cura di), Manuale di diritto penale, Parte
generale, Milano, 2000, XV edizione, p. 674.
28
Cfr. F. M. CAPPELLO, Summa juris canonici in usum scholarum concinnata,
III, Roma, 1939, p. 364. Per l’emersione nella definizione dei concetti di sofferenza e di
castigo sotto l’influsso del pensiero greco cfr. D. G. ASTIGUETA, La pena come sanzione, in
“Periodica de re canonica”, 101, 2012, Roma, p. 502.
10
la riflessione spirituale e teologica alla base.
29
Normativamente parlando,
30
la poena ecclesiastica si viene a configurare come la privazione di un bene
spirituale o temporale
31
composto da quattro elementi ereditati dalla
versione precedente del Codex: la privatio alicuius boni sia materiale che
spirituale; la natura pubblicistica del diritto penale canonico rinvenibile
nella locuzione a legitima auctoritate; l’impossibilità di punire un fatto non
previsto da una norma come delitto e cioè nulla poena sine delicto;
l’utilizzo della pena ad deliquentis correctionem et delicti punitionem.
Mediante il combinato disposto del can. 2215 CIC 1917 nella parte in cui si
riferisce alla finalità della pena ecclesiastica e del can. 1341 CIC vigente,
allora, ci risulta chiara la funzione della pena nell’ordinamento giuridico
canonico: correggere il reo, attraverso il suo emendamento, e (in secundis)
punirlo per il delitto in modo tale da tendere alla riparazione dello scandalo
ed al ristabilimento della giustizia.
32
La pena, perciò, insieme al suo
precipuo fine
33
che è quello del perseguimento della salus animarum
34
(la
salvezza eterna come fine ultimo del cammino) è da vedersi come «[…]
strumento di comunione, cioè come mezzo di recupero di quelle carenze di
bene individuale e di bene comune (come condizione indispensabile per lo
sviluppo integrale della persona umana e cristiana) che si sono rivelate nel
comportamento antiecclesiale, delittuoso e scandaloso, dei membri del
popolo di Dio»
35
e quindi come tutela della comunità ecclesiale nella sua
interezza. Non può non emergere come il diritto penale canonico serva alla
29
L. O. SCARPINA, La funzione della pena nel codice di diritto canonico – Con
riferimento all’abuso sessuale sul minore come delictum gravius: conseguenze e
prospettive, op. cit., pp. 12-17.
30
Cfr. can. 2215 CIC 1917: «Poena ecclesiastica est privatio alicuius boni ad
delinquentis correctionem et delicti punitionem a legitima auctoritate inflicta».
31
Cfr. G. DI MATTIA, Il diritto penale canonico a misura d’uomo, in
“Apollinaris”, 64 (1991), p. 747.
32
Cfr. R. BOTTA, La norma penale nel diritto della Chiesa, op. cit., p. 17.
33
Cfr. J. OSTROWSKI, La perdita dello stato clericale con particolare riferimento
alla dismissione penale nel vigente codice di diritto canonico, PUL, Roma, 1997, p. 143.
34
Cfr. M. PIETRUSIAK, L’incidenza del Concilio Ecumenico Vaticano II sulla
pastoralità della pena nel codice di diritto canonico del 1983, PUL, Roma, 1996, p. 147.
35
IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: Ad Tribunalis Sacrae Romanae Rotae
Decanum, Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos, novo litibus ineunte anno de
veritate iustitiae matre, 17 febbrarii 1979, in Acta Apostolicae Sedis, LXXI (1979), pp.
422-427.