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INTRODUZIONE
Questo lavoro è incentrato sul diritto internazionale penale e sulla disciplina giuridica
internazionale relativa ai crimini dell’individuo che ho avuto modo di approfondire, in
particolar modo, durante il mio Erasmus svolto il primo semestre dell’A.A. 2017/2018
nell’Università di Valencia, sostenendo la materia “Derecho Internacional Penal”.
La prima parte dell’elaborato è dedicata principalmente alla nozione, alle fonti e
all’evoluzione storica del diritto internazionale penale che viene anche rapportato al diritto
internazionale umanitario e alla tutela dei diritti umani. Inoltre viene esaminata l’esperienza
normativa giurisdizionale dei tribunali penali internazionali partendo dall’attività dei
tribunali militari internazionali di Norimberga e di Tokio.
Nel corpo centrale è stato dato spazio all’analisi della natura e dei caratteri dei crimini
internazionali degli individui, intesi come violazioni gravi delle norme internazionali.
Riguardo ai crimini presi in considerazione e commessi sullo scenario internazionale, è stata
portata maggiore attenzione alle categorie dei crimini di guerra, crimini contro l’umanità e
al genocidio in quanto più strettamente collegate anche al diritto internazionale umanitario,
e poiché è stata palese la loro proliferazione nel tempo a causa dei numerosi conflitti che
hanno lasciato un’enorme cicatrice nel mondo, soprattutto nel Novecento. E’ stato analizzato
anche come il genocidio, nato e sviluppatosi all’interno della categoria dei crimini contro
l’umanità, successivamente si sia evoluto in una fattispecie autonoma.
Nella stessa sezione si fa anche riferimento alle vicende istituzionali e normative, dei
due Tribunali penali internazionali ad hoc per i crimini commessi nell’ex Jugoslavia e in
Ruanda, istituiti nell’ultimo decennio del Novecento. Ci si è soffermati anche sul
fondamentale contributo apportato alla materia dalla Conferenza diplomatica di Roma del
1998, tramite l’adozione dello Statuto di una Corte penale internazionale a carattere
permanente. Dalla costituzione di tribunali ad hoc, chiamati a giudicare gli autori di terribili
atrocità perpetrate nel corso di conflitti armati, quindi, si è passati alla scelta fondamentale
di precostituire una Corte internazionale, destinata a divenire il punto di riferimento stabile
per una effettiva ed efficace giustizia penale internazionale.
L’adozione dello Statuto di Roma, infatti, rappresenta una svolta fondamentale, di
portata storica. Con esso, per la prima volta, la comunità internazionale ha operato la scelta
di istituire una giurisdizione permanente destinata a giudicare i responsabili delle più gravi
violazioni nei conflitti armati internazionali e non.
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Nell’ultima parte del lavoro vengono elencati i caratteri del processo penale
internazionale con i suoi principi che lo governano. In questa tesi vengono citati anche
numerosi casi concreti di diritto penale internazionale presi ad esempio ed, in particolare,
viene fatta un’analisi più accurata riguardante la Corte Speciale per la Sierra Leone e il caso
Taylor, il quale fu il primo capo di stato, dopo Karl Dönitz al Processo di Norimberga, ad
essere stato processato e dichiarato colpevole di crimini internazionali da un Tribunale
speciale, uno dei casi emblematici di ottimo funzionamento della macchina di giustizia
internazionale.
“Oggi, come cinquant’anni fa, non vi è altra speranza se non nel diritto
internazionale e nell’organizzazione internazionale: la cui realtà, almeno nelle convenzioni
e negli statuti ha fatto – e questo va riconosciuto – passi avanti un tempo impensabili,
soprattutto per quanto attiene all’affermazione di responsabilità individuali anche di
carattere penale
1
”.
1
VASSALLI GIULIANO, La giustizia penale internazionale, Studi, Giuffrè, Milano, 1955, p. 6
4
CAPITOLO PRIMO
IL DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE
Sommario: 1.1 La nozione di Diritto Internazionale Penale, i rapporti con il Diritto
Internazionale Umanitario e la tutela dei diritti umani. - 1.2 Le fonti del diritto internazionale
penale. – 1.3 Evoluzione storica degli strumenti internazionali di repressione dei crimini
internazionali. – 1.4 Il tribunali di Norimberga e Tokio
1.1 LA NOZIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE, I RAPPORTI CON
IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO E LA TUTELA DEI DIRITTI
UMANI
“Con l’espressione diritto internazionale penale si fa riferimento a quel complesso di
norme internazionali che hanno la funzione di definire e sanzionare i crimini internazionali,
di imporre agli Stati l’obbligo di procedere e di punire gli autori, ed infine di dettare le regole
per l’istaurazione e lo svolgimento a livello internazionale dei relativi procedimenti penali
2
”.
All’interno di questa raccolta, le norme internazionali vengono divise tra quelle che
costituiscono il diritto internazionale sostanziale, ovvero le norme che descrivono gli
elementi essenziali dei crimini internazionali e che indirizzano gli Stati affinché possano
perseguire penalmente o processare i soggetti che hanno commesso crimini internazionali; e
quelle che costituiscono il diritto internazionale processuale, ovvero le norme che
stabiliscono le regole processuali che devono essere rispettate dagli organi internazionali
durante un procedimento penale.
Inoltre va attuata una distinzione tra il diritto internazionale penale e il diritto penale
internazionale in quanto, anche se apparentemente si potrebbe pensare che tra i due vi sia
solamente l’inversione di una parola, in realtà nel DPI rientrano “tutte le questioni attinenti
alla competenza dei tribunali nazionali a giudicare i crimini internazionali ed al diritto
applicabile in questi casi, e quelle relative alla cooperazione giudiziaria tra Stati in campo
penale, ed in particolare alla disciplina dell’estradizione
3
.”
Il diritto internazionale penale (DIP), quindi, è una branca del diritto internazionale
pubblico di formazione relativamente recente infatti il catalogo dei crimini internazionali
2
CASSESE ANTONIO, Lineamenti di diritto internazionale penale vol. I Diritto sostanziale, Il Mulino,
Bologna, 2005, p. 11.
3
CASSESE ANTONIO, Lineamenti di diritto internazionale penale vol. I Diritto sostanziale, Il Mulino,
Bologna, 2005, p. 12.
5
cominciò a prender forma agli inizi del novecento anche se fino alla fine del secondo
conflitto mondiale si è limitato ad analizzare i soli crimini di guerra. Solo a partire dal 1945,
infatti, sono stati introdotti i crimini contro l’umanità, contro la pace e quello del genocidio
attraverso l’adozione dello statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga (IMT)
e nel 1946 l’adozione dello statuto del Tribunale militare internazionale per l’Estremo
Oriente che (IMTFE).
Le norme internazionali che vietano questa tipologia di crimini pongono dei veri e
propri obblighi internazionali a carico degli individui: essi devono astenersi dal violare gli
obblighi in questione, pena la loro responsabilità internazionale. Gli individui sono
destinatari di tali obblighi a prescindere dal fatto che il sistema giuridico nazionale di
appartenenza stabilisca, con norme nazionali, divieti corrispondenti
4
. A questo proposito il
tribunale di Norimberga ha osservato:
“La stessa natura della Carta [istitutiva del Tribunale] comporta che gli
individui abbiano obblighi internazionali che trascendono gli obblighi
d’obbedienza imposti dal diritto interno. Colui che viola le norme di diritto
bellico non può ottenere l’immunità se agisce nell’adempimento dell’autorità
dello Stato, se lo stato – autorizzando l’atto in questione – agisce al di fuori
delle competenze stabilite dal diritto internazionale
5
”.
Inoltre, gli obblighi in questione incombono sugli individui quando essi agiscono sia
in qualità di organi di uno Stato (ipotesi frequente), sia a titolo privato e il diritto di
pretendere il rispetto di tali spetta non solo agli Stati ma anche agli individui: in particolare
questi ultimi avrebbero il diritto a non essere vittime dei crimini di guerra, contro l’umanità,
atti di tortura ecc.
“Di notevole importanza è anche il rapporto che lega il diritto internazionale penale
al diritto internazionale pubblico. Questo è un duplice rapporto in quanto da un lato è di
reciproca sussidiarietà o di supporto
6
” – nella maggior parte dei casi di diritto internazionale
penale vi è un crimine internazionale e di conseguenza la responsabilità penale individuale
del suo autore, la quale solitamente è accompagnata anche da una responsabilità c.d.
“aggravata” dello Stato in quanto vi sarà stata sicuramente una violazione delle norme di
4
CASSESE ANTONIO, Diritto internazionale, a cura di PAOLO GAETA, Il Mulino, Bologna, 2006, p.
186
5
Trial of the Mayor War Criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg, 14 novembre
1945-1 ottobre 1945, Norimberga, 1947, vol. I, p. 233.
6
CASSESE ANTONIO, Lineamenti di diritto internazionale penale vol. I Diritto sostanziale, Il Mulino,
Bologna, 2005, p. 17
6
diritto internazionale da parte dell’organo che abbia agito – e in questo caso, considerando
quei crimini commessi non a titolo individuale, bensì a titolo dello Stato, ci sarà una doppia
responsabilità: quella penale dell’individuo, che ricade nel diritto internazionale penale, e
quella dello Stato, che è regolata dalle apposite norme internazionali previste in materia. Va
precisato che nella prassi, tendenzialmente, per motivi di natura politica, prevale la prima
responsabilità sulla seconda anche se da un punto di vista teorico entrambe le soluzioni sono
considerate lecite.
Mentre alla base dell’altro rapporto intercorrente tra diritto internazionale penale e
diritto internazionale pubblico vi sono radici teoriche in conflitto tra loro, soprattutto in
considerazione degli scopi. La finalità del diritto internazionale penale è quella di proteggere
la comunità internazionale dalle lesioni ai principi e ai valori su cui essa si fonda, perpetrate
da individui che agiscano per scopi esclusivamente privati ovvero per conto di uno stato.
Proprio per questo motivo lo scopo del diritto internazionale penale è quello di punire gli
autori di tali crimini in conformità con il principio di legalità in maniera tale che il soggetto
sospettato di aver commesso un crimine internazionale sia tutelato da eventuali abusi da
parte degli inquirenti. Dunque nel diritto internazionale penale vige la regola fondamentale
per la quale nessuno può essere punito per un fatto che non era considerato reato al tempo in
cui esso è stato commesso.
Lo scopo del diritto internazionale pubblico è invece quello di riconciliare interessi
in conflitto tra loro, in particolare quelli degli Stati e della loro sovranità, pur considerando
sempre gli interessi e le esigenze di persone fisiche ed entità non statali. Tuttavia il compito
generale e principale del diritto internazionale è quello di predisporre le norme necessarie
per promuovere e regolare relazioni diplomatiche pacifiche tra gli Stati, piuttosto che quello
di chiamare questi ultimi a rispondere delle loro infrazioni; il ruolo normativo del diritto
internazionale è più importante e ed effettivo della sua funzione repressiva. In linea di
massima le tali norme giuridiche sono generali e generiche poiché devono il loro sviluppo
alla prassi consuetudinaria, difatti, spesso i trattati internazionali non contengono
disposizioni chiare e dal contenuto inequivocabile e questo accade tutte le volte che i
contraenti vogliano raggiungere un compromesso che sia positivo per entrambi. Per cui,
l’esigenza di offrire una disciplina chiara e dettagliata colpisce più il diritto internazionale
penale che quello pubblico, in quanto nell’internazionale penale sono messi in gioco i diritti
fondamentali dei sospettati o accusati di aver commesso un reato. Bisogna precisare che
entrambi si basano sulla consuetudine e in questo senso i tribunali nazionali e internazionali
svolgono un ruolo chiave poiché devono cercare di fare chiarezza e conferire precisione
7
giuridica alle norme consuetudinarie. Sicuramente da un lato il continuo mutamento
normativo che caratterizza il diritto internazionale penale può avere dei risvolti negativi,
soprattutto per quanto concerne i diritti dell’accusato; tuttavia, dall’altro lato, il diritto
internazionale penale sta crescendo soprattutto grazie alle decisioni giurisprudenziali, difatti
spetta prima di tutti al giudice proteggere i diritti dell’accusato da un mancato rispetto dei
principi di diritto internazionale e umanitario.
Questa crescita e questa mutevolezza del diritto penale internazionale sono date dalla
presenza nel mondo di fenomeni di commissione di atrocità, infatti, a causa di questi il DIP
è chiamato costantemente a reagire reprimendo penalmente tali atti. Il mutamento della
disciplina giuridica fin ora è stato direttamente proporzionale all’aumento del grado di
sofisticazione del sistema giuridico, il quale sta progressivamente raggiungendo il livello
ottimale di coerenza e sistematicità. Inoltre, a tale mutamento si accompagna anche il
cambiamento delle radici filosofiche si cui si fonda il diritto internazionale penale: dalla
giustizia sostanziale (attraverso la quale, ai fini di proteggere la società, dovevano essere
puniti anche i reati che non erano considerati tali dalla legge vigente al tempo della loro
commissione) si è giunti al principio di legalità (in base al quale gli individui vengono
tutelati dall’arbitrarietà punitiva di chi giudica).
Il diritto internazionale penale deve essere considerato un diritto intrinsecamente
ibrido. Si tratta di diritto internazionale pubblico impregnato di nozioni, principi e istituti
giuridici derivati dal diritto penale nazionale, dal diritto umanitario e dalle norme sui diritti
umani
7
. Non a caso la parte del diritto internazionale penale che si occupa dei crimini di
guerra trae origine, in gran parte, dal diritto internazionale umanitario, mentre la parte che si
occupa dei crimini contro l’umanità è basata soprattutto sul diritto internazionale dei diritti
umani.
Il diritto internazionale umanitario (che tradizionalmente disciplina la guerra tra Stati)
e il diritto internazionale dei diritti umani (che stabilisce come gli Stati devono trattare i
propri cittadini) sono essenzialmente due corpi normativi che traggono origine da interessi,
motivi ed esigenze di tutela diversi
8
. Il Primo è radicato attorno al concetto di reciprocità:
difatti le leggi che regolano i conflitti internazionali rispondono all’interesse di ciascuno
stato di fare in modo che i propri soldati ricevano il miglior trattamento nel caso in cui
7
CASSESE ANTONIO, Lineamenti di diritto internazionale penale vol. I Diritto sostanziale, Il Mulino,
Bologna, 2005, p. 17
8
CASSESE ANTONIO, Lineamenti di diritto internazionale penale vol. I Diritto sostanziale, Il Mulino,
Bologna, 2005, p. 80