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CAPITOLO PRIMO
LA TUTELA AMBIENTALE IN AMBITO INTERNAZIONALE
Sommario: 1.1 Diritto internazionale ambientale: origini e sviluppo 1.2 Le
conferenze internazionali sull’ambiente promosse dalle Nazioni Unite e
la tutela dei diritti umani in ambito internazionale 1.3 La tutela
dell’ambiente 1.3.1 Il principio dello sviluppo sostenibile 1.3.2 Il principio
di sussidiarietà e di leale collaborazione 1.3.3 L’accesso alle informazioni
ambientali nel diritto internazionale
1.1 Diritto internazionale ambientale: origini e sviluppo
Le origini del diritto internazionale ambientale possono risalire al
momento in cui ci fu l’industrializzazione, ovvero durante il XIX secolo, e
cominciarono sempre di più ad essere sfruttate le risorse naturali con
delle notevoli conseguenze negative in ambito ambientale che portarono
soprattutto all’inquinamento e ad un impoverimento della flora e della
fauna. Da questo momento in poi si avvertì la necessità di regolarizzare
la materia ambientale attraverso la stipula di convenzioni internazionali
in materia ambientale.
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Gli accordi tra le nazioni avevano come scopo soltanto dei benefici
economici e non tenevano conto di dover tutelare l’ambiente. Uno dei
primi accordi ci fu tra Francia e Gran Bretagna per far fronte ad
un’eccessiva pesca di ostriche e per la protezione di volatili indispensabili
per l’agricoltura.
Un altro trattato ritenuto di fondamentale importanza fu stipulato a
Washington nel 1911 tra Stati Uniti ed Inghilterra per disciplinare la
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G. ZICCARDI CAPALDO, The Pillars of Global Law, Ashgate Publishing,
Aldershot, 2008
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protezione delle acque tra gli Stati Uniti e il Canada. Questo accordo
prese il nome di Water Boundaries Treaty ed è ancora utilizzato ma con
modifiche effettuate nel corso del tempo. Tale accordo prevede un
preciso divieto di inquinare le acque di frontiera per poter tutelare la
salute e il diritto di proprietà. Per poter stipulare tale trattato fu istituita
una commissione ad hoc internazionale ed eterogenea con lo scopo di
dirimere le controversie che riguardavano l’accordo.
Qualche anno dopo venne stipulata anche la Convenzione di
Londra relativa alla protezione della flora e della fauna nel loro ambiente
naturale. Queste convenzioni avevano lo scopo di evitare i danni
permanenti per l’ambiente.
Per la flora e la fauna in modo particolare sono state istituite delle
zone protette, soprattutto per salvaguardare alcune specie di animali.
Nell’ambito dell’Unione Pan-Americana fu stipulata la “Convenzione sulla
protezione della Natura e conservazione della vita naturale nell’emisfero
occidentale”, tale convenzione riveste una fondamentale importanza
all’interno delle fonti del diritto internazionale in ambito ambientale, in
modo particolare poiché offre un contributo ambientalista con il fine di
preservare la flora e la fauna nei territori degli Stati americani.
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Un ulteriore passo in avanti ci fu sicuramente con l’intervento
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in ambito ambientale.
1.2 Le conferenze internazionali sull’ambiente promosse dalle Nazioni
Unite e la tutela dei diritti umani in ambito internazionale
L’Organizzazione delle Nazioni Unite fornì un contributo
essenziale nell’ambito del diritto internazionale dell’ambiente. Di
fondamentale importanza è sicuramente lo Statuto delle Nazioni Unite. Il
preambolo, in particolar modo, fa riferimento ai diritti umani da dover
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G. ZICCARDI CAPALDO, The Pillars of Global Law, Ashgate Publishing, Aldershot,
2008
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tutelare e tra gli obiettivi principali ritroviamo sicuramente la
collaborazione per poter risolvere problemi internazionali di tipo
economico, sociale, culturale ed umanitario e, tra questi, venne la tutela
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.
Tutta la comunità internazionale si è mobilitata per riuscire a
pianificare delle strategie valide per tutelare l’ambiente.
Con l’istituzione della FAO e attraverso l’International Union for the
Protection of Nature ad opera dell’UNESCO, l’ambiente è salvaguardato
da numerosi Stati ed Organizzazioni governative e non governative, con
enti di ricerca sia pubblici che privati.
Il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite incluse tra i
compiti delle Nazioni Unite la tutela ambientale, attribuendo
un’importanza fondamentale alle risorse naturali della terra.
Fondamentale a tal proposito fu anche la Conferenza delle
Nazioni Unite per la conservazione e l’uso delle risorse.
Tra gli interventi delle Nazioni Unite uno dei più significativi fu la
Conferenza sull’Ambiente Umano del 5 giugno del 1972; tutti i
rappresentanti delle Nazioni Unite presero infatti coscienza del reale
problema ambientale e della sua alterazione. Un punto di riferimento fu
infatti rappresentato dalla Conferenza di Stoccolma, quando si riunirono
circa seimila persone, tra cui i rappresentanti di circa 133 stati, i
rappresentanti di numerose organizzazioni internazionali con più di 700
osservatori di organizzazioni non governative per discutere di temi legati
alla tutela dell’ambiente.
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Al termine della Conferenza si decise di utilizzare alcuni strumenti
non vincolanti come ad esempio:
1. Piano di azione di 109 raccomandazioni;
2. Dichiarazione di Principi sull’ambiente Umano;
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CARBONE S.M., LUZZATO R., SANTAMARIA A., (a cura di), Istituzioni di diritto
internazionale, Torino, 2003
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3. Risoluzione in materia istituzionale e finanziaria per la
cooperazione internazionale al fine di gestire l’ambiente.
Il Piano di azione sostanzialmente prevedeva una prima
valutazione mondiale dell’ambiente con un sistema di vigilanza e
monitoraggio ambientale e mediante uno scambio di informazioni per
poter definire dei principi guida e per sfruttare al meglio tutte le risorse
naturali e prevedere delle forme di sostegno come supporto per
l’educazione, la formazione professionale, informazione e l’aiuto tecnico
e finanziario.
In un momento successivo fu inoltre istituita l’UNEP con il fine di
esprimere la presenza dell’ambiente nell’ambito delle Nazioni Unite.
A questo organismo è rimesso, infatti, la tutela ambientale e l’uso
delle risorse naturali.
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Con la “Dichiarazione sull’ambiente Umano”, costituita da 26
Principi riguardanti diritti e responsabilità dell’uomo per l’ambiente, si
crearono le linee guida fondamentali per la salvaguardia dell’ambiente
dai quali emerse la necessità di non far sviluppare in modo incontrollato
le politiche ambientali, poiché avrebbero potuto portare a danni
irreversibili per l’ambiente al punto da mettere a repentaglio la vita
dell’essere umano e generazioni sia presenti che future.
Uno dei Principi più importanti è sicuramente il 21 secondo il quale
gli Stati non devono in alcun modo apportare danni al proprio territorio
danneggiando l’ambiente circostante.
Questo è riconosciuto soprattutto come norma di diritto
consuetudinario. Tutti gli Stati devono quindi utilizzare le proprie risorse
in modo responsabile e adeguato, tenendo sempre aggiornati gli altri stati
in caso di incidente ambientale. Uno dei meriti di questa convenzione va
rintracciata nell’individuazione della correlazione tra la tutela
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CARBONE S.M., LUZZATO R., SANTAMARIA A., (a cura di), Istituzioni di diritto
internazionale, Torino, 2003;
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dell’ambiente e la tutela dei diritti umani, riconoscendo sin da subito
l’importanza fondamentale ad un ambiente salubre.
Negli anni successivi i Trattati che si occuparono di ambiente
furono sempre di più. Successivamente a tale Dichiarazione venne
creata la Carta Mondiale della Natura che riprende i Principi fondamentali
della Dichiarazione e fornisce una nuova chiave di lettura per analizzare
questa relazione, riconoscendo dei diritti in capo ad ogni individuo che
siano fondamentali per la protezione dell’ambiente.
Il Principio 23 afferma che “Tutte le persone devono avere
l’opportunità di partecipare, individualmente o collettivamente, alla
formulazione di decisioni suscettibili di avere ripercussioni sul loro
ambiente e devono avere accesso a mezzi di riparazione quando esso
sia stato degradato o abbia comunque sofferto danni”.
Ogni possibilità di sviluppo deve includere tra i suoi elementi
fondamentali la conservazione della natura e degli strumenti per riuscire
a valutare anche l’impatto ambientale.
1.3 La tutela dell’ambiente
L’ambiente nella sua accezione più ampia, ovvero come insieme
di territorio, paesaggio, beni culturali o anche nella sua accezione più
stretta comprendente acqua, aria, terra e fauna è tutelato da principi di
carattere generale che puntano a salvaguardare la salute dell’uomo e
dell’ambiente in modo che ci sia un equilibrio ecologico. Tali principi li
possiamo ritrovare nella prima parte del d.lgs. 156/2006 in attuazione
degli art. 2,3,9,32,41,42 e 117 della Costituzione e soprattutto all’interno
di determinati principi quali: il principio dello sviluppo sostenibile (art. 3
quater), il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione (art. 3
quinquies), diritto di accesso alle informazioni ambientali e di
partecipazione a scopo collaborativo (art.3 sexies), principio di
collaborazione dei reati ambientali.
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1.3.1 Il principio dello sviluppo sostenibile
Il principio dello sviluppo sostenibile è una forma di sviluppo
economico, ambientale e sociale basato sulla gran economy al fine di
tutelare e valorizzare le risorse naturali e per riuscire a salvaguardare la
qualità della vita delle generazioni presenti ma anche di quelle future. La
sostenibilità non è compatibile con il deterioramento di tutte quelle risorse
non rinnovabili e nemmeno con il mancato rispetto della dignità umana
e, quindi, questo principio vincola la pubblica amministrazione a svolgere
delle attività, in cui possa avere una certa discrezionalità e debba
prevalere la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale.
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La norma a cui bisogna far riferimento è l’art.3 quater del d.lgs.
152/2006 che ha rappresentato una vera svolta nell’ambito del diritto
ambientale, esprimendo il carattere essenziale della doverosità
dell’obbligo per le generazioni presenti di dover preservare quelle future.
Centrale in tale prospettiva è sicuramente il ruolo dei soggetti
pubblici, poiché devono intervenire nel lungo termine.
Il principio dello sviluppo sostenibile resta spesso assorbito da
altre norme più chiare ed univoche come, ad esempio, il principio di
precauzione, e sembra in questi casi di ritrovarsi davanti ad una norma
poco utile. In realtà una notevole utilità è ravvisabile da un punto di vista
etico poiché consente una certa sostenibilità ambientale.
Da tale principio possiamo ricavare tutta una serie di corollari tipici
del diritto ambientale. Analizzando tale principio sembrerebbe che debba
esserci una difesa della natura principalmente, ma in realtà considerare
la natura e l’ambiente senza considerare la possibilità di sviluppo
potrebbe mettere a rischio la finalità ultima di tale principio che consiste
nella tutela della specie umana e verrebbero perse, in questo modo,
anche le tutele delle generazioni future, assistendo così anche ad un
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CASTELLANETA M., L’individuo e la protezione dell’ambiente nel diritto
internazionale, in Rivista di Diritto Internazionale, vol. 4, 2000,
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conflitto tra ambiente e sviluppo sostenibile, poiché la tutela
dell’ambiente si sviluppa solo se collegata a quest’ultimo.
La tutela potrebbe essere concepita in modo duplice: sia
considerando l’ambiente come colpito direttamente dall’attività umana,
sia considerando l’equilibrio in generale che possa prevedere interventi
aggressivi e una riduzione dell’inquinamento. Nella prima accezione,
infatti, le generazioni future possono usare delle risorse con una
protezione molto rigida, nel secondo caso invece, lo sviluppo può anche
essere portato avanti da altre parti e può esserci una configurazione più
globale.
Il d.lgs 152/2006 ha segnato, in quest’ambito, il cambiamento
necessario, sia da un punto di vista giuridico ma anche dal punto di vista
culturale; questo soprattutto ci farebbe considerare in modo del tutto
differente il rapporto con la natura e del futuro dell’uomo in un’ottica che
possa rendere completamente visibili i limiti dell’uomo.
Da questo punto di vista, si sta cercando di sottolineare la portata
del futuro che possiamo ritrovare in ogni ordinamento oltre ad adottare le
dovute precauzioni verso un tempo il cui avvenire è profondamente
incerto, ponendosi come mediatore tra diritto e natura.
Su tale punto vengono inseriti degli obblighi che impongono di
dover adottare determinati comportamenti nel caso di violazione e tale
irregolarità non rientra nel campo di applicazione dell’abuso di ufficio.
Con riferimento a determinati effetti compatibili con lo sviluppo
sostenibile, è centrale il ruolo dei soggetti pubblici, poiché agli stessi si
impone di intervenire in un periodo lungo, in modo da poter gestire meglio
i rapporti rispetto alla classe politica impegnata nell’elettorato,
limitatamente al tempo del loro mandato politico e dando priorità alle loro
esigenze presenti piuttosto che a quelle future.
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CASTELLANETA M., L’individuo e la protezione dell’ambiente nel diritto
internazionale, in Rivista di Diritto Internazionale, vol. 4, 2000,