CAPITOLO PRIMO
COSA SI INTENDE PER DIRITTO DI ACCESSO E COS’È LA
RISERVATEZZA
SOMMARIO: 1.1 Questioni definitorie: il diritto di accesso ai documenti amministrativi. – 1.2 Il
diritto alla riservatezza.
1.1 QUESTIONI DEFINITORIE: IL DIRITTO DI ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.
Norma di riferimento per ciò che attiene al diritto di accesso ai documenti
amministrativi, e più in generale al procedimento amministrativo, è la legge del 7 agosto
1990, n. 241, intitolata: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi».
Al diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione, è dedicato il Capo V
(«Accesso ai documenti amministrativi»), nello specifico gli artt. 22 e seguenti.
Come espressamente indicato dal legislatore, l’accesso è inteso anzi tutto come «il
diritto degli interessati a prendere visione e ad estrarre copia di documenti
amministrativi».
1
Ne sono titolari «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori d’interessi pubblici
o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l’accesso».
2
Per documento amministrativo si intende, invece, «ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti,
anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla
natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale».
3
Una definizione molto ampia che ricomprende quindi, qualsiasi atto detenuto da una
pubblica amministrazione e concernente attività di pubblico interesse.
Il diritto di accesso, come dottrina e giurisprudenza hanno indicato, è stato concepito
al preminente scopo «di consentire ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti,
onde poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese»
4
,
secondo una logica ed un’azione di riequilibrio dei rapporti fra cittadino e cosa
1
Art. 22, c.1, lett. a), legge 7 agosto 1990, n. 241.
2
Art. 22, c.1, lett. b), l. n. 241/1990.
3
Art. 22, c.1, lett. d), l. n. 241/1990.
4
Cons. St., Sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855, in Foro amm. C.d.S., Giuffrè, Milano, 2006, v. 7-8, p. 2170.
pubblica, intese a risollevare il primo da una condizione di debolezza nei confronti della
seconda.
5
L’accesso agli atti della pubblica amministrazione è consentito solo a coloro ai quali
gli atti stessi, direttamente o indirettamente, si riferiscono, e che se ne possono
eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva, la quale, anche se non
deve assumere necessariamente la consistenza del diritto soggettivo o dell’interesse
legittimo
6
, «deve essere, però, giuridicamente tutelata, non potendo identificarsi con il
generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività
amministrativa».
7
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e rivolta
all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
Il documento amministrativo costituisce un limite “fisico” all’accesso, nel senso che
le informazioni in possesso delle amministrazioni sono accessibili nella misura in cui
abbiano forma documentale (art. 22, c. 4), e solo fino a quando la pubblica
amministrazione ha l’obbligo di detenere il documento amministrativo oggetto della
richiesta (art. 22, c. 6).
8
Elementi fondamentali che caratterizzano l’accesso ai documenti amministrativi,
sono identificabili, in primo luogo, «nell’interesse personale e concreto, diretto ed
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l’accesso, di colui che ne vanta la titolarità».
9
Pertanto, si può accedere soltanto a quei documenti che abbiano un riflesso diretto
sulla posizione del richiedente.
La disposizione di legge, indica espressamente che l’accesso ai documenti
amministrativi è consentito solo a coloro cui gli atti, di cui si domanda l’ostensione, si
riferiscono e che se ne possono avvalere per la tutela di una propria posizione soggettiva
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso (ex art.
22, c. 1, lett. b).
5
G. ARENA, voce Trasparenza amministrativa, in Enc. giur., Treccani, Roma, 1995, v. XXXI, p. 1.
6
Secondo una prima interpretazione data dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 24 giugno
1999, n. 16), è stata qualificata d’interesse legittimo la posizione giuridica soggettiva cui si correla il c.d.
diritto d’accesso. La pronuncia tuttavia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale sulla natura giuridica
del diritto di accesso, poiché anche dopo il 1999, alcune decisioni hanno ribadito la natura di diritto
soggettivo. Sulla questione è tornata a pronunciarsi l’adunanza plenaria, ritenendo non utile prendere
posizione sulla questione, dovendo essere il diritto di accesso qualificato come una situazione soggettiva
strumentale la quale, più che fornire vantaggi finali, offre all’interessato poteri di natura procedimentale
volti alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante. (Ad. Plen. Cons. St., 20 aprile 2006, n. 7 in Foro
amm. C.d.S., Giuffrè, Milano, 2006, v. 4, p.1121).
7
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 6 marzo 2008, n. 1136, in Foro amm. T.A.R., Giuffrè, Milano, 2008,
v. 3, p. 802.
8
E. MENICHETTI, La conoscibilità dei dati: tra trasparenza e privacy in La trasparenza amministrativa
a cura di F. MERLONI, G. ARENA, G. CORSO, G. GARDINI, C. MARZUOLI, Giuffrè, Milano, 2008,
p. 287.
9
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 15 settembre 2008, n. 8302, in Foro amm. T.A.R., Giuffrè, Milano,
2008, v. 9, p. 2472.
Pertanto, colui che richiede l’accesso ai documenti amministrativi deve trovarsi in
una posizione differenziata, diversa da quella della generalità dei consociati, costituita
dalla titolarità di una situazione giuridica protetta dall’ordinamento.
L’interesse deve essere personale, riferibile al soggetto che lo fa valere, non essendo
ammissibile l’accesso proposto per il conseguimento di un vantaggio di un terzo.
Inoltre, l’interesse a visionare il documento deve essere attuale, nel senso che deve
sussistere al momento della proposizione dell’istanza, e non può essere permesso
l’accesso quando l’interesse o la lesione arrecata dal provvedimento che si chiede di
conoscere sia incerta o eventualmente futura.
L’interesse, infine, deve essere concreto, nel senso di non evanescenza, bensì,
tangibilità dell’interesse. La posizione soggettiva del richiedente deve essere idonea a
rendere utile la conoscenza del documento, di modo che un eventuale diniego
dell’istanza di accesso realizzi un fatto lesivo nella sfera giuridica dello stesso.
Di conseguenza, il richiedente deve vantare un interesse non astratto ma calato in una
situazione giuridicamente rilevante, in tal senso si sono volute escludere «istanze di
accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche
amministrazioni».
10
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è quindi un diritto riconosciuto al
cittadino in funzione dei rapporti con lo Stato e la Pubblica Amministrazione, al fine di
garantirne la trasparenza di quest’ultima. Esso può essere esercitato, anche se non vi è
un procedimento amministrativo in corso, e da ciò deriva «l’autonomia dell’accesso
rispetto al procedimento».
11
È stato indicato, infatti, che «la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque
possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto della sua richiesta di accesso,
abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare, effetti diretti o indiretti nei suoi
confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante
l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto
rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto».
12
L’istituto in questione è caratterizzato da «una valenza autonoma, non dipendente
dalla sorte del processo principale e dalla stessa possibilità di una sua instaurazione,
poiché, il diritto di accesso è collegato a una riforma di fondo dell’amministrazione,
informata ai princípi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa»
13
, che
10
Art. 24, c. 3, l. n. 241/1990; Cons. St, Sez. VI, 6 marzo 2009, n.1351, in Foro amm. C.d.S., Giuffrè,
Milano, 2009, v. 3, p. 786.
11
E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2005, p. 434.
12
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 11 febbraio 2009, n. 1596 in www.giustizia-
amministrativa.it/ricerca2/index.asp; Cons. St., Sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6440, in Foro amm. C.d.S.,
Giuffrè, Milano, 2006, v. 10, p. 2889.
13
Cons. St., Sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6424, in Foro amm. C.d.S., Giuffrè, Milano, 2007, v. 12, p.
3453.
s’inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all’informazione dei cittadini
rispetto all’organizzazione e all’attività amministrativa.
14
Oggetto di dispute giurisprudenziali è stato, poi, anche il tema dell’applicabilità delle
norme in esame, in materia di accesso agli atti di diritto privato posti in essere
dall’amministrazione pubblica.
La giurisprudenza, prevalentemente, accoglieva l’indirizzo dottrinale propenso a
circoscrivere la sfera oggettuale del diritto di accesso, ai soli atti inerenti attività almeno
latamente riconducibili all’esercizio di potestà, o comunque di strumenti pubblicistici,
escludendo l’esercizio del diritto di accesso in relazione ad attività di diritto privato.
15
In un secondo momento, poi, il Consiglio di Stato è giunto ad affermare il princípio
secondo cui devono ritenersi documenti amministrativi, e in quanto tali, potenziale
oggetto del legittimo esercizio del diritto di accesso, non solo quelli relativi ad atti che
sono espressione di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, ma anche quelli
relativi ad atti di diritto privato, posti in essere dall’amministrazione, e finalizzati, al
pari dei primi, alla cura concreta degli interessi della collettività.
16
Il diritto di accesso non può essere riconosciuto, invece, in presenza di attività
esclusivamente privatistica attuata dall’amministrazione, dove essa agisce come un
soggetto privato e non è titolare di potere, un’attività che da luogo ad atti contrattuali di
natura civilistica, in ordine alla quale l’amministrazione è carente di qualsivoglia
discrezionalità amministrativa e che non può qualificarsi come procedimento
amministrativo.
17
Nel dare soluzione alla questione dell’ammissibilità del diritto di accesso con
riferimento all’attività di diritto privato della pubblica amministrazione, l’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, nelle pronunce n. 4 e 5 del 1999 rimarca che, «ciò che
assume importanza, è che l’attività, ancorché di diritto privato costituisca, nella sua
essenza, cura di un interesse pubblico e, soprattutto, debba essere espletata nel rispetto
del canone d’imparzialità».
18
Nella definizione di documento amministrativo, ex art. 22, lett. d), della legge n.
241/1990, come modificata nel 2005, il legislatore ricomprende espressamente quegli
atti detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico
interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro
disciplina sostanziale. Il legislatore, in tal modo, recepisce gli esiti dell’evoluzione
14
Ad. Plen. Cons. St., 18 aprile 2006, n. 6, in Foro amm. C.d.S., Giuffrè, Milano, 2006, v. 4, p. 1119,
dove la plenaria richiama le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Art. 11
«Libertà di espressione e d'informazione» e Art. 41 «Diritto ad una buona amministrazione».
15
Cons. St., Sez. IV, 5 giugno 1995, n. 412, in Giorn. dir. amm., IPSOA, Milano, 1995, v. 11, p. 1061,
con nota di A. SANDULLI.
16
Cons. St., Sez. IV, 4 febbraio 1997 n. 82, in Giur. it., U.T.E.T., Torino, 1997, III, v. 1, p. 1498, con
nota di E. CANNADA BARTOLI, Accesso ad atti di diritto privato di pubbliche amministrazioni.
17
Cons. St., Sez. IV, 15 gennaio 1998, n. 14, in Guida al diritto, 1998, v. 10, p. 78, con commento di O.
FORLENZA, Sul diritto soggettivo all'informazione un orientamento che suscita perplessità.
18
Ad. Plen. Cons. St., 22 aprile 1999, n. 4-5, in Foro amm., Giuffrè, Milano, 1999, v. 3-4, p. 593; più di
recente Cons. St., Sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1363 in www.giustizia-amministrativa.it/ricerca2/index.asp
giurisprudenziale, ed esclude che possa rilevare la modalità, pubblicistica o privatistica,
dell’attività svolta dalla pubblica amministrazione in tema di accesso.
La pubblicità dei documenti amministrativi, oggi princípio generale, in passato era
impedita o resa difficile dal dovere di segreto d’ufficio cui era tenuto il pubblico
impiegato (art. 15 D.P.R. n.3/1957).
19
Il princípio della segretezza è stato soppiantato dal princípio della trasparenza, che
l’art. 1 della legge 241/1990 include tra i princípi generali dell’attività amministrativa, e
la trasparenza ha nel diritto di accesso del cittadino alla documentazione amministrativa
una delle manifestazioni più rilevanti.
20
La pubblica amministrazione in caso di rigetto dell’istanza di accesso, deve fornire
una valida giustificazione, motivando il diniego con la necessità di proteggere, mediante
il segreto, uno o più interessi legislativamente previsti.
21
Il segreto, quindi perde la
valenza di princípio generale informatore dell’operato della pubblica amministrazione e
diviene un’eccezione alla regola della trasparenza.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si lega, sia a esigenze di tutela del
singolo (il «diritto» è riconosciuto per salvaguardare posizioni giuridicamente rilevanti
che preesistono, quali «diritti soggettivi» e «interessi legittimi», e che attraverso
l’accesso sono salvaguardati), che a finalità d’interesse generale, com’è ben manifestato
dalla dizione dell’art. 22, comma 2° della legge 241/1990, che riconosce come
«l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico
interesse, costituisce princípio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la
partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza».
Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa costituisce, quindi, una delle
manifestazioni più rilevanti del concetto di trasparenza dell’amministrazione, ma esso,
però viene in rilievo anche per avere un rapporto, per molti aspetti conflittuale, con le
esigenze di riservatezza di terzi.
Alcuni problemi sorgono quando l’ostensione di un documento incide sulla posizione
di altri.
19
Secondo l’art.15 del D.P.R. n 3/1957 («Statuto degli impiegati civili dello stato»), l’impiegato era
tenuto al segreto d’ufficio e non poteva dare a chi non ne avesse diritto informazioni o comunicazioni
relative a provvedimenti e operazioni amministrative quando potesse derivarne danno per
l’amministrazione e per i terzi. Con la nuova disciplina (contenuta nell’art. 28, l. 241/1990, che modifica
il contenuto dell’art. 15 cit.) viene mantenuto il limite della riservatezza dei terzi, ma non opera più il
limite del danno per l’amministrazione.
20
G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, Giappichelli Ed., Torino, 2006, p. 204.
21
Ai sensi dell’art. 24, l. 241/1990, il diritto di accesso risulta escluso per i documenti coperti da segreto
di Stato, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo e dalle pubbliche amministrazioni; nei procedimenti tributari; nei confronti
dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione; nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. Inoltre, le pubbliche
amministrazioni individuano con propri regolamenti le categorie di documenti che sono esclusi dal diritto
di accesso. Al Governo è delegata la facoltà di emanare un regolamento che disciplini casi di sottrazione
all'accesso di documenti amministrativi quando, ad esempio, possa derivare una lesione alla sicurezza e
alla difesa nazionale; in casi di pregiudizio alla politica monetaria e valutaria; per la tutela dell'ordine
pubblico; per prevenire e reprimere la criminalità; e quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni.