4
3) società multiculturale.
Soffermandoci sulla nozione di diritto individuale occorre definire il
concetto di individuo a cui il diritto, secondo la definizione, dovrebbe
appartenere. Dai moderni dizionari si ricava che esso è: "La persona
singola, specifica considerata rispetto alla società umana", e che la radice
etimologica latina del termine è in-dividuus, ossia non divisibile. Provando
ad analizzare la definizione di diritto soggettivo (ma quest'ultima è più
ampia, come vedremo, di quella di diritto individuale) con l'ausilio di un
manuale giuridico, ci accorgiamo che il diritto soggettivo, ossia, come
indica l'aggettivo, il diritto riconducibile al soggetto, è definibile così: "Il
potere di agire spettante ad un determinato soggetto per il raggiungimento
dei propri scopi e garantito dalla norma giuridica. In altri termini è diritto
soggettivo ogni interesse giuridicamente protetto; ogni interesse cioè che
scaturisce da una norma di diritto oggettivo dettata dallo Stato e di cui
ogni cittadino può pretenderne la difesa. Si presenta quindi sotto la
facultas agendi, a differenza del diritto oggettivo che si presenta sotto
l'aspetto di norma agendi. Il diritto soggettivo appartiene di regola ad una
sola persona, mentre la forza che tale persona invoca per la sua tutela è
quella dell'ordinamento giuridico, cioè del diritto oggettivo, che riconosce
quel diritto come tale"2.
Come si è potuto notare, in questa definizione è comparso il concetto di
persona e di cittadino. E' facilmente intuibile che la definizione appena
accennata di individuo coincida in larga parte con quella di persona, se del
concetto di quest'ultima facciamo un'analisi retrospettiva a livello storico.
2
A. Favata, Dizionario dei termini giuridici (Piacenza, 1976) p.101
5
Si può notare innanzitutto che l'art. 3, della Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo del 1948, mette in connessione i due concetti laddove
enuncia che: "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla sicurezza, ed alla
libertà della propria persona" ed in tutta la Dichiarazione si può notare
una ripetizione del termine individuo e di quello di persona.
Originariamente nel mondo latino persona significava la maschera
dell'attore in teatro, uno strumento che gli attori ponevano davanti al volto
per amplificare la voce, quindi essa coincideva con il personaggio
interpretato dall'attore e con il tempo (nell'età di Cicerone) assunse il
significato di ruolo sociale attribuito all'individuo3. A livello giuridico
compare nei testi solo con le Istituzioni di Gaio, dove si parla di personae,
res, actiones, ma non indica l'individuo universale titolare di diritti
soggettivi, essendo riconosciuto questo titolo solo al paterfamilias, che
poteva invece disporre dei diritti degli altri individui della famiglia a sua
discrezione. Gli schiavi non erano soggetti di diritti propri, come neanche
le donne all'interno del nucleo familiare ed i figli. Successivamente, per
dare una veste sistematica al diritto, sì che potesse occuparsi della
condizione di tutti gli esseri umani, si giunse ad affermare in età
dioclezianea, col giurista Ermogeniano, che "tutto il diritto è stabilito in
funzione degli uomini" e che esso era "quod ad personas pertinet"4 (ciò
che riguarda le persone). E' qui che comincia a profilarsi quella
connessione fra i due concetti di uomo e di persona, anche se non
coincidono perfettamente poichè lo schiavo, ad esempio, viene considerato
persona ma non soggetto di diritto, anzi viene equiparato quasi più ad una
3
Francesco Paolo Casavola, I diritti umani ( Padova, 1997) p.2
4
Ibid. p.3
6
res che ad un uomo. In ogni caso anche quando si arriva, con i filosofi
stoici, a tentare di proclamare l'uguaglianza tra tutti gli individui, la
persona per il diritto è pur sempre l'uomo considerato nell'insieme delle
sue relazioni sociali, non ancora l'uomo considerato come individuo fisico
a prescindere dalla sua posizione sociale5.
Secoli più tardi, attraverso lo studio dei teologi, si arriva ad una
definizione di persona come "la sostanza individuale della natura
razionale" (Boezio) e all'affermazione che "ogni individuo della natura
razionale si dice persona" (San Tommaso d'Aquino)6.
Molto successivamente Antonio Rosmini, filosofo e scrittore italiano
dell'800, formulerà questa definizione: "La persona dell'uomo è il diritto
umano sussistente"7 in cui s'intravvede la connessione del diritto con
l'uomo in quanto tale, prima di qualunque identificazione sociale. Quando
poi si affermerà con le rivoluzioni in Europa dell'800 il concetto di
cittadino titolare di diritti soggettivi che non possono essere conculcati dal
potere dello Stato, si avrà cura di sottolineare soprattutto la tutela del
diritto di proprietà, ed in funzione di questa si cercherà di affermare con
forza l'attribuzione degli altri diritti soggettivi, come commentò il Codice
di Napoleone un teorico dell'800: "Al sovrano l'Impero, al privato la
proprietà"8 (Portalis). Tutto ciò si deve concepire quindi in un'ottica
liberale che riconosce all'individuo i diritti di libertà e d'uguaglianza, che
lo stato deve riconoscere passivamente pur senza aver l'obbligo di farsene
carico.
5
Ibid. p.3
6
Ibid. p.3
7
Ibid. p.4
8
Ibid. p.6
7
Le costituzioni del '900 sono invece l'espressione più compiuta, almeno
teoricamente, del riconoscimento dei diritti dell'individuo come persona,
qualunque sia la sua posizione sociale, e del fatto che questi diritti devono
essere tutelati dal potere statale contro le violazioni che possono subire. Si
afferma, ad esempio, nell'articolo 1 della Legge Fondamentale della
Repubblica Federale Tedesca: "La dignità dell'uomo è intangibile. E'
dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla"9. Il concetto di
diritto individuale non è però univocamente affermato in tutto il mondo.
Alcuni paesi danno un rilievo preminente e ai legami con la famiglia e la
comunità, ed in base alla posizione nei confronti di questi l'individuo si
vede riconosciuti dei diritti dai pubblici poteri, mai comunque in modo
isolato dal contesto sociale: la Carta africana dei diritti dell'uomo, ad
esempio, si fa promotrice della tutela della comunità come custode dei
valori tradizionali e della morale, mentre allo stato incombe il dovere di
proteggerli10.
Abbiamo compiuto questa digressione sul concetto di persona a livello
storico, per chiarirne l'importanza ai fini della precisazione del concetto di
diritto individuale. Infatti, se, come si è visto in certe epoche storiche, non
qualunque individuo poteva essere il titolare di diritti, quando si parla di
persona in senso giuridico non s'intende solo l'individuo come titolare di
diritti (come precisato nella definizione data in precedenza11, laddove si
diceva che il diritto soggettivo appartiene di norma ad una persona).
Soggetto del diritto (e quindi ritorniamo al diritto soggettivo) può essere
9
Ibid. p.5
10
Alessandra Facchi, I diritti nell'Europa multiculturale (Bari, 2001) p.33
11
V. anche pag. 4 del testo presente.
8
sia la persona fisica che quella giuridica: "Il soggetto del diritto è il
titolare di un interesse tutelato dalla legge, ma è anche colui che è capace
di acquistare diritti. Nel nostro ordinamento giuridico i soggetti del diritto
sono le persone fisiche e le persone giuridiche. Le persone fisiche sono le
persone umane: esse sono soggetti del diritto appena nate, ma solo se nate
vive, e quindi vissute almeno per un attimo. Le persone giuridiche
diventano soggetti del diritto per effetto del riconoscimento dello Stato, o
comunque della legge...."12 ed ancora: "La persona giuridica è un'unità
organica risultante da un complesso di persone fisiche e da un complesso
di beni per il conseguimento di uno scopo collettivo, lecito e determinato,
alla quale vengono riconosciute dallo Stato capacità di diritti, capacità di
volere e di agire, volontà e responsabilità patrimoniale, proprie."13.
Occorre ricordare che, per quel che riguarda il nostro ordinamento, la
capacità giuridica, ossia l'idoneità a divenire titolari di diritti e di
doveri14, è attribuita, come accennato poc'anzi, solo agli individui nati vivi.
Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del nostro codice civile, anche al
concepito, ossia a colui che si trova ancora all'interno del grembo materno,
sono attribuiti dei diritti, come la capacità di succedere e di ricevere
donazioni, ma sono subordinati al successivo evento della nascita, e al
momento di quest'ultimo operano delle presunzioni di concepimento
variabili a seconda degli istituti giuridici in questione15.
Definito il concetto di diritto individuale, aiutandoci anche con
l'enucleazione del diritto soggettivo, è bene precisare il concetto speculare
12
A. Favata op. citata p. 297
13
Ibid. p.234
14
Andrea Torrente-Piero Schlesinger, Manuale di diritto privato (Milano, 1994) p.70
15
Ibid. pp. 70-71
9
al medesimo e da esso distinto, che in un certo senso è necessario per
l'esistenza teorica del diritto individuale medesimo, che altrimenti non
avrebbe un punto esterno di riferimento a livello normativo. Il concetto di
cui stiamo parlando è il concetto di diritto oggettivo, già accennato in
precedenza16, ossia: "Quel complesso di norme che regolano, insieme con
l'organizzazione della società umana, le azioni dell'uomo nella vita sociale
e che sono imposte dall'autorità dello Stato per garantire i singoli
individui e la collettività nel raggiungimento dei loro fini"17.
B) Definizione di società multiculturale, di minoranza e loro relazioni.
Per poter affrontare meglio la problematica accennata nella premessa del
testo occorre definire con più chiarezza, ma per ora solo in generale, chi
sono i soggetti collettivi a cui si vorrebbero attribuire quei diritti particolari
di cui sopra. Abbiamo detto che si tratta di diritti individuali e collettivi in
una società multiculturale. Come si desume dal termine, è una società in
cui sono presenti più culture e di conseguenza dei gruppi che le esprimono,
poichè, se anche un'usanza culturale può essere espressa da un solo
individuo, come ad esempio portare un abito di un paese straniero o parlare
un'altra lingua, essa quasi sicuramente si riallaccia ad un gruppo sociale
che l'ha generata. Se infatti analizziamo la definizione di cultura, fornitaci
da un moderno dizionario, ricaviamo che essa è il "complesso di
cognizioni, tradizioni, procedimenti tipici, tipi di comportamento e simili,
16
V. anche pag. 4 e 7 del testo presente
17
A. Favata op. citata p. 99
10
trasmessi e usati sistematicamente, caratteristico di un dato gruppo
sociale, di un popolo, di un gruppo di popoli o dell'intera umanità.".
Eppure il concetto di cultura non è così univoco come potrebbe sembrare e
può assumere diverse valenze, soprattutto se lo si esamina dal punto di
vista delle componenti sociali che andremo descrivendo. Infatti se
intendiamo il termine cultura in senso generico, svincolato
dall'appartenenza etnica, si potrebbe dire che anche la società occidentale,
che è composta da più gruppi etnici, ha una cultura che comprende
determinati valori, quali quelli della diffusione della tecnologia e della
laicità della società, contrapposti a quelli del mondo non urbanizzato,
agricolo o patriarcale. Allo stesso modo i gruppi particolari, senza
componenti etniche omogenee al loro interno, hanno una cultura che
esprimono, quale può essere quella di un gruppo rock, di un gruppo
anarchico, o di un gruppo di tifosi18. Per cui, se intendiamo la cultura in
quest'accezione, anche la società più omogenea etnicamente sarebbe
multiculturale, mentre nel primo caso, dove il termine cultura sta per
civiltà o insieme di valori generalmente condivisi, si potrebbe giungere al
paradosso che persino una società multinazionale come la Svizzera, o un
paese polietnico come l'Australia, non sono in realtà paesi multiculturali19.
Ai fini della presente ricerca è più utile far riferimento ad una definizione
di cultura più ristretta dell'ampio ventaglio di significati che ci vengono
offerti, (considerando sempre valida la precedente riportata dai dizionari)
intendendola cioè come sinonimo di nazione o popolo, nei seguenti
termini: "Una comunità intergenerazionale, più o meno compiuta dal
18
W. Kymlicka op. citata p.3