5
pensiero in quanto tale, ma quella che per le sue modalità integra un
comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di
delitti.
Viene, dunque, punita l'esposizione di idee diretta a provocare l'azione
e non la manifestazione di pensiero in quanto tale.
Da quanto detto è facile evincere l'assenza di punibilità per tutte quelle
ipotesi in cui un soggetto si limiti a diffondere notizie che, sebbene
passibili di essere utilizzate per scopi illeciti, di per sé non si
traducano nell'offesa ad un bene giuridico.
A questo punto della nostra analisi sorge spontaneo chiedersi se le
considerazioni sin qui poste in essere possano valere per le
divulgazioni di notizie mediante comunicazione telematica.
Si potrebbe azzardare una risposta affermativa tenuto conto della
natura di principio fondamentale di libertà riconosciuta al diritto di
manifestazione del pensiero, anche se non si esclude la necessità
“imprescindibile” di fissare delle regole che disciplinino in misura
puntuale lo scambio di informazioni mediante comunicazione
telematica tenuto proprio conto della specificità dei mezzi di
comunicazione in oggetto.
Unitamente a ciò, si postula la necessità di predisporre apposite
6
normative finalizzate a reprimere la commissione di reati attraverso la
comunicazione telematica.
Possiamo quindi dire che oggi più che mai la politica viene sollecitata
a insistere sulla scelta dell’Innovazione come un elemento essenziale
per la fuoriuscita dalla condizione di ristagno in cui l’Italia vive questa
fase di ciclo economico.
Affrontare il nodo dell’innovazione non significa solo aggiungere
qualche risorsa nella ricerca di base ma significa soprattutto ridefinire
il sistema istituzionale e normativo affinché il nostro Paese sia
attrezzato alla sfida .
Ciò significa che quando si parla di innovazioni non possiamo non
affrontare le questioni concernenti la tecnologia del sistema delle
infrastrutture, della comunicazione digitale analogica, della filiera
formativa, del sistema della ricerca di base dei nuovi diritti del lavoro
e del conseguente welfare nell’ambito del lavoro cognitivo perché ciò
significherebbe ritenere erroneamente che la Società
dell’Informazione richieda una competenza in più da giustapporre a
quanto già esistente, senza intaccare i diversi settori consolidati.
7
Parte
Prima
Diritti di libertà
8
Capitolo Primo
I diritti di libertà e la Costituzione
italiana
1.1 Sviluppo storico
La Costituzione è intesa come insieme di norme che fondano un
ordinamento giuridico di tipo statale.
Essa poggia su valori metagiuridici, quali il rispetto della dignità
umana e della libertà dell’individuo, sentiti come principi
generali di orientamento dell'azione della comunità dei cittadini.
La Costituzione italiana
1
ha voluto affermare che :
ξ il popolo italiano si è voluto organizzare secondo una forma di
governo di tipo repubblicano;
1
La Costituzione Italiana entrò in vigore il 1 gennaio 1948
9
ξ ha ripudiato il modello autoritario-dittatoriale con cui era stato
governato per scegliere un modello liberal-democratico fondato su
libere elezioni, sul pluralismo dei partiti e sulla tutela
dell'inviolabilità dei diritti di libertà.
Con tale Costituzione l'Italia si è quindi dotata di un sistema di
governo pluralista di tipo democratico-occidentale.
La previsione e la disciplina dei diritti di libertà costituiscono due
aspetti significativi nella definizione della forma di Stato. La scelta
di riconoscere costituzionalmente le libertà fondamentali e di
predisporre strumenti di garanzia a tutela delle stesse caratterizzano
il modo in cui si articolano i rapporti tra lo Stato e la società civile.
L’evoluzione storica delle diverse forme di Stato coincide con una
diversa disciplina dei diritti di libertà.
Nella forma di stato liberale
2
i diritti di libertà erano concepiti come
2
Lo Stato liberale si differenzia nella legittimazione del potere tanto dalla democrazia
che dall'assolutismo monarchico: la sovranità non proviene dall'investitura divina, né
dal popolo (come nella democrazia) ma dalla nazione. La separazione dei poteri è
piuttosto netta. Il monarca detiene di solito il potere esecutivo e presiede il Gabinetto
(Consiglio dei Ministri), mentre quello legislativo spetta al Parlamento. Il Parlamento è
per lo più bicamerale, solo una delle due Camere è elettiva e il suffragio è ristretto:
possono votare solo coloro che hanno un certo livello di reddito (suffragio censitario) e
che sanno leggere e scrivere.
La costituzione dello Stato liberale è tipicamente breve e flessibile (cioè può essere
modificata attraverso un semplice voto del parlamento): un esempio di questo genere di
costituzione è lo Statuto Albertino italiano.
10
“libertà dallo stato” (libertà negative)
3
e si configuravano quali
strumenti di tutela della sfera di autonomia dei singoli dai possibili
abusi da parte dei pubblici poteri.
La codificazione all’interno dei testi costituzionali del periodo
liberale di un elenco di diritti attribuiti ai singoli, rappresenta la
garanzia della tutela della loro sfera di autonomia e segna il
definitivo superamento della forma di stato assoluto in cui il
riconoscimento, la definizione dei limiti e delle garanzie dei diritti
erano affidate esclusivamente allo Stato.
Lo Statuto Albertino, concesso da Carlo Alberto nel 1848, prevedeva
un elenco di diritti
4
in cui era possibile riscontrare gli elementi e le
caratteristiche proprie di una forma di Stato liberale.
3
Fondamento dello stato di diritto è la salvaguardia della supremazia del diritto e delle
connesse libertà dell'uomo. Lo stato di diritto è un Organismo politico che fonda la sua
legittimità non sul potere arbitrario del sovrano, ma su una costituzione, che tutela i
diritti fondamentali del cittadino e stabilisce la distribuzione del potere fra i vari
apparati di governo. Lo stato di diritto nacque sul finire del XVIII secolo dal
superamento di quello assoluto e si perfezionò in seguito grazie al contributo del
pensiero liberale e democratico. Le libertà dell’uomo erano intese o in senso negativo o
positivo. Le libertà positive sono i diritti sociali, le libertà economiche, il diritto alla
riservatezza. Mentre le libertà negative sono la libertà personale, la libertà di domicilio,
la libertà e la segretezza della corrispondenza, la libertà di circolazione e di soggiorno,
la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà di religione, la libertà di
manifestazione dei pensiero, la libertà di stampa, a) il cinema e il teatro, b) la disciplina
dei servizi radio - televisivi, la libertà dell'arte e della scienza e del relativo
insegnamento.
4
Nello specifico l’elenco dei diritti era compreso tra l’art. 24 e l’art. 32 dello Statuto
11
L’articolo 24 dello Statuto riconosceva una dimensione meramente
formale del principio di eguaglianza sancendo che “tutti i Regnicoli,
qualunque sia il loro titolo o grado sono eguali di fronte alla legge.
Tutti godono egualmente dei diritti civili e politici e sono
ammissibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni
determinate dalle leggi”.
Lo schema formale degli articoli dello Statuto dedicati ai diritti
fondamentali risultava sostanzialmente identico e strutturato in due
parti distinte: nella prima era affermato e riconosciuto il diritto in
quanto tale, nella seconda era invece previsto il rinvio alla legge
quale strumento esclusivo di definizione dei limiti di esercizio del
diritto stesso.
I Diritti fondamentali nello Statuto Albertino erano :
Articolo 26 Libertà personale :La libertà individuale è garantita.
Nessuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi
previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive ;
Articolo 27 Libertà domicilio : Il domicilio è inviolabile.
Niuna visita domiciliare può avere luogo se non in forza della legge,
e nelle forme che essa prescrive;
12
Articolo 28 Libertà di stampa : La stampa sarà libera, ma una legge
ne reprime gli abusi.
Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiera non
potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo;
Articolo 32 Libertà di riunione : E’ riconosciuto il diritto di adunarsi
pacificamente e senza armi, uniformandosi alle leggi che possono
regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica.
Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi
pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono interamente
soggetti alle leggi di polizia.
13
1.2 Principi generali
L’entrata in vigore della Costituzione repubblicana segna il
definitivo e formale superamento della forma di Stato liberale e
l’adozione di un modello di Stato sociale in cui il catalogo dei Diritti
di libertà, sino a quel momento costituito dalle sole libertà dallo
Stato (libertà negative)
5
, si arricchisce di una nuova dimensione data
dalle c.d. libertà positive, libertà nello Stato, intese come strumenti
di partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita politica e sociale
del Paese.
L’articolo 3.2 della Costituzione del 1948 costituisce il riferimento
testuale del rapporto tra forma di Stato e diritti di libertà, in quanto
aggiunge all’eguaglianza formale di cui al primo comma,
l’eguaglianza sostanziale.
Questa nuova dimensione del principio di eguaglianza attribuisce
allo Stato non solo il compito di garantire il rispetto delle sfere
5
Diritti Civili e Politici, o "diritti della I generazione", sono contenuti negli articoli 1-21
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (DUDU), ed altresì previsti dal
Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici (PDCP). Realizzano l'autonomia
dell'individuo nella società e la partecipazione alla vita politica. Alcuni di questi diritti
sono anche definiti tradizionalmente "libertà". In particolare, si distinguono libertà
positive (di fare qualcosa), e libertà negative (di essere esenti da qualcosa). Sono
"positive", ad esempio, le libertà di: pensiero, coscienza, religione, associazione,
riunione, movimento, stampa. Sono libertà cosiddette "negative" quelle che consistono
nel non dover subire tortura, schiavitù, arresto arbitrario, discriminazione. I diritti della
I generazione sono quelli che più facilmente possono tradursi in forme di tutela
giudiziaria.
14
individuali dei singoli, come già era previsto nello Statuto Albertino,
ma anche quello di impegnarsi concretamente al fine di assicurare a
tutti i cittadini un esercizio effettivo delle libertà costituzionali.
Il principio di eguaglianza sostanziale ammette dunque l’esistenza di
disuguaglianze di fatto e attribuisce ai pubblici poteri il compito di
garantire a coloro che di fatto risultano diversi dagli altri, di godere
degli stessi diritti e di esercitare le stesse libertà.
L’eguaglianza formale invocata dalla Corte Costituzionale sin dalla
sentenza n. 3 del 1957 come “trattamento eguale di condizioni eguali
e trattamento diseguale di condizioni diseguali” deve dunque cedere
il passo di fronte a situazioni concrete, perché sia garantito a tutti i
cittadini il godimento dei propri diritti.
Attraverso la codificazione dell’eguaglianza sostanziale l’articolo
3.2 della Costituzione riconosce il fondamento costituzionale dei c.d.
diritti sociali, ossia di quei diritti che attribuiscono al cittadino la
pretesa ad una determinata prestazione d’opera nei confronti dei
pubblici poteri e al contempo impongono loro il dovere ad
adempiere a quella prestazione.
15
L’articolo 2 della Costituzione contiene la disposizione che
contempla in via generale i Diritti di libertà nel nostro ordinamento
costituzionale.
Suddetto articolo stabilisce che “La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale”.
Il disposto dell’articolo 2 assume particolare rilevanza in quanto
evidenzia, come sostenne Dossetti
6
alla Costituente, “la precedenza
sostanziale della persona umana (intesa nella competente dei suoi
valori e dei suoi bisogni non solo materiali, ma anche spirituali)
rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella” e
segna in via definitiva il momento del superamento del rapporto
Stato-individuo che aveva caratterizzato il regime fascista.
6
Giuseppe Dossetti nato a Genova, il 13 febbraio 1913 e morto a Oliveto, Bologna, il 15
dicembre 1996 fu giurista, uomo politico e, dal 1959, sacerdote della Chiesa cattolica. i
suoi scritti sulla politica furono: “ La ricerca costituente (1945-1952), I valori
della Costituzione, Scritti politici (1943-1951), Giuseppe Dossetti. Due anni a
Palazzo d'Accursio. Discorsi a Bologna 1956-1958.”
16
L’articolo 2 assume particolare rilievo nel quadro dei principi
fondamentali contenuti all’interno della Costituzione per diversi
ordini di ragioni: in primo luogo esso impone alla Repubblica, intesa
nelle sue diverse articolazioni istituzionale, territoriale e sociale, di
riconoscere e garantire diritti a tutti gli uomini indipendentemente
dalla cittadinanza (principio personalista) in secondo luogo
riconosce e garantisce i diritti inviolabili non solo al singolo, in
quanto individuo, ma anche al singolo in quanto membro di
formazioni sociali, con ciò ammettendo che le formazioni sociali
costituiscono uno strumento indispensabile per lo svolgimento della
persona e hanno attribuita una posizione all’interno
dell’ordinamento, analoga a quella riconosciuta al singolo individuo
(principio pluralista)
7
;.
L’articolo 2 assume una particolare rilevanza anche perché
rappresenterebbe il riferimento istituzionale di diritti non
riconosciuti espressamente all’interno della Costituzione.
Il problema che sorge dalla lettura dell’articolo 2, e su cui la dottrina
e la giurisprudenza da tempo dibattono, è quello se considerare la
7
L’art. 2 Cost. riconosce i diritti inviolabili non solo all’individuo considerato
isolatamente, ma anche “nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità”.
17
formula in esame una disposizione a fattispecie chiusa o una
disposizione a fattispecie aperta.
La prima impostazione, accolta da autorevoli sostenitori (Pace,
Barile, Caretti), si fonda sulla considerazione che la formula
contenuta nell’articolo 2 è riassuntiva di tutte le libertà
espressamente garantite nelle successive disposizioni costituzionali
(articoli 13-21 della Cost.), ma soggetta a una potenziale estensione
attraverso un’attività interpretativa rivolta ad ampliare il significato
della normativa esistente.
La seconda impostazione, quella che considera il dettato dell’articolo
2 una disposizione a fattispecie aperta, e sostenuta da una parte
consistente della dottrina (Barbera, Ferri, Grossi, Martines,
Pizzorusso, Perlingeri) accoglie il principio che l’articolo 2 della
Costituzione non si esaurisca nelle libertà espressamente garantite,
ma sia in grado di ricomprendere tutte le nuove domande di libertà
riconosciute dalla giurisprudenza e dal legislatore ordinario.
Quindi questo articolo riconosce, seppure implicitamente, tutti quei
nuovi diritti di cui la Costituzione materiale consente l’emersione e
consente l’ingresso di diritti non espressamente previsti all’interno
della Costituzione, ma che, attraverso l’attività interpretativa posta in
18
essere dagli operatori del diritto, acquisiscono la stessa portata e il
medesimo valore di quelli espressamente prescritti.
Questa ultima lettura della Costituzione è stata recepita in modo
definitivo nella giurisprudenza della Corte Costituzionale a partire
dal 1987
8
sebbene qualche apertura in tal senso si era verificata già
nel 1973
9
e nel 1975
10
.
Parlando più specificatamente dei diritti di libertà possiamo dire che
sono diritti soggettivi pubblici che consistono essenzialmente nella
facoltà di disporre liberamente del bene loro oggetto e nella pretesa a
che i pubblici poteri (ed i terzi in genere) non intervengano
illegittimamente a turbare la sfera di libertà da essi riconosciuta al
titolare.
La titolarità compete a tutti (indipendentemente dalla cittadinanza) e
se la costituzione esplicitamente ne restringe la validità ai soli
cittadini ciò non vieta al legislatore ordinario di estenderla agli
stranieri inoltre compete anche alle formazioni sociali ed ai soggetti
astratti di diritto.
8
sentenza. n. 215 e 561 del 1987
9
sentenza. n. 38 del 1973 con la copertura del diritto sulla propria immagine
10
sentenza. 225 del 1975 con la copertura del diritto alla rettifica nell’informazione
televisiva