3
Le pene detentive erano generalmente brevi in quanto <<(...) il
carceriere era sovente proprietario dell edificio che ospitava
le prigioni, oppure lo affittava allo scopo di organizzarvi una
istituzione penale. In entrambi i casi, la prigione doveva
rendere un profitto, e ai detenuti veniva chiesto, se possibile,
di pagare i costi della loro incarcerazione. Naturalmente molti
detenuti pagavano meno se il loro soggiorno dietro le sbarre si
prolungava, e c era quindi un incentivo al ricambio piø frequente
possibile della popolazione carceraria>>
1
. ¨ stato il diritto
canonico, a partire dal V sec., ad adottare per primo la pena
carceraria, sotto forma di reclusione in monastero, generalmente
riservata ai chierici che in qualche modo avevano mancato. Nacque
cos la sanzione della penitenza da espiare in una segreta, fino
al momento in cui non fosse sopraggiunto il ravvedimento. La
natura terapeutica della pena ecclesiastica fu poi di fatto
inglobata, quindi snaturata, dal nuovo carattere vendicativo
della pena, ormai sentita socialmente come satisfactio. Venne
accentuata la natura pubblica della pena che usc dal foro
interno per assumere le vesti di istituzione sociale.
L esecuzione diviene pubblica, al fine di intimidire e prevenire,
mantenendo sempre come scopo di fondo l eventuale ravvedimento,
prodotto dalla separazione dal mondo esterno e dal piø stretto
contatto con il culto. Storicamente vi era stata la presenza di
un altra struttura coercitiva: i bagni penali, derivati dalla
galera, descritta come il piø antico dei bastimenti latini.
Abbandonata verso la fine del Seicento, questo tipo di nave era
divenuta troppo costosa in quanto incapace di resistere al
maltempo e alle lunghe navigazioni. La condanna al remo, delle
galere, era un tipo di pena che aveva cominciato a diffondersi
tra il quindicesimo ed il sedicesimo secolo. La definizione di
bagni penali - applicata sia ai bagni marittimi che a quelli di
1
Michael R. Weisser, Criminalità e repressione nell’Europa moderna, Bologna, Il Mulino, 1989 , p.60.
4
terraferma - non Ł altro che la conseguenza dell origine marinara
di questa pena. <<La situazione dei bagni all inizio
dell Ottocento non si distingue, quanto a separazione dei
condannati, condizioni igieniche, vita dei detenuti ecc. da
quella esistente all interno delle carceri. Con una sola
differenza, ma di rilievo: i condannati al bagno godono in molti
casi di una libert di movimento assai piø ampia di quella dei
condannati al carcere>>
2
. Nel 1861, la Commissione per
l immegliamento dei luoghi penali, presieduta da F.Volpicella
sugger l abolizione della pena del bagno, giudicata inutile e
produttrice di danno a causa dell ozio che la caratterizza, non
esistendo piø le galere. Verso la fine del XVII sec., importanti
mutamenti coinvolgono il panorama sociale. L incremento
demografico, il processo di urbanizzazione, il deterioramento del
tenore di vita nelle campagne e, piø tardi, il sorgere di una
classe operaia e di un nuovo pauperismo connesso agli effetti
della rivoluzione industriale, si verific una rivoluzione dei
modi di comportamento, delle consuetudini sociali, delle
tradizioni e degli atteggiamenti preesistenti, rivoluzione che
incise profondamente sui modelli di interazione umana all interno
della societ . La stessa si avvia ad una trasformazione del
proprio modello di vita, da prevalentemente agricolo,
caratterizzato da ampie zone di propriet comune, a vantaggio di
una societ , ove, domina la propriet , latifondista, gestita da
signori che spesso non risiedono nella comunit rurale.
Man mano che le citt crescono e sviluppavano rapporti economici
piø intensi con le campagne circostanti, una parte maggiore della
popolazione lavoratrice cessa di lavorare sui terreni coltivabili
della comunit per dedicarsi a varie attivit soprattutto
nell industria tessile. Fu proprio quest ultima che determin la
comparsa dell officina, quale luogo organizzato per la
2
Romano Canosa e Isabella Colonello, Storia del carcere in Italia, Sapere 2000, p.163
5
lavorazione di piø artigiani. Si assiste, nelle citt
industriali, alla nascita dei primi embrioni di una vera e
propria popolazione operaia. Tutto questo processo favor un
elevato afflusso di contadini e altri sbandati che mal si
adattano alle mutate situazioni sociali. Il crimine diviene,
quindi, una risposta significativa dei poveri alle condizioni in
cui si ritrovavano nell ambiente urbano. Esso rappresentava un
mezzo di sopravvivenza, ed era anche un metodo di protesta.
Questa pressione, accentuata dall incremento demografico, mina
direttamente gli interessi delle classi socialmente agiate, le
quali vedevano nella risposta custodialistica un utile forma di
contenimento. In questo periodo ad Amsterdam e a Londra sorgono
istituti correttivi, per la prima volta viene applicato il
principio del lavoro coatto, come mezzo di rieducazione.
Divengono ben presto oggetto di tali strutture non solo
delinquenti, ma anche semplici vagabondi e indigenti di ogni
genere. Istituzioni originariamente nate allo scopo di educare e
prevenire, generalmente strutturate come fabbriche che
producevano in regime monopolistico, divengono il primo nucleo
strutturale delle prigioni moderne. Questo in concomitanza della
fine del regime monopolistico che rendendo i costi superiori ai
benefici, le aveva rese imprese improduttive.
Il carcere diviene quindi funzione delle classi sociali destinate
a popolarlo. Le stesse strutture penitenziarie si evolvono di
riflesso, quasi a sottolineare l assetto classista, ai vari
assetti politici che si susseguono nel tempo. ¨ importante,
analizzare le implicazioni sociali dei codici penali, per
comprendere il rapporto tra crimine e societ , ove il contenuto
dello stesso Ł un fondamentale indicatore di quale parte della
societ deve essere oggetto di maggiore attenzione, ma
soprattutto, esso illustra come l ideologia del sistema politico
europeo, utilizzi a sua difesa il ricorso diretto al sistema
6
giudiziale penale. Si assiste al passaggio dalla giustizia penale
medioevale, ove prevale una dimensione privata, piø preoccupata
di mantenere relazioni sociali equilibrate tra parti di rango
uguale che punire. Ad un sistema che trasforma la giustizia
penale, da affare privato ad affare pubblico, riguardante
individui anonimi e lo Stato. Si producono, quindi, nel XVI sec.
due cambiamenti procedurali: l istituzione di un metodo diverso
di azione penale e la promulgazione di nuovi codici penali.
L azione penale non pu piø essere una faccenda locale, perchØ il
crimine non Ł piø circoscritto. I codici penali dovevano avere
una portata piø ampia, perchØ, le societ regolate da tali codici
si andavano evolvendo come entit nazionali. Con l emergere dello
Stato, come unica fonte dell azione penale, l atto criminoso non
pu piø essere considerato l aggressione di una persona contro
un altra, ma diviene un crimine commesso contro la societ in
generale. Il divario, tra la posizione sociale di coloro che
giudicano e di coloro che vengono giudicati, sottolinea fin da
subito l assetto classista, dove la classe agiata fa proprio
questo strumento di controllo. Prolifera in tutta Europa la
legislazione sui poveri, consci dell inadeguatezza della carit
clericale, i legislatori intervengono mediante un tentativo
positivo, teso a cercare di affrontare i problemi sociali. Con le
prime leggi sui poveri, si abolirono le distinzioni tra poveri
meritevoli e non meritevoli, affrontando il problema solamente in
termini di movimento delle masse. Dal momento che l incremento
demografico superava di gran lunga la capacit dei centri urbani
di assorbire le eccedenze, la mendicit viene equiparata al
vagabondaggio, divenendo uno dei principali reati. Il povero Ł
tale per sua colpa. <<La legge sui poveri era in sostanza una
parte importante della legislazione di classe, e la sua
motivazione essenziale era sviluppare un metodo efficace per far
fronte alle classi inferiori con uno strumento generale di
7
controllo sociale>>
3
.Il diritto penale diventa cos uno strumento
pubblico per il controllo sociale, la tortura diviene un elemento
comune a quasi tutta la procedura penale. L uso di pene
corporali, assume il compito di supplire alla mancanza di forze
di polizia. Lo spettacolo, della dimensione pubblica della pena,
diventa un mezzo per controllare il crimine, mediante l uso della
brutalit , in funzione dell educazione pubblica della plebe. Tale
imbarbarimento della societ venne attaccato in tutta Europa dai
riformatori . Per i quali il principale bersaglio era
rappresentato dall abuso della tortura nella procedura penale. Il
funzionamento di quest ultima, aveva nel segreto il suo perno;
non era necessario che l imputato fosse al corrente delle accuse
poste dalla denuncia. Il segreto, implicava che si dovesse
definire un modello rigoroso di dimostrazione penale, al fine di
avvallare la procedura. Diventano, cos , fondamentali le
pubbliche ammissioni dell imputato, al fine di attestare la
veridicit dell istruttoria. Il supplizio ha quindi la funzione
di far prorompere la verit . La confessione scarica l accusatore
dalla preoccupazione di fornire altre prove. La dichiarazione o
la denuncia, assume un peso, una rilevanza, a seconda dello
status di chi l afferma. Ma improvvisamente il supplizio diviene
intollerabile. Abituato a veder sgorgare il sangue, il popolo
impara presto che non pu vendicarsi che col sangue , lo
spettacolo non incute timore ed esempio, ma diventa una forma di
piacere macabro. La punizione tender quindi a divenire la parte
piø nascosta del processo penale. Il castigo non deve cercare una
relazione qualitativa tra il delitto e la sua punizione,
un equivalenza di orrore, ma incidere sull anima. Solo un sistema
di giustizia penale umano ed efficiente, poteva garantire
l armonia in una societ fondata su concrete differenze di
status. L Illuminismo, con Montesquiet e Voltaire in Francia e
3
Michael R. Weisser, Criminalità e repressione nell’Europa moderna, Bologna, Il Mulino, 1989 , p .94.
8
Beccaria in Italia, apre una nuova frontiera nella concezione
della pena. Quest ultimo, infatti, con la pubblicazione, nel 1764
di Dei delitti e delle pene, diede una vigorosa sferzata alla
giustizia penale. Sostenendo che la legge non doveva servire a
proibire certi comportamenti, ma era solo un mezzo della societ
per regolamentare le sue attivit interne; mentre la procedura
penale, doveva insistere sull innocenza dell accusato finchØ non
se ne provava la colpevolezza. Gli argomenti rivoluzionari,
introdotti da Beccaria, legano all idea del delitto la certezza
di incorrere in uno svantaggio un po’ piø grande, tale da
renderlo poco desiderabile. Solo la sua certezza supera l effetto
della pena capitale. La carcerazione diviene piø spaventevole
dell idea della morte, permettendo, allo stesso tempo, di
quantificare esattamente la pena secondo la variabile del tempo.
PerchØ la pena ottenga il suo effetto, basta che il male da essa
cagionato, ecceda il bene che nasce dal delitto ed Ł in questo
eccesso di male che deve essere calcolata l infallibilit della
pena. Le leggi che definiscono i delitti e prescrivono le pene
siano perfettamente chiare, pubblicate, per renderle accessibili
a tutti i cittadini. Ma Ł anche necessario che le procedure non
restino segrete, che le ragioni per le quali un accusato Ł stato
condannato o assolto siano conosciute da tutti. L inchiesta,
esercizio della ragione comune, si spoglia dell antico modello
inquisitoriale, per accogliere quello assai piø utile della
ricerca empirica. Si assiste, verso la fine del XVIII sec., alla
graduale diminuzione dell uso della tortura e allo sviluppo della
legge moderna basata sulla prova. Le prove, vengono finalmente
esaminate, tenendo in considerazione la possibilit che colui che
commette un reato, possa trovarsi in una situazione ove non sia
capace, nØ di intendere, nØ di volere. Quindi l imputato invece
di essere punito va curato. Sorgono, nella procedura penale,
nuove figure quali i periti che hanno il compito di stabilire
9
l effettiva infermit di mente dell imputato. Il giudice, non Ł
piø colui che castiga; il suo giudizio, viene espresso ora sulla
base di perizie. In quest ottica diviene necessario che tutte le
infrazioni siano qualificate, classificate, riunite in specie,
senza lasciarne sfuggire alcuna. Il codice penale deve essere
sufficientemente preciso, perchØ, ogni tipo di infrazione possa
esservi presente in modo chiaro. Nel silenzio della legge non
deve nascere la speranza dell impunit .
II Nascita della scienza penitenziaria.
All inizio del XIX sec., una combinazione di circostanze
morali, sociali ed economiche avrebbe determinato una riforma
radicale del sistema carcerario. L incalzare del moderno
capitalismo, al quale necessita sempre piø manodopera a basso
costo, da inquadrare nella produzione di fabbrica; si fa sentire
anche nei confronti delle nascenti strutture penitenziarie le
quali riscoprono il lavoro in funzione s di un addestramento al
regime di fabbrica, ma senza i limiti eccessivi connessi all uso
indiscriminato dell isolamento. L aumento della popolazione
carceraria, doveva almeno esprimere un alto livello di deterrenza
o avere un effetto fortemente punitivo sulle vittime. Nasce per
far fronte ad esigenze di una custodia razionale, la moderna
scienza penitenziaria. Essa muove i primi passi cercando di
trovare, mediante sperimentazioni empiriche, il modello di
carcerazione piø funzionale in rapporto alle nuove teorie
formulate dai riformatori.
Il dibattito, al quale neppure gli Stati italiani prima e il
Regno poi, si sottrassero, ruota intorno a questi risultati.
I riformatori, inglesi e continentali, trovarono la risposta nel
sistema penitenziario americano, e in particolare nel progetto di
Walnut Street Prison di Philadephia. Imperniato sull isolamento
10
totale in celle singole, desunto dalla diretta applicazione del
modello di prigione di Jeremy Bentham, noto come Panopticon.
Strumento basato sul principio ispettivo, al fine di esercitare
una sorveglianza permanente, capace di rendere tutto visibile, ma
a condizione di rendere se stesso invisibile. <<Lavoro
obbligatorio in laboratori, costante occupazione dei detenuti,
finanziamento della prigione per mezzo di questo lavoro, ma anche
retribuzione individuale dei prigionieri per assicurare loro un
reinserimento morale e materiale nel mondo dell economia (...) La
vita Ł dunque inquadrata secondo un impiego del tempo
assolutamente rigoroso, sotto una sorveglianza ininterrotta; ogni
istante della giornata ha una sa destinazione, prescrive un tipo
di attivit e porta con sŁ i suoi obblighi e le sue interdizioni
(...)>>
4
. Fondamento logico di questo schema era l idea che non
si punisce per cancellare un delitto, ma per trasformare il
colpevole. Il castigo deve portare con sŁ una certa tecnica
correttiva, non solo, ma bisognava tendere ad
un individualizzazione della pena, praticare cioŁ una distinzione
di trattamento: tra una classe criminale abituale e una classe di
criminali occasionali. Si cercava, in questo modo, di evitare che
questi ultimi non fossero indotti ad emulare gli atteggiamenti
dei primi. Il carcerato poteva, nella solitudine della cella,
parlare con la propria anima e riflettere sul suo passato
criminoso. Maggiormente indotto dalla solitudine, la sua mente si
sarebbe liberata presto dei pensieri immorali, la solitudine non
sarebbe piø stata un peso, diventando un terreno fertile per un
rinnovamento religioso e morale. La religiosit quacchera, alla
base del modello filadelfiano, reinterpretava la concezione
cattolica, secondo la quale la pena era medicina spirituale. <<La
prigione filadelfiana invero non mira ad isolare il recluso da
tutti gli altri uomini, ma soltanto dagli altri perversi per
4
Michel Foucault, Sorvegliare e punire,Torino, Einaudi Paperbacks,1976, p. 135
11
rendere piø efficace il contatto con i buoni, per preservarlo
dalla altrui corruzione, per richiamarlo al miglioramento
possibile, per renderlo alla societ , alla quale lo si vorrebbe
degnamente restituito>>
5
. In sostanza, il sistema carcerario,
univa i tre aspetti fondamentali della pena moderna: brutalit ,
anonimato e lavoro che venivano cos assimilati agli stessi
elementi che caratterizzavano il regime di fabbrica. Per far s
che ogni detenuto ricevesse lo stesso trattamento, era essenziale
imporre un uniformit totale alla popolazione carcerata. Il
carcerato veniva cos spersonalizzato: stesso vestito, cella,
cibo, medesime attivit , nonchŁ, fissare quattro mura uguali per
tutti. Gli effetti si dimostrarono subito disastrosi, aumentarono
i suicidi e i casi di pazzia. La base di una prigione funzionante
era la disciplina, fondata sull uso eccessivo della violenza da
parte dei guardiani, generalmente composti da ex militari.
Costruendo quadri viventi che trasformano le moltitudini confuse,
inutili o pericolose in molteplicit ordinate. Il modello
filadelfiano incontr subito molto interesse, ma <<(...) l esosa
pretesa degli stabilimenti cellulari richiedeva una grossa spesa,
e questa fu poi la ragione per cui anche diversi Stati, che in
linea di principio si erano pronunciati per tale soluzione, di
fatto non l attuarono>>
6
. Contemporaneo al sistema di
Philadelphia c Ł il sistema aburniano, dal nome dello
stabilimento carcerario vicino a New York ove era stato per la
prima volta sperimentato. Consisteva nell abbinare all isolamento
notturno, durante i pasti ed il riposo, il lavoro in comune,
mantenendo l obbligo del silenzio. Vantaggio del sistema di
Auburn Ł una ripetizione della stessa societ , dove, l obbedienza
alla disciplina della prigione, addestra il detenuto ad una vita
utile e rassegnata. <<Nell isolamento assoluto, come a
5
Romano Canosa e Isabella Colonello, Storia del carcere in Italia, Sapere 2000, p.146
6
D..Melossi e M.Pavarini, Carcere e fabbrica, Bologna, Società editrice il Mulino, p.93
12
filadelfia, la riqualificazione del criminale non viene richiesta
all esercizio di una legge comune, ma al rapporto dell individuo
con la propria coscienza ed a ci che pu illuminarlo
dall interno. Solo nella sua cella, il detenuto Ł messo di fronte
a se stesso; nel silenzio delle sue passioni e del mondo che lo
circonda, egli si inoltra nella sua coscienza, la interroga e
sente risvegliarsi il sentimento morale che non perisce mai
interamente nel cuore dell uomo. non sar dunque un rispetto
esteriore per la legge, o il solo timore della punizione, ad
agire sul detenuto, ma il lavoro stesso della coscienza>>
7
. Nel
modello aburniano l attenzione Ł rivolta alla sola coscienza, il
lavoro Ł piuttosto una consolazione, non un obbligo. Sul tema del
lavoro carcerario non tarderanno infatti a crearsi delle
polemiche, innescate dalla presunta concorrenza di quest ultimo
nei confronti del lavoro libero. Le risposte governative
dell epoca tendono a minimizzare la presunta concorrenza,
rappresentata dal lavoro carcerario, giudicato di scarsa
estensione e di debole rendimento tale da incidere in modo lieve
sull economia. Lo scopo del lavoro nelle prigioni Ł di
trasformare oziosi e vagabondi, in proletari. I carcerati sono
possessori delle sole braccia unico mezzo attraverso il quale
questi ultimi potranno provvedere ai propri bisogni. Si tratta
di riqualificare il ladro in docile operaio. Altra polemica
innescata dal lavoro, riguarda la sua retribuzione. Essa viene
giustificata, perchØ, il salario gratifica il lavoro e abitua i
malfattori al senso della propriet , di quella guadagnata grazie
alle proprie fatiche.
7
Michel Foucault, Sorvegliare e punire,Torino, Einaudi Paperbacks,1976, p.260
13
III La situazione italiana.
Alla vigilia dell unit , la situazione degli Stati italiani
era estremamente differenziata, il sistema aburniano era stato
adottato come base della riforma penitenziaria piemontese, ma la
realt con la quale il nascente Stato si doveva cimentare era
molto complessa; causa l eredit di ordinamenti giuridici, legati
a condizioni socio - economiche profondamente differenti dal nord
al sud. La politica penitenziaria prende avvio con notevole
ritardo, venendo a mancare quella fase storica in cui il sistema
carcerario aveva svolto funzione di addestramento alla disciplina
di fabbrica e di controllo del mercato della forza - lavoro.
Questo ritardo Ł causato dal lento sviluppo della manifattura e
della fabbrica e viene compensato, con l adeguamento della
struttura di pena, alla funzione deterrente e terroristica svolta
dall internamento. <<Il carcere si adeguer in tutta la nazione
al modello di strumento terroristico di controllo sociale, senza
che sia possibile rilevare alcuna differenza di gestione tra le
zone industrializzate del nord e quelle piø arretrate del
mezzogiorno, ormai unificate dalla medesima amministrazione
centralizzata delle istituzioni penitenziarie>>
8
. Altra
problematica del settore penitenziario, per il nascente Regno,
riguarda piø gli aspetti strutturali delle carceri, che non ci
sono che non la scelta di un modello anzichØ un altro, come
invece era accaduto negli altri Stati europei. L eredit
preunitaria, costituita da strutture fatiscenti, perlopiø frutto
dell adattamento di costruzioni ecclesiastiche, diviene uno dei
primi problemi da affrontare, in questo settore. Materia di
dibattiti alla Camera dei Deputati sar se conformarsi a modelli
come quello di Philadelphia o di Auburn, ma nella realt sono
8
D..Melossi e M.Pavarini, Carcere e fabbrica, Bologna, Società editrice il Mulino, p. 12
14
pochi gli istituti che vengono costruiti alla fine del secolo e
non solo per la scarsa sensibilit politica e la cronica crisi
economica nazionale, ma anche per un indecisione riguardo al
modello da adottare, <<(...) lo stesso Cavour, nella veste di
Presidente del Consiglio, rassicurava la Camera che, qualora il
sistema filadelfiano - del quale egli si dichiarava seguace -
fosse risultato nocivo, sarebbe stato sempre possibile adattare i
nuovi fabbricati al piø mite sistema aburniano!>>
9
. Dal punto di
vista giuridico il paese Ł ancora ancorato al codice penale
sardo, emanato nel 1859; il carattere classista Ł evidente
qualora si osservi, per esempio, che la disciplina del delitto di
furto occupa ben ventuno articoli, comprensivi di relative
aggravanti, minuziosamente descritte. Maggiori interessati
risultano, quindi, gli appartenenti a classi non abbienti,
comportando l applicazione di pene che vanno normalmente da tre a
dieci anni se non concorrono piø circostanze aggravanti e se non
vi Ł recidivit . Tale rigore non traspare, invece, qualora si
passi all esame dei reati contro il patrimonio: esempio la truffa
o l appropriazione indebita (art.626 - 34 C.P.). Risulta evidente
come il legislatore abbia privilegiato i soggetti interessati.
Questi per la particolarit del reato, non potevano prescindere
da un certo grado di istruzione e quindi da un livello non
eccessivamente basso dal punto di vista sociale, ad essi veniva
data la sola pena correzionale del carcere, variabile da un
minimo di sei giorni a un massimo di cinque anni. Si deve
attendere il 1891, per avere un primo intervento normativo,
costituito dal Regolamento generale degli stabilimenti carcerari
e dei riformatori governativi. Successivo all entrata in vigore,
nel 1890 del nuovo codice penale Zanardelli, che aveva avuto il
pregio di unificare la normativa e abolire la pena di morte. Il
nuovo Regolamento, promosso dal Presidente del Consiglio Crispi,
9
Romano Canosa e Isabella Colonello, Storia del carcere in Italia, Sapere 2000, p.157
15
era ricco di ben 891 articoli e nella sostanza rappresentava un
peggioramento della situazione legislativa precedente.
Esasperando la centralizzazione burocratica ed irrigidendo ancor
di piø la disciplina del personale di custodia, tanto da
equiparare il trattamento di questi ultimi a quello dei detenuti,
si cerca di perpetuare un clima di violenza e tensione tra le due
categorie, evitando qualsiasi punto di solidariet tra due
diverse, ma non poi tanto, classi di oppressi. Infatti se i
detenuti rappresentavano i ceti piø bassi della societ , non
diversa era la situazione del personale di custodia, proveniente,
nella totalit , dalle regioni piø povere del Regno, spesso semi
analfabeta e privo di alcuna capacit di far valere la propria
presenza all interno della struttura organizzativa delle carceri.
Dovevano in sostanza essere l afflizione aggiuntiva, voluta dallo
Stato, per colui che aveva sbagliato e allo stesso tempo, ne
dovevano condividere l infamia a la stigmatizzazione sociale.
Oggi, anche se a fronte di tante riforme, il secondino rimane
ancora per il sociale, un lebbroso di cui non si pu fare a
meno.
<<Dal contenuto dei progetti di riforma e dalle discussioni
parlamentari di questi anni si ricava l impressione della totale
assenza di una volont politica di affrontare le riforme delle
strutture carcerarie o, meglio, si ha l impressione di una
precisa volont di perpetuarle, in quanto strumenti congegnali
all assetto sociale (...) Le posizioni della burocrazia e del
potere politico coincidono e dimostrano una comune volont di non
modificare i pilastri dell amministrazione penitenziaria, nella
convinzione, che lo stato di abbrutimento e di soggezione in cui
si trovano i detenuti e personale di custodia rende piø
facilmente governabile la macchina carceraria>>
10
. Il carcere Ł
in questo contesto una scuola di corruzione e delinquenza, causa
10
Guido Neppi Modona,Carcere e società civile, in << Storia D’Italia >>,p. 1911-1913, V, pt.II, Torino, 1973
16
anche il mancato rispetto delle posizioni giuridiche dei
ristretti; ove imputati e condannati, per i reati piø diversi,
vengono custoditi insieme. <<Il detenuto viene spogliato, dal
momento del suo ingresso in carcere, della sua personalit ,
privato del nome sostituito da un numero di matricola, e viene
privato, attraverso l imposizione di obblighi assurdi, di ogni
autonomia e capacit di autodeterminarsi, secondo un rituale
minuzioso, che non lascia alcuno spazio alla esplicazione della
sua individualit e lo rende mero oggetto di custodia>>.
11
Tutta
la vita carceraria verte su un complesso sistema di punizioni e
ricompense, rigidamente codificate dal codice. L introduzione del
codice Zanardelli, attenua solo parzialmente le condizioni
vigenti con il codice sardo. Confermando l esplicita durezza
verso i reati di furto contro la propriet ; prevedendo invece in
caso di attentati contro l integrit fisica la possibilit , per
la parte economicamente piø forte, di risarcire in denaro, il
danno alla parte lesa, qualora questa non sporga querela.
L assetto classista rimane cos inalterato, non solo, ma il
soggetto dotato di mezzi finanziari pu legalmente sfuggire al
rigore della legge e all umiliazione del carcere.
Dal punto di vista scientifico, verso la fine dell ottocento, si
afferma l ipotesi secondo cui il sistema penitenziario doveva
guarire il delinquente della sua delinquenza. La prevenzione, la
profilassi criminale e l esame diretto dell individuo, per tutto
il primo trentennio del secolo XX, si sviluppano sulla base della
teoria lombrosiana. Si assiste, quindi, sia pure in misura
praticamente marginale, all ingresso delle scienze dell uomo nel
sistema penitenziario. Nascono vere e proprie strutture di
osservazione, destinate ad acquisire sempre piø maggiore
importanza.
11
Ibidem, cfr. p.1924