Premessa
La differenziazione dei saperi che ha cominciato a delinearsi in
misura via via più marcata nel corso dei secoli, raggiungendo l’apoteosi
nell’età moderna ed evolvendo (o forse involvendo, a seconda dei punti di
vista) ai nostri tempi in specializzazione estrema, ci avrebbe fatto percepire
come utopistico solo dieci anni fa il ritorno all’unità della conoscenza che
l’umanità ha vissuto nell’evo classico e in buona parte dell’età di mezzo,
che aveva raggiunto la sua consacrazione con la meravigliosa esperienza
dell’ellenismo, al quale dobbiamo anche le fondamenta della nostra cultura
democratica.
Quello sull’intelligenza artificiale è un dibattito che investe
pressoché ogni disciplina. Se guardiamo all’organizzazione italiana dei
saperi accademici, non c’è forse un solo settore scientifico-disciplinare che
non sia in qualche modo interessato dall’intelligenza artificiale, per una
ragione o per un’altra. Matematica, informatica, scienze cognitive,
neuroscienze, scienze della comunicazione (che a loro volta costituiscono un
campo di ricerca interdisciplinare cui concorrono sociologia, scienza
politica, psicologia etc.), linguistica, economia, diritto… L’unità del sapere
non è più un’utopia, solo che assumerà le poco confortevoli sembianze di
calcolatori elettronici anziché quelle, decisamente più rassicuranti, del
filosofo dalla barba folta.
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Ma cos’è l’intelligenza artificiale? Lungi da noi la sola idea di
volerne dare una definizione
1
. Vi sono al riguardo pubblicazioni molto più
autorevoli, frutto di lavori di ricerca cui hanno partecipato schiere di autori
delle più disparate estrazioni tecnico-culturali
2
. Anche perché rischieremmo
di finire nel dover definire l’intelligenza tout court, il che da sempre
alimenta discussioni in seno alla comunità scientifica accendendo gli animi
di studiosi proponenti diversi punti di vista.
Per quel che ci riguarda, l’intelligenza artificiale ci interessa nella
misura in cui impatta su questioni giuridiche. E rispetto al timore che essa
possa procedere più velocemente di quanto il diritto – inteso come
produzione giuridica positiva – riesca a seguirla, con conseguenze
imprevedibili per gli ordinamenti giuridici che, come il nostro, sono fondati
sul primato della legge scritta.
Questo lavoro si propone una disamina sullo stato di avanzamento
del diritto italiano rispetto allo sviluppo delle nuove tecnologie
dell’informazione, con particolare riferimento alla sfera pubblica e al
rapporto tra il consociato e la pubblica amministrazione e ai correlativi
problemi irrisolti, a quelli emergenti e a quelli non ancora definiti.
1 Per una disamina sull’origine e lo sviluppo della locuzione, vedasi G.E. V ALORI,
Come l’intelligenza artificiale modifica il settore finanziario, in Formiche.net, 2020,
https://formiche.net/2020/02/valori-banche-intelligenza-artificiale-finanza/.
2 Si veda, ex multis, il pregevole volume “L’intelligenza artificiale per lo sviluppo
sostenibile”, pubblicazione fuori commercio, realizzata con il sostegno del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che raccoglie contributi di
giuristi, politologi, sociologi, ingegneri. Vedasi anche G. PASCUZZI, La cittadinanza
digitale. Competenze, diritti e regole per vivere in rete, Il Mulino, Bologna, 2021.
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I. Digitalizzazione, intelligenza artificiale, IoT e diritto
I.1. Dall’automazione all’intelligenza artificiale
L’intelligenza artificiale e l’Internet
3
of things (IoT) presentano due
elementi caratteristici che li distinguono nettamente dall’automazione e
dalla digitalizzazione cui siamo oramai da tempo abituati. Con
l’automazione, infatti, l’utente assegna a una macchina lo svolgimento di un
compito predeterminato. Senza volerci addentrare in definizioni tecniche
proprie di campi epistemologici che non ci competono, il che implicherebbe
la spiegazione della differenza tra sistemi continui (analogici) e sistemi
discreti (giustappunto digitali, dall’inglese digit, cifra: il termine tecnico
corrispondente in lingua italiana, oramai pressoché desueto in campi non
specialistici, sarebbe «numerici»), per digitalizzazione si intende la
conversione di attività prima eseguite attraverso modalità manuali in sistemi
informatici. Secondo questa sommaria definizione da noi proposta, al centro
dello svolgimento dell’attività è posto sempre l’uomo, che detiene il diretto
controllo dell’intero processo decisionale collegato a tale attività e fornisce
alla macchina le informazioni necessarie a eseguirle. L’intelligenza
artificiale e la IoT stravolgono questo paradigma in quanto consentono alla
macchina di divenire essa stessa un attore sociale.
3 Seguendo la convenzione invalsa in àmbito informatico, si è adottata la scelta stilistica
di utilizzare il termine “internet”, con l’iniziale minuscola, per indicare qualsiasi rete
telematica adottante il protocollo TCP/IP, mentre Internet, con l’iniziale maiuscola,
quale nome proprio della rete internet per antonomasia, della quale Internet è il nome
proprio. Ne consegue che nell’utilizzo del termine generico “rete” si seguirà lo stesso
criterio.
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Quantunque siamo ancora lontani da quegli scenari apocalittici che
certamente già oggi ispirano produzioni editoriali e cinematografiche al
bivio tra la distopia e la fantascienza, se non vogliamo trovarci impreparati
quando si presenteranno le prime problematiche concrete dobbiamo tenerci
pronti a quando, in un domani a noi neanche troppo lontano, l’interazione
uomo-macchina (non parliamo poi di quella tra macchina e macchina, che in
effetti già caratterizza le operazioni finanziarie ad alta frequenza, già
all’attenzione dell’Unione europea da almeno un decennio
4
e non
certamente ignorate, con riferimento alla specifica peculiarità, dalla
dottrina
5
) significherà non solo il robot che ci servirà il nostro piatto
preferito in un ristorante di periferia, e nemmeno il software che redigerà
articoli al posto di giornalisti (tematica di rilevanza cruciale per la tenuta
democratica, tra l’altro, oltre che di certa rilevanza per il diritto
amministrativo, che si occupa anche della regolamentazione del settore dei
media, per non voler affrontare i pericoli derivanti da un uso distorto che si
può fare di sistemi del genere), ma il sistema che esaminerà ed evaderà una
pratica che ci riguarda gestendo l’intero processo dall’acquisizione della
domanda sino ad adozione, emissione e notificazione del provvedimento
finale, passando per l’avvio del procedimento amministrativo, la
notificazione e l’istruttoria, svolgendo da solo e senza nessun intervento
4 Cfr. parere del Comitato economico e sociale europeo del 24/05/2012 in merito alla
proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale
per il periodo 2014-2020, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 229/32 del
31/07/2012.
5 F. CONSULICH, M. MAUGERI, C. MILIA, T.N. POLI, G. TROVATORE, AI e abusi
di mercato: le leggi della robotica si applicano alle operazioni finanziarie?, in
Quaderni giuridici Consob, n. 29, maggio 2023; M. DE MARI, La profilatura
finanziaria algoritmica, in Orizzonti del diritto commerciale, 1, 2021; U. CARACINO,
R. MAGARIA, Negoziazione algoritmica e mirror trading: dinamiche operative e
qualificazioni giuridiche, in Non solo diritto bancario, 2015,
https://www.dirittobancario.it/art/negoziazione-algoritmica-e-mirror-trading-
dinamiche-operative-e-qualificazioni-giuridiche/.
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umano quello che oggi coinvolge almeno tre persone a partire dall’addetto
alla protocollazione e allo smistamento della corrispondenza, il responsabile
del procedimento e un dirigente (o, negli enti che ne sono sprovvisti, il
dirigente che esercita i poteri dirigenziali), sempre che non vi sia anche un
diverso istruttore di mezzo. Al netto delle implicazioni in ordine ai livelli
occupazionali, uno snellimento burocratico del genere rappresenterebbe una
svolta epocale: garantirebbe la piena attuazione dell’articolo 97 della
Costituzione in ordine al criterio di buon andamento essendo evidentemente
in grado di assicurare efficienza, efficacia e celerità. E che dire
dell’imparzialità? Il programma intelligente, letteralmente, non guarderebbe
in faccia a nessuno, garantendo dunque parità di trattamento a chiunque
nell’esclusivo interesse pubblico. Se le cose si ponessero effettivamente in
questi termini, probabilmente non ci dovremmo neanche preoccupare del
problema delle responsabilità: cosa potrà mai andare storto, se l’intelligenza
artificiale non sbaglia un colpo? Anche il problema cosiddetto della paura
della firma
6
sarebbe superato, poiché non esisterebbero casi dubbi. In questo
scenario fantastico neanche sarebbe divampato il dibattito esploso mentre
questo lavoro giunge a compimento, che vede contrapposti nel dibattito
politico il fronte di coloro che vogliono espungere dal codice penale il reato
di abuso d’ufficio, che ostacolerebbe le decisioni incutendo suddetto timore,
e quello di coloro che vorrebbero mantenerlo.
Eppure le cose non sono così ovvie come sembrano. A diritto
vigente è sempre necessario designare un responsabile del procedimento
umano, che si assume la responsabilità di quello che fanno i sistemi
automatici. E se i sistemi automatici sbagliano – per errore di
6 M. ROMANELLI, L’insostenibile leggerezza della paura (della firma), in Sistema
penale, n. 2/2023.
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programmazione, o forse, paradossalmente, proprio perché sono addestrati a
imitare l’intelligenza umana – è lui a doverne rispondere in sede
amministrativa, penale e contabile (per danno erariale), e nel caso l’errore
abbia provocato danni potrebbe essere convenuto in giudizio in sede civile
dall’amministrazione di appartenenza.
È chiaro pertanto che una delle principali sfide del legislatore del
futuro sarà rivedere completamente l’impianto e il riparto delle
responsabilità nelle pubbliche amministrazioni. È quantomai attuale nel
periodo in cui scriviamo il problema della scarsa attrattività del pubblico
impiego, che specialmente a livelli alti implica enormi responsabilità a
fronte di retribuzioni non particolarmente appetibili, volendo usare un
eufemismo, con nulle prospettive di carriera (essendo le progressioni tra le
«aree» – i vecchi livelli gerarchico-funzionali – basate sul sistema dei
concorsi, con la relativa, insopprimibile, componente aleatoria). Torna
viepiù periodicamente alla ribalta il sopra accennato problema della paura
della firma, rispetto al quale il legislatore è intervenuto varie volte ma
invero sempre piuttosto timidamente
7
.
I.2. Digitalizzazione della pubblica amministrazione: la grande
incompiuta
Ci siamo sinora soffermati a ipotizzare cambiamenti che, volenti o
nolenti, irromperanno nelle nostre vite in un futuro non troppo remoto
7 Al riguardo la letteratura è vastissima; a titolo di esempio si veda C. ALBERTINI, Il
funzionario pubblico e la “paura della firma”, in Altalex del 03/01/2022,
https://www.altalex.com/documents/news/2022/01/03/il-funzionario-pubblico-e-la-
paura-della-firma.
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