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Capitolo 1
La prova documentale nel processo penale
1.1 Documento e documentazione
Il codice di procedura penale non definisce chiaramente il concetto di
documento; invero, l’articolo 234 si limita ad enunciarne la funzione, che
consiste nella rappresentazione di “fatti, persone o cose mediante
fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo”. In
più, secondo quanto riportato dalla Relazione al progetto preliminare del
codice, “l’oggetto rappresentato deve essere un atto o fatto differente
dagli atti processuali compiuti nel procedimento nel quale il documento è
acquisito”.
Pertanto, nel caso in cui l’oggetto rappresentato sia relativo al medesimo
procedimento non si tratterà di documento: l’atto in questione confluirà,
infatti, nel concetto di documentazione
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. Sul punto, è opportuno
richiamare la Relazione al progetto preliminare e la Relazione al testo
definitivo, secondo cui, rispettivamente alle pagine 67 e 182, gli articoli
234 e seguenti del codice di rito sono relativi ai soli “documenti formati
fuori del processo nel quale si richiede o si dispone che essi facciano
ingresso” ad esclusione dei “verbali degli atti compiuti nelle fasi anteriori
del medesimo”. Su tale assunto si è espressa anche la giurisprudenza di
legittimità: le Sezioni Unite, con pronuncia numero 26795 del 28 marzo
2006, richiamando precedenti orientamenti, hanno affermato che “ai fini
dell’ammissione delle prove documentali sono necessarie due condizioni:
a) che il documento risulti materialmente formato fuori, ma non
necessariamente prima, del procedimento; b) che lo stesso oggetto della
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L’art. 134 c.p.p. prevede il verbale quale forma principe di documentazione.
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documentazione extraprocessuale appartenga al contesto del fatto oggetto
di conoscenza giudiziale e non al contesto del procedimento”.
La giurisprudenza costituzionale, nel 2009, ha poi sottolineato come la
distinzione tra documento e documentazione, sulla base dell’origine degli
stessi, sia in linea con i principi del processo accusatorio, fondato sulla
separazione tra fase procedimentale e fase processuale: il codice, infatti,
detta precise regole in ordine alla possibilità di ingresso nel dibattimento
di atti compiuti nella fase delle indagini e della relativa documentazione.
In sintesi, quindi, la documentazione rappresenta atti compiuti nel
procedimento nel quale essa trae origine (es. verbale di un interrogatorio
di garanzia) ed è regolata, in linea generale, dagli articoli 134 a 142 c.p.p.
e, nello specifico, dalle norme che regolano il singolo atto compiuto.
Il documento, invece, descrive atti o fatti che non trovano origine in
nessuna delle fasi del procedimento nel quale è utilizzato
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(es. foto scattata
da un testimone) e trova la sua disciplina agli articoli 234 a 243 c.p.p.
1.2 Caratteristiche della prova documentale
Dalla lettura del suesposto articolo 234 c.p.p. si evince che il documento
è caratterizzato da quattro componenti essenziali:
1) Il fatto rappresentato: In questo ambito vanno ricompresi “fatti, persone
o cose” e tutto quanto possa essere oggetto di prova; non è un caso, infatti,
che la norma in parola non si riferisca al solo documento, ma lo ricolleghi
alla sua acquisibilità. Ovviamente il documento non entra a far parte del
processo per sua stessa natura, essendo, infatti, necessario che ricorrano
sempre e comunque i presupposti dell’articolo 187 del codice di rito: sarà,
pertanto, “apprezzabile” il documento che si riferisca all’imputazione, alla
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In coerenza con tale assunto, il codice fa rientrare nella categoria dei “documenti” anche atti di
altri procedimenti, acquisiti nel procedimento in corso, poiché non ne costituiscono la
documentazione (cfr. art. 238 c.p.p.)
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punibilità, alla determinazione della pena o all’applicazione delle norme
processuali.
2) La rappresentazione: con essa si intende la capacità di un atto di
riprodurre qualcosa rendendolo, così, conoscibile. I mezzi di
rappresentazione possono essere i più vari (suoni, gesti ecc..) e si
distinguono solamente per la loro origine: essi, infatti, possono derivare
da attività umana o dall’utilizzazione di uno strumento tecnico.
3) L’incorporamento: è l’attività che consente di fissare la
rappresentazione su di un supporto materiale. Il codice, con formula
ampia, fa riferimento, oltre alla fotografia, alla cinematografia e alla
fonografia, a “qualsiasi altro mezzo” quale metodo di incorporamento.
Si può, in ogni caso, effettuare una bipartizione generale circa tali metodi,
distinguendo tra analogico e digitale: con il primo “la rappresentazione è
incorporata su di una base materiale mediante grandezze fisiche variabili
con continuità”, nel senso che essa esiste unitamente al supporto materiale
su cui è incorporata in maniera inscindibile, di talché la perdita o la
distruzione del supporto comporta l’irreversibile compromissione di ciò
che è stato rappresentato; con il secondo, invece, “la rappresentazione è
incorporata su di una base materiale mediante grandezze fisiche variabili
con discontinuità: si tratta di numeri, zero e uno (presenza o assenza di
segnale)”. Sulla distinzione tra rappresentazione ed incorporamento
occorre dare atto del fraintendimento della dottrina tradizionale (invero
favorito dal legislatore del 2005 che ha definito il documento informatico
all’articolo 1 del codice dell’amministrazione digitale) che riteneva “la
fotografia, la cinematografia, la fonografia”, indicati dal codice, mezzi di
rappresentazione. In realtà, questi metodi hanno lo scopo di consentire che
una rappresentazione già avvenuta (tramite suoni, gesti, parole ecc…)
venga incorporata su di una base materiale. Tale erronea dottrina riteneva,
perciò, che la rappresentazione potesse avvenire anche in modalità
informatica: anche in tal caso, informatico è l’incorporamento. Ciò che
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viene incorporato su di un supporto non è un fatto avvenuto, bensì la sua
rappresentazione: l’incorporazione ha ad oggetto, infatti, i mezzi
attraverso cui un fatto viene riprodotto.
Anche la giurisprudenza di legittimità “inconsciamente”, cioè senza
prendere posizione direttamente, ha avallato tale ragionamento,
prendendo, di tanto, sempre in considerazione la rappresentazione di un
fatto e non le modalità di incorporamento sulla base. Sul punto è stato,
infatti ritenuto che “Non è affetto da invalidità o da inesistenza il verbale
relativo alle operazioni di intercettazione formato con strumenti
informatici e rimasto nella sola versione immateriale, senza la successiva
stampa o trasposizione su supporto cartaceo, e perciò privo della
sottoscrizione del pubblico ufficiale, in considerazione della rilevanza
nell'ordinamento giuridico del documento elettronico e della possibilità
di dare in esso atto dell'inizio, delle modalità di svolgimento e della
chiusura delle attività di captazione delle conversazioni. (Fattispecie in
cui è stata ritenuta legittima la redazione di verbali in "files" realizzati
mediante il sistema "word")
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.
4) La base materiale: Su di essa è incorporata la rappresentazione.
Qualsiasi supporto può costituire base materiale purchè sia idoneo a
garantire la genuinità della rappresentazione, a conservarla e a riprodurla.
1.3 Il documento informatico
Dalla anzidetta distinzione tra metodi di incorporamento analogico e
digitale derivano due diverse tipologie di documento: con il primo, infatti,
si dà vita al c.d. documento tradizionale, con il secondo, invece, al
documento informatico.
Definizioni di documento informatico si rinvengono nel Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD), introdotto con D.Lgs 82/2005, e
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Cass. Pen Sez. V, sentenza del 21 Febbraio 2014, n. 8442, in Rv. 258294
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nel Regolamento eIDAS 910/0214: per il primo, documento informatico è
la “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti”; il secondo, invece, lo definisce come “qualsiasi contenuto
conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione
sonora, visiva o audiovisiva”.
Il documento informatico è, quindi, quello che racchiude i cc.dd. dati
informatici, dagli esperti definiti come sequenza di bit
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. La presenza di
questi dati consente di definire il documento informatico
“dematerializzato”, poiché la sua esistenza prescinde dal legame con un
determinato supporto materiale
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. Sul punto ritorna il contrasto dottrinale
tra chi ritiene che quello digitale sia un metodo di rappresentazione e chi,
invece, lo fa rientrare nel concetto di incorporamento: sembra preferibile
tale ultima tesi, in virtù del fatto che l’immaterialità attiene non già
all’incorporamento in sé considerato, ma all’attività (scritto, suono) “a
monte” del documento informatico
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; l’incorporamento, nel documento
digitale, è pur sempre un fatto materiale che si sostanzia nella
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Bit sta per binary digit ed esprime infatti l’alternativa tra 0 e 1 come minima unità di
informazione logicamente possibile: una scelta tra acceso/spento, sì e no. Il byte è la minima
unita di informazione gestibile da (tendenzialmente) qualsiasi computer, ed è a sua volta
composto da otto bit, cioè otto unità di informazione elementare (0 e 1 nella logica binaria). Si
veda S:ATERNO, Acquisizione e analisi della prova informatica, in Dir. Pen. Proc., 2008, n. 6,
Dossier, La prova scientifica nel processo penale, 61 « questa serie di 0 e di 1 sono rappresentati
dai simboli riprodotti sul supporto cartaceo utilizzando la codifica ASCII o altra codifica. La
codifica in questione è una convenzione che associa ad una precisa successione di 0 e di 1 un
simbolo da riprodurre sul supporto cartaceo.» (Cfr. P.TONINI, Manuale di procedura penale)
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Ovviamente la presenza di una base fisica (CD, Pen drive ecc..) è necessaria per rendere
conoscibile il documento informatico
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Per meglio comprendere la distinzione tra rappresentazione e incorporamento, si riporta
l’esempio citato in P.TONINI, ult. Cit. : “Si pensi alla narrazione di un avvenimento in un diario.
Se il memoriale è scritto con carta e penna, si è di fronte ad un documento tradizionale, giacché
l’incorporamento avviene attraverso la scrittura manuale su di un supporto cartaceo. Se il
memoriale è scritto al computer, su un file di testo, si è di fronte ad un documento informatico,
in quanto l’incorporamento avviene attraverso il metodo digitale e su di un supporto
informatico. A sua volta il file può essere fisicamente contenuto all’interno di un hard disk o di
una pen drive. E’ evidente che la rappresentazione del fatto è la medesima, sia essa incorporata
in uno scritto o in un file. Quello che cambia è soltanto il metodo di incorporamento su di una
base materiale. Se il file di testo viene stampato su carta, siamo di nuovo dinanzi ad un
documento tradizionale, che esplicita in modo visibile il contenuto del documento informatico.
Dunque, la differenza tra i due concetti (documento tradizionale e documento informatico) sta
tutta nel metodo di incorporamento, e non nel metodo di rappresentazione”.