L’apprendimento dell’Italiano Lingua Seconda: un’esperienza di laboratorio didattico.
¾ offrire un insegnamento di accoglimento gratuito della lingua ufficiale
dello Stato di accoglienza, adattato ai bisogni dei bambini/ragazzi;
¾ adottare, in cooperazione con gli Stati d’origine, le misure appropriate per
l’insegnamento della lingua e della cultura d’origine.
La Direttiva fa presente che i soggetti possono accedere a tutti i corsi
scolastici e professionali e ad aiuti che ne favoriscano la frequenza (ad esempio
le borse di studio) alle medesime condizione previste per gli autoctoni. Inoltre
riconosce la necessità di formare gli insegnanti incaricati dell’accoglimento
degli alunni stranieri.
Fino alla fine degli anni ottanta, l’Italia leggeva la normativa a senso unico:
rivendicava il diritto all’educazione ed al mantenimento della lingua materna
per i figli degli emigrati italiani all’estero. A partire da tale epoca, però, in
seguito ai grandi flussi migratori che hanno coinvolto il nostro Paese, abbiamo
assistito ad un cambio di prospettiva: la società e la scuola italiana hanno
cominciato a ragionare e a riflettere sull’inserimento scolastico degli alunni
stranieri. Tale considerazione ed il dibattito che ne è scaturito (e che ancora
oggi alimenta ragionamenti e riflessioni) hanno determinato l’emanazione di
una serie di circolari ministeriali volte alla regolamentazione del fenomeno. Di
seguito analizzeremo le più significative.
2.1 C.M. n. 301 dell’8 settembre 1989.
Oggetto: inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo:
promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio allo studio.
La C.M. n. 301 dell’8 Settembre 1989 concerne l’inserimento degli alunni
stranieri nella scuola dell’obbligo e ne definisce le iniziative per l’esercizio allo
studio.
L’immigrazione è un fenomeno che esiste da tempo, ma che, negli ultimi
anni, ha assunto dimensioni quantitative e connotazioni qualitative che rendono
necessarie, da parte della scuola, una serie di interventi intesi a garantire alla
generalità degli immigrati la fruizione del diritto allo studio ed a valorizzare le
2
L’Educazione interculturale in Italia: il contesto normativo
risorse provenienti da culture diverse nella prospettiva dell’integrazione fra
popoli e nel pieno rispetto delle etnie di provenienza.
La Circolare evidenzia che requisito primario per realizzare le giuste
condizioni di tutela giuridica e di dignità personale per le famiglie di immigrati
è l’uguaglianza delle opportunità formative: punto di partenza è, quindi, la
scolarizzazione dei giovani immigrati, in particolar modo per quanto concerne
la scuola dell’obbligo.
Per garantire l’esercizio del diritto allo studio degli immigrati comunitari ed
extracomunitari, la scuola deve delineare le condizioni entro le quali esso dovrà
esercitarsi. Esse sono molteplici in quanto variano in funzione di una serie di
differenti variabili: la pluralità delle etnie che caratterizzano i flussi migratori,
le difficoltà di reperimento degli immigrati che ancora non hanno adempiuto
all’obbligo scolastico, la carenza o, per alcune etnie, l’assenza di personale
docente in grado di comunicare nella lingua madre degli immigrati e di
facilitare loro l’acquisizione della lingua italiana. La scuola è chiamata a
pensare forme di coordinamento ed organizzative volte ad accrescere il livello
cultuale di questi soggetti al fine di renderne possibile e di qualificarne la
partecipazione alla vita comunitaria del Paese. Per realizzare tale obiettivo è
necessario creare un clima interattivo valido che consenta di rendere
consapevoli gli immigrati delle opportunità che le istituzioni scolastiche
offrono e delle modalità per usufruirne.
La circolare afferma che l’assegnazione dei soggetti alle classi è
determinata dall’afflusso degli stessi nel plesso considerato. I genitori sono
tenuti a comunicare ai docenti di classe la specifica condizione linguistica e
culturale del proprio figlio. L’assegnazione degli studenti alle classi è vincolata
all’idoneità degli insegnanti (che devono essere docenti qualificati, cioè in
possesso dei requisiti necessari ad affrontare i problemi educativi con alunni
che parlano una lingua diversa e che sono portatori di una cultura diversa) e
viene preceduta da una prima valutazione del livello di maturità culturale dei
singoli.
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L’apprendimento dell’Italiano Lingua Seconda: un’esperienza di laboratorio didattico.
Per realizzare un inserimento positivo ed una buona integrazione nelle
classi, è indispensabile l’analisi della situazione personale di ogni alunno: si
devono distinguere i soggetti di recente immigrazione da quelli il cui arrivo nel
nostro Paese è più remoto. Infatti, mentre i secondi dovrebbero già possedere,
in qualche misura, i rudimenti della nostra lingua e non dovrebbero più
risentire di problemi di adattamento ai nuovi costumi ed alla nuova cultura, i
primi avranno non solo problemi di integrazione linguistica, ma anche di
adeguamento alle nuove condizioni di vita.
Per i figli dei lavoratori immigrati della Comunità Europea residenti in
Italia, il D.P.R. 772 del 1982 prevede che essi siano “iscritti alla classe della
scuola dell’obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella
frequentata con esito positivi nel Paese di provenienza”. Tale norma è
estendibile anche agli alunni provenienti da Paesi extracomunitari previo il
confronto della struttura del nostro sistema scolastico obbligatorio con quella
dello Stato di appartenenza.
Nel caso in cui si presentino più alunni immigrati da uno stesso Paese che
abbiano il medesimo livello culturale, la C.M. consiglia di inserirli nella stessa
classe ritenendo tale scelta didatticamente proficua. Essa precisa che tale
operazione è possibile nel limite di quattro-cinque unità. Previa valutazione di
specifiche situazioni ed esigenze, gli organi collegiali
1
ed i docenti di classe
sono chiamati ad indicare le soluzioni più opportune e le strategie volte alla
promozione della partecipazione degli alunni in questione alla vita ed alle
attività della classe per evitare che essi costituiscano un piccolo gruppo che
potrebbe, nel tempo, generare forme di isolamento.
Relativamente all’attività educativa, la Circolare sottolinea l’importanza
della programmazione didattica: se nella classe sono presenti alunni di etnia
diversa, essa deve essere integrata con progetti specifici che delineino percorsi
1
Il decreto legislativo del 16 Aprile 1994 n. 297 stabilisce che gli organi collegiali vengano
suddivisi in organi di natura esclusivamente tecnica, composti cioè soltanto dal personale
docente e dal Dirigente scolastico (collegio dei docenti e consiglio di classe, interclasse o
intersezione) e organi di natura non esclusivamente tecnica composti da membri di varie
categorie di personale (consiglio di circolo o consiglio d’istituto). In questo caso ci si riferisce
al Collegio docenti ed al Consiglio di classe.
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L’Educazione interculturale in Italia: il contesto normativo
individuali di apprendimento definiti in base alle condizioni di partenza ed agli
obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascun soggetto.
Fondamentale è anche il clima relazionale da attivare nella classi e nella
scuola: gli alunni appartenenti ad etnie diverse, in modo particolare se di
recente immigrazione, debbono poter trovare nella scuola stimoli comunicativi
provenienti da fonti diverse, quali gli interventi di coetanei immigrati che
hanno già familiarità con la lingua e la partecipazione alle attività di adulti che
siano in grado di comunicare sia in lingua italiana sia nella loro lingua.
Con questa circolare il legislatore suggerisce di attuare attività didattiche
orientate alla valorizzazione delle peculiarità delle diverse etnie per realizzare
una coscienza culturale aperta: la scuola dell’obbligo non può non avere come
primario obiettivo didattico-educativo un’accurata sensibilità ai significati di
una società multiculturale
2
.
2.2 C.M. n. 205 del 26 luglio1990
Oggetto: la scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione
interculturale
3
.
La circolare 205 del 1990 circolare rappresenta il completamento della
normativa del 1989 e riguarda, in particolar modo, gli alunni extracomunitari.
Un’analisi dei flussi migratori aveva evidenziato la necessità di
differenziare tra stranieri con prospettive di stabilizzazione nel territorio
italiano, stranieri “in transito”, diretti verso altre destinazioni e migranti in
cerca di lavoro temporaneo. Tali realtà, assieme al livello sociale, economico e
culturale delle famiglie, determinano aspettative e bisogni educativi
differenziati ed incidono in modo diverso sull’interesse per la lingua e la
2
Il termine “multiculturale” è descrittivo e si usa per presentare una realtà di fatto. Indica la
presenza, nelle moderne società, di persone con cultura, usi, costumi, tradizioni, lingua ecc.
differenti da quelle degli individui che le abitano.
3
L’educazione interculturale è una prospettiva pedagogica che si fonda sull’esistenza di una
cultura comune ai diversi popoli la quale favorisce il dialogo e il confronto tra persone e
consente lo scambio costruttivo tra individui appartenenti a gruppi etnici differenti
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L’apprendimento dell’Italiano Lingua Seconda: un’esperienza di laboratorio didattico.
cultura italiana e sulle richieste di valorizzazione della lingua e della cultura
d’origine.
Il fenomeno era complesso e richiedeva una elaborazione in sede locale
delle strategie d’intervento educativo; elaborazione basata sull’analisi dei
bisogni, sulla conoscenza puntuale della situazioni e sulla ricognizione delle
risorse disponibili.
Per tale ragione, si ritenne necessario istituire, presso i Provveditorati agli
studi, delle commissioni, dei gruppi di lavoro ed un ufficio di riferimento per le
problematiche degli alunni stranieri al fine di assicurare alla scuola il
necessario coordinamento con gli Enti Locali e le istituzioni interessate
(collaborazione con il servizio ispettivo, consultazione dei sindacati ecc.) ed il
rapporto costante con le qualificate rappresentanze delle comunità straniere
(vincoli, questi, fondamentali per l’individuazione dei bisogni, la progettazione
degli interventi e l’assistenza alle iniziative attuate dal sistema scolastico).
La C.M., inoltre, specifica che le Regioni sono tenute a realizzare appositi
corsi di lingua e cultura italiana per i lavoratori extracomunitari e per le loro
famiglie e a promuovere, anche avvalendosi del contributo di altri Enti Locali,
programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, mediante corsi effettuati
presso le scuole secondarie di secondo grado e le università.
L’ammissione dell’alunno straniero alla scuola dell’obbligo è vincolata
dalla ricognizione della situazione di partenza dello stesso. Il fine è duplice:
¾ determinare la classe d’iscrizione,
¾ elaborare un percorso educativo personalizzato.
Come già evidenziato dalla Circolare del 1989, la circolare del 1990
definisce necessario distinguere i soggetti di recente immigrazione da quelli la
cui permanenza nel nostro Paese è datata ed invita a prestare attenzione al tipo
d’immigrazione ed alle condizioni socio-economiche e culturali delle famiglie.
Tale suddivisione non ha l’obiettivo di etichettare gli alunni. Non bisogna
dimenticare che questi ragazzi sono prima di tutto alunni: bambini e bambine,
ragazzi e ragazze con le loro individualità e differenze, prima fra tutte
l’appartenenza ad una diversa etnia (variabile da analizzare in primis per poi
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L’Educazione interculturale in Italia: il contesto normativo
procedere con gli accertamenti relativi all’asse motorio, cognitivo e socio-
affettivo, basilari per una corretta progettazione).
Per quanto concerne la determinazione della classe d’iscrizione, la C.M. del
1990 estende agli alunni extracomunitari quanto specificato dall’Art. 1, comma
1 del D.P.R. n. 772 del 1982 che dispone che “gli alunni figli di lavoratori
extracomunitari stranieri residenti in Italia che abbiamo la cittadinanza di uno
dei Paesi membri della Comunità Europea vengano iscritti alla classe
successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo
nel Paese di provenienza”. Tale normativa, come già precisato, specifica che è
necessario confrontare la struttura del nostro sistema scolastico obbligatorio
con la struttura del Paese di appartenenza ed impone di verificare il valore
legale della scuola estera di provenienza dell’alunno.
Nel caso in cui si accerti un insufficiente livello di conoscenza e
padronanza della lingua italiana si dispone che l’alunno non venga inserito in
classe inferiore rispetto a quella determinata dalla scolarità pregressa poiché
questo potrebbe risultare penalizzante. Si predisporranno le opportune strategie
(ad esempio, lavoro nel piccolo gruppo e realizzazione di laboratori) e si
impiegheranno le risorse disponibili per colmare il divario con specifici
interventi di consolidamento linguistico. Solo in presenza di situazioni di
particolare difficoltà, i Consigli di classe valuteranno responsabilmente la
possibilità d’iscrivere l’allievo alla classe immediatamente precedente a quella
a cui aspira per numero di anni di studio.
Si fa presente che, all’atto dell’ingresso dell’alunno straniero nella scuola
italiana, i servizi sanitari devono svolgere gli interventi di loro competenza,
con particolare riguardo all’obbligo di vaccinazione e che le esigenze
alimentari legate alle tradizioni del Pese d’origine vengono tenute in
considerazione e rispettate.
Per quanto concerne l’organizzazione scolastica, il problema di primaria
importanza e di immediata evidenza è l’integrazione linguistica. L’esperienza
insegna che è proficua l’alternanza di periodi di presenza degli alunni stranieri
nelle classi con momenti di applicazione e attività di laboratorio linguistico in
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L’apprendimento dell’Italiano Lingua Seconda: un’esperienza di laboratorio didattico.
gruppi di soli stranieri studiando un percorso individualizzato. Tali attività di
sostegno linguistico vanno pensate nel lungo periodo e dovrebbero essere
intensificate, per quanto possibile, nella fase iniziale dell’anno scolastico per
consentire agli alunni una migliore integrazione.
Come specificato dal D.P.R. del n. 772 del 1982, la scuola è tenuta a
promuovere l’insegnamento della lingua e della cultura d’origine
coordinandolo con l’insegnamento delle materie obbligatorie costituenti il
piano di studio. Tale disposizione, nella pratica scolastica, significa attuare
specifici insegnamenti integrativi nella lingua e nella cultura del Paese di
provenienza. Essa assume un duplice valore:
¾ valorizzare la cultura e la lingua d’origine in modo tale che ciò rappresenti
una risorsa valida sia per gli alunni stranieri sia per quelli italiani;
¾ favorire le iniziative degli Enti Locali per lo svolgimento di corsi specifici
di lingua e cultura di particolari comunità quando ve ne sia la richiesta, ma
manchino le idonee risorse umane all’interno dell’istituto scolastico.
L’intervento degli Enti Locali e la collaborazione delle comunità e delle
famiglie consente l’impiego di mediatori culturali di madre lingua per attuare
le iniziative legate alla valorizzazione della lingua e della cultura d’origine.
La realtà degli alunni stranieri impone alla scuola una nuova attenzione alle
tematiche connesse con l’educazione interculturale in quanto condizione
strutturale delle società multietniche
4
. Il compito educativo, in questa tipologia
di società, assume il carattere di mediazione fra le diverse culture di cui sono
portatori gli allievi, mediazione che non si riduce nella semplice analisi di
apporti culturali diversi, ma diviene occasione per realizzare un continuo e
produttivo confronto fra modelli differenti. In questa prospettiva, l’obiettivo
primario dell’educazione interculturale diviene la promozione della capacità di
convivenza costruttiva in un tessuto sociale multiforme: la diversità culturale
va pensata come risorsa positiva che facilita i complessi processi di crescita
della nostra società e delle persona che la compongono. Essa comporta non
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Il termine è descrittivo e indica la presenza e la convivenza, nelle moderne società, di popoli
appartenenti a diverse etnie.
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