cercando di concludere evidenziando i problemi risolti e quelli che
rimangono in discussione.
CAPITOLO I
LA TUTELA PENALE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO ED
EUROPEO
1.- Evoluzione delle fonti europee in materia di sicurezza e
igiene sul lavoro
In ambito europeo, fino al vertice dei capi di governo tenutosi nel
1969, dove si stabilì l’obbiettivo dell’armonizzazione verso l’alto della
politica sociale degli stati membri, erano state emanate solamente due
direttive nell’ambito della sicurezza, prevenzione e tutela della salute: la
Dir. Euratom 1959/221 e la Dir. 1967/302
3
.
Nel 1977 venne emanata la prima direttiva in materia
prevenzionale concernente il riavvicinamento delle disposizione
legislative al tema di segnaletica e di sicurezza sul posto di lavoro
4
.
L’anno di maggiore rilevanza, per la definizione di alcuni punti
fondamentali nella linea della politica CEE, fu il 1978 caratterizzato
dall’adozione di un primo programma europeo che determina le
principali linee guida in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
3
Silvia Bertocco,La sicurezza del lavoratore nelle fonti internazionali del lavoro, Cedam p.33
4
Dir.1977/576, poi modificata dalla Dir. 79/640.
Gli obbiettivi generali del programma sono incentrati sul
miglioramento dell’ambiente di lavoro sotto il profilo tecnico
prevenzionale, igienico, sanitario, psicologico. Un altro aspetto che viene
studiato a fondo nel programma è dato dall’approfondimento della
conoscenza delle modalità di accadimento degli incidenti sul lavoro, per
poi concludere con un’analisi dei comportamenti umani.
Con questo programma si tentò di dare un approccio globale alla
materia
5
: le azioni comunitarie dovevano interessare tutti i settori,
stimolando l’intervento delle parti sociali, sempre facendo salve le
norme nazionali più favorevoli ai lavoratori.
A seguito degli effetti combinati dell’azione del consiglio e del
Comitato consultivo per la sicurezza, verso la fine degli anni Settanta vi
fu una crescente presenza della Comunità in materia di prevenzione degli
infortuni e riguardo alla protezione dei lavoratori dai rischi ambientali
6
.
Le direttive emesse in questi anni saranno recepite nel nostro
ordinamento con il DL. 277/1991.
5
Si fa strada l’idea dell’universalismo della protezione sociale inteso nella sua accezione positiva e
riferito sia alla globalità della materia (senso oggettivo) che dei lavoratori (senso soggettivo),Vedi
L’indefinita propensione vero l’universalismo della protezione sociale,in Lav. e diritto ,4/1991, p 527.
6
Direttive di “tutela delle esposizioni” n° 78/610 concernente il cloruro di vinile ; n° 80/1107
concernente la protezione dei lavoratori dagli agenti fisici ,chimici, biologici, modificata dalla Dir.
n°88/642; direttive particolari sui rischi di esposizione al piombo n°82/605, all’amianto n°83/477, al
rumore n°86/188.
Con la risoluzione del febbraio 1984
7
il consiglio ha approvato il
secondo programma comunitario rivolto ad attuare misure di
armonizzazione delle legislazioni, introducendo il principio
dell’adeguamento della disciplina al progresso tecnico e quello
dell’armonizzazione fondata su criteri normativi comuni ai singoli stati.
Le fonti a cui erano ancorati questi due programmi era l’articolo 117 e
118 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea
firmato a Roma nel 1957
8
7
GUCE 67/2/1984
8
“Gli Stati membri convengono sulla necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro della mano d'opera che consenta la loro parificazione nel progresso.Gli Stati membri
ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà
l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente Trattato e dal
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
2- Dall’Atto Unico a Maastricht
Un sensibile cambiamento di direzione dell’azione comunitaria nel
settore della sicurezza e dell’igiene sul lavoro si è avuto a partire
dall’entrata in vigore dell’Atto Unico Europeo il 1 luglio 1987.
In forza dell’articolo 118 A
9
, la Comunità assume una competenza
legislativa specifica in materia sociale, con particolare riguardo
all’armonizzazione legislativa; ed una competenza normativa
concorrente con quella dei singoli stati per la disciplina del settore.
L’Atto Unico Europeo conferisce alla Comunità il potere di
adottare direttive emesse a maggioranza qualificata, dando ad essa una
maggiore autonomia in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, rispetto
ai singoli stati membri.
L’AUE
10
ha permesso un salto di qualità sia a livello normativo
che a livello politico, favorendo un atteggiamento comunitario più
attento alle esigenze dei lavoratori
11
. Non minore importanza ha rivestito
9
In questo articolo è fatta salva la possibilità per gli stati membri di adottare un livello più elevato di
protezione delle condizioni di lavoro purché siano compatibili con quanto scritto nel trattato.
10
Atto Unico Europeo
11
Treu-Negrelli, L’integrazione europea come fattore di stabilità delle relazioni industriali italiane,
riportata da Silvia Bertocco in,La sicurezza del lavoratore nelle fonti internazionali del lavoro, p36
nota 19
l’art 118 B, che prevede lo sviluppo del dialogo sociale, presupposto
della contrattazione collettiva tra le parti sociali a livello europeo.
12
Prima di questo atto, la Comunità aveva solo un potere di
iniziativa verso gli stati membri, la politica sociale era competenza
riservata di questi ultimi e solo in casi particolari la Comunità poteva
intervenire con l’adozione di direttive specifiche.
Quanto detto trova fondamento nel terzo programma sociale
fondato sull’art.118 A.
Gli aspetti analizzati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
si possono esprimere tramite il concetto di armonizzazione delle
condizioni di tutela
13
, la possibilità per taluni stati membri di mantenere
o di varare misure volte ad ottenere un maggior livello di protezione
14
,
la necessità di promuovere il dialogo tra le parti sociali
15
.
Il nuovo programma venne articolato in cinque settori
comprendenti gli aspetti della sicurezza; della salute e dell’igiene;
dell’informazione e formazione e del dialogo sociale, ultimo ma non
meno importante. Le iniziative previste si articolarono su vari piani:
l’emanazione di un pacchetto di direttive
16
, l’adozione della Carta
12
Vedi Lo Faro azione collettiva e tutela dell’ambiente di lavoro in Europa, in Giorn.
Dir.lav.rel.ind.,49/1991,p.76
13
concetto riportato nell’art 118 A/1
14
art.118 A/3
15
art.118 B
16
direttiva quadro in materia di sicurezza e igiene e direttive da essa derivate.
comunitaria dei diritti sociali fondamentali e del relativo programma di
attuazione
17
.
Tramite il protocollo sociale, allegato al Trattato di Maastricht
del 7 febbraio 1992, si è data un ulteriore spinta agli Stati membri per
l’adozione di direttive atte al miglioramento dell’ambiente di lavoro ed
alla protezione dei lavoratori. Tendono così ad assumere un valore
maggiore le fonti di diritto comunitario ,ed in particolare le direttive
18
. È
inoltre da rilevare che, in materia di sicurezza sociale, si pone in atto una
speciale procedura di deliberazione, in quanto il Consiglio Europeo
adotta le prescrizioni minime applicabili mediante direttive a
maggioranza qualificata, invece che all’ unanimità.
17
Per un’analisi politica ,sociale e giuridica della Carta e delle prospettive che da essa scaturiscono
vedi De Luca ,La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali:profili problematici e
prospettive,in Foro.it.,V,3,p.130
18
Atti normativi che vincolano lo stato membro,cui sono rivolte,per quanto attiene al risultato da
raggiungere , ma lasciandolo libero di scegliere i mezzi e le forme più opportune per realizzarlo.
3- La direttiva 89/391: La sua portata innovativa in rapporto ai
principi comunitari e alla normativa OIL in materia di sicurezza
sul lavoro.
La direttiva 89/391 prevede i principi destinati a costituire i cardini
della futura disciplina comunitaria in materia di prevenzione e sicurezza
dei lavoratori: un quadro di riferimento che viene precisato dalla
direttive particolari e dalle legislazioni nazionali.
La ratio della direttiva in questione è condensata nel proemio oltre
che nelle disposizioni generali. Nell’art. 6 viene esposto il principio che
enuncia la necessità di adeguare il lavoro all’uomo: per l’attuazione di
quanto sopra ,il legislatore comunitario pone alcuni punti di partenza
quali l’informazione,la formazione dei lavoratori, la partecipazione
“equilibrata” e il dialogo tra le parti. L’obbiettivo è quello di attuare la
“prevenzione” finalizzata a “evitare o diminuire i rischi professionali”
19
.
La direttiva, ampiamente influenzata dalla convenzione OIL n°155 e
dalla raccomandazione OIL n°164 del giugno 1981
20
, si presenta come
un approccio globale al problema della sicurezza che non può essere
19
L’espressione è tratta da un articolo di Mountuschi,La tutela della salute e la normativa
comunitaria: l’esperienza italiana, in Riv. It. Dir.Lav.,1/1990,p 394 , citata da Silvia Bertocco in, La
sicurezza del lavoratore nelle fonti internazionali del lavoro p.86
20
La convenzione 155 dell’OIL concernente la sicurezza ,la salute e il luogo di lavoro, ha largamente
ispirato la direttiva comunitaria. Le parti I e IV della convenzione sono state recepite dal legislatore
comunitario e utilizzate nella formulazione della direttiva 89/391. Le stesse osservazioni valgono per
la Raccomandazione 164 dell’OIL. Silvia Bertocco ,La sicurezza del lavoratore nelle fonti
internazionali del diritto del lavoro. P.86
risolto attraverso la sola imposizione di obblighi specifici o il controllo
di aspetti tecnici, ma necessita di un nuovo approccio per ricercare le
condizioni di funzionamento dell’interazione uomo-macchina-ambiente.
Per il raggiungimento dell’obbiettivo, la direttiva quadro richiede che
vengano coinvolti tutti i soggetti facenti parte del processo
produttivo.
21
Non ci si deve ridurre a una mera imposizione di obblighi,
ma ci si deve espandere nel campo dell’analisi dei rischi e della
progettazione, promozione, sviluppo e verifica delle condizioni di
migliore equilibrio del funzionamento del sistema.
Accanto ad un nuovo sistema di prevenzione, la direttiva aspira a
favorire la costruzione di una normazione minima comune nel settore
della salute e sicurezza del lavoro in una prospettiva di graduale
progresso delle condizioni attualmente esistenti nelle varie legislazioni
nazionali. A questi due obbiettivi se ne può accostare un terzo, che mira
a rifondare il sistema delle relazioni industriali creando un rapporto fra
datore di lavoro e lavoratori dipendenti basato sulla collaborazione e non
più sul “conflitto”
22
.
21
La sicurezza può verificarsi solo attraverso un azione combinata dei costruttori, progettisti,datori di
lavoro e lavoratori. I lavoratori devono riappropriarsi di un ruolo attivo di proposta e di partecipazione
alla costruzione di un ambiente di lavoro sicuro. Vedi Naddeo ,Guida agli adempimenti per la
sicurezza e la salute dei lavoratori,in ,Ambiente energia e lavoro. 1/94 p.9
22
L’espressione è tratta da Biagi,Dalla nocività conflittuale alla sicurezza partecipata :relazioni
industriali e ambiente di lavoro in Europa verso il 1992,in Tutela dell’ambiente di lavoro e direttive
CEE,Rimini 1991, p.133. Espressione riportata da Silvia Bertocco in, La sicurezza del lavoratore
nelle fonti internazionali del lavoro Cedam
La direttiva 89/391 consta di 19 articoli, suddivisi in quattro
sezioni, la prima dedicata a disposizioni generali, la seconda agli
obblighi dei datori di lavoro; seguono gli obblighi dei lavoratori e
disposizioni varie.
a) Il contenuto delle disposizioni generali.
Il campo di applicazione della direttiva è particolarmente ampio .
Sono ricompresi, infatti, tutti i settori di attività privati e pubblici ad
esclusione di alcuni comparti specifici del pubblico impiego
23
e dei
lavoratori domestici.
La globalità delle attività comprese nell’ambito di tutela della
direttiva è una novità per molti Stati membri che non prevedono la
protezione della salute del lavoratore nel settore pubblico. Se a livello
comunitario questa disposizione non trova un suo precedente , nel diritto
internazionale convenzionale questa ipotesi era già stata presa in
considerazione dalla convenzione OIL 155 del 1981
24
che, specificando
l’espressione “settori di attività economica”, esplicitamente ricomprende
anche il settore pubblico. Nessuna distinzione si ha invece in ordine alla
dimensione dell’impresa ,il che lascia presupporre che l’insieme delle
23
Forze armate,polizia , servizi di protezione civile .
24
Art 1 e 3 riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
norme valga a prescindere dalla consistenza dell’organizzazione
produttiva.
Nelle disposizioni generali è anche interessante l’art.3, che
definisce le nozioni di lavoratore,datore di lavoro,rappresentante dei
lavoratori e il concetto di prevenzione ai fini della direttiva stessa.
La nozione di lavoratore utilizzata dal legislatore europeo nella
direttiva sembra non superare l’ampiezza prevista dal Tratto CEE .
Tuttavia non sembra che le due nozioni coincidano perfettamente dato
che la dottrina ritiene esclusi i lavoratori autonomi
25
dal campo di
applicazione della direttiva quadro. La nozione della direttiva è senza
dubbio sulla scia dell’art. 3/b della convenzione OIL n°155 il quale
prevede che il termine lavoratore si riferisca a tutti a tutti i lavoratori
subordinati , compresi i funzionari pubblici.
Il concetto di datore di lavoro adottato nella direttiva si fonda sul
requisito della titolarità del rapporto di lavoro e sulla responsabilità
direzionale dell’impresa. L’applicazione del concetto di datore di lavoro
ha dato però adito a problemi riguardanti l’individuazione del soggetto e
alla sua responsabilità in materia di sicurezza, soprattutto in aziende di
grandi dimensioni, di cui ci occuperemo più avanti.
25
Banks ,nel suo articolo cit: L’article 118 A…sottolinea questo aspetto in relazione alla espressa
previsione fatta sul punto dalla VIII direttiva figlia della 89/391. Questa nel suo campo di
applicazione ricomprende anche la tutela dei lavoratori autonomi (artt.6/b e d,/8i e 10) cosa che invece
non prevede la direttiva 89/391. Così Silvia Bertocco, La sicurezza del lavoratore nelle fonti
internazionali del lavoro, p.90 nota n° 35
Per quel che riguarda il rappresentante dei lavoratori ,meglio noto
come delegato della sicurezza, la legislazione europea non fornisce
spunti interessanti a causa del rinvio alle legislazioni e prassi nazionali.
L’unico aspetto poco chiaro di questa norma è dato dalla mancanza di
definizione dei compiti e dei poteri del delegato.
Certamente utile è il concetto di prevenzione che delimita, soprattutto da
un punto di vista culturale, il complesso di attività ad essa affluenti e il
fine a cui sono dirette. La normativa comunitaria prevede un’articolata,
specifica e verificabile attribuzione di compiti alle parti sociali che
dovranno concorrere al processo prevenzionistico.
È stata denunciata dalle parti sociali la mancanza della definizione
di rischio professionale, il che comporta un allentamento del nesso
causale tra danno e mancata prevenzione, o meglio tra rischio e necessità
di prevenzione ,rendendo quest’ultima un’entità generica ed il primo non
evitabile e difficilmente riconoscibile.
Questa nuova visione della sicurezza richiama l’attenzione dei
legislatori europei sul necessario adeguamento richiesto dalla direttiva.
Lo sforzo sarà incentrato sul passaggio da un’azienda che produce e
cerca di fare sicurezza ad un’azienda che produce in sicurezza.
26
26
Concetto espresso da Silvia Bertocco in, La sicurezza del lavoratore nelle fonti internazionali del
lavoro Cedam ,vedi p.91
Il significato stesso del termine sicurezza non può essere ridotto a
semplice osservanza delle disposizioni normative, o alla sola ricerca di
soluzioni tecniche, ma va individuato nel raggiungimento prima e nel
mantenimento poi di un adeguato rapporto tra le possibilità umane,
tecnologiche ed ambientali all’interno dell’azienda.
27
b) Obblighi dei datori di lavoro
-La valutazione del rischio
Il datore di lavoro è il soggetto titolare dell’obbligo di garanzia
della sicurezza e della salute dei lavoratori; in quanto debitore di
sicurezza grava su di lui la responsabilità del bene tutelato dalla norma
comunitaria.
Sul datore di lavoro grava l’obbligo generalissimo di garantire la
salute e la sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il
lavoro.
La direttiva sottolinea il carattere personale delle responsabilità del
datore di lavoro in materia di sicurezza.
28
27
Vedi l’intervento al convegno di Milano aprile 1993 di Gaetani ,L’impatto della direttiva quadro sul
sistema giuridico italiano,in Lavoro sicuro,5/93 p.6 . Citato da Silvia Bertocco in La sicurezza del
lavoratore nelle fonti internazionali del lavoro Cedam p.91 nota n°39
28
Vedi Roccella-Treu , Diritto del lavoro,op. cit. 278