Legge 833/78
3
(che prevede erogazioni a tutti i cittadini e non già ad alcuni in
quanto facenti parte di categorie).
Di contro, nel passato, si era assistito alla emanazione di forme di tutela
ristretta in ambiti corporativi e quindi, erogata solo a determinate categorie
(E.N.P.A.F., E.N.P.A.M., E.N.P.A.L.S., E.N.P.A.S., E.N.P.D.E.P., I.N.A.M.,
I.N.P.D.A.I., I.N.P.G.I., I.N.A.D.E.L., Casse mutue artigiani, commercianti, etc.).
Più in particolare, la riforma sanitaria mira “alla prevenzione delle malattie
e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro”. Tale prevenzione deve essere
attuata in tutte le sue forme, attraverso le più puntuali conoscenze scientifiche
del tempo e quindi diventa un’attività dinamica e non statica che coinvolge tutti,
e non soltanto i datori di lavoro o i lavoratori. Per quanto riguarda la tutela dei
lavoratori, una posizione forte e coerente si ha nell’art. 2087 C.C. che così recita:
“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, se-
condo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tu-
telare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Attualmente, con l’art. 4 della Riforma
4
del 1978, si prevede che sia ga-
rantita, in ambito nazionale, l’uniformità di regole in presenza di violazioni accer-
tate nelle diverse materie, tra le quali, una, fra le più importanti, è stata indivi-
duata l’”Igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro” (cfr. art.4 c.1° n. 2).
L’uniformità delle regole permette così di definire le rubriche dei fatti che
costituiscono reato.
L’illecito penale, anche se previsto come contravvenzione, rientra per sua
natura nelle competenze della A.G.O. ma ciò comporta un non indifferente carico
di lavoro della stessa, in quanto sono numerosissimi i fatti costituenti violazioni
a norme progressivamente emanate a tutela della sicurezza, della salute e
dell’igiene del lavoro.
I tempi di indagine ed istruzione per il Magistrato requirente quasi sempre
impegnano oltre un anno, specialmente nel caso di infortunio e ove le dinamiche
non siano chiare ed i primi accertamenti sono compiuti da organi che non abbia-
3
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del servizio sanitario nazionale (suppl. ord. G.U.
28/12/1978, n. 360).
4
Legge 833/78 art. 4: Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale.
Con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute
uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le relative sanzioni penali, particolarmente in
materia di:
1) OMISSIS
2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
5 di 53
mo specifica competenza tecnica nella materia.
In tale ottica chi scrive ha sempre perorato la causa di formazioni aggrega-
te alla P.G. del P.M. in ogni Tribunale o, come è d’uso in molte province italiane,
ma a macchia di leopardo, la costituzione di gruppi operativi in reperibilità che al
determinarsi di un allerta verso il S.U.E.S. attraverso il numero telefonico di e-
mergenza sanitaria “118” vengano da questo attivati con intervento sui luoghi
del sinistro in tempi rapidissimi.
Può accadere che in tale conformazione strategica il funzionario ASL repe-
ribile, competente per territorio, giunga sul luogo dell’infortunio insieme ai servizi
di soccorso e, pertanto, può operare tutti i rilievi urgenti di propria competenza
redigendo l’informativa urgente al P.M.
Diversamente, effettuare i rilievi a distanze di settimane o persino mesi
dall’evento infortunistico, comporta la sicura dispersione di elementi essenziali al-
la puntuale ricostruzione della dinamica e di tutta la cinematica del sinistro e,
spesso la vanificazione di tutto il processo.
Come sostengono i giuristi di procedura unitamente agli investigatori più
abili di tutti i corpi specializzati, il tempestivo intervento sulla scena del crimine
migliora, e non di poco, il lavoro del Magistrato inquirente che deve procedere
agli atti urgenti indifferibili ed irripetibili e porta alla puntuale ricostruzione
dell’evento, sia esso criminale che meramente infortunistico. Nel tentativo di sal-
vare una vita o con l’intento di modificare scientemente lo stato dei luoghi pos-
sono non identificarsi le protezioni, i D.P.I. l’ambiente generale di lavoro e la sua
salubrità, la presenza persino di testimoni sul luogo che possano “a caldo” riferire
circostanze importanti per la ricostruzione infortunistica. Eclatante a tal proposito
un evento infortunistico recentissimo nell’immediatezza del quale, mentre erano
in corso le operazioni di soccorso, un responsabile di cantiere faceva apporre se-
gnaletica di lavori postuma, ciò per splittare la propria penale responsabilità (o-
micidio plurimo) su quella inizialmente supposta dei manovratori della macchina.
Il caso è venuto alla luce solo a seguito di pressanti interrogatori e per la sagacia
del P.M. che ha disposto l’arresto del soggetto, avendo questi inquinato le prove
del delitto ed esercitato pressioni sui propri dipendenti e collaboratori.
6 di 53
Excursus storico delle leggi italiane in materia di prevenzione
“Quando costruirai una casa nuova, farai un parapetto intorno alla tua ter-
razza, per non attirare sulla tua casa la vendetta del sangue, qualora uno cada di
là”.
5
Questa regola dettata da Mosè può essere considerata la prima prescri-
zione di prevenzione antinfortunistica riportata, che risale pertanto a più di 3000
anni fa.
In essa si ha il concetto di cantiere (costruire una nuova casa), di opera
provvisionale (parapetto), dello stato di pericolo per le cadute dall’alto, ma anche
del rischio infortunistico (qualora uno cada di là) cui consegue la necessaria pena
(vendetta del sangue).
Ovviamente, nel corso dei secoli il sistema prevenzionistico del lavoro si è
andato affinando con l’evolversi del rispetto della persona, sino a pervenire ad
una vera e propria struttura normativa con dignità di “legge sociale”. E ciò è av-
venuto maggiormente quando, con la rivoluzione industriale, si vennero a de-
terminare crescenti infortuni dovuti all’uso delle “nuove” macchine.
La prima nazione in cui venne emanata una legge antinfortunistica fu la
Germania con l’introduzione, nel 1884, di un sistema obbligatorio di assicurazio-
ne convenzionato. Successivamente le legislazioni antinfortunistiche, si diffusero
in Europa e fuori di essa. Nello stesso anno fu approvato in Polonia un progetto
governativo contro gli infortuni. Nel 1887 avvenne lo stesso in Jugoslavia; nel
1888 in Austria; nel 1894 in Norvegia; nel 1897 in Inghilterra e Irlanda; nel 1898
in Italia, Francia, Danimarca e Finlandia; nel 1900 in Spagna, Ungheria e Nuova
Zelanda; nel 1901 in Svezia; nel 1902 in Lussemburgo, nei Paesi Bassi e in Au-
stralia; nel 1903 in Belgio; nel 1906 in Guatemala; nel 1911 negli U.S.A., Giap-
pone e Svizzera e via via tutti gli altri Paesi.
Assume poi rilievo in Italia una norma specifica alla fine del XIX secolo,
fortemente voluta dal ministro Guicciardini, cioè la Legge 80 emanata il 17 marzo
1898
6
, che introduce il concetto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
tutelando quindi entrambe le parti sociali. Tale legge presentava un aspetto ne-
gativo in quanto, per la stessa non risultava coperto il “rischio professionale”. A
tale rischio sono esposti coloro che, esercitando particolari attività specialistiche,
5
dal Libro del Deuteronomio, cap. XXII, vers. 8.
6
Legge sugli infortuni degli operai sul lavoro 17/3/1898 n° 80 (G. U. 31/3/1898 n. 75)
7 di 53
pur sanno di correre il rischio conseguente e derivante da quella attività (ad e-
sempio gli elettricisti per i quali è prossimo il pericolo della elettrocuzione oppure
i sommozzatori che devono fondatamente temere l’annegamento, etc.).
Ma l'orientamento normativo era volto a porre riparo, o meglio, eliminare
le conseguenze dell'infortunio, intervenire sui danni derivanti dallo stesso, ma
non a prevenirlo e ne subiva pertanto la ineluttabilità.
L’anno successivo, il 1899, fu emanato con Regio Decreto il regolamento
generale per la prevenzione, “per coloro che a macchine mosse da agenti inani-
mati prestano la loro opera”, che escludeva però le piccole aziende (la storia si
ripete….), mentre per i lavori specifici quali quelli in cave e miniere, nonché le in-
dustrie di esplosivi venivano disciplinati separatamente con i RR. DD. specifici,
essi sempre nel giugno 1899
7
. Nella sostanza quindi, la norma emergeva per la
maggiore pericolosità derivante dall’uso delle nuove macchine mosse da energia
termica, meccanica e/o elettrica.
Testo unico del 1904
All’alba del nuovo secolo venne emanato il primo Testo Unico, il n° 51 del
31 gennaio 1904
8
avente per oggetto il riordino delle norme di prevenzione infor-
tuni e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; essa norma, di soli 39 arti-
coli, estendendo i benefici assicurativi contro gli infortuni ai lavoratori di molti
comparti industriali prima non tutelati, stabiliva le modalità di assicurazione con-
tro gli infortuni, i poteri degli ispettori del lavoro, le indennità per le inabilità
temporanee e permanenti, per le lesioni subite e per la morte del lavoratore.
Anche sotto l’aspetto igienico del lavoro il legislatore non rimase inerte,
emanando nel 1913 norme per garantire l’igiene nei grandi cantieri, anche se li-
mitatamente alle opere pubbliche
9
.
Per circa un decennio e cioè nel periodo 1917-1927, si ebbe ulteriore pro-
duzione di norme prevenzionistiche, esse perlopiù specifiche e indirizzate a parti-
7
R. D. n. 230 del 18.06.1899 Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni
R. D. n. 231 del 18.06.1899 Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle cave e
nelle miniere
R.D. n. 232 del 18.06.1899 Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle impre-
se e nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti (G.U. n. 148 del 26.06.1899).
8
R.D. 31/1/1904, n. 51 Testo Unico (G.U. n. 207 del 27-2-1904)
9
R.D. 25/7/1913 n° 998 approvazione delle norme per assicurare il buon governo igienico nei can-
tieri delle grandi opere pubbliche (G.U. n. 43 del 4/9/1913)
8 di 53
colari settori, segno questo indiretto di una ripresa delle accelerate attività indu-
striali, quale è propria nei periodi post-bellici.
E, come vedremo, accadrà lo stesso anche dopo la II guerra mondiale.
La produzione normativa del primo dopoguerra è anche conseguenza della
organizzazione corporativistica che ebbe ad assumere la società italiana: già nel
1917 era stato emanato il D.L.Lgt. 1450
10
di prevenzione degli infortuni agricoli;
nel 1927 vennero promulgati i tuttora vigenti, il R.D. 9/1/1927 n° 147
11
sull’im-
piego di gas tossici, il R.D. 12/05/1927 n° 824
12
sugli apparecchi a pressione e
venne emanato il primo regolamento di igiene del lavoro, il R.D. 14/4/1927 n°
530
13
; nel 1929 il R.D. 928
14
sulla tutela assicurativa per le malattie professio-
nali.
Testo unico leggi sanitarie
Il T.U. delle leggi sanitarie, emanato con R.D. del 27/7/1934 n°1265
15
,
conteneva anche norme di tutela dei lavoratori, anche se mirate al solo aspetto
igienico sanitario, quali ad esempio l’obbligo della buona qualità degli alimenti e
bevande somministrati al lavoratori direttamente da parte del datore di lavoro, o
la cessione di abitazioni igienicamente idonee che il datore di lavoro concedeva in
uso ai lavoratori come “benefit” della paga.
Qui appare la prima intima connessione fra la salute pubblica e la salute
dei lavoratori, ma il legislatore dell’epoca non ritenne di conferire maggior forza
alle competenze pubbliche in materia di prevenzione infortuni, facendo rientrare
le attività prevenzionistiche come tutela della salute dei lavoratori.
La scelta di considerare la salute dei lavoratori come una competenza del
settore sanitario, sia dal punto di vista eminentemente medico, che sotto i più
svariati aspetti tecnici, fu invece operata successivamente nella Riforma sanitaria
10 D.L.Lgt. 23/8/1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro in agricoltura, (G. U. 14/9/1917, n. 218); sostituito oggi dal D.P.R.
30/6/1965, n. 1124
11 R.D. 9-1-1927 n. 147 Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici. (G.
U. 1/3/1927, n. 49).
12 R.D. 12 maggio 1927, n. 824 Regolamento per l’esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio
1926, n. 1331 Titolo I, “Norme per la prevenzione contro gli infortuni derivanti dalla instal-
lazione ed uso di generatori di vapore e di calore e di apparecchi fissi a pressione di vapore e
di gas” (G.U. 4/7/1927 n. 152)
13 R.D. 14/4/1927, n° 530 Regolamento generale per l’igiene del lavoro (poi abrogato dal DPR
303/56)
14 R. D. 13/5/1929 n° 928 Assicurazione obbligatoria contro malattie professionali
15 R.D. 27/7/1934, n° 1265 Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie (S.O. G.U. 9/8/ n.
186)
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di cui si dirà.
Codice penale
Come su accennato, il codice penale venne emanato con R.D. 19/10/1930
n° 1398 (G.U. 26/11/1930 n° 251); tale codice si occupa nel libro secondo, ai
titoli 6° e 12°, della tutela e della sicurezza della pubblica incolumità e del lavo-
ro, comminando con gli artt. 437
16
e 451
17
pene per la rimozione dolosa e
l’omissione colposa di presidi antinfortunistici (reati di pericolo) e prevedendo al-
tresì aggravanti per i delitti previsti dagli artt. 589
18
e 590
19
, che sono invece re-
ati contro la persona, direttamente riconducibili alle responsabilità dei datori di
lavoro dirigenti e preposti nei confronti dei prestatori di lavoro.
Codice Civile
Il codice civile oggi vigente in Italia (approvato con R. D. 16/3/1942 n°
262), che ha sostituito quello del 1865, contiene differenze rilevanti rispetto al
modello della tradizione francese e italiana dell'Ottocento. Esso risente, oltre che
di tale tradizione, anche dell'influenza di un altro modello di codice civile, più re-
cente, che ha avuto un'importanza straordinaria per l'evoluzione della scienza
giuridica italiana della prima metà del nostro secolo: si tratta del Bürrgerliches
16 Art 437 C.P. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o in-
fortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
17 Art 451 C.P. Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri
mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o in-
fortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila
a un milione.
18
Art 589 II c. C.P. Omicidio colposo. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla di-
sciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pe-
na è della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più
persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse
aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.
19
Art. 590 cc. III – V C.P. Lesioni personali colpose. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono
commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a
sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a un milione e duecentomila; e la pena per le-
sioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione e
duecentomila a due milioni e quattrocentomila. OMISSIS
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo
capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia pro-
fessionale.
10 di 53
Gesetzbuch (Be.Ge.Be.) del 1900 codice austro – germanico di diretta derivazio-
ne romanica, che in tali Paesi è rimasto in vigore fino a pochi anni addietro.
Il codice civile del 1942 ha una particolarità unica tra i coevi codici civili
europei: contiene sia la disciplina del diritto civile sia la disciplina del diritto
commerciale, che in precedenza erano dettate in due codici diversi.
I codici oggi in vigore in Italia, fatta eccezione per il codice di procedura
penale approvato nel 1988 e più volte riformato, risentono meno dell'influsso fa-
scista, anche per via delle sue numerose riforme, del codice penale del 1930. È
indubbio, tuttavia, che l'opera di codificazione era una forma di monumento giu-
ridico da lasciare ai posteri, come era stato anche il code Napoléon.
Naturalmente sono state espunte le parti più apertamente fasciste come i
riferimenti alle norme corporative e le disposizioni razziali, e un importantissimo
lavoro di lima è stato fatto dalla Corte Costituzionale con ampie ed articolate sen-
tenze di dichiarazione di incostituzionalità emanate dal 1948 ad oggi.
Per la sua struttura il Codice Civile ci interessa nel suo Libro Quinto - Del
Lavoro, artt. 2060-2642 e contiene la disciplina dell'impresa in generale, del la-
voro sia subordinato che autonomo, delle società aventi scopo di lucro e della
concorrenza. E fra i primi e più importanti articoli del codice è da segnalare il ri-
chiamato art. 2087 che tutela le migliori condizioni di lavoro che l’imprenditore è
tenuto ad adottare nei confronti del lavoratore.
Successivi decreti e regolamenti
Superato il periodo bellico in Italia si assiste al “boom” dell’economia, con
conseguente incremento nella produzione, ma ciò dà luogo, come fattore negati-
vo, all’aumento sia di infortuni che di malattie professionali (tale statistica si è
peraltro mantenuta nel tempo nei luoghi dove più si lavora).
Il Governo, sotto la spinta delle categorie di datori di lavoro e di lavoratori,
emana una serie di regolamenti, la cui rilevanza è particolare e tale che essi resi-
stano sino ai giorni nostri, ciò pur con i dovuti aggiustamenti tecnici, questi de-
terminati dal progresso e dall’evolversi delle conoscenze scientifiche.
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