2
1.1. PREMESSA
Il primo degli articoli della Sezione I del capo IV del testo
unico delle disposzioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 8 giugno 2001, n.
327), sezione riferita al “modo di determinare l’indennità di
espropriazione” e, per la precisione, alle regole procedurali che
governano tale procedimento, è l’art. 20 che si dedica alla
determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione.
Nel sistema anteriore al testo unico, erano previsri due
procedimenti di determinazione dell’indennità di
espropriazione, uno ad opera degli artt. 24 e ss., l. 25 giugno
1865, n. 2359, e uno ad opera degli artt. 11 e ss., l. 22 ottobre
1971, n. 865.
In base alla legge del 1865, si prevedeva: 1) l’offerta della
indennità di espropriazione da parte del soggetto promotore; 2)
la possibile accettazione da parte del proprietario, ovvero
l’accordo bonario; 3) in caso di mancata accettazione o di
3
mancato accordo, la determinazione della indennità da parte di
uno o tre periti nominati dal tribunale civile; 4) l’ordine di
pagamento o di deposito dell’indennità da parte dell’autorità
giudiziaria ordinaria; 5) l’emissione del decreto di esproprio da
parte del Prefetto.
In base alla legge del 1971, si prevedeva: 1) la
determinazione della indennità in via provvisoria nello stesso
atto di dichiarazione della pubblica utilità dell’opera; 2) la
possibile accettazione dell’indennità ovvero la cessione
volontaria del bene; 3) in caso di mancata accettazione, la
determinazione dell’indennità da parte di apposita commissione
provinciale
1
.
A livello di premessa generale si può fin d’ora osservare che
le novità del testo unico attengono, in prima analisi, dall’essere
stato generalizzato l’istituto della determinazione dell’indennità
provvisoria, finora previsto solo dalla l. n. 865 del 1971:
1
R.DE NICTOLIS, La determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione, in AA.VV.,
L’espropriazione per pubblica utilità, Giuffrè, Milano, 2007.
4
tuttavia, mentre nella l. 865 del 1971 l’indennità provvisoria
viene determinata nell’atto che dichiara la pubblica utilità
dell’opera, nel testo unico la determinazione provvisoria
dell’indennità è successiva alla dichiarazione di pubblica utilità.
In seconda osservazione, le novità guardano all’esigenza di
adattare la vecchia disciplina ai principi dettati dalla legge 7
agosto 1990, n. 241 in punto di partecipazione procedimentale
dell’espropiando e, per effetto di tale esigenza, favorire per
quanto possibile l’accordo sull’entità della indennità di
espropriazione e la conseguente cessione volontaria del bene.
E’ tuttavia fin d’ora da anticipare che oggi, dopo le
modifiche al testo unico apportate con il d.lgs. n. 302 del 2002,
la cessione volontaria, anche in caso di condivisione da parte
dell’espropriato dell’indennità provvisoria, non forma più
oggetto di un obbligo, bensì resta una facoltà alternativa
all’emissione del decreto di esproprio (art. 20, 11° co.).
Ulteriori novità, sempre a livello generale, discendono,
invece, dalla strutturazione complessiva del testo unico, quali,
5
ad esempio, “l’eliminazione delle attuali competenze prefettizie
e del tribunale, con la concentrazione in capo all’ufficio per le
espropriazioni interno a ciascun ente titolare del potere
espropiativo”
2
.
1.2. IL PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE
DELL’INDENNITÀ PROVVISORIA. GLI ADEMPIMENTI
PRELIMINARI
Il disegno generale del procedimento espropriativo delineato
dal testo unico prevede che, esaurita la fase concernente la
dichiarazione di pubblicà utilità
3
, venga avviata quella di
determinazione dell’indennità di espropriazione: più in
particolare, il 1° co. dell’ art. 20 stabilisce che divenuto efficace
2
F. PITERA’ (a cura di), La nuova disciplina dell’espropriazione, Utet, Torino, 2004, R. DE
NICTOLIS, La determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione, in AA.VV.,
L’espropriazione per pubblica utilità, Giuffrè, Milano, 2007.
3
Nel nuovo testo unico la fase della dichiarazione di pubblica utilità ha “un effetto di
carattere autorizzatorio nei confronti dell’autorità espropiante: entro il termine di scandenza dell’efficacia
della dichiarazione può essere emanato il decreto di esproprio, ossia può essere disposto il trasferimento
coattivo del diritto di proprietà e consentito al beneficiario di acquisire il bene altrui”, in S.CASSESE
(diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè, Millano, 2006.
6
l’atto che dichiara la pubblica utilità e, cioè, l’atto necessario al
fine di conferire al bene la qualità giuridica, condizione
essenziale perché il bene possa diventare oggetto di un
provvedimento di espropriazione, nei successivi trenta giorni il
promotore dell’espropriazione compila l’elenco dei beni da
espropiare.
L’elenco dei bei da espropriare reca l’indicazione sommaria
degli stessi e dei relativi proprietari, e indica le somme che offre
in pagamento. L’elenco va notificato a ciascun singolo
proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali civili. Gli interessati entro trenta giorni dalla notifica
possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Appare importante porre in luce il fatto che gli adempimenti
preliminari previsti dalla prima parte del 1° co. dell’art. 20,
dovendo essere, oggi, notificati per estratto ai singoli proprietari
in funzione di partecipazione, perseguono l’obiettivo di
armonizzare la procedura con i principi di cui alla l. n. 241 del
1990 e, conseguentemente, di favorire per quanto possibile il
7
raggiungimento di un accordo sull’importo della indennità
provvisoria
4
.
Il 2° co. dell’art. 20 del testo unico, sempre in vista
dell’obiettivo di favorire un accordo sulla determinazione
dell’indennità provvisoria ed avvalendosi dello strumento
partecipatvo, prevede la possibilità, affidata alle valutazioni
dell’autorità espropiante, di invitare o il solo proprietario, o
anche il promotore dell’espropriazione, ad indicare, in un
termine non superiore a venti giorni, il valore da attribuire
all’area, potendosi allo scopo avvalere anche di relazioni
tecniche di parte.
Gli adempimenti in argomento sono affidati agli
apprezzamenti dell’autorità espropiante, che devono
concernere sia il merito della situazione alla luce degli atti a
disposizione, sia le esigenze di celerità del procedimento: è
4
“La notifica individuale vale come avviso di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7,
l. 7 agosto 1990, n. 241, e consente la partecipazione degli interessati, che hanno la facoltà di presentare
osservazioni scritte e di depositare documenti”, in R.DE NICTOLIS, La determinazione provvisoria
dell’indennità di espropriazione, in AA.VV., L’espropriazione per pubblica utilità, Giuffrè, Milano,
2007.
8
tuttavia evidente che una volta acquisite le indicazioni richieste,
l’autorità espropiante è tenuta a valutarle e, nel caso dovesse
disattenderle, ad esplicitare le ragioni a supporto di tale diversa
opinione
5
.
1.3. L’ATTO DI DETERMINAZIONE PROVVISORIA
DELL’INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE
Dopo l’eventuale contraddittorio e l’eventuale istruttoria
tecnica, viene emanato l’atto che determina in via provvisoria
l’indennità di espropriazione.
Tale atto è successivo alla dichiarazione di pubblicà utilità,
precede il decreto di esproprio e contiene l’accertamento del
valore dell’area sulla base delle risultanze istruttorie, e deve, in
conformità alla regola generale di cui all’art. 3, l. 7 agosto 1990,
5
U. DI BENEDETTO, Il procedimento espropriativo, in Diritto amministrativo. Giurisprudenza e
casi pratici, III, Rimini, Maggioli, 2007, F. PITERA’ (a cura di), La nuova disciplina
dell’espropriazione, Utet, Torino, 2004, R.DE NICTOLIS, La determinazione provvisoria
dell’indennità di espropriazione, in AA.VV., L’espropriazione per pubblica utilità, Giuffrè, Milano,
2007.
9
n. 241, essere motivato con riferimento a dette risultanze.
Si deve ritenere che l’indennità a titolo provvisorio vada
fissata tenendo conto delle maggiorazioni stabilite dall’art. 45
del testo unico per il caso di cessione volontaria
6
. Va osservato
infatti che in caso di accettazione della stessa, il proprietario è
onerato alla stipula della cessione volontaria: è chiaro, allora,
che l’accettazione avverrà solo se la misura della indennità
provvisoria sia pari o superiore alla somma che si
conseguirebbe in caso di cessione volontaria ai sensi dell’art. 45
del testo unico.
L’atto che determina in via provvisoria l’indennità deve
essere notificato con le forme degli atti processuali civili, al
proprietario ed al beneficiario dell’esproprio, se diverso
dall’autorità procedente.
Tale previsione del co. 4°, art. 20, ha il suo precedente
6
In caso di cessione volontaria il compenso non è soggetto a trattativa ma risulta
individuato ai sensi del co. 2, art. 45, il quale prevede delle maggiorazioni sistematiche in
ragione del perseguimento dello scopo deflattivo del contenzioso e del procedimento,
M.CONTICELLI, L’espropriazione, in S.CASSESE (a cura di), Trattato di diritto
amministrativo, II, Giuffrè, Milano, 2003.
10
nell’art. 11, l. n. 865 del 1971, che, del pari, prevedeva la
notifica individuale dell’atto di determinazione provvisoria.
Lo scopo della notifica è di consentire al proprietario la
possibilità dell’accettazione dell’indennità provvisoria, sì da
evitare l’ulteriore subprocedimento della determinazione
definitiva dell’indennità. Infatti dalla data della notifica decorre
il termine di trenta giorni entro il quale il proprietario dell’area
da espropriare può comunicare all’autorità procedente che
condivide l’indennità di espropriazione
7
.
Il termine, tenuto conto dell’espressa previsione normativa
degli effetti negativi di un eventuale silenzio tenuto nei trenta
giorni dal proprietario, potrebbe ritenersi perentorio, ma la
disposizione che lo prevede, co. 14°, art. 20., deve essere
tuttavia coordinata con il successivo art. 45, 1° co., del testo
unico, a mente del quale il proprietario ha il diritto di stipulare
7
R.DE NICTOLIS, La determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione, in AA.VV.,
L’espropriazione per pubblica utilità, Giuffrè, Milano, 2007.
11
l’atto di cessione volontaria del bene o della quota di proprietà
fino al momento in cui il decreto di esproprio non è eseguito.
Può dunque ritenersi che la perentorietà del termine in
argomento sia da riferire ai soli adempimenti procedurali
previsti dall’articolo in esame, e quindi ai fini del deposito
presso la Cassa depositi e prestiti, nel caso di omessa
accettazione nel termine, dell’indennità con la decurtazione del
quaranta per cento se si tratta di area edificabile e senza le
maggiorazioni di cui al co. 2°, art. 45, in caso di area non
edificabile
8
.
1.4. LA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA
DETERMINAZIONE DELL’INDENNITA’ PROVVISORIA
Dispone il co. 5°, art. 20., che entro trenta giorni dalla
notificazione dell’atto di determinazione dell’indennità
provvisoria, il proprietario può comunicare all’autorità
8
F. PITERA’ (a cura di), La nuova disciplina dell’espropriazione, Utet, Torino, 2004.
12
espropriante che intende condividere la determinazione
dell’indennità di espropriazione. La dichiarazione di
accettazione è espressamente qualificata come irrevocabile per
evitare che possibili ripensamenti si traducano in lungaggini
procedurali ed ostacolino una rapida definizione del
procedimento.
9
La dichiarazione di accettazione della determinazione
dell’indennità provvisoria ha il suo precedente da un lato
nell’accordo amichevole previsto dalla l. n. 2359 del 1865, – da
cui si differenzia perché non vi è accordo tra promotore
dell’espropriazione e soggetto espropriando, bensì un atto di
adesione del privato ad un atto unilaterale dell’autorità
espropiante, che è la determinazione provvisoria dell’indennità
–, e dall’altro lato nell’accettazione dell’indennità provvisoria
prevista dalla l. n. 865 del 1971
10
.
9
A.SATURNO, P.STANZIONE (a cura di), L’espropriazione per pubblica utilità, Giuffrè,
Milano, 2002.
10
In particolare la legge n. 2359, del 1865, prevedeva all’art. 25 la dichiarazione scritta di
accettazione dell’indennità provvisoria offerta dal promotore dell’espropriazione e,
13
La previgente discplina operava una distinzione tra
accettazione dell’indennità e accordo amichevole sull’indennità
di espropriazione, mentre nell’attuale testo unico l’accordo
amichevole scomapare definitivamente, lasciando campo
esclusivo all’accettazione dell’indennità provvisoria e alla
cessione volontaria.
L’opzione attuata dal testo unico sembra condivisibile,
attesa la sostanziale parziale coincidenza tra le figure
dell’accettazione dell’indennità e dell’accordo amichevole. Già
la giurisprudenza formatasi nel vigore della precedente
disciplina aveva riconosciuto la sostanziale coincidenza dei due
istituti, osservando come la sola differenza riguardasse l’aspetto
relativo alla determinazione del prezzo e al processo formativo
del consenso.
Il proprietario che abbia tempestivamente manifestato di
condividere la determinazione dell’indennizzo vanta un diritto
prevedeva poi, dagli artt. 26 a 29, le modalità di raggiungimento dell’accordo amichevole.
La legge n. 865 del 1971, all’art. 12, introduce la cessione volontaria.
14
soggettivo di credito nei confronti della P. A. in ordine alla
percezione della indennità provvisoria, che deve essere
corrisposta entro sessanta giorni dal ricevimento
dell’accettazione, accompagnata dal deposito dei documenti che
comprovano la piena titolarità del bene. Decorso inutilmente
tale termine saranno dovuti gli interessi da versare in misura
pari al tasso legale
11
.
Circa la natura giuridica della vicenda procedimentale
“determinazione provvisoria e accettazione dell’indennità”,
dottrina e giurisprudenza maggioritaria si sono orientate nel
considerare la determinazione provvisoria dell’indennità quale
atto infraprocedimentale preparatorio, privo di effetti fino a
quando non viene accettato o rifiutato dal destinatario. Sicchè,
l’accettazione del privato viene vista come un accordo
sostitutivo del provvedimento di determinazione definitiva
dell’indennità, e non, alla stregua della tesi minoritaria, come un
11
A.SATURNO, P.STANZIONE (a cura di), L’espropriazione per pubblica utilità, Giuffrè,
Milano, 2002.
15
atto di acquiescienza con effetto preclusivo dell’ulteriore corso
autoritativo del procedimento
12
.
Viene, quindi, prevalentemente accolta la tesi dell’atto di
determinazione provvisoria come atto interno al procedimento,
privo di autonoma efficiacia lesiva, e non autonomamente
impugnabile in sede giurisdizionale. La determinazione
provvisoria è improduttiva di effetti fino allo scadere dei trenta
giorni della sua notifica al proprietario, solo allo scadere del
termine, in caso di mancata accettazione, si verifica l’ulteriore
corso del procedimento, con il deposito della somma offerta e
l’avvio del procedimento di determinazione definitiva
dell’indennità.
Sicchè, la determinazione provvisoria si pone come atto di
proposta al proprietario, in vista di una soluzione negoziale.
12
La tesi minoritaria considera la determinazione provvisoria dell’indennità quale atto
autoritativo già perfetto quando viene notificato al proprietario, e rispetto al quale la
dichiarazione di accettazione si pone come acquiescienza, con effetto preclusivo
dell’ulteriore corso autoritativo del procedimento, in R.DE NICTOLIS, La determinazione
provvisoria dell’indennità di espropriazione, in AA.VV., L’espropriazione per pubblica utilità,
Giuffrè, Milano, 2007.