Introduzione
Spunto di questo lavoro è il rinnovato interesse delle nostre Corti, a
venticinque anni di distanza dal suo recepimento, per la disciplina speciale
sulla responsabilità del produttore. Se fin dai suoi albori, la responsabilità
da prodotto difettoso, aveva costituito non solo in Italia, sinonimo di
underlitigation, sembra attualmente registrarsi una decisa inversione di
tendenza unita al maturare di una nuova cultura giurisprudenziale, che pur
considerando preminenti gli interessi e i valori della persona-consumatore,
avverte la necessità di non penalizzare aprioristicamente la posizione del
produttore e la conseguente circolazione giuridica dei beni. Si riscontra una
progressiva attenzione per la tutela preventiva del consumatore di cui
l’educazione al consumo, attuata tramite le istituzioni a tal uopo deputate,
ne è una significativa espressione. In un contesto produttivo di massa ad
alto contenuto tecnologico e svincolato da un rapporto frontale tra
produttore e consumatore, assicurare al consumatore quelle informazioni,
in grado di renderlo consapevole delle proprie scelte di consumo e di
tramutare queste in capacità di giudizio e decisione critica risulta,
attualmente, fondamentale. Il legislatore comunitario ha imposto al
produttore l’obbligo di fornire, in maniera chiara ed esaustiva, tutte quelle
informazioni sufficienti e necessarie per permettere al consumatore di
“operare una comparazione dei rischi e dei benefici che incontrerà
nell’impiego del prodotto" e di adottare le proprie misure preventive
rispetto al rischio connesso con l’impiego del prodotto. Benchè a volte,
anche in casi di completa informazione, statisticamente, il livello dei danni
non tende a ridursi a causa, probabilmente, della “congenita” disattenzione
dell’utilizzatore alle avvertenze e alla loro inidoneità, ad indurre
I
Introduzione
un’efficace azione di prevenzione, il consumatore moderno si muove nel
mercato come individuo interessato ai vari aspetti della vita sociale, dando
spazio non solo ai propri bisogni primari ma anche emozionali, che
possono direttamente o indirettamente danneggiarlo. A fronte delle
suddette premesse, obiettivo di questo lavoro è di porre in luce
l’importanza, ai fini del giudizio di responsabilità, del comportamento di
chi ha utilizzato il prodotto. Ne consegue una definizione di difettosità
fondata su un’interrelazione tra la condotta del danneggiato e quella del
produttore tale per cui il secondo può essere ritenuto responsabile del
danno solo in quanto il primo possa andare esente da ogni responsabilità
per le sue azioni. Questo tipo di valutazione delle condotte dei soggetti
coinvolti nell’incidente impone al giudice un ragionamento ex ante,
fondato sulle informazioni di cui potevano disporre le due parti al momento
in cui hanno agito e che si fondano su elementi oggettivi, esterni, visibili
della fattispecie, quali la presentazione del prodotto, il modo in cui è stato
reclamizzato, la categoria di soggetti a cui espressamente si rivolge
(bambini, adulti, adulti affetti da specifiche patologie ecc.). Piø in generale,
se il produttore ha assolto in maniera esaustiva gli obblighi informativi
imposti, sarebbero eccessive le interpretazioni che giustifichino anche
condotte incaute del fruitore del prodotto, per assumere un atteggiamento
piø decisamente paternalistico, arrivando a liberare il consumatore da ogni
tipo di responsabilità per le proprie azioni. La trattazione della tematica è
stata strutturata in tre capitoli. Nel primo capitolo si assiste al
riconoscimento normativo del diritto all'educazione del consumatore, in un
ottica piø generale di attenzione ai diritti dell’uomo, alle posizioni di
debolezza e alla qualità della vita. In tale prospettiva, la protezione del
consumatore va articolata nelle varie fasi che caratterizzano il processo
d'acquisto, sin dal momento antecedente la scelta (con la previsione della
II
Introduzione
sua educazione ed informazione), realizzando una obiettiva funzione
deterrente di comportamenti commercialmente o legalmente scorretti a
danno dei consumatori. Da qui la previsione dell’art. 4 cod. consumo, in
cui si legge che <<le attività destinate all’educazione del consumatore sono
dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere
chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta>>.
L’educazione si differenza pertanto dall’informazione, in quanto non
consiste nella semplice messa a disposizione di una serie di dati, ma si
caratterizza per l’approccio critico. L’educazione trasforma l’informazione
in conoscenza. Il secondo capitolo attiene, in un’ottica preventiva, agli
obblighi informativi, imposti ai produttori dalle direttive comunitarie
85/374 e 2001/95 sia nella fase precedente alla commercializzazione che
nella fase successiva. Con riferimento alle informazioni emerge un duplice
aspetto: sempre piø spesso ci si rende conto che la vera debolezza del
consumatore non è piø tanto, o soltanto, la citata asimmetria informativa,
intesa quale assenza o scarsità di informazioni, quanto piuttosto la
cosiddetta asimmetria cognitiva, ossia la difficoltà di comprensione delle
informazioni ricevute. A ragion di ciò, è imposto al produttore che le
informazioni oltre che complete siano chiare e comprensibili e sufficienti a
dotare il consumatore di un comportamento tale da scoraggiare pericoli
nell’utilizzo del prodotto. Si è fatto inoltre riferimento, in questo capitolo,
alla disciplina sulla pubblicità ingannevole. Se il contenuto dei messaggi
pubblicitari è in molti casi idoneo a suscitare precise aspettative nei
consumatori riguardo alle caratteristiche reclamizzate, tali aspettative non
trovano però sempre adeguata corrispondenza nelle reali qualità e
prestazioni che i beni venduti sono in grado di offrire. Il terzo e ultimo
capitolo rappresenta il “cantiere” del nostro spunto riflessivo. Esso
rappresenta un’analisi casistica che sviscerando il concetto di “difettosità”
III
Introduzione
del prodotto, mette in luce un tipo di responsabilità oggettiva non assoluta
ma relativa. Sembra assumere cruciale importanza stabilire se, ed in che
misura, l’apposizione di avvertenze consente al produttore, in presenza di
potenziali rischi oggettivi del bene, di andare esente da responsabilità;
ovvero, rovesciando la prospettiva, se la mera mancanza di esse vale a
fondare una responsabilità in capo al produttore anche in assenza, a stretto
rigore, di difetti del prodotto in senso tecnico. Nella valutazione
dell’impatto delle avvertenze sulla condotta dell’utilizzatore occorre,
probabilmente, tenere conto di un’ulteriore variabile, rappresentata dalle
peculiarità della categoria di utilizzatori del bene. Infatti, l’interazione tra le
condotte delle parti in causa, va valutata, per stabilire la presenza di
information defect, in funzione delle informazioni reciprocamente in loro
possesso e quindi, dal punto di vista del produttore, anche in funzione della
caratteristiche dei soggetti cui il prodotto è destinato e del suo uso
prevedibile.
IV
Capitolo I
Capitolo I
1.1 L’educazione al consumo e l’evoluzione del mercato
La scelta del diritto di prestare attenzione all’educazione al consumo trova
la sua ratio nella profonda evoluzione che, sin dai primi anni settanta, ha
investito le relazioni socio-economiche. Il grado di complessità raggiunto
dal mercato ha portato alla nascita di innumerevoli conflitti, che hanno
1
visto il consumatore quale soggetto sempre piø debole nel mercato. Con
riguardo al profilo oggetto di nostra attenzione, l’individuazione di regole
soddisfacenti per disciplinare il fenomeno dei danni da prodotti ha
costituito, tra le problematiche emerse nell’ambito delle civiltà ad alto tasso
di industrializzazione, quella che ha maggiormente catalizzato l’attenzione
degli studiosi del diritto. Il mutamento delle forme di produzione e della
struttura del mercato, ambedue tendenti a specializzare e separare i profili
della produzione e della distribuzione dei beni di massa, ha creato la
necessità di dare veste giuridica ad una relazione, quella tra produttore e
consumatore, da considerarsi nuova nell’ambito del diritto civile
tradizionale. La modificazione dei sistemi di produzione ha reso infatti
possibile che la stessa venisse in primo luogo delocalizzata rispetto alla
distribuzione e, al suo interno, potesse essere ulteriormente ripartita tra altri
produttori di parti, anche minime, del bene poi complessivamente inteso.
Con l’avvento delle sviluppo tecnologico e della produzione di massa,
l’incremento dei rischi derivanti dalla difficoltà e, in taluni casi, dalla
impossibilità, di effettuare accurati controlli di qualità e di idoneità dei
1
Così G. ALPA, Diritto privato dei consumi, p. 26 ss.; M. BESSONE Interesse collettivo dei
consumatori e regolazione giuridica del mercato. I lineamenti di una politica del diritto, in Giur.It., 1986,
IV, c. 294 ss;
1
Capitolo I
prodotti in rapporto agli Standards qualitativi, ha reso sempre piø urgente la
ricerca di una regolamentazione della responsabilità del produttore, al fine
di promuovere un abbattimento dei livelli di rischio delle attività produttive
e di imputare al fabbricante le conseguenze dei danni arrecati ai
consumatori dai prodotti difettosi, in modo da assicurare loro un adeguato
ristoro. Pertanto, il grande interesse verso questa tematica e stato sollecitato
in larga misura (come usualmente accade nelle situazioni che hanno
dapprima rilievo meramente sociale ed in un secondo momento a livello
giuridico) dalle nuove dimensioni che andava assumendo il fenomeno della
produzione di prodotti difettosi.
Attualmente, infatti, poichØ non è piø il singolo prodotto, dotato di proprie
caratteristiche individuali e destinato ad un particolare acquirente, a
dominare il mercato bensì la serie, cioè una molteplicità infinita di prodotti
aventi caratteristiche uniformi e destinati a soddisfare bisogni tipizzati di
altrettanti acquirenti anonimi, mutano rapidamente anche le dimensioni
della potenzialità dannosa inerente ai prodotti difettosi, per cui ciò che
prima rappresentava, di regola, un difetto isolato del singolo prodotto, si
può trasformare, ora, in un pericolo di danno che accompagna ognuno dei
prodotti fabbricati da un imprenditore. In precedenza, questa relazione
produttore-consumatore era infatti costituita da un rapporto tra venditore e
compratore o tra prestatore d’opera e committente, in un contesto
economico di riferimento fondato quindi sulla produzione artigianale e la
vendita diretta, ovvero si caratterizzava, dal punto di vista giuridico, quale
rapporto tra parti di un contratto, che nel medesimo trovavano esauriente
tutela. Il codice civile patisce in questo senso lo scarto tra il dato normativo
e una realtà economica e sociale caratterizzata da un industrializzazione
avanzata. ¨ pertanto nella prospettiva di approntare una piø efficace tutela
della neonata figura del «consumatore» che la disciplina codicistica viene
2
Capitolo I
in allora sottoposta ad approfondita rielaborazione. Questa ricostruzione si
è resa necessaria in quanto i principi e le regole accreditati in epoca
risalente non venivano piø sentiti adeguati ai complessi fenomeni legati al
«consumo»: una disciplina contrattuale modellata su un tipo di rapporto
ancora considerato «individuale», come è quella della compravendita, e un
sistema di responsabilità extracontrattuale ancorato ai dogmi tradizionali,
che indicano nella colpa (e nel dolo) il presupposto fondamentale dell’atto
illecito, costituivano un limite consistente nella possibilità di costruire
dall’interno dell’ordinamento una disciplina dei consumi piø adeguata alle
esigenze di tutela del consumatore. Se, un tempo, i problemi che la
responsabilità civile era chiamata a risolvere non superavano la visione
individualistica dei rapporti, a causa di una relativa staticità dell’attività
umana, nella società postindustriale la scoperta di nuove forme di energia
non agevolmente controllabili ed il loro utilizzo nei processi produttivi,
mettono in primo piano l'esigenza di tutela del singolo contro il rischio di
danni causati da incidenti dalle proporzioni rilevanti, e dalle conseguenze
dannose imprevedibili. Scarso rilievo, dal punto di vista dogmatico e
pratico, ha avuto in un primo tempo l’importanza di apprestare al
2
consumatore una tutela preventiva che potesse scoraggiare la lesione dei
propri interessi. Peraltro, in una prospettiva da «economia pastorale», non
venne percepita la rilevanza della c.d. asimmetria informativa, ovvero di
quella situazione per la quale taluni soggetti che partecipano alla
conclusione di un rapporto di tipo economico (nell’ambito della presente
trattazione, i produttori) sono in possesso di un bagaglio di conoscenze
maggiore rispetto alle controparti (nella specie, i consumatori-utenti). In
tale contesto, assicurare al consumatore quelle informazioni in grado di
2
Sull’argomento si veda, A. CORDIANO, Sicurezza dei prodotti e tutela preventiva dei consumatori,
Cedam, 2005.
3
Capitolo I
renderlo consapevole delle proprie scelte di consumo e di tramutare queste
in capacità di giudizio e decisione critica risulta, attualmente,
fondamentale. Il mutamento della tipologia e del numero dei beni offerti
dal mercato, sovente di elevato contenuto tecnologico, ha infatti fatto si che
l'acquirente di tali beni si trovi nella necessità di acquisire le informazioni
di cui ha bisogno, che peraltro costituiscono un costo nell’ambito dello
scambio che si intende porre in essere. Percepita tale rilevanza, l’impresa
non è piø concepita come il centro dinamico e propulsore dell’attività
economica, ed il consumatore un mero compratore ed utilizzatore di beni e
3
servizi per il proprio uso personale, familiare o collettivo. Si passa da una
fase in cui l’apparato produttivo ha costituito il fulcro di tutta l’attività
distributiva, ad un’altra in cui il consumatore ha assunto i connotati di un
autonomo decisore dei fenomeni di mercato sino ad arrivare all’idea di un
consumatore che si muove nel mercato come individuo interessato ai vari
aspetti della vita sociale che possono direttamente o indirettamente
danneggiarlo. Il post-consumatore moderno non acquista piø i prodotti che
soddisfano esclusivamente i propri bisogni primari , bensì inizia a dar
spazio a quelle componenti irrazionali ed emozionali della propria
4
persona. In questo contesto si sviluppa il fenomeno del “consumerism”,
inteso come aggregazione delle iniziative della società civile, dell’azione
dei movimenti e organizzazioni a tutela del consumatore e come politica
del diritto volta a ricercare ed assicurare reali garanzie di protezione del
consumatore nei diversi settori di mercato nei quali sono emersi con
maggiore urgenza le istanze di tutela: da una parte, l’interesse
dell’economia per lo studio del comportamento del consumatore e ,
3
Così E.M. TRIPODI, Consumatore e diritto dei consumatori: linee di evoluzione e codice del consumo,
in DCS, 2005, p.1 ss.
4
Così S. CASTALDO e S. BOTTI, La dimensione emozionale dello shopping, in Economia e
Managment, 1999, p.1 ss;
4
Capitolo I
dall’altra, l’interesse del diritto per l’attuazione di un livello elevato di
5
protezione di questa categoria.
5
P. PERLINGIERI, Mercato, solidarietà e diritti umani, in Rass. Dir. Civ., 1995, p. 101 ss; P.
PERLINGIERI e P. FEMIA, Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile, ESI, Napoli,
2000, p. 81 ss.
5