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CAPITOLO I
Contratto di assicurazione in generale e contratto di assicurazione marittima
Sommario: 1. Introduzione: inquadramento del lavoro. – 2. Il contratto di
assicurazione in generale. – 2.1. Definizioni e principali classificazioni. – 2.2.
Natura giuridica. – 2.3. – Le parti. – 2.4. La forma ed il contenuto. – 2.5. La causa.
– 2.6. L‟oggetto e le obbligazioni delle parti. – 3. Il contratto di assicurazione
contro i rischi della navigazione marittima: rapporti col contratto di assicurazione
in generale. – 4. I beni oggetti dell'assicurazione marittima. – 4.1. L‟assicurazione
marittima di responsabilità. – 4.2. L‟assicurazione marittima di cose. – 5. (segue)
L'assicurazione della nave: rinvio.
1. Introduzione: inquadramento del lavoro
Il contratto di assicurazione ha svolto storicamente, e svolge attualmente,
un ruolo di fondamentale rilievo nell‟ambito della navigazione marittima,
garantendo agli operatori del settore la protezione dai considerevoli rischi ad essa
connessi ed agevolando, conseguentemente, l‟esercizio dell‟attività
imprenditoriale in tale settore.
Come si vedrà nel prosieguo, il contratto di assicurazione nasce e si
sviluppa proprio nell‟ambito della navigazione marittima, per poi diffondersi
progressivamente anche in altri settori di attività. Dopo le prime forme embrionali
di assicurazione applicata ai trasporti per mare registratesi già nel diritto romano,
è soprattutto a partire dalla seconda metà del XIV secolo che l‟assicurazione inizia
a delinearsi come tipo autonomo di contratto.
In seguito, nel corso dei secoli, sia la disciplina normativa di tale contratto
sia i contenuti negoziali dello stesso come standardizzati dalla prassi hanno subìto
una profonda evoluzione, a seguito dei mutamenti sociali ed economici ed altresì
in conseguenza di alcune sfortunate tragedie occorse in mare che – in ragione
della gravità delle conseguenze che ne sono derivate sul piano umano prima ed
economico poi – hanno inevitabilmente inciso sulla storia delle assicurazioni
marittime.
2
L‟esempio più recente, in questo senso, che ha direttamente coinvolto il
nostro Paese, è il notissimo naufragio della nave passeggeri Costa Concordia,
affondata nel gennaio del 2012 nei pressi dell‟Isola del Giglio, cagionando la
morte di decine di persone, oltre a gravissimi danni alla stessa nave, assicurata
per il suo elevatissimo valore economico con una pluralità di importanti
compagnie di assicurazione.
Proprio il contratto di assicurazione della nave costituisce l‟oggetto della
presente ricerca, nella quale, de jure condito, si cercherà di ricostruire
l‟evoluzione storica, dalle origini fino ad oggi, della relativa disciplina normativa
e contrattuale, verificando se ed in che misura su questa evoluzione abbiano inciso
gli eventi, specie i grandi sinistri (ma anche fenomeni quali, ad esempio, la
pirateria e le guerre), che si sono registrati nel corso dei secoli e, de jure
condendo, si tenterà di comprendere se ed in che modo dal recente accennato
sinistro della nave Costa Concordia potranno derivare ulteriori sviluppi nella
disciplina di tale contratto.
In tale prospettiva, nell‟ambito di questo primo capitolo verranno svolte
talune considerazioni introduttive sul contratto di assicurazione in generale e sul
rapporto tra questo ed il contratto di assicurazione marittima. Si esamineranno
altresì, sempre nell‟ambito di tale capitolo, le differenti tipologie di contratto di
assicurazione marittima, distinguendo al riguardo tra assicurazione delle
responsabilità ed assicurazione delle cose ed evidenziando, in relazione a
quest‟ultima, i vari beni che ne possono costituire oggetto (nave, merci, nolo,
profitto sperato).
Ci si concentrerà poi, come sopra accennato, sul contratto di assicurazione
della nave, in relazione al quale, nel secondo capitolo, verranno analizzati i primi
gemiti di assicurazione, che nella forma del foenus nauticum si ritrovano nel
diritto romano e, in particolare, all‟interno del Digesto di Giustiniano.
Proseguendo nell‟ excursus storico, nel terzo capitolo si esamineranno le
forme di assicurazione marittima utilizzate nel medioevo, nel passaggio dalla
figura del mercante errante a quella del mercante sedentario, che fece da
detonatore per i primi contratti di assicurazione marittima e le prime leggi in
merito. Nel quarto capitolo si esamineranno le prime codificazioni del diritto
3
marittimo che più hanno influito sulla successiva disciplina positiva italiana del
contratto di assicurazione corpi di nave.
Nel quinto capitolo verrà, invece, approfondita la disciplina moderna del
contratto di assicurazione della nave. In particolare, si focalizzerà l‟attenzione
sulla regolamentazione vigente contenuta negli attuali codici di diritto marittimo
(in Italia, come noto, nel codice della navigazione del 1942) che saranno
esaminati su di un piano comparatistico, anche alla luce delle applicazioni
giurisprudenziali e delle riflessioni dottrinali ed avendo riguardo ai contratti ed
alle clausole standard elaborate direttamente dalla prassi. Naturalmente, non
potranno essere tralasciate neppure le iniziative intraprese sul piano del diritto
internazionale e dell‟Unione europea idonee ad incidere, direttamente o
indirettamente, sul contratto di assicurazione della nave.
Infine, nel sesto ed ultimo capitolo, oltre alla pirateria navale da terzo
millenio e ai naufragi più significativi, verrà esaminata in chiave prospettica, la
recente tragedia della nave Costa Concordia, in relazione alle possibili
conseguenze che dalla stessa ne potrebbero derivare (o ne sono già derivate) sul
piano della disciplina normativa e della regolamentazione negoziale del contratto
di assicurazione della nave.
2. Il contratto di assicurazione in generale
2.1 Definizione e principali classificazioni
Come noto, nell‟ambito del nostro ordinamento il contratto di assicurazione
trova la sua disciplina generale nell‟ambito del codice civile, specificamente negli
artt. 1882 – 1931 (
1
).
L‟art. 1882 cod.civ. ne fornisce la definizione, stabilendo testualmente che
«l’assicurazione è il contratto mediante il quale l’assicuratore, verso pagamento di
1
BRACCIODIETA, Il contratto di assicurazione, Disposizioni generali Artt. 1882-1903, Milano,
2012; BUTTARO, voce Assicurazione in generale, Enc. Dir., III, Milano, 1958; CALVO, Il
contratto di assicurazione: fattispecie ed effetti, Milano, 2012; DE GREGORIO – FANNELLI –
LA TORRE, Il contratto di assicurazione, Milano, 1987; DONATI – VOLPE PUTZOLU,
Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, 2012; GAMBINO, Contratto di assicurazione:
profili generali, Enc. Giur., III, 1988; GIOVAGNOLI – RAVERA, Il contratto di assicurazione:
Percorsi giurisprudenziali, Milano, 2011; LA TORRE, Le assicurazioni, Milano, 2007;
RAZZANTE, Manuale breve di diritto delle assicurazioni, Bari, 2013; ROSSETTI, Il diritto delle
assicurazioni, vol. 1 e 2, Padova, 2011; SCALFI, Manuale delle assicurazioni private, Milano,
1994; VALENTINO, Dei singoli contratti (artt. 1861-1986) vol. IV, Milano, 2011; VOLPE
PUTZOLU, Commentario breve al diritto delle assicurazioni, Padova, 2013
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un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad
esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al
verificarsi di un evento attinente alla vita umana».
La definizione codicistica del contratto di assicurazione presenta, dunque,
anzitutto una fondamentale dicotomia, e cioè la tradizionale distinzione tra
assicurazione contro i danni, specificamente disciplinata negli artt. 1904 – 1918
cod. civ., e assicurazione sulla vita regolamentata negli artt. 1919 – 1927 cod. civ.
L‟assicurazione contro i danni comprende i contratti coi quali l'assicuratore
si impegna a risarcire l‟assicurato a seguito del verificarsi di un dato evento
dannoso. Nell‟ambito di tale categoria, a livello generale, è possibile distinguere, a
seconda dell‟oggetto assicurato dal danno, tra assicurazioni contro i danni alle cose
(furti, incendi, trasporti, ecc.); assicurazione contro i danni alla persona (infortuni,
malattie); assicurazione contro i danni arrecati a terzi o a cose di terzi
(responsabilità civile) (
2
).
L‟assicurazione sulla vita può essere intesa, invece, come il contratto col
quale l‟assicuratore, verso il pagamento del premio, si obbliga a pagare un capitale
2
Una più puntuale classificazione dei rischi delle assicurazioni del ramo danni è operata dal
D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209 (recante il «codice delle assicurazioni private»), che all'art. 2
comma 3 distingue testualmente tra: infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali); prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate;
malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; corpi di veicoli terrestri
(esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non
automotori; corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;
corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi; merci trasportate
(compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai
bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto; incendio ed elementi naturali:
ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio;
esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del
terreno; altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5,
6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso
da quelli compresi al n. 8; responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante
dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore); responsabilità civile
aeromobili: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del
vettore); responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante
dall’uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore);
responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11
e 12; credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all’esportazione;
vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo; cauzione: cauzione diretta; cauzione
indiretta; perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all’occupazione; insufficienza di
entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali
impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette
diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite
pecuniarie; tutela legale: tutela legale; assistenza: assistenza alle persone in situazione di
difficoltà.
5
o una rendita al verificarsi di un determinato evento attinente alla vita umana
(decesso, natalità, nuzialità, ecc.
3
). La funzione dell‟assicurazione sulla vita può
essere individuata nella sua attitudine a soddisfare quel particolare bisogno
dell‟assicurato a vedersi garantito il soddisfacimento dei suoi bisogni eventuali e
futuri che si presentano al verificarsi di un particolare accadimento connesso con la
vita dell'uomo (solitamente questa funzione è definita “previdenza”).
Ma oltre a questa tradizionale distinzione, effettuata direttamente dal codice
civile, molte altre sono state proposte dalla dottrina. Ad esempio, a seconda della
unicità o pluralità dei rischi assicurati, si è soliti distinguere tra assicurazioni contro
un singolo rischio (es., incendio), contro più rischi (es. incendio e furto) e contro
una universalità di rischi (es. tutti i rischi del trasporto marittimo) (
4
).
A seconda della durata del rapporto contrattuale, possono invece aversi
assicurazioni a tempo determinato (es. annuali o poliennali contro i danni; sulla vita
a termine fisso), o con durata commisurata all‟esposizione a rischio (es. a vita
intera; a viaggio) (
5
). Mentre, in relazione alle modalità di adempimento
dell‟obbligo del contraente, è possibile classificare le assicurazioni in: assicurazioni
a premio annuo, che richiedono la corresponsione del premio, da parte
dell‟assicurato, con cadenza annuale; ed assicurazioni a premio periodico, nelle
quali il pagamento del premio avviene a rate infrannuali periodiche (
6
).
In ogni caso, come è stato osservato in dottrina, è possibile rinvenire un
aspetto comune a tutte le tipologie di assicurazione, se si rivolge lo sguardo allo loro
struttura, cioè alle costanti rappresentate dalle prestazioni delle parti e dal rischio. In
ogni contratto di assicurazione, infatti, è dato riscontrare il pagamento del premio da
parte dell‟assicurato, il rischio (evento futuro e incerto) oggetto del negozio, e la
3
In particolare, in relazione al ramo vita, l'art. 2 comma 2 del cennato D. Lgs. n. 209/2005
distingue tra: -le assicurazioni sulla durata della vita umana, -le assicurazioni di nuzialità e di
natalità, - le assicurazioni, di cui detto in precedenza, le cui prestazioni principali sono
direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di
fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento, -l‟assicurazione malattia e
l‟assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di
lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a
longevità, -le operazioni di capitalizzazione, - le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti
per l‟erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
dell‟attività lavorativa.
4
Così, tra gli altri, GASPERONI, Contratto di assicurazione (in generale), Nss Dig. It., IV,
pag.589-590, 1959; LA TORRE, Le assicurazioni, Milano, 2007, pag.6 e 7.
5
LA TORRE, Le assicurazioni, Milano, 2007, pag.7.
6
In termini simili LA TORRE, Le assicurazioni, Milano, 2007, pag.7.
6
prestazione di garanzia da parte dell'assicuratore a copertura di tale rischio (
7
).
2.2 Natura giuridica
Per quanto concerne la natura giuridica del contratto di assicurazione, non vi
sono incertezze in giurisprudenza (
8
) circa la sua sinallagmaticità, ricavabile dalla
stessa definizione dell‟art.1882 cod. civ., secondo cui l‟assicuratore si obbliga a
prestare garanzia («a rivalere l'assicurato») ricevendo in cambio il pagamento di un
premio.
Peraltro, parte della dottrina sottolinea il carattere soltanto eventuale della
prestazione dell‟assicuratore, in quanto tenuto ad indennizzare l'assicurato solo se e
quando si verificherà il sinistro, rilevando conseguentemente come la
giustificazione del pagamento del premio da parte dell'assicuratore non possa essere
identificata nella corresponsione dell‟indennità. Tale circostanza, tuttavia, non
altera, secondo la stessa dottrina, la natura sinallagmatica del contratto di
assicurazione. Si afferma, infatti, da parte di alcuni, che – essendo necessario e
sufficiente, affinché si abbia un contratto sinallagmatico, l‟esistenza del sinallagma
genetico, non dovendo le due obbligazioni corrispettive essere necessariamente
adempiute – la prestazione dell‟assicuratore deve essere identificata nella promessa
di compierla, cui corrisponde la promessa di pagare il premio da parte
dell‟assicurato (
9
). Per altri (
10
), analogamente, l‟elemento determinante
l‟attribuzione della natura corrispettiva sarebbe piuttosto costituito dal fatto che fin
dal momento della conclusione del contratto l‟assicuratore assume la copertura del
rischio previsto.
Il carattere di contratto a prestazioni corrispettive dell‟assicurazione
comporta l‟applicabilità ad essa degli istituti tipici della corrispettività, escluse la
rescissione e la risoluzione per eccessiva onerosità, che non si applicano ai contratti
aleatori a norma degli articoli 1448 comma 4° e 1469 cod. civ., tra i quali rientra
quello in discorso (
11
). Infatti, come pacificamente riconosciuto anche dalla
giurisprudenza, il fatto che la prestazione dell‟assicuratore sia incerta, almeno
7
In questi termini SCALFI, Manuale delle assicurazioni private, Milano, 1994, pag.13
8
Cass. 18.5.1971 n. 1462, Giust. Civ. 1971, I, 1627
9
DONATI, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, 1952, p.52
10
DE GREGORIO – FANNELLI – LA TORRE, Il contratto di assicurazione, Milano, 1987, p.15
11
LA TORRE, Le assicurazioni, Milano, 2007, p.8
7
quanto al momento in cui sarà dovuta, e la possibile sproporzione che ne deriva tra
essa e l‟importo dei premi riscossi dall‟assicuratore, rende tipicamente aleatorio il
contratto di assicurazione (
12
).
Come osservato in dottrina (
13
), il carattere aleatorio del contratto di
assicurazione evidenzia come esso sia particolarmente improntato al fondamentale
principio di buona fede, circostanza questa che lo rende a sua volta inquadrabile tra
i contratti uberrimae fidei e, anzi, il contratto uberrimae fidei per eccellenza, come
desumibile specie dalle norme di cui agli artt. 1888 (
14
), 1892 e 1893 cod. civ (
15
).
Inoltre, la protrazione della garanzia cui è tenuto l‟assicuratore nell‟arco di
tempo stabilito per l‟efficacia del contratto, permette di classificare il contratto di
assicurazione nella categoria dei negozi ad esecuzione continuata. Come contratto
di durata, il recesso unilaterale e la risoluzione non hanno influenza sulle prestazioni
12
Cass. 18.5.1971 n. 1462, LA TORRE, Le assicurazioni, Milano, 2007, p.8
13
CANDIAN A.D., Forma e assicurazione, Milano, 1988, pag. 83
14
Laddove impone la forma scritta ad probationem del contratto e contestualmente, l'obbligo in
capo all'assicuratore, parte forte del rapporto (che provvede anche a dettare unilateralmente le
condizioni generali del negozio), di rilasciare all'assicurato la relativa polizza, così che possa
essere utilizzata (anche) per comprovare la conclusione dell'accordo. Stabilisce, infatti,
testualmente l'art. 1888 cod. civ. che: “Il contratto di assicurazione deve essere provato per
iscritto. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro
documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del
contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la
restituzione dell'originale.”
15
Entrambe le disposizioni provvedono infatti a regolamentare gli obblighi informativi
dell'assicurato (che deve quindi agire al riguardo in conformità al principio di “buona fede”) in
relazione a circostanze rilevanti ai fini della conclusione del contratto o del suo contenuto,
determinando le conseguenze che ne derivano in capo all'assicurato stesso per il caso di
dichiarazione inesatte o reticenti commesse con dolo o colpa grave (art. 1892 cod. civ) o senza
dolo o colpa grave (art. 1893 cod. civ.). In particolare, a norma dell'art. 1892 cod. civ.: “Le
dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore
non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse
conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente
ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se,
entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non
dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi
relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in
ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il
termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se
l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per
quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.” La norma è
completata dal successivo art. 1893 cod. civ., secondo il quale: “Se il contraente ha agito senza
dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del
contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi
all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la
reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza o la reticenza sia conosciuta
dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta
è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato
applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”
8
già eseguite o in corso di esecuzione, a norma degli articoli 1373, 1458 e 1898 cod.
civ. (
16
).
2.3 Le parti
Venendo ora a trattare dei soggetti che intervengono nel contratto di
assicurazione, l'assicuratore – come sopra accennato – è il soggetto che si obbliga
ad una prestazione al verificarsi di un sinistro. La rigorosissima disciplina
pubblicistica in materia, dettata già dal codice civile (art. 1883 e 1884), richiede una
specifica qualificazione professionale dell‟assicuratore, essendo necessario che
quest‟ultimo sia un ente pubblico o una società di un certo tipo (s.p.a. o cooperative
a r.l. o mutue assicuratrici) (
17
), debitamente autorizzata ad esercitare l‟attività
assicurativa (
18
).
Le norme del codice civile sono completate ed integrate, nell'ambito del
diritto interno, dal D. Lgs. n. 209/2005 (“Codice delle assicurazioni private”), che
nel Titolo II (artt.11 ss.) detta le condizioni per l'accesso all'attività assicurativa in
Italia, sia per le imprese con sede legale nel nostro Paese (per le quali sono invero
prescritti anche alcuni adempimenti interni per il caso in cui intendano operare
anche in altro Stato dell'Unione europea in regime di stabilimento o di libera
prestazione dei servizi)(
19
), sia per le imprese di altri Stati dell'Unione europea
(
20
), sia per le imprese di Stati terzi (
21
).
Infatti, sulla base delle norme di diritto primario e derivato dell'Unione
europea, anche alle società di assicurazione è permesso vendere i loro prodotti
nell'intero territorio unionale, sia stabilendosi in altri Paesi, che fornendo i loro
servizi transfrontalieri direttamente o tramite intermediari. Inoltre, il Regolamento
CE n. 2157/2001 (richiamato dall'art. 14 comma 1 lett. a cod. ass.) permette
16
FORNI, Assicurazione e impresa (manuale professionale di diritto delle assicurazioni private),
Milano, 2009, pag.242
17
Sul profilo della qualificazione professionale dell'assicuratore, stabilisce infatti l'art. 1883 cod.
civ. che «l'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico
o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali» mentre a
norma dell'art. 1884 cod. civ. «le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente
capo, in quanto compatibili con la specialità del rapporto».
18
Secondo Cass. 24.3.1977 n.1150, in Foro It., 1977, I, 2504, se mancasse tale autorizzazione vi
sarebbe la nullità del contratto.
19
Capo II, artt. 13 – 22.
20
Capo III, artt. 23 – 27.
21
Capo IV, artt. 28 e 29.
9
l'esercizio dell'impresa di assicurazione nella forma della società europea,
introdotta e disciplinata dal medesimo Regolamento e, per quanto ivi non
previsto, regolata dal diritto dello Stato in cui è situata la sua sede sociale. Resta
fermo, anche per tale società, la cennata necessità di preventiva autorizzazione da
parte dell'IVASS (
22
) a norma dello stesso art. 14 cod. ass.
Da decenni, in effetti, le istituzioni europee hanno avviato un processo
volto alla creazione, in attuazione delle norme dei trattati istitutivi sulla libera
circolazione ed il diritto di stabilimento, di un “mercato unico delle assicurazioni”,
con un gruppo di Direttive negli anni '70 del secolo scorso (
23
), poi implementate
e modificate dapprima negli anni '80 (
24
) e successivamente negli anni '90 (
25
),
fino ad arrivare ai più recenti provvedimenti normativi degli ultimi anni (
26
).
Scopo principale perseguito dal legislatore europeo, oltre al
riconoscimento della libertà delle imprese di assicurazione di operare nei vari Stati
membri essendo assoggettate ad un quadro normativo uniforme, è altresì quello di
garantire una sana e prudente gestione dell‟impresa di assicurazione mediante il
rispetto delle tecniche assicurative e attraverso procedure di controllo interno e di
gestione dei rischi, anche in funzione della tutela del soggetto assicurato (
27
).
22
Si tratta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, istituito con legge 7 agosto 2012 n°135,
di conversione del d.l. 6 luglio 2012 n°95; che ha abrogato il precedente Isvap. La costituzione
della Società europea assicurativa, può avvenire per fusione, o per costituzione di una Società
europea holding, oppure ancora per trasformazione di una s.p.a. in S.E.
23
Con le prime direttive (n. 73/239-non vita e 79/267-vita) sono state dettate disposizioni di
coordinamento delle legislazioni statali di vigilanza al fine di garantire l'esercizio del diritto di
stabilimento.
24
Le seconde direttive (n. 88/357-non vita e 90/619-vita) hanno disciplinato l'esercizio del diritto
di libera prestazione dei servizi assicurativi.
25
Le terze direttive (n. 92/49-non vita e 92/96-vita) hanno introdotto il principio della
autorizzazione unica e di un conseguente controllo unico valevole per l'intero territorio
comunitario.
26
Come, ad esempio la Direttiva UE 2009/138 del 25 Novembre 2009 in materia di accesso ed
esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (c.d. direttiva Solvency II) che ha
arricchito la normativa preesistente circa il regime di stabilità e il monitoraggio dei rischi (c.d. risk
management).
27
Oggi, dopo la “relazione degli esperti” (rapporto U.E. del 2014) incaricati dalla Commissione
europea, ci si è resi conto che la costruzione del mercato unico delle assicurazioni presenta gravi
problemi, uno fra tutti la differente normativa tra i vari stati membri. Ad oggi risulta ancora
difficile sottoscrivere polizze (diverse da quelle inerenti ai c.d. grandi rischi) in altri stati U.E.
(quindi, ad esempio, per motivi di lavoro, un cittadino che si trasferisce in un altro paese
dell‟unione, potrebbe essere costretto a stipulare una nuova assicurazione auto; o peggio ancora, le
imprese con succursali in diversi paesi dell‟Unione potrebbero essere costrette a sottoscrivere
polizze distinte a condizioni diverse in ogni paese, invece di una unica polizza valida per tutta
l‟Unione europea).