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La Carta costituzionale, all’art.2, garantisce i “diritti inviolabili della
persona, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la
sua personalità”. La norma, a priori, riconosce i diritti della persona non
solo “uti singoli” ma come soggetto facente parte di formazioni sociali.
Il diritto di associarsi, liberamente e senza alcuna autorizzazione, per fini
che non siano vietati dalla legge penale (art.18 Cost.), è il mezzo per lo
sviluppo dell’individuo. Tale diritto non deve, però, ledere
l’ordinamento. Per tal motivo sono proibite le associazioni segrete
nonché quelle politiche militarizzate (art.18, 2), avendo cura di
disciplinarne lo scioglimento attraverso legge ordinaria (L. 25 gennaio
1982 n°17).
1
L’art.3, nel sancire il principio di uguaglianza, impegna lo Stato a
rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona: non
solo, quindi, riconoscimento ma anche azione. Ora, andando a ritroso, se
è vero che l’art.3 si impegna, dopo averla riconosciuta, a rimuovere gli
ostacoli per la realizzazione dell’uguaglianza; se è vero che l’individuo
svolge la sua personalità nelle formazioni sociali, sarà anche vero che
l’art.3 troverà la sua applicazione anche nei confronti delle strutture
plurisoggettive, impedendone la discriminazione.
1
Gazzoni “Gli enti”, in Manuale di Dir. Priv. 1998
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Si parla delle formazioni sociali e se ne assume la garanzia
costituzionale, ciò non impedisce, però, al legislatore ordinario, di
elaborare e di assumere nuovi modelli e all’interprete di ricercare la
presenza di nuove formazioni divenute meritevoli di una specifica
considerazione.
2
2
Rescigno “Formazioni sociali intermedie”, in rivista di Dir. Civ., 1998, I, p.301 ss.
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2) ELEMENTI DISTINTIVI.
Il fenomeno associativo viene caratterizzato dal comune agire in vista
del perseguimento di uno scopo comune; bisogna però definire gli
elementi che distinguono l’agire di una struttura da quelli di un’altra.
Un primo elemento è quello dello scopo: gli enti si distinguono a
seconda che perseguano uno scopo di lucro ovvero uno ideale non
economico (come nel no profit). Nel primo caso, tipica è la forma
societaria, nel secondo vi è una pluralità di forme: associazioni,
fondazioni, cooperative.
Le società commerciali svolgono un’attività diretta alla produzione e allo
scambio di beni e servizi allo scopo di perseguire un utile da ripartire tra
i soci.
Le organizzazioni non commerciali, perseguendo fini non economici,
possono avere carattere egoistico (soddisfacimento dell’interesse del
singolo associato come nel caso di circoli ricreativi), o altruistico (è il
caso dell’assistenza alle categorie deboli).
Il problema è dato dalla disciplina a tale categoria applicabile in quanto
lo svolgimento di un’attività commerciale non è preclusiva dello scopo
non egoistico dell’ente laddove fosse strumentale allo scopo medesimo.
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Come afferma il Gazzoni, vi è una sostanziale neutralità delle forme
associative rispetto ai contenuti e quindi rispetto all’eventuale attività
svolta, cosicché il problema è quello della disciplina dell’attività stessa e
non della validità del contratto.
3
Il secondo elemento di distinzione è dato dall’autonomia degli enti ossia
la loro capacità di costituire una struttura a se stante rispetto ai soci che li
costituiscono.
A seconda dei casi, possiamo trovare enti nei quali l’autonomia è
inesistente ed enti nei quali questa presenta caratteri più marcati.
Il problema dell’autonomia è legato a quello della soggettività giuridica
come capacità, da parte dell’ente, d’essere soggetto autonomo
d’imputazione, assumendo proprie responsabilità o doveri che, mi ripeto,
sono del tutto distinti da quelli dei singoli soggetti che lo compongono.
Tale autonomia è un’elemento tipico e comune a tutte le società.
Essa consiste nella separazione più o meno accentuata del patrimonio
sociale da quello dei soci (autonomia patrimoniale).
Elemento comune delle società, ha un’intensità diversa a seconda che si
tratti di società di persone o di capitali (imperfetta nel primo caso,
perfetta nel secondo).
3
Gazzoni ult. cit.
11
L’autonomia perfetta è elemento peculiare degli enti dotati di personalità
giuridica; non essendone dotate, quindi, le società di persone ne
godranno in maniera imperfetta.
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3) NELLA SPECIE: ENTI ED ACQUISTO DELLA PERSONALITA’
GIURIDICA.
La personalità giuridica, a differenza dello scopo il quale caratterizza e
distingue i diversi enti a seconda che perseguano scopi ideali, non
lucrativi o lucrativi, può essere acquistata da tutti gli enti
indistintamente.
Potranno quindi godere d’autonomia patrimoniale perfetta non solo la
società ma anche associazioni senza scopo di lucro, laddove queste
abbiano acquisita la personalità giuridica. Nel contempo potranno
esserne dichiarate prive, godendo di quella imperfetta, sia le società,
nella specie quelle di persone, che le associazioni non aventi personalità
giuridica.
La distinzione, tra le due categorie, ritorna per quanto attiene il modo
d’acquisto di tale personalità, essendo esso basato sul sistema
concessorio o su quello normativo.
Il sistema normativo è applicabile alle società di capitali (S.p.A., S.r.l.,
S.a.p.a.) le quali acquistano la personalità giuridica al momento
dell’iscrizione nel registro delle imprese; da tale momento la società ha
una denominazione, una sua volontà e un proprio patrimonio. E’ chiaro
che, se ci si fermasse alla sola iscrizione, le società sarebbero esonerate
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dai controlli che ne definiscono la conformità ai principi del nostro
ordinamento, ciò comporterebbe la lesione, oltre che dell’ordinamento
stesso, dei traffici e dei rapporti commerciali. A tale conseguenza ovvia
l’istituto dell’omologazione: controllo di legittimità dell’atto costitutivo
il quale, condotto dal giudice ordinario, non sarà mai d’opportunità o di
merito.
Il sistema concessorio caratterizza, invece, l’acquisto della personalità
giuridica da parte d’associazioni e fondazioni mediante richiesta, degli
interessati, all’autorità competente e successivo riconoscimento da parte
di questa.
Tale sistema si dice concessorio in quanto trova il suo fondamento non
solo nell’adempimento di una formalità (la presentazione di una
domanda all’autorità competente), ma nell’esercizio discrezionale dei
poteri amministrativi da parte dell’autorità cui la domanda è inoltrata.
Infatti, questa dovrà valutare se l’ente sia conforme alla legge, se il suo
patrimonio appaia sufficiente al conseguimento dello scopo sociale.
L’autorità potrà subordinare il riconoscimento alla modificazione
dell’atto costitutivo in modo da permettere che tale conformità si
realizzi.
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L’istituto rientra tra le concessioni amministrative alle quali, tra le altre,
verrà applicata la regola del “silenzio assenso” (art.20 L.241/1990).
Questa è stata una, breve, individuazione dei caratteri del fenomeno
associativo.
Si può, ora, passare alla definizione delle singole forme dell’agire
comune.
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4) SOCIETA’.
Tale è la figura che, nei sistemi economici moderni, costituisce la forma
giuridica prevalente per l’esercizio d’attività economiche d’impresa.
L’art.2247 definisce quello di società, un contratto col quale due o più
persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di
un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Dunque il negozio costitutivo delle società è un contratto plurilaterale,
consensuale con comunione di scopo.
Plurilaterale in quanto al contratto partecipa una pluralità di soggetti
(laddove in caso d’unicità vi sarebbe un’impresa individuale).
Consensuale in quanto non è necessario che il conferimento sia
immediatamente eseguito essendo sufficiente l’impegno, cioè la
promessa di conferimento.
Vi è comunione di scopo laddove i soggetti non siano mossi da interessi
contrapposti ma convergenti.
Il secondo elemento essenziale è il conferimento.
Esso è, per il soggetto, il mezzo per acquisire lo status di socio mentre,
per la società, è lo strumento essenziale per l’esercizio dell’attività
economica. Così come prevede l’art.2247, si possono conferire, nella
società, sia beni che servizi.
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Nel primo caso è possibile apportare non solo denaro ma, anche, beni
mobili ed immobili (previa valutazione dell’esatto ammontare), nonché
crediti; tali beni costituiranno il patrimonio della società il quale, a sua
volta, costituirà la principale garanzia nei confronti dei creditori sociali.
Il conferimento di servizi consiste nella prestazione di un’attività
lavorativa, all’interno della società, da parte del socio.
Terzo elemento è costituito dall’esercizio in comune di un’attività
economica. Il fatto che l’esercizio deve essere comune permette, a tutti i
soci, di partecipare all’adozione delle decisioni che si ritengono
opportune per la realizzazione dello scopo sociale ma, nello stesso
tempo, si avrà anche la sopportazione del rischio di perdite. Tale rischio
assume una diversa intensità a seconda che si tratti di società di capitali o
di persone. La distinzione tra i due tipi di società trova la sua definizione
a riguardo della struttura degli organi sociali: coincidenti coi soci, nel
caso società di persone, distinti da questi (amministratore, sindaco) nel
caso delle società di capitali.
Per finire, la divisione degli utili cioè l’erogazione, ai soci, del risultato
di gestione. A tal proposito, è possibile distinguere l’utile oggettivo,
quello realizzato dalla società, dall’utile soggettivo come risultato
economico perseguito dai soci a seguito di una deliberazione,
dell’assemblea, in tal senso (essendo possibile che siano accantonati a
riserve).
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Nelle cooperative, i soci possono conseguire un utile “indiretto”
consistente nel risparmio di spesa (acquisto di beni ad un prezzo
inferiore che sul mercato) o nel godere, in quanto socio, di particolari
servizi.
Il riparto dell’utile, risultante dal bilancio al 31/12, avviene secondo
quanto previsto dall’atto costitutivo anche se, di solito, sarà
proporzionale al conferimento. Non è illegale la ripartizione d’utili in
maniera diversa (magari in ragione di un’attività svolta nella società)
purchè non si approdi nel patto leonino (totale esclusione di un socio dal
risultato di gestione).
In relazione all’attività esercitata, le società si distinguono in “non
commerciali”, categoria alla quale appartiene solo la società semplice (la
quale svolge attività non previste dell’art.2195) e in commerciali alle
quali appartengono tutte le altre società.
In relazione all’autonomia e alla conseguente responsabilità dei soci, tali
strutture si distinguono in: società di persone (S.S., S.A.S., S.N.C.) e in
società di capitali (S.a.p.a., S.r.l., S.p.a.).
Nelle società di persone, l’autonomia patrimoniale imperfetta definisce
la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali in caso
d’insufficienza del patrimonio della società. Nelle società di capitali i
soci, poiché godono di responsabilità limitata, rispondono nei limiti del
capitale conferito.
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5) ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE.
Vengono identificate in un insieme di persone riunite per il
conseguimento di un fine comune. Tale fine può essere egoistico, andare
cioè a vantaggio dei suoi componenti (circoli ricreativi), o altruistico,
come nei casi d’assistenza a categorie cosiddette “deboli” e di ricerca
scientifica, ma sempre non economico: è questa la più importante
distinzione dalle società.
Le associazioni nascono dall’accordo di più soggetti, si costituiscono per
atto pubblico (necessario per l’acquisto della personalità giuridica) e
sono regolate dallo statuto il quale, a sua volta, è integrativo dell’atto
costitutivo.
Nell’atto costitutivo viene definita l’entità del patrimonio, la sede, la
denominazione e vengono nominati gli amministratori; lo statuto, invece,
regola la vita dell’ente sulla base dello scopo per il quale lo stesso si è
costituito.
Gli organi sociali sono: l’assemblea e gli amministratori.
L’assemblea è l’organo sociale mediante il quale la maggioranza dei soci
compie gli atti necessari per la vita dell’ente. Opportunamente convocata
(almeno una volta l’anno laddove ne faccia richiesta almeno un decimo
degli aventi diritto), approva i bilanci, nomina gli amministratori, decide
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sulla eventuale, responsabilità degli stessi (art.22 Cod.civ.) e può
modificare l’atto costitutivo (modificazioni che non devono tradire lo
scopo per il quale l’ente si costituisce).
Gli amministratori vengono considerati mandatari dell’associazione.
Il rapporto con l’ente viene definito come contrattuale laddove la
delibera dell’assemblea, di nomina, vale come proposta e l’accettazione
come momento di perfezione delle stessa. Anche la responsabilità ha
natura contrattuale, rispondendo, l’amministratore, per l’intero.
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Il fatto che l’associazione persegua fini ideali ne impedisce l’apertura
“erga omnes”. E’ previsto, infatti, un controllo sulle qualità di chi
richiede di farne parte, da parte degli amministratori o dell’assemblea
(sarà lo statuto a stabilirlo). In tale ordine d’idee rientra l’esclusione
dell’associato nel caso in cui perda le qualità che ne avevano permesso
l’accoglimento nell’associazione o che risulti inadempiente nei suoi
doveri (si va, in questo caso, dal mancato pagamento della quota di
partecipazione al mancato svolgimento di una particolare attività
lavorativa). All’interessato sarà attribuita la facoltà di difendersi.
L’associato non può trasferire, senza l’autorizzazione degli organi
interni, il suo status, salvo quando si tratti di successione mortis causa,
laddove il successore abbia acconsentito a ciò.
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Gazzoni “Gli enti riconosciuti”, in Man. Dir. Priv. 1998