5
1. Introduzione
Negli ultimi decenni si è molto discusso sul valore della piccola
impresa, la cui organizzazione ha attirato anche la curiosità internazio-
nale, con la conseguenza di una rivalutazione delle piccole organizza-
zioni come motore dell’economia.
L'organizzazione degli studi professionali, forse per la marcata
volontà dei professionisti di non voler essere definiti imprenditori, è ri-
masta al di fuori di questi dibattiti, ma ciò non impedisce di evidenziare
forti analogie tra studio professionale e impresa, sul piano organizzati-
vo.
All’estero le piccole strutture professionali non sono la regola,
mentre lo sono in Italia. Questi piccoli studi, dove la storia del profes-
sionista individuale è spesso una storia di famiglia, vengono poco con-
siderati dagli studi internazionali in materia di organizzazione, ma sono
il modo italiano di fare professione. E, sotto il profilo organizzativo, meri-
tano maggiore attenzione. Concentreremo l’attenzione sul Consulente
del Lavoro in Italia, una figura poco comune nel panorama europeo e in
quello mondiale.
Si analizzeranno, nella prima parte, gli elementi dell'organizza-
zione degli Studi professionali gestiti da un unico titolare. Si rifletterà sui
relativi punti di forza e di debolezza.
I percorsi di aggregazione secondo i principali modelli sono og-
getto della seconda parte del lavoro. Si analizzeranno vantaggi e svan-
taggi per i protagonisti, ma anche per i clienti.
Come apporto empirico è stato realizzato un sondaggio che rac-
coglie elementi contestuali ed indicazioni sulla propensione al lavoro di
gruppo.
E il lavoro di gruppo risulta in molti casi un punto di arrivo, nel
percorso strategico di adattamento all'ambiente competitivo.
7
2. L’organizzazione individuale del professionista
Per organizzazione s'intende una entità sociale guidata da obiet-
tivi, progettata come sistema di attività deliberatamente strutturato e
coordinato, che interagisce con l’ambiente esterno
1
. L’elemento chiave
dell’organizzazione non è né la struttura, né l’insieme delle regole e del-
le procedure, ma sono le persone e le loro relazioni reciproche. Non
quindi le persone considerate nel loro essere insieme, ma nel loro inte-
ragire le une con le altre. E queste interazioni sono frutto delle azioni
compiute per raggiungere gli obiettivi dell’organizzazione stessa.
Lo Studio di qualsiasi professionista, che esercita individualmen-
te l’attività, o lo Studio in cui molti professionisti lavorano assieme, sono
esempi di organizzazione, come organizzazione è una qualsiasi impre-
sa. Quindi la struttura o l’organizzazione di uno Studio professionale,
anche composto da un solo professionista e qualche collaboratore, po-
trebbero non avere sostanziali differenze rispetto alle piccole realtà a-
ziendali di qualsiasi altro settore.
Nel corso di questo lavoro accadrà di utilizzare concetti applica-
bili all’impresa e, in particolare, alla piccola impresa. Le analogie riguar-
dano aspetti organizzativi e viene lasciato al dibattito giuridico o politico
qualsiasi altra riflessione circa la distinzione tra professione e impresa.
Questo dibattito è molto acceso, il tema della liberalizzazione delle pro-
fessioni è il campo di aspre battaglie, dove si progettano spinte alla de-
regolamentazione e si organizzano resistenze conservative.
1
Vedi: DAFT R. L., 2010, p.12.
9
2.1. La forma semplice di organizzazione
La forma organizzativa semplice vede il professionista iniziatore
dello studio, come baricentro dell’organizzazione e in presa diretta con i
suoi collaboratori e con gli stakeholder esterni
2
. Egli impegna diretta-
mente le sue risorse economiche e, con il suo bagaglio cognitivo, ga-
rantisce il funzionamento. Egli accede direttamente alle fonti informative
e alle reti di relazione che gli permettono di assicurare le risorse alla
sua attività. La forma organizzativa semplice non necessita di grandi
valutazioni per essere compresa, tuttavia può essere utile descriverla
sotto l’aspetto strutturale e contestuale.
Prendiamo l’esempio di uno Studio professionale composto di
due persone: il titolare ed una impiegata addetta alla segreteria.
Elementi strutturali
Potremo notare che non vi sarà bisogno di particolare formaliz-
zazione, il rapporto organizzativo è chiaro e implicito. I clienti, per ri-
chiedere prestazioni e informazioni, si rivolgeranno normalmente alla
segretaria. Generalmente, nelle dimensioni più contenute, lo Studio non
è dotato di particolari documenti comprendenti procedure, mansionari e
regolamenti, ma la conoscenza è diretta e implicita. La specializzazione
è al più alto livello nel professionista, mentre l’impiegata addetta alla
segreteria, in genere, possiederà un più limitato livello di conoscenza e
svolgerà un'ampia gamma di compiti. Quando cresce il numero di ad-
detti, i compiti organizzativi saranno tendenzialmente suddivisi. Più alta
sarà la specializzazione di un addetto, più ristretta sarà la gamma di
compiti che egli assolverà. La gerarchia, nel caso prospettato, è rigida,
verticale e corta. Il processo decisionale è appannaggio del titolare, at-
tuato in modo diretto e senza mediazioni. La professionalità può essere
2
Vedi: COSTA G., GIUBITTA P., 2008.
10
più o meno coltivata. Nel professionista è coltivata per definizione, ma il
livello di formazione culturale e l’esperienza sul campo sono le variabili
determinanti. Gli addetti dello Studio, in particolari gli esperti in materia
di paghe sono persone che si formano in qualche anno di attività. La lo-
ro capacità professionale traspare in modo molto diretto all’esterno at-
traverso i contatti di relazione con i clienti, ed è un elemento attraverso
il quale i clienti stessi misurano la competenza dello Studio.
Elementi contestuali
Lo Studio può essere compreso e valutato attraverso l’esame di
un insieme di elementi, non solo attraverso le dimensioni strutturali che
abbiamo finora citato, ma anche attraverso alcune dimensioni conte-
stuali. Tra gli aspetti contestuali
3
è rilevante il numero di addetti e il fat-
turato: questi parametri danno immediatamente l’idea della dimensione
dello Studio. La dotazione tecnologica, in particolare gli strumenti
hardware, i software, le banche dati e il sistema telefonico interno sono
gli strumenti di maggior rilievo che valorizzano e trasformano in output
le informazioni d'input e il lavoro degli addetti. L’adeguatezza,
l’aggiornamento e l’ergonomia di queste risorse possono essere visti
come i canali che veicolano internamente e trasportano verso l’esterno
il sapere e il servizio prodotto dalle persone. Ogni deficienza è un collo
di bottiglia che riduce la portata o la qualità del servizio. L’ambiente
comprende gli elementi esterni allo Studio stesso, e avremo modo di
approfondirne di seguito le relazioni e l’importanza. Sono aspetti conte-
stuali anche gli obiettivi e le strategie che il titolare si propone e assu-
me. La strategia consiste nel descrivere il piano di azione e determinare
le risorse necessarie per poter erogare il servizio alla clientela, secondo
gli obiettivi, cioè lo scopo che il titolare stesso si prefigge. Così egli de-
finisce gli ambiti della sua attività e i soggetti con i quali relazionarsi, i
3
Vedi: DAFT R. L., 2010, p.19.
11
collaboratori nel suo Studio, i suoi Clienti, ma anche i suoi concorrenti.
13
2.2. La professione di Consulente del Lavoro
Concentreremo l’attenzione sulla professione del Consulente del
Lavoro in Italia, una figura poco comune nel panorama europeo
4
e in
quello mondiale.
La professione di Consulente del Lavoro è stata individuata nel
1939, con la legge n. 1815. E’ la prima norma che individua l’esigenza
da parte dello Stato di garantire il controllo su una materia delicata: la
corretta tenuta e la regolarizzazione dei documenti dei lavoratori dipen-
denti nell’ambito dei rapporti con i datori di lavoro, la gestione dei rap-
porti assicurativi e previdenziali collegati
5
. L’esercizio di quest'attività è
quindi subordinata ad una autorizzazione di una specifica autorità
6
.
Negli anni ’50 nacque un movimento che portò alla costituzione
di un'associazione sindacale del Consulenti del Lavoro. Dapprima, nel
1953, si costituì l'Associazione Nazionale dei Consulenti in materia di
lavoro e di previdenza sociale. In seguito la denominazione verrà cam-
biata in Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (Ancl) e dal
2002, a sottolineare una ritrovata unità, dopo il frazionamento del sin-
dacato in più sigle, alla denominazione verrà apposta l’aggiunta «sinda-
cato unitario» (Ancl-Su).
La regolamentazione specifica della professione, arriva nel 1964,
4
Le professioni in Europa affini al Consulente del Lavoro sono principalmente i
Graduados sociales in Spagna, e i Giuristi d’impresa in Polonia. Altrove sono più o
meno espresse da esperti in materie giuridico-economiche, senza distinzioni specifi-
che.
5
Art. 4 L. 23 novembre 1939 n. 1815 in G.U. n. 291 del 16 dicembre 1939. «La
tenuta o la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale non può essere assunta da parte di coloro che non
sono legati alle aziende stesse da rapporto d'impiego se non in seguito all'autorizza-
zione del competente circolo dello ispettorato corporativo, per coloro che intendono
esercitare la predetta attività nella circoscrizione di un solo circolo, e del ministero del-
le corporazioni negli atri casi».
6
Allora Ispettorato corporativo, corrispondente al successivo Ispettorato del Lavo-
ro e all’attuale Direzione Provinciale del Lavoro.
14
con la Legge n. 1081. Il titolo della norma è precisamente «esercizio
dell’attività di consulenza del lavoro». E stabilisce che solo i Consulenti
del Lavoro possono assumere la cura della tenuta e della regolarizza-
zione dei documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assi-
stenza sociale quando non sia affidata a personale dipendente
dell’azienda stessa
7
. Viene dettagliato l’oggetto della attività, l’ambito
della cosiddetta riserva professionale. I Consulenti del Lavoro si occu-
pano, per conto delle aziende clienti, della tenuta dei documenti azien-
dali di lavoro, dei documenti assicurativi, dei conteggi di contributi, dei
relativi versamenti e delle denunce agli enti preposti. Per operare pres-
so gli Istituti competenti per le gestioni assicurative, previdenziali e as-
sistenziali e presso gli Enti ispettivi necessitano di una specifica delega
del datore di lavoro
8
. Con questa norma viene inoltre istituito l’Albo dei
Consulenti del Lavoro, con articolazioni provinciali.
Sette anni dopo la regolamentazione della professione viene isti-
tuito un Ente di previdenza e assistenza a favore dei Consulenti del La-
voro (Enpacl)
9
e viene regolamentato un apposito sistema pensionistico
e previdenziale. In seguito il sistema pensionistico subirà alcune modifi-
7
Art. 1. L. 12 ottobre 1964 n. 1081 in G.U. n. 274 del 7 novembre 1964 (Esercizio
dell'attività di consulenza del lavoro). «La tenuta e la regolarizzazione dei documenti
delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, quando
non è curata dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non
può essere assunta, neanche gratuitamente, se non dai professionisti di cui all'articolo
5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, o dai Consulenti del Lavoro. Sono Consu-
lenti del Lavoro coloro i quali, muniti dell'apposita autorizzazione, sono iscritti nell'albo
istituito dalla presente legge».
8
Art. 2. L. 12 ottobre 1964 n. 1081 (Oggetto dell'attività). «I Consulenti del Lavoro
svolgono presso le aziende l'attività concernente le operazioni che riguardano la com-
pilazione, la scritturazione e l'aggiornamento dei documenti aziendali di lavoro, quali i
libri di matricola e di paga, i libretti di lavoro, i prospetti di paga, le tessere assicurati-
ve, i moduli e le denuncie, nonché l'effettuazione dei conteggi e dei versamenti contri-
butivi in materia di lavoro. Essi, inoltre, su delega del titolare dell'impresa, possono
svolgere per conto dello stesso presso gli istituti previdenziali ed assistenziali, presso
gli enti ed uffici competenti, gli adempimenti relativi all'attività di cui al primo comma
del presente articolo».
9
Con la L. 1100 del 23 novembre 1971, pubblicata nella G.U. del 23 dicembre
1971, n. 324.
15
che
10
, quindi dal 1 gennaio 1995, l’Ente di Previdenza trasformerà la
propria natura giuridica in Ente privato di tipo associativo
11
.
L’istituzione dell’Albo professionale
La professione di Consulente del Lavoro assurge alla dignità «di
libera professione» nel gennaio del 1979, con la Legge n. 12
12
dal titolo
«Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro».
Viene definito l’oggetto della professione; vengono specificati i requisiti
per l’iscrizione all’Albo, le modalità relative all’esercizio della professio-
ne, l’organizzazione statutaria, le norme penali per l’esercizio abusivo
della professione, l’autotutela e la disciplina interna, il segreto profes-
sionale. Nasce l’Ordine dei Consulenti del Lavoro e la professione viene
inserita tra quelle «ordinate», nel sistema previsto dall’art. 33 della Co-
stituzione italiana. Viene prescritto un esame di stato per l’abilitazione
all’esercizio professionale. E la professione viene a essere regolata
dall’art. 2229 del Codice civile, che assegna alla legge la determinazio-
ne delle professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in
appositi albi o elenchi.
Le spinte del mercato verso la liberalizzazione
Ma le spinte del mercato e le elaborazioni della politica portano,
a partire dagli anni ’90, a parlare con sempre più forza di liberalizzazio-
ne, il cui risultato più paventato è la caduta della riserva legislativa per
la professione. La normativa italiana, sotto la pressione delle direttive
10
In particolare con la L. 249 del 5 agosto 1991, pubblicata nella G.U. del 10 ago-
sto 1991, n. 187.
11
In attuazione del Dlgs. 509 del 30 giugno 1994, pubblicato nella G.U. del 23 a-
gosto 1994, n. 196.
12
L. 11 gennaio 1979 n. 12, pubblicata nella G.U. del 20 gennaio 1979, n. 20.
16
europee
13
, cerca l’adattamento alle resistenze della rete di professioni-
sti italiani
14
; tra questi i Consulenti del Lavoro si distinguono in una dop-
pia azione, da un lato lavorano per promuovere, assieme ad altre pro-
fessioni, proposte legislative che anticipino una compatibile riforma,
dall’altro favoriscono la crescita professionale degli iscritti, attraverso
l’autoregolamentazione della formazione continua e l’innalzamento del
titolo di studio necessario per l’accesso alla professione stessa.
Nella stessa direzione si fanno evolvere anche le normative per
l’accesso e per lo svolgimento del praticantato, che diventano più esi-
genti. E si lavora anche sui codici deontologici, con l’intento di elevare
la qualità della professione.
La tariffa professionale, che individua minimi e massimi, subisce
un depotenziamento nel corso degli anni e si arriva, nei fatti, alla sua
soppressione con le manovre del 2010 e con i successivi forti interventi
della stagione del governo Monti, nel 2012. La tariffa professionale era
nata come provvedimento a tutela dell'utente ed infatti veniva emanata
dal Ministero di Grazia e Giustizia. In realtà gli interventi sulla tariffa pro-
fessionale per i Consulenti del Lavoro sono già intervenuti, e l’impatto
della nuova spinta liberalizzatrice sembra minore rispetto a quanto pre-
visto. Infatti gli esiti più rilevanti riguardano l’introduzione della forma
societaria di esercizio della professione.
In questo periodo i Consulenti del Lavoro vedono una forte si-
nergia sindacale tra le proprie istituzioni e l'associazione di categoria.
13
Si tratta della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/123/CE
del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno e pubblicata nella Gazzet-
ta ufficiale L 376 del 27.12.2006.
14
Molto significativa ed esplicita è l’indagine conoscitiva che l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, meglio nota come Antitrust, conclude il 15 gennaio
2009: «Dall’indagine svolta è emerso, invece, che l’apertura al cambiamento rilevata
nel 2005, principalmente dagli ordini sopra menzionati (di Architetti, Avvocati e Notai),
è stata sostituita da un prevalente atteggiamento di chiusura nei confronti delle esi-
genze di modernizzazione imposte a livello legislativo e richieste, da oltre dieci anni,
dall’orientamento antitrust nazionale e comunitario».
17
L’istituzione ordinistica, grazie alla disponibilità di maggiori numeri rap-
presentativi rispetto a quella sindacale (22.000
15
contro 6.000 circa
16
) e,
favorita da una conquistata visibilità a livello nazionale, pratica una a-
zione forte e di lobby soprattutto in difesa della propria esistenza, eser-
citando una forte azione di sostegno, ma anche di sostituzione e di
supplenza rispetto al sindacato.
Gli elementi della professione di Consulente del Lavoro
Il Consulente del Lavoro è un professionista che opera nell’area
economico-giuridica. Esplica prevalentemente la propria attività nella
gestione dei rapporti di lavoro per le medio-piccole imprese, nelle quali
favorisce lo sviluppo dei processi economici, con un crescente orienta-
mento alla gestione delle risorse umane.
In particolare il Consulente del Lavoro si occupa del rapporto di
lavoro in tutti i suoi aspetti e in tutte le sue fasi. Con il datore di lavoro si
occupa di valutare le risorse necessarie in azienda, del profilo del lavo-
ratore e della sua compatibilità con l’ambiente, della più opportuna tipo-
logia e forma di rapporto di lavoro da adottare, dell’impatto sui costi a-
ziendali. Per tutto il personale dipendente e autonomo che entra in rap-
porto con l’azienda, il Consulente del Lavoro cura la gestione degli a-
spetti contabili, giuridici, economici, assicurativi e previdenziali. Rappre-
senta e assiste il datore di lavoro nelle vertenze di carattere extragiudi-
ziale, sia conciliazioni che arbitrati, connesse ai rapporti di lavoro. Pre-
sta consulenza tecnica di ufficio o di parte. Rappresenta e assiste il da-
tore di lavoro nei contenziosi con enti previdenziali, assicurativi e ispet-
tivi. Il Consulente del Lavoro si occupa della selezione del personale.
Cura e organizza la formazione dei lavoratori, sia per gli aspetti obbliga-
15
Fonte: www.consulentidellavoro.it, sito web nazionale dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro.
16
Fonte: www.anclsu.com/chisiamo.php, sito web nazionale del Sindacato Ancl.