4
INTRODUZIONE
Attraverso la modifica del sistema brevettuale a livello europeo si
intende dare agli inventori la possibilità di ottenere un brevetto unico
che sia giuridicamente valido nell'Unione europea considerata
complessivamente.
I vantaggi che derivano dalla riforma in esame sono, innanzitutto, la
riduzione sostanziale dei costi di brevetto, in particolare di quelli legati
alla traduzione e al deposito; in secondo luogo vi è la protezione
semplificata delle invenzioni per tutto il territorio comunitario grazie ad
una procedura unica; infine si propone la costituzione di un sistema
unico e centralizzato di risoluzione delle controversie.
La creazione di un sistema di brevetto comunitario resta una questione
delicata che è ancora in fase di stallo dopo annose discussioni fra le
istanze decisionali europee.
Attraverso il presente lavoro, si è cercato di trattare in maniera
compiuta ed esaustiva l’argomento relativo al brevetto UE e le sue varie
evoluzioni normative in ambito europeo.
La competitività delle imprese a livello di UE è sempre stata l’obiettivo
della tutela brevettuale, soprattutto se essa sia garantita alle medesime
condizioni nell’ambito del territorio comunitario, ma si perviene alla
constatazione che essa sia di difficile attuazione.
Per giungere a tale conclusione si è ritenuto opportuno, procedere
gradatamente alla trattazione di una serie di argomenti.
In via preliminare, per comprendere la situazione vigente all’interno
dell’Unione Europea, è stato necessario partire dal dato normativo
“domestico”.
Analizzando le norme relative alla proprietà intellettuale ed il brevetto
dettate dal legislatore nazionale, è possibile, infatti, trarre delle nozioni
giuridiche di base, necessarie per comprendere la ratio sottesa alle
normative europee inerenti tale diritto di privativa, ma anche per
5
enucleare le disposizioni riguardanti il sistema giurisdizionale a presidio
dello stesso.
Attraverso la disamina di queste ultime, ci si è successivamente
soffermati sulle recenti novità inerenti l’istituzione del c.d. brevetto
unico europeo e la relativa creazione di un sistema giurisdizionale
unificato e centralizzato, in grado di sopperire alle mancanze del c.d.
smembramento del brevetto europeo nell’ordinamento di ciascuno Stato
appartenente all’Unione.
Non poteva essere ignorato, e si è provveduto ad analizzare anche
questo aspetto durante la stesura dell’elaborato, il fatto che tali
innovazioni abbiano prodotto diverse problematiche, soprattutto a
livello del regime linguistico da adottare.
Certamente si deve affermare che le disposizioni non abbiano suscitato
consensi unanimi, difatti, specialmente per quanto riguarda il nostro
Paese, esse non sono state salutate in modo positivo poiché ritenute
lesive di alcuni principi fondamentali.
Altri aspetti problematici, ma di grande interesse, sono quelli relativi,
innanzitutto, ai requisiti che i soggetti (imprese o privati) che richiedano
la concessione di un brevetto, devono necessariamente possedere.
Si comprende, così, in che modo sia concepita, a livello europeo, la c.d.
capacità giuridica del richiedente.
La trattazione dell’argomento si chiude, infine, con un riferimento alle
c.d. dispute brevettuali, che costituiscono il vero punto dolente della
tematica, e alla opportunità o meno di istituire una copertura
assicurativa obbligatoria per coloro i quali si trovino coinvolti in una
controversia e debbano sostenere ulteriori costi legali rispetto a quelli
relativi al mantenimento del brevetto stesso.
6
CAPITOLO I
1. LA PROPRIETA’ INTELLETTUALE COME
DIRITTO.
La nozione di proprietà intellettuale assume un’accezione
tradizionalmente convenzionale, la quale compendia una serie
complessa ed eterogenea di materiale normativo il quale è volto,
funzionalmente, alla tutela dei segni distintivi, delle opere dell’ingegno e
delle invenzioni.
A livello di principi comunitari, l’art. 17 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea
1
, riconosce espressamente la
“proprietà intellettuale”
2
.
Questo comporta il fatto che tale locuzione abbia perso, anche negli
ordinamenti di civil law, la sua connotazione meramente convenzionale
e stipulativa assurgendo, altresì, al rango di categoria normativa.
La circostanza che la Carta dedichi alla proprietà intellettuale
un’apposita disposizione normativa dovrebbe implicare, innanzitutto, la
tutela dei diritti su beni immateriali anche nel loro aspetto non
patrimoniale; ed, in secondo luogo, una diversa disciplina della
proprietà immateriale rispetto a quella materiale, potendosi ritenere che
la prima non sia sottoposta agli stessi vincoli di cui al primo comma
dell’art. 17
3
.
1
Proclamata solennemente in occasione del Consiglio Europeo di Nizza (7-10 dicembre
2000), essa è stata adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, e grazie all’art. 6.1 del
Trattato sull’Unione Europea nella revisione di Lisbona, assume lo “stesso valore
giuridico dei Trattati”.
2
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA, art. 17 co. 1: “Ogni
individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di
usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se
non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il
pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei
beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale”.
Art. 17 co. 2: “La proprietà intellettuale è protetta.”
3
R. MASTROIANNI, Proprietà intellettuale e costituzioni europee, in AIDA, 2005, 9 e ss.
7
Ciò che rileva è una omogeneità funzionale e la circostanza secondo cui
ci si trovi dinanzi ad un tessuto normativo approntato dall’ordinamento
per risolvere problemi affini.
Il progressivo accreditamento ed il rilievo attribuito ad una teoria dei
c.d. beni immateriali hanno fatto in modo che si agevolasse una
considerazione internazionale o sovranazionale degli stessi.
La proprietà intellettuale è, difatti, annoverata tra i temi necessari del
commercio globale
4
, in quanto essa ha, tra le sue funzioni, quella
preponderante di creare artificialmente un mercato che non potrebbe
esistere in assenza di regole che definiscano gli interessi individuali
protetti e le tecniche per la loro negoziazione.
I diritti di privativa consentono ed agevolano, dunque, una negoziazione
delle opere dell’ingegno, delle innovazioni e dei segni distintivi
5
.
Nel momento in cui si espongono coloro i quali lavorano ed investono
nelle innovazioni, ovvero coloro i quali utilizzano un marchio oppure,
ancora, coloro che creano un’opera dell’ingegno, alla mercé della libera
concorrenza, senza correttivi che consentano di attenuare il rischio
coessenziale ad ogni iniziativa economica, si equivale ad impedire una
ragionevole remunerazione delle risorse intellettuali e finanziarie
impiegate
6
.
Parte della dottrina ritiene che questo tipo di “atteggiamento” normativo
nel lungo periodo disincentiverebbe l’innovazione tecnica e culturale e
necessita, dunque, di essere corretto, nonché contemperato con il
principio del rispetto della vita privata ed alla protezione dei dati di
carattere personale (artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali)
7
.
In merito alla necessità di preservare la tutela della vita privata si è
pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha avuto
4
Il World Trade Organization, abbr. in WTO, organizzazione internazionale sorta nel
1995 ed istituita con lo scopo di supervisionare determinati accordi commerciali tra gli
Stati membri.
5
C. ANGELICI, G.B. FERRI, Diritto commerciale, UTET, Roma - Bari, 2002, 96.
6
P. SPADA, in AA.VV. , Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza,
Giappichelli editore, Torino, 2009, 20.
7
G. MARI, L’Unione europea impone di non sacrificare ad occhi chiusi la proprietà
intellettuale sull’altare della privacy, in Il diritto d’autore, 2008, 289 ss.
8
modo di affermare
8
che il riconoscimento della tutela del diritto d’autore
non pregiudica gli obblighi relativi alla tutela dei dati personali,
considerati entrambi come diritti fondamentali.
Gli Stati membri, peraltro, devono garantire un giusto equilibrio tra i
diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico
comunitario, bilanciandoli, inoltre, con il principio di proporzionalità
9
.
Il panorama normativo in cui è possibile inquadrare la proprietà
intellettuale si rivela, dunque, di spiccata vocazione internazionalistica e
fonda i propri principi cardine su di un robusto e complesso regime di
strumenti convenzionali internazionali
10
, sebbene a tali riferimenti
normativi si aggiunga un corpus “domestico” di norme, le quali sono
enucleate all’interno del Codice della Proprietà industriale
11
(D. Lgs. 10
febbraio 2005, n. 20), nonché all’interno della legge sul diritto d’autore
(L. 22 aprile 1941, n. 633)
12
.
In difetto di una definizione legislativa, il proprium dell’invenzione è
identificato dalla dottrina come una soluzione originale di un problema
tecnico
13
.
8
Il 29 gennaio 2008, nel procedimento C-275/06, Productores de Mùsica de Espana
(Promusicae)-Telefonica de Espana SAU, in www.giurcost.org, ultima visita giugno
2011.
9
Vi è stato chi, in dottrina, ritenne che la Corte avrebbe dovuto fondare il proprio
ragionamento partendo dalla constatazione secondo cui il diritto d’autore e il diritto
alla tutela dei dati personali sono sostanzialmente dei diritti di pari rango, sempre che
i dati personali che sono oggetto di richiesta siano solo dati identificativi. Si reputa,
pertanto, che in realtà non ci siano sufficienti appigli giuridici per affermare una
prevalenza del diritto alla riservatezza rispetto alla tutela del diritto d’autore. Proprio
perché, nella pronuncia, si fa riferimento al c.d. principio di proporzionalità si
dovrebbe in realtà propendere per la prevalenza del diritto d’autore, in quanto questo,
rispetto al diritto alla riservatezza riveste un carattere impersonale e diffuso che può
venire penalizzato a livello economico, mentre l’altro ha un ambito circoscritto alla
persona interessata, G. MODESTI, Trattamento dei dati personali e diritto d’autore: la
mediazione della Corte di Giustizia europea alla luce della sentenza 29 gennaio 2008,
Causa C-275/06, in www.diritto.it, ultima visita giugno 2011.
10
Già, tuttavia, il primo Protocollo addizionale della Convenzione Europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta nel 1950
dopo la creazione del Consiglio d’Europa ed entrata in vigore nel 1953, conteneva una
nozione dei c.d. biens la quale aveva una portata autonoma e, dunque, non ristretta
ai beni corporali (quantomeno per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali).
11
D’ora in avanti CPI.
12
C. CASTRONOVO, S. MAZZAMUTO, Manuale di diritto privato europeo, III, Impresa
lavoro, Milano, 2007, 485 e ss.
13
Come risulta da alcune pronunce della nostra Corte di Cassazione, ad esempio la n.
3342/1958, la n. 2600/1974, e la n. 585/1980.
9
Le invenzioni, a differenza delle scoperte scientifiche
14
, ricadono
nell’ambito di dominio della tecnologia poiché sono dirette alla
trasformazione di quanto già esiste, al fine di soddisfare un bisogno
dell’uomo.
Come già affermato in precedenza, nonostante la loro consistenza
inequivocabilmente immateriale, l’invenzione si può ricondurre
all’interno della categoria dogmatica dei beni.
Si ritiene utile rammentare, unicamente per enucleare i principi di
riferimento della normativa interna, come la definizione codicistica di
“beni” come quelle cose che possono formare oggetto di diritti
15
sia,
ormai, da ritenersi superata nella misura in cui si faccia riferimento ad
un orientamento tradizionale per il quale per “cose” si intendano le res
quae digito tangere possumus, ovverosia quelle che possano essere
oggetto di una qualsivoglia esperienza sensibile.
È ritenuto difatti pacifico come possano esservi altre utilità, le quali
scaturiscono dall’intelletto dell’uomo e che sono destinate alla
soddisfazione di bisogni e che non possono essere suscettibili di
appropriazione materiale.
Su queste nuove utilità possono sorgere diritti del medesimo tipo di
quelli che sorgono relativamente ai beni materiali e che le rendono
perfettamente simmetriche con questi ultimi.
La dottrina maggioritaria è, tuttavia, divisa sulla natura giuridica da
attribuire all’invenzione, è stato infatti affermato tanto che essa possa
avere la natura giuridica di bene immateriale, quanto che abbia in
realtà una mera attitudine ad essere oggetto di diritti, pertanto la
natura giuridica di bene non viene enucleata in base al concetto di
invenzione in sé, bensì in base alla sua forma brevettata
16
.
14
Le quali hanno il precipuo scopo di rivelare le leggi e i principi attraverso i quali vi è
il funzionamento del mondo fisico.
15
Art. 810 c.c.
16
A. CEVOLINI, Diritto “al brevetto” e diritto “sul brevetto”: alcune osservazioni alla luce
della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Rivista di diritto industriale,
II, 2001, 160 e ss.
10
Invero, se una tutela piena e specifica viene riconosciuta unicamente
alle invenzioni già brevettate, è altresì vero come tutte le invenzioni
anche non brevettate godono della protezione riconosciuta ai segreti
d’azienda e nei confronti della concorrenza sleale.
Si può affermare, dunque, che considerando il fatto che le invenzioni
brevettate sono destinate a trovare applicazione in ambito industriale e
attribuiscono diritti e facoltà che per caratteristiche possono assimilarsi
al diritto di proprietà, la materia dei brevetti viene ricondotta alla
categoria dogmatica della c.d. proprietà industriale che ricomprende,
altresì, una serie di istituti come il marchio e le altre privative
industriali
17
.
17
Di più ampio respiro è il concetto di proprietà intellettuale, la quale ricomprende
tanto la proprietà industriale quanto le opere dell’ingegno che sono tutelate dalla
normativa afferente il diritto d’autore.
11
1.2. LE TECNICHE DI PROTEZIONE
NELL’ORDINAMENTO INTERNO:
IL BREVETTO.
La protezione dell’interesse morale dell’autore di una invenzione si
concretizza nella attribuzione di un diritto della personalità in capo alla
persona fisica che abbia svolto il lavoro intellettuale.
Tale situazione giuridica soggettiva si configura come inalienabile e
imprescrittibile ed, inoltre, é trasmissibile mortis causa ad un soggetto
che sia stato designato o, in assenza di designazione, ad un soggetto
legato all’autore dell’invenzione da vincoli parentali qualificati come
solidi.
La protezione tout court degli interessi economici viene, invece, affidata
ad una pluralità di tecniche approntate dall’ordinamento in ragione
della combinazione tra più fattori: in primo luogo vi è l’interesse
individuale del soggetto che ha finanziato la ricerca, in secondo luogo si
ha riguardo all’interesse dell’autore dell’invenzione, e, per altro verso,
deve considerarsi l’interesse collettivo ad una disseminazione delle
informazioni contenute nell’innovazione a vantaggio dell’intera comunità
scientifica e culturale.
Tali informazioni non possono essere mantenute segrete, né possono
essere riservate all’autore ed al finanziatore per un tempo illimitato.
D’altra parte il c.d. segreto industriale non fornisce adeguata protezione
agli interessi economici individuali, esso, infatti, pur creando un
sostanziale monopolio di fatto rispetto alla conoscenza e dunque allo
sfruttamento delle informazioni contenute nell’invenzione, ha,
comunque, una natura intrinsecamente precaria
18
.
Per questi motivi l’ordinamento giuridico realizza la ragionevole
composizione di tali interessi attraverso l’adozione della tecnica della
privativa, il c.d. brevetto, la quale protegge, riservandoli: la produzione,
18
A. PLAIA, La proprietà intellettuale, in R. CONTI ( a cura di ) La proprietà e i diritti
reali minori. Beni, limiti, tutela nazionale e sovranazionale, Giuffrè editore, 2009, 92.