INTRODUZIONE
La tematica del crimine transnazionale è nel 2021 ancora attuale sebbene sia stata
oggetto di Convenzioni e studi dottrinali da più di t re nt ’ a nni . Questo perché
nonostante si sia alla costante ricerca di una definizione unitaria e cristallizzata della
fattispecie che sia comune per tutti gli Stati, tale traguardo non è ancora stato
raggiunto date le differenze interpretative e applicative proprie degli operatori di
questi ultimi.
Il presente lavoro si concentra pertanto s ul l ’a na l i s i di tale fenomeno partendo
da l l ’e s pos i z i one de l l ’e vo l uz i on e del contesto storico e politico che ha portato gli
Stati a firmare e, successivamente, ratificare la Convenzione di Palermo del 2000
con le conseguenze inevitabili di tale riconoscimento e nel l ’am b i t o sostanziale che
procedurale. Vediamo così come nella spasmodica ricerca d e l l ’un i t a ri e t à giuridica
in campo penale non si possa non tener conto di tanti ulteriori fattori quali i diritti
delle vittime, non riconosciuti allo stesso modo in tutti gli Stati, le procedure di
consegna degli accusati allo Stato richiedente, nonché il riconoscimento di talune
condotte come tipologia di reato.
È a tal fine che durante l ’e s pos i z i one del lavoro analizzeremo i soggetti attori in tale
frangente, nonché l ’ a t t i vit à da essi svolta al fine di garantire la maggiore trasparenza
e cooperazione tra gli Stati coinvolti n e l l ’ a z i on e penale e repressiva. Tra i tanti
crimini che sono stati definiti transnazionali, focalizzeremo la nostra attenzione, in
quanto più vicini anche alla nostra realtà e come tali capaci di incidere sulla nostra
percezione del mondo che ci circonda, in special modo su quelli di natura sessuale,
la tratta degli esseri umani, il traffico della droga, la corruzione ed, infine, il
terrorismo. Su que s t ’ul t i m o apriremo una parentesi più lunga perché, dopo anni di
Convenzioni e accordi bilaterali o multilaterali, è ancora privo di una precipua
definizione giuridica così da rendere ancora più difficoltoso il suo inquadramento
con conseguente persecuzione ne l l ’a m bi t o del diritto, dovuto proprio a causa del
modo in cui tale fenomeno trova attuazione nella realtà, ossia a volte attraverso
condotte isolate frutto de l l ’a t t i v i t à terroristica di una cellula autonoma che minano
la sicurezza de l l ’ordi n e pubblico, ovvero attraverso attività, quali narcotraffico o
riciclaggio di denaro, che, essendo proprie dei gruppi criminali, contribuiscono a
creare ulteriore confusione n e l l ’ i ndi vi du a z i on e dei limiti necessari per la sua
configurazione.
Per poter perseguire e condannare tali crimini è necessario un fronte comune che si
muova nella stessa direzione, ed è per questo motivo che lo sviluppo di
que s t ’a rgom e n t o non può non includere anche la trattazione della cooperazione
penale e, nel nostro caso, con speciale riguardo a l l ’a m bi t o europeistico. Vedremo
così come l ’U ni one ha deciso di fronteggiare tale problematica superando il limite
principale proprio del diritto penale generale, ovvero il principio di territorialità.
Cionondimeno, passeremo ad analizzare come nella realtà pratica l ’U ni one Europea
abbia agito e stia realizzando qu e l l o’a m bi t o spazio di libertà, sicurezza e giustizia
anche nella prospettiva penalistica, reso obiettivo primario e non più un fine
secondario, come risultava dal suo inserimento nel III pilastro con il Trattato di
Maastricht, grazie innanzitutto a l l ’ar t . 3, par. 2, del trattato sull'Unione europea, che
mira a definirne gli obiettivi principali perseguiti da l l ’U ni one , e agli artt. da 67 a 89
del Titolo V del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riguardo alle
politiche relative ai controlli delle frontiere, all'asilo e a l l ’i m m i gr a z i on e , alla
cooperazione giudiziaria in materia civile e in materia penale, nonché alla
cooperazione di polizia.
L ’i s t i t u z i one di una Procura Europea diventa così fondamentale per rendere
finalmente possibile quel progetto di unità e cooperazione già proposto negli
Ottanta e Novanta ma mai reso possibile senza una base giuridica solida da cui
partire. Base giuridica che ritroviamo però, a seguito della modifica dei Trattati nel
2007, nel l ’art. 86 del TFUE che, al primo paragrafo, prevede che << per combattere
i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando
mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una
Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa
approvazione del Parlamento europeo>>.
Sebbene, la possibilità di tale costituzione sia possibile dal 2007, l ’i s t i t ut o prende
vita solo nel 2017 con il Regolamento EPPO, entrato in vigore il
20 novembre 2017, ovvero ben 10 anni dopo.
Concludiamo così questo lavoro focalizzando la nostra attenzione su tale ufficio,
oltre che per le novità introdotte nel settore della cooperazione penale, soprattutto
per il fatto che l ’E P P O è divenuto ufficialmente operativo soltanto que s t ’ a nno così
che noi ancora non possiamo avere dei riscontri certi con riferimento al suo operato,
positivi o negativi che siano, ma possiamo solo attenerci a quanto potenzialmente
potrebbe realizzare senza però mai dimenticare l ’ i ne vi t a bi l e esistenza di limiti alla
cooperazione, dovuti alla intrinseca diversità dei sistemi giuridici nazionali, il cui
accenno, anche in uno scritto volto ad evidenziare il suo crescente miglioramento e
potenziamento, è inevitabile.
CAPITOLO UNO: CRIMINI TRANSNAZIONALI
I. REATO TRANSNAZIONALE.
<<If the enemies of progress and human rights seek to exploit the openness and
opportunities of globalization for their purposes, then we must exploit those very
same factors to defend human rights and defeat the forces of crime, corruption and
trafficking in human beings>>.
1
Queste sono le parole utilizzate nella premessa della Convenzione delle Nazioni
Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 2004
2
, per indicare le ragioni
di una creazione e di uno sviluppo di una politica di sicurezza comune e
internazionalizzata per far fronte alle esigenze dettate da un nuovo modo di operare
delle organizzazioni criminali, basato sul mercato offerto dalla globalizzazione e
avvantaggiata da strumenti informatici di comunicazione e d’i nfor m a z i one al fine
di garantire la pace, la democrazia e lo sviluppo dei popoli, da sempre obiettivi
finali per i quali è stato disposto il diritto come strumento per contribuire alla ricerca
di una vita pacifica, degna e in armonia tra gli esseri umani.
Negli ultimi decenni l ’ a t t e n z i one del mondo giuridico si è focalizzata su un aspetto
diverso della tipologia del reato così come è stato ricostruito e delineato dalla teoria
generale del diritto penale,
3
influenzata da un fenomeno di cui ormai non si può non
tenerne conto a l l ’a l b a del terzo decennio del XXI secolo: la globalizzazione.
1
United Nations, Office on Drugs and Crime, The Secretary-General Address At The
Opening Of The Signing Conference For The United Nations Convention Against
Transnational Organized Crime; Palermo, 12 December 2000.
2
In occasione de l l ’ a doz i one del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni
Unite contro la Criminalit à organizzata transnazionale per combattere il traffico di
migranti via terra, via mare e via aria.
3
Teoria bipartita elaborata dalla scuola classica dove “ I l reato presentava, a prescindere
dalle contingenti valutazioni del legislatore, una propria carica of f e nsi va .” ; a cui ha fatto
seguito la teoria tripartita elaborata in Germania, dove ai due elementi del fatto e della
colpa viene aggiunto quello de l l ’ a nt i gi ur i di c i t à .
Si è constatata, come riporta Alessandro Centonze,
4
una generale tendenza
crescente di organizzazioni criminali gerarchiche di specializzarsi in alcuni mercati
illeciti (droga, armi, commercio sessuale, gioco d'azzardo, e così via) per
diversificare e formare legami commerciali internazionali sia tra di loro che con i
partner commerciali più convenzionali al fine di aumentare la loro efficienza nel
raccogliere e riciclare enormi quantità di capitale per investimenti strategici in
mercati esteri o transnazionali.
D a l l ’a bba ndono del legame con il principio di territorialità, secondo il quale una
condotta criminosa può essere punita se realizzata a l l ’i nt e rno del territorio di quello
Stato, a cui si aggiunge quello della non ingerenza,
5
secondo il quale uno Stato non
può intervenire negli affari interni di un altro Stato, la figura del reato non può più
essere inquadrata come un fenomeno di esclusiva potestà statale ed è per
individuare tale fattispecie criminale che travalica i confini nazionali, trasgredendo
contemporaneamente a leggi penali di più Stati e avendo ripercussioni in più di essi,
che è stato coniato il termine: reato transnazionale.
L ’e s pre s s i one <<reato transnazionale>> è stata utilizzata per la prima volta nella
metà degli anni Settanta dalle Nazioni Unite,
6
in una prospettiva puramente
criminologica, proprio per indicare quelle attività criminose che oltrepassano le
giurisdizioni nazionali, e durante la quale si esaminarono le nuove forme e
dimensioni della criminalità transnazionale e nazionale, con il riconoscimento della
criminalità strutturata come un’i m pr e s a e come tale più pericolosa della
delinquenza tradizionale.
A seguito della Risoluzione n. 49/159 del 23 dicembre del 1994, queste attività sono
state racchiuse in diciotto categorie, tra cui menzioniamo:
• la pirateria marittima,
• il furto della proprietà intellettuale,
• traffico di persone, di organi, di sostanze stupefacenti e di armi,
4
A. Centonze, Criminalità organizzata e reati transnazionali, Giuffrè Editore, 2008.
5
K. Ambos, Internationales Strafrecht, 5. AUFL., C.H. BECK VERLAG, München,
2018.
6
V Convenzione delle Nazioni per la Prevenzione del Crimine, 1975, a seguito di una
ricostruzione scientifica del criminologo statunitense Gerhard O. W. Mueller.
• corruzione dei pubblici poteri,
• terrorismo e crimini ambientali,
tutte accomunate da un fattore comune: un gruppo criminale organizzato.
Inoltre in una classificazione dei crimini internazionali effettuata da Messuti
7
,
distinguiamo tra:
• i delitti di diritto internazionale, che costituiscono una violazione
de l l ’ordi n a m e n t o giuridico internazionale da parte di uno Stato;
• i delitti contro il diritto internazionale, che comportano una violazione dei diritti
de l l ’uom o ;
• i delitti che interessano il diritto internazionale, che vengono presi in
considerazione con riferimento al luogo e alla giurisdizione e si denominano tali
per la forma che essi rivestono;
• i delitti secondo il diritto internazionale, che sono previsti come tali in un
ordinamento internazionale perché esiste un “ d i ri t t o delle g e nt i ” ;
si può così ben notare che quelli che chiamiamo crimini transnazionali rientrano
nella terza categoria
8
in quanto il loro elemento caratterizzante è dato proprio dal
superamento dei confini nazionali, dal coinvolgere numerose vittime di qualsiasi
nazionalità, dalla portata estesa dei loro effetti e dalla difficoltà della loro
persecuzione.
Non a caso Werle
9
, nel suo Trattato sul Diritto Penale Internazionale, ritiene che il
criterio in base al quale si evidenzia la natura transnazionale di questi crimini è dato
dal rapporto che essi producono con la comunità internazionale con la conseguente
prevalenza del principio di giurisdizione universale giustificato e dal bene giuridico
tutelato e da una necessità pratica di agevolare gli Stati nella repressione di tali
crimini tramite la stipulazione di accordi di cooperazione.
Anche i reati transnazionali, a loro volta, vengono distinti in tre macro gruppi:
7
Messuti, A., Un deber ineludible. La obligación de los Estados de perseguir penalmente
los crímenes internacionales, Buenos Aires, Ediar, 2013, pág. 190.
8
Zuñiga Rodríguez, L., El concepto de criminalidad organizada transnacional:
problemas y propuestas, Nuevo Foro Penal, 2016-01-01, Vol.12 (86), pag. 62-114.
9
Werle, G., Trattato di diritto penale internazionale, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005,
pag. 95, differenzia al suo interno tra i crimini di diritto internazionale commessi da
individui, dagli atti illeciti internazionali, commessi da Stati.
• quelli che comportano la fornitura di beni illeciti, quali traffico di droga, traffico
di beni rubati, traffico di armi e contraffazione;
• servizi illeciti, come prostituzione e traffico di esseri umani;
• infiltrazione di imprese e governi, ossia frode, racket, riciclaggio di denaro e
corruzione.
Tuttavia la distinzione tra i crimini internazionali, anche detti di ius cogens, e quelli
transnazionali non è così netta e immodificabile come appare dalla classificazione
precedente, data la stessa duttilità con la quale un medesimo fatto illecito può
rientrare ora ne l l ’una ora ne l l ’a l t ra categoria, fermo restando il punto che il bene
tutelato nella prima è sovranazionale e riguarda la <<civitas maxima>>
10
, mentre
nella seconda rimane pur sempre un bene di carattere nazionale ma comune a vari
Stati.
Un esempio di quanto esposto può essere mostrato con il fenomeno terroristico
yihadista che ha dato vita allo Stato islamico,
11
perpetrando attività che possono
essere qualificate come crimini di guerra o contro l ’um a ni t à , ma è la stessa
organizzazione criminale che può gestire e concludere traffici di armi realizzando
così una fattispecie di crimine transnazionale.
A livello nazionale, invece, è con la Legge 16.03.2006 n°146
12
che viene ratificata
dal Parlamento Italiano la Convenzione dell’ONU che ha ad oggetto il crimine
organizzato transnazionale, definendo così il reato transnazionale come il reato
punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora
sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua
preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale
10
Kelsen, Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts, 1920.
11
Zuñiga Rodríguez, L., El concepto de criminalidad organizada transnacional:
problemas y propuestas, Nuevo Foro Penal, 2016-01-01, Vol.12 (86), pag. 62-114.
12
G.U. 11/04/2006, Crimine organizzato transnazionale: ratificata la Convenzione ONU.
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
13
D a l l ’a na l i s i di questi punti si evidenzia che tale tipo di reato può essere realizzato
solo da un soggetto individuato nel gruppo criminale organizzato
14
che, nella
Convenzione di Palermo
15
, viene delineato come quel gruppo composto da tre o più
persone che esiste per un determinato tempo agendo concordemente con l ’i nt e nt o
di commettere uno o più delitti gravi o sanzionati con la reclusione dalla stessa
Convenzione e che mirano ad ottenere vantaggi economici o materiali
16
. Si
evidenzia pertanto come il gruppo, per essere definito organizzato, deve essere
formato non per un caso fortuito, ovverosia dalla realizzazione immediata di un
reato, ma neanche che vi sia una struttura gerarchico-funzionale dalla quale non si
può uscire. Inoltre, con l ’i ndi c a z i one dello scopo di lucro si sottolinea come il
gruppo organizzato non deve essere necessariamente inquadrato come terroristico
dal momento che la finalità politica, che a contrario contraddistingue tale tipo di
gruppo, è esclusa dalla definizione qui riportata. Inoltre, con riferimento al tipo di
delitto che configura la fattispecie criminosa in esame, vediamo, come già
accennato, che deve essere realizzato uno dei tipi sanzionati con l ’a rr e s t o o
qualificati come <<gravi>>.
Da tale classificazione ne deriva che nella prima categoria sono stati individuati
17
,
e quindi tipizzati:
• la corruzione,
• la partecipazione in un gruppo organizzato,
• ostruzione alla giustizia e riciclaggio di danaro;
mentre nella seconda si denota l ’i nt rodu z i one di una formula aperta racchiusa nella
locuzione <<delitti gravi>>, che sta ad indicare una sanzionabilità diversa rispetto
13
Crimine organizzato transnazionale: ratificata la Convenzione ONU; Legge,
16/03/2006 n° 146, G.U. 11/04/2006, altalex.com.
14
Zuñiga Rodríguez, L., El concepto de criminalidad organizada transnacional:
problemas y propuestas, Nuevo Foro Penal, 2016-01-01, Vol.12 (86), pag. 62-114.
15
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalit à organizzata transnazionale
sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo (12 - 15 dicembre 2000).
16
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalit à organizzata transnazionale
sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo (12 - 15 dicembre 2000).
17
Zuñiga Rodríguez, L., El concepto de criminalidad organizada transnacional:
problemas y propuestas, Nuevo Foro Penal, 2016-01-01, Vol.12 (86), pag. 62-114.