5
stabilire l’ambito applicativo, i soggetti (creditori e debitori), la pubblicità
prevista in tema di trasparenza (forma del contratto, TAEG ecc).
I singoli contratti di credito al consumo (vendita a credito, il prestito
personale, scoperto di conto corrente, il prestito finalizzato, cessione del
quinto dello stipendio, carta di credito, credito rotativo o revolving)
saranno descritti nella seconda parte della trattazione.
La seconda parte si sviluppa con la descrizione dell’evoluzione del
credito al consumo negli ultimi 18 anni nelle sue tre forme: prestiti
personali, credito finalizzato e credito rotativo.
Nella seconda parte, inoltre, sarà dato ampio peso al prestito
finalizzato e al credito revolving esaminando le relazioni commerciali tra
società finanziarie e convenzionato al fine di descrivere la convenienza dei
vari finanziamenti per l’esercente (convenzionato).
Una volta i risparmiatori si indebitavano direttamente con il
negoziante, concordando i termini di pagamento e il numero delle rate, poi
si firmavano le cambiali; ma il rapporto restava quello tra negoziante e
cliente. Non è più così. Oggi il negoziante preferisce proporre un
finanziamento.
6
A tal fine prima verrà presentata la CDS EURONICS (BUTALI
s.p.a.).
La presentazione punterà alla descrizione di questa società:
o Tipo di azienda (chi è la CDS Euronics - Butali s.p.a.)
o Fatturato
o Numero di dipendenti
o Numero punti vendita
o Distribuzione sul territorio nazionale
Inoltre si prenderanno in considerazione quali e quanti gli accordi
commerciali (le convenzioni) tra convenzionato ( CDS EURONICS) e
sociètà finanziarie.
Saranno presentati elementi concernenti la tipologia di finanziamenti
erogati, durata e numero di campagne promozionali e finanziarie attivate
recentemente (2002).
Un’attenzione particolare sarà posta sugli accordi commerciali relativi
alle carte di credito attivabili presso la CDS. Al fine di descrivere quando è
costoso o profittevole un finanziamento per il convenzionato, saranno
esaminati corrispettivi e costi dei vari finanziamenti.
7
A tal proposito poco importante è lo stesso accordo di finanziamento
(convenzione) in cui non si accenna né a corrispettivi né a premi in
relazione al fatturato conseguito in un certo arco temporale. Nulla
dispongono la L.142/92, ne il TULB sugli introiti del convenzionato. Data
l'assenza di una specifica disposizione legislativa, il momento della
conclusione del contratto di convenzionamento dipende unicamente dalla
volontà delle parti.
Nel giro di poco tempo è aumentata la concorrenza delle società
finanziarie all’interno degli esercenti commerciali, terreno già fortemente
presidiato da molti anni. L’aumento della concorrenza ha cambiato la
redditività del finanziamento per l’esercente; fino a poco tempo fa quando
all’interno del punto vendita esisteva solo una finanziaria e le proposte di
finanziamento offerte alla clientela erano ben scarne - la maggioranza delle
volte riguardavano il credito classico -, il costo di un finanziamento a tasso
zero era accollato unicamente sul convenzionato, ora, con la presenza di
una seconda finanziaria e con l’avvento di forme di credito più innovative,
è aumentata la concorrenza e concedere un finanziamento è diventato
molto profittevole per l’esercente soprattutto in relazione all’utilizzo delle
carte di credito revolving.
8
L’ attenzione verrà posta sulle caratteristiche e sull’utilizzo delle due
carte di credito ora diventate per il convenzionato strumento capace di
generare profitti a costo zero.
Le carte di credito utilizzate, infatti, uniscono i vantaggi tipici di
strumento di pagamento delle carte di credito con il vantaggio del credito a
revolving.
Quando un convenzionato concede un finanziamento facendo
utilizzare al cliente una di queste carte sa di poter lucrare una percentuale
sensibile sugli interessi pagati dal cliente che utilizza il credito rotativo. Gli
interessi pagati dal cliente per l’utilizzo del credito revolving sono intorno
al 15-19%!
Quindi in questa parte si parlerà del credito al consumo non solo come
strumento funzionale agli acquisti ma anche come strumento reddituale.
9
PARTE PRIMA
QUADRO GENERALE SUL CREDITO
AL CONSUMO
10
CAPITOLO 1
CREDITO AL CONSUMO:
LA REGOLAMENTAZIONE
1.1. Il credito al consumo: definizione ed oggetto; 1.2. La regolamentazione del credito
al consumo; 1.3. Ambito applicativo; 1.4. I soggetti;
1.1. Il credito al consumo: definizione ed oggetto
L’acquisto a credito di un bene è sempre esistito, così come il
procurarsi la disponibilità di denaro che potrà essere utilizzato in un
secondo momento per i più vari fini; ma solo da circa un secolo simile
forma creditizia conosce un progressivo sviluppo in tutto il mondo.
Bisogna, infatti, risalire al primo dopoguerra per il primo corpo normativo
sul credito al consumo, quando furono varati provvedimenti che
disciplinavano le vendite rateali prescrivendo importi minimi nell’acconto
da versare e limiti temporali alla rateizzazione.
Del credito al consumo si sono date e si possono dare molteplici
definizioni, a seconda delle quali variano le categorie di prestiti incluse
nell’oggetto di studio.
Secondo Dell’Amore «il credito al consumo comprende i prestiti
11
concessi ai consumatori d’ogni classe sociale qualunque sia la loro
scadenza e la forma tecnica che assumono».
1
Fabrizi definisce il credito al consumo come quel «canale
fondamentale attraverso il quale i consumatori possono soddisfare, al di là
dei limiti rappresentati dalle rispettive disponibilità monetarie il proprio
fabbisogno di beni durevoli e non durevoli ».
2
In uno studio più recente Filotto
3
ha evidenziato la sovrapposizione di
due livelli di definizione del credito al consumo: uno fa riferimento alle
caratteristiche tecniche delle operazioni e l’altro concerne la destinazione
dei finanziamenti nell’economia del debitore. Sotto il primo aspetto, Filotto
distingue tra «crediti al consumo», intesi come prestiti finalizzati erogati
per il tramite d’esercizi commerciali, e «prestiti personali», finanziamenti
senza vincolo di destinazione erogati direttamente al consumatore
dall’intermediario finanziario. Sotto il secondo aspetto, i prestiti possono
essere destinati o all’acquisto di beni di consumo, oppure all’acquisto di
1
Nel resto della trattazione Dell’Amore fa intendere che dal credito al consumo vanno escluse le
sovvenzioni destinate a finanziare acquisti di immobili o di beni destinati all'uso strumentale in un'attività
professionale o produttiva. Dell’Amore Giordano, Credito al consumo, p. 5.
2
Fabrizi, Credito al consumo, p. 3.
3
Filotto, Umberto, Il mercato del credito al consumo in Italia: caratteristiche della domanda, dell’offerta
ed elementi di specificità, in “ Il Risparmio” n. 6, novembre-dicembre 1989.
.
12
beni strumentali, da utilizzarsi nell’esercizio dell’attività lavorativa del
debitore. Filotto precisa che quelli che sono crediti al consumo in senso
tecnico lo sono anche nell’accezione economica, mentre i prestiti personali
possono essere in senso economico tanto crediti al consumo quanto
finanziamenti destinati a sovvenzionare l’attività produttiva del
mutuatario.
4
Marco Di Antonio include nella classe dei crediti al consumo tutti
quei finanziamenti che vengono destinati a coprire le spese di consumo del
debitore: «In generale, gli approcci più diffusi tendono a fare rientrare nella
categoria dei prestiti al consumo i finanziamenti rivolti al sostenimento di
spese di consumo, corrente o durevole, con esclusione quindi delle forme di
sovvenzione collegate ad operazioni quali l’acquisto dell’abitazione (mutui
ipotecari) o l’attività produttiva del debitore (leasing o prestiti ai
professionisti)».
5
4
L’autore pone l’accento sull’incertezza delle diverse modalità di classificazione: quella tecnica opera
evidenti arbitrarietà dato che porta ad allocare in diverse categorie, a seconda delle modalità di
erogazione, prestiti uguali per destinatario o per tipo di bene finanziato. La classificazione di tipo
economico, che viene ad essere preferita, è di incerta applicazione in tutti quei casi in cui è difficile
distinguere se la spesa finanziata consiste in un atto di consumo oppure di investimento.
5
Di Antonio, Marco, Il credito al consumo, Editore EGEA, Milano, 1994, p. 4.
13
Secondo l’autore delimitare il campo di analisi sulla base di questa
definizione, può risultare difficile poiché non è chiaro se alcune spese siano
catalogabili tra quelle di consumo o tra quelle di investimento.
Per l’ordinamento giuridico italiano, il credito al consumo è «la
concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di
credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di
un’altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che
agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta (consumatore)».
6
Da questa definizione si desumono tre tipologie negoziali: la dilazione
di pagamento, il finanziamento, e altra analoga facilitazione finanziaria.
Inoltre i destinatari del credito al consumo possono essere solo i
consumatori, ossia «[…]persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla
propria attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta
7
»;
pertanto non può attingere a questa forma creditizia né una società, né tanto
meno una persona fisica che intenda utilizzare il credito per esigenze
inerenti alla sua attività professionale.
6
Art. 18 c. 1 della L. 142/92, in seguito ripetuto dall’art. 121 c. 1 D.lg. 1.9.1993 n. 385, Testo Unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, TULB.
7
Il concetto di consumatore è espresso nella direttiva 87/102/CEE del 1986, modificata dalla direttiva
CEE 90/88 del 22.2.90 e poi recepito nell’ art. 121 c. 1 TULB.
14
Il credito al consumo consente ai consumatori di ottenere subito del
denaro, o un bene o un servizio, grazie al fatto che un soggetto consente ad
un altro di disporre del denaro o di acquistare il bene o il servizio
desiderato. D’altra parte il beneficiario s’impegna a restituire, entro un
certo arco temporale e secondo determinate condizioni, l’importo ricevuto
con l’aggiunta di interessi e spese.
Le manifestazioni del credito al consumo - che si desumono dalla
prassi degli affari e dalla normativa - sono molteplici: la vendita a credito
(vendita a rate), prestiti finalizzati, personali, rotativi, collegati all’impiego
di una carta di credito, ecc. I singoli contratti di credito al consumo
verranno esaminati nel prossimo capitolo di questa trattazione.
15
1.2. La regolamentazione del credito al consumo
Nel corso della storia il corpo normativo del credito al consumo è
stato subordinato a due ordini di esigenze.
8
Nel primo dopoguerra, quando
furono varati provvedimenti che regolavano le vendite rateali, le misure
prese avevano lo scopo principale di limitare l’espansione del credito e di
ridurre la liquidità circolante nel sistema.
La seconda esigenza è collegata allo sviluppo dell’economia e del
consumismo, fenomeni che hanno portato sia alla crescita del mercato che
a una divaricazione nel potere negoziale tra produttore consumatore.
Di conseguenza sono nate norme per accordare protezione al
consumatore. Tali norme ipotizzano che il consumatore sia la parte debole
nel rapporto di finanziamento, in posizione subordinata rispetto alla
controparte finanziaria. Infatti, nelle operazioni di finanziamento delle
vendite rateali la controparte del consumatore è rappresentato da due
operatori economici (dettagliante e organismo finanziario) i cui interessi
convergono in una posizione contrattuale opposta a quella del consumatore.
8
Cfr. Di Antonio, Marco, Il credito al consumo, Editore EGEA, Milano, 1994, p. 310.