1. Aspetti introduttivi del credito al consumo
In questo primo capitolo saranno trattati gli aspetti principali del credito al consumo in
modo da avere un inquadramento generale di questo tipo di finanziamento dal punto di
vista giuridico ed economico.
1.1 Breve illustrazione del credito al consumo
Il credito al consumo è identificabile come prestito alle famiglie e strutturabile in
differenti tipologie (carte di credito, prestiti personali, credito finalizzato, ecc.). Può
essere definito come un finanziamento o altra facilitazione di pagamento messa a
disposizione per il consumatore che non ha disponibilità finanziarie e che vuole
comprare un bene o servizio
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destinato ad un uso privato.
In molti casi per realizzare questa operazione deve esistere un terzo soggetto detto
finanziatore, che può essere una banca o una società finanziaria, che mette a
disposizione il proprio denaro per permettere l’acquisto di un bene o servizio.
Un consumatore che vuole acquistare un prodotto
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, può non disporre delle risorse
finanziarie necessarie e chiedere un finanziamento. In questi casi, questa operazione è
“mediata” dall’intervento di un terzo, il creditore che anticipa la somma in denaro.
Ovviamente quest’ultimo richiederà il prestito in base a un piano di ammortamento e a
un tasso determinato detto TAEG.
1
I beni sono oggetti fisici mentre i servizi sono intangibili come, per esempio, un viaggio in treno, una
pratica di un commercialista o una telefonata
2
Inteso come bene o come servizio
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1.2 Analisi giuridica del credito al consumo
Per parlare del credito al consumo dal punto di vista giuridico bisogna ritornare indietro
di vent’anni quando furono emanate le due direttive dalla Comunità Europea che sono
la 87/102/CEE
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e la 90/88/CEE
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. In queste due disposizioni sono dettate le regole
comuni in materia di accesso al finanziamento. Nella prima viene data la definizione di
credito al consumo per quanto riguarda il legislatore europeo ossia “è un contratto in
base al quale il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito
sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione
finanziaria”
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e dove vengono anche descritti i principi fondamentali. Bisogna, anche,
sottolineare come queste due direttive derivano da esperienze di altri ordinamenti come
quello francese
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, inglese
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e tedesco
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che avevano già trattato questo problema.
1.2.1 Testo unico bancario D.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
Per quanto riguarda la legislatura italiana, le disposizioni sul credito al consumo
vengono recepite nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
9
.
In primo luogo, all’art. 121, 1° comma del T.U. viene data la definizione <<Per credito
al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o
professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di
altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi
estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta
(consumatore)>> mentre nel 2° comma il legislatore precisa che l’esercizio del credito
al consumo è riservato a) alle banche; b) agli intermediari finanziari; c) ai soggetti
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Direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (in GUCE
n. L 042 del 12/02/1987 pag. 0048 - 0053)
4
Direttiva 90/88/CEE del Consiglio del 22 febbraio 1990 che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in
materia di credito al consumo (in Gazzetta ufficiale n. L 061 del 10/03/1990 pag. 0014 - 0018)
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Così recita l’art. 1 della direttiva 102/87CEE
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Con la c.d. Loi Scrivener n.78-22 del 10 gennaio 1978
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Con il Consumer Credit Act del 1974
8
Con il Abzahlungsegesetz del 1894
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D.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993
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autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola
forma della dilazione del pagamento del prezzo.
Analizzando più dettagliatamente i 2 commi possiamo affermare che il contratto di
credito al consumo si applica solamente se vi è un esercizio professionale
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della
relativa attività cioè, un’isolata concessione di credito, che pur presenti le caratteristiche
di questi contratti, non può essere sottoposta a questa disciplina. In secondo luogo
possiamo aggiungere che i consumatori devono essere soggetti che non esercitano
attività imprenditoriale o professionale oppure devono essere in grado di dimostrare che
agiscono per scopi estranei alla propria impresa o attività professionale. Per terminare,
gli enti che svolgono l’esercizio del credito al consumo non necessitano di una specifica
autorizzazione della pubblica autorità.
Nel T.U. (art. 121, 4° comma), inoltre, vengono esclusi una serie di finanziatori che non
rientrano nell’ambito dei relativi contratti e sono:
a) Ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti
stabili dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo
alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) Ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del
codice civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati
contestualmente in copia al consumatore;
c) Ai finanziamenti rimborsabili in un’unica soluzione entro diciotto mesi, con il
solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché
previsti contrattualmente nel loro ammontare;
d) Ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di
interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive
sostenute e documentate;
e) Ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di
proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero
all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento;
f) Ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa
clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi,
con o senza corrispettivo, al locatario.
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Cioè all’interno di essa devono essere presenti i caratteri dell’abitualità e della professionalità
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Proseguendo nell’analisi del T.U. vengono menzionate la disciplina delle operazioni di
credito al consumo.
Come primo articolo possiamo citare il 122 che definisce il tasso annuo effettivo
globale (TAEG) ossia il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in
percentuale annua del credito concesso. Questa previsione dovrebbe dare al
consumatore un quadro chiaro del costo totale del finanziamento in modo che possa
confrontarlo con altri finanziamenti proposti da altre controparti.
Il TAEG è anche presente quando si parla di promozione dei prodotti nel successivo art.
123 del T.U. dove la norma afferma che la pubblicità è, in ogni caso, integrata con
l’indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità e rinvia all’art. 116
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per
quanto riguarda la pubblicizzazione delle condizioni fondamentali del contratto.
Anche per quanto concerne la stipulazione dei contratti, l’art. 124 comma 1°, rimanda ai
principi fissati in generale per i contratti bancari e finanziari (art. 117 commi 1° e 3°).
Questo significa che devono essere redatti per iscritto pena nullità
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della concessione
del credito e un esemplare deve essere consegnato al cliente.
I contratti di credito al consumo devono avere anche un contenuto minimo indicando le
seguenti informazioni:
a) l’ammontare e la modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere
eventualmente modificato;
e) l’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG ovvero,
se non è possibile l’indicazione esatta, una loro stima realistica;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel
calcolo del TAEG.
11 In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le
comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti,
ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni
di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato
secondo le modalità stabilite a norma dell’articolo 122 (1). Non può essere fatto rinvio agli usi.
12 Questa può essere fatta valere solo dal cliente (art. 127, 2° comma)
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In assenza di alcune di queste informazioni il legislatore pone delle garanzie in favore
del consumatore (art. 124, 5° comma). Più esattamente, se non viene indicato il TAEG,
questo equivale al tasso nominale minimo dei Buoni del Tesoro annuali emessi nei
dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; se non viene indicata la scadenza
essa è a trenta mesi; e infine se non vengono indicate le garanzie e coperture
assicurative queste non esistono.
Inoltre, se i contratti di credito al consumo riguardano l’acquisizione di determinati beni
o servizi devono contenere determinate informazioni (art. 124, 3° comma), pena nullità
del contratto, che sono:
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare
dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il
passaggio della proprietà non sia immediato.
Nell’art. 126 viene indicato, anche, un regime speciale per quanto riguarda le aperture di
credito in conto corrente non connessa all’uso di una carta di credito, che deve rispettare
le seguenti disposizioni, pena nullità:
a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;
b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal
momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono
determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre a essi,
nulla è dovuto dal consumatore;
c) le modalità di recesso dal contratto.
Per quanto riguarda l’art. 125, il 1° comma afferma che, qualora nell’ambito di un
contratto di finanziamento sia stato concesso un diritto reale di garanzia, sul bene
vengono applicate le norme dell’art. 1525 del c.c.
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. Il 2° comma concede al
consumatore la facoltà di adempiere in via anticipata avendo diritto a un equa riduzione
del costo complessivo del credito o di recedere dal contratto senza penalità. Nel 3°
comma viene, ancora, introdotta una deroga almeno parziale al diritto comune
attribuendo al consumatore, in caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di
13 Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l`ottava parte del
prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine
relativamente alle rate successive.
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