PREMESSA
II
tuali.
La nuova normativa di tutela per il consumatore, trova spazio nel nuovo
capo XIV-BIS titolo II, libro IV del codice civile, il cui titolo è certamente
significativo: “Dei contratti del consumatore”: gli articoli introdotti da tale
riforma sono quelli che vanno dal 1469-bis, al 1469-sexies, e costituiscono la
disciplina speciale e derogatoria per tutti i contratti di consumo, stipulati
tra professionista e consumatore.
In particolare, il nuovo approccio sostanziale della verifica della vessatorie-
tà delle clausole, si scontra con la precedente disciplina sulle condizioni
generali di contratto, le quali garantiscono solo formalmente il contraente
aderente contro le vessazioni del predisponente.
L’ambito operativo della Direttiva 93/13 CE, inoltre, si estende non solo ai
contratti che contengono condizioni generali di contratto, bensì a tutti quel-
li stipulati tra professionisti e consumatori, anche attraverso una contrat-
tazione singolare.
Il nuovo assetto introdotto dalla Direttiva 93/13 CE fonda la tutela del con-
sumatore sul suo diritto di informazione: il professionista, deve fornire tutte
le informazioni necessarie affinché il consumatore possa conoscere la porta-
ta concreta del contratto e scegliere se aderirvi.
Al consumatore resta sempre l’ultima parola sulla convenienza del contrat-
to in relazione al suo interesse alla stipulazione: egli potrebbe, anche in
presenza di clausole astrattamente vessatorie, accettare la stipulazione del
contratto; la Direttiva 93/13 CE, non può forzare la libertà contrattuale
delle parti, fino ad impedire assolutamente la stipulazione di un contratto
formalmente squilibrato, essendo la sua funzione quella di tutelare la parte
contraente non professionale attraverso l’onere imposto al professionista in
PREMESSA
III
ordine al suo dovere di informazione, e alla garanzia della possibilità di
trattativa fornita al consumatore.
La naturale evoluzione delle tecniche di comunicazione, hanno poi contri-
buito ad aumentare vertiginosamente le possibilità di contrattazione a
distanza; a questo proposito entra in gioco un’altra importante direttiva
inerente i contratti stipulati a distanza; la Direttiva 97/7 CE, recepita da
poco nel nostro paese, dal Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185.
La tipologia contrattuale regolata da quest’ultima direttiva, impone che
essa abbia dato grande rilievo all’informazione che il fornitore di servizi a
distanza deve fornire al consumatore. L’informazione costituisce, inoltre, il
presupposto per un consapevole diritto di recesso, che la Direttiva 97/7 CE
dettagliatamente regola ed assicura al consumatore.
Tra i mezzi di comunicazione utilizzabili per la contrattazione a distanza,
domina in questi ultimi anni Internet.
Tale strumento pone oggi numerosi interrogativi dal punto di vista giuridi-
co: nella mia ricerca ne ho trattato, alcuni, circoscritti all’utilizzo di tale
strumento in ambito contrattuale.
Nella parte finale di questa tesi sono riportati degli appunti di viaggio: con
essi ho cercato di applicare le nozioni acquisite durante la ricerca,
nell’analisi di alcuni contratti di consumo, che sono presenti in rete.
In particolare la materia dei contratti analizzati riguarda le proposte di
viaggio: tale scelta è giustificata dalla loro continua e crescente offerta su
Internet, sì da costituire una parte considerevole del fenomeno del commer-
cio elettronico.
L’AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETIVA
1
CAPITOLO I
L’AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVA
1.1 Cenni storici – 1.2 La definizione di “consumatore” – 1.3 La definizione di
“professionista” in Italia – 1.4 La definizione di “professionista”
1.1 Cenni Storici
Chi volesse trattare l'argomento delle clausole abusive e quello inscindi-
bilmente connesso dei contratti stipulati con i consumatori, dovrebbe riper-
correre le vicende della politica di protezione del consumatore, sviluppatesi
in sede comunitaria dai primi anni settanta, fino ad arrivare ad oggi, ed
ispirata al “consumerism”1, un movimento di tutela nato in Europa negli
anni cinquanta ma sviluppatosi maggiormente negli anni sessanta e ispi-
ratosi al “Consumer Union” americano degli anni trenta, un movimento di
protezione dei consumatori.
La Carta europea di protezione dei consumatori, approvata dal Consiglio
d’Europa con la risoluzione n. 543 del 1973, costituisce il primo compiuto
intervento in sede europea in tema di protezione dei consumatori2.
A partire da essa si identifica la figura del consumatore nella “persona,
fisica o morale, alla quale siano venduti beni o forniti servizi per uso priva-
to”, e se ne specifica la tutela all’interno di un ampio disegno di promozione
delle condizioni per “favorirne il progresso economico e sociale”, attraverso
1
G. ALPA, Consumatore (tutela del) in Enciclopedia Giuridica Treccani, VI, Roma
1996, p.1.
2
G. ALPA, Il diritto dei consumatori, Edizioni Laterza, Roma 1999, pp. 21 –
26.
L’AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETIVA
2
la creazione di regole uniformi.
La carta elenca quali diritti fondamentali del consumatore:
a) il diritto alla sicurezza, che garantisce ai consumatori la protezione dai
danni economici o materiali provocati dai beni di consumo
b) il diritto al risarcimento dei danni causati dai prodotti di consumo difet-
tosi e dai messaggi menzogneri ed erronei
c) il diritto all’informazione e all’educazione, che provvede alla necessaria
informazione del consumatore sulla qualità del prodotto e sull’identità
del produttore
d) il diritto ad essere rappresentati ed assistiti da associazioni, che dovreb-
bero essere consultate ogni qualvolta si debbano prendere provvedimen-
ti in tema di informazione, leggi e provvedimenti che concernono la
tutela dei consumatori
La carta del consumatore contiene, oltre all’enunciazione di questi quattro
diritti fondamentali, un’ulteriore, determinante forma di tutela per il con-
sumatore stesso: il diritto al controllo delle condizioni generali dei contratti.
Il contraente risulta dunque protetto dagli abusi del venditore, dalle clauso-
le vessatorie e dalle pratiche di vendita condotte in modo “aggressivo”
L’armonizzazione delle regole, oltre ad avere conseguenze promozionali di
tipo sociologico per il consumatore, va considerata come necessario fattore
di equilibrio del mercato, specie in ambito della Comunità economica euro-
pea.
Vista la diffusione dei contratti con i consumatori attraverso la creazione di
formulari standard e la tendenza del mercato alla larga diffusione, sembrò
logico, in seno alla Comunità, svolgere un’opera di omogeneizzazione delle
regole in tema di contratti con i consumatori al fine di evitare possibili con-
L’AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETIVA
3
trasti normativi per la trattazione della medesima questione.
Considerando gli obiettivi fondamentali della CEE, consistenti nel miglio-
ramento delle condizioni di vita e nel progresso economico del cittadino
europeo, il compito assunto dalla Comunità diviene specifico e si concreta
nel potere di intervento nel mercato per una regolamentazione delle produ-
zioni di beni e servizi che potrebbero causare danni al consumatore.
La risoluzione CEE del 1975 3 contiene un elenco di obiettivi che la Comunità
economica europea pone come fondamentali nella tutela del consumatore,
questi obiettivi sono:
a) efficace protezione conto i rischi per la salute e la sicurezza del consuma-
tore
b) efficace protezione contro i rischi che possono nuocere agli interessi
economici dei consumatori
c) predisposizione, con mezzi adeguati, di consulenza, assistenza, risarci-
mento danni
d) consultazione e rappresentanza dei consumatori nella preparazione
delle decisioni che li riguardano.
Senza scendere nel dettaglio, si può osservare come questi obiettivi appaia-
no sostanzialmente uguali a quelli contenuti nella Carta del consumatore e
siano da considerarsi punti di partenza molto generici, tanto da richiedere
presto una definizione specifica ed approfondita di ogni singolo aspetto.
Il secondo programma CEE del 1980, risultando la naturale continuazione
del precedente, si muove infatti in tale direzione, proponendo nei suoi orien-
tamenti generali di “permettere alla Comunità di proseguire e di approfon-
dire la sua azione e di contribuire in particolare alla creazione delle
3
G.U.C.E., C92/1, 1975.
L’AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETIVA
4
condizioni per un migliore dialogo tra consumatori e produttori – distribu-
tori ”.
Ma gli obiettivi di informazione e di educazione del consumatore promossi
da tale programma, sarebbero risultati frustrati senza l’introduzione di un
sistema processuale, atto a consentire l’amministrazione di una giustizia
accessibile al consumatore stesso: di questo si occupa il terzo programma
della Commissione CEE del 1984, assicurando al consumatore un’ulteriore,
determinante forma di tutela rapida ed efficace.
L’1 luglio 1987, entra in vigore l’Atto unico europeo, integrando e modifi-
cando il precedente Trattato di Roma: il suo compito è quello di rafforzare il
ruolo del Comitato economico e sociale, da sempre competente in materia di
protezione dei consumatori, e di assegnare alla Commissione, mediante
l’introduzione dell’art. 100/a, un “livello di protezione elevato” nelle sue
proposte in materia di sanità, sicurezza, protezione dell’ambiente e dei con-
sumatori.
Il Trattato di Maastricht firmato il 7 febbraio 1992, ed entrato in vigore l’1
dicembre 1993, con il quale la Comunità economica si trasforma in Unione
Europea, promulga a sua volta un titolo apposito (l’undicesimo), dedicato
alla “protezione dei consumatori”: con esso si attribuiscono all’UE, compe-
tenze specifiche “di sostegno e di integrazione della politica svolta dagli
Stati membri al fine di tutelare la salute, gli interessi economici dei consu-
matori e di garantire loro un’informazione adeguata”4.
Negli ultimi anni la Comunità ha elaborato due programmi triennali incen-
trati sulla politica di tutela degli interessi dei consumatori: il primo, con-
cernente il triennio 90-92, punta l’attenzione sulla necessità di adottare
4
G.ALPA, Il diritto dei consumatori, Edizioni Laterza, Roma 1999, p. 30.
L’AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETIVA
5
provvedimenti di sicurezza e salute del consumatore migliorando e aggior-
nando la legislazione comunitaria atta a vigilare sui produttori e sul loro
obbligo di fabbricare articoli più sicuri; il secondo, del triennio 93-95, speci-
fica e meglio definisce alcuni obiettivi di tutela del consumatore preceden-
temente considerati, introducendone di nuovi riguardanti le fasi e le
condizioni del servizio post-vendita, e l’adattamento dei servizi finanziari
alle necessità dei consumatori.
Un ultimo cenno merita il Trattato di Amsterdam (1997), la cui importanza
consiste nella introduzione della definizione di “cittadino europeo”: cittadi-
nanza non solo formale, ma giuridica e sociale, che garantisce diritti e tute-
le fornite direttamente dagli organi comunitari.
Infatti il Trattato si propone l’impegno di “Promuovere gli interessi dei
consumatori e ad assicurare un livello elevato di protezione”; si nota un
forte intento propulsivo dell’Unione Europea verso l’adozione concreta di
provvedimenti in tema di sicurezza e protezione del consumatore.
1.2 La definizione di “Consumatore”
L’ambito di applicazione soggettivo della direttiva 93/13, ed in generale di
tutti i provvedimenti in tema di “consumerism” o che regolano i contratti al
consumo, poggiano sulla contrapposizione contrattuale di due soggetti: il
consumatore ed il professionista.
È importante sottolineare come la tendenza non sia quella di regolare i
singoli contratti in cui possa comparire il consumatore come utente tipico,
bensì consista nel collegamento ad uno status personale: quello appunto di
consumatore.
Saltando l’incombenza della ricerca di contratti tipici, sarebbe utile dun-
L’AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETIVA
6
que, avere un parametro certo di identificazione: gli auspici vengono morti-
ficati immediatamente, purtroppo si deve prendere atto che la definizione di
consumatore e la ricerca dei suoi elementi qualificanti, assumono contorni
molto sfumati, variabili ogni volta che questo tema diviene oggetto di di-
scussioni giuridiche.
Nel programma preliminare della Cee del 1975 e nelle direttive che seguo-
no, per esempio quella inerente la vendita effettuata fuori dai locali com-
merciali5, notiamo una definizione di consumatore in chiave relazionale6,
cioè definizione non generale ma strettamente collegata all’argomento trat-
tato: nella direttiva suddetta, il consumatore viene considerato “la persona
che in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali di cui si tratta […]
agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività pro-
fessionale”7
Per suffragare la tesi della mancanza di una definizione univoca di consu-
matore basta citare ad esempio quella data dal Consiglio d’Europa: “privato
che, per soddisfare esigenze professionali, è parte di un contratto relativo
alla fornitura di beni e servizi”8.
In Italia alcuni hanno addirittura prospettato una distinzione tra consu-
matore individuale e consumatore collettivo, oppure c’è chi contesta che sia
impossibile identificare il consumatore in una categoria definita.
Nel vasto repertorio di classificazioni è rinvenibile anche una presa di posi-
5
Direttiva CEE n. 85/577, in GUCE, 31 dicembre 1985 n. L. 372.
6
G. ALPA, Consumatore (protezione del) nel diritto civile, in Digesto delle disci-
pline privatistiche � Sez. civile, p. 544. Torino 1996
7
M. CARTELLA, La disciplina dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali,
in Giurisprudenza commerciale. P I, 1992, p. 721. Giuffrè editore, Milano 1992
8
G. ALPA, Consumatore (protezione del) nel diritto civile, in Digesto delle disci-
pline privatistiche � Sez. civile, cit. p. 544. Torino. 1996
L’AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETIVA
7
zione ufficiale della Corte di Cassazione9: “il consumatore è colui che fa del-
la merce acquistata un uso, un consumo esclusivamente personale per
soddisfare le limitate esigenze della vita personale o familiare”.
Nella Direttiva 93/13, che costituisce il punto di riferimento più importante
nella congerie di provvedimenti, relazioni e progetti vacanti in ambito eu-
ropeo, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei
alla sua attività professionale 10: dalla definizione in questione balza
subito all’occhio come primo riferimento, che:
1 il consumatore non può che essere una persona fisica.
2 è necessario stabilire, che lo scopo del contratto sia estraneo alla attivi-
tà professionale da questo eventualmente svolta.
Va premesso che per una più completa trattazione dell’ambito soggettivo
della direttiva 93/13, è sicuramente importante accennare all’apporto della
legislazione tedesca, francese, e inglese in tema di contratti al consumo.
Questi tre modelli vedono la luce negli anni settanta e sono stati utilizzati
come fonte ispiratrice della normativa comunitaria: il modello francese e
inglese per quanto riguarda la definizione di consumatore11, il modello tede-
sco ha influito maggiormente nell’ambito di applicazione oggettivo e nella
definizione di professionista12.
9
Cass., 17/3/1965, n. 451 in Foro Italiano, 1965, I, 1.614. 1965
10
Art. 2 – �Au fins de la pr�sente directive, on entend par: �consommateur�: toute
personne physique qui, dans les contracts relevant de la pr�sente directive, agit � des fins qui
n�entrent pas dans le cadre de son activit� professionelle, qu�elle soit publique ou priv�e�.
Il testo della Direttiva 93/13, viene riportato in appendice normativa nel testo DI
U. RUFFOLO, Clausole �vessatorie� e �abusive�, gli artt. 1469-bis ss. c.c. e i contratti col con-
sumatore – Collana: Responsabilit� comunicazione impresa, diretta da U. RUFFOLO,
Giuffrè editore, Milano 1997. p. 332.
11
LAURENCE KLESTA DOSI, Il controllo delle clausole abusive: la direttiva 93/13 alla
luce della giurisprudenza tedesca, francese e inglese, in La Nuova Giurisprudenza Civile
Commentata, 1994 – parte II, pp. 428 – 429. Cedam, Padova, 1994.
12
LAURENCE KLESTA DOSI, Il controllo delle clausole abusive: la direttiva 93/13 alla
L’AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETIVA
8
E’ interessante inoltre, ai fini interpretativi della direttiva, analizzare il
modo in cui questa si sia introdotta ed integrata nei corpi normativi di tute-
la del consumatore suddetti.
I provvedimenti nazionali in oggetto sono:
a) Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen – AGBG del 197613, che regola le condizioni generali di contratto.
b) legge 78-23 del 1978: Loi sur la protection et l’information des consom-
mateurs de produits et de services, che regola la protezione e
l’informazione dei consumatori di prodotti e di servizi
c) Unfair Contacts Terms Act – UCTA del 1977
La prima coordinata definitoria utile alla ricerca della definizione di con-
sumatore contenuta nella direttiva, è quella dell’identificazione concreta
della persona fisica, parte contraente contrapposta al professionista.
Nella direttiva 93/13, la scelta di circoscrivere la tutela dei consumatori
alla persona fisica che stipula il contratto per uno scopo estraneo alla sua
attività professionale, mette subito in luce che il soggetto destinatario della
speciale disciplina sia da identificare nell’utente finale: il consumatore,
persona fisica, costituente l’ultimo anello della catena della distribuzione di
beni e servizi.
Questa scelta è stata molto criticata, perché se è vero che la natura della
protezione del consumatore ha natura “sociologica”, effettuata in favore di
un soggetto contrattualmente debole e incapace di influire sul contenuto
del contratto, allora non si potrebbe negare che la stessa tutela avrebbe
luce della giurisprudenza tedesca, francese e inglese, in La Nuova Giurisprudenza Civile
Commentata, 1994 – parte II, p. 429. Cedam, Padova, 1994.
13
Testo italiano in Foro Italiano, 1978, V (traduzione di FRANCESCHELLI e
LEHEMANN), Sezione monografie e varietà col. 46-54.
L’AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETIVA
9
dovuto essere estesa anche alla categoria dei piccoli commercianti e im-
prenditori, o più in generale ai contraenti professionali “deboli”, infatti,
molto spesso anche questi soggetti non hanno né la competenza, né il potere
contrattuale, per influire attivamente nei contratti da essi stipulati con le
imprese “forti” durante lo svolgimento della propria attività.
La scelta è puramente politica, anzi direi strettamente economica: inizial-
mente, infatti, in sede di elaborazione della direttiva vi erano delle istanze
dirette all’estensione dell’ambito di applicazione alle imprese “ deboli ”, ma
successivamente questi propositi sono stati abbandonati, e c’è chi ha soste-
nuto che tali scelte siano state influenzate da potenti Lobbies di imprese di
grandi dimensioni14, le quali hanno fatto pressione, - a quanto pare con
successo - affinché l’ambito di applicazione della tutela del consumatore
fosse più ristretto, escluso ai piccoli professionisti.
Il problema della “non estensione” della disciplina in discussione alla figura
dell’impresa “debole” produce poi, indirettamente, danno al consumatore
finale poiché questa, dovendo contrattare con limitate possibilità di inter-
vento contrattuale, molto spesso subisce ed è costretta ad accettare delle
condizioni vessatorie, che probabilmente verranno riversate sul consuma-
tore finale con un aumento dei prezzi al consumo.
Legato al tema delle limitazioni connesse alla qualità del soggetto, discuti-
bile appare anche l’esclusione netta per le persone giuridiche, il che com-
porta che la disciplina della tutela non sia applicata alle persone giuridiche
che non hanno finalità lucrative: si pensi ad enti religiosi, associazioni.
Anche le associazioni e i comitati che non abbiano personalità giuridica,
14
ROPPO, La nuova disciplina delle clausole abusive nei contratti fra imprese e con-
sumatori, in Rivista di diritto civile, 1994 – I, p. 282. Cedam, Padova, 1994.
L’AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETIVA
10
non vengono considerati consumatori, infatti la direttiva parla esclusiva-
mente di persone fisiche .
Il diritto francese e quello inglese utilizzano, invece, una definizione più
“ampia” di consumatore, estendendo la relativa tutela anche a certi profes-
sionisti, prescindendo dal loro stato giuridico: in questo modo si crea una
terza categoria di soggetti che sono rispettivamente: nel diritto francese il
“professionnel – profane”, e nel diritto inglese il “business consumer”.
Il diritto francese, in particolare, opera una distinzione tra i consumatori: il
consumatore può essere una “persona fisica che per i propri bisogni perso-
nali, familiari o domestici, partecipi ad un contratto di fornitura di beni e
servizi”,15 oppure un’altra “entità”, che i giudici della Cassazione Francese
indicano essere costituita da professionisti che agiscono al di fuori della loro
competenza e senza fini di lucro16.
E’importante sottolineare che anche la legge 95/96 del 1º febbraio 1996, che
ha attuato la direttiva 93/13 in Francia, ha mantenuto la tutela al consu-
matore prescindendo dalla distinzione tra persone fisiche e persone giuridi-
che, andando contro l’ambito di applicazione ristretto della direttiva17.
Il diritto inglese, invece, prevede che il giudice debba fare una valutazione
preventiva di questo genere: il contraente “professionale” è considerato
15
CA NIMES 8.3.1990, JCP, éd. G, II, 21573, nota PAISANT. La nota riportata
è presente sul testo di LAURENCE KLESTA DOSI, Il controllo delle clausole abusive: la
direttiva 93/13 alla luce della giurisprudenza tedesca, francese e inglese, in La Nuova Giuri-
sprudenza Civile Commentata, 1994 – parte II – p.429. Cedam, Padova, 1994.
16
Cass. civ., 1�re, 28.4.1987, D. 1988, 1, nota DELEBECQUE e Trib. com. Fré-
jus, 1º.3.1993, JCP 94, II, 22194, nota COUTANT e ALEXANDRE. La nota riportata è
presente sul testo di LAURENCE KLESTA DOSI, Il controllo delle clausole abusive: la
direttiva 93/13 alla luce della giurisprudenza tedesca, francese e inglese, in La Nuova Giuri-
sprudenza Civile Commentata, 1994 – parte II, p.429. Cedam, Padova, 1994.
17
La legge francese parla di professionista da una parte e “non profes-
sionels ou consummateurs” dall’altra. v. G. ALPA e M. BESSONE, I contratti standard
nel diritto interno e comunitario, Ed. Giappichelli, Torino, 1997, p. 214.
L’AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETIVA
11
consumatore, quando il contratto su cui si discute consiste in un’operazione
isolata dal contesto delle operazioni giuridiche da questo solitamente effet-
tuate durante svolgimento della propria attività18.
La direttiva 93/13 è stata recepita con molte riserve dalla legislazione in-
glese, attraverso l’“Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations”
(UCTR)19 del 1994, che ha cercato di attenuare le differenze tra l’UCTA e la
direttiva 93/13.
Per il tema in questione, l’UCTR propone un ambito di applicazione sogget-
tiva più ristretto di quello contenuto nell’UCTA: il nuovo provvedimento
non estende più la definizione di consumatore anche alle persone giuridi-
che, limitando il campo di applicazione della tutela del consumatore esclu-
sivamente alle persone fisiche20.
Quest’interpretazione estensiva, attuata dalla legge francese ed inglese
prima dell’emanazione dell’UCTR, stride con le norme dettate dalla diretti-
va che, ricordiamo, limita assolutamente alle persone fisiche la nozione di
consumatore e critica la tendenza alla costituzione di categorie intermedie
tra professionista e consumatore.
La tutela garantita dall’AGBG tedesco, si differenzia dal modello francese
18
Davies v. Summer (1984) 3 All ER 834 e Corfield v. Sevenways Garage Ltd
(1985) RTR 109. La nota riportata è presente sul testo di LAURENCE KLESTA DOSI, Il
controllo delle clausole abusive: la direttiva 93/13 alla luce della giurisprudenza tedesca, fran-
cese e inglese, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1994 – parte II, p.429.
Cedam, Padova, 1994.
19
Il testo dell’UCTA, viene riportato in appendice normativa nel testo DI
U. RUFFOLO, Clausole �vessatorie� e �abusive�, gli artt. 1469-bis ss. c.c. e i contratti col con-
sumatore – Collana: Responsabilit� comunicazione impresa, diretta da U. RUFFOLO,
Giuffrè editore, Milano 1997. p. 363 ss.
20U. RUFFOLO, Clausole �vessatorie� e �abusive�, gli artt. 1469-bis ss. c.c. e i contrat-
ti col consumatore. Giuffrè editore, Milano 1997.p. 363. Letteralmente la Section 2
riporta le seguente definizione: �«consumer» means natural person who, in making a
contract to wich these Regulations apply, is acting for purpose which are outside his busi-
ness.�.
L’AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETIVA
12
ed inglese per il metodo e la giustificazione della tutela stessa: il modello
tedesco interviene nella tutela del consumatore, inquadrandola nella fatti-
specie dell’adesione ad un contratto “seriale”: il contraente viene tutelato
solo quando il contratto su cui si discute è inserito nelle condizioni generali
di contratto, applicabili ad un numero indefinito di contraenti: è un approc-
cio basato su considerazioni oggettive; i modelli francese e tedesco, invece,
tutelano il consumatore ricollegandosi a qualità concrete del soggetto da
tutelare, e comunque facendo riferimento a questo e alle condizioni in cui
esso si trovi.
La seconda coordinata per definire quando il contratto sia stipulato dal
consumatore è quella della destinazione del contratto, o meglio,
l’identificazione dello scopo per cui questo viene stipulato.
La ricerca dello scopo nella direttiva 93/13 e in genere nei sistemi giuridici
che limitano la tutela alla persona fisica, l’indagine è considerata come
questione rilevabile in via subordinata: solo se il contraente è persona fisica
si dovrà verificare lo scopo per cui questo ha agito, viceversa nei sistemi che
comprendono tra la categoria dei consumatori, anche le persone giuridiche,
l’accertamento dello scopo diventa prioritario ed esclusivo.