5
pagina web, quando evidentemente è già in possesso
dell’indirizzo
2
, od ancora si può servire di uno dei motori di
ricerca che consentono, digitando un nome od una parola chiave
relativa all’argomento ricercato, di ottenere una schermata
contenente diversi indirizzi di siti che trattano il tema specifico
ricercato o sono comunque ad esso attinenti.
Come descritto l’utente ha quindi tre possibilità: servirsi della
posta elettronica, accedere direttamente al sito, ricorrere ad un
motore di ricerca; in ciascuno dei casi si dovrà fedelmente
seguire il percorso predefinito dall’operatore per poter ottenere il
risultato desiderato
3
. Poniamo il caso che si voglia compiere
Albertini , I contratti di accesso ad internet, in Giustizia Civile, 1997, II, p.96; Sarti, I soggetti di
internet, relazione al convegno 4-5 ottobre 1996 di Pavia su: Internet. Aspetti giuridici.
2
Le macchine collegate in rete sono individuabili distintamente attraverso l’assegnazione di un
indirizzo: un organismo, si tratta dell’Internet Assigned Numbers Authority (che per l’Europa si
serve di un altro organismo, il Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre), provvede ad
assegnare a ciascuna macchina collegata in rete un certo numero detto numero I.P. (internet
protocol) che individuerà solo quella macchina, costituendone l’indirizzo. In proposito vedi Sarti,
op.cit..
3
In merito al ruolo svolto dall’operatore e alla funzione del computer, la dottrina è divisa: R.
Borruso in Computer e diritto, II, Problemi giuridici dell’informatica, 1988, pp.251 s.s., parla di
utilizzo del computer come mezzo integrativo della volontà umana; Giannantonio in, Il valore
giuridico del documento elettronico in Riv.dir.comm., 1986,I, p.262, ritiene che il computer possa
non limitarsi a documentare una volontà esterna, ma determini esso stesso il contenuto di tale
volontà. Contra: C.M.Bianca, che ritiene che, comunque, il computer esegua ordini impartiti
dall’operatore, in Commento dell’art.2, in Commentario al d.P.R. 513/97, in Nuove leggi civili
commentate, in via di pubblicazione; A.M.Gambino, op.cit., p.214, secondo il quale tutte le scelte
decisionali del p.c. sono da ricollegarsi alla “volontà e all’interesse del programmatore”; V.
Franceschelli , Computer e diritto, 1989, p.171, che sottolinea come il computer non è un soggetto
6
l’acquisto di un cappello in rete e assumiamo di essere già in
possesso dell’indirizzo di un sito in cui è possibile acquistare
qualsiasi capo di abbigliamento
4
. Digitando l’indirizzo
nell’apposito spazio entreremo nella home page del sito, una
vera e propria pagina di presentazione, e spostando il mouse
andremo a cliccare sull’iconetta relativa ai cappelli; entreremo
così in una pagina interamente dedicata ai cappelli che vengono
raffigurati in diverse foggie, materiali, colori. Compiuta la nostra
scelta, cliccando su order vedremo apparire una schermata
contenente un vero e proprio modulo con la richiesta di diverse
informazioni, utili al venditore per avere un minimo di sicurezza
sull’identità di chi pone in essere l’operazione, non ultima il tipo
di carta di credito di cui si intende far uso per l’acquisto e il
in grado di intendere e volere, ma anzi si limita ad eseguire lo schema per il quale è stato
programmato.
4
F. De Santis, Il commento, in Il corriere giuridico, IV, 1998, e F. Parisi, Il contratto concluso
mediante computer, Padova, 1987, p.p.4 s.s., sottolineano l’importanza che può svolgere il
computer nella formazione del contratto, in quanto attraverso esso possono dipartirsi proposte ed
accettazioni contrattuali, ordini di forniture e di acquisto di titoli. Il computer può così diventare
strumento che incide direttamente nella formazione della volontà negoziale e luogo d’incontro di
volontà già perfezionate.
7
numero della stessa: inviato quest’ultimo si conclude la
comunicazione commerciale telematica
5
.
Da questa descrizione per sommi capi è evidente come le
possibilità di scelta dell’utente siano limitate: egli non potrà, ad
esempio, ordinare un cappello di un colore non presente tra i vari
raffigurati, non potrà cioè partecipare alla comunicazione
innovando rispetto a quanto previsto e configurato
dall’allestitore della pagina web, e uscendo da tale percorso
predeterminato renderebbe vano il tentativo di acquisto.
6
5
N. Irti, in merito alla comunicazione telematica, sottolinea come essa consista in un agire tra due
e non in un pensare: “reciprocità di un fare, non di un logos……….La tecnologia telematica
determina la creazione di un universo impalpabile, di un’astratta iper realtà, che stando sopra le
cose, le svuota di territorialità e storicità”. Scambi senza accordo, in Rivista
trim.dir.proc.civ.,1998, p. 358.
6
In proposito A.M. Gambino in L’accordo telematico,1997,p.41, parla di” ventaglio di libertà
comunicazionali dell’utente predeterminato dall’operatore che si sentirà in dovere di rispondere
solo se verrà correttamente attivata la rotta comunicazionale disegnata”. N. Irti, op.cit., p.358,
ritiene che “l’immensa quantità di informazioni acquisibili dagli utenti non restaura, com’è ovvio,
l’inattesa spontaneità del dialogo, ma piuttosto orienta e struttura la stessa consapevolezza della
parte, che crede di chiedere ciò che desidera sapere, e che in realtà desidera sapere ciò che altri ha
deciso di risponderle”.
8
1.2 Configurabilità della comunicazione telematica come
comunicazione inter absentes
Come su accennato per connettersi alla rete è necessario un
collegamento alla rete telefonica, ma la comunicazione
telematica non può essere assimilata alla comunicazione via
telefono, perché vengono a mancare gli elementi
dell’immediatezza e della contestualità del rapporto, requisiti
questi che ne comporterebbero la ricomprensione entro lo
schema delle comunicazioni inter praesentes
7
. Pertanto sembra
corretto parlare di rapporti inter absentes per quanto riguarda le
comunicazioni telematiche, ma con alcune peculiarità
8
: mentre
infatti l’utente è davanti al computer ed invia una e-mail od
accede ad un sito, non entra in immediata comunicazione con un
7
L. Albertini nel suo Osservazioni sulla conclusione del contratto tramite computers e
sull’accettazione di un’offerta in internet, in Giustizia Civile, 1997,II,p.23, considera anche il caso
in cui l’accesso alla linea telefonica avviene direttamente da parte degli utilizzatori del servizio di
posta elettronica. In tal caso gli utenti possono scambiarsi direttamente messaggi digitando il
numero telefonico del destinatario, però devono entrambi avere il computer acceso e collegato in
rete. Questa situazione è pienamente assimilabile all’utilizzo classico della linea telefonica,
venendo così a configurare una comunicazione tra presenti; si tratta, però, di una modalità poco
diffusa, visto anche i costi elevati che comporta.
8
In questo senso: A.M.Gambino,op.cit,p.40; E. Florindi, Il contratto digitale, in Il diritto
dell’informazione e dell’informatica, 1999, p.686, che sottolinea, inoltre, come la telematica ponga
9
altro soggetto pronto a rispondere, ma piuttosto, e ciò a
differenza dei normali rapporti inter absentes come ad esempio
quelli tramite la posta tradizionale, è tenuto a rispettare un iter
comunicativo predisposto dall’altra parte per poter ottenere una
risposta
9
: “l’utente è in grado di conversare con l’altra parte solo
se le sue formulazioni si instradano nel solco comunicazionale
già tracciato dall’ offerente”
10
.
1.3 Rilevanza di una pregressa conoscenza tra le parti
Un altro fattore da valutare per meglio inquadrare la natura
delle comunicazioni in rete è l’incidenza che può produrre una
precedente conoscenza tra le parti.
a disposizione delle parti differenti sistemi di comunicazione a distanza, che non possono però
essere considerati identici dal punto di vista dell’efficacia probatoria.
9
Comunque è da sottolineare che ciò accade soprattutto per l’accesso ai siti, mentre per le
comunicazioni via e-mail il fenomeno è più sfumato, essendo le stesse assimilabili alla posta
tradizionale.
10
A.M. Gambino, op.cit., p.41.
10
E’ evidente come, per quanto riguarda l’accesso al sito una
pregressa conoscenza tra l’utente
11
e l’allestitore della pagina
web è irrilevante perché comunque il primo non può far altro che
seguire il percorso comunicativo predisposto, non potendo
quindi distinguersi da chi è estraneo all’operatore. Certamente
nel caso in cui si voglia procedere ad una compera in rete una
precedente conoscenza od un precedente acquisto con esito
positivo può permettere di concludere con maggiore fiducia e
serenità: infatti, tornando all’esempio precedentemente fatto, si è
senz’altro più tranquilli nel comprare per mezzo del sito del
nostro fornitore abituale di cappelli, o nel rivolgersi ad una ditta,
come potrebbe essere Borsalino, che proprio per la sua notorietà
costituisce una garanzia di serietà, mentre probabilmente ci
terremo ben lontani dal sito di un’eventuale ditta Borsellino che
pure vende cappelli.
11
L. Albertini, in Contratti di accesso ad internet, in Giustizia Civile, 1997, II, p.101,
nell’analizzare alcuni contratti dei providers, rileva come normalmente venga richiesto al cliente di
specificare l’uso che intende fare del servizio: professionale o privato. Così se l’utente dichiara di
stipulare per uso professionale, si presumerà che non abbia la qualità di consumatore, si tratterà di
presunzione semplice, escludendo così la possibilità di applicare gli artt.1469 bis e 1469 sexies
cod.civ.. Se invece l’utente dichiara la propria qualità di consumatore, il provider potrà evitare
11
Nei rapporti via e-mail, nel caso di uno scambio tra
conoscenti, esso è pienamente assimilabile ad un tradizionale
scambio epistolare; se invece l’utente riceve un messaggio di
posta elettronica senza una sua precedente richiesta, si dovrà far
ricorso ai canoni tradizionali di interpretazione: ci si trova di
fronte ad una lettera di cui sarà possibile valutare il significato e
la portata come se fosse stata lasciata nella cassetta delle lettere.
Se invece la e-mail che l’utente riceve costituisce una risposta ad
un suo precedente messaggio, una pregressa conoscenza
consentirà di attribuire con più facilità un preciso significato
giuridico al contenuto dello stesso, cosa che sarà difficile nel
caso contrario
12
. Il problema consiste proprio nel riuscire a
qualificare come vincolanti o meno le dichiarazioni delle parti, e
per fare ciò è necessario distinguere la diversa natura che
possono avere le comunicazioni in rete. Sia per l’accesso al sito
che per la posta elettronica è possibile parlare di comunicazioni
l’applicazione della normativa sulle clausole vessatorie solo se riesce a dare prova che tale qualità
è in realtà assente, con relativa domanda di annullamento per dolo.
12
N. Irti medita su un eventuale ritorno allo scambio linguistico attraverso l’interazione telematica,
osservando però come la lingua telematica nulla ha in comune con la lingua del parlare quotidiano:
12
libere, che rientrano nella libera manifestazione del pensiero e
pertanto sono inadatte alla appropriazione individuale; di
comunicazioni amichevoli, tra soggetti che si conoscono e fanno
affidamento proprio su questa familiarità nel comunicare; di
comunicazioni di cortesia, tra soggetti che non si conoscono, ma
che sono fiduciosi nel rispetto delle regole di condotta non
scritte, le quali vengono a costituire la c.d. netiquette, che però
sono abitualmente osservate dagli internauti; ed infine di vere e
proprie dichiarazioni impegnative con cui ci si vincola per uno
scambio.
13
1.4 Offerta telematica:
a) tramite posta elettronica
Internet è uno strumento di comunicazione che si presta
magnificamente alla diffusione di pubblicità: sia attraverso la e-
“è una lingua non teoretica, non portatrice di sapere storico, ma puramente designativa ed
informativa. Lingua di carattere funzionale……” in op.cit. p.358.
13
mail che attraverso l’accesso ai siti. Per quanto concerne la posta
elettronica, le regole autodisciplinari di buon comportamento,
netiquette, che ogni utente dovrebbe rispettare vietano l’utilizzo
della stessa per inviare messaggi di natura pubblicitaria non
richiesti esplicitamente dal destinatario. Purtuttavia il fenomeno
dello junk-mail, che per l’appunto consiste nell’invio di posta
non desiderata, è destinato a progressiva diffusione. Tale
fenomeno comporta un rallentamento delle funzioni del sistema
informatico utilizzato con correlativo aggravio dei costi di
accesso e l’utente, seppure in grado di scegliere se visionare un
determinato materiale o meno, è inerme di fronte al meccanismo
automatizzato di scricamento della posta elettronica che riversa
sul sistema tutto il materiale pervenuto all’indirizzo e-mail. Tale
prassi pubblicitaria oltre ad essere contraria alla netiquette
sembra ricadere nella previsione di cui all’art.10 del d.lgs. 13
maggio 1998 n.171 in base al quale “l’uso di un sistema
automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore o del
13
In questo senso A.M.Gambino, op.cit.,p.181 s.s..
14
telefax per scopi di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva, è consentito con il
consenso espresso dell’abbonato”. La violazione dell’art.10 del
d.lgs. 171/98 comporta l’applicazione delle sanzioni penali di cui
all’art.35 della l. 675/96 previste per il trattamento illecito dei
dati personali.
14
b) tramite accesso al sito
Ma navigando in rete sono molteplici i messaggi pubblicitari
in cui è possibile incappare, messaggi che hanno una forza
comunicativa ben maggiore dei normali spots che siamo
normalmente abituati a vedere.
Infatti la natura interattiva del messaggio, che si presenta con
una notevole definizione grafica tale da rendere quasi reale
l’oggetto che ci viene proposto, consente all’utente di andare
14
In questo senso E.Tosi, Prime osservazioni sull’applicabilità della disciplina generale della
tutela dei dati personali a internet e al commercio elettronico, in, Il diritto dell’informazione e
15
oltre la mera visione potendo spesso ottenere ulteriori
informazioni e dettagli, cose che normalmente un promo non
permette di conoscere, consentendo addirittura a chi è posto
innanzi al computer di gestire in prima persona una vera e
propria simulazione del funzionamento del prodotto.
Proprio il carattere interattivo del messaggio pubblicitario
trasmesso attraverso i siti ne consente la ricomprensione nella
categoria della comunicazione sollecitativa
15
, e ciò perché
l’utente, nel richiedere informazioni successive e di schermata in
schermata, si trova innanzi al modulo per l’invio del prodotto. Si
riduce così lo spazio tempo-materiale tra visione della pubblicità
e acquisto: non c’è bisogno di recarsi al supermercato per
acquistare il prodotto pubblicizzato, è sufficiente cliccare sul
mouse per inviare l’ordine di acquisto. Piuttosto che di vera e
propria pubblicità sembra per l’appunto più corretto parlare di
offerta al pubblico.
dell’informatica, 1999, p.591 s.s..
15
Vedi in proposito: A.M.Gambino, L’accordo telematico,1997, p.59 s.s.
16
1.5 Configurabilità dell’offerta telematica come offerta al
pubblico
Tornando all’esempio già fatto precedentemente occorre
accertare se l’allestitore del sito dedicato ai cappelli fa un’offerta
o piuttosto un invito all’utente ad offrire. La fattispecie
sembrerebbe rientrare nella seconda figura indicata, perché
l’acquirente inviando l’ordine di acquisto fa il primo passo
mentre il venditore accetterà eseguendo direttamente la sua
prestazione e cioè inviando la merce. Invito ad offrire che quindi
“non configura una proposta, ma che vuol essere di stimolo a
proposte di altri, che potranno portare, con l’accettazione
dell’invitante, alla conclusione di contratti o potranno dare inizio
a trattative, che non possono considerarsi iniziate con la
pubblicità dell’invito ad una cerchia più o meno vasta di persone.
L’invito ad offrire è caratterizzato dall’esclusione di vincoli per
17
l’invitante a concludere il contratto.”
16
Quindi nel nostro caso
l’utente-offerente dovrà attivarsi compilando l’ordine di acquisto
ed inviandolo, mentre l’invitante riterrà di rispondere all’offerta
solo se la stessa rientra nel solco dei canali comunicativi che ha
predefinito.
Una tale ricostruzione contrasta però con l’art.1469 bis
cod.civ.: infatti ai sensi del terzo comma, n°4 e n°20, di questo
articolo un invito ad offrire, laddove è previsto il pagamento
dell’utente, determinerebbe in capo al venditore una situazione
soggettiva potestativa. Infatti al n°4 viene qualificata come
vessatoria la clausola che prevede un impegno definitivo del
consumatore cui corrisponde la subordinazione della prestazione
del professionista ad una condizione dipendente esclusivamente
dalla sua volontà; mentre al n°20 si definisce come vessatoria la
clausola che prevede la cessione di un diritto o l’assunzione di
un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva
16
A.Cataudella, I contratti, 1994, p.39.
18
dipendente dalla volontà del professionista a fronte di
un’obbligazione del consumatore avente efficacia immediata.
17
Pertanto, “posto che nei contratti telematici aventi ad oggetto
la vendita di beni di massa opera l’assimilazione dell’utente
acquirente al consumatore”
18
, l’invito ad offrire verrebbe ad
essere vessatorio nei confronti del consumatore in quanto
determinerebbe a suo carico uno squilibrio notevole dei diritti e
degli obblighi derivanti dal contratto; sostanzialmente verrebbe
ad impegnarsi alla cieca, mentre il venditore sarebbe libero di
decidere che fare dell’offerta pervenutagli.
Esclusa l’ipotesi “invito ad offrire”, sembra che l’offerta su
internet possa configurare un’offerta al pubblico ai sensi
dell’art.1336 cod.civ.
19
. Si tratta quindi di una proposta
contrattuale caratterizzata dal fatto di essere indeterminata,
rivolta cioè ad una pluralità incerta di persone: il numero di
17
Vedi in proposito :A.M. Gambino, op.cit., p.143 s.s.
18
A.M. Gambino, op.cit., p.144.
19
E’ inammissibile un’offerta al pubblico per i contratti intuitu personae, in quanto per questa
particolare offerta è indifferente, per l’offerente, la persona con cui entrerà in rapporto. Quindi, nel
caso, l’offerta di lavoro dovrà essere considerata come invito ad offrire. In tema: Di Maio, Offerta
al pubblico, in Enciclopedia del diritto, XXIX, 1979, p.762; Galgano, Il negozio giuridico, in
Trattato di diritto civile e commerciale, 1988, p.73.