2documenti redatti su supporti informatici ed inviati attraverso metodi di
trasmissione telematica.4
Il commercio elettronico non è un fenomeno nuovo, infatti l'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione ebbe inizio negli anni settanta con le
prime applicazioni dell'Electronic Data Interchange (EDI) e la diffusione
dei sistemi di Electronic Funds Transfer (EFT), ma il suo sviluppo ha
ricevuto un forte impulso, negli anni novanta, dall'enorme sviluppo di
Internet.
Internet nacque alla fine degli anni sessanta nell'ambito del
Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America in collaborazione con
alcune università americane con lo scopo di creare un sistema di
collegamento tra computer in grado di operare anche qualora si verificasse
un danno a uno di essi5.Questo sistema si sviluppò a livello internazionale
ma fino agli inizi degli anni novanta il suo utilizzo rimase circoscritto a
ricercatori e accademici; solo nel 1997 iniziò ad avere una diffusione di
massa grazie alla nascita del World Wide Web6, nuova forma di
comunicazione via Internet basata su un sistema noto come ipertesto
(hypertext) 7 che permette di collegare le parole di un documento con altri
documenti tramite link rendendo più semplice la navigazione8.
Grazie ad Internet oggi è possibile offrire ed acquistare prodotti di
ogni tipo instaurando rapporti con soggetti residenti in qualunque parte del
4
TARGA -TROIANO, Memorandum sul "commercio elettronico" aspetti legali e fiscali, in
www.commercenet.it/normativa.html (visitato il 10/4/2000).
5
SCOTT-MURTOLA -STECCO, op. cit., p. 8.
6
TORRANI-PARISE, Internet e diritto, Milano, 1998, p. 198 "Il World Wide Web è uno degli strumenti
più agevoli per la ricerca e la circolazione di informazioni in Internet. […] consente una facile
consultazione delle risorse presenti in Rete e rende immediatamente disponibili le informazioni in forma
grafica, corredate di immagini e suoni in formato ipertestuale. E' proprio il collegamento ipertestuale […]
che permette all'utente di navigare spaziando cioè in un'altra area dello stesso server, distante anche
migliaia di chilometri. […]."
7
TORRANI-PARISE, op. cit., p. 195: " Tecnica di composizione dei documenti che permette di inserire
direttamente nel testo elettronico richiami ad altre parti del testo o ad altri documenti che si riferiscono ad
argomenti cui è fatto cenno nel testo originario, e a cui è possibile accedere con un comando del mouse
[…]".
8
BRUGALETTA, Problemi nel cyberspazio: la giurisdizione, in Diritto & Diritti,
www.diritto.it/articoli/informatica/inf_giu.htm (visitato il 7/4/2000).
3mondo in modo rapido e con costi contenuti: si possono vendere e
acquistare beni tangibili, che vengono inviati al compratore attraverso i
canali tradizionali (commercio elettronico indiretto), o beni intangibili
come software, programmi, informazioni con pagamento attraverso moneta
elettronica (electronic cash)9 (commercio elettronico diretto).
Sicuramente nell'ambito dell'Unione Europea non si ha avuto uno
sviluppo del commercio elettronico paragonabile a quello avutosi negli
Stati Uniti dove il commercio tramite Internet è già molto sviluppato grazie
all'impulso di grandi società e alla nascita di numerose microimprese che
hanno registrato elevati tassi di crescita e redditività. Le ragioni di questo
ritardo sono diverse; in primo luogo la mancanza di un'unica lingua
ufficiale, esistente invece negli Stati Uniti, rende più difficoltosi i contatti
tra soggetti non appartenenti allo stesso Stato membro. Altro ostacolo è
stato la mancanza di una moneta comune a tutti gli Stati membri
dell'Unione Europea; infatti l'euro è diventata moneta il primo gennaio
1999, con l'inizio della fase B della procedura di introduzione che durerà
fini al 31 dicembre 2001, ed è da questa data che i pagamenti possono
essere effettuati utilizzando la moneta unica (l'euro diventerà banconota il
primo gennaio 2002 quando avrà inizio la fase C). Sicuramente un grosso
incentivo allo sviluppo del commercio elettronico sarà dato dal
completamento dell'Unione economica e monetaria (UEM) e quindi dalla
moneta unica la cui accettabilità è e sarà a sua volta aiutata dal commercio
elettronico.
Nonostante questi ostacoli in alcuni Paesi membri lo sviluppo del
commercio via Internet superava quello degli Stati Uniti già nel 1997,
9
TORRANI-PARISE, op. cit., p. 98: "Da un punto di vista operativo la moneta elettronica non è che un
insieme di numeri che viaggiano su reti telematiche da un computer all'altro.[…] Affinché questo sistema
possa funzionare è necessario avere la garanzia che la moneta elettronica sia emessa da un ente
autorizzato, non sia falsificata e, infine, non sia contemporaneamente usata per più acquisti. L'utente che
intende avvalersi di questo sistema di pagamento scarica sul proprio computer il software messo a punto
da DigiCash. L'utente si può connettere con il sito della propria Banca e scaricare moneta dal proprio
conto digitale direttamente sulla memoria del proprio computer. […] Questo sistema si basa su un
4all'epoca della comunicazione della Commissione dal titolo "un'iniziativa
europea in materia di commercio elettronico": ne sono un esempio la
Finlandia e i Paesi Bassi aventi mercati on-line ad alta dinamicità.
Il commercio tramite Internet presenta dei grossi vantaggi dovuti alle
caratteristiche di transnazionalità della rete e di velocità degli scambi le
quali hanno contribuito alla trasformazione della tradizionale struttura del
commercio elettronico: si è passati da un sistema "chiuso" i cui utenti erano
solo soggetti economici professionali (business to business) a un sistema
"aperto" a un numero illimitato di soggetti anche semplici consumatori
(business to consumers); la rete è il mercato10.
Internet permette la conclusione di contratti tramite e-mail e tramite
moduli elettronici web. Nel primo caso le imprese possono contattare
direttamente i consumatori o altre imprese con un vero e proprio scambio
di dichiarazioni contrattuali; tramite web le imprese offrono i loro prodotti
normalmente precisando che tali offerte non sono delle proposte in senso
giuridico ma un semplice invito a proporre, per cui il soggetto che compila
il modulo elettronico diventa proponente. In mancanza di tale indicazione
l'offerta viene considerata una proposta in senso giuridico quindi
l'accettazione da parte dell'acquirente conclude il contratto11.
Il rapido sviluppo di Internet ha reso necessario affrontare i numerosi
aspetti giuridici del fenomeno: la conclusione dei contratti e la tutela
dell'affidamento di imprese e consumatori, la tutela della privacy, la tutela
di marchi e segni distintivi, la sicurezza nelle operazioni di money transfer,
gli aspetti fiscali. In particolare il carattere della transnazionalità rende
difficoltosa l'individuazione, nel momento della conclusione di un
contratto, della nazionalità della controparte, e conseguentemente della
meccanismo di criptazione a chiave pubblica attraverso il quale banca e cliente si scambiano le chiavi al
fine di codificare e decodificare messaggi che si inviano.[…]".
10
Figura 1.
11
HANCE, Internet e la legge, 1999, p. 120.
5legge applicabile al rapporto, e della giurisdizione competente qualora
sorgano controversie relative al rapporto stesso.
Regole direttamente applicabili al commercio elettronico esistono sia
a livello nazionale, per i rapporti rientranti nell'ambito di applicazione della
legge italiana, sia livello europeo e delle istituzioni internazionali,
sovranazionali e nazionali che si stanno adoperando per regolamentare
efficacemente il fenomeno.
In questo lavoro verranno considerati alcuni di tali tentativi a partire
da quello probabilmente considerato il più importante a livello
internazionale: la "Legge Modello della Commissione delle Nazioni Unite
per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) sul commercio
elettronico" 12. Per quanto riguarda l'ambito europeo riveste importanza la
comunicazione della Commissione europea "Un'iniziativa europea in
materia di commercio elettronico" del dicembre 1997 (COM 97/157)13
adottata allo scopo di "incoraggiare un vigoroso sviluppo del commercio
elettronico in Europa"; tale comunicazione ha fornito le linee guida per le
successive iniziative dell'Unione Europea in materia di commercio
elettronico tra cui la Direttiva relativa ad un quadro comunitario per le
firme elettroniche (Dir. 1999/93/CE)14 e la Direttiva sul Commercio
Elettronico approvata dal Parlamento Europeo l'8 giugno 2000 (Dir.
2000/31/CE)15.
Verrà successivamente preso in considerazione il passaggio dal
documento cartaceo a quello informatico. Il documento informatico è
definito dal D.P.R n. 513 del 1997 come "la rappresentazione informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" 16. Esso utilizza un supporto
informatico il che lo rende facilmente riproducibile e modificabile; per
12
Adottata con risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU, in data 16 dicembre 1996. Per il testo
della Legge Modello www.un.or.ae/uncitral/texts/eletcom/ml-ec.htm (visitato il 30/6/2000).
13
www.jobline.it/telejob/commel.htm (visitato il 10/6/2000).
14
www.securteam.it/bbs/firma_digitale/direttivaeuropea.htm (visitato il 30/6/2000).
15
www.europalex.kataweb.it/article/0,1605,6818I410,00.html (visitato il 7/8/2000).
16
ROGNETTA, Il Commercio elettronico, Napoli, 2000, p. 153.
6questo motivo di fondamentale importanza è l'autenticazione della sua
integrità e della sua paternità17. Sarà analizzato lo strumento utilizzato a
questo scopo cioè la "firma elettronica",18 ed in particolare la firma digitale,
speciale firma elettronica basata sulla crittografia a chiave pubblica19.
Strumento fondamentale nell'ambito del commercio elettronico è il
contratto informatico, cioè il contratto concluso tramite l'utilizzo di mezzi
informatici e telematici, previsto sia dalla Legge Modello dell'UNCITRAL
(art.11) che dalla Direttiva europea in materia di commercio elettronico
(capo II, sezione 3). Il passaggio da un sistema in cui gli scambi
avvenivano tra un numero chiuso di soggetti, i cui rapporti erano
disciplinati da precedenti accordi, a un sistema in cui gli scambi avvengono
tra un numero indeterminato di soggetti, magari appartenenti a Stati diversi,
e non vincolati da regole precise, ha comportato diversi problemi giuridici.
Tali problemi relativi alla modalità di formazione del contratto, in
particolare gli aspetti relativi alla forma, l'individuazione del tempo e del
luogo di conclusione, la tutela del consumatore telematico, saranno oggetto
di particolare attenzione.
Questo lavoro analizzerà infine le fondamentali questioni relative alla
legge applicabile ai rapporti contrattuali e alla giurisdizione competente a
risolvere eventuali controversie. In questo ambito i problemi sorgono
perché, tradizionalmente, il giudice competente a conoscere delle
controversie di tipo internazionale e la legge applicabile alle stesse si
individuano prendendo in considerazione come elementi di riferimento
spazi territoriali e fisici che con difficoltà sono adattabili ad atti e rapporti
costituitisi in uno spazio non fisico ma virtuale come quello di Internet.
17
MONTANARI, Il documento informatico: profili tecnici sulla riconoscibilità della provenienza e della
firma , in Privacy.it, www.privacy.it/cpisamonta.html (visitato il 17/10/2000).
18
"Dati in forma elettronica, allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed
utilizzata come metodo di autenticazione" ( articolo 2 para 1 della Direttiva 1999/3/Ce relativa a un
quadro comunitario per le firme elettroniche).
19
La firma elettronica ricomprende, infatti, diverse tecniche ancora in fase di studio tra le quali vale la
pena ricordare quelle basate su di un esame biometrico della firma manuale, (BALLARINO, Internet nel
mondo della legge, Padova, 1998, p. 146).
7Internet permette inoltre di mettere in comunicazione tutti gli Stati del
mondo quindi le leggi da tenere in considerazione sono molteplici e questo
costituisce un'ulteriore difficoltà.
Queste questioni di diritto internazionale privato sono pregiudiziali
alla soluzione di qualunque altro problema concernente il commercio
elettronico quindi la loro analisi è interessante per comprendere i vari
aspetti del fenomeno in continua espansione.
8Opportunità per il fornitore Benefici per il cliente
Presenza globale Scelta globale
Migliore competitività Qualità di servizio
Personalizzazione per gruppi o
per singoli
Prodotti e servizi personalizzati
Riduzione o eliminazione
catene di fornitura
Rapida risposta alle esigenze
Risparmio consistente sui costi Risparmio consistente sui prezzi
Nuove opportunità di
commercio
Nuovi prodotti e sevizi
Figura 1 Opportunità e benefici dell'e-business in "Un mezzo per migliorare la competitività
globale delle imprese: il commercio elettronico", in www.biztob.com/tema/titolo1.html (visitato il
4/12/2000).
9
CAPITOLO I
LE INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN MATERIA DI
COMMERCIO ELETTRONICO
1. La Legge Modello dell'UNCITRAL sul commercio elettronico
1.1 Origini e struttura
La trasformazione del commercio elettronico da sistema chiuso a un
numero limitato di soggetti i cui rapporti erano regolati da accordi quadro,
in sistema aperto a un numero indeterminato di soggetti non legati da
precedenti relazioni, ha reso necessaria la creazione di norme generalmente
applicabili. A questa esigenza ha risposto, a livello internazionale, la
Commissione delle Nazioni Unite sul diritto del commercio internazionale
(UNCITRAL) con la Legge Modello sul commercio elettronico (Uncitral
Model Law on Electronic Commerce)1 adottata dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite con la risoluzione 51/162 del 16 dicembre 1996. La
Legge Modello ha come obiettivo quello di fornire ai legislatori nazionali e
ai privati, per i contratti conclusi nell'ambito del commercio elettronico, un
sistema di norme non vincolanti che permettano loro di eliminare gli
ostacoli all'utilizzo dei documenti non-cartacei (non-paper) e di
raggiungere la parità tra documenti cartacei e nuove tecnologie. Essa è una
legge-quadro che stabilisce quindi dei principi guida e non disciplina tutti
gli aspetti relativi al commercio elettronico.
E' divisa in due parti: la prima sul commercio elettronico in generale
(Part one. Electronic commerce in general), la seconda relativa al
1
UNCITAL Model Law on electronic Commerce and Guide to Enactement of the Model Law, in
www.un.or.ae/uncitral/texts/electcom/ml_ec.htm (visitato il 30/1/2000). Testo riportato in allegato I.
10
commercio elettronico in aree specifiche (Part two. Electronic commerce in
specific areas). La prima parte è composta da tre capitoli relativi
rispettivamente alle disposizioni generali, ai requisiti formali legali e alla
comunicazione dei "data messages"2, la seconda parte consta di due soli
articoli (artt. 16-17) riguardanti il trasporto di merci.
La Commissione ha ritenuto opportuno allegare alla Legge Modello
una Guida per l'applicazione della stessa (Guide to Enactement of the
Model Law) basata sui lavori preparatori e rivolta ai legislatori che
vogliano ispirarsi alla Legge per emanare le proprie normative nazionali.
Questa Guida è qualcosa di più di una semplice "nota esplicativa", la stessa
Commissione avverte, infatti, che alcune questioni volutamente non
considerate nel testo della Legge Modello sono trattate in essa quindi è
ovvio che i due testi debbano essere considerati un tutto unitario ed
inscindibile3.
1.2 Natura e campo di applicazione
La Legge Modello è la prima iniziativa internazionale a prendere in
considerazione il commercio elettronico nel suo complesso; la sua adozione
è stata resa necessaria proprio dalla mancanza, anche a livello nazionale, di
normative in materia. Poiché in molti Stati la legislazione esistente impone,
direttamente o indirettamente, delle restrizioni all'utilizzo dei mezzi
moderni di comunicazione, per esempio prescrivendo l'utilizzo di
documenti "scritti", o sottoscritti con firma autografa, o "originali" (Guida,
2
Un data message è "Information generated, sent, reveived or stored by electronic, optical or similar
means including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or
telecopy" (art. 2a).
3
"There was general support for a suggestion that the draft Model Law should be accompained by a
guide to assist States in enacting and applying the draft Model Law. The guide, much of which could be
drawn from the travaux préparatoires of the draft Model Law, would also be helpful to EDI users as well
as to scholars in the area of EDI. The Working Group noted that, during its deliberations at the current
session, it had proceeded on the assumption tha the draft Model Law would be accompained by a guide,
to be adopted by the Commission. For example, the Working Group had decided in respect of a number
of issues not to settle them in the draft Model Law but to address them in the guide so as to provide
guidance to States enacting the draft Model Law.", Guida per l'applicazione della Legge Modello
dell'UNCITRAL sul commercio elettronico (para. 1).
11
para. 3) essa cerca di eliminare gli ostacoli che le leggi nazionali
inappropriate pongono al commercio elettronico e all'uso delle tecniche
moderne di comunicazione.
I primi sforzi dell'UNCITRAL in materia furono rivolti alla
preparazione di un contratto tipo, che avrebbe permesso di meglio
inquadrare i problemi giuridici inerenti lo sviluppo del commercio
elettronico, con l'intenzione di impegnarsi successivamente nella creazione
di norme legislative; questo progetto venne abbandonato poiché nella
preparazione di un contratto tipo era impegnato, nello stesso periodo, il
"Gruppo di lavoro per la facilitazione delle procedure del commercio
internazionale della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni
Unite"4. La scelta ricadde sulla Legge Modello probabilmente perché si
ritenne fosse la forma migliore per fissare i principi fondamentali per
l'utilizzo, da parte degli Stati, delle moderne tecniche di comunicazione. La
sua caratteristica di stabilire dei principi guida permette infatti ai legislatori
nazionali di darle attuazione in modo differenziato, conformemente allo
sviluppo interno della materia ed alle esigenze del singolo Stato, sia con un
unico testo di legge che con diversi testi legislativi. 5
Pur avendo un campo di applicazione ampio la Legge Modello non
prende in considerazione tutti gli aspetti del commercio elettronico
presupponendo da parte degli Stati l'adozione di normative nazionali in
applicazione dei principi in essa stabiliti.
Essa si applica a tutte le informazioni, di qualunque natura esse siano,
aventi la forma di data message usate nel contesto di attività commerciali
(art. 1)6, ma non si sostituisce alle norme poste a tutela del consumatore(art.
1 nota **). Con l'espressione data message la Legge Modello indica
4
CAPRIOLI-SORIEUL, Le commerce international électronique: vers l'émergence de règles juridiques
transnationales, in Journal de droit international, 1997, p. 323.
5
ESTRELLA -FARIA, The work of the United Nations Commission on International Trade Law
(UNCITRAL) in 1996, in Diritto uniforme , 1997.
5Con il termine "attività commerciali" si indicano tutte le relazioni commerciali, contrattuali o non
contrattuali (art.1 nota****).
12
l'informazione generata, inviata, ricevuta o memorizzata in forma
elettronica, ottica o con mezzi simili, compresi l'interscambio elettronico di
dati (EDI), la posta elettronica, il telex o la telecopia (art. 2a)7;
evidentemente ciò che acquista rilevanza non è la natura delle informazioni
ma la loro forma non-cartacea e quindi dematerializzata.
In linea di principio nessuna tecnica di comunicazione è esclusa
dall'ambito di applicazione della Legge Modello; questo aspetto le consente
di regolare qualunque eventuale progresso tecnologico futuro8 permettendo
così la creazione di quello che la Guida definisce come un "media-neutral
environment"9.
Una particolarità della Legge Modello, rispetto alle altre iniziative
dell'UNCITRAL, è quella di non prendere in considerazione un particolare
tipo di atto giuridico ma le conseguenze giuridiche derivanti dall'utilizzo
delle nuove tecnologie; questo implica che il suo campo di applicazione
non sia limitato ai rapporti internazionali ma sia estendibile a quelli interni.
Conseguentemente la Guida raccomanda che la Legge Modello trovi ampio
spazio e che quindi si applichi non solo alle transazioni internazionali ma
anche a quelle nazionali; non esclude però che gli Stati possano limitarne
l'applicazione al solo ambito internazionale (art. 1 nota*) (Guida, para. 28-
29).
L'interpretazione deve tenere in considerazione l'origine
internazionale della Legge Modello, la necessità di promuovere la sua
uniforme applicazione e rispettare il principio di buona fede (art. 3)10.
7
Vedi supra nota 2.
8
"[…] it may noted that, as a matter of principle, no communication technique is excluded from the scope
of the Model Law since future technical developments need to be accommodated." (Guida para.8).
9
"…exclusion of any form or medium by way of a limitation in the scope of the Model Law might result
in practical difficulties and would run counter to the purpose of providing truly "mdia-neutral" rules.
However, the focus of the Model Law is on " paperless" means of communication and, except to the
extend expressly provided by the Model Law, the Model Law is not intended to alter traditional rules on
paper-based communications" (Guida para. 24).
10
"Il concetto di buona fede è inteso in senso oggettivo, sinonimo di termini come criteri ordinari di
correttezza. Tale clausola generale ha lo scopo di assicurare, nei limiti del possibile, condizioni di
equilibrio e correttezza nel commercio elettronico e di stabilire criteri oggettivi di imputazione della
13
Questo articolo mira ad impedire che le disposizioni, una volta entrate a far
parte delle legislazioni nazionali, vengano interpretate in base ai principi
del diritto interno, dimenticando la loro origine internazionale che ne
impone, invece, una lettura uniforme da parte di tutti gli Stati interessati.
1.3 Equivalente funzionale e principio di non discriminazione
La Legge Modello, al fine di eliminare gli ostacoli all'utilizzo dei
moderni mezzi di comunicazione derivanti dalle legislazioni nazionali che
si riferiscono ai documenti scritti, ha adottato il criterio del "functional-
equivalent" (equivalente funzionale) (Guida, para. 16) evidenziando come
la trasmissione di informazioni in forma non-cartacea sia efficace quanto
quella tradizionale: l'effetto giuridico e la validità di un documento non
dovrebbero venire meno per il solo fatto di essere sotto forma di data
message (art. 5). L' approccio dell'equivalente funzionale si fonda su
un'analisi degli obiettivi e delle funzioni del tradizionale documento
cartaceo nella convinzione di poterli realizzare attraverso le nuove
tecnologie; questo perché si ritiene che il loro impiego possa garantire un
livello di sicurezza pari a quella assicurata da un documento cartaceo ed
addirittura maggiori affidabilità e rapidità perciò l'articolo 5 sancisce il
principio di non discriminazione (principle of non-discrimination) tra i
documenti scritti e i data messages, sempre che questi ultimi rispettino le
condizioni tecniche e giuridiche stabilite dalla Legge Modello negli articoli
successivi.
Nel giugno del 1998, nel corso della sua trentunesima sessione, la
Commissione introdusse l'articolo 5bis il quale stabilisce che l'evenienza
che il data message faccia semplicemente riferimento a un documento
senza incorporarlo non dovrebbe privare quest'ultimo della sua efficacia
responsabilità", (MARCONI, La Legge dell'UNCITRAL sul commercio elettronico, in Diritto del
commercio internazionale, 1997, p.137).
14
giuridica
11
. Questo breve articolo riveste un'importanza non secondaria
poiché le comunicazioni per via elettronica, contenenti normalmente
informazioni brevi, utilizzano frequentemente il sistema del rinvio ad altri
documenti. Esso mira a favorire questo strumento eliminando l'incertezza
esistente in alcuni Stati circa l'applicabilità in ambiente elettronico delle
disposizioni in materia; promuovendo il principio di non discriminazione,
l'articolo va interpretato nel senso di rendere applicabili le norme
sull'incorporazione tramite rinvio nei documenti cartacei anche ai fini del
commercio elettronico
12
.
L'articolo 6, insieme agli articoli 7 e 8, definisce le caratteristiche che
deve avere il data message per poter essere considerato equivalente a un
documento scritto: se la legge
13
richiede la forma scritta, questa è
soddisfatta dal data message se le informazioni in esso contenute sono
accessibili per una consultazione successiva (art. 6)
14
. Durante la stesura
della Legge Modello la delegazione francese evidenziò che un data
message non può essere considerato equivalente al documento scritto in
mancanza di un riferimento all'integrità e all'affidabilità dello stesso.
11
Si pensi, per esempio, alle pagine Web o alle e-mails che possono contenere l'"indirizzo" in cui trovare
un documento o i collegamenti ipertestuali ("hypertext links") che possono far direttamente raggiungere il
documento.
12
Per esempio in alcune giurisdizioni le norme esistenti considerano valida l'incorporazione tramite rinvio
solo in presenza di tre condizioni: a) la clausola di rinvio deve essere inserita nel data message; b) il
documento a cui si fa rinvio, per esempio delle condizioni generali, deve essere effettivamente conosciuto
dalla parte contro la quale lo stesso puo’ essere invocato; c)questa parte deve non solo conoscere il
documento ma anche accettarlo (Guida para 46 e 47).
13
In tutto il capitolo II con il termine "legge" ci si riferisce non solo alle disposizioni legislative e
regolamentari ma anche alla giurisprudenza e ad altre regole processuali (Guida para 68).
14
"[…] that requirement is met by a data message if the information contained therein is accessible so as
to be usable for subsequent reference". Il termine usable si riferisce sia alla consultazione umana che
all'elaborazione con il computer.