4
Solo con una Risoluzione del Consiglio del 14 aprile 1975
vengono per la prima volta indicate le priorità di un programma
organico di intervento a tutela del consumatore. Gli obiettivi
settoriali di tale intervento sono :
a) la protezione della salute e della sicurezza ;
b) la protezione degli interessi economici ;
c) la consulenza, l’assistenza e il risarcimento dei danni ;
d) l’informazione e l’educazione ;
e) la consultazione e la rappresentanza .
Passo ulteriore è l’inserimento nel Trattato dell’articolo 100 A,
par.3, ad opera dell’Atto unico europeo con cui si è stabilito che la
Commissione, nelle proposte “in materia di sanità, sicurezza,
protezione dell’ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un
livello di protezione elevato”.
1
Con il successivo Trattato di Maastricht
2
, a cui è dovuta la
trasformazione della Comunità europea in Unione europea, alla
protezione dei consumatori è stato dedicato un apposito titolo del
Trattato CE, l’undicesimo, con il quale l’Unione ha inaugurato
1
Art. aggiunto dall’art. 18 dell’Atto unico europeo entrato in vigore il 1°
luglio 1987 con il quale è stato modificato ed integrato il trattato di Roma, in
G.U. supp.ord. 29-12-1986, n°300
2
Il Trattato di Maastricht è stato firmato il 7-2-1992 ed è entrato in vigore il
1° novembre 1993
5
ufficialmente la nuova politica di intervento, attribuendosi specifiche
competenze in materia. Un primo richiamo è contenuto nell’art.3,
lett. s), il quale individua come obiettivo dell’azione comunitaria
“contribuire al rafforzamento della protezione dei consumatori” ; il
successivo art.129 A designa la duplice strada da seguire per poter
raggiungere l’obiettivo indicato di realizzare un livello elevato di
protezione dei consumatori, riferendosi a :
a) misure da adottare ex art. 100 A nell’ambito della
realizzazione del mercato comune ;
b) azioni specifiche di sostegno ed integrazione delle politiche
condotte dai singoli Paesi membri al fine di tutelare la
salute, interessi economici dei consumatori e di garantire
loro un’informazione adeguata.
Lo stesso articolo lascia comunque liberi gli Stati membri di
mantenere o adottare misure di tutela più rigorose, alla sola
condizione che siano compatibili con il Trattato.
Il cammino verso l’individuazione di una vera e propria
politica a favore dei consumatori è stato doppiato da quello, non
meno rilevante, verso una effettiva integrazione di tale disciplina con
6
le altre politiche comunitarie.
3
Questa importante scelta di campo,
sollecitando un coordinamento all’interno delle varie azioni degli
organismi comunitari ed, in particolare, la valorizzazione delle altre
politiche comunitarie dal punto di vista degli interessi dei
consumatori, dovrebbe garantire un più rapido raggiungimento degli
obiettivi prefissati ed eliminare il pericolo di contrasti all’interno
dell’azione comunitaria complessivamente considerata.
Particolarmente interessate a quest’opera di integrazione sono la
politica comunitaria della concorrenza, quella dell’ambiente, quella
dei trasporti e quella attuata in materia sociale e di coesione.
Ma la programmazione nel settore della politica di tutela degli
interessi dei consumatori è stata organicamente attuata soltanto con
la comunicazione della Commissione del 28 marzo 1990 con cui si è
approvato il primo piano generale di azione triennale, relativo al
periodo 1990-1992
4
. Il piano, contenente ventotto provvedimenti da
attuare nell’arco temporale di riferimento, ha percorso nella sostanza
le medesime linee guida della nota Risoluzione del 1975 con cui
erano già stati fissati gli obiettivi della protezione della salute e
sicurezza dei consumatori e la loro tutela giurisdizionale . Le
3
ALPA-CHINE’, Consumatore (protezione del) nel diritto civile, in Dig.
Disc.priv.sez.civ., Vol.XV, appendice, Torino ,1997, p.541
4
Boll.CEE 3-90, 1-1-1993.
7
aspettative create dal piano di azione triennale non sono state tradite
ed il bilancio, sul piano della produzione normativa, può considerarsi
certamente positivo, sia per il numero di direttive approvate che per
quello di proposte di direttiva varate dal Consiglio.
E’ opportuno far notare come il Consiglio abbia preferito
operare nel delicato campo della tutela del consumatore utilizzando
lo strumento normativo della direttiva piuttosto che
il regolamento. La direttiva è quell’atto che vincola gli Stati membri
nel raggiungimento del fine , ma li lascia liberi nella determinazione
dei mezzi per conseguirlo : essa , meglio del regolamento, si adatta
alle esigenze del legislatore comunitario che vuole realizzare un
livello di tutela adeguato, preoccupandosi di evitare conflitti con le
legislazioni di quei Paesi membri che già possiedono una ,seppur
limitata, disciplina di tutela del consumatore.
5
La dottrina più attenta
ha definito tale graduale armonizzazione della consumer policy una
“soft law”, ossia una normazione che proprio perché si serve dello
5
In particolare il modello francese delineato dalla Loi sur la protction et
l’information du consommateur del 1978 e quello tedesco rappresentato
dall’AGBG (Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen
Geschaftsbedingungen)del 1976
8
strumento della direttiva ha un vincolatività limitata.
6
Il secondo piano generale di azione triennale della
Commissione
7
, relativo al triennio 1993-1995 ed intitolato al mercato
unico al servizio dei consumatori, si è collocato nella prospettiva di
attuazione del Trattato di Maastricht, articolandosi nei due
orientamenti fondamentali del consolidamento del corpus normativo
comunitario e dell’individuazione di priorità selettive al fine di
migliorare il livello esistente di tutela dei consumatori, rendendoli
maggiormente coscienti dei loro diritti.
Questo secondo aspetto è particolarmente importante in quanto
manifesta l’intenzione del governo comunitario di spostare
l’attenzione dal piano del mero intervento normativo e del
riconoscimento astratto dei diritti, a quello dell’attuazione concreta
che di esso facciano gli Stati membri dell’Unione.
Il pericolo che si vuole scongiurare, anche alla luce
dell’esperienza maturatasi in relazione al primo piano di azione
triennale, è che si crei una frattura tra diritto scritto e diritto
6
S.WEATHERILL, EC Consumer Law and Policy (Longman Publishing, 1997)
Capitoli 5 e 7 ; del medesimo autore, The Role of the Informed Consumer
European Community Law and Policy, 1994, Consumer Law Journal 49 ; per i
caratteri costituzionali di una “soft law” vedere l’art. 189 del Trattato della
Comunità Europea.
7
Doc. COM (93) 378, del 26-7-1993. Il secondo piano di azione triennale è
pubblicato anche in RCDP, 1994,149 ss.
9
effettivo, e cioè che i consumatori risultino sul piano
dell’ordinamento comunitario destinatari di numerosi diritti e facoltà,
senza che il singolo Stato membro li metta in condizione di poterli
esercitare in concreto.
8
Sarà in tal senso necessario un controllo permanente e oculato,
sia degli organi comunitari, sia dei consumatori stessi e dei loro enti
esponenziali, sulla corretta e spedita attuazione delle fonti
comunitarie negli ordinamenti nazionali nonché la ricerca di una vera
e propria partnership tra autorità nazionali e sovranazionali.
Tra le priorità individuate dal piano si segnalano
l’informazione dei consumatori, il miglioramento ed ampliamento
delle modalità di concertazione, l’accesso alla giustizia e la
composizione delle controversie, l’adeguamento dei servizi finanziari
alle esigenze dei consumatori.
Il secondo piano di azione, inoltre, si caratterizza per
l’attenzione riposta dalla Commissione al tema dei rapporti tra
politica dei consumatori ed altre politiche comunitarie.
8
ALPA-CHINE’, Consumatore (protezione del) nel diritto civile, in
Dig.disc.priv.sez.civ.,Vol.XV,appendice,Torino,1997, p.542
10
Nell’ottica di realizzare l’obiettivo manifesto di “porre
effettivamente il mercato interno al servizio dei consumatori
europei” il piano si allinea alla Risoluzione del Consiglio del 15-12-
1986
9
e sollecita una maggiore integrazione tra le azioni comunitarie
in materia sociale e di coesione e quelle ispirate dal principio della
protezione del consumatore
10
.
La strada indicata dalla Commissione è comunque nel senso
della valorizzazione delle altre politiche comunitarie, in particolare
quelle che già da sole garantiscono un miglioramento della posizione
dei consumatori nel grande mercato: si pensi alla politica della
concorrenza, la quale favorisce una corretta allocazione dei fattori
della produzione a tutto vantaggio dei destinatari finali dei beni e dei
servizi offerti dalle imprese.
Nell’ambito dell’attuazione delle direttive prioritarie fissate
dal secondo piano di azione triennale la Commissione ha predisposto
due “Libri verdi”, l’uno relativo alle garanzie dei beni di consumo ed
9
G.U.C.E.7-1-1987, n. C 3/1
10
La Commissione, nella introduzione al piano sottolinea come la politica di
protezione dei consumatori arreca benefici non indifferenti anche in altri
settori dell’azione comunitaria: “la politica dei consumatori, contribuendo in
modo significativo al successo del funzionamento del mercato interno e grazie
all’importanza che attribuisce alla garanzia di un’ampia scelta di beni e
servizi, migliora il potenziale economico e le prospettive occupazionali della
Comunità. Una maggiore attenzione alle attese e alle disponibilità dei
consumatori in materia di beni e servizi, consentirà di migliorare la
competitività dei produttori della Comunità, che si verranno conseguentemente
a trovare in una posizione più vantaggiosa sui mercati esterni”.
11
ai servizi postvendita
11
, l’altro all’accesso dei consumatori alla
giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo
nell’ambito del mercato unico
12
.
11
Doc.COM (93) 509. Il Libro verde è stato predisposto al fine di incoraggiare
i consumatori a fruire delle possibilità offerte dal mercato unico, nella
consapevolezza che gli acquisti transfrontalieri potranno evolversi soltanto
qualora i consumatori abbiano raggiunto la sicurezza di poter beneficiare delle
medesime condizioni di garanzia e di assistenza postvendita anche al di fuori
del luogo ove si trova la sede del fornitore del bene.
12
Doc.COM.(93) 576. Il Libro verde sull’accesso dei consumatori alla giustizia
è riprodotto in Documenti giust.,1994,533 ss. Con tale Libro verde la
Commissione non si limita a fornire una prospettiva aggiornata delle diverse
strade percorse dai vari Stati dell’Unione per favorire l’accesso alla giustizia
dei consumatori, ma individua, pur sempre nel rispetto del principio di
sussidiarietà di cui all’art.3 B del Trattato, le linee guida dell’intervento
comunitario in tale materia. Il Libro, nell’auspicare un sempre maggiore
coordinamento tra politica della concorrenza e politica dei consumi (entrambe
funzionali alla creazione di un sistema economico fondato su un libero
mercato), pone le basi di una tutela collettiva dei consumatori che, superando
le divisioni territoriali, possa essere fatta valere davanti all’autorità
giurisdizionale di qualsiasi Stato membro. Tale azione, esperibile dagli enti
esponenziali degli interessi dei consumatori, assumerebbe i caratteri
dell’inibitoria e troverebbe applicazione ogni qualvolta venisse attuata una
pratica lesiva dell’interesse collettivo dei consumatori al rispetto delle regole
di correttezza e lealtà commerciale.
12
2. Le definizioni legislative di consumatore.
L’attesa opera di codificazione del termine “consumatore” ha
negli ultimi anni subito una accelerazione improvvisa in quanto il
legislatore comunitario ha inaugurato la prassi di adottare, nei testi
delle più importanti direttive e proposte adottate in materia di
consumer protection, definizioni di consumatore, per così dire,
“relazionali” : prive, cioè, del carattere della generalità e meramente
strumentali all’intervento normativo a cui accedono
13
. Tali
definizioni comunitarie si sono quasi sempre integralmente trasferite
all’interno degli ordinamenti degli Stati membri in forza dei
provvedimenti legislativi di attuazione.
Pur difettando del carattere della generalità, le definizioni
legislative di consumatore assumono notevole importanza sistematica
perché permettono di isolare una serie di caratteri che contribuiscono
a disegnare l’ambito soggettivo di tutela del consumerism di fonte
comunitaria e perciò favoriscono la costruzione, anche nell’ottica
13
ALPA, “Consumatore (protezione del) nel diritto civile”, in Dig. sez. civ.,
III,Torino,1988,545 ; ALPA-BESSONE, Il consumatore e l’Europa, Padova,
1980, 3 ss. Sull’opportunità di una definizione generale di consumatore cfr.
ALPA, Proposte di modifica del Trattato CEE in tema di tutela del
consumatore, in Contratto e Impresa Europa, 1996, 372 ss.
13
delle future prospettive di tutela, della moderna figura del
consumatore. Appare utile esaminarle brevemente.
La direttiva CEE 85/577
14
, concernente le vendite compiute
fuori dai locali commerciali, attuata nel nostro ordinamento con
d.lgs. 15-1-1992, n. 50, contiene una definizione espressa di
consumatore, tale viene definita “la persona fisica che per le
transazioni comprese nella presente direttiva, agisce per un uso che
può considerarsi estraneo alla propria attività professionale”. La
definizione rimane nella sostanza immutata nell’art. 2 del decreto di
attuazione.
Nella direttiva CEE 87/102
15
, relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di
credito al consumo, il consumatore è descritto come “la persona
fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva,
agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla sua attività
professionale”. L’art. 121 del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385, con
cui è stata data esecuzione alla direttiva, fornisce del consumatore
una definizione analoga a quella contenuta in quest’ultima.
14
G.U.C.E. 31-12 1985, n. L 371/31.
15
G.U.C.E. 12-2-1987, n. L 42
14
Altra definizione espressa si trova nella direttiva CEE n.
90/314
16
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto
compreso”. Qui consumatore è “la persona che acquista o si impegna
ad acquistare servizi tutto compreso o qualsiasi persona per conto
della quale il contraente principale si impegna ad acquistare servizi
tutto compreso o qualsiasi persona cui il contraente principale o uno
degli altri beneficiari cede servizi tutto compreso”. La definizione,
riprodotta con qualche modifica nel decreto di attuazione
17
,
comprende sia il contraente principale, sia il terzo beneficiario ed il
cessionario.
La direttiva CEE n.93/13
18
, concernente le clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori, contiene all’art. 2 la seguente
definizione di consumatore : “qualsiasi
persona fisica che nei contratti oggetto della presente direttiva,
agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività
professionale”. La definizione viene trasfusa senza modifiche nel
16
G.U.C.E. 23-6-1990, n. L 158/59
17
Trattasi del d.lgs. 17-3-1995, n.111, il cui art.5 contiene la seguente
definizione di consumatore : “l’acquirente, il cessionario di un pacchetto
turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi a tutte le
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un
pacchetto turistico”.
18
G.U.C.E. 21-4-1993, n. L 95/29
15
testo dell’art. 1469 bis, 2° co.,c.c., introdotto dalla legge 6-2-1996, n.
52 (legge comunitaria 1994).
Nonostante le differenze terminologiche, si ascrive di pieno
diritto tra i provvedimenti comunitari a protezione del consumatore
anche la direttiva CEE n. 94/47
19
concernente la tutela
dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione
di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (c.d.
multiproprietà). La direttiva formalmente sostituisce il consumatore
con l’acquirente, fornendo, però, di
quest’ultimo una definizione che ricalca quelle contenute nei
provvedimenti normativi diretti a disciplinare i rapporti di consumo :
acquirente è “la persona fisica a cui, nelle transazioni contemplate
dalla presente direttiva, per scopi che si possono considerare estranei
alla sua attività professionale, viene trasferito il diritto oggetto del
contratto , o a favore della quale è costituito il diritto oggetto del
contratto”.
Da ultima la direttiva CE 97/7 sui contratti negoziati a
distanza , al cui art. 2 è contenuta una definizione di consumatore
non diversa da quelle finora esaminate.
19
G.U.C.E. 29-1-1994, n. L 280/83
16
Le fonti sopra citate, pur nella diversità dei settori di
intervento, permettono di isolare quei caratteri fondamentali che
connotano un’ipotetica figura generale di consumatore. attraverso
una proficua opera di trasversalismo interpretativo
20
si giunge alla
conclusione che consumatore è :
a) una persona fisica ;
b) che agisce perseguendo scopi di tipo extraimprenditoriale
ed extraprofessionale ;
c) che svolge, quindi, un’attività diretta al soddisfacimento di
esigenze personali, proprie o del proprio nucleo familiare.
20
ALPA-CHINE’, Consumatore (protezione del) nel diritto civile,
Dig.disc.priv.sez.civ., Vol.XV, appendice, Torino, 1997, p.544
17
3. La creazione di uno “status” di consumatore.
Il principio della tutela del consumatore pone all’interprete il
problema della rilevanza giuridica della qualità economica di un
soggetto, in quanto compia un atto o sia parte di un rapporto
giuridico.
Tale qualità attribuisce alla persona fisica una posizione
giuridica peculiare che si atteggia ad immancabile presupposto per
l’applicazione di un complesso impianto normativo. In questa
posizione giuridica costruita intorno all’intervento comunitario la
dottrina più moderna ha intravisto i caratteri dello “status”, per cui,
in modo apparentemente anacronistico, si parla sempre più spesso di
uno status di consumatore contrapposto ad uno status di
imprenditore
21
.
21
ALPA, voce “Consumatore (tutela del) : III”, in Enc. giur. it., VIII, Roma,
1988 ; ZENO ZENCOVICH, Il diritto europeo dei contratti (verso la
distinzione fra “contratti commerciali” e “contratti dei consumatori”), in
Giur. It., 1993,IV,57 ss. ; cfr. anche FRIEDMANN, Some reflections on status
and freedom, in Aa.Vv., Concepts of jurisprudence. Essay in honour of Roscoe
Pound, 1962, 222