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largamente differenziate e tali da determinare, appunto per questo
fatto, gravi distorsioni concorrenziali”
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.
I principi fondamentali su cui si basavano le direttive richiamate
possono essere riassunti in cinque punti: 1) divieto, per le imprese di
nuova costituzione, di esercitare congiuntamente i rami vita e i rami
danni; per le imprese che già li esercitavano, era prevista l’obbligo di
tenere distinte le gestioni; 2) necessità dell’autorizzazione
amministrativa per l’accesso all’attività assicurativa con l’indicazione
dei presupposti per concederla, rifiutarla o revocarla e dei rimedi in
caso di rifiuto o revoca; 3) obbligo di disporre, oltre che delle riserve
tecniche, anche del margine di solvibilità; 4) obbligo di istituire e
mantenere un fondo di garanzia non inferiore a un terzo del margine
minimo di solvibilità e, infine, 5) misure adeguate in caso di dissesto
dell’impresa.
Le direttive di seconda generazione, ovvero la 88/357 del 22 giugno
1988 in materia di assicurazioni private contro i danni e la 90/619
dell’8 novembre 1990 in materia di assicurazione sulla vita, occupano
una posizione intermedia nel processo di costruzione del mercato
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Dé Cocci, Prime osservazioni sulla legge n.742/86 (Nuove norme per l’esercizio delle
assicurazioni sulla vita), in Assicuraz., 1986, I, p.351
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unico dei servizi assicurativi e creano una divisione della materia
assicurativa in due fasce operative:
- la prima concerne i “grandi rischi” (per le assicurazioni che
operano nei rami danni e per le assicurazioni r.c. auto) e la c.d.
“libertà di prestazione passiva” (per le imprese esercenti attività
assicurativa nei rami vita), per la quale diventa operativo il
principio dell’home country control, ovvero il controllo del paese
d’origine. Per “grandi rischi” si intendono i “grandi clienti”,
ovvero soggetti che riescono ad ottenere informazioni sufficienti
sull’impresa di assicurazione alla quale si rivolgono; mentre per
“libertà di prestazione passiva” si intende quella particolare
situazione in cui è l’utente di servizi assicurativi che si rivolge
all’impresa di assicurazione; in entrambi i casi vi è una rinuncia
alla tutela accordata dall’ordinamento al paese d’origine.
- La seconda fascia comprende i “rischi di massa” , per le imprese
esercenti i rami danni e rc, e la “libertà di prestazione attiva” per le
imprese esercenti il ramo vita., per la quale l’impresa di
assicurazione comunitaria deve operare, tenendo presente
particolari esigenze di tutela dei consumatori, nel rispetto della
legge del paese ospitante, ossia per esse opera il principio dell’host
country control. Per i “rischi di massa” si intendono quei rischi
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sottoscritti da una clientela bisognosa della tutela apprestata dal
proprio ordinamento, mentre per “libertà di prestazione attiva” si
intende quella situazione nella quale l’impresa di assicurazione
svolge un’azione di promozione per raccogliere affari in uno Stato
membro, e, dunque, è necessario che vengano rispettate le regole
fissate dallo Stato in cui l’obbligazione assicurativa dovrà essere
soddisfatta.
Questa fase intermedia è definitivamente superata con la direttiva di
terza generazione con le quali è stata eliminata la precedente
bipartizione e la materia è stata unificata sotto il regime dell’home
country control, in base al principio dell’autorizzazione unica
rilasciata alle imprese dal proprio Stato di origine e del mutuo
riconoscimenti degli atti amministrativi tra Stati facenti parte della
UE.
La legge comunitaria 1993 aveva predisposto le linee guida che il
governo avrebbe dovuto seguire nell’attuazione delle seguenti
direttive in materia di assicurazioni:
- Direttiva del 10 novembre n.92/96 relativa al coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
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riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita e recante modifica
delle direttive 79/267 e 90/619 (cosiddetta Terza Direttiva Vita).
- Direttiva del 18 giugno n.92/49 relativa al coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla
vita;
- Direttiva del 19 dicembre n. 91/674 relativa ai conti annuali e ai
conti consolidati delle imprese di assicurazione.
La Commissione CE, nel libro verde del giugno 1997 su “I regimi
pensionistici integrativi nel mercato unico”, aveva sottolineato
l’esigenza di mettere a punto una regolamentazione prudenziale
uniforme basata sui seguenti principi: sottoposizione dei fondi
pensione a specifica autorizzazione, in fase di accesso all’attività, ed a
controlli periodici, in fase di esercizio della stessa, da parte di
un’Autorità competente; verifica del possesso, da parte degli
amministratori dei fondi, di precisi requisiti di onorabilità e
professionalità; obbligo per i fondi pensione di gestire gli attivi con la
diligenza del “buon padre di famiglia”.
A sua volta, il Parlamento Europeo, nel dicembre scorso, nel
pronunciarsi ufficialmente sul libro verde, ha condiviso detta
impostazione, dichiarando che ai fini della tutela dei lavoratori e del
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buon funzionamento del mercato il legislatore comunitario, da un lato,
dovrà inquadrare il comportamento del buon padre di famiglia in una
serie di norme prudenziali e, dall’altro, garantire la parità
concorrenziale fra tutti gli operatori del ramo (fondi pensione, aziende
di credito,
imprese di assicurazione, società di investimento) attraverso
l’applicazione di regole equivalenti a prodotti identici.
Il Parlamento, in conformità dell’orientamento espresso dal Comitato
Europeo delle Assicurazioni (CEA), ha inoltre precisato che nel
regolamentare la materia occorrerà prescrivere: l’equilibrio fra attività
e passività; la diversificazione degli investimenti; la loro limitazione
nell’impresa del datore di lavoro; la separazione patrimoniale nei
confronti di quest’ultimo; l’accantonamento a riserva di attivi
commisurati agli impegni assunti.
2. La terza direttiva UE sull’Assicurazione vita
L’obiettivo che si è voluto perseguire con la terza direttiva sulle
assicurazioni vita è quello di dare a tutti i potenziali sottoscrittori
d'assicurazione la possibilità di fare appello a qualsiasi assicuratore
avente la sede sociale nella Comunità, garantendo loro una tutela
adeguata.
Viene istituito un sistema di autorizzazione amministrativa unica
concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'impresa
d'assicurazione ha la propria sede sociale. Una volta concessa,
l'autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri e consente
all'impresa di svolgervi attività in regime di stabilimento o in regime
di libera prestazione di servizi. La concessione avviene o per ramo,
sulla base della classificazione che figura in allegato alla prima
direttiva, o per gruppo di rami. Un'impresa che desideri estendere la
propria attività ad altri rami è tenuta a richiedere una nuova
autorizzazione.
La concessione dell'autorizzazione è subordinata a determinate
condizioni. L'impresa deve limitare il proprio oggetto sociale
all'attività di assicurazione, presentare un programma di attività, del
quale la direttiva stabilisce il contenuto, e possedere un fondo minimo
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di garanzia. Sono resi obbligatori i requisiti di onorabilità e di
qualificazione tecnica per i dirigenti dell'impresa. Gli Stati membri
non possono prescrivere la comunicazione sistematica delle
condizioni generali e speciali della polizza assicurativa, delle tariffe e
dei formulari e altri stampati nel quadro della vigilanza da essi
esercitata. Le competenti autorità dello Stato membro d'origine
possono chiedere unicamente la comunicazione delle basi tecniche
utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, fermo
restando che tali informazioni non possono in alcun caso costituire per
l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.
È per contro obbligatoria la comunicazione dell'identità degli azionisti
o dei soci che detengono una partecipazione qualificata nell'impresa
d'assicurazione, nonché dell'entità della partecipazione stessa. Le
autorità di controllo possono rifiutare l'autorizzazione se la qualità
degli azionisti o dei soci non è soddisfacente. Lo Stato membro
d'origine ha la competenza esclusiva della vigilanza finanziaria
sull'attività dell'impresa d'assicurazione. Tale vigilanza comprende in
particolare la verifica della solvibilità dell'impresa e della costituzione
di riserve tecniche sufficienti per l'insieme delle attività nonché della
loro contropartita, conformemente alle disposizioni vigenti in materia
nello Stato membro d'origine, che sono state coordinate dalla presente
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direttiva. Lo Stato membro d'origine può procedere a verifiche anche
presso succursali stabilite in un altro Stato membro, dopo aver
preventivamente informato le autorità competenti di quest'ultimo.
La direttiva rafforza i poteri di controllo delle autorità competenti e
dispone che gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni
utili affinché le autorità possano informarsi dettagliatamente della
situazione dell'impresa assicurativa, prendere misure nei riguardi
dell'impresa o dei suoi dirigenti ed assicurarsi dell'attuazione delle
misure stesse, se necessario anche mediante esecuzione forzata.
D'ora in poi le imprese multiramo potranno cumulare le attività in
regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, pur
restando tenute a gestire separatamente l'attività di assicurazione del
ramo vita e del ramo danni. Gli Stati membri potranno autorizzare
anche la costituzione di imprese di assicurazione che esercitano
simultaneamente le attività dell'assicurazione vita e dei rami
"infortuni" e "malattia" dell'assicurazione danni. In ogni caso tali
imprese multiramo devono adottare una gestione distinta delle attività
vita e danni.
La direttiva prevede l'armonizzazione delle legislazioni nazionali
richieste al fine di consentire il reciproco riconoscimento e il controllo
da parte del paese d'origine in materia di determinazione e di calcolo
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delle riserve tecniche, nonché sulle norme riguardanti la contropartita,
la valutazione, la diversificazione e la localizzazione delle attività a
copertura delle riserve tecniche. Essa istituisce il coordinamento sulla
base dei principi attuariali che dovranno essere rispettati da ogni
impresa d'assicurazione per quanto concerne la definizione e il calcolo
delle riserve tecniche. L'esigenza della localizzazione dei cespiti nello
Stato membro in cui si svolge l'attività assicurativa e l'obbligo di
collocarne almeno una parte in determinate categorie sono soppressi al
fine di tenere conto delle misure adottate in materia di liberalizzazione
dei movimenti di capitale.
L'assicuratore che intende svolgere attività di assicurazione sulla vita
in regime di prestazione di servizi è tenuto ad indicare alle autorità
competenti dello Stato membro d'origine sia lo Stato membro nel
quale intende fornire le sue prestazioni sia le operazioni che si
propone di effettuarvi.
In materia di imposizioni indirette e di oneri parafiscali, le imprese
d'assicurazione sono soggette al principio della territorialità
dell'imposta, ossia all'applicazione del sistema di imposizione fiscale
dello Stato membro in cui il rischio è situato e a profitto di tale Stato.