Conferimenti d’opera o di servizi nella S.r.l. 2
sociale rappresentato da quote e non da azioni; impossibilità di accedere al pubblico
risparmio.
Il punto di partenza per poter individuare le linee essenziali della riforma, con
riferimento appunto alla S.r.l., è costituito dall’art. 3 della Legge 3 ottobre 2001, n.
366, recante la “Delega al Governo per la riforma del diritto societario”.
La nuova S.r.l. può considerarsi a tutti gli effetti come una specie di società di
persone sottratta, per molti aspetti, alle rigide regole previste per le S.p.a. e quindi,
una sorta di chiave di collegamento tra il mondo delle società di capitale e quello delle
società di persone; i soci continuano pertanto a godere del beneficio della
responsabilità limitata, il quale non è più accompagnato da un sistema di tipo
corporativo.
L’intento del legislatore è stato pertanto quello di coniare una S.r.l. nuova e
soprattutto competitiva con le altre realtà organizzative. Non a caso, l’art. 3 della L.
366/01 colloca la S.r.l. al primo posto della lista delle società di capitali,
contravvenendo quindi all’originaria sequenza tipologica di cui al codice civile del 1942.
La nuova S.r.l. è in definitiva una figura societaria a sé stante, dotata di
un’autonoma disciplina, con il risultato dell’eliminazione di tante incertezze
interpretative che tale strumento normativo aveva in precedenza suscitato a causa del
“rinvio” alla disciplina della società azionaria.
Possiamo così sintetizzare le principali caratteristiche della nuova S.r.l.: rilevanza
centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci; autonomia statutaria (
1
); libertà
di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.
(
1
) G. ZANARONE, Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata, in Rivista delle società –
2003, p. 85 ss. Dall’analisi del D.Lgs. n. 6/2003, l’autore sottolinea come l’autonomia statutaria nella S.r.l.
possa esplicarsi in due direzioni contrapposte: nella direzione di un modello sostanzialmente articolato
sulla falsariga della s.n.c., oppure in quella di un modello assimilabile alla s.p.a. Nel primo caso, cioè nel
modello statutario personalistico, “l’autonomia dei soci potrebbe esplicarsi dando ulteriore rilievo alla
persona del socio. Come? Autorizzando ad esempio il conferimento d’opera o di servizi (art. 2464, 6° co.),
consentito nelle società di persone ma non nella s.p.a. (art. 2342, 5° co.); il che verrebbe ad accentuare la
caratterizzazione personalistica di questo tipo societario nel quale il contributo del socio molto spesso si
qualifica per le sue qualità personali e professionali piuttosto che per il valore oggettivo dei beni apportati
(così la Relazione Vietti). (…) La correzione in senso personalistico della s.r.l. da parte dello statuto
potrebbe proseguire introducendo vincoli al trasferimento della partecipazione, come il gradimento (art.
2469): vincoli che rappresentano la regola addirittura legale nelle società di persone (art. 2284) ma che
sono invece autorizzati solo parzialmente o addirittura preclusi nella s.p.a. (art. 2355-bis). O ancora
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Per quanto riguarda la fase iniziale relativa alla procedura di costituzione, è stato
semplificato il procedimento finalizzato alla formazione della nuova S.r.l., ed è stato
abrogato il controllo omologatorio.
Quindi, assume sì rilevanza la figura del socio ed i suoi rapporti con gli altri soci,
fino al punto di parlare di “società di persone a responsabilità limitata”, ma proprio per
questo motivo si è altresì sentita la necessità di garantire i creditori sociali attraverso la
determinazione minima del capitale sociale.
aumentando le ipotesi di recesso del socio rispetto a quelle legali (art. 2473) o prevedendo persino ipotesi
di esclusione del medesimo diverse da quella legale per morosità nell’esecuzione dei conferimenti (art.
2473-bis): il che consente di dar peso a quelle situazioni di stallo collaborativi o di violazione di doveri
fiduciari che sono tipiche delle società personali, come si desume dalla disciplina contenuta negli artt. 2285
e 2286 c.c. L’atto costitutivo potrebbe infine strutturare la stessa organizzazione interna della s.r.l. ad
imitazione dei modelli personalistici. Prevedendo ad esempio una ripartizione di competenze fra
amministratori e soci che aumenti ulteriormente il peso decisionale di questi ultimi (artt. 2463, n. 7; 2479,
1° co.), o addirittura affidando direttamente ai soci quale diritto particolare il potere di amministrare (art.
2468, 3° co.) come avviene nelle società di persone, mentre nella s.p.a. la competenza gestoria rimane
inderogabilmente rimessa all’organo amministrativo (arg. artt. 2380-bis, 1° co.; 2364, 1° co., n. 5). (…)
L’adattamento statutario in senso personalistico della s.r.l. non si produce tuttavia in assenza di vincoli. Il
decreto legislativo, infatti, pone limiti all’autonomia statutaria, alcuni dei quali su diretta ispirazione della
legge delega. Innanzi tutto nell’interesse dei terzi. Così, ad esempio, la possibilità per l’atto costitutivo di
prevedere il conferimento d’opera o di servizi è compensata dalla necessità che quest’ultimo sia garantito
da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria (art. 2464). Ancora, la facoltà di individuare
statutariamente cause di recesso o di esclusione del socio ulteriori rispetto a quelle legali trova
contropartita nella prescrizione per cui, a seguito di tali vicende, il rimborso della partecipazione mediante
riduzione del capitale o non può addirittura avvenire come nel caso di esclusione (art. 2473-bis) o può
avvenire solo in assenza di opposizione dei creditori sociali come nel caso di recesso (comb. disp. artt.
2473, 4° co., e 2482). (…) Altri vincoli vengono posti nell’interesse degli stessi soci. Così, ad esempio, le
limitazioni statutarie più gravi al trasferimento delle partecipazioni sono necessariamente subordinate
all’attribuzione al socio di un diritto di recesso onde evitare che egli rimanga prigioniero della propria quota
(art. 2469)”.
Nel secondo caso, cioè nel modello statutario capitalistico, “l’autonomia statutaria potrebbe esplicarsi
attribuendo maggior rilievo all’organizzazione rispetto al socio, secondo l’archetipo della s.p.a. Ciò
potrebbe avvenire prevedendo ad esempio la nomina di un collegio sindacale o di un revisore contabile
anche quando ciò non sia obbligatorio (art. 2477) e conferendo loro gli stessi poteri dei corrispondenti
organi della s.p.a. O stabilendo l’esclusiva competenza dell’organo amministrativo a gestire l’impresa senza
interferenze dell’assemblea (art. 2463, n. 7), come vuole nella s.p.a. l’art. 2380-bis. O spostando
competenze assembleari in capo ad altri organi (artt. 2463, n. 7; 2479, 1° co.; 2481), come può fare lo
statuto di una s.p.a. ai sensi degli artt. 2409-terdecies, 2365, 2443). (…) Un altro modo, per l’atto
costitutivo di una s.r.l., di mimare l’assetto della s.p.a. sarebbe quello di consentire l’indebitamento,
anziché solamente presso banche o fornitori, anche sul mercato dei capitali autorizzando l’emissione di
titoli di debito (art. 2483), così come può emettere obbligazioni la s.p.a. alla stregua degli artt. 2410 ss.
Neppure l’adattamento statutario della s.r.l. in senso capitalistico, peraltro, potrebbe avvenire senza limiti.
Alcuni di questi sono posti a tutela delle caratteristiche tipologiche della s.r.l., basate sulla centralità del
socio, il cui ruolo non può quindi essere alterato dallo statuto in modo significativo pena l’alterazione del
tipo (…)”.
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Sotto questo profilo la legge delega ha legittimato una disciplina finalizzata
all’ampliamento delle utilità conferibili: “possono essere conferiti tutti gli elementi
dell’attivo suscettibili di valutazione economica”, sancisce l’art. 2464, comma 2. Il
conferimento può quindi assumere la veste di prestazioni d’opera o di servizi, ed è
configurabile il conferimento di beni in natura, previa valutazione degli stessi mediante
il ricorso a procedure semplificate. Pertanto la legge delega ha previsto che il socio può
procedere direttamente alla scelta del perito incaricato della stima, purchè sia in
possesso di requisiti minimi professionali. Con la riforma quindi i soci potranno
effettuare, per la formazione del capitale sociale, i seguenti conferimenti: conferimenti
in denaro; conferimenti in natura e di crediti; conferimenti di prestazioni d’opere e
servizi; conferimenti di altre prestazioni suscettibili di valutazione economica.
Occorre in ogni caso che sia garantita l’effettiva formazione del capitale sociale. A
conferma di questo, il legislatore ha dato attuazione ad una norma, l’art. 6 della Legge
18 ottobre 2001, n. 383 (
2
), “Primi interventi per il rilancio dell’economia”, finalizzata a
garantire in favore della società l’esecuzione degli obblighi assunti dal socio aventi ad
oggetto la prestazione d’opera o di servizi, mediante il ricorso alla prestazione da parte
dell’autore del conferimento di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria
all’atto del conferimento stesso; se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la
fideiussione può essere sostituita dal socio con il versamento a titolo di cauzione del
corrispondente importo in denaro presso la società.
Il precetto di cui all’art. 2464, comma 6, in tema di conferimenti d’opera o di
servizi, rappresenta la convergenza di due diverse idee (
3
). La prima, oggetto della
disposizione - precedentemente richiamata - dell’art. 6 della Legge 18 ottobre 2001, n.
383, con la quale si era immaginato che l’esigenza di fornire alla società una dotazione
(
2
) Così recita l’art. 6, Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale sociale: “La
sottoscrizione del capitale delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni e delle società a
responsabilità limitata può essere, in tutto o in parte, sostituita dalla stipula di una polizza di assicurazione
o da una fideiussione bancaria. Le forme di equivalenza tra polizza o fideiussione stipulate e capitale
sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro operativo, sono determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono esclusi da questa facoltà le banche e gli altri enti e società
finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni,
nonché le imprese di assicurazione”.
(
3
) E. GINEVRA, La disciplina dei conferimenti nella costituzione della s.r.l., in Il sole 24 ore, N. 1 –
aprile 2005, p. 14.
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finanziaria certa (cui obbedisce l’istituto del capitale reale), potesse essere soddisfatta
anche apportando, in alternativa al denaro, una garanzia personale affidabile. L’altra,
richiamata dall’art. 3, comma 2, lett. c), Legge 3 ottobre 2001, n. 366 (
4
),
rappresentata dalla maggiore efficienza di un sistema che consenta “l’acquisizione di
ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale”. Frutto di tale
“fusione”, sono una serie di incertezze che nascono nell’interpretare l’art. 2464, comma
6, che saranno individuate nei prossimi capitoli e a cui tenteremo di dare delle
soluzioni.
In conclusione, seguendo la prospettiva del legislatore della riforma, dovrebbero
optare per le S.r.l. le imprese, anche di grandi dimensioni, con una ristretta compagine
sociale e non intenzionate ad aprire il capitale a soci esterni investitori; tali imprese
dovrebbero, infatti, trovare preferibile l’adozione del tipo S.r.l. perché è più semplice,
lascia maggiore spazio all’autonomia statutaria ed è meno oneroso sotto il profilo
amministrativo (
5
).
Scopo di questo lavoro è di analizzare l’autentica novità di cui all’art. 2464, comma
6, nei suoi aspetti sostanziali, partendo dunque da un’analisi dei conferimenti in natura
e nello specifico dei conferimenti d’opera o di servizi e la loro disciplina alla luce delle
principali teorie dottrinali, evidenziando le eventuali lacune normative che emergono da
tale studio e tentando di colmarle con soluzioni che siano in armonia con i principi del
legislatore della riforma; seguire e verificare le vicende successive al conferimento per
poi evidenziare gli aspetti operativi che tale novità ha portato nel nostro ordinamento
giuridico–economico, attraverso lo studio delle realtà imprenditoriali direttamente
beneficiarie della normativa in questione.
(
4
) Così recita l’art. 3, comma 2, lett. c), Società a responsabilità limitata: “In particolare, la riforma è
ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire
l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che sia
garantita l’effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l’incidenza delle rispettive
partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali”.
(
5
) D. MANENTE, “S.r.l.: cosa fare” – Il capitale ed i finanziamenti delle nuove S.r.l., Vicenza, Incontro
di Studio del 27 febbraio 2004.
Conferimenti d’opera o di servizi nella S.r.l. 6
1. ASPETTI SOSTANZIALI DELLA RIFORMA SOCIETARIA
1.1 Cenni sulla disciplina dei conferimenti nelle s.r.l.
Occorre ricordare in via preliminare che il capitale sociale minimo per le s.r.l. è
fissato in diecimila euro (art. 2463, n. 4) e che di esso, alla sottoscrizione dell’atto
costitutivo, è sufficiente il versamento presso una banca almeno del 25% (art. 2464,
comma 4) dei conferimenti in denaro, mentre nel caso di costituzione attraverso atto
unilaterale – società unipersonali – dovrà essere integralmente versato tutto il capitale
sociale, per poter mantenere il beneficio della responsabilità limitata.
Non appare più necessario che il versamento del 25% dei decimi debba
necessariamente precedere la stipulazione dell’atto costitutivo; il versamento del 25%
dei decimi può essere inoltre sostituito con la stipulazione, per un importo almeno
corrispondente, di una polizza d’assicurazione o di una fideiussione bancaria con le
caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che
non vanno confuse con le analoghe garanzie bancarie o assicurative che devono
assistere i conferimenti di prestazioni lavorative o servizi da parte del socio al capitale
sociale della S.r.l., che a noi interessa approfondire in questa sede.
Al fine dunque di incentivare la costituzione di S.r.l. anche da parte di chi non
possiede sufficienti liquidità tali da coprire i decimi iniziali – problema tipico dei giovani
imprenditori – è così superato con la forse più agevole stipulazione di una polizza
assicurativa o di una fideiussione bancaria che peraltro, in ogni momento, il socio potrà
sostituire con “il versamento del corrispondente importo in denaro”, ad esempio
mediante la capitalizzazione degli utili che la società avrà incominciato a produrre.
La mancanza di un’apertura generalizzata verso i conferimenti in natura deriva dalla
preferenza attribuita dall’art. 2464, comma 3, c.c., ai conferimenti in denaro che si
traduce, come avviene anche per le società per azioni, nell’ammissibilità di effettuare
conferimenti diversi solo ove espressamente disposto nell’atto costitutivo.
Conferimenti d’opera o di servizi nella S.r.l. 7
1.2 Analisi generale sulle utilità conferibili e relazione con il capitale
sociale
Con la riforma è stata abbandonata l’uniformità di disciplina che, nell’impianto del
codice civile italiano del 1942, caratterizzava il diritto delle società di capitali: si è
prodotta, in questo modo, una “disarmonia” nelle regole poste a presidio dell’esatta
formazione del capitale nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata,
presentandosi più “rilassate” le norme concernenti questo secondo tipo di società (
6
).
La norma del nuovo diritto azionario considerata più significativa dai primi
commentatori della riforma è quella dell’art. 2346, comma 4 del c.c., che consente,
mediante previsione dell’atto costitutivo, di derogare al rapporto di proporzionalità tra
conferimenti del socio e azioni allo stesso assegnate, ponendo di conseguenza ed
apparentemente una regola diversa da quella del divieto d’emissioni di azioni per
somma inferiore al loro valore nominale (art. 8.1 della II Direttiva CEE (
7
) e art. 2346
c.c. vecchio testo): il nuovo principio è ora che “in nessun caso il valore dei
conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale
sociale” (art. 2346, comma 5, nuovo testo del c.c.).
Nella disciplina della società a responsabilità limitata tali disposizioni trovano
corrispondenza rispettivamente negli artt. 2468, comma 2, e 2464, comma 1, c.c.
Punto di riferimento per comprendere il significato di tali disposizioni è rappresentato,
come è già stato precedentemente accennato, dall’art. 3, comma 2, della legge
366/2001, il quale prevedeva che “la riforma è diretta a … dettare una disciplina dei
conferimenti tale da consentire l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo
svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che sia garantita l’effettiva formazione
del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l’incidenza delle rispettive
partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali”.
f (
6
) Analisi di G.B. PORTALE, Pro ili dei conferimenti in natura nel nuovo diritto italiano delle società di
capitali, in Corriere Giuridico n. 12/2003, p. 1663 ss.
(
7
) Direttiva Consiglio C.E.E. 13-12-1976, n. 77/91/CEE intesa a coordinare, per renderle equivalenti,
le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’art. 58, secondo comma, del
trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per
azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.