1
1 – COSA SONO I CONFIDI
1.1 Il contesto italiano: un’analisi quali-quantitativa del
fenomeno. Confidi ex art. 155 e ex art. 107 del TUB
La Banca d’Italia da una definizione quanto mai appropriata dei protagonisti
di questo lavoro, infatti definisce i Confidi - Consorzi e Cooperative di
garanzia collettiva fidi - i soggetti che, ai sensi della legge 326/2003,
svolgono esclusivamente l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i
servizi connessi o strumentali, a favore delle piccole e medie imprese
associate, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
I Confidi sono quindi delle istituzioni finanziarie che affiancano e
supportano le p.m.i. ai fini dell’accesso al credito bancario. Tale obiettivo è
raggiunto attraverso l’erogazione di servizi quali:
- concessione di garanzie;
- valutazione del merito di credito;
- affiancamento negli adempimenti burocratici relativi al processo di
assegnazione del credito;
- consulenza (soprattutto finanziaria).
I confidi in Italia sono solitamente nati da associazioni di categoria; altri
soggetti invece sono legati ad enti pubblici, come Camere di commercio o
Regioni.
Ogni confidi fa riferimento a federazioni di consorzi di garanzia
direttamente dipendenti dalle associazioni di categoria; tali federazioni sono
7
1
, alle quali si affiancano altre di minor importanza:
1
“ll sistema dei Confidi in Italia Strategie e tendenze evolutive”, a cura di Paola De
Vincentiis, Marco Nicolai, Bancaria editrice, 2010
2
Fincredit (API)
Fedart (Associazioni artigiane)
Federascomfidi (Confcommercio)
Federconfidi (Confindustria)
Federfidi (Confesercenti)
Legacoop
SGFA-Coldiretti
Altre minori.
A loro volta tutte le federazioni sono poi associate ad un’Associazione
intersettoriale e a carattere nazionale (Assoconfidi) che raccoglie tutti i
confidi operanti sul territorio nazionale, opera da interfaccia con la Banca
d’Italia, e li rappresenta in ambito internazionale presso l’Aecm
(Associazione europea della garanzia).
Tutti i Confidi sono caratterizzati da un forte legame con gli enti pubblici, e
con gli operatori economici locali, dai quali ricevono direttamente contributi
ed agevolazioni o attraverso i quali ottengono in maniera indiretta accesso a
fondi di controgaranzia; questo stretto legame col settore pubblico ha reso i
confidi un valido strumento di politica economica, volto a foraggiare le
imprese quando le fazioni politiche lo ritenevano opportuno
2
.
La forma societaria più frequente per i confidi è quella di consorzio o
cooperativa; di conseguenza i clienti per accedere ai servizi devono
associarsi, ma la quota associativa è spesso simbolica, poche centinaia di
Euro, con un minimo di 250 Euro. I servizi sono solitamente erogati ai soci
dietro pagamento di una commissione e di un contributo a fondo rischi.
Non vi è assolutamente scopo di lucro, gli utili se presenti vanno reinvestiti
e utilizzati per rafforzare il capitale.
2
Gli apporti di Stato, Regioni altri Enti locali e Unione Europea incidono per più del 40% sui fondi
rischi monetari, con un ulteriore 10% circa conferito dalle Camere di Commercio: più della metà dei
fondi di garanzia è quindi di origine pubblica, senza contare l’effetto benefico dei vari fondi di
garanzie pubblica. Pertanto i Confidi svolgono un ruolo importante nel sistema di intervento pubblico
a sostegno delle PMI, ruolo che giustifica il trasferimento di risorse finanziarie pubbliche a vantaggio
degli stessi Confidi (Erzegovesi, 2005; Russo, 2003)
3
Nonostante lo scopo mutualistico dei confidi si impongono i vincoli del
pareggio del bilancio, e dell’autonomia gestionale, che come vedremo
spesso è difficilmente raggiungibile se non con una gestione estremamente
prudenziale e accorta, anche nei periodi di congiuntura economica positiva.
Le origini del fenomeno della garanzia collettiva le troviamo in 2 regioni
ancora oggi molto attive sul fronte confidi, Lazio e Piemonte: infatti
nel 1963 per iniziativa della Confartigianato, a Roma, si costituisce la prima
Cooperativa di garanzia operativa a livello regionale, la Cooperativa Laziale
di Garanzia.
Nel 1975 per iniziativa dell'Unione Industriale di Torino viene costituito il
confidi Unionfidi Piemonte
3
, attualmente tra i maggiori confidi di matrice
associativa italiani, con influenza interregionale.
Successivamente, anche grazie alle incentivazioni regionali, vengono
costituiti diversi organismi di garanzia, principalmente nell'artigianato ma
anche nei comparti della PMI e dell'industria ( dalla fine anni 70 all’inizio
anni 90 ), in alcuni casi seguendo lo sviluppo economico delle varie aree
geografiche, ed in altri portando esse stesse sviluppo in modo proattivo.
La nascita del più grande confidi italiano è molto recente, infatti Eurofidi
nasce solo nel 1999, anche se per fusione per incorporazione di soggetti già
esistenti da tempo, ovvero Artigianfidi e Fidipiemonte.
La funzione dei confidi, ovvero il sostegno a determinate realtà
imprenditoriali, spiega perché essi siano nati e si siano sviluppati in tre fasi
ben precise, ovvero nel dopoguerra, negli anni ‘70, durante le crisi
petrolifere, e di recente, con la attuale crisi economica, anche se con
modalità diverse: nel primo caso sono nati per interessi imprenditoriali e si
sono sviluppati, nel secondi è aumentato il loro numero, nel terzo son
aumentate le dimensioni, grazie ad operazioni di concentrazione aziendale,
per reggere meglio all’urto del calo dei ricavi da commissioni,
razionalizzare i costi ma soprattutto rispondere ai requisiti di Basilea 2.
Ulteriore differenza è che nel secondo e terzo caso il ruolo predominante lo
ha avuto il sistema pubblico, che sia a livello finanziario che legislativo ha
3
www.unionfidi.it
4
agevolato/imposto le trasformazioni descritte, nella prima fase invece il
ruolo chiave lo hanno avuto gli interessi privati.
Le già menzionate operazioni di concentrazione hanno portato ad una
suddivisione di confidi di primo e secondo grado, ideati negli anni ’80 e
perfezionati nel decennio successivo.
I confidi di primo grado sono costituiti dai capitali apportati da piccole e
medie imprese socie, hanno sostegni finanziari di varia misura da parte degli
enti pubblici, un forte radicamento col territorio e son estremamente
localizzati.
Le loro dimensioni sono varie, partendo da soggetti che non arrivano a
200000 euro di capitale, senza strutture idonee, essendo magari costituiti da
un solo sportello presso l’associazione di categoria, fino a quelli che hanno
patrimoni per milioni di euro e si avvalgono di personale qualificato e hanno
miliardi di garanzie in essere.
La concentrazione più elevata di confidi minori si registra nel meridione,
dove la maggioranza di essi ha un monte garanzie inferiore ai 5 milioni, una
media pari a 12 milioni e un numero medio di imprese garantite pari a 198,
con grande disparità rispetto al nord, soprattutto il nord-ovest, dove abbiamo
70 milioni di garanzie in media e quasi mille imprese garantite
4
.
Quelli di secondo grado sono organismi formati dai confidi di primo grado
che hanno come scopo principale quello di fornire una ulteriore garanzia per
le attività degli stessi confidi di primo grado, ed è facilmente intuibile come
le loro dimensioni siano maggiori, spesso hanno un’ influenza
interregionale, ma non sono il diretto interlocutore dell’imprenditore.
Se i confidi esistono a livello pratico come sussidio agli imprenditori, a
livello teorico possiamo giustificare il loro motivo di esistere analizzando
alcuni aspetti basilari della teoria dell’intermediazione finanziaria
5
: infatti a
causa delle ridotte dimensioni e/o della recente costituzione delle imprese
socie, queste hanno esigenze di finanziamento ridotte in termini di volumi e
4
Dati tratti dalla Centrale dei Rischi, relativi a dicembre 2010
5 “La riforma degli intermediari finanziari non bancari nella prospettiva di Basilea III”, Lemma , in
Rivista elettronica di diritto economia management, 2011. Secondo alcuni autori la fornitura di
garanzie è invece un semplice strumento per segnalare la classe di rischio di chi prende a prestito e
consente alle banche di effettuare uno screening dei richiedenti sulla base della rischiosità e di
concedere credito a migliori condizioni ai debitori più sicuri (Bester, 1985 e 1987; Chan‐ Kanatas,
1985; Besanko Thakor, 1987 e 1987; Beaudry Poitevin, 1995)
5
spesso non sono in possesso di una documentazione adeguata ai fini della
valutazione del loro merito di credito, hanno bilanci semplificati, con valori
determinati nell’ottica della massimizzazione del risparmio fiscale, il che
comporta un’immagine spesso più negativa sulla carta di quello che invece è
nella realtà, con ricavi modesti, costi operativi elevati etc.
In questi casi per le banche si presentano due opzioni alternative:
non concedere il credito;
concedere il credito senza operare la valutazione del merito
creditizio.
Nel primo caso la banca si priva del potenziale profitto derivante
dall’operazione di concessione del credito. Tale scelta è quindi prudente ma
inefficiente.
Nel secondo caso al contrario la scelta risulta efficiente ma non prudente: la
banca infatti realizza profitto minimizzando i costi, ma si assume un rischio
molto alto. Concedere il credito dopo aver effettuato la valutazione del
cliente sarebbe antieconomico.
In questa situazione interviene il confidi, che fornisce alla PMI una garanzia
personale facendosi in tal modo carico del rischio connesso all’operazione
di concessione del credito; il confidi permette così alla banca di realizzare il
profitto derivante dall’operazione minimizzando i costi (si può eseguire
un’istruttoria semplificata, si può prendere quale punto di riferimento il
rating del confidi, o lo scoring dell’impresa assegnato dal confidi, si deve
accantonare meno capitale a fronte del finanziamento etc.), senza però
doversi fare carico del relativo rischio.
Inoltre puntando su un rapporto più “umano” e sulla conoscenza di
variabili qualitative dell’impresa diverse e ulteriori rispetto a quelle
desumibili da uno scarno bilancio semplificato, quali le capacità
imprenditoriali, il radicamento col territorio, il know how, intangibles
specifici etc, anche il rischio assunto dal confidi, come vedremo, è
assolutamente accettabile.
Diversi studi analizzano come in Italia vi sia una motivazione aggiunta
all’esistenza dei confidi, ovvero la sottocapitalizzazione cronica delle
6
piccole e medie
6
imprese che crea spesso tensioni finanziarie sia di breve
che di medio e lungo periodo, per cui i soggetti di dimensioni inferiori
descritti in precedenza si trovano con più frequenza a richiedere
finanziamenti ampliando l’utilità dei confidi, soprattutto per sostenere la
liquidità e finanziare il circolante in fasi congiunturali avverse come quelle
attuali o per problematiche specifiche del tessuto imprenditoriale locale o
dell’impresa specifica, come il fallimento di un grosso cliente, la
stagionalità del prodotto/servizio, il calo di fatturato,un monte crediti
elevato etc; questa è una delle spiegazioni del numero dei confidi, che in
Italia è sproporzionato rispetto alle dimensioni dell’economia, se
confrontato con le economie francesi, tedesche e di altri paesi del centro
Europa.
I dati inseriti in tabella 1.1 circa la capitalizzazione delle imprese italiane
7
permetteranno di far comprendere il divario esistente tra imprese italiane ed
estere, il che giustifica parzialmente l’esistenza di un elevato numero di
confidi centro di relazioni, con dimensioni minimali e collocati soprattutto
al sud.
6
Paolo Angelini e Andrea Generale, 2008. "On the Evolution of Firm Size Distributions," American
Economic Review, American Economic Association, vol. 98, pag. 426. Gli autori con riferimento al
contesto USA affermano come la necessità di garanzie sia inversamente proporzionale alle
dimensioni aziendali e che un contesto come quello italiano agevola lo sviluppo di forme di garanzie
collettive.
7
Finanza e sviluppo delle PMI in Europa, Bancaria editrice, Landi A. e A. Rigon (2006),
Roma
7
Tab. 1.1
LA STRUTTURA FINANZIARIA DELLE IMPRESE ITALIANE PER CLASSI
DIMENSIONALI
(anno 2010, valori in % del totale)
CAPITALE
SOCIALE
RISERVE
P.I.
9,41
16,02
M.I.
11,09
17,99
G.I.
14,01
16,1
D. BANCARI
D. COMMERCIALI
F. RISCHI E TFR
OBBLIGAZIONI
ALTRI DEBITI
P.I.
27,34
31,25
3,73
1,14
11,13
M.I.
21,34
25,5
25,5
0,98
16,47
G.I.
14,31
28,82
7,87
0,91
17,98
TOTALE
CAPITALE
PROPRIO
25,43
29,08
30,11
TOTALE
CAPITALE
DI TERZI
74,58
70,92
69,89
La capitalizzazione media della piccola impresa italiana è quindi solo del
25,4 %, con un peso dei debiti bancari superiore al capitale proprio e un
largo uso della dilazione dei debiti commerciali per finanziarsi.
I dati tedeschi se confrontati a quelli italiani rivelano un dato
significativamente elevato per quanto riguarda le piccole e medie imprese,
con rispettivamente + 11 e + 7 % di capitalizzazione media, mentre si
registra un + 4 % anche nelle grandi imprese, soprattutto a causa del
mercato finanziario più sviluppato, che permette di quotarsi a più imprese e
con maggiori efficienze e liquidità, creando una valida alternativa al
finanziamento bancario.
8
Minori le differenze con Parigi, che segna un + 8% e un + 5 %, mentre per
le grandi imprese il divario è quasi trascurabile (+2%)
8
.
Altra causa rilevante che giustifica l’elevato numero di confidi operanti in
Italia è la scarsa durata del rapporto banca-impresa e l’assenza del concetto
di house-bank su modello renano o di main-bank su modello giapponese.
Esistono infatti numerosi studi, tra i quali quelli di Onu e Uesagi (2005),
così come in precedenza Elsas e Krahnen (1999)
9
tesi a dimostrare la
correlazione inversa tra garanzie richieste e intensità del relationship
lending.
In Italia tale relationship lending è quasi inesistente, sia in quanto la
durata del rapporto è spesso legata all’estinzione un singolo contratto
finanziario sia perché spesso la stessa impresa si rivolge a più istituti, e
questo comporta una scarsa conoscenza della banca nei confronti
dell’impresa e permette il proliferare delle richieste di garanzia e con
esse dei soggetti istituzionalmente preposti alla funzione del garante.
Per le motivazioni viste in precedenza il numero dei Confidi operanti in
Italia è assolutamente elevato e conta oltre 350 unità
10
, con una netta
prevalenza dei confidi e delle imprese associate a FEDART FIDI, il confidi
dell’artigianato, il settore dove le piccole dimensioni dell’azienda si fanno
sentire maggiormente e che sta subendo più di altri il periodo recessivo.
Di seguito troviamo FEDERCONFIDI di CONFINDUSTRIA, formato da
molti meno confidi ma con volumi garantiti molto elevati, sia come
numero, sia come importo ( come da tab. 1.2).
8
Vallascas F. (2004), “I fattori esplicativi della struttura finanziaria delle pmi: un’analisi
empirica”, in Il Risparmio
9
Krahnen, J.P. and R. Elsas (1999), “Collateral, Default Risk, and Relationship Lending:
An
Empirical Study on Financial Contracting,” Working Paper, Marzo; Rito Ono & Iichiro
Uesugi, 2005, "The Role of Collateral and Personal Guarantees in Relationship Lending:
Evidence from Japan's Small Business Loan Market," Discussion papers 05027, Research
Institute of Economy, Trade and Industry. Gli studi però sono contrastanti sotto altri
aspetti, in particolare Krahnen e Elsas vedono una relazione negativa tra dimensione
dell’impresa e garanzie richieste, come la maggioranza degli autori, mentre Ono e Uesagi
una relazione positiva.
10
Fonte:Banca d’Italia, dati gennaio 2012
9
Tab. 1.2
I CONFIDI IN ITALIA
FEDERAZIONE:
CONFIDI
ASSOCIATI
PATRIMONIO
GARANZIE IN
ESSSERE
GARANZIE
EROGATE
LEVERAGE
FEDARTFIDI 144 682.200 4.552.500 2.558.500 6,70
FEDERCONFIDI 47 470.600 3.415.166 1.937.305 7,30
FINCREDIT 17 320.800 5.202.583 2.913.447 16,2
FEDERASCONFIDI 59 304.130 3.147.597 1.430.083 10,3
FEDERFIDI 29 183.300 1.896.197 834.580 10,3
CREDITAGRI 18 14.330 72.402 67.430 5,1
I dati inseriti permettono di comprendere alcuni aspetti circa la struttura dei
confidi italiani; infatti si può notare sia come il loro numero sia elevato, sia
come il leverage sia molto differente da un settore ad un altro e come il
numero di confidi associati non sia correlato con il volume delle garanzie
emesse, infatti nei settori dell’artigianato e dell’agricoltura i confidi sono di
dimensioni minori, poiché si devono spesso garantire micro finanziamenti,
perdendo in efficienza ed economie di scala.
10
Il leverage è un indicatore utile a capire quanto è “sfruttata” la
patrimonializzazione dell’ente, un indice che andrebbe ampliato il più
possibile per permettere minori costi di gestione e minor capitale
immobilizzato ma che non può esser estremizzato, altrimenti le banche non
considereranno più valida la garanzia offerta dal confidi, trasformandola in
un contratto senza valore, specie se priva di contro-garanzia pubblica.
Nel settore dell’artigianato, i confidi hanno tradizionalmente minori gradi di
leva, anche per l’estrema localizzazione del loro operato e l’impossibilità di
operare diversificazioni territoriali e settoriali, mentre altre federazioni di
confidi vedono un leverage medio anche doppio.
Un’altra importante distinzione riguardante i confidi è la loro ormai nota
distinzione tra confidi 106 e 107.
La normativa dei confidi è stata deregolamentata fino al 2003, permettendo
il proliferare di strutture minimali, non sorvegliate da nessun organismo e
controllate da soggetti economici interni e da interessi personali.
Poi il legislatore è intervenuto col d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, detto
Testo Unico Bancario, d’ora in poi TUB, specie con gli art. 106 e 107, che,
pur lasciando pressoché invariata la normativa per i confidi 106 rispetto al
passato, ha però incentivato i confidi a diventare intermediari finanziari
vigilati dalla Banca d’Italia e ha previsto un’iscrizione a 2 sezioni di un albo
apposito, subordinata all’esistenza di alcune caratteristiche
11
.
Per l’albo ex art 106:
1- oggetto sociale formato dalla esclusiva attività di garanzia collettiva dei
fidi e prestazione di servizi connessi;
2- compagine azionaria: i soci dei confidi posson essere solo p.m.i. Le
imprese corporate e gli enti pubblici posson sostenerne l’attività ma non
diventarne soci o consorziati;
3- requisiti patrimoniali: patrimonio netto pari o superiore a 250000 euro,
capitale sociale o fondo consortile pari o superiore a 100000, quota unitaria
superiore a 250 euro e non inferiore al 20 % del capitale sociale;
11
www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albi-elenchi
11
4- enti rigorosamente no profit, impossibilità di distribuire avanzi di
gestione, i quali andranno imputati a capitale sociale e comunque per il
reperimento di nuovi finanziamenti.
Tali soggetti sono espressamente sottratti all'applicazione delle disposizioni
del Titolo V del TUB, come affermato dall’art. 155, comma 4 del TUB,
relative agli intermediari finanziari e la loro operatività non è sottoposta al
regime di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia.
Per l’iscrizione all’albo speciale sub art 107, a seguito della quale il confidi
diventa intermediario finanziario, vigilato dalla Banca d’Italia, nonché
soggetto la cui garanzia personale permette l’abbattimento del capitale
minimo di vigilanza delle banche finanziatrici, secondo l’attuale normativa
Basilea 2, occorrono ulteriori e più stringenti requisiti:
1- volume di attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di Euro
( anche se vi è un margine tra i 75 e i 100 milioni in cui il confidi può
scegliere se diventare ex art 107 o restare ex art 106).
2- Patrimonio di vigilanza minimo pari al 6 % dell’attivo a rischio (dato
che il confidi non può esercitare la raccolta del risparmio come
qualunque altra banca non si richiede l’ 8 % ma il 75% dell’ 8 %
ovvero il 6%)
12
.
I vantaggi dall’iscrizione all’albo ex art 107 sono principalmente insiti
nell’ ambito di operatività ampliato: oltre all’attività di garanzia collettiva
dei fidi, i confidi 107 possono infatti effettuare, come determinato dall’art.
155 TUB comma 4 quater:
1- prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello
Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie.
2- Gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di
agevolazione.
12
La Banca d’Italia nel Documento per la Consultazione sugli ambiti di applicazione dei requisiti
prudenziali (2006) ritiene di introdurre anche per gli intermediari iscritti all’elenco speciale ex art.
107 TUB (con la sola eccezione delle società di cartolarizzazione) l’obbligo di osservare il
coefficiente di solvibilità nella misura ridotta del 6%, comprendendo nella nozione di rischio oltre alla
componente di rischio di credito anche quella di rischio operativo di cambio e di mercato.
12
3- Stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche
assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con
le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
L’aspetto più importante però è che posson vedere riconosciuto il loro
patrimonio di garanzia dalla normativa Basilea 2
13
, come vedremo
meglio in seguito, che è anche il motivo principale che ha spinto i
Confidi all’accentramento e a varie operazioni straordinarie, specie le
fusioni.
Le garanzie offerte dai Confidi in generale sono di due tipi principali,
ciascuno dei quali si suddivide in sottocategorie :
1- - Garanzia a prima richiesta: il Confidi risponde delle obbligazioni
assunte (garanzie rilasciate) con tutto il suo patrimonio, e, al verificarsi
del default dell'azienda cliente/consorziata, viene escusso a semplice
richiesta della Banca garantita.
2- - Garanzia sussidiaria: in caso di default dell'impresa, la garanzia è
accantonata dalla banca e definitivamente incassata dopo aver escusso,
in via prioritaria, il debitore principale ed i suoi eventuali fideiussori.
La banca convenzionata ha il diritto di accedere al Fondo del confidi,
in via sussidiaria, per la quota di garanzia prevista negli accordi.
In entrambi i casi le responsabilità del confidi sono contrattualmente
definite e limitate, e spesso residuali per la sola quota non contro-garantita.
Molti studi hanno analizzato le problematiche dell’adverse selection e del
moral hazard, sia nei confronti delle imprese che dei confidi e di come
queste dovrebbero esser attenuate sia tramite la presenza di garanzie su
beni societari, sia tramite garanzie collettive., in entrambi i casi di valore
inferiore all’importo finanziato.
14
13
Gai L. (2006), “La trasformazione del Confidi in intermediario vigilato: potenzialità, criticità e
possibili soluzioni”, in Banche e Banchieri, No. 3: pag. 187-198. Tra le potenzialità legate
all’assunzione della veste di intermediario vigilato ex art. 107 TUB, l’autore indica: la maggiore
capacità di preselezione, screening e monitoraggio della clientela socia, il coinvolgimento in
operazioni di finanza innovativa, la consulenza e l’assistenza finanziaria alle imprese.
14
Per quanto riguarda garanzie su beni societari: Berger, Allen N. & Udell, Gregory F., 2005. "A
more complete conceptual framework for financing of small and medium enterprises," Policy
Research Working Paper Series 3795, The World Bank. Per quanto riguarda garanzie collettive: De
Mitri S., Finaldi Russo P., Generale A. (2006), “La struttura finanziaria delle imprese nel
Mezzogiorno”, in Cannari L., Panetta F. (a cura di) Il sistema finanziario e il mezzogiorno, Bari:
Cacucci.
13
Infatti operare con l’ azione congiunta delle due garanzie oltre ad esser
ottimale per una forte mitigazione e diversificazione del rischio tutela anche
il confidi stesso dal fenomeno di adverse selection, ed evita che i soci o
consorziati siano formati da soli soggetti ad elevato rischio e che questi
siano proposti alle banche dai confidi proprio perché troppo rischiosi,
lasciando i soggetti “sani” fuori dall’area di intervento dei confidi.
Il caso più diffuso di limitazione delle responsabilità è l’applicazione del
cap di perdita: in tal caso il cumulo delle perdite risarcite non può andare
oltre un massimale calcolato in percentuale dell’esposizione iniziale o
dell’esposizione corrente (tipicamente dal 2 al 10%).
15
La garanzia con cap è di fatto una struttura di cartolarizzazione che non
viene però collocata sul mercato delle asset-backed securities o dei derivati
su crediti, ovvero un debito la cui rischiosità media viene divisa in due
tranche: una di importo minore e con rischio molto elevato e un’altra di
importo maggiore e rischio esiguo.
Classico caso è ad esempio il 10% di mutuo che in caso di default verrà
immediatamente intaccato dalle perdite e garantito dal confidi, lasciando il
debito rimanente ( 90%) molto più sicuro e non bisognoso di garanzie, o in
grado di sfruttare livelli commissionali inferiori visto il rating notevolmente
migliore.
Una cartolarizzazione ad hoc viene accettata dal sistema bancario quale
idonea forma di mitigazione del rischio anche se erogata da un confidi 106.
Le differenze tra i vari tipi di garanzie con e senza cap così come un
raffronto tra la garanzie dei confidi 106 e 107 sono presenti nella tabella che
segue.
15
Erzegovesi L. (2007), “Il valore della prossimità tra Confidi e impresa nell’era di Basilea 2 e della
Finanza strutturata”, intervento al Convegno “Consorzi fidi: quale futuro”, Bari 06/2007