-6-
Parlamento”
1
. Così, nonostante il silenzio dello statuto, il potere di
inchiesta trova la sua base nella funzione ispettiva. In buona sostanza,
già dai tempi più remoti se ne ravvisava l’estrema utilità nel senso di
un valido strumento di supporto all’Autorità giudiziaria ordinaria.
Nel corso del tempo le Commissioni parlamentari di inchiesta hanno
costituito oggetto di una profonda evoluzione, risentendo talvolta dei
contraccolpi provenienti al sistema dai vari interventi legislativi che
talora apertamente, talora in forma più o meno velata, ne hanno
limitato i poteri, confinandole talvolta entro limiti troppo ristretti.
Ma le vicende che le hanno viste protagoniste sono state alterne e
questo lavoro di ricerca ha lo scopo di dimostrarlo.
Attraverso un attento iter percorreremo la storia di questo interessante
strumento con cui le Camere esercitano la funzione ispettiva,
attraverseremo i percorsi della legge partendo dal primo e più
importante riferimento normativo, l’articolo 82 della nostra Legge
fondamentale che, consacrando a livello costituzionale il potere
1
Nel trascorrere delle legislature repubblicane l’istituto delle Commissioni di inchiesta
parlamentari, è venuto ad assumere una sempre più crescente rilevanza istituzionale e
politica.
-7-
parlamentare di inchiesta, rappresenta lo specchio dell’importanza di
esso.
<<Ciascuna camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse.
A tale scopo nomina tra i propri componenti una commissione
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria>>.
Così recita l’articolo 82 della Costituzione, il cui ricco dettato, come
si vede, presta il fianco ad un attento esame avente ad oggetto le
funzioni proprie delle Commissioni parlamentari di inchiesta, le
modalità di composizione delle stesse, i poteri e i limiti a cui esse
vanno incontro.
Di fondamentale importanza appare poi la parte finale del II comma
del suddetto articolo, il cui contenuto si ricollega all’oggetto specifico
di questa tesi: “il rapporto tra le Commissioni parlamentari di
inchiesta e l’Autorità giudiziaria ordinaria”. Rapporto non sempre
sereno e i cui termini ci proponiamo di chiarire attraverso uno studio
-8-
della struttura propria delle Commissioni parlamentari di inchiesta, un
fenomeno, come vedremo, non soltanto nazionale, ma che ha
costituito oggetto di valida “sperimentazione” sia a livello europeo
che in ambito internazionale, raggiungendo il più delle volte risultati
di grande rilievo. Un aspetto non poco interessante e degno di essere
approfondito è dato infatti dalle più volte manifestate esigenze di
svolgere attività di indagine all’estero, il che ha presentato non di rado
problemi di diritto internazionale, dal momento che le convenzioni di
collaborazione reciproca con stati esteri prevedono come solo
interlocutore l’Autorità giudiziaria ordinaria e non anche le
Commissioni di inchiesta, né tantomeno la Commissione
parlamentare per i procedimenti d’accusa (Commissione Sindona e
Commissione P2).
Come avremo modo di appurare, l’articolo 82 della Costituzione non
rappresenta l’unico referente normativo in materia di Commissioni
parlamentari di inchiesta. Un valido ausilio c’è offerto dai numerosi
interventi legislativi succedutisi nel tempo e la cui frequenza ci
suggerisce che, in realtà, la norma costituzionale, lungi dall’essere
-9-
esaustiva nel configurare i contenuti della Commissione di inchiesta,
presenta in verità un contenuto meramente ricognitivo relativamente
al fondamento giuridico del potere di inchiesta, limitandosi più a
circoscriverlo che ad attribuirlo, come si evince dal I comma della
norma in questione secondo cui <<Ciascuna Camera può disporre
inchieste su materie di pubblico interesse>>
2
. Un inciso dal contenuto
alquanto generico, come si vede, e la cui astrattezza può a ragione
essere considerata una delle cause delle incertezze che avvolgono il
controverso rapporto tra Commissioni parlamentari di inchiesta e
Autorità giudiziaria ordinaria, i cui confini appaiono spesso labili. Un
ausilio ai fini della loro individuazione ci viene pertanto validamente
fornito dall’esperienza pratica che, più di una volta, ha messo in
risalto la validità e l’efficacia di un siffatto strumento.
2
Partendo dalle prassi succedutesi nel tempo, si renderebbe necessario un riesame funditus
del fenomeno, analisi non consentita in questa sede deve ci si limiterà ad indicare talune
linee di ricerca necessariamente problematiche, sulle quali impostare una più accurata
riflessione.
-10-
Basti pensare al fondamentale ruolo che le Commissioni parlamentari
di inchiesta hanno rivestito nell’ambito di fenomeni di rilevante
allarme sociale come le inchieste sulla miseria o sulla disoccupazione,
o alla funzione determinante e spesso risolutiva che la Commissione
parlamentare antimafia assolve con riferimento alle gravi emergenze
che la criminalità organizzata di stampo mafioso costringe la
comunità statale a fronteggiare. Relativamente a questo profilo
esamineremo i risultati a cui si è pervenuti e le modalità attraverso cui
sono stati raggiunti gli obiettivi più importanti.
Ma nella trattazione che segue non ometteremo di sottolineare il ruolo
assai incisivo che la Commissione parlamentare di inchiesta riveste
sotto il profilo politico, influendo in misura significativa sul
bicameralismo. Si tratta infatti di un organo comune alle due Camere,
dotato però di larga autonomia rispetto ad esse, tanto che potrebbero
realizzarsi situazioni di conflitto tra la Commissione ed una delle due
Camere o entrambe.
Da questa breve esposizione si evince l’importanza dello strumento
delle Commissioni parlamentari di inchiesta, il cui funzionamento ci
-11-
accingiamo ad approfondire avvalendoci anche dei suggerimenti
fornitici dai risultati che il ricorso ad esse ha permesso di conseguire.
-12-
Capitolo I
1 I LAVORI PREPARATORI E L’ITER
DELL’ARTICOLO 82 DELLA COSTITUZIONE;
PROPOSTA DI RIFORMA
-13-
1.1 IL LAVORO DELLA SECONDA SOTTOCOMMISSIONE
PER LA COSTITUZIONE; SEDUTE DEL 20,21 SETTEMBRE, 24
OTTOBRE E 21 DICEMBRE 1946
La storia delle Commissioni parlamentari di inchiesta, le cui singole
tappe costituiscono l’oggetto di studio di questo primo capitolo, ci
suggerisce come la tormentata vicenda che le vide protagoniste, sia
stata scandita, almeno ai suoi albori, dalla costante preoccupazione,
negli organi di governo, di “domare” uno strumento potenzialmente in
grado di trasformarsi in una potente quanto pericolosa arma, idonea a
sovvertire i tranquilli e consolidati assetti politici, rivoluzionando in
tal modo le cattedrali del potere. Non stupisce dunque che, almeno
agli inizi, questi timori determinarono una decisa deviazione rispetto
al sentiero istituito per il raggiungimento dell’obiettivo proprio dello
strumento delle Commissioni di inchiesta, un’esigenza di giustizia,
per obbedire invece a ragioni di opportunità politica.
La trattazione che segue mira a dimostrare quanto detto.
-14-
“Sarebbe piuttosto importante, innovando nei confronti della
precedente legislazione parlare della possibilità di provocare la
convocazione di Commissioni di inchiesta e dei loro poteri”.
Queste parole
3
, pronunciate dal Relatore MORTATI il 20 settembre
1946 nell’ambito della seconda Sottocommissione per la Costituzione
nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, sancirono l’inizio
della discussione relativa al progetto sull’istituzione delle
Commissioni di inchieste parlamentari e s’inseriscono altresì
nell’ambito della prima delle fasi in cui si articola la vicenda delle
Commissioni parlamentari di inchiesta
4
.
Sin dal principio i toni del dibattito si rivelarono assai aspri e furono
necessarie ben quattro sedute della Sottocommissione, per giungere
alla redazione di un testo da poter presentare all’intera Assemblea per
la votazione finale.
3
La Costituzione della repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente,
edizione curata dalla Camera dei deputati - Segretariato Generale - Roma, dicembre 1971.
4
Entro l'Assemblea Costituente venne creata una commissione redazionale, denominata
"Commissione dei 75" presieduta da Meuccio Ruini, con il compito di redigere il progetto
da sottoporre all'esame di tutta l'Assemblea. La Commissione dei 75, si suddivise
ulteriormente in tre Sottocommissioni: diritti e doveri dell'uomo, ordinamento dello Stato
repubblicano, rapporti economico - sociali. Per coordinare il materiale prodotto dalle tre
Sottocommissioni, venne creato il "Comitato dei 18", poi definito Comitato di redazione, al
quale si dovette il maggiore impegno nella formulazione del progetto definitivo.
-15-
Dalla discussione che segue si evince chiaramente come anche
l’articolo 82 della nostra Costituzione rappresenti lo specchio di quel
processo evolutivo il cui filo conduttore sembra trovare fondamento
in una ben radicata esigenza di compromesso che, a ben vedere,
costituisce la nota dominante della nostra Legge Fondamentale.
In sostanza, le questioni che all’epoca costituirono oggetto di attenta
analisi furono le seguenti: se la Costituzione dovesse contenere una
regolamentazione circa il potere di inchiesta e, in caso
affermativo, determinare le modalità di esercizio di questo potere.
Consapevoli tutti i commissari che il potere di inchiesta costituisse
ormai un diritto acquisito della prassi parlamentare, prese vita un
acceso dibattito sulla opportunità o meno di dare ingresso, nella
Costituzione, ad una disposizione ad hoc contenente una disciplina
specifica delle inchieste parlamentari.
In verità, lo stesso Statuto Albertino, sebbene non contenesse alcun
cenno al potere di inchiesta, riteneva tuttavia quest’ultimo “inerente
alla natura stessa del Parlamento”, e continuava enunciando che
“anche nel silenzio dello Statuto trova la sua base nella funzione
-16-
ispettiva”
5
. Non sembra superfluo sottolineare che il Parlamento era
allora composto da una Camera elettiva ed un Senato di nomina regia,
il quale era però titolare dell'esercizio di funzioni sovrane che, per
quanto strettamente collegate con l’espressione della volontà dello
Stato, non si esaurivano nell’esercizio della sola legiferazione.
Sebbene fino al 1868 né il regolamento della Camera né tantomeno
quello del Senato contennero mai norme al riguardo, tuttavia inchieste
venivano disposte dalle Camere.
Nel 1863 la Commissione bilancio della Camera, che era stata
incaricata di svolgere un’inchiesta sulle condizioni della marina
militare e mercantile, lamentò la mancanza di una legge ad hoc in
assenza della quale ritenne di non poter assolvere al compito
assegnatogli.
L’ufficio centrale del Senato bloccò il relativo disegno di legge, già
approvato dalla Camera, con un ordine del giorno, che, tra l’altro, cosí
recitava: “Atteso che non è abbastanza dimostrato il bisogno di una
5
ARCOLEO G., L'inchiesta del Governo parlamentare, Napoli 1881, p. 1; vedi
CROCELLA C., Le inchieste parlamentari dell'ottocento in Commissioni parlamentari
-17-
legge generale sulle inchieste che, senza di essa hanno potuto
eseguirsi...
6
”.
In realtà l’esigenza alla quale s’intendeva dare soddisfazione
attraverso l’emanazione di una legge specifica, risiedeva nella
necessità di una configurazione dettagliata di una serie di limiti
all’esercizio del potere di inchiesta (non già il suo fondamento),
soprattutto in ordine ai rapporti con l’Autorità giudiziaria (ordinaria).
Tuttavia quell’ordine del giorno dimostra con chiarezza come il
fondamento del potere di inchiesta era ravvisato, abbastanza
pacificamente, anche in dottrina, nell’ambito delle funzioni proprie
delle Camere complessivamente intese, senza, quindi, il ricorso
all’attivazione dei loro poteri legislativi; e si consideri inoltre che le
inchieste fino ad allora effettuate erano monocamerali.
Anche i regolamenti della Camera vigenti nel periodo dell’Assemblea
Costituente, disciplinavano le inchieste parlamentari come rientranti
fra le proposte di iniziativa parlamentare. Inoltre, l’articolo 136 dei
d'inchiesta della Camera regia (1862-1874), Quaderni dell'Archivio Storico n. 2, Camera
dei deputati, Roma, 1994.
6
MANCINI M. - GALEOTTI U., Norme ed usi, cit. pag. 384.
-18-
suddetti regolamenti attribuiva alla Camera la determinazione delle
facoltà e dei poteri delle Commissioni di inchiesta. Questo veniva
interpretato da alcuni commissari
7
, nel senso che le materie costituenti
oggetto delle Commissioni di inchiesta potevano essere disciplinate
da un apposito regolamento o da una legge speciale, e non
necessariamente dalla Costituzione.
Altri ancora
8
, osservarono invece che, già in passato, numerose
questioni erano sorte circa i poteri delle Commissioni di inchiesta.
“Esse operano non nell’interno del Parlamento, ma fuori; dal che
deriva il problema dei doveri del cittadino e dei funzionari nei loro
confronti” (i funzionari sono sciolti dal segreto d’ufficio? ed i cittadini
sono obbligati a deporre?). Appare evidente come tutto ciò investa i
diritti dei cittadini ed esuli dal campo specifico del Regolamento delle
Camere che può interessare solo i rapporti interni. Sorge quindi la
necessità di disciplinare la materia con delle disposizioni che abbiano
una valenza erga omnes. E sorge dunque l’esigenza di stabilire se a
7
Tra i commissari possiamo richiamare alla memoria Lussu e Di Giovanni, i quali
ricordando che la Costituzione, per il suo carattere di documento solenne ed incisivo e,
-19-
ciò basti una legge normale od occorra una disposizione inserita nella
Costituzione.
Altri, manifestando il dissenso sulla necessità di una Costituzione dal
carattere breve e dal taglio schematico, espressero il loro giudizio
secondo cui “certi principi entrati ormai nelle tradizioni politiche del
Paese, trovino riconoscimento e proclamazione nella Carta
costituzionale, se non altro per non dar luogo a dubbi e incertezze”
9
.
Una volta ammesso il principio per cui il potere di inchiesta da parte
della Camera dovesse essere consacrato a livello costituzionale, il
dibattito s’incentrò sull’opportunità o meno della fissazione di “criteri
organizzativi”.
Al riguardo il Relatore MORTATI aveva proposto, sul modello della
Costituzione di Weimar, in armonia con l’esigenza della protezione
della minoranza, che si riconoscesse ad una minoranza cospicua il
potere di provocare un’inchiesta, indipendentemente dal consenso
conseguentemente, improntato ad una certa sinteticità, non si prestava ad una disciplina
particolareggiata come l’argomento in questione richiedeva.
8
Fra questi altri possiamo menzionare Tosato.
9
Tra gli altri possiamo ricordare il commissario Mannironi.