Premessa
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unitario su specifica ordinazione di un cliente. Caratteristica delle «commesse» è
quello di avere per oggetto beni eseguiti appositamente per il committente,
secondo le esigenze e le qualità tecniche richieste.
Dal punto di vista contabile il termine «commessa» definisce un gruppo di conti
temporanei del sistema della contabilità analitica da cui si ottiene un flusso in
output di dati che consente il controllo del processo produttivo, i tempi di
realizzazione, l’analisi ed il monitoraggio dei costi di produzione. La finalità di
questo «report» è, quindi, quella di configurare, sulla base di un processo
valutativo, l’astratto reddito dell’esercizio.
Un altro elemento distintivo dei lavori in corso è la durata: annuale o «breve»,
ultrannuale o «lunga durata». La definizione sulla base della durata è legata
all’ampiezza temporale dei cicli produttivi. Le commesse di breve durata, per
convenzione, sono caratterizzate da un ciclo di svolgimento con durata inferiore
a dodici mesi; le commesse di lunga durata hanno invece un ciclo produttivo
pluriennale, comune a più esercizi amministrativi.
Il fatto che la lavorazione, di breve o di lunga durata, sia in corso alla chiusura
dell’esercizio, o al momento del rendiconto periodico, comporta la necessità di
una valutazione dei beni materiali o dei servizi. Anche una commessa terminata
fisicamente entro la data di chiusura dell’esercizio, per la quale i corrispettivi non
siano ancora definiti, oppure una lavorazione che non si possa considerare
«conclusa», per non essere stato effettuato il relativo collaudo, sarà oggetto di
valutazione al termine dell’esercizio e dovrà essere indicata in bilancio tra le
opere in corso di esecuzione.
Le diverse tipologie di lavori in corso sopra menzionate hanno in comune la
problematica legata al calcolo dei singoli costi, che formano il valore
complessivo oggetto di valutazione, e dei ricavi di competenza. Ciò che le
discrimina è, invece, l’esistenza di un contratto con un terzo, cioè l’impegno
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contrattuale che l’azienda ha assunto per la produzione di determinati beni su
ordine specifico di un cliente.
L’oggetto di questo elaborato è l’esame, in dettaglio, dei lavori in corso per conto
di terzi che nell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio trovano
appostamento nella classe C) ATTIVO CIRCOLANTE, sottoclasse I)
RIMANENZE, voce 3) Lavori in corso su ordinazione.
Benché il titolo prometta la trattazione solo degli aspetti contabili e fiscali dei
lavori in corso su ordinazione, in effetti non si può prescindere da
un’osservazione sotto il profilo civilistico dell’argomento. L’analisi si
rende necessaria sia per identificare i negozi giuridici da cui traggono origine le
opere e le forniture su commessa, sia per evidenziare i criteri di valutazione delle
specifiche rimanenze partendo dall’art. 2426 c.c., passando dai principi contabili
nazionali, per giungere ai principi contabili internazionali di recente integrazione
nel nostro ordinamento giuridico.
Due diversi capitoli sono stati dedicati ai criteri di valutazione consentiti: la
percentuale di completamento e la commessa completata, ponendo a confronto i
differenti riflessi che i due metodi hanno sul bilancio d’esercizio.
Un capitolo invece è stato dedicato agli aspetti peculiari del controllo di gestione
delle commesse, sia nella fase preventiva che consuntiva, ed alla relativa analisi.
Sono stati affrontati gli aspetti contabili dei criteri di valutazione rappresentando
le scritture in partita doppia da eseguire sul libro giornale e la rappresentazione di
tali specifiche rimanenze nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella
nota integrativa.
L’ultimo capitolo, per la completezza dell’elaborato, riguarda l’aspetto fiscale. In
esso sono descritti i criteri di valutazione dettati dal Testo Unico delle Imposte
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sui Redditi con le modifiche apportate dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223
(manovra Prodi), evidenziando anche gli effetti che l’adeguamento ai principi
contabili internazionali (IAS 11) produce sul bilancio delle imprese operanti nel
settore degli appalti.
I. Definizione e profili giuridici
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I. DEFINIZIONE E PROFILI GIURIDICI
1. Nozione
I lavori in corso su ordinazione riguardano la realizzazione di un’opera, di un
complesso di opere o la fornitura di beni e servizi non di serie che insieme
formino un unico progetto, eseguite su ordinazione del committente, secondo sue
specifiche tecniche. La dizione «su ordinazione» indica che la realizzazione
delle opere e le forniture dei i servizi derivano dalla stipulazione di un contratto,
spesso complesso e dettagliato, che regola analiticamente lo svolgimento del
lavoro.
Le aziende che operano su commessa producono e/o assemblano beni e prestano
servizi per soddisfare specifiche necessità dei clienti. Le produzioni e le
prestazioni sono definite nei contratti, dove sono specificati le caratteristiche
tecnico-qualitative, i volumi e le condizioni economiche e finanziarie. Ogni
opera presenta caratteristiche e peculiarità che la differenziano dalle altre in
modo che ognuna ha una propria storia, presenta rischi propri e va quindi
considerata separatamente dalle altre.
Le produzioni e le prestazioni «su commessa» sono caratteristiche delle imprese
operanti nei settori dell’edilizia (civile, industriale, opere pubbliche), della
impiantistica, delle costruzioni stradali e ferroviarie, dei cantieri navali ed
aeronautici, della carpenteria, della prestazione di servizi (engineering,
pubblicità, trasporti, ricerca applicata, software, ecc.).
2. Tipologie dei lavori in corso su ordinazione
Benché i settori nei quali sono svolte le attività su commessa abbiano peculiarità
difficilmente accomunabili è, tuttavia, possibile riscontrare caratteristiche comuni
I. Definizione e profili giuridici
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che permettono una trattazione dell’argomento sufficientemente generalizzata,
come la durata di esecuzione dell’opera e l’esistenza di un contratto in diverse
forme.
Dal punto di vista civilistico, la durata dei lavori per il completamento dell’opera
è da considerarsi esclusivamente un elemento distintivo dei processi produttivi,
ma non è l’elemento discriminante per la valutazione dei lavori che alla fine di
un periodo amministrativo risultano non conclusi. Non è la durata
dell’operazione a determinare la scelta del criterio di valutazione e
rappresentazione dei lavori in corso su ordinazione, ma le caratteristiche dei beni
e servizi oggetto del contratto.
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Dal punto di vista fiscale è proprio la durata dei lavori che determina la scelta del
criterio di valutazione sulla scorta di quanto sancito dal Testo Unico sulle
Imposte sui Redditi.
L’esistenza del contratto è la caratteristica fondamentale di questa tipologia di
rimanenze. Esso costituisce la parte centrale dell’intera attività e in esso sono
contenute le specifiche costruttive, i corrispettivi e le loro variazioni, le clausole
relative al collaudo, alla consegna e alla accettazione dell’opera, nonché quelle
relative alle modalità per la risoluzione di eventuali controversie.
In relazione all’oggetto del contratto vengono posti in essere differenti negozi
giuridici. In generale gli stessi possono ricondursi ai contratti di vendita di cosa
futura, d’appalto d’opera e di servizi, di somministrazione e di fornitura, di
trasporto. Tuttavia la volontà delle parti dà spesso luogo a fattispecie atipiche.
La forma del contratto posto in essere può assumere significato nell’ambito della
problematica della valutazione nel bilancio d’esercizio, con riferimento alla
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A. Giussani, C. Croce, M. T. Bernelli, P. Nava, A. Portalupi, Memento pratico contabile, Ipsoa –
Francis Lefebvre, Pioltello (MI), 1998.
I. Definizione e profili giuridici
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definizione dei corrispettivi, alla specificazione degli obblighi assunti dalle parti,
ecc.
Sempre in tema di oggetto del contratto le opere e servizi in corso di esecuzione
possono riguardare:
a) prestazioni divisibili;
b) prestazioni indivisibili.
I contratti relativi a prestazioni divisibili danno luogo a prestazioni che, pur se
inquadrate in un contratto unitario, sono rilevanti singolarmente oppure ad ogni
scadenza come fatti autonomamente determinabili e suscettibili di liquidazione
definitiva indipendentemente dalle successive prestazioni (es.: prestazioni
edilizie, stradali, ecc., commisurate a metro quadrato, a chilogrammo lavorato,
ecc.).
I contratti relativi a prestazioni indivisibili (es.: costruzione di un impianto o di
una nave), sono caratterizzati dal fatto che l’oggetto della prestazione è uno ed
indivisibile e solo la consegna del bene con tutte le caratteristiche previste
contrattualmente libera il contraente da tutti gli obblighi contrattuali. Questi
contratti non danno luogo a «ricavi» frazionati e i beni oggetto del contratto
devono essere sempre inclusi nelle «rimanenze».
Nei contratti aventi per oggetto produzioni o prestazioni su commessa un aspetto
particolarmente rilevante è costituito dalle modalità con cui vengono definiti i
corrispettivi. Le numerose fattispecie adottate nella realtà aziendale possono, in
sintesi, essere ricondotte a due classi fondamentali di contratti.
1) A prezzo fisso. Con tale contratto l’azienda si impegna a portare a termine
l’intero lavoro previsto dal contratto in cambio del prezzo fisso stabilito, che
può scaturire da una gara o dalla libera negoziazione delle parti. Il prezzo può
I. Definizione e profili giuridici
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essere determinato in misura globale per l’intera opera (a forfait) o per singole
unità produttive da realizzare (a misura), salvo particolari clausole contrattuali
di revisione del prezzo.
Poiché è frequente che si verifichino circostanze per le quali i costi effettivi si
discostino da quelli stimati i contratti a prezzo fisso comprendono
normalmente clausole di variazioni prezzo, che hanno l’obiettivo di dare
elasticità ai corrispettivi, riducendo i rischi dell’impegno assunto dal
committente. Si possono riscontrare corrispettivi a:
- prezzo fisso con revisione prezzi riferita a fattori esterni ;
- prezzo fisso, con ricalcolo nelle diverse fasi del lavoro;
- prezzo fisso, con incentivi , legati alle prestazioni.
2) Corrispettivi basati sul costo sostenuto più il margine (cost plus). Il prezzo
è determinato in relazione agli specifici costi di realizzazione sostenuti
dall’impresa contraente e documentati maggiorati di una percentuale dei costi
stessi, a titolo di recupero di spese generali e di altre spese non specificamente
rimborsabili, oltre che di profitto, ovvero di un importo fisso, la cui
determinazione è in entrambi i casi stabilita contrattualmente. Talvolta le parti
stabiliscono di contenere il compenso entro un limite prefissato, per evitare
che alla fine della realizzazione dell’opera prevista dal contratto la somma
spesa superi di gran lunga quanto preventivato. In conclusione, nei contratti
basati sul costo, il prezzo contrattuale non viene predeterminato, ma viene
calcolato in funzione dei costi sostenuti dall’esecutore del lavoro.
I. Definizione e profili giuridici
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3. Profili giuridici
La trattazione dei lavori in corso su ordinazione richiede delle puntualizzazioni
giuridiche, in quanto sono oggetto di contratti specificamente regolati dalla
normativa civilistica. È necessario quindi esaminare brevemente i profili giuridici
dei contratti di commessa per comprendere le ragioni di particolari scelte ai fini
valutativi.
A) Contratto di appalto (art. 1655 c.c.)
L’appalto è quel contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di
un servizio verso un corrispettivo in danaro».
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Dalla definizione si possono agevolmente individuare gli elementi distintivi di
questa figura contrattuale:
a) l’oggetto della prestazione che è costituito dal compimento di un’opera o di
un servizio;
b) l’assenza di ogni vincolo di subordinazione o di dipendenza fra il committente
e l’appaltatore, il quale essendo un imprenditore organizza i mezzi per la
realizzazione di un risultato e per mettere a disposizione di altri il risultato
stesso in cambio di un corrispettivo;
c) la gestione a proprio rischio, che significa che l’appaltatore risponde verso il
committente degli eventuali difetti, vizi o difformità dell’opera, oltre ad
assumersi il rischio economico dell’impresa.
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G. Sensale, A. Sacco, G. Pezzati, A. Pezzati, M. Bove, T. De Fusco, Manuale di diritto civile, Simone,
Napoli, 1990.
I. Definizione e profili giuridici
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L’appalto è un contratto commutativo poiché non solo vi è un nesso di
corrispettività tra le prestazioni, ma anche fra il valore economico di esse, per cui
ciascuna parte conosce l’entità del vantaggio e del sacrificio economico che
riceverà dal contratto. Anche in questo contratto può esservi qualche fattore di
incertezza, ma si tratta di quell’alea che costituisce la misura normale del rischio
ragionevolmente prevedibile. L’appalto, quindi, non rientra tra i contratti aleatori,
dato che l’alea, cui è esposto l’appaltatore, è un’alea economica e non giuridica.
È un contratto ad effetti obbligatori, perché da esso scaturisce, per l’appaltatore,
l’obbligazione di eseguire un’opera o un servizio e a carico del committente
quella di pagare il prezzo pattuito. Esistono due diverse figure di appalto: d’opera
e di servizi.
Possono definirsi come appalti di opera quelli che comportano per l’appaltatore
un’attività di rielaborazione e trasformazione della materia, diretta a produrre un
nuovo bene materiale ovvero ad apportare sostanziali modifiche ad un bene già
esistente; sono appalti di servizi le attività dell’appaltatore dirette a produrre
un’utilità o a soddisfare un determinato interesse del committente, senza che vi
sia elaborazione della materia.
La principale obbligazione assunta dal committente è quella di pagare il
corrispettivo che consiste in una somma di denaro (sono ammesse eccezioni per
il contratto di engineering che si tratterà appresso). Il corrispettivo per l’opera o il
servizio appaltato è, in genere, deciso dalle parti al momento della stesura del
contratto. Se il contratto non lo specifica, si fa riferimento alle tariffe esistenti o
agli usi. L’alea economica del contratto di appalto è solo in parte attutita dall’art.
1664 c.c., che consente la revisione del corrispettivo in caso di onerosità
sopravvenuta subordinata al verificarsi di circostanze imprevedibili che
comportino aumenti (o diminuzioni) nel costo dei materiali della mano d’opera in
misura superiore al decimo del prezzo complessivo. La revisione è limitata alla
I. Definizione e profili giuridici
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parte eccedente il decimo, ma è facoltà delle parti derogare a tale norma, fissando
convenzionalmente un limite diverso o viceversa prevedendo un’apposita
clausola che neghi la revisione anche per eventi non previsti o accettati.
Il comune elemento costitutivo dell’appalto è il corrispettivo in denaro. Qualora
nel contratto il committente abbia assunto l’obbligazione di corrispondere
all’appaltatore una cosa diversa dal denaro, si esce dallo schema dell’appalto e si
realizza un contratto atipico soltanto affine all’appalto.
Una delle fasi sicuramente più delicate dell’appalto d’opera è rappresentata dal
collaudo e cioè dalla dichiarazione resa dal committente, a seguito di verifica
circa la conformità dell’opera al progetto e alle regole dell’arte.
Il collaudo libera l’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi palesi, anche se
non può certamente comportare la rinuncia del committente al risarcimento dei
danni causati da eventuali ritardi di consegna o da altri vizi e difetti che non siano
immediatamente riconoscibili. Dalla conseguente accettazione dell’opera sorge
l’obbligo del committente al pagamento del corrispettivo, salva ogni diversa
pattuizione contrattuale. Con l’accettazione dell’opera si verifica anche il
passaggio della proprietà dall’appaltatore al committente.
Esistono delle altre figure contrattuali che presentano punti in comune con il
contratto di appalto, quali il lavoro subordinato, la compravendita ed il contratto
d’opera.
La distinzione fra le diverse fattispecie contrattuali è di estrema importanza, in
quanto dall’esatta qualificazione di un contratto dipende l’applicabilità allo stesso
delle norme civilistiche relative, le quali a loro volta comportano rilevanti
differenze di disciplina civilistica e tributaria.
L’appalto si diversifica: