5
trattazione più esaustiva, sebbene forse – più generica – della
tematica in relazione al tipo societario considerato.
In buona sostanza il secondo capitolo circoscriverà e capitalizzerà
le generali tematiche della governance nel contesto della società
a responsabilità limitata per passare, poi, ad individuare in
termini ampi quegli strumenti e tecniche che nell’ ambito dell’
atto costitutivo consentiranno di influenzare, in maniera molto
precisa, gli assetti riconducibili alla governance.
In altre parole questa parte si troverà a svolgere una funzione
intermedia tra il primo capitolo di taglio generale ed il terzo
capitolo di taglio assolutamente specifico; svolgerà, cioè, una
funzione veicolare sotto il profilo intellettuale della disamina.
Il terzo capitolo entrerà preponderantemente nel merito della
questione delle interazioni “governance – atto costitutivo” e per
esso, pur senza troppo sopire l’ approccio aziendale, si utilizzerà
un approccio basato sulla sistematicità giuridica della materia,
dato che parlare di “statuto” – rectius atto costitutivo – in ultima
analisi si tratta di parlare di un documento contrattuale, pattizio;
proprio per questo qui sembrerà essere l’ angolazione giusta per
una trattazione sistematica delle argomentazioni.
In relazione a questa parte, che quindi saggerà in modo specifico
tutte le tematiche societarie essenziali, verranno anche fatte
delle scelte metodologiche che consisteranno - non nel tentare di
essere esaustivi cercando di individuare tutte le possibili varianti
ed effetti correlati, in un contesto invece così mutevole e
dinamico e con il rischio di inaridire l’ esposizione e sicuramente
di tralasciare una infinità di casi inimmaginabili in una finzione
teorica – ma piuttosto nel tentare di stimolare ed acuire la
sensibilità, la creatività, l’ immaginazione, l’ elasticità mentale del
lettore provando, al contempo, ad abituarlo se non a fornirgli
degli strumenti metodologici di approccio che, seppur basati su
molte nozioni, rappresentino comunque uno strumento dal
carattere dinamico, suscettibile di essere usato nel tempo.
6
Quanto potrà essere efficace questo approccio e questo
percorso, così da noi delineato, potremo saperlo, forse, solo a
posteriori.
Ora è sicuramente giunto il momento di iniziare, con buona lena,
il percorso indicato.
7
Capitolo I
CENNI GENERALI SULLA GOVERNANCE
1.1 Introduzione
Preme inizialmente introdurre la tematica della Governance,
relazionata a realtà societarie in genere, incluse quelle
rappresentate nella forma giuridica della società a responsabilità
limitata, non necessariamente riferibile a realtà semplici ma
anche estendibile a fattispecie più strutturate e complesse, cui
molto spesso con la novella della riforma del diritto societario –
che introduce la specifica disciplina - la forma giuridica in
questione consente di affacciarsi riuscendo ad assolvere le
esigenze di governance proprie.
Proprio la predetta possibilità di allargare l’ utilizzo della forma
giuridica indicata a realtà di più ampio respiro, con la
conseguente presenza di variabili e tematiche aziendali di più
forte spessore rende imprescindibile relazionarsi, nell’ ambito
considerato, con le questioni classiche della governance
riconducibili, sempre in termini generali, alle teorie, modelli,
schemi, iniziative di governance, e che quindi utilmente si
prestano ad essere analizzati, studiati ed approfonditi, al fine di
comprenderne la portata effettiva finalizzata all’ approntamento,
concreto, di quelle contromisure idonee a fronteggiare le
potenziali distorsioni nelle realtà societarie aziendali.
Realtà che verosimilmente tenderanno ad ampliare l’ utilizzo della
“nuova” società a responsabilità limitata.
In termini assolutamente ampi tutto ciò va a beneficio della
generale certezza dei traffici economici e giuridici, della stabilità e
trasparenza dei mercati, quantomeno in via indiretta nel caso
delle Srl, ed in buona sostanza a quello che potrebbe anche
esser ipotizzato come un ideale modello di “democrazia”
economica in ambito societario. Occorre precisare che l’
8
approccio alla tematica è orientato al fenomeno societario in
generale ed alcune considerazioni che verranno esternate
potranno essere imprecise o potranno non essere pertinenti,
strictu sensu, al tipo della società a responsabilità limitata – in
quanto estranea a taluni fenomeni – ma saranno indicate per
completezza dell’ argomentazione inerente la governance in
generale e per non interrompere il percorso logico del
ragionamento, anche se si tenterà di precisare subito la
particolare angolazione e/o i punti di interesse con la società a
responsabilità limitata.
1.2 Nozione di governance
La nozione di Governance è riconducibile al “sistema di
amministrazione e controllo” adottabile o adottato nell’ impresa
le cui decisioni assunte, di livello alto-decisionale, estrinsecano il
“governo”, conduzione, dell’ impresa, l’ azienda o, che dir si
voglia, la società.
Tutto ciò avviene nel contesto definito con l’ appropriata
locuzione anglosassone “corporate governance”, con la quale,
appunto, si vuol indicare “il sistema delle regole e dei vincoli di
natura sia istituzionale che di mercato, nell' ambito dei quali si
compongono e si perseguono gli interessi delle varie categorie di
stakeholder: azionisti, management, pubblica amministrazione,
dipendenti, consumatori, etc.”1 che sovrintende e si completa
con “l’ assicurare la guida strategica della società, l’ effettivo
controllo del management da parte del consiglio e l’ affidabilità e
lealtà alla società ed ai soci”2.
L’ accezione dottrinale3 dei sistemi di Corporate Governance
quale “insieme di leggi, di regole e di prassi che regolano il
1
Autorevole definizione di AIROLDI G., BRUNETTI G., CODA V., Lezioni di
economia aziendale, 1989.
2
Secondo i Principles of Corporate Governance della OCSE, 1999.
3
Sul tema della corporate governance si vedano, tra gli altri, i contributi di
BARBIERA L., Il corporate governance in Europa: amministrazione e controlli
9
sistema delle relazioni, distribuendo le responsabilità e i poteri,
fra i vari organi della società e all’ interno di essi: la direzione, il
consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, gli azionisti,
con i loro organi, e gli altri stakeholder”4 viene condivisa sullo
scenario internazionale, come di seguito si precisa.
1.3 Teorie, classificazioni, peculiarità
L’ attuale scenario dei moderni assetti di governo societario, altro
non è che l’ evoluzione di modelli e teorie che prendono le mosse
dall’ insorgere del progresso tecnologico e del suo incessante ed
enorme sviluppo, che con il crescere delle realtà aziendali e
societarie ha posto in essere i noti problemi derivanti dalla
dicotomia “proprietà – controllo”, che sta alla base del conflitto di
interessi che costantemente si tenta di ricomporre.
I passaggi evolutivi5 hanno portato alla più moderna concezione
di governance, basata sulla cosiddetta stakeholder theory che
ha la peculiarità di portare alla massima conseguenza logica il
rapporto di agenzia6, estendendolo a tutti gli interlocutori sociali
che rappresentano, pertanto, i molteplici e concomitanti interessi
che vanno a formare i limiti e confini della moderna azienda e
che devono essere soddisfatti.
Questo approccio acuisce la centralità di tematiche, sicuramente
esistenti anche nella società a responsabilità limitata, quali:
nelle società per azioni in Italia, Francia, Germania e Regno Unito, Giuffrè,
Milano, 2000; FAVOTTO F., Economia aziendale, Mc Graw-Hill, Milano, 2001,
pp.41-67; GUATRI L., VICARI S., Sistemi d’ impresa e capitalismi a confronto:
creazione di valore in diversi contesti, Egea, Milano, 1992; MOLTENI M.(a cura
di), I sistemi di Corporate Governance nelle grandi imprese, Egea, Milano,
1997; TARTAGLIA POLCINI P., L’ area del controllo nei modelli di Corporate
Governance: principi e meccanismi, Cedam, Padova, 2000; TREQUATTRINI
R., Economia aziendale e nuovi modelli di corporate governance: esperienze a
confronto, Giappichelli, Torino, 1999.
4
FIORI G., TISCINI R., Corporate Governance, regolamentazione contabile e
trasparenza dell’ informativa aziendale, (a cura di), 2005, Franco Angeli, pag.
44.
5
Varie teorie si sono succedute, dalla Teoria dell’ agenzia a quella dei Diritti di
proprietà, a quella del Mercato.
6
Basato sul mandato che il management ha ricevuto dalla proprietà aziendale
per gestire l’ entità economica.
10
-i flussi informativi e la relativa costanza, affidabilità e
trasparenza;
-la rivalutazione degli interessi delle cosiddette minoranze, con le
relative tutele da garantire;
fattori questi che divengono fulcro degli attuali impianti
normativi, incluso in parte quello dedicato alla società a
responsabilità limitata, e di prassi, questa ultima in maniera
speciale nell’ ambito visuale della società per azioni ed in
accomandita per azioni (e quotate), ma anche nell’ ambito delle
partecipazioni di controllo riconducibile alla tematica delle
concentrazioni aziendali laddove la società a responsabilità
limitata faccia parte della catena di controllo o collegamento.
Dopo aver fissato questa angolazione è opportuno fare una
breve disamina dei modelli esistenti al fine di poter inquadrare i
fenomeni reali e di meglio interpretare da ultimo la nostra realtà
italiana.
Vi sono diversi criteri in base ai quali gli assetti di
governance si formano7; invero in base al grado di
concentrazione della proprietà possono aversi :
-modelli outsider, a scarsa concentrazione, con proprietà molto
parcellizzata, classata, che hanno il pregio di reperire la liquidità
occorrente dal mercato, con un minor costo, con una possibilità
di reperimento molto estesa che ben si presta ad iniziative ampie
ed aggressive, innovative, ma tuttavia di corto respiro
imprenditoriale in termini di durata; in relazione a questa
casistica si può anticipare che di regola non riguarda realtà
ascrivibili alle società a responsabilità limitata.
-modelli insider, ad alta concentrazione della proprietà in mano a
pochi gruppi familiari (proprietà familiare) e/o più articolati,
bancari (proprietà ristretta), che presenta da una parte caratteri
7
DE LUCA F., Modelli internazionali di governo dell’ impresa e performance
aziendale: alcuni profili evolutivi, 2006, Libreria dell’ Università Editrice,
Pescara, pag. 78 e seguenti. Trattasi di un prezioso contributo alla materia cui
la trattazione delle pagine prossime di questo lavoro è fortemente ispirato.
11
positivi di agibilità, flessibilità decisionale, orientamento al lungo
termine e dall’ altra caratteri negativi in ordine alla successione d’
impresa, alla debolezza finanziaria, fragilità e rischiosità aziendali,
potenziale appannamento dei risultati, ove troppo predominanti
le logiche conservative o eccessivamente prudenti di gestione.
Contrariamente alla precedente fattispecie esaminata questa è
piuttosto frequente nella realtà delle società a responsabilità
limitata.
Con riferimento alle fonti di approvvigionamento del
capitale possono aversi modelli:
-orientati al mercato, con la peculiarità di reperire le fonti
diffusamente sul mercato, tramite capitale azionario, proprio per
questo con una sufficiente diversificazione del rischio, con la
necessità di fornire risposte rapide e soddisfacenti in termini di
redditività o speculabilità per gli investitori e, proprio per ciò,
orientati alla gestione di affari, entità, progetti innovativi; qui il
controllo viene svolto prevalentemente dal mercato che
manifesta il proprio gradimento-risentimento esprimendosi sul
corso di quotazione borsistica ed ovviamente questa fattispecie
non è riconducibile alla società a responsabilità limitata;
-orientati al sistema creditizio, più pragmatici, conservativi, con
un forte e penetrante ruolo delle banche quali importanti e
massicci finanziatori, fatto questo che garantisce un penetrante
controllo e fa risaltare la propensione di tal modelli alla gestione
di progetti di lungo respiro e duraturi, di tipo per lo più
tradizionale, nel quale possono rinvenirsi forti analogie con l’
operare delle società a responsabilità limitata.
Infine un altro fattore classificativo è l’ inquadramento in
funzione della regolamentazione e tutela dei diritti di
proprietà, pervenendo ai modelli:
-under regulated, cioè con scarsa regolamentazione;
-over regulated, cioè con adeguata regolamentazione;
12
fattore che molto incide sulla concentrazione e dispersione della
proprietà in funzione di aspetti quali la partecipabilità ai processi
decisionali aziendali, alla garanzia del recupero dei crediti, e che
fa tendere l’ assetto verso l’ impresa consociativa, piuttosto che
restar il tutto molto influenzato dal sistema giuridico generale,
dal grado di accuratezza delle leggi, da fenomeni corruttivi, da
adeguati o meno standard contabili di riferimento, aspetti tutti
che possono dar luogo a distorsioni in ordine a fenomeni di
insider trading o di aggiotaggio, di indipendenza di taluni attori
e/o controllori, di maggiore trasparenza informativa.
Sotto questo particolare profilo ci torna utile evidenziare come la
normativa ed il relativo intervento abbiano assunto nello scenario
internazionale, ma anche nazionale, un assetto basato su
normativa e prassi articolata secondo schemi che si ripetono
nelle varie realtà con tendenza ad assumere connotati
internazionalmente simili, ciò anche in seguito alla
globalizzazione, internazionalizzazione delle imprese, dei gruppi
stessi di imprese, che necessitano sempre di più di standard che
tendono all’ uniformità, anche per la stabilità e certezza dei
traffici economico-giuridici a livello globale.
Infatti alla normativa, di ciascuna nazione, per lo più ispirata ai
Principi Ocse del 1999 che fanno da filo conduttore comune nei
singoli ambiti statuali, si associa una corposa prassi, che a più
riprese tenta di adeguarsi alle mutevoli esigenze ed alle
variazioni delle realtà trattate, racchiusa nei cosiddetti codici di
“best practice” tra cui forse, il più noto, è il Cadbury Report
inglese dei primi anni ’90.
Dopo di esso le varie e più importanti realtà internazionali hanno
provveduto ad adottare a livello regolamentare un impianto
simile i cui fili conduttori portano, succintamente, a rilevare come
l’ attenzione sia focalizzata, tra l’ altro, su un corpus di norme di
condotta, su aspetti di indipendenza, su una informazione
trasparente e sui modi di gestirla, sulla remunerazione degli
13
organi gestori, prevedendo la costituzione di regola di comitati
(committee) ad hoc la cui compagine sia costituita in prevalenza
o totalmente da indipendenti e/o “non-executive” a garanzia di
indipendenza ed imparzialità su tali nevralgiche questioni.
Ovviamente queste sono tematiche meglio riconducibili alle realtà
societarie per azioni ma, tuttavia, suscettibili di indicare, almeno
sotto il profilo intellettuale e teorico, le aree nevralgiche di
qualsiasi modello societario.
Le imprese stesse, dal canto loro, al fine di contemperare uno dei
fattori chiave testè indicati (trasparenza) pongono in essere, di
solito, una ampia documentazione supportata e confortata sia da
appropriate relazioni con spiegazioni sui meccanismi interni di
governance sia visivamente e graficamente da schemi eloquenti,
che hanno la peculiarità di ben descrivere l’ intero sistema
considerato a beneficio degli aventi interesse. A questo proposito
si fa notare come ormai sia divenuta prassi e corretta
metodologia quella che ispira le relazioni di Corporate
Governance delle maggiori società quotate nel nostro Paese8 ai
contenuti rappresentati dal Codice di Autodisciplina delle società
quotate italiane che più avanti si tratterà.
Vi è infine una importante configurazione che scaturisce
dal modo di porre in relazione l’ organo gestorio con quello
propriamente deputato al controllo, sotto questo profilo si
rileva il modello:
-one tier, caratterizzato da un unico organo di governo che
solitamente racchiude al suo interno un “comitato” di controllo,
previamente caratterizzato da “non-executive” e comunque
sfavorevolmente criticabile laddove si affermi il paradosso che “è
8
Per tutte, ove occorra, facciamo riferimento alla “Relazione sulla Corporate
Governance – Maggio 2005” del gruppo F.I.A.T. S.p.A. ed alla “Relazione
annuale sul sistema di corporate governance e di adesione al codice di
autodisciplina delle società quotate” anno 2005 relativa al sistema di
corporate governance di Autostrade S.p.A., omessi per ragioni di economicità
di spazio.
14
il controllato che nomina il proprio controllore”; maggiormente
tipico nel mondo anglosassone dove si ascrive il controllo
“supremo” al mercato. Trattasi naturalmente di un modello non
conforme alla realtà delle società a responsabilità limitata.
-two tiers, caratterizzato dalla scissione degli organi di governo in
senso stretto, da quello di controllo ad hoc costituito e nominato
di regola dalla compagine sociale nel suo interesse e necessità di
direzione e controllo, organo che di regola provvede poi, a sua
volta, alla nomina di quello gestorio9; il ricorso tipico a questa
impostazione è rilevabile nell’ area germanica, con il cd. Modello
“renano”, di cui sotto meglio si disamina.
I predetti modelli possono ovviamente assumere
sfaccettature e miscele dai contorni anche sfumati, laddove si
voglia esaminare le molteplici realtà osservabili, ma tuttavia,
consentono di correttamente inquadrare le varie tipologie,
inquadramento che consente poi, ove occorra, di approntare quei
correttivi basati proprio su quei tratti, limiti e possibilità che solo
sulla base di schemi logici è possibile analizzare e su cui
intervenire.
1.4 Le varie realtà osservate in campo
internazionale
Per completezza espositiva ed alla luce di quanto appena detto,
appare quindi assai agevole tentare di rilevare i principali modelli
esistenti nello scenario internazionale attuale, senza ripetere
inutilmente le caratteristiche e peculiarità di ciascuno nel senso
generale anzidetto, ma soffermandoci solo su quelle più
particolari.
Invero le principali realtà osservabili10 sono riconducibili al:
9
Ovviamente non possiamo riferirci alla società a responsabilità per la quale il
tipo considerato non è previsto.
10
Per una ampia disamina si rinvia a DE LUCA F., Modelli internazionali, op.
cit., pagg. 89 e seguenti.
15
-modello anglosassone, che con diverse sfumature nei due
diversi paesi, è riconducibile alla governance negli Usa da una
parte, e in Gran Bretagna dall’ altra; esso è caratterizzato da una
logica outsider, di approvvigionamento delle risorse finanziarie
sul mercato, con scarsa presenza di investitori istituzionali (unico
ruolo importante è rappresentato dai fondi pensione), con
intervento dello Stato limitato a garantire il buon funzionamento
dei meccanismi di mercato, con la presenza di normativa e
prassi abbastanza corposa ed aggiornata in entrambi gli scenari,
statunitense ed inglese, con ampio uso di comitati, di prevalente
angolazione “one tier” (in Inghilterra di fatto si pone in essere un
modello “two tier”) laddove i cd. “executive” siano presenti in
numero molto ristretto).
-modello giapponese, riconducibile ad una logica insider, con
concetrazione della proprietà e partecipazioni molto spesso
reciproche in una logica, particolare, di spirito aggregativo, di
mutuo consenso tra imprese, di tipo informale, orizzontale, con
scarso intervento attivo delle banche nella governance, ma con
un ruolo di finanziamento abbastanza marcato basato sul sistema
di garanzie tradizionali;
-modello renano, nella realtà tedesca, riconducibile alla logica
“insider”, con l’ importante ruolo dello Stato ed una copiosa
partecipazione attiva delle banche – che raccolgono anche le
deleghe di voto dei numerosi piccoli azionisti – e, fatto
estremamente singolare, con la partecipazione dei dipendenti
presenti, appunto, per un terzo nel consiglio di sorveglianza,
nella ovvia logica “two tiers” che caratterizza la realtà di
riferimento. Risultano molto forti ed importanti le ampie relazioni
esistenti tra società e banche che danno luogo ad un sistema
privilegiato anche in relazione al susseguente reperimento delle
fonti esterne di finanziamento. E’ un modello di tipo verticale e
formale nel quale la penetrante partecipazione bancaria può
costituire un ostacolo allo sviluppo. Invero si ascrive l’ economia
16
tedesca alle cosiddette economie “lente” o a quella dei cosiddetti
“paesi ritardatari”11.
1.5 Il più peculiare modello italiano
Dopo la breve disamina dello scenario internazionale non può
sfuggire che la realtà societaria italiana abbia, tuttora, dei tratti
assolutamente peculiari che la fanno uscire dalla maggior parte
degli schemi indicati, per formarne uno proprio che ampiamente
risente del cosiddetto “capitalismo familiare”, schema che
peraltro ben si interlaccia con l’ ampio e diffuso utilizzo della
formula societaria della società a responsabilità limitata nella
realtà considerata.
Esso è infatti basato su un modello di tipo “insider” molto
accentuato, con la proprietà concentrata nelle mani di poche
persone o famiglie o gruppi societari e ciò da luogo a tutta una
serie di inconvenienti in ordine alla difficoltà di successione
(generazionale) di azienda, ai livelli di efficienza della gestione
non essendovi solitamente una classe di management strutturato
e professionale, a problematiche in ordine al controllo, alla
accentuata debolezza delle minoranze nelle assemblee, al
mancato controllo da parte del mercato, alla conseguente scarsa
possibilità di accedere a fonti di finanziamento di tipo azionario,
laddove insufficienti siano le risorse familiari o di gruppo in caso
di necessità espansive, con conseguente ricorso al mercato del
credito esterno, inconvenienti tutti che rendono il modello
italiano, fragile, delicato, ma con una unica, fondamentale
contropartita, vantaggiosa, ascrivibile alla possibilità di realizzare
progetti geniali ed estrosi e, volendo, anche rischiosi.
E’ una realtà che ben si adatta ad imprese medio – piccole, in
uno scenario di presenza dello Stato e di scarsa presenza di
investitori istituzionali, che ancora una volta è opportuno
11
FIORI G., TISCINI R., Corporate Governance, op. cit., pag. 119.
17
ribadire, trova una diffusa e concreta espressione nell’ uso
frequente della formula societaria della società a responsabilità
limitata.
Sotto il profilo formale il modello di governance cui è
riconducibile la nostra realtà è il cosiddetto modello tradizionale o
“latino” – che tuttora è il più “incentivato” - costituito dall’ organo
di amministrazione e dall’ organo di controllo eventualmente
sdoppiato tra collegio sindacale in senso stretto e revisore
contabile, ove sia dovuta la scissione delle funzioni di controllo
(contabile) ed ovviamente, per il caso specifico delle società a
responsabilità limitata, ove l’ organo controllore venga anche
istituito sussistendone talora le condizioni per l’ esercizio della
facoltà.
A questa accezione di ampio respiro di modello teorico di
governo è opportuno aggiungere che vi è tutta la imprescindibile
serie di reali sfaccettature societarie connesse allo statuto (o atto
costitutivo) che ne costituisce in buona sostanza la modalità di
realizzazione concreta.
Ciò costituirà il fulcro centrale di questa disamina al capitolo
terzo, dopo aver meglio inquadrato le questioni al capitolo
secondo.
1.6 Evoluzione nazionale
In termini generali, le necessità dettate dall’ evoluzione dell’
economia in senso lato, dalla globalizzazione, dall’ affacciarsi di
nuovi investitori nell’ impresa italiana, anche quella
peculiarmente più “piccola” che decide di assumere la veste di
società a responsabilità limitata anziché di società per azioni,
unitamente ad un più spiccato interesse generale per la borsa,
caso questo che ovviamente non è ascrivibile alla realtà delle
società a responsabilità limitata, hanno imposto di dover
riconfigurare, con interventi anche penetranti, lo scenario
societario e della governance.
18
Il preliminare excursus normativo è riconducibile, all’ emanazione
del Codice Civile del 1942, successivamente arricchito di
contenuti e diversamente profilato con le successive norme
riconducibili alla Legge 7 giugno 1974 n. 216 concernente la
certificazione di bilancio (per le società quotate in borsa), al
Decreto Legislativo n. 88 del 27 gennaio 1992 concernente l’
istituzione del Registro dei revisori contabili, prodromica alla
riqualificazione soggettiva ed oggettiva dell’ organo di controllo.
I più recenti e strutturali interventi in materia di governance
italiana ed ovviamente di maggiore interesse o riferibilità alle
società azionarie, si articolano in questi fondamentali passaggi:
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 5812 concernente – tra l’
altro - la revisione ed il controllo delle società quotate in borsa e
sua attuazione, che introduce linee guida innovative rinviando
alla autonoma autoregolamentazione e che pone l’ accento su
aspetti piuttosto delicati quali:
-le Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA) disciplinando le varie
fattispecie in relazione alle caratteristiche delle varie operazioni e
alle necessità di trasparenza informativa;
-Controllo degli azionisti di minoranza, disponendo circa una
corretta informativa, comunicazioni alla Consob oltre una certa
percentuale di diritti di voto, gestione e sanzioni inerenti le
partecipazioni reciproche, patti parasociali e relativa pubblicità;
-Tutela delle minoranze, in ordine alle possibilità di convocazione
assembleare, di ricorso alle Autorità, con abbassamento dei
“quorum” di capitale necessari nelle varie ipotesi considerate.
-Riqualificazione e rimodellazione del collegio sindacale, in ordine
alla indipendenza dei membri, al numero, ai limiti di cumulo di
incarichi, agli eletti dalle minoranze, alle cause di incompatibilità
e decadenza, ai requisiti soggettivi ed oggettivi, ai poteri e
doveri, alla scissione delle funzioni controllo contabile, aspetti