6
disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscano e disciplinino l'azione collettiva
risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel
quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli
utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare
i livelli di tutela. Per alcuni una storica conquista, per molte aziende un incubo, per i più
realisti una opzione in più di tutela dei diritti dei cittadini.
7
CAPITOLO I
LA DISCIPLINA SULLA RESPONSABILITA'
DEL PRODUTTORE
I.1. Il cambiamento del rapporto tra impresa e consumatori
La società moderna viene definita società dei consumi, da questa espressione già si
identifica il protagonista principale, il consumatore. A rigor di logica questo soggetto
dovrebbe godere di una soddisfacente tutela dei propri interessi; capita invece spesso
che ciò non accada. L’evoluzione tecnologica, l'automazione a livello industriale e il
mutamento della struttura del sistema di distribuzione dei prodotti, hanno creato una
situazione di forte conflittualità tra gli interessi perseguiti dall’ impresa e quelli del
consumatore. L'innovazione tecnologica e il progresso industriale hanno portato sì degli
innegabili benefici alla società, ma hanno anche introdotto un'ampia gamma di rischi
quali l'inquinamento ambientale e la distribuzione sul mercato di prodotti dannosi o
potenzialmente tali
1
. Quindi, alla base di fondamento da cui iniziare un’indagine
giuridica sulla responsabilità del produttore va posta, in primo luogo, la produzione
industriale di massa, la cd. produzione in serie, destinata al pubblico di largo consumo.
E’ la serie, quindi, destinata a dominare il mercato, cioè una molteplicità infinita di
prodotti aventi caratteristiche uniformi e destinati a soddisfare bisogni tipizzati di
altrettanti acquirenti anonimi. Ne consegue un aumento dimensionale della potenzialità
dannosa collegato ai prodotti difettosi: ciò che in tempi passati rappresentava di regola
un difetto isolato di un singolo prodotto, ora si può trasformare in un pericolo di danno
che accompagna ciascun prodotto fabbricato da un’impresa.
Un secondo aspetto rilevante concernente il tema in questione, è rappresentato dal
mutamento rapido del sistema produttivo, in particolare nel rapporto rivenditore -
acquirente. Questo cambiamento è caratterizzato dall’evoluzione che ha subito la figura
1
G. ALPA, Responsabilità del produttore e nuove forme di tutela del consumatore, Milano, 1993, pp. 3 e
ss..
8
del rivenditore, poiché nel moderno assetto del mercato al rivenditore non compete di
solito un ruolo attivo, ma soltanto la semplice funzione di conservare e distribuire i
prodotti. La vera controparte contrattuale dell’acquirente finale del prodotto, da un
punto di vista sostanziale, ponendo cioè attenzione ai termini effettivi dello scambio, è il
produttore; al rivenditore è attribuito il semplice ruolo di intermediario in una catena più
o meno lunga, che ha i suoi estremi nel produttore e nel consumatore finale, mentre il
dettagliante rappresenta ormai solo un anello di questa complessa catena distributiva.
Ad una irrilevanza del rivenditore sul piano sostanziale corrisponde una analoga
irrilevanza della sua posizione sul piano formale: a colui che formalmente sarebbe il
soggetto chiamato a rispondere, il rivenditore del prodotto dannoso deve sostituirsi colui
che ha nelle sue mani il controllo della produzione, cioè colui che rappresenta la reale
controparte dell’acquirente, il fabbricante del prodotto industriale
2
. La centralità della
figura del produttore all’interno del moderno apparato del mercato è ancora più evidente
se si pensa a due aspetti:
a) il produttore non si limita più solo a soddisfare dei bisogni, ma tende a crearne, tanto
da arrivare al punto che a volte, la domanda non sia più il risultato dei desideri e gusti
originari dei consumatori, ma dell’immaginazione dei dirigenti e delle attività
commerciali e di pubblicità.
b) la dipendenza psicologica che il consumatore manifesta nei confronti dei cosiddetti
prodotti di marca, che generano nel consumatore una fiducia in merito alla loro qualità e
sicurezza tale da condizionarne la libertà decisionale in fase di acquisto
3
.
Il venir meno di queste garanzie da parte dei prodotti acquistati può comportare, quindi,
una violazione della fiducia che il consumatore aveva riposto nei confronti del
fabbricante del prodotto in questione. Nasce quindi l’esigenza di predisporre delle forme
idonee di tutela giuridica per il consumatore. Per analizzare le forme di tutela del
consumatore previste all'interno dell'ordinamento giuridico italiano bisogna fare
riferimento alle norme che hanno come scopo la regolamentazione dei rapporti giuridici
che vedono, appunto, il consumatore agire in prima persona
4
. In Italia sono le norme di
diritto civile rivolte a realizzare un compromesso tra la tutela del consumatore e la
libertà d'iniziativa economica dell'impresa. Il problema della circolazione dei prodotti
rimane disciplinato dalle regole contrattuali, mentre grande libertà viene lasciata alle
strategie dell'impresa. Nel nostro ordinamento giuridico esistono degli strumenti per far
2
U. CARNEVALI, La responsabilità del produttore, Milano, Giuffrè, 1979, p. 6.
3
G. ALPA, op. cit., p. 5.
4
G. ALPA, op. cit., pp. 4 e ss..
9
valere una pretesa risarcitoria tanto nei confronti del venditore quanto nei confronti del
produttore del bene. Il legislatore italiano ha disciplinato la responsabilità civile del
produttore per danni causati dal difetto del prodotto soltanto con il d.P.R. 24 maggio n.
224 1988, portando a recepimento la direttiva della Comunità Europea n. 374 del 1985,
relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative degli stati membri in materia di
responsabilità per danni da prodotti difettosi.
I.2. Evoluzione storica della disciplina in tema di responsabilità del
produttore: la disciplina codicistica e i suoi limiti
In tutti i Paesi membri della Comunità la problematica della responsabilità civile da
prodotti si è sviluppata all’inizio degli anni Sessanta.
Il sistema della responsabilità del produttore antecedentemente al d.P.R. 224 del 1988 è
il frutto di un’elaborazione giuridica che approda alla negazione di una responsabilità di
tipo diretto del produttore in sostituzione di quella del dettagliante, reale controparte del
consumatore-acquirente. L’idea della responsabilità del produttore era estranea al
legislatore del 1942 poiché considerava la vendita come un affare individuale
5
; tuttavia,
si è cercato di individuare, all’interno dell’ordinamento, norme capaci di fondare
positivamente il principio di questa responsabilità
6
. In particolare, la disciplina relativa
al contratto di vendita prevede solo alcune situazioni che provocano una responsabilità
del venditore, il quale ciò nonostante è ben distinto dal produttore: sono i casi di
responsabilità per evizione e per i vizi della cosa oggetto di vendita
7
. Inoltre, altri
articoli nel Codice Civile sono volti a tutelare il consumatore-acquirente: l'art.1490 c.c.
impone al venditore di garantire che la cosa venduta sia immune dai vizi che la rendono
inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore; in
questo caso la legge attribuisce al compratore il diritto di chiedere la risoluzione del
contratto o la riduzione del prezzo (art.1492 c.c.). Il codice con l’art.1491 c.c. prevede,
però, che la garanzia non è dovuta se il compratore al momento della conclusione del
contratto conosceva i vizi della cosa o se questi erano facilmente riconoscibili, a meno
5
G. ALPA E CONTRIBUTI VARI, Responsabilità del produttore e nuove forme di tutela del
consumatore, Milano, 1993, p.19.
6
G. ALPA E CONTRIBUTI VARI, op. cit., p. 19.
7
Art. 1476, Obbligazioni principali del venditore. Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella
di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se
l’acquisto non è effetto immediato del contratto (1376 e ss.); 3) quella di garantire il compratore
dall’evizione e dai vizi della cosa.
10
che il venditore (sul quale grava l'onere della prova della conoscenza o dell'evidenza)
abbia dichiarato che la cosa era esente dai vizi. Questa garanzia opera automaticamente
(al compratore spetta ex-lege il diritto, nonostante possa rendersi necessario ricorrere al
giudice per farlo valere) salvo patto contrario, il quale ultimo però non ha effetto se è
dimostrata la malafede del venditore (art.1490 c.c.). Allo stesso modo il compratore può
ottenere la risoluzione del contratto quando la cosa consegnatagli non abbia le
caratteristiche promesse o essenziali all'uso cui è destinata (art.1497 c.c.). Oltre a questi
casi previsti dal codice, la giurisprudenza ha considerato un'altra ipotesi, quella cioè
della vendita o della consegna al compratore di una cosa completamente diversa da
quella pattuita o comunque inidonea a svolgere la sua funzione economico-sociale, che
legittima all'azione di risoluzione senza che operino i rigidi termini di decadenza e di
prescrizione. In questi casi il compratore può chiedere anche il risarcimento del danno
se vi sia colpa del venditore. Il risarcimento infatti è previsto sia qualora il contratto sia
stato risolto , sia nel caso di vizi o di mancanza di qualità, sia nei casi di risoluzione
perché è stato consegnato l'aliud pro alio (art. 1453 c.c.). Si tratta in questo caso di
risarcimento contrattuale
8
: il compratore non deve dimostrare la colpa del venditore, ma
solo la sussistenza dell'inadempimento contrattuale da parte di questi, secondo i principi
del diritto dei contratti. Affinché il compratore possa essere risarcito, è indispensabile la
colpa del venditore, che si manifesta nella mancanza della indispensabile diligenza per
adempiere correttamente la propria prestazione. Anche se esercitata singolarmente,
l'azione per danni a causa di vizi o mancanza di qualità della cosa è soggetta al termine
di decadenza di 8 giorni e di prescrizione di 1 anno dalla consegna. È chiaro, dunque,
come le norme relative alla compravendita in vigore fino a quel momento
nell’ordinamento giuridico italiano non siano idonee a tutelare in via generale gli
interessi dei consumatori
9
. In sostanza, le norme vigenti nel codice non sono adatte ad
una corretta disciplina delle vendite di prodotti di massa, proprio perché il codice
considera la vendita nella misura di un affare individuale, quindi la normativa sulla
8
La responsabilità contrattuale deriva dall’inadempimento o inesatto adempimento di un’obbligazione già
esistente tra le parti. In particolare, a fronte di un mancato o inesatto adempimento, dipendente da cause
non imputabili al debitore, per esempio negligenza, all’obbligazione originaria si sostituisce quella di
risarcire il conseguente danno patito dal creditore. L’onere di provare ovvero di negare la responsabilità
grava sul debitore; quest’ultimo deve dimostrare che il danno verificato non sia dovuto ad un suo
comportamento, che sia intervenuto un fatto non dovuto alla sua negligenza o imperizia, quale il fatto di
un terzo estraneo al rapporto o di un caso fortuito o di forza maggiore (ad esempio, è il venditore che deve
dimostrare che i difetti della merce venduta sono da attribuire ad altri, come il produttore, o a fatti casuali
non dipendenti dalla sua volontà).
9
G. GHIDINI, La responsabilità del produttore dei beni di consumo. Profili precontrattuali, Milano,
Giuffrè, 1970, p. 36.
11
vendita lascia quasi sempre il carico del danno totalmente in capo all’acquirente
10
.
Proprio riscontrando questa disparità tra i soggetti della compravendita, si è ritenuto
preferibile dirottare il sistema della responsabilità del produttore verso la regola
generale della responsabilità aquiliana, definita dall’art. 2043
11
c. c.: qualunque atto
doloso o colposo, che cagiona ad altro un danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno
12
. L’art. 2043 c.c. esige il concorso di due azioni
strettamente correlative : l'ingiustizia del danno e l'illiceità del fatto. Per cui, non la
lesione di qualsiasi interesse può dar luogo a responsabilità, ma solo quella di un
interesse che trovi tutela nell'ordinamento giuridico; conseguentemente può considerarsi
illecito il fatto solo quando violi un diritto soggettivo, ovvero contravvenga ad un
precetto specifico dell'ordinamento giuridico, il cui rispetto è genericamente imposto
alla generalità dei soggetti dell'ordinamento stesso ; può sorgere responsabilità
extracontrattuale dalla violazione di un diritto soggettivo solo se questo abbia carattere
assoluto, abbia cioè, protezione erga omnes. Individuati questi principi, si desume che la
fabbricazione di merci in modo difettoso, a meno che ciò non avvenga in violazione di
un interesse generale, ovvero cagioni la lesione di un diritto assoluto, non può costituire
fonte di responsabilità extracontrattuale. In questo senso, è possibile prevedere in via
diretta l’affermazione della responsabilità del produttore per i danni subiti dal pubblico
dei consumatori in seguito alla circolazione di prodotti difettosi. Tuttavia, essa non
sembra sufficiente come soluzione, poiché nessuna responsabilità senza colpa, comporta
un limite all’applicazione dell’art. 2043 c.c. la colpa del produttore: il danneggiato deve
fornire la prova, se non del dolo, quanto meno, della colpa del danneggiante, cioè
dell’impresa. Una prova, che risulta comunque molto difficile, il consumatore, infatti,
ignora sia le tecniche di distribuzione del prodotto, in questa fase si potrebbero
facilmente verificare errori, negligenze, imprudenze commesse dal produttore stesso o
dai suoi dipendenti; sia le cause dell’evento dannoso che possono manifestarsi nel corso
del processo produttivo e che, talvolta, risultano ignote anche al fabbricante
13
. In
conclusione, con questo sistema di attribuzione della responsabilità, la circolazione di
prodotti dannosi sembra perciò comportare un rischio che ricade sul consumatore, senza
possibilità pratica di trasferirlo su quei soggetti che lo hanno creato. La problematica, in
assenza di una specifica disciplina legislativa, veniva risolta mano a mano dalla
10
G. GHIDINI, op. cit., p. 37.
11
Art. 2043, Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185).
12
G. GHIDINI, op. cit., pp. 38 e ss..
13
G. ALPA, M. BESSONE, La responsabilità del produttore, Milano, Giuffrè, 1999, p. 20.
12
giurisprudenza, che è stata costretta a ricollegare la fattispecie danno da prodotto ad una
o ad un’altra regola di responsabilità da caso a caso, senza esprimere, tuttavia, linee di
tendenza uniformi. Si è cercato di elaborare modelli di responsabilità oggettiva del
produttore, o modelli di responsabilità oggettiva integrati, nell’ipotesi di danni dovuti a
difetti di serie, da modelli di responsabilità per colpa o, modelli di responsabilità
precontrattuale, per delusione dell’affidamento suscitato nel consumatore
nell’impresa
14
, che, facendo ricorso a diverse tecniche, erano rivolti a tutelare la
posizione più debole del consumatore danneggiato. Altri tentativi sono stati diretti a
ricollegare la responsabilità per danno da prodotto ad un modello di responsabilità
contrattuale per garanzia, senza però raggiungere linee uniformi.
I.2.1. L’ intervento del legislatore europeo: la Direttiva 1985/374/CEE
Fin dall’inizio degli anni Settanta la Commissione delle Comunità Europee ha iniziato
ad elaborare vari progetti di direttiva sulla responsabilità del produttore per la
circolazione di beni di consumo dannosi. Finalmente con la direttiva comunitaria del 25
luglio 1985 n. 374
15
relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per
danno da prodotti difettosi, si è posto fine ad un decennio di aspri scontri all’interno
delle istituzioni comunitarie
16
. Dopo un periodo di arresto protrattosi per più di sei anni,
venne approvato il testo definitivo. Le ragioni di politica del diritto che hanno portato
all’adozione della direttiva sono costituite dalla necessità di uniformare gli ordinamenti
interni degli Stati membri in tema di responsabilità del produttore, per garantire la libera
concorrenza e la libera circolazione delle merci all’interno del Mercato comune
17
.
Emerge poi, con chiarezza la volontà di responsabilizzare il produttore come soluzione
al problema di una corretta distribuzione dei rischi collegati alla produzione tecnica
moderna. Con la direttiva, si anticipa la scelta della responsabilizzazione, in solido con
il produttore, di tutti i partecipanti al ciclo produttivo, quali gli importatori e coloro che
appongono il proprio marchio o segno distintivo sul prodotto
18
. Da questo si deduce che
anche il legislatore italiano ha preferito aderire ad un regime di strict liability
19
, secondo
14
G. GHIDINI, op. cit., p. 45.
15
In G.U.C.E. n. L. 210 del 7 agosto 1985, attuata in Italia con Decreto del Presidente della repubblica
24 maggio 1988, n. 224, in G.U. del 30 giugno 1988, n. 152.
16
www.ania.it
17
Prefazione alla direttiva 85/374.
18
www.judicium.it
19
Il termine strict liability sta ad indicare una responsabilità che prescinde dalla prova della colpa del
13
gli indirizzi emersi negli Stati Uniti da alcuni decenni, compiendo un notevole passo in
avanti. Questo tipo di regolamentazione in materia di responsabilità derivante dalla
circolazione di beni di consumo difettosi, offre un’adeguata forma di risarcimento a
vantaggio dei consumatori per la funzione assicurativa svolta, per la più giusta
distribuzione delle perdite e perché riesce ad attivare corretti incentivi nel processo di
prevenzione del danno. Altro punto importante che compare è l’enunciazione del
concetto di sicurezza del prodotto. Non è sufficiente una nozione di difettosità,
dovendosi fondare la protezione del consumatore sulla sicurezza che il grande pubblico
può legittimamente attendersi. La direttiva 85/374/CEE si apre con il principio generale
in virtù del quale il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo
prodotto. All’art. 2 si precisa che cosa s’intende per prodotto: ogni bene mobile, ivi
compresa l’elettricità, ad esclusione dei prodotti agricoli naturali; per produttore, art. 3,
s’intende il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il
fabbricante di una materia componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio
nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenti come produttore dello
stesso
20
. La direttiva introduce una vera e propria responsabilità oggettiva, perché
prescinde dall’accertamento della colpa
21
. La portata assai generale della norma di
apertura è tuttavia limitata da esclusioni e limitazioni della responsabilità
22
. Per quanto
riguarda, l’incidenza della direttiva in questione sull’ordinamento italiano, bisogna
prendere in considerazione che le direttive si distinguono dagli altri atti comunitari
(regolamenti, decisioni, raccomandazioni e pareri), poiché vincolano gli Stati membri
cui sono indirizzate unicamente per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva
restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi
23
.
Quindi, le direttive comunitarie definiscono il risultato che i singoli ordinamenti statali
devono conseguire, lasciando però agli stessi la libertà di determinare i mezzi necessari
produttore, in quanto il consumatore leso deve unicamente provare il danno subìto e l’esistenza del difetto
del prodotto.
20
La nozione di produttore è molto astratta, in quanto si stabilisce che tale si deve intendere anche
l’importatore e, in caso di mancata identificazione del produttore, si considera tale il fornitore.
21
Art. 4: il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.
22
Quanto alle esclusioni, l’art.7 precisa che il produttore non è responsabile se non ha messo il prodotto
in circolazione, se il difetto non esisteva al momento in cui il prodotto è entrato nel mercato, se la vendita
non è avvenuta a scopo economico, se il difetto è dovuto alla conformità a regole imperative, se lo stato
della scienza e della tecnica al momento della immissione sul mercato non poteva consentire
l’accertamento del difetto (con ciò si esclude la responsabilità per rischio da sviluppo) e, nel caso di
produttore di parte componente, quando risulta che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui
è stata incorporata la parte o alle istruzioni date dal produttore del prodotto. La responsabilità non risulta
diminuita quando accanto al difetto vi è intervento del terzo, mentre può essere diminuita o soppressa se
vi è colpa del danneggiato (art. 8)
23
art. 189 Trattato C.E.E. .
14
al raggiungimento di tale scopo nell’ambito delle linee guida fissate dalla direttiva
stessa.
La direttiva inoltre prevede che ogni dieci anni la Commissione sottoponga al Consiglio
un rapporto sull’incidenza per la protezione dei lavoratori e il funzionamento del
mercato e che ogni cinque anni avrebbe presentato un rapporto alle istituzioni europee
relativo all’applicazione della direttiva e ad eventuali proposte di modifica
24
.
I.2.2. La prima Direttiva 1992/59/CEE relativa alla sicurezza generale
dei prodotti
Per quanto riguarda la valutazione del risarcimento del danno, non è rassicurante offrire
al consumatore un risarcimento senza fissare standard di sicurezza minimi dei prodotti,
solo con formule generali che il giudice, di volta in volta valuta con la misura che lo
caratterizza, anche se assistito da un consulente tecnico. Da questa considerazione nasce
il rimedio del diritto comunitario: la Direttiva 92/59/CEE
25
, che rappresenta un ulteriore
tassello della politica comunitaria diretta alla tutela dei consumatori. E’ il primo
intervento europeo a carattere orizzontale, in materia, se pur residuale poiché ha fissato
dei principi e delle regole applicabili solo in assenza, nella normativa vigente, di norme
specifiche sulla sicurezza
26
.
Lo scopo della Direttiva è duplice: in via preventiva stabilire requisiti minimi
armonizzati di sicurezza dei prodotti destinati alla circolazione intracomunitaria; in
secondo luogo, introdurre procedure di emergenza volte ad intervenire nel caso della
comparsa di difetti.
Il principio generale in tema di sicurezza è che i produttori devono immettere nel
mercato soltanto prodotti sicuri, questa sicurezza è definita come la situazione in cui
ogni prodotto destinato al ragionevolmente prevedibile uso, anche continuativo, non
presenta rischi o comunque presenta un minimo di rischi compatibile con l’uso del
prodotto, considerato come accettabile e coerente con un alto livello di protezione per la
salute e sicurezza delle persone
27
.
24
E. BELLISARIO, op. cit., p. 73.
25
In G.U.C.E. n. L 228/24 dell’11 agosto 1992, attuata in Italia con Decreto legge 17 marzo 1995, n. 115,
in G.U. del 20 aprile 1995, n. 92.
26
E. BELLISARIO, op. cit., p.674
27
E. BELLISARIO, op. cit., p. 674.