Circolazione dei beni culturali e acquisto a non domino
Introduzione
II
dell’acquisto a non domino è applicata ai beni culturali di
proprietà privata non oggetto di notifica. Infatti, allo stato
attuale, il proprietario derubato non può rivendicare presso
un terzo di buona fede la cosa mobile che gli è stata
sottratta. Questo principio oggi è stato messo in
discussione: la dottrina più accorta ha preso atto del
pericolo imminente dei furti di opere d’arte che tocca in
materia prevalente il nostro paese.
Nel corso di questo lavoro farò riferimento alle
eccezioni a tale regola, facendo riferimento alle norme
internazionali e al nuovo orientamento che tiene anche
conto dell’acquirente truffato. Parlerò della Convenzione
dell’Unesco del 1970 concernente le misure da adottare per
interdire ed impedire, l’illecita esportazione della proprietà
dei beni culturali (resa esecutiva in Italia con la legge n.873
del 1975, entrata in vigore il 2 febbraio 1979), avendo
riguardo anche di un caso giurisprudenziale che ha ad
oggetto degli arazzi francesi importati in Italia ed acquistati
da un antiquario. Tali beni erano stati rivendicati dallo
Stato francese ma i giudici di merito stabilirono che si
doveva applicare la legge italiana e in particolare
l’art.1153, pronuncia confermata dalla Cassazione visto che
lo Stato francese non era riuscito a dare la prova della mala
fede dell’acquirente.
Di diversa soluzione è stato, invece, il caso che andrò ad
analizzare che riguarda i rapporti tra la disciplina della
circolazione delle cose d’interesse artistico, storico e
Circolazione dei beni culturali e acquisto a non domino
Introduzione
III
archeologico, introdotto dalla legge 1089/1939 e la
disciplina dell’art. 1153 c.c., la Cassazione con sentenza
del 7 aprile 1992, n. 4260 ha sancito il principio secondo il
quale la nullità del trasferimento di un bene artistico
avvenuto in violazione degli articoli 26, 28 e 61 della legge
1089/1939 si riflette sul successivo trasferimento, con
conseguenze invalidanti, tra l’acquirente non proprietario e
il terzo di buona fede.
Nella nuova Convenzione dell’Unidroit sui beni culturali
rubati o illecitamente esportati, entrata in vigore
recentemente, si vedrà la difficile ma persuasiva intenzione
degli Stati contraenti di voler ridurre la tutela
dell’acquirente a non domino di beni culturali rubati, il
quale, anche se in buona fede, deve restituirli ma ha diritto
ad un equo indennizzo; affronterò inoltre l’orientamento
della Cassazione in tema di presunzione di possesso di beni
archeologici, visto che l’orientamento prevalente della
Giurisprudenza di legittimità è quello di ritenere illegittimo
il possesso di oggetti archeologici, sul presupposto che
appartengono allo Stato le cose in qualsiasi modo trovate
nel sottosuolo. Infine, farò riferimento alla disciplina
comunitaria, in particolare al Regolamento (Cee)
n.3911/1992, relativo all’esportazione dei beni culturali, e
la Direttiva n.93/7, relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio dello Stato e alle
modifiche apportate alla legge base dell’intera disciplina la
1089/1939, che per 60 anni ha regolato l’intero settore, oggi
Circolazione dei beni culturali e acquisto a non domino
Introduzione
IV
modificata e accorpata nel recentissimo Testo Unico sui
Beni Culturali e Ambientali.
Circolazione dei beni culturali e acquisto a non domino
Capitolo 1 - Beni culturali: definizione e tutela
1
1
BENI CULTURALI: DEFINIZIONE E
TUTELA
Premessa
Il termine bene culturale deriva dall’elaborazione
dottrinale che solo indirettamente ha trovato collocazione
nella disciplina positiva, al momento in cui è stato istituito
il relativo ministero (d.l.14/12/1974 n.657, convertito in l
29/01/1975, n.5).
1
L’intera materia è ancora regolata nelle sue linee
essenziali dalla legge c.d. Bottai, dal nome del ministro
proponente dell’epoca
2
. La denominazione beni culturali è
comparsa per la prima volta nella Convenzione dell’Aia del
1954, Per la protezione dei beni culturali in caso di
conflitto armato, mentre in Italia si sono dovuti attendere i
lavori d’indagine della commissione di studio presieduti
dall’On. Prof. Francesco Franceschini, la quale ha avuto il
delicato compito di riconoscere lo stato attuale di tutto il
1
Cfr. Cerulli Irelli Vincenzo, Beni culturali, diritti collettivi e proprietà pubblica, sta in
Scritti in onore di M. S. Giannini, pag. 137 ss., I, Giuffrè, Milano, 1988.
2
Cfr. Benini Stefano, Ma cos’è un bene culturale?, sta in Archeologia Viva, Rivista
Bimestrale, N.61, 1997, p. 81.
Circolazione dei beni culturali e acquisto a non domino
Capitolo 1 - Beni culturali: definizione e tutela
2
patrimonio artistico, storico e paesaggistico
3
italiano, e che
dette una definizione sintetica di bene culturale come
testimonianza materiale avente valore di civiltà.
L’ultima novità legislativa è data del T.U. delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, che ha coordinato tutte le leggi in materia.
Per lunga tradizione questo settore ha interessato il
giurista di origine amministrativista che ha con cura
esaminato i vari aspetti del potere pubblico, della
prelazione artistica, dell’espropriazione per pubblico
interesse ecc., tutti argomenti che in questo lavoro non
saranno trattati se non marginalmente.
✶✶✶✶✶
3
Cfr. Relazione della commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio storico, archeologico e artistico del paesaggio, sta in Rivista Trimestrale di
Diritto Pubblico, 1966, p. 127.
Circolazione dei beni culturali e acquisto a non domino
Capitolo 1 - Beni culturali: definizione e tutela
3
1.1. Profilo Storico dei beni culturali
1.1.1. Il bene culturale negli stati preunitari
Un riconoscimento importante di protezione nell’Italia
preunitaria va data allo Stato della Chiesa, che sin
dall’Ottocento aveva emanato una serie di norme per
tutelare le cose d’antichità e d’arte
4
; in particolare, nella
città di Roma si ebbero i primi interventi di tutela per
impedire la distruzione di opere d’arte, le quali, ancora
oggi, grazie anche a quegli interventi si trovano in un
ottimo stato di conservazione.
Nel periodo in questione furono emanati una serie di
editti che avevano come scopo cautelare quello di evitare
l’esportazione illecita al di là dello Stato Pontificio e quello
di provvedere alla loro conservazione.
Tra questi editti bisogna ricordare quello emanato dal
cardinale Pacca, il 7 aprile 1820, sotto Pio VIII, che è visto
come il primo provvedimento effettivo di protezione al
quale s’ispirarono successivamente gli altri Stati italiani.
Il merito dell’editto Pacca fu quello di aver provveduto
non solo all’emanazione di norme per la conservazione e il
restauro, ma, sopratutto, quello di catalogare gli oggetti
antichi che si trovavano nelle chiese e nei luoghi affini,
4
Cfr. Alibrandi, Ferri, I beni culturali e ambientali, pag. 3 ss., 1995, Giuffrè; Wanda
Cortese, Lezioni di legislazione dei beni culturali, pag. 15 ss., Cedam 1997.
Circolazione dei beni culturali e acquisto a non domino
Capitolo 1 - Beni culturali: definizione e tutela
4
inoltre tale editto impose un obbligo di denuncia
5
a cura dei
soggetti interessati da effettuare ad una commissione
specifica, insomma niente da invidiare alla legislazione
moderna.
Lo scopo dei legislatori preunitari è stato principalmente
quello di evitare la fuoriuscita delle cose d’antichità e
d’arte, su questa linea nel 1827 fu istituita a Palermo la
Commissione di antichità e belle arti, con competenza in
materia di esportazione e con il compito di pronunciarsi
sull’esistenza di interesse culturale degli oggetti che
dovevano entrare nei musei; fu introdotto, sempre allo
scopo di combattere l’esportazione, un diritto di prelazione
a favore dello Stato, per tutti i beni che rientrassero nel
patrimonio culturale.
Alla base di tutti questi interventi mancava
essenzialmente una linea comune, forse un’ideologia di
protezione nazionale capace di ritenere i beni patrimonio
collettivo.
✶✶✶✶✶
5
Cfr. Wanda Cortese, Lezioni di legislazione dei beni culturali, op. cit., p. 18.
Circolazione dei beni culturali e acquisto a non domino
Capitolo 1 - Beni culturali: definizione e tutela
5
1.1.2. Il bene culturale nell’unità d’Italia
Lo Stato liberale ottocentesco non risultò essere garante e
protettore del patrimonio artistico, infatti al suo interno era
previsto soltanto un intervento nel caso dei monumenti
mandati in rovina dall’incuria dei proprietari; solo in tal
caso lo Stato poteva intervenire con l’espropriazione
prevista dalla legge n.2359 del 1865.
Questo fu uno dei periodi di maggiore dispersione del
patrimonio artistico italiano dovuto non alle guerre ma
all’abolizione dell’Istituto dei Fedecommessi
6
, che aveva
avuto il merito di incrementare le collezioni tramite la
trasmissione ereditaria di beni di particolare valore.
Grandi progressi si ebbero nel novecento, infatti si ebbe
una grande produzione legislativa.
Nel 1909 la legge Rosadi, che precisò meglio il
contributo alla materia esaminata, prevedeva soggetti a
protezione i beni mobili e immobili che avevano interesse
storico, archeologico o artistico, venivano quindi esclusi i
beni di autori viventi e quelli aventi meno di 50 anni,
criterio valido ancora oggi. Inoltre, all’interno della legge
6
Istituto del diritto successorio mediante il quale il testatore mirava a conservare i beni
all’interno di una certa linea di discendenza familiare, attribuendoli ad una serie
predeterminata di eredi successivi, (voce), Enciclopedia Garzanti del diritto, 1993.
Circolazione dei beni culturali e acquisto a non domino
Capitolo 1 - Beni culturali: definizione e tutela
6
Rosadi viene sancita l’inalienabilità per le cose
appartenenti allo Stato e agli Enti pubblici, mentre per
quelle appartenenti ai privati che siano state notificate di
particolare interesse, si istituisce l’obbligo di denuncia di
ogni trasmissione di possesso e di proprietà e il diritto di
prelazione a favore dello stato.
Prima dell’avvento dell’Italia repubblicana, nel 1939 fu
emanata la 1089 (che verrà esaminata successivamente)
sulla tutela delle cose di interesse storico e artistico.
✶✶✶✶✶
1.1.3. Il bene culturale nella Costituzione
Da qualche tempo, si sta assistendo ad una lettura critica
della disposizione costituzionale, prevista dall’art.9, a
tutela del patrimonio artistico, storico e ambientale
7
.
In dottrina
8
, già nel lontano 1962, c’è chi aveva
sintetizzato il valore di libertà artistica che scaturiva
dall’art.9, definendolo nel suo svolgimento (attività
creatrice) e nella sua materializzazione (opera d’arte)
9
.
7
L’art.9 Cost. dispone: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio ed il patrimonio artistico e storico della nazione;
Cfr. da ultimo Marini Francesco Saverio, Profili Costituzionali della tutela dei beni
culturali, sta in Nuova Rassegna, n.7, p. 633, 1999; Alpa, Speciale, Beni culturali e
ambientali, (voce) Digesto, Discipline priv. sez. civ., II, pag. 93-109, 1988.
8
Cfr. Piva, Cose d’Arte, (voce), Enc. Dir., XI, pag. 93 ss., 1962.
9
Piva, Cose d’Arte, op. cit., p. 93.
Circolazione dei beni culturali e acquisto a non domino
Capitolo 1 - Beni culturali: definizione e tutela
7
Circa il significato da attribuire alla seconda parte della
disposizione costituzionale, prevista dall’art.9, a tutela del
patrimonio artistico, storico e ambientale si è analizzato il
termine Nazione, considerato da alcuni inopportuno,
ritenendo più appropriato il riferimento al popolo o alla
Repubblica
10
, il significato del termine Nazione che viene
attribuito dalla dottrina maggioritaria è quello di un gruppo
di associati con affinità culturali
11
, definizione che si
scontra a sua volta con quella classica di Piva, intesa come
comunità statale
12
.
Il compito dell’art. 9 non è stato sicuramente uno dei più
facili, il fatto che sia stato collocato tra i principi
fondamentali spiega già la considerazione avuta dal
legislatore costituente, ma è evidente l’inefficacia della
norma e il fatto che non abbia avuto un’attuazione
completa.
La Repubblica si è presa un impegno, quello di
considerarsi Stato di cultura
13
, compito che le Istituzioni
non sono state in grado di adempiere.
L’art.9 comprende tra i beni che rivestono un particolare
interesse artistico e storico anche i beni dei privati,
10
Marini, Profili Costituzionali della tutela dei beni culturali, op. cit., p. 638.
11
Marini, pag. 639, il quale si rifà all’origine del concetto tratta da una definizione del Cheli,
Cfr. nota n. 23; Cerulli Irelli, Beni culturali, diritti collettivi e proprietà pubblica, op. cit. ,
p. 164 , L’affermazione costituzionale dell’appartenenza dei beni culturali al patrimonio
della Nazione viene letto nel senso di privilegiare l’appartenenza pubblica dei beni culturali
stessi… che si traduce nell’assoluta inalienabilità una volta transitati nella proprietà
pubblica.
12
Piva, Cose d’Arte, op. cit., p. 94.
13
Cfr. Fabricatore Claudio, La circolazione dei beni culturali, p. 8, 1988, Giuffrè.
Circolazione dei beni culturali e acquisto a non domino
Capitolo 1 - Beni culturali: definizione e tutela
8
permettendo in questo modo allo Stato d’intervenire sulla
circolazione in nome del principio di conservazione e
tutela
14
. In questo contesto l’inviolabilità del diritto di
proprietà risulta comunque garantito, infatti, il proprietario
del bene deve essere protetto. E’ importante sottolineare
che quanto detto sopra permette comunque di conciliare
l’esercizio del potere pubblico, che consiste nella
protezione del patrimonio culturale, con quello dei privati
proprietari.
Dal punto di vista privatistico la disciplina dei beni
culturali si basa oltre che sull’art. 9 della Cost., sull’art.839
cod. civ.
15
, che risulta essere la norma principale di
appartenenza dei beni culturali di proprietà privata.
La norma art.839 cod. civ. si colloca nelle disposizioni
generali all’interno del cod. civ. nella sezione intitolata
Della proprietà, questa scelta risulta non essere casuale,
infatti evidenzia l’importanza attribuita al settore delle cose
d’interesse artistico e storico . L’interpretazioni che si
danno della norma in questione sono essenzialmente due
16
:
1) si tratterebbe di cose cui l’ordinamento darebbe sì una
disciplina speciale di protezione, ma le norme di
14
Cfr. Poggi Elena Maria, La circolazione dei beni culturali di proprietà privata, p. 2221,
in I contratti del commercio, dell’industria e del mercato finanziario , a cura di Francesco
Galgano, Utet, 1995-1997.
15
Art. 839 cod. civ.: Beni d’interesse artistico e storico : Le cose di proprietà privata,
immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico o etnografico, sono sottoposte
alle disposizioni delle leggi speciali.
16
Cfr. Mazzoni Cosimo Marco, Aspetti civilistici della tutela dei beni culturali in Italia, sta
in Rivista critica del diritto privato, p. 394, 1989.
Circolazione dei beni culturali e acquisto a non domino
Capitolo 1 - Beni culturali: definizione e tutela
9
riferimento sarebbero quelle immediatamente conseguenti
all’art.832 c.c.
17
;
2) motiva il rinvio alle leggi speciali per il fatto che
l’art.839 prevede una limitazione di carattere pubblicistico
della proprietà privata.
L’interpretazione letterale della norma in esame
porterebbe a pensare che i beni culturali hanno un regime
totalmente diverso da quello previsto dal codice civile, che
sarebbe quello dettato dalle leggi speciali
18
, in primo luogo
l.1089 /1939 (oggi T.U., l. 490/1999). Ma queste leggi, pur
avendo ad oggetto disposizioni fondamentali quali la
conservazione, l’individuazione, la circolazione, la
prelazione, lasciano scoperti tutti quegli istituti di origine
privatistica che risultano però avere notevole importanza
per le regole di pacifica convivenza giuridica, basti pensare
alla buona fede e alla tutela dell’affidamento.
✶✶✶✶✶
17
Ibidem
18
Cfr. Perchinunno Remigio, Profili privatistici e sistema di circolazione dei beni culturali:
il problema della prelazione artistica, p.174, sta in La cultura e i suoi beni giuridici, a cura
di Vincenzo Caputi Jambrenghi, 1999.
Circolazione dei beni culturali e acquisto a non domino
Capitolo 1 - Beni culturali: definizione e tutela
10
1.2. La commissione Franceschini e la prima nozione di
bene culturale
Il termine bene culturale ha sostituito le vecchie
definizioni di cose d’arte, bellezze naturali, disciplinate
dalle leggi regolatrici della materia a cui abbiamo fatto
riferimento sopra. Con la nuova definizione di bene
culturale si è voluti passare dalla concezione estetizzante
del periodo di riferimento della legge del 1939 a quello
moderno che fa riferimento al valore culturale
19
.
La nozione di bene culturale era entrata nel nostro
ordinamento solo attraverso la ratifica di strumenti
internazionali, per primo la Convenzione dell’Aja del 1954
per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto
armato.
La dottrina, su questo c’era unanimità, era d’accordo sul
fatto che il termine bene culturale non era soltanto una
nuova espressione terminologica, ma era il segno del
rinnovamento della normativa
20
e un distacco dalla nozione
estetico-idealista. Come notò uno dei massimi esperti della
materia
21
, si dovette faticare al momento di adottare la
19
Alibrandi-Ferri, I beni culturali e ambientali, op. cit., p. 16.
20
Rolla Giancarlo, Beni culturali e funzione sociale, in Scritti in onore di M.S. Giannini, II,
Giuffrè, 1988.
21
Giannini M.S., I beni culturali, in Riv. Trim. Dir. Pub., 1976, 20 ss.
Circolazione dei beni culturali e acquisto a non domino
Capitolo 1 - Beni culturali: definizione e tutela
11
nuova nozione di bene culturale perché nella legge 1964,
n.310, che istitutiva la Commissione presieduta dal
Professor Franceschini, non si parlava di bene culturale ma
d’indagine sulle condizioni di tutela e sulle esigenze in
ordine alla valorizzazione delle cose d’interesse artistico,
storico e archeologico.
La Commissione in questione dette una nozione generale
di bene culturale che affermava che è bene culturale il bene
che costituisca testimonianza materiale avente valore di
civiltà
22
.
Il compito della Commissione è stato quello di
riconoscere lo stato di tutto il patrimonio storico, artistico e
paesistico, e di segnalare i rimedi possibili per evitare le
offese e i pericoli perpetrati al nostro patrimonio. Nel
campo dei beni artistici e mobili
23
si sono notati nel periodo
in cui operava la Commissione degli aumenti di furti e di
danneggiamenti, dovuti ad una scarsa catalogazione e dalla
mancanza di un sistema di controllo efficace. In sostanza, la
Commissione ha evidenziato le lacune esistenti nella
normativa e l’inefficacia del sistema protettivo, ed ha
inoltre cercato di individuare un concetto unitario di
testimonianza storica, assumendo il concetto di beni
culturali e auspicando una disciplina comune e
22
I lavori della Commissione sono stati pubblicati in tre volumi, dal titolo, Per la salvezza
dei beni culturali in Italia, 1967; La Commissione espresse le sue proposte in dichiarazioni,
la relazione e le dichiarazioni sono state anche pubblicate in Relazione della commissione
d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e artistico
del paesaggio, op. cit.
23
Relazione, op. cit. cit., p. 128.