INTRODUZIONE
Nella vita economica moderna l‟assicurazione riveste una funzione molto importante
soprattutto considerando l‟elevate possibilità che si verifichi un evento economico
sfavorevole.
Da tale rischi ci si può difendere con la prevenzione, rivolta a evitare il verificarsi
dell‟evento, o con il risparmio, ossia cercare di accumulare la ricchezza necessaria per
neutralizzare la perdita economica derivante dal verificarsi del rischio.
Entrambi gli strumenti non sono adeguati per evitare il rischio; invece tramite
l‟assicurazione l‟uomo con il versamento di un premio e la cooperazione di altri
soggetti, esposti allo stesso rischio “può realizzare la sicurezza di ottenere, se e quando
si verificherà l‟evento provocatore del previsto bisogno economico,la soddisfazione
1
dello stesso”.
Questo risultato economico può essere raggiunto attraverso due vie:
la prima DIRETTA viene denominata “assicurazione mutua”: più soggetti esposti allo
stesso rischio concludono un accordo con la previsione che “al verificarsi dell‟evento
provocatore del bisogno per uno di essi contribuiscono tutti con il versamento di
2
contributi fissi o variabili per la messa a disposizione della ricchezza necessaria”. La
seconda, INDIRETTA, è l‟ “assicurazione a premio”: in questo caso il rischio delle
conseguenze dannose che seguono alla realizzazione dell‟evento dannoso viene
trasferito a un‟impresa speculatrice, alla quale i soggetti esposti al rischio versano i
premi; sarà poi la stessa impresa ad assumersi l‟obbligo di soddisfare coloro che
verranno colpiti dall‟evento.
1
NOVISSIMO DIGESTO ITALIANO,Utet editore Torino,pag. 564
2
Cit. pag. 564
4
CAPITOLO I
LA STORIA DELL’ASSICURAZIONE
5
1.1 L’assicurazione in epoca medievale
Per poter meglio comprendere la legislazione contemporanea in materia di assicurazione
è necessario compiere un‟indagine storica sull‟evoluzione dell‟istituto che viene
esaminato.
Giuseppe Salvioli consapevole dell‟utilità dello studio storico per capire l‟evoluzione
dell‟assicurazione nel 1883 pubblica l‟opera “L‟assicurazione e il cambio marittimo
nella storia del diritto italiano”.
Salvioli non è stato l‟unico autore italiano dell‟epoca ad aver dimostrato interesse per la
storia dell‟assicurazione, infatti altri due grandi nomi della scienza del diritto nazionale
hanno contribuito con i loro scritti. Francesco Shupfer nel 1874 firmò un brano
sull‟assicurazione marittima inserito poi in un opera di A.Sacerdoti e Cesare Vivante nel
1883 scrisse un articolo “pieno di idee e di umori sull‟evoluzione storica
3
dell‟assicurazione delle cose”.
Si può affermare che il tema delle origini dell‟istituzione dell‟assicurazione ha
continuato a essere la base di studi di diversi autori anche nel XX secolo. Possono
essere presi come esempio la sintesi dello svolgimento storico nell‟Italia medievale e
moderna di Bonolis; questa trova il suo fondamento nelle opere degli autori precedente
quali Salvioli e Bensa. Di tutt‟altro carattere è l‟articolo scritto da Valery, nel quale
l‟autore francese riesamina alla luce di atti marsigliesi la questione del prestito
marittimo. L‟autore concluse che già nel XIII secolo esistevano “contratti assicurativi
4
nella sostanza sotto forma di pret assurance e di vente-assicurance” .
Emergevano nuovi elementi negli articoli di Lattes, pubblicati tra il 1926-27, nei quali
venivano ricondotti nell‟ambito assicurativo alcuni patti genovesi risalenti alla fine del
XII secolo con i quali si “sicuravano”alcuni mercanti.
Nel 1945 Flo Edler de Roover, utilizzando dati economici ricavabili dal libro dei conti
di un mercante fiorentino risalente alla metà del „400, invitava a utilizzare
congiuntamente le fonti economiche e giuridiche per poter analizzare al meglio il
cambiamento che ha interessato l‟istituto nel corso dei secoli.
3
L’assicurazione in Italia fino all’unità-Saggi storici in onore di E.Artom -Giuffrè ed, Milano
1975- pag. 5
4
Cit.pag.15
6
La nascita dell‟istituto dell‟assicurazione è da ricondursi all‟affermarsi del contratto di
assicurazione apparso, per la prima volta in Italia nel campo dei trasporti marittimi, a
partire dal Medioevo.
I romani non avevano fatto ricorso a nessun istituto del genere, forse perché il
commercio marittimo era limitato e svolto da parte di compagnie di pubblicani che
avevano la possibilità di rifarsi, degli eventuali danni, con i guadagni dei viaggi che
avevano un buon esito.
Dopo il 1000, grazie ai piccoli mercanti, i traffici riprendono. Erano proprio i mercanti
che viaggiando con la merce, mettevano in pericolo la propria vita e i propri capitali.
La riuscita del viaggio veniva condizionata dai rischi proprio della navigazione, dai
possibili attacchi da parte dei pirati, da confische da parte dei sovrani e dallo scoppio di
guerre.
Il bisogno di sicurezza dei mercanti medievali divenne l‟elemento principale da
soddisfare.
A partire dalla fine del XI secolo cominciarono a essere utilizzate alcune clausole
accessorie ad altri contratti riguardanti il rischio marittimo; queste clausole non erano
però forme assicurative.
L‟istituto dell‟assicurazione, secondo alcuni studiosi, è da collegarsi alla scommessa; da
altri invece è considerato l‟evoluzione del contratto a cambio marittimo.
Secondo il primo filone sembra che l‟assicurazione, ancora imperfetta, si confondesse
con la scommessa; infatti i mercanti, che cercavano una copertura ai rischi della loro
attività, scommettevano “sull‟arrivo della nave e del carico altrui, della cui perdita non
5
avrebbero ricevuto alcun danno. Era un modo per tentare la sorte”.
La validità delle scommesse veniva riconosciuta dal diritto canonico, era però
necessario che non dipendessero da cause disoneste. I moralisti hanno a lungo
contestato la liceità del contratto di assicurazione in quanto ritenevano che tale
contratto: avesse carattere usurario, in quanto prevedeva che l‟assicuratore avrebbe
“incassato una somma senza aver concesso un prestito e senza l‟obbligo di
6
restituzione”; fosse una forma di “ignobile gioco o scommessa sull‟umane venture,
5
ENNIO DE SIMONE, “Breve storia delle assicurazioni” ,Ed. FrancoAngeli, Milano 2003,pag.
12
6
ANTONIO LA TORRE “L’assicurazione della storia delle idee”, Giuffrè ed. Milano,pag. 158
7
7
produttivo di diritti e obblighi che dipendono da un evento fortuito”; attribuisse in caso
di sinistro un ingiusto beneficio all‟assicurato,questi infatti riceveva come indennizzo
una somma maggiore a quanto versato come premio; in caso contrario assegnava invece
un guadagno ancora più ingiusto all‟assicuratore “visto che lo consegue senza avere per
8
nulla contribuito alla salvezza delle cose assicurate”.
Le frodi divennero numerose, venivano assicurate navi vuote come se fossero piene, il
carico era assicurato più volte e si scommetteva sull‟esito del viaggio.I giocatori spesso
si mettevano d‟accordo con i capitani perché le navi affondassero. Per poter reprimere
queste usanze illegali fu necessario delineare gli elementi del contratto di assicurazione,
di modo che fosse più agevole distinguerlo dalla scommessa.
L‟altro filone ritiene che la nascita dell‟assicurazione deve essere ricercata
nell‟evoluzione del premio a cambio marittimo.
Si sono rese necessarie alcune modificazioni perché il mutuo marittimo potesse
diventare un prestito a scopo assicurativo.
Una prima forma prevedeva un‟inversione delle parti: era il capitano della nave ad
anticipare la somma al mercante che spediva, a patto di riaverla se la merce arrivava a
destinazione, assieme al nolo. “La somma copriva il valore della merce per il 25% e
poteva essere considerata una vera copertura assicurativa, accordata al mercante per
9
tranquillizzarlo, nel caso non avesse avuto fiducia nel capitano e nella nave”.
Il prestito marittimo a scopo assicurativo ha assunto anche la forma della
compravendita. In questo caso compratore delle merci era il mutuante, a condizione che
arrivassero salve a destinazione; lui acquistava le cose in viaggio, nel caso la nave non
fosse giunta a destinazione, perdeva il prezzo versato, in caso contrario il contratto era
da intendersi risolto e il venditore-mutuatario restituiva la somma avuta. Il mutuante
assumeva la figura di assicuratore, mentre il mutuatario quella di assicurato; il premio
era costituito dalla “differenza tra il prezzo versato al venditore e quello restituito al
10
momento dell‟arrivo della nave”.
Per giungere alla creazione di un possibile contratto di assicurazione fu necessaria
un‟ulteriore trasformazione. Il contratto conservava la forma della compravendita, il
7
cit. pag. 158
8
Cit. pag 159
9
E. DE SIMONE, Cit. pag.14
10
Cit. pag. 14
8
premio però era un corrispettivo ben definito e la prestazione anticipata del mutuante
era convertita in quella successiva dell‟assicuratore sotto forma di indennizzo, in caso di
perdita delle cose assicurate.
Secondo i sostenitori di questo tipo di evoluzione, questa trasformazione è stata dettata
dalla necessità di superare i divieti canonici del prestito a interesse; un negozio
inizialmente di credito diventò così un negozio nel quale emergeva solo il rischio.
L‟assicurazione inizialmente è stata confusa o comunque accomunata anche al prestito a
interesse; questo equivoco faceva si che l‟istituto venisse sottoposto alle stesse sanzioni
canoniche. Presto però l‟accusa di usura venne confutata e fu stabilito che a “differenza
della somma che nel prestito si riceve ultra sortem a titolo di interesse e che perciò era
da riprovare, nell‟assicurazione si riscuote un premio in corrispondenza di un‟ effettiva
11
prestazione di sicurezza”.
Dal momento che la fonte di creazione dell‟assicurazione non è legale, ma
consuetudinaria è difficile individuare con precisione il momento della sua nascita.
Certamente nella seconda metà del Medioevo grazie alle città commerciali e marittime
italiane i traffici marittimi e terrestri aumentarono; è perciò ipotizzabile che a partire da
tale periodo si sia sviluppato l‟ istituto dell‟assicurazione.
Dall‟analisi delle carte medioevali è emerso che a causa della mancanza di una “vera e
propria necessità di assicurare le merci trasportate per terra, le assicurazioni contro i
danni dei trasporti terrestri rispetto a quelle relative al trasporto marittimo vengono
12
citate raramente”.
Tra le forme di assicurazione che si sono sviluppate nella seconda metà del „300 è
possibile fare riferimento a: l‟assicurazione marittima, l‟assicurazione a premio e la
mutua assicurazione.
Per quanto riguarda l‟applicazione dei contratti di assicurazione marittima si ritiene sia
stata in un primo momento implementata nelle più importanti città italiane, in seguito
sono stati fatti conoscere in tutta Europa; così iniziarono a essere utilizzati nelle Fiandre,
in Inghilterra, Spagna e in altre fiere europee.
I primi assicuratori si presume fossero gli stessi vettori; la figura dell‟assicuratore
diventò autonoma quando ci fu l‟intervento di un terzo. “Chiunque fosse in grado di
11
A..LA TORRE,Cit. pag. 160
12
Cit. pag. 114
9
13
esercitare il commercio poteva essere assicuratore”. Fu così che accanto alla figura del
mercante- banchiere si sviluppò quella del mercante- assicuratore; e spesso accadeva
che era uno stesso soggetto. Per fare un esempio si può nominare Francesco di Marco
Datini; egli era sia assicuratore che assicurato. “Come assicuratore si lamentava di aver
perduto in una sola volta quanto aveva guadagnato in più operazioni, a dimostrazione di
14
quanto fosse aleatoria e rischiosa quell‟attività.” Come mercante voleva che la sua
merce viaggiasse sempre assicurata perché non era certo possibile prevedere che ogni
spedizione raggiunga senza problema la propria destinazione.
Oggetto dell‟assicurazione potevano essere la nave, la merce e entrambe per i rischi di
15
“tempesta,pirati, incendio, divieto di principe, getto e avaria”.Il contratto poteva essere
stipulato a tempo determinato e anche indeterminato.
Le merci maggiormente assicurate erano l‟allume e la lana, seguite da i drappi, le
spezie, il vino e la frutta.
La materia dell‟assicurazione iniziò a interessare i legislatori e presto vennero emanati i
primi provvedimenti che cercavano di regolare aspetti particolari dell‟assicurazione;
spesso avevano finalità di ordine pubblico.
Bensa,giurista italiano vissuto a cavallo tra l‟800 e il „900 ha posto la sua attenzione
sulle leggi nate in Italia aventi proprio per oggetto l‟assicurazione. Una città attiva nel
legiferare è stata sicuramente Genova, dove si era provveduto a introdurre una gabella
sulle assicurazioni. Tra i numerosi provvedimenti che sono stati emessi tra la fine del
1300 e l‟inizio del 1400 si possono ricordare: il decreto ducale del 1369, che prevedeva
pene per coloro che cercavano di non eseguire i contratti, in particolare quelli di
scambio e sicurtà; uno statuto “De no assicurando pro navigis in darsena collocatis”,
sembrerebbe che il divieto in esso contenuto sia da collegare all‟assenza di rischi
rilevanti all‟interno della darsena.
Attraverso un decreto dei Consoli delle Colleghe sappiamo che all‟inizio del 1400 era
stata fissata una tassa sulle assicurazioni che dovevano pagare gli assicurati, mentre
notai e sensali avevano il dovere “di aiutare l‟esazione”.
13
E.DE SIMONE Cit. pag. 16
14
Cit. pag. 16
15
Cit. pag. 16
10
Le leggi che si sono susseguite possono essere divise in tre categorie, quelle relative al
divieto di assicurare navi straniere, quelle sulle scommesse e infine quelle sulla
procedura.
Si ritiene che ne 1408 il divieto di assicurare merci e navi straniere venne
temporaneamente sospeso, anche se da alcune testimonianze sembrerebbe tale divieto
non venisse rispettato: nel 1420 venne emesso un provvedimento contenente una nuova
disciplina, il quale che prevedeva che “ ogni nave sui percorsi tra porti oceanici poteva
essere assicurata solo per la metà del valore, mentre le assicurazioni che avevano come
16
destinazione o come partenza Genova non subivano alcuna limitazione.”
Era anche previsto il divieto di assicurare una nave che si sapeva ormai giunta a
destinazione o naufragata.
Nel corso del 1400 vennero emessi alcuni “provvedimenti legislativi organici”,
specialmente in Spagna, che servirono da esempio per gli altri paesi europei.
Prime a entrare in vigore furono le Ordinanze di Barcellona( 1435-1484), seguite da
quelle di Burgos, Siviglia, Bilbao e infine Anversa.
Le cinque ordinanze barcellonesi avevano per oggetto alcuni limiti delle assicurazioni,la
forma,la conclusione e gli effetti del contratto, il pagamento del premio al momento
della stipulazione del contratto e altre situazioni. “Particolare attenzione era dedicata
17
alle limitazioni delle assicurazioni di beni nazionali e stranieri”.
La prima ordinanza promulgata del 1435 prevedeva il divieto per gli stranieri di
stipulare contratti di assicurazione mentre i catalani potevano “assicurare le proprie
18
merci,caricate su navi nazionali, fino a un massimo di tre quarti del valore”..L‟
Ordinanza del 1436 stabilì che le merci dei mercanti catalani potevano essere assicurate
per il loro intero valore quando venivano caricate su navi nazionali, se invece venivano
caricate su navi straniere permaneva il limite dei tre quarti del valore. Con l‟ultima
Ordinanza, del 1484, vennero abrogate tutte le disposizioni precedenti e viene concessa
libertà di assicurazione praticamente assoluta.
Come precedentemente detto un'altra forma di assicurazione che si è sviluppata in età
medievale è quella dell‟assicurazione a premio. Molteplici sono le ragioni che hanno
16
Cit.pag. 17
17
Cit. pag. 18
18
11
portato alla creazione di questo tipo di assicurazione, ragioni che praticamente sono
tutte legate all‟ambiente economico e culturale dell‟epoca, che oltre ad aver assistito
all‟evoluzione delle tecniche commerciali aveva visto un cambiamento nelle abitudini
dei mercanti e una crescita di mercati e capitali; tutto questo rendeva però necessario
una protezione del rischio più adeguata e meno costosa.
Era necessario trovare uno strumento di garanzia che allo stesso tempo fosse “esente da
censure di illiceità, in armonia con i bisogni del commercio e anche con l‟ordine morale
19
e religioso che gli uomini d‟affari del tempo professavano”. Da un punto di vista
economico l‟assicurazione nasce in un ambiente trasformato dalla rivoluzione
commerciale, avvenuta tra la fine del dodicesimo secolo e l‟inizio del tredicesimo;è in
questo periodo che vengono sperimentate nuove tecniche commerciali.
Un fenomeno connesso a tale evoluzione è la c.d. “sedentarizzazione degli uomini
20
d‟affari”. Questi non viaggiano più insieme alle loro merci, ma si stabilivano nelle
città dove diventavano uomini d‟affari; “il mercante ormai tende a trasformarsi in un
21
imprenditore che coordina l‟attività di filiali o società collegate.”
L‟assicurazione a premio è un prodotto del mos mercatorum, è uno strumento creato
“dai mercanti per i mercanti”, proprio per garantire lo sviluppo del commercio.
Il mercato assicurativo inizialmente ha avuto alcune fasi altalenanti , ciò era dovuto sia
alla natura aleatoria dello strumento, sia all‟incidenza di molte variabili: alla fine del
1300 l‟attività assicurativa si stabilizzò e assunse notevole importanza.
Per quanto riguarda la forma della mutua assicurazione si può dire che nella c.d.
economia di denaro la reciproca solidarietà si realizza attraverso patti associativi a
scopo mutualistico; un accordo tra persone che non sono legate da vincoli parentali, ma
sono unite da un bisogno o un rischio che sono la base giuridica del patto. Qualunque
sia la forma della mutualità il risultato è che “ il costo necessario per sovvenire al
bisogno del singolo o per riparare il danno da lui patito, viene distribuito fra la totalità
22
degli associati secondo la regola espressa dal principio uno per tutto,tutti per uno”.
Le società mutue assicuratrici nascono come associazioni volontarie; era previsto che
più persone sottoscrivessero un accordo, rivolto a “coprire gli effetti dannosi di
19
A.LA TORRE, Cit. pag. 114
20
Cit. pag. 117
21
Cit. pag. 117
22
Cit. pag. 6
12
avvenimenti principalmente di carattere calamitoso, dopo che tali eventi si fossero
23
verificati”.
Nella forma più antica di mutua assicurazione sia il pagamento dell‟indennità sia il
contributo che ciascuno doveva versare erano successivi al verificarsi degli eventi. Si
può affermare che “l‟assicurazione mutua a ripartizione precede storicamente
24
l‟assicurazione mutua a conferimento”.
Durante il medioevo si assiste allo sviluppo delle prime associazioni di mutuo soccorso
e insieme di assicurazione mutua. Quando,in epoca successiva, nacquero le compagnie
d‟ assicurazione, la mutua si distingueva per la variabilità del contributo e del
pagamento posticipato. Colui che si assicurava in forma mutualistica era soggetto a
subire “l‟alea dell‟incertezza sull‟ammontare del contributo da versare e della mancanza
25
di un fondo, che garantisse con certezza e rapidità il pagamento dell‟indennità”.
E‟ possibile delineare tre filoni riconducibili alle manifestazioni mutualistiche, uno
assistenziale, uno risarcitorio e l‟altro marittimo.
In relazione al filone assistenziale già in epoca greco romana risultano delle istituzioni
come i collegia a struttura corporativa. Durante l‟età comunale è andato evolvendosi
l‟istituto della gilda. Le gilde, di origine germanica, si fondavano spesso “su un vincolo
della consanguineità del giuramento”, aventi come finalità “il dovere del reciproco aiuto
tra associati tenuti al versamenti di contributi periodici, con il diritto al soccorso nel
26
caso di bisogno”. Le gilde hanno avuto notevole diffusione in Inghilterra, mentre in
Italia nello stesso periodo, nascono dal bisogno di difesa e di protezione richiesta dagli
artigiani, le corporazioni di arti e mestieri.
La solidarietà di gruppo esiste anche nelle forme legate al filone risarcitorio, dove però
il vincolo associativo tra i soggetti esposti al rischio è differente per oggetto,
presupposto e finalità da quelli del filone precedente. In questo caso la solidarietà non è
tra poveri, ma tra possidentes; la comunione di interessi ha il suo presupposto nella
condizione di “abbienza” degli associati, che sono tutti allo stesso modo esposti al
rischio di perdite patrimoniali e di conseguenza vogliono preservare la loro posizione
23
NICOLA DE LUCA, “Art.2546-2548.Mutue assicuratrici”, Zanichelli editore, Milano
2006,pag. 7
24
Cit.pag.7
25
A.LA TORRE. cit.pag. 9
26
Cit. pag.11
13
economica, distribuendo proporzionalmente il peso del sinistro. Si può affermare che
l‟oggetto della tutela è il patrimonio dei consociati.
Le figure del filone marittimo sono caratterizzate in parte da elementi assistenziali tipici
del primo filone e in parte dalla natura risarcitoria del secondo,ma si differenziano da
27
entrambi per la “specificità della comunione giuridica di pericolo”.
Per la particolare forma di assicurazione mutua prevista per le navi si può riportare
l‟Ordinanza di Ferdinando I, Re di Portogallo, con la quale veniva stabilito che “tutte le
navi portoghesi,di peso superiore a cinquanta tonnellate, comprese le dodici della
marina militare, entravano a far parte di una Compagnia di assicurazione, presso la
quale dovevano essere registrate, poi il due per cento del guadagno di ogni viaggio
doveva essere versato alle borse della compagnia, amministrate da commissari di
nomina regale. Le borse di Lisbona e Oporto erano incaricate dell‟acquisto delle navi
che dovevano sostituire quelle andate perdute e, se non disponevano di fondi sufficienti,
la parte mancante doveva essere ripartita tra tutti i proprietari, in proporzione al valore
delle loro navi .Prevedeva poi che non fosse dovuto alcun risarcimento per danni
imputabili a colpa o frode dell‟equipaggio o sofferti in seguito a noleggio delle proprie
28
navi a paesi nemici”.
Tra la fine del 1300 e l‟inizio del 1400 ha fatto la sua apparizione anche un‟ altra forma
assicurativa, quella sulla vita.
I documenti che conosciamo riguardano l‟assicurazione sulla vita di tre possibili
soggetti, ossia di colui che stipulava il contratto, di una donna prossima al parto e di una
terza persona.
Mentre è difficile trovare esempi per il primo tipo di contratto, frequenti sono i casi di
assicurazione “contro i rischi del parto,specialmente riguardanti le schiave, in genere
29
stipulate dal proprietario,che spesso era anche il padre del nascituro”.
Riguardo al terzo tipo di assicurazione poteva avere la forma di una scommessa sulla
sopravvivenza di un soggetto ad esempio un debitore; la morte di costui poteva
provocare un danno economico a colui che stipulava il contratto.
Per concludere questa breve descrizione del contratto di assicurazione medievale
bisogna porre l‟attenzione sulla forma. Il contratto poteva stipularsi verbalmente, per
27
Cit. pag.30
28
E. De SIMONE, cit. pag.19
29
Cit.pag. 21
14
polizza o per atto notarile. A Firenze e in Toscana a prevalere era la scrittura privata,
c.d. carta di sicurtà; i contratti venivano stipulati per mezzo di un sensale. A Genova
invece veniva data preferenza all‟atto notarile, ciò richiedeva, per la stipulazione del
contratto, la presenza del notaio.
Le Ordinanze catalane, di cui si è detto sopra, contenevano delle disposizioni in materia
di conclusione del contratto e di tutela delle parti. Per gli assicurati era obbligatoria la
sottoscrizione e il pagamento del premio avveniva al momento della stipula.
1.2. Lo sviluppo dell’assicurazione: dal cinquecento al Risorgimento
Si può sostenere con certezza che l‟assicurazione all‟inizio dell‟età moderna era un
istituto ampiamente utilizzato.
Come si è visto l‟assicurazione nasce nella pratica mercantile medievale come
strumento di garanzia contro i rischi cui erano sottoposti i mercanti.
I giuristi della nuova epoca trovano quindi un istituto che nella pratica è operante da
secoli, e nel XVI secolo riescono a trovargli una collocazione tra gli istituti giuridici. La
giurisprudenza e la dottrina hanno sicuramente contribuito all‟affermazione definitiva
del contratto di assicurazione.
I giuristi definendo il contratto di assicurazione hanno fatto riferimento agli schemi
romanistici, e dopo aver fatto ricorso al mutuo, ha prevalso lo schema della
compravendita che durò fino al XVIII secolo. Tra i coloro che condividevano questa
teoria e ritenevano corretto tale orientamento si trovano anche Bosco e Stracca; questi
30
pensavano che “oggetto della compravendita fossero le cose assicurate”.
La dottrina riteneva che tutti avessero la possibilità di farsi assicurare e “individuò
alcuni casi di incapacità relativa: per i nobili, gli ecclesiastici, i militari e i magistrati, in
omaggio al trincio che era concettualmente incompatibile con l‟esercizio di un‟attività
31
commerciale in capo a tali soggetti per motivi di ceto, prestigio e ufficio”.
In capo a coloro che volevano assicurarsi doveva sussistere un requisito indispensabile,
ossia “l‟interesse assicurari”. Sicuramente aveva un interesse colui che assicurava cose
proprie; vi furono delle situazioni nelle quali non era certa l‟individuazione di tale
30
Enciclopedia del diritto, Ed. Giuffrè 1958 pag. 425
31
L‟assicurazione in Italia fino all‟unità-Saggi storici in onore di E.Artom, Giuffrè ed. pag. 217
15