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L Art. 1: Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanit e deve
assicurare il rispetto della dignit della persona .
Nei confronti dei condannati e degli internati de ve essere attuato un
trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente
esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento Ø attuato secondo un
criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti
L Art.13: Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della
personalit di ciascun soggetto .
L Art. 15: Il trattamento del condannato e dell’internato Ø svolto avvalendosi
principalmente dell’istruzione, del lavoro, della religione, delle attivit culturali,
ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i
rapporti con la famiglia
L Art. 17: Partecipazione della comunit esterna all’azione ri educativi
La finalit del reinserimento sociale dei condanna ti e degli internati deve essere
perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di
istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azione rieducativi
L Art. 27: Attivit culturali, ricreative e sportive
Negli istituti devono essere favorite e organizzat e attivit culturali, sportive e
ricreative e ogni altra attivit volta alla realizz azione della personalit dei detenuti
e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativi .
Ed infine l Art. 28: Rapporti con la famiglia
Particolare cura Ø dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei
detenuti e degli internati con le famiglie .
Quest ultimo articolo Ł quello piø importante ai fini del lavoro che ho svolto nelle
pagine seguenti.
All interno del Carcere Militare di S. Maria Capua Vetere il Comandante al fine di
mantenere la relazione tra il detenuto e la propria famiglia ha istituito la Festa della
Famiglia ; essa consiste in un incontro al mese in cui i ristretti possono passare
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l intera giornata con i familiari, mangiando e ascoltando musica suonata da un
complesso musicale composto da detenuti.
Particolare attenzione Ł stata rivolta ai bambini, attrezzando un area verde per i
colloqui, con gazebo, giostre e animali. In questo modo ai bambini viene evitato il
trauma di impattare con una struttura carceraria e alcuni di loro, soprattutto i piø
piccoli, escono dal carcere portando con sØ un impressione piacevole del luogo in
cui sono stati.
A tal proposito, ricordo quanto riferitomi da un detenuto: ho due figli piccoli al di
sotto dei cinque anni quando passano davanti al car cere esclamano: Guarda
mamma, questa Ł la VILLA dove lavora pap .
Molto, dunque, Ł stato fatto e molto si dovr fare al fine di mantenere, migliorare o
ristabilire i rapporti dei detenuti nei riguardi delle loro famiglie e soprattutto dei figli.
S , i figli l argomento figli Ł molto caro ai deten uti del Carcere Militare di S. Maria
Capua Vetere. Essi, pur consapevoli che nel luogo in cui si trovano vengono prese
iniziative che sono trascurate in altri contesti carcerari, ritengono che non esistano a
livello normativo, leggi specifiche che tutelino il loro diritto a continuare ad
esercitare dal carcere il proprio ruolo di padre.
In effetti, dando uno sguardo alla normativa attualmente in vigore, le leggi a tutela
dei padri - detenuti Ł molto esigua.
Si parla di padri solo nell Art. 21 bis relativo al lavoro all esterno, che recita
testualmente: La misura dell’assistenza all’esterno pu essere co ncessa, alle stesse
condizioni, anche al padre detenuto, se la madre Ł deceduta o impossibilitata e non
vi Ł modo di affidare la prole ad altri che al padre e nell Art. 47 ter in merito alla
detenzione domiciliare: padre, esercente la potest , di prole di et inferi ore ad anni
dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole .
Ebbene, il padre ha diritto ad usufruire di benefici, quali il lavoro all esterno o la
detenzione domiciliare solo se i figli convivevano con lui prima di entrare in carcere
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e solo se la madre Ł deceduta e/o non vi Ł modo di affidare la prole ad altri che non
sia il padre.
Non credo che ci sia bisogno di commentare le parole sopra menzionate Ł possibile
che il padre sia considerato l ultima persona a cui affidare i propri figli?!. Per non
parlare poi dei detenuti che non solo sono in carcere, ma che per il reato che hanno
commesso hanno perso anche la patria potest . I fig li di questi ristretti, in alcuni casi
hanno perso la madre (in alcuni casi per mano del padre), quindi non solo devono
convivere col dolore dell assenza della madre, ma, a questo si aggiunge il dolore di
sapere che il padre Ł in carcere e di non poterlo nemmeno sentire al telefono.
Le madri detenute, al contrario, usufruiscono di svariati benefici soprattutto se hanno
figli piccoli, e nello specifico:
L’art. 11 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 "Ordinamento Penitenziario" al comma
9 prevede che alle detenute madri Ł consentito di tenere presso di sØ i figli fino all’et
di tre anni. Per la cura e l’assistenza dei bambini l’Amministrazione penitenziaria
deve organizzare appositi asili nido secondo le modalit indicate dall’art. 19 del
Regolamento di esecuzione - D.P.R. 30 giugno 2000.
L’art. 47 ter della citata legge prevedeva, tra le misure alternative alla detenzione, che
le detenute madri di bambini di et inferiore ai tr e anni conviventi potessero espiare
la pena presso la propria abitazione od in altro luogo pubblico di cura o di assistenza,
entro i limiti consentiti dalla legge.
L’art. 4 della legge 165/98 (Simeone - Saraceni) ha esteso la possibilit di u sufruire
della detenzione domiciliare alle detenute madri di bambini di et inferiore ai dieci
anni, sempre che non debbano scontare pene per gravi reati di cui agli art. 90 e 94 del
testo unico 309/90.
La legge 8 marzo 2001 n. 40 ha modificato il citato articolo estendendo i benefici
mediante la "detenzione domiciliare speciale", prevedendo anche la possibilit di
revoca.
Tale concessione Ł legata ad alcuni limiti previsti dalla normativa secondo i quali le
detenute madri devono restare in carcere con i loro bambini.
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L’Amministrazione penitenziaria, da sempre consapevole che la condizione delle
madri detenute richieda una particolare attenzione, sin dall’anno 1976, al fine di dare
attuazione alla normativa, ha autorizzato l’istituzione di asili nido presso gli istituti
penitenziari destinati esclusivamente alle donne, situati a Pozzuoli, Roma Rebibbia,
Trani, Perugia e Venezia.
Ha altres autorizzato l’organizzazione di asili nido anche presso le sezioni femminili
presenti negli istituti penitenziari destinati prevalentemente agli uomini, su richiesta
delle Direzioni interessate (norme sulle detenute madri, www.ristretti.it).
Da quanto detto in queste pagine si evince una sorta di discriminazione tra il
detenuto-padre e la detenuta-madre.
Tale forma di discriminazione deriva, a mio avviso dall importanza secolare che si Ł
data alla relazione madre-bambino fin dal concepimento, relegando la figura paterna
in una posizione marginale. Le scienze psicologiche e sociali per molti anni hanno
studiato l interazione madre-figlio cercando di coglierne le piø sottili sfumature, con
la conseguenza che la letteratura su tale argomento Ł notevole.
Solo negli ultimi anni, con la trasformazione della societ , e la modificazione delle
famiglie e i ruoli ricoperti da ogni suo membro all interno di tale sistema, si Ł iniziato
a porre l attenzione sulla figura paterna.
Le donne sono sempre piø impegnate nel lavoro fuori casa, cos che sempre piø
spesso si vedono uomini che collaborano con la moglie nell espletamento dei lavori
domestici. In alcuni casi si assiste anche ad un capovolgimento dei ruoli, dove la
moglie lavora e il marito Ł casalingo . A tal prop osito Ł sotto gli occhi di tutti che
negli ultimi anni sono sorte delle associazioni di uomini casalinghi.
La co-gestione della casa, comporta inoltre, che il marito condivida con la moglie la
cura dei figli. Sono sempre di piø gli uomini che senza vergogna e con grande
naturalezza sono capaci di rivoltare abilmente nelle loro mani il neonato da cambiare,
sono disponibili ad alternarsi con la madre al biberon o ad accorrere se il bimbo si
sveglia di notte; sono sensibili e gentili e sono in grado di assolvere a tutte le funzioni
di maternage con grande disinvoltura.
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In virtø di questo nuovo scenario familiare venutosi a creare negli ultimi anni, sono
state create delle leggi a tutela della maternit e della paternit , dove il padre, ad
esempio ha diritto ad astenersi dal lavoro in caso di necessit , per la cura dei figli
(legge 53/2000 denominata "Disposizioni per il sostegno della maternit e della
paternit , per il diritto alla cura e alla formazio ne e per il coordinamento dei tempi
della citt ).
Inoltre, questo nuovo tipo di rapporto padre-figlio, crea nei padri un tipo di legame
del tutto particolare nei confronti della prole, tanto che, in caso di separazione o
divorzio che, oggigiorno sono sempre piø frequenti, si assiste ad un numero sempre
crescente di padri che si rivolge al tribunale per ottenere l affido esclusivo dei figli o
comunque rivendicano il loro diritto a non essere esclusi dalla vita e dall educazione
della prole, continuando a svolgere il proprio ruolo di padre.
A tal proposito la giurisprudenza segna una svolta definita epocale in materia di
affidamento dei figli in caso di separazione o divorzio; con la legge 8 febbraio 2006,
n. 54, in sostanza si afferma Ł: il principio della bigenitorialit , intesa quale di ritto
del figlio ad un rapporto completo e stabile non con uno ma con entrambi i genitori,
e ci anche laddove la famiglia attraversi una fase patologica, con conseguente
disgregazione del legame sentimentale e talvolta anche giuridico tra i genitori
conviventi .
In conclusione, si pu affermare che in questi ulti mi anni si Ł assistito ad una
trasformazione della nostra societ e con essa la f amiglia e i ruoli dei membri che la
compongono. In modo particolare Ł cambiata la figura paterna, sono proliferate
Associazioni di Padri Casalinghi, Associazioni di Padri Negati; le scienze
psicologiche e sociali hanno iniziato a puntare i riflettori su questa figura fino ad oggi
messa in secondo piano, arrivando a parlare di Tri angolo Primario (madre, padre,
bambino), ritenuto essenziale per il corretto sviluppo psico-fisico del bambino e la
giurisprudenza ne ha preso atto varando una serie di leggi a riguardo.
Molto Ł stato fatto e molto si deve ancora fare, soprattutto per quanto riguarda i
padri-detenuti che nonostante si siano resi autori di un reato, continuano ad essere
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padri e devono essere facilitati nel continuare a svolgere il proprio ruolo anche
dall interno di un carcere.