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CAPITOLO I: LE FONTI
SEZIONE I
LE FONTI UNIVERSALI
A. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI MULTILATERALI
1. L’approvazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale
4
, durante la trentaduesima Conferenza Generale dell’UNESCO
5
,
rappresenta un momento storico nel processo di comprensione della nozione di
“patrimonio” nella società attuale, della sua definizione e delle azioni intraprese
per la sua salvaguardia e preservazione
6
. Il riconoscimento internazionale del
patrimonio culturale immateriale trova le sue origini nella necessità delle
società di garantire una continuità culturale ed un rafforzamento delle identità
regionali e nazionali. Il ruolo fondamentale rivestito dal patrimonio culturale
immateriale, per quanto concerne la socializzazione, la comunicazione tra
generazioni e la trasmissione di valori, è stato posto al centro dell’attenzione
globale, in seguito all’accelerazione del mutamento sociale e delle tendenze
all’omologazione della comunicazione e del commercio mondiali.
Durante gli ultimi tre decenni, l’operato normativo dell’UNESCO si è
primariamente incentrato sulla protezione del patrimonio materiale, sebbene
4
Entrata in vigore il 20 Aprile 2006, ratificata da 30 Stati prima del 20 Gennaio 2006 e da 118 al
30 Ottobre 2009 (www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00024). Il testo ufficiale in venti
lingue è consultabile online alla pagina
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00102
5
Parigi, 29 settembre - 17 ottobre 2003
6
M. BOUCHENAKI, Editoriale, cit.
- 7 -
sin dal 1970, l’organizzazione sia stata coinvolta in attività correlate al
patrimonio culturale intangibile, sia sul piano normativo che sul piano
operativo. In particolare nel 1973, con la proposta, da parte della Bolivia, di
elaborazione di un Protocollo alla Universal Copyright Convention
7
mirato alla
protezione del folklore e del patrimonio culturale delle nazioni
8
.
L’adozione della Raccomandazione UNESCO sulla salvaguardia delle culture
tradizionali e del folklore (1989)
9
, ha rappresentato un notevole passo in avanti nel
riconoscimento della cultura intangibile e nella promozione della
collaborazione internazionale, nello studio e nell’individuazione dei mezzi
necessari alla sua identificazione, preservazione, diffusione e protezione
10
.
Dopo il 1989, al fine di analizzare le ripercussioni di tale Raccomandazione sulle
politiche dei singoli Stati, vennero emanate diverse valutazioni regionali, i cui
risultati furono analizzati nella Conferenza di Washington nel giugno del
1999
11
.
Molte critiche vennero mosse alle definizioni di “folklore” e “cultura
tradizionale”, agli scopi ed agli approcci generali circa le misure di
salvaguardia previste dalla Raccomandazione; a causa delle debolezze
riscontrate, essa venne ritenuta non più adeguata per la situazione geo-politica,
7
Convenzione universale sul diritto d’autore conclusa a Ginevra il 6 settembre 1952 e rivista a
Parigi il 24 luglio 1971.
8
M. BOUCHENAKI, Editoriale, cit.; L. ZAGATO, La convenzione sulla protezione del patrimonio culturale
intangibile, in Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco. Un approccio nuovo alla costruzione
della pace?, cit. pp. 30-31
9
Sulla Raccomandazione si veda il par. 2.b della seconda parte del capito 1; per il testo
completo, si veda la pagina http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-
bin/ulis.pl?database=ged&req=2&by=3&sc1=1&look=new&sc2=1&text_p=inc&text=recomme
ndation+on+the+safeguarding+of+traditional+culture+and+folklore&submit=GO
10
Sui precedenti della Convenzione in parola si veda la pagina web
http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=16783&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
11
Conferenza internazionale su A Global Assessment of the 1989 Recommendation on the
Safeguarding of Traditional Culture and Folklore: Local Empowerment and International Co-operation,
organizzata dall’UNESCO unitamente con lo Smithsonian Institute, Washington DC, 30
giugno – 2 luglio 1999.
- 8 -
sociale e culturale di quel momento
12
. Gli esperti che presero parte alla
conferenza, giunsero alla conclusione che era necessario revisionare gli
strumenti legali già in uso, oppure formulare un nuovo strumento che trattasse
la materia in maniera più completa ed adeguata. Venne anche segnalata
l’esigenza di dare più attenzione ai portatori delle diverse tradizioni e di
ampliare i criteri con cui i prodotti artistici e del folklore venivano definiti
patrimonio. Emerse, dunque, la necessità di considerare patrimonio artistico non
solo i manufatti tradizionali, le canzoni od i diversi oggetti materiali, ma anche
le conoscenze ed i valori che rendono possibile la loro produzione; il processo
creativo che li genera ed i metodi di interazione per i quali questi vengono
recepiti e trasmessi
13
.
La Raccomandazione del 1989 rimase, tuttavia, l’unico strumento internazionale
di salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, fino all’adozione della
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale nel 2003
14
.
Il processo per la preparazione della nuova convenzione internazionale, iniziò
nel 1999, durante la 30° conferenza generale UNESCO (ottobre 1999).
In quell’occasione venne approvata una Risoluzione
15
che impegnava
l’organizzazione a condurre uno studio sulla possibilità di elaborare un nuovo
strumento normativo riguardante la protezione del Patrimonio intangibile
16
.
Nel marzo 2001, inoltre, venne organizzata a Torino una tavola rotonda
17
col
proposito di fornire una definizione più funzionale di “patrimonio culturale
12
N. AIKAWA-FAURE, From the Proclamation of Masterpiece to the Convention for the Safeguarding of
Intangible Cultural Heritage, p. 21, in J. BLAKE, Intangible Heritage
13
M. BOUCHENAKI, Editoriale, cit.
14
J. BLAKE, Commentary on the UNESCO 2003 Convention on the Safeguarding of the Intangible
Cultural Heritage, pp. 2-3
15
Proposta da Repubblica Ceca, Lituania, Bolivia e supportata da Bulgaria, Costa d’Avorio,
Slovacchia ed Ucraina
16
L. ZAGATO, La convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile, in (a cura di L.
ZAGATO) Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco. Un approccio nuovo alla costruzione della
pace?, cit. p. 33
- 9 -
intangibile”. Il risultato fu una nuova enunciazione facente riferimento alle
diverse terminologie in uso nelle varie legislazioni nazionali nel campo del
patrimonio intangibile:
“Peoples’ learned processes along with the knowledge, skills and
creativity that inform and are developed by them, the products they
create, and the resources, spaces and other aspects of social and
natural context necessary to their sustainability; these processes
provide living communities with a sense of continuity with previous
generations and are important to cultural identity, as well as to the
safeguarding of cultural diversity and creativity of humanity”
18
Il meeting, inoltre, raccomandò all’UNESCO la preparazione di uno strumento
normativo internazionale sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile,
specificandone alcune obiettivi ritenuti fondamentali, come la conservazione
delle produzioni umane che corrono il rischio di scomparire per sempre; il
garantire la cooperazione sociale tra gruppi diversi, assicurare la continuità
storica e la promozione della diversità creativa dell’umanità.
La Convenzione UNESCO del 2003 si compone di una prima sezione nella
quale sono presenti la definizione degli scopi dello strumento (art. 1); la
definizione dell’oggetto della tutela (artt. 2.1, 2.2 in cui si esplicita il concetto di
patrimonio culturale immateriale ed i settori in cui esso si manifesta); infine,
vengono descritte le relazioni della Convenzione con gli altri strumenti
internazionali (art. 3). Seguono gli articoli che istituiscono gli organi della
Convenzione: Assemblea generale degli Stati contraenti (art. 4), che si riunisce
ogni due anni, rappresenta l’organismo sovrano dello strumento; Comitato
17
Tavola rotonda di esperti sul tema “Intangible Cultural Heritage – Working Definitions”;
Torino 14/17 marzo 2001. Gli atti ufficiali sono consultabili online alla pagina
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?meeting_id=00057#meet_00057
18
KIRSHENBLATT-GIMBLETT B., Intangible Heritage as Metacultural Production, in Museum
International, n°. 221/222, 2004, cit. p. 54.
- 10 -
intergovernativo
19
per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
(artt. 5-6), il cui obiettivo è assicurare l’attuazione della Convenzione, con
particolare attenzione ai provvedimenti riguardanti le Liste dei beni intangibili
e le clausole di assistenza internazionale (artt. 7–8); ed il Segretariato (art 10).
Particolare attenzione viene riservata alla Salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale. Con il termine Salvaguardia si vogliono intendere le “(…) misure
volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa
l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la
promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un’educazione
formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio
culturale (…)”
20
e queste vengono definite sia a livello nazionale (artt. 11, 12, 13,
14, 15), che a livello internazionale (artt. 16, 17, 18). La Convenzione prevede
anche misure di cooperazione ed assistenza internazionali (artt. 19, 20, 21, 22,
23, 24); istituisce un Fondo per il patrimonio culturale immateriale (artt. 25, 26,
27, 28); e dispone la stesura di distinti rapporti: i rapporti degli Stati contraenti
(art. 29) ed i rapporti del Comitato (art. 30). Concludono il testo pattizio le
disposizioni tecniche (artt. 31–40.)
21
.
Gli scopi della Convenzione, enumerati dall’art. 1, sono :
(i) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
(ii) assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle
comunità, dei gruppi e degli individui interessati;
19
Inizialmente composto dai rappresentanti di diciotto Stati membri eletti dall’Assemblea
Generale ed aumentati a ventiquattro dopo la ratifica della Convenzione del cinquantesimo
Stato.
20
Cit. art. 2.3
21
Lo scopo principale di tale suddivisione è quello di riassumere i principali temi trattati nel
testo della Convenzione, in modo da permettere una visione globale del suddetto. Per un’analisi
dettagliata dei singoli articoli della Convenzione vedi J. BLAKE, Commentary on the UNESCO 2003
Convention on the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.
- 11 -
(iii) suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale ed
internazionale dell’importanza del patrimonio culturale e assicurare
che sia reciprocamente apprezzato;
(iv) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno.
I succitati scopi, dimostrano che la Convenzione opera su tre importanti livelli:
locale, nazionale ed internazionale, rappresentando un legame tra di essi. Tale
relazione costituisce un aspetto molto importante del documento. Le azioni di
salvaguardia interna, infatti, sono viste come atti di incremento di
consapevolezza nei confronti del patrimonio culturale immateriale, sia a livello
delle comunità locali, che a livello statale; ed incoraggiano, inoltre, le misure
nazionali di implementazione della salvaguardia
22
.
L’oggetto della Convenzione viene definito all’art. 2.1 e si discosta dalla nozione
di folklore presente nella Raccomandazione UNESCO sulla Salvaguardia delle
culture tradizionali e del folklore del 1989 enfatizzando il carattere vivente e
localizzato del patrimonio culturale intangibile.
Per patrimonio culturale immateriale, infatti, “(…) s’intendono le prassi, le
rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti,
gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati ad essi – che le comunità, i gruppi e
in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale
(…)“
23
.
L’art. 2.2 fornisce un’ulteriore chiarificazione della definizione di patrimonio
culturale intangibile per cui:
“(…) si manifesta tra l’altro nei seguenti settori:
a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto
veicolo del patrimonio culturale immateriale;
22
J. BLAKE, UNESCO’s 2003 Convention on Intangible Cultural Heritage. The implication of
Community Involvement in “Safeguarding”, in Intangible Heritage, cit. p. 47
23
Cit. art. 2.1
- 12 -
b) le arti dello spettacolo;
c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo;
e) l’artigianato tradizionale
24
(…)”
Sono dunque oggetto della Convenzione le “forme di esperienza”,
quell’insieme di azioni che le persone denominano tradizioni e che considerano
portatrici del sentire comune. Il patrimonio viene poi contemplato come
qualcosa da condividere in una comunità culturale e che si identifica
simbolicamente con essa; tradizionalmente nella maniera in cui si trasmette
socialmente di generazione in generazione
25
.
Le manifestazioni del patrimonio culturale intangibile vengono inoltre
sottoposte ad una duplice condizione di riconoscimento di meritevolezza,
infatti
26
, “(…) si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella
misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con
le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo
sostenibile (…).”
27
Tuttavia, in accordo con le disposizioni esplicite della Convenzione, non tutto il
patrimonio culturale può beneficiare dei suoi effetti. Per essere riconosciuto,
difatti, il patrimonio culturale intangibile deve risultare congruente con i diritti
umani; esso manifesta anche la necessità dell’esistenza di mutuo rispetto tra
comunità diverse e richiede il criterio della sostenibilità. Diventa così difficile
determinare cosa sia lecito dichiarare patrimonio culturale intangibile, in
quanto, per definizione, esso rappresenta qualcosa che le comunità utilizzano
24
Cit. art. 2.2
25
R. KURIN, La Salvaguardia del patrimonio cultural in material en la Convención de la UNESCO de
2003: una valoración critica, in Museum International n. 221- 222, p. 72
26
L. ZAGATO, La convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile, in Le identità
culturali nei recenti strumenti Unesco. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?, cit. p. 35
27
Cit. art. 2.1
- 13 -
per autodefinirsi ma, molte comunità culturali, si definiscono per opposizione o
resistenza ad altre
28
.
Seguendo il modello della Convenzione del 1972
29
, la Convenzione sul
patrimonio immateriale istituisce due liste internazionali di beni intangibili: la
Lista rappresentativa del patrimonio culturale dell’umanità (art. 16) e la Lista
del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente
salvaguardato (art. 17), in cui i beni intangibili vengono iscritti in accordo con i
criteri sviluppati dal Comitato (art. 7). Lo scopo della prima Lista, è aumentare
la consapevolezza del patrimonio culturale immateriale, a livello sia locale che
internazionale; la seconda Lista, invece, è stata pensata per rispondere con
urgenza nei casi in cui il patrimonio culturale intangibile si trovi in situazioni di
immediato pericolo. Il principale proposito del sistema delle liste è di
incoraggiare la salvaguardia nazionale ed internazionale di tutti i beni
intangibili, non solo quelli inclusi negli elenchi; aspetto sottolineato anche dalla
richiesta di compilazione di inventari nazionali fatta agli Stati (art. 12).
La Convenzione, infatti, prevede che gli Stati e le comunità sviluppino dei piani
d’azione per preservare la cultura. La salvaguardia delle tradizioni comporta
studi e documentazioni, educazione e trasmissione, protezione legale adeguata
e forme di riconoscimento ed appoggio pubblico. Le attività di salvaguardia
dovranno essere svolte in accordo con le comunità e grazie alla loro
cooperazione e partecipazione attiva nel formulare le decisioni (art. 13)
30
.
L’obbligo di Salvaguardia dunque, incombe, secondo l’art. 11 lett. a), su ciascun
Stato contraente che “(…) adotterà i provvedimenti necessari a garantire la
28
R. KURIN, La Salvaguardia del patrimonio cultural in material en la Convención de la UNESCO de
2003: una valoración critica, in Museum International n. 221- 222, pp. 73 74
29
Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e
naturale. Parigi, 16 novembre 1972
30 R. KURIN, La Salvaguardia del patrimonio cultural in material en la Convención de la UNESCO de
2003: una valoración critica, in Museum International n. 221- 222, 2004, pp. 74 - 75
- 14 -
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio (…)
31
”,
con la “(…) partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative
rilevanti (…)” per l’individuazione e la definizione degli elementi che
costituiscono il patrimonio culturale intangibile (lett. b)
32
.
Una serie di misure nazionali per la salvaguardia sono poi previste nella
Sezione 3 del documento (artt. 11-15); in tale sezione sono da ritrovarsi i
riferimenti più importanti al ruolo delle comunità culturali nella salvaguardia e
nella gestione dei beni intangibili.
Nello specifico, l’art. 13 individua altre misure per assicurare la valorizzazione,
lo sviluppo e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale nel territorio
di ogni Stato parte, che dovrà compiere ogni sforzo per: “(…) adottare una
politica generale volta a promuovere la funzione del patrimonio culturale immateriale
nella società e a integrare la salvaguardia di questo patrimonio nei programmi di
pianificazione (…)
33
”. L’educazione, la consapevolezza ed il potenziamento delle
capacità, sono componenti chiave delle strategie di salvaguardia e, come tali,
sono garantite dall’art. 14.
In riconoscimento del fatto che la salvaguardia non concerne solo misure
nazionali ma richiede anche un impegno deciso della comunità internazionale,
la Convenzione fornisce una cornice per la cooperazione e l’assistenza
internazionali (artt. 19–24). Il documento incoraggia qualsiasi tipo di
cooperazione internazionale che conduca alla salvaguardia del patrimonio
culturale intangibile (art. 19); allo stesso tempo, l’assistenza internazionale viene
prevista nella protezione del patrimonio iscritto alla Lista di cui all’art. 17 (art.
20.a), nella preparazione degli inventari (art. 20.b), nonché a supporto dei
31 Cit. art. 11 lett. a)
32 L. ZAGATO, La convenzione sulla protezione del patrimonio culturale intangibile, in, a cura di L.
ZAGATO, Le identità culturali nei recenti strumenti Unesco. Un approccio nuovo alla costruzione della
pace?, cit. p. 35
33 Cit. art. 13 lett. a)
- 15 -
programmi di tutela del patrimonio culturale intangibile (art. 20.c). Viene,
inoltre, istituito il Fondo per il patrimonio culturale immateriale, realizzato
mediante quote e donazioni volontarie dei membri (artt. 25–28), a supporto
delle parti nelle attività di salvaguardia
34
.
Agli Stati parte viene, inoltre, richiesto di inviare al Comitato rapporti periodici
“(…) sulle misure legislative, amministrative e le altre misure adottate per
l’applicazione della presente Convenzione (…)”, (art. 29).
La Convenzione, in accordo con l’art. 34, entrò in vigore il 20 Aprile 2006 per i
trenta Stati che la ratificarono entro il 20 Gennaio 2006.
2. La Convenzione per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni
culturali
35
, è il frutto di un lungo lavoro iniziato nel novembre 2001 all’indomani
della firma da parte degli Stati membri della Dichiarazione Universale sulla
diversità culturale
36
, voluta per sostenere la creazione di una società globale
pacifica e sostenibile basata sul rispetto reciproco e la tolleranza
37
.
Il lavoro iniziale sulle bozze preliminari della Convenzione si è sviluppato in un
periodo di due anni. Le negoziazioni iniziarono con l’adozione della Risoluzione
32c/34
38
durante la trentaduesima sessione della Conferenza Generale dell’
34
J. BLAKE, UNESCO’s 2003 Convention on Intangible Cultural Heritage. The implication of
community involvement in “safeguarding”, in Intangible Heritage, cit. pp. 47 - 48
35
Adottata il 20 ottobre 2005 durante la trentatreesima sessione della Conferenza Generale;
entrata in vigore il 18 marzo 2007, ratificata da 104 Stati al 21 gennaio 2010
(http://portal.unesco.org/la/convention.asp?KO=31038&language=E&order=alpha). Il testo
ufficiale in sei lingue è consultabile online alla pagina
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-
URL_ID=33232&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
36
Vedi Sezione B, p. 40
37
P.L. PETRILLO, Unesco, approvata la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità
culturali, online alla pagina
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/cronache/estero/diversita_culturali/index/ht
ml
38
Desirability of Drawing up an International Standard-Setting Instrument on Cultural Diversity, il
testo in inglese è consultabile online alla pagina
- 16 -
UNESCO, nell’ottobre 2003. In accordo con la suddetta risoluzione, il Direttore
Generale affidò a quindici esperti indipendenti, il compito di stilare uno studio
preliminare della Convenzione sulla protezione della diversità culturale; nel
corso di tre incontri successivi svoltisi tra il settembre 2004 ed il giugno 2005, gli
esperti furono in grado di compilare un testo dettagliato sulla base delle loro
riflessioni ed osservazioni.
La Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni
culturali, costituisce oggi uno strumento legale internazionale vincolante, i cui
obiettivi principali sono, appunto, la promozione e la protezione della diversità,
soprattutto per quanto riguarda attività, beni e servizi, ossia i mezzi, della
cultura contemporanea.
La definizione espressioni culturali si riferisce ai diversi modi in cui la creatività
dei singoli e dei gruppi prende forma e si manifesta; essa include dunque le
parole e quindi la letteratura, i racconti; il suono; le immagini, film, foto; le
attività come la danza ed il teatro ed infine gli oggetti come, ad esempio, le
sculture. Queste manifestazioni hanno assunto negli ultimi anni, una doppia
natura economica e culturale, divenendo oggetto di importanti interessi
economici sul mercato internazionale. Essi, tuttavia, non possono essere
considerati come mera merce di scambio in quanto sono portatori di identità,
valori e significati specifici della cultura di appartenenza
39
.
Il testo della Convenzione è diviso in sette parti; dopo il preambolo la prima
parte riguarda gli obiettivi e le linee direttrici.
Attraverso i suoi obiettivi principali, tra cui la promozione e la protezione della
diversità delle espressioni culturali (art. 1.a); la creazione di condizioni tali da
http://portal.unesco.org/culture/en/files/21974/10902326553Eng-Resolution32C34-conf.201-
5.pdf/Eng-Resolution32C34-conf.201-5.pdf
39
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-
URL_ID=33193&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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consentire alle culture di prosperare ed interagire liberamente in modo da
arricchirsi a vicenda (art. 1.b); il riconoscimento della natura specifica delle
attività, dei beni e dei servizi culturali in quanto portatori di identità, di valori e
significati (art. 1.g)
40
; la Convenzione mira a creare un ambiente legittimato in
cui la diversità culturale venga affermata e rinnovata a beneficio di tutte le
società. Allo stesso tempo, essa ribadisce i legami che accomunano le diverse
culture mondiali istituendo e sviluppando una piattaforma per la cooperazione
internazionale sul piano culturale. Sempre all’art. 1, il documento riafferma il
diritto sovrano dello Stato a mantenere, adottare ed implementare politiche ed
interventi che possano proteggere e promuovere la diversità delle espressioni
culturali sul proprio territorio (art. 1.h)
41
.
L’articolo 2 richiama una serie di principi quali: il rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali degli esseri umani (art. 2.1) in cui si esplicita che “(…)
nessuna disposizione della presente Convenzione può essere invocata per ledere o
limitare i diritti umani e le libertà fondamentali proclamate dalla Dichiarazione
Universale dei diritti dell’uomo o garantiti dal diritto internazionale (…)”; il principio
di sovranità (art. 2.2); di pari dignità e rispetto di tutte le culture (art. 2.3); di
solidarietà e cooperazione internazionale (art. 2.4); di complementarietà degli
aspetti economici e culturali (artt. 2.5). Il punto 8 dell’art.2, ossia il principio di
apertura ed equilibrio, assicura che qualora gli Stati adottassero misure in
supporto della diversità delle espressioni culturali, essi dovrebbero
costantemente cercare di promuovere l’apertura alle altre culture del mondo.
40
L’art. 1 enumera nove obiettivi principali. Per il testo completo dell’articolo si rimanda al testo
completo della Convenzione
41
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001495/149502E.pdf
- 18 -
Questo principio in sé stesso rappresenta già una garanzia alla diversità
culturale
42
.
La parte seconda riguarda l’ambito di applicazione della Convenzione, ovvero
“(…) le politiche pubbliche e le misure adottate dagli Stati parte
relativamente alla protezione e promozione della diversità delle
espressioni culturali (…)” (art. 3).
La parte terza, invece, è riservata alla definizione di otto concetti ricorrenti nel
testo del documento: diversità culturale (art. 4.1) in cui si dichiara che
“(…) la diversità culturale si manifesta (…) anche attraverso modalità
differenti di creazioni artistiche, produzioni, divulgazione,
distribuzione e fruizione, indipendentemente dai mezzi e dalle
tecnologie usati (…)”;
contenuto culturale (art. 4.2); espressioni culturali (art. 4.3); attività, beni e servizi
culturali (art. 4.4), industrie culturali (art. 4.5); politiche e misure culturali (art. 4.6);
protezione (art. 4.7) ed interculturalità (art. 4.8), riferita all’equa interazione delle
diverse culture e della possibilità di generare espressioni culturali condivise
attraverso il dialogo ed il rispetto reciproco.
La parte quarta si occupa dei diritti e dei doveri delle Parti che, nel rispetto del
diritto sovrano degli stati di formulare ed attuare le proprie politiche culturali,
devono impegnarsi a promuovere tali politiche in modo coerente con le
disposizioni della Convenzione (art. 5). Il testo pattizio, permette alle Parti di
determinare l’esistenza, sul loro territorio, di situazioni in cui le espressioni
culturali siano in pericolo di estinzione o necessitino di salvaguardia (art. 6.1),
garantendo loro la possibilità di prendere tutte le misure necessarie a
42
GIUNIPIERO C., La Convenzione Unesco sulla diversità culturale alla prova delle migrazioni, in
Istituto per gli studi di politica internazionale, n. 60, luglio 2007, online alla pagina
http://www.ispionline.it/eng/documents/pb_60_2007.pdf
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proteggere e preservare tali espressioni culturali
43
(art. 8). Le Parti per
raggiungere gli obiettivi della Convenzione adottano, inoltre, politiche culturali
volte a fornire opportunità per le attività culturali locali, promuovere il
pluralismo dei mezzi di comunicazione, fornire assistenza finanziaria pubblica
e sostenere istituzioni per il servizio pubblico in maniera appropriata (art. 6).
La Convenzione elenca poi alcuni obblighi che riguardano le Parti: esse devono
dunque, promuovere nel proprio territorio la creazione di un ambiente che
incoraggi gli individui ed i gruppi sociali a creare, produrre, disseminare,
distribuire e avere accesso alle proprie espressioni culturali, prestando
attenzione a particolari circostanze che riguardino i bisogni delle donne, delle
minoranze e dei gruppi indigeni (art. 7). Esse si impegnano anche a favorire la
comprensione da parte del pubblico, dell’importanza della diversità delle
espressioni culturali, incoraggiando la partecipazione attiva della società civile
(art. 11); si impegnano a includere la cultura in uno sviluppo sostenibile
rafforzando la cooperazione internazionale a supporto dei paesi in via di
sviluppo in diversi modi: promuovendo le loro industrie culturali,
incoraggiando politiche culturali, trasferendo tecnologie, offrendo sostegno
finanziario e trattamenti preferenziali per artisti, beni e servizi culturali (art.
16)
44
.
L’articolo 18 istituisce il Fondo Internazionale per la diversità culturale. Le
risorse del fondo sono costituite prettamente da contributi volontari delle Parti,
da donazioni di altri Stati, di organizzazioni regionali ed internazionali, nonché
di enti pubblici e privati o singoli individui (art. 18.3).
43
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001495/149502E.pdf
44
GIUNIPIERO C., La Convenzione Unesco sulla diversità culturale alla prova delle migrazioni, in Istituto
per gli studi di politica internazionale, n. 60, luglio 2007, online alla pagina
http://www.ispionline.it/eng/documents/pb_60_2007.pdf