6
essere prese in considerazione, si è scelto di fare riferimento ad uno dei maggiori
indici di borsa presenti sul mercato italiano, l’S&P/Mib, riferito alla data del 15
Maggio 2008.
Da questo studio si ricavano informazioni sotto diversi aspetti; innanzitutto si è
studiato quanto le Joint Venture hanno preso vita rispetto a qualche anno fa e, in
particolare, si sono confrontati bilanci del 2007 e del 2003.
A seguire, lo studio si occupa di stabilire quale sia il metodo di valutazione che
prevale fra i metodi posti alla scelta della società dallo IAS 31.
Ampio spazio è dedicato poi all’aspetto dell’informativa integrativa che è uno dei
punti su cui il principio contabile sulle partecipazioni in Joint Venture punta molto. I
risultati di questa breve indagine verranno poi studiati nell’ultimo capitolo.
7
CAPITOLO 1
“Cenni su Joint Venture, principi
contabili internazionali e bilancio
consolidato”
1.1 L’evoluzione normativa dei principi contabili internazionali e
ambito applicativo.
Le discipline che regolamentano il bilancio delle società dei Paesi dell’Unione
Europea sono interessate da un processo di convergenza verso gli standards
contabili internazionali dell’International Accounting Standard Board (IASB). E’ in
questa prospettiva che fin dalla metà degli anni ’70, il Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti diede corso alla statuizione dei principi contabili all’epoca
ancora nazionali. In seguito, in particolare dal 2001, la statuizione dei principi
contabili è stata affidata nel nostro paese all’OIC (Organismo Italiano di
Contabilità), al quale hanno aderito, oltre naturalmente ai Consigli nazionali dei
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, le principali associazioni di categoria
8
interessate alle problematiche dei bilanci e la Borsa Italiana. Esso predispone i
principi contabili per la redazione dei bilanci d’esercizio e consolidati delle imprese
e dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni
pubbliche nazionali e locali. L’OIC si avvale di un apposito comitato tecnico–
scientifico e della consulenza dell’EFRAG (European Financial Reporting Advisory
Group); quest’ultimo ha il compito di assistere la Commissione Europea circa
l’accettabilità dei singoli documenti in Europa e di emettere commenti ai documenti
preparati dallo IASB. L’OIC si fa parte attiva nell’elaborazione di proposte di
modifiche da apportare alla disciplina civilistica del bilancio, finalizzate anche al
recepimento delle norme comunitarie in materia di armonizzazione con i principi
contabili internazionali e destinate alle imprese che non sono tenute
all’applicazione di tale principi a livello internazionale. L’OIC si propone la
promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e
professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con
l’organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.
Lo IASC (International Accounting Standards Comitee) invece, con sede sin
dall’inizio a Londra, nacque nel 1972 quale ente di natura privata, frutto di un
accordo fra le maggiori associazioni professionali operanti in Australia, Stati Uniti,
Canada, Messico, Giappone, Francia, Germania e Regno Unito, su proposta in
ambito internazionale, con lo scopo di armonizzare le norme tecniche per la
redazione dei bilanci societari. Ora denominato IASB (International Accounting
Standards Board), è l’organismo responsabile dell’emanazione dei principi
contabili internazionali. Oggi può contare sulla adesione di oltre cento Paesi, Italia
compresa.
9
Dal 2000, a conclusione di un lungo processo di ristrutturazione che ha condotto
alla definizione di nuovi piani strategici e di un diverso assetto organizzativo, l’ente
ha modificato la propria denominazione in IASB, ed ha assunto una nuova
struttura capace di coinvolgere nella elaborazione degli standards non solo la
professione contabile, ma anche i rappresentanti degli investitori, degli analisti
finanziari, del mondo accademico e imprenditoriale.
I principi contabili emanati dal “vecchio” IASC mantengono tuttora l’originaria
denominazione di International Accounting Standards (IAS); i principi approvati a
partire dal 2001 dallo IASB assumono invece la nuova denominazione di
International Financial Reporting Standards (IFRS). In qualità di ente di carattere
privatistico, lo IASB non vanta alcun “diritto di imposizione” nei confronti degli
organismi che vi aderiscono e, di conseguenza, non può obbligare loro l’utilizzo
dei propri principi, dovendosi limitare ad incentivare la libera accettazione. Il suo
operato tuttavia, acquisisce autorevolezza grazie all’appoggio del Comitato di
Basilea, della IOSCO (Internazionale Organization of Sicuritie Commission),
dell’EFRAG, di organismi intergovernativi quali OCSE e ONU e di enti per lo
sviluppo come la Banca Mondiale.
I principi contabili emanati dallo IASC, denominati quindi ancora IAS sono in tutto
34, anche se l’ultimo è numerato come IAS 41 per effetto di alcuni raggruppamenti
intervenuti col passare degli anni.
Dal primo gennaio 2005 i principi contabili internazionali IAS/IFRS hanno dato
luogo ad un diverso metodo di redazione del bilancio d’esercizio, compreso quello
consolidato. Il recepimento dei principi contabili nella legislazione italiana è
avvenuto tramite il D.LGS. 28 Febbraio 2005 n. 38. Nel box 1.1 sono indicati i
10
soggetti per i quali tali principi sono da applicare obbligatoriamente dal bilancio
2006 e facoltativamente dal 2005. Il regolamento normativo europeo di riferimento
che individua i soggetti obbligati ad adottare gli IAS/IFRS è il n. 1606/2002.
Lo IASC, anche per espressa richiesta da parte dello IOSCO, si è preoccupato di
elaborare interpretazioni ufficiali per i principi particolarmente complessi istituendo
un apposito comitato denominato SIC (Standing Interpretation Comittee).
Dopo il primo fondamentale progresso verso l’armonizzazione contabile, anche se
limitata al contesto dell’Unione Europea, realizzato grazie alle direttive comunitarie
in materia contabile e nel nostro paese alla emanazione del D.Lgs. n. 127/1991,
negli ultimi anni la politica comunitaria in sede di informativa di bilancio ha avuto
una nuova spinta verso una più completa internazionalizzazione. Infatti, nell’UE, il
1995 segna un’accelerazione nel processo di armonizzazione, in quanto la
Commissione Europea decide di supportare un precedente accordo fra IASC e
IOSCO per l’utilizzo degli IAS da parte delle imprese multinazionali europee.
Pertanto con la Comunicazione n. 508/95/CEE, la Commissione Europea sceglie
definitivamente gli IAS quali principi base per le proprie imprese.
Box 1.1: Soggetti italiani e adozione dei principi contabili internazionali
1
Tipologia di società Bilancio consolidato IAS Bilancio d’esercizio IAS
a) Società quotate
b) Società con strumenti
finanziari diffusi tra il pubblico
OBBLIGO DA 2005
OBBLIGO DA 2005
FACOLTA’ DA 2005
OBBLIGO DA 2006
FACOLTA’ DA 2005
1
Piero PISONI, Paolo BIANCONE, Donatella RUSSO, Maurizio CISI: Il Bilancio
consolidato IAS/IFRS, Giuffré, 2007, pag. 7
11
finanziari diffusi tra il pubblico
c) Banche italiane,
capogruppo di gruppi bancari,
SIM, SGR, finanziarie, istituti di
moneta elettronica
d) Società assicurative
e) Società incluse nel
bilancio consolidato di società
sub a), b), c) e d)
f) Società che redigono il
bilancio consolidato diverse dalle
società sub a), b), c) e d)
g) Società diverse da
precedenti incluse nel bilancio
consolidato di società sub f)
h) società diverse da
precedenti non incluse in un
bilancio consolidato
i) società che possono
redigere il bilancio abbreviato.
OBBLIGO DA 2005
OBBLIGO DA 2005
FACOLTA’ DA 2005
FACOLTA’ DA 2005
…..
…..
…..
OBBLIGO DA 2006
FACOLTA’ DA 2005
OBBLIGO DA 2006
OBBLIGO DA 2006 se quotate e
no bilancio consolidato
FACOLTA’ DA 2005
FACOLTA’ DA 2005 se opzione
per il consolidato
FACOLTA’ DA 2005
FACOLTA’ dall’esercizio
individuato con apposito decreto
DIVIETO
12
Il 2000 ha rappresentato un anno chiave nel processo di armonizzazione contabile
internazionale. In particolare i passaggi da ricordare sono:
- l’approvazione da parte della IOSCO dei 30 principi emanati dallo IASC (poi
divenuto IASB);
- la statuizione da parte dello IASB che dal 2005 le società quotate in mercati
finanziari UE devono redigere il bilancio consolidato in base ai principi IAS;
- la predisposizione di un progetto di modifica della IV e VII direttiva UE per
l’introduzione del criterio di valutazione del fair value al posto del criterio del
costo.
Nel 2001 si è deciso, poi, di trattare l’argomento dell’armonizzazione contabile
sotto un’ottica nuova e cioè non più mediante direttive
2
, bensì con regolamento,
evitando così tutti i problemi di recepimento, in termini di opzioni concesse, ritardi
e interpretazioni nazionali, che queste avrebbero comportato.
L’intervento successivo e di fondamentale importanza in sede comunitaria, si
riconduce all’emanazione del regolamento n. 1725/2003 della Commissione,
avvenuta il 29 settembre 2003. Con tale regolamento sono così recepiti in ambito
comunitario tutti i principi contabili esistenti alla data del 14 settembre 2002. Poi in
seguito lo IASB ha introdotto numerose e spesso sostanziali innovazioni nei suoi
principi contabili: in particolare:
2
Si ricorda che la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il
risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito
alla forma e ai mezzi, mentre il regolamento ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati Membri.
13
- sono stati introdotti nuovi principi contabili, ora denominati IFRS;
- sono stati rivisti numerosi IAS;
- sono state effettuate modifiche sugli IAS per effetto delle modifiche ad essi
portati dall’emanazione dei nuovi IFRS e della revisione di parte degli IAS.
A livello nazionale invece, la norma interna che ha disciplinato l’applicazione degli
IAS/IFRS è rappresentata dal D.Lgs. 38/2005, in cui gli aspetti considerati sono
principalmente relativi al bilancio d’esercizio più che a quello consolidato.
Ad oggi, i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni sono
rappresentati nel box 1.2.
Box 1.2: gli IFRS, IAS, IFRIC e SIC attualmente in vigore
3
IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standards
IFRS 2 Pagamenti basati sulle azioni
IFRS 3 Aggregazioni di imprese
IFRS 4 Contratti di assicurazione
IFRS 5 Attività non ricorrenti destinate alla vendita e attività cessate
IFRS 6 Diritti di esplorazione e valutazione delle attività minerarie
IFRS 7 Strumenti finanziari: informativa di bilancio
IFRS 8 (In attesa di omologazione) Operating Segments
IAS 1 Presentazione del bilancio
IAS 2 Rimanenze
3
Fonti:
- Piero PISONI, Paolo BIANCONE, Donatella RUSSO, Maurizio CISI, Op. Cit, pag 12.
- IL SOLE 24 ORE, Principi contabili internazionali, Milano, edizioni il sole 24 ore,
2008.
14
IAS 7 Prospetto dei flussi di cassa
IAS 8 Criteri contabili, cambiamenti di stime ed errori
IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio
IAS 11 Contratti di costruzione (Commesse a lungo termine)
IAS 12 Contabilizzazione delle imposte sul reddito.
IAS 14 Informazioni settoriali.
IAS 16 Immobilizzazioni tecniche.
IAS 17 Locazioni.
IAS 18 Ricavi.
IAS 19 Benefici per i dipendenti.
IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e menzione degli aiuti pubblici.
IAS 21 Effetti di variazioni nei tassi di cambio.
IAS 23 Oneri finanziari.
IAS 24 Informazioni sulle entità correlate.
IAS 26 Contabilizzazione per la redazione dei rendiconti dei fondi pensione.
IAS 27 Bilanci consolidati e bilanci separati.
IAS 28 Contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate.
IAS 29 Il bilancio in economie in elevata inflazione.
IAS 31 Partecipazioni in Joint Venture.
IAS 32
Strumenti finanziari: informazione e presentazione. Sostituito a partire da gennaio 2008 da
IFRS 7
IAS 33 Utili per azione.
IAS 34 Bilanci a data intermedia.
IAS 36 Perdita di valore delle attività.
IAS 37 Accantonamenti, passività potenziali ed attività potenziali.
IAS 38 Attività immateriali.
IAS 39 Strumenti finanziari: contabilizzazione e valutazione.
IAS 40 Investimenti in immobili.
IAS 41 Agricoltura.
IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari
IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili
15
IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing
IFRIC 5 Diritti derivanti da interessanze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali
IFRIC 6 Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico - Rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche
IFRIC 7 Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello ias 29. Informazioni contabili
in economie iperinflazionate.
IFRIC 8 Ambito d'applicazione dell'ifrs 2
IFRIC 9 Rivalutazione dei derivati incorporati
IFRIC 10 Bilanci intermedi e riduzione durevole di valore
IFRIC 11 Operazioni con azioni proprie e del gruppo
IFRIC 12 Service concession arrangements
IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
IFRIC 14 ias 19 The Limit on a Defined Benefit Asset, Funding Requirements and their Interaction.
SIC 7 Introduzione all'Euro
SIC 10 Assistenza pubblica. Nessuna specifica relazione alle attività operative
SIC 12 Consolidamento. Società a destinazione specifica
SIC 13 Imprese a controllo congiunto. Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo
SIC 15 Leasing operativo. Incentivi.
SIC 21 Imposte sul reddito. Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili
SIC 25 Imposte sul reddito. Cambiamenti di condizione fiscale di un'entità o dei suoi azionisti.
SIC 27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing.
SIC 29 Informazioni integrative. Accordi per servizi in concessione.
SIC 31 Ricavi. Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari.
SIC 32 Attività immateriali. Costi connessi ai siti web.
16
1.2 Brevi considerazioni sul concetto di bilancio consolidato
(D.Lgs 127/91, OIC 17 e IFRS 3)
Lo studio, la redazione e l’utilizzo per fini di conoscenza e di controllo del bilancio
consolidato non può prescindere dalla considerazione della nozione di “gruppo
aziendale”, del quale appunto, il consolidato, deve rappresentare, in modo
veritiero e corretto, la situazione finanziaria e patrimoniale, nonché la performance
economica. A tal fine, si ha gruppo economico “quando più combinazioni
economiche di produzione pertinenti a soggetti giuridici diversi sono istituite e rette
per un unitario soggetto economico. Le diverse combinazioni economiche hanno
una autonomia giuridica, con molteplici conseguenti condizioni di relativa
autonomia economica che le distinguono da combinazioni che fossero solo parte
di una azienda divisa, ma costituiscono un unico complesso economico nel loro
svolgersi dinamico in connessione a fini istituzionali del medesimo complesso
economico”
4
. Pertanto affinché si possa parlare di gruppo aziendale, si devono
verificare le seguenti condizioni:
1) esistenza di una pluralità di imprese;
2) controllo, diretto o indiretto, da parte di un unico soggetto economico;
3) unità di indirizzo.
Secondo quando disposto dall’art. 2359 c.c. una società controlla un’altra quando:
4
Claudio TEODORI, Il bilancio consolidato, Milano, Giuffrè, 2003, pag. 10.
17
ξ la società controllante dispone della maggioranza dei voti
dell’assemblea ordinaria;
ξ la società controllante dispone di voti sufficienti per esercitare
un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
ξ la società controllante esercita un’influenza dominante in virtù di
vincoli contrattuali (es. patti parasociali).
I processi di formazione dei gruppi aziendali possono essere originati da vari
fenomeni, tra i quali più rilevanti sono gli accordi tra imprese che, al fine di
stabilizzare e formalizzare i rapporti tra esse, decidono di dotarsi di una direzione
unitaria, oppure quei processi di scorporazione di attività svolte da unità indivise di
aziende di più vaste dimensioni cui si vuole dare autonomia giuridica per usufruire
di vantaggi di varia specie.
Definito cosa si intende per gruppo di imprese, si passa ora a definire cosa si
intende per bilancio consolidato: con bilancio consolidato d’esercizio si intende
quel bilancio ottenuto combinando insieme gli stati patrimoniali ed i conti
economici di più unità contabili economicamente collegate, previo adattamento dei
rispettivi valori mediante operazioni e rettifiche che verranno considerate
brevemente più avanti. Sua caratteristica fondamentale è dunque quella di non
essere tratto direttamente dai valori di un’unica contabilità generale, ma di essere
ottenuto attraverso l’elaborazione e l’integrazione di più bilanci.
In particolare, il bilancio consolidato consente di:
18
ξ sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci d’esercizio delle
società che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranza; esso infatti è
lo strumento informativo primario relativamente ai dati patrimoniali,
economici e finanziari del gruppo, sia verso i terzi che verso gli stessi
azionisti della controllante;
ξ ottenere la visione complessiva della situazione patrimoniale finanziaria del
gruppo e delle sue variazioni, incluso il risultato economico;
ξ misurare i risultati economici dell’entità economica unica, eliminando gli utili
infragruppo non ancora realizzati nei confronti dei terzi.
Il bilancio consolidato costituisce quindi lo strumento per poter comprendere la
realtà reddituale, patrimoniale e finanziaria del gruppo inteso come entità diversa
dalle singole società che lo compongono. Infatti, le imprese legate da vincoli
partecipativi, in quanto operanti nell’ambito di un gruppo economico, conservano
la loro autonomia giuridica, ma subiscono una più o meno rilevante influenza nella
gestione economica.
La redazione del bilancio consolidato consta, in sintesi, delle seguenti operazioni:
1) definizione dell’area di consolidamento
5
;
5
Per area di consolidamento si intende l’insieme delle imprese che devono o possono
essere inserite nel bilancio consolidato del gruppo: nell’impostazione dello IAS 27
(Bilancio consolidato e bilancio separato) “il bilancio consolidato deve includere tutte le
controllate della controllante”, comprese quelle con attività dissimile e le società a
destinazione specifica se esiste una relazione di controllo.
19
2) individuazione del metodo di consolidamento a seconda della percentuale
di partecipazione nell’impresa partecipata: si dovrà quindi optare per
consolidamento integrale, proporzionale o valutazione a patrimonio netto;
3) armonizzazione di tutti i bilanci da integrare per quanto riguarda la data di
riferimento, gli schemi di stato patrimoniale e conto economico, i criteri di
valutazione e le unità di conto;
4) eliminazione dei valori relativi ad operazioni interne al gruppo
6
;
5) consolidamento delle partecipazioni di controllo attraverso la sostituzione di
queste poste con le attività e passività delle partecipate;
6) individuazione del capitale e delle riserve di pertinenza delle minoranze.
All’interno del precedente processo trova spazio l’argomento che si prende in
analisi in questo elaborato, ossia la contabilizzazione delle Joint Venture. Queste
infatti, corrispondono ad una forma di partecipazione, seppur non di maggioranza.
La normativa italiana in tema di bilancio consolidato dei gruppi industriali,
commerciali e di servizi si basa sul D.Lgs. 9 Aprile 1991, n. 127, e successive
modificazioni, che, in attuazione della direttiva n. 83/349/CEE, ha individuato i
soggetti che debbono redigere e rendere pubblico il bilancio consolidato. L’articolo
25 del D.Lgs. 127/91 stabilisce chi deve redigere il consolidato, mentre il 27
stabilisce quali non sono soggette
7
.
6
Tipicamente si tratta di costi e ricavi o crediti e debiti che intercorrono fra le società
sottoposte al consolidamento, in quanto per essere veritiero e corretto il bilancio deve
rappresentare i rapporti che intercorrono realmente con gli stakeholders al di fuori del
perimetro di consolidamento. Vengono eliminati quindi i saldi delle poste patrimoniali e
reddituali reciproche, i dividendi distribuiti e gli utili e le perdite interne relativi ad elementi
ancora presenti nel patrimonio che non sono ancora realizzati.