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PARTE II: SPIEGAZIONE CRIMINOLOGICA
Per comprendere al meglio le due fattispecie di reato in esame, quindi gli atti osceni
in luogo pubblico e le violenze sessuali, occorre dare una spiegazione criminologica
degli stessi, poiché la differenza fra i due risiede soprattutto nell’intenzionalità
dell’autore del reato e nel modo in cui lo stesso vive la sessualità.
Bisogna specificare, anzitutto, che non tutti coloro i quali commetto l’illecito di atti
osceni in luogo pubblico hanno come obiettivo il soddisfacimento sessuale o
l’intenzione di invadere la sfera privata e sessuale di un individuo specifico. Spesso,
purtroppo, i soggetti che tengono questo tipo di comportamento possono essere senza
tetto o persone disturbate che, o a causa di alterazione da sostanze, impossibilità nel
compiere l’atto in luoghi privati o per problemi mentali, vivono la loro intimità e la
loro sessualità in modo sconsiderato ed esposto.
Nel caso del senza tetto, ad esempio, l’esposizione dei propri genitali può avvenire
nel momento in cui lo steso si lava o espleta i propri bisogni, fisiologici e sessuali, in
parchi, piazze o altri luoghi frequentati; il comportamento in sé ovviamente va a
turbare il pubblico pudore ma non è diretto ad uno spettatore, o un gruppo specifico,
bensì a una mancata attenzione del senza tetto unita all’impossibilità di espletare tali
rituali in un luogo privato.
Anche nel caso della persona affetta da malattie mentali particolarmente gravi e
debilitanti non è detto che i suoi gesti siano diretti all’attenzione di un preciso soggetto
o gruppo, ma spesso, come nel caso del soggetto affetto da schizofrenia e quindi
soggetto a visioni e deliri, sono dovute a un distaccamento netto e debilitante dalla
realtà che causano una difficoltà nel giudizio dell’azione commessa, rendendolo
quindi un autore di reato ingenuo e inconsapevole.
II.1 Atti osceni in luogo pubblico: il voyerismo, l’esibizionismo e il sadismo sessuale
Analizzando il caso di chi compie atti osceni in luogo pubblico, come ad esempio
masturbarsi in piazza o in un mezzo di trasporto, coscientemente e con
l’intenzionalità di costringere una data persona ad assistere, tendenzialmente
potrebbe soffrire di due parafilie, il disturbo voyeuristico e il disturbo esibizionistico.
Secondo il DSM V
5
il disturbo voyeuristico
6
si configura quando un individuo prova
eccitamento sessuale nell’osservare altri soggetti intenti a spogliarsi, nudi o mentre
5
American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, CBS
Publishers and Distributors, 5th Edition, 2017.
6
Ibidem.
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compiono atti sessuali. Il voyeurista tendenzialmente gode dell’osservazione di
soggetti ignari della sua presenza, in molti casi perché si sente “indegno” e “inadatto”
posto in un contesto sessuale, e quindi convinto di dover rubare e spiare per avere
attenzioni che non crede di ricevere chiedendole. Il disturbo spesso porta il voyeurista
ad avere problemi di socializzazione, molto più gravi quando si parla di relazioni
sentimentali, nonché problemi legali.
Il voyeurista potrebbe compiere il reato di atti osceni in luogo pubblico quando,
per soddisfare il suo bisogno sessuale, compie atti di autoerotismo in un luogo diverso
dalla sua abitazione: per portare un caso concreto basti pensare a chi, osservando un
soggetto intento a farsi la doccia dal parchetto sottostante l’abitazione, compie atti di
autoerotismo.
Un altro caso potrebbe essere quello in cui un individuo, osservando dalla sua
automobile una coppia durante un rapporto sessuale, compie atti di autoerotismo
senza curarsi del passaggio di pedoni vicino alla sua vettura.
Questi casi si configurano come atti osceni in luogo pubblico perché l’autore del
reato sottopone il pubblico, chi frequenta il parco nel primo caso e i passanti nel
secondo, ad atti esplicitamente sessuali.
Sempre nel DSM V viene trattato il disturbo esibizionistico
7
. L’esibizionismo si
configura quando l’individuo prova eccitamento sessuale nel mostrare i propri
genitali o organi sessuali a un individuo non consenziente. Tale disturbo può
manifestarsi anche come forte desiderio di essere osservati durante l’attività sessuale,
intesa anche come autoerotismo.
Chi soffre di disturbo esibizionistico molto spesso si trova ad essere denunciato per
atti osceni in luogo pubblico perché, proprio per il disturbo di cui soffre, parte
integrante del soddisfacimento del suo bisogno sessuale è la presenza di un
osservatore non consenziente.
In questa categoria si trovano tutti coloro i quali sono soliti denudarsi nel mezzo di
piazze o parchi e chi è solito compiere atti di autoerotismo sui mezzi di trasporto,
assicurandosi in ogni caso di essere osservato durante l’atto.
È mia convinzione che chi soffre di disturbo voyeuristico ed esibizionistico spesso
presenti tratti, seppur minimi, di personalità sadica.
Nel DSM V il sadismo sessuale
8
viene definito come il bisogno di infliggere
sofferenze fisiche o psicologiche sull’altra persona per stimolare il proprio
7
Ivi, p. 15.
8
Ibidem.
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eccitamento sessuale e orgasmo. Diventa un disturbo parafilico nel momento in cui i
comportamenti sessualmente sadici provocano grave disagio, compromissione
comportamentale o danno ad altri.
Proprio per il desiderio di recare disagio psicologico ad un altro soggetto ritengo
che il voyeurista e l’esibizionista presentino una forma molto lieve di sadismo
sessuale.
Il voyeurista solitamente gode dello spiare l’intimità altrui ma ci sono casi in cui,
dopo essere stato visto, il suo comportamento non cessa e anzi continua, quasi come
se il godere della segretezza del suo osservare si trasformasse nel godere del disagio
che la persona prova nell’accorgersi della sua presenza.
Ancora più lampante è il tratto sadico dell’esibizionista poiché l’esposizione dei
propri genitali o degli atti di autoerotismo provoca sempre disagio in chi guarda, e
dunque l’eccitamento dell’esibizionista proviene proprio dal forzare qualcuno ad
assistere alle sue attività sessuali contro la sua volontà e causandogli grave disagio e
sofferenza psicologica.
II.2 Quando voyerismo ed esibizionismo portano alle molestie sessuali
Tenendo conto delle caratteristiche del disturbo voyeuristico ed esibizionistico nel
contesto dei due reati in esame, bisogna analizzare l’intenzionalità del soggetto
agente, le modalità di svolgimento dell’azione criminosa e l’effetto che la stessa ha
sulla vittima per comprendere quale delle due fattispecie sia configurabile.
Analizzando nello specifico il caso di autoerotismo all’interno di un vagone
ferroviario, un chiaro atto esibizionistico, tendenzialmente si è portati a ipotizzare
l’illecito amministrativo di cui all’art. 527 c.p. poiché, essendo il treno un luogo
pubblico, si presuppone che la vittima dell’azione sia il gruppo di passeggeri a bordo
del vagone.
Ritengo, però, che questa analisi sia superficiale e solo parzialmente corretta
perché in questo caso viene preso in considerazione solamente il luogo in cui il fatto
è avvenuto. Per accertarsi correttamente della configurazione dell’art. 527 c.p. bisogna
dimostrare che il treno era effettivamente affollato, che l’intento del reo fosse quello
di espletare un suo bisogno davanti a un numero elevato di passeggeri e che a subire
il danno sia stata la collettività.
Se pure è vero che il gruppo di passeggeri ha assistito a una scena simile è
altrettanto vero però che l’autore del reato potrebbe aver deciso di compiere
l’autoerotismo perché particolarmente attratto da una specifica persona presente sul
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treno. In questo caso ritengo sia più corretto parlare di molestia sessuale, art. 609 bis
c.p. ultimo comma.
Si parla di molestia perché il soggetto passivo dell’azione, che viene
insistentemente osservato dal reo mentre consuma l’atto, si sentirà violato nella sua
sfera intima, oggettificato per il fine sessuale dell’altro e costretto a partecipare a
un’azione a cui non ha prestato il suo consenso.
Ancora più evidente lo diventa nel momento in cui chi compie l’atto di
autoerotismo si trovi seduto dirimpetto o di fianco alla persona verso cui sta
indirizzando la sua attenzione sessuale, se nel commettere l’atto la osserva
intensamente ammiccando o se il vagone ferroviario, o qualsivoglia luogo pubblico in
cui si trovano, sia vuoto o parzialmente affollato.
È necessario anche specificare che, in questi casi, per configurare la molestia
sessuale piuttosto che gli atti osceni in luogo pubblico, o viceversa, per i motivi sopra
spiegati, trovo superfluo stabilire se il luogo in cui viene consumato il fatto sia
abitualmente frequentato da minori o meno. Certamente la presenza o abitualità del
minore nel contesto è rilevante, ma ritengo che lo sia solo ed esclusivamente al fine
della quantificazione della pena.
Se si stabilisse l’illecito di cui all’art. 527 c.p. o il 609 bis c.p. solo in base alla
presenza del minore di età sarebbe come affermare che il soggetto adulto non possa
essere turbato dall’esposizione a un atto sessualmente esplicito e quindi non possa
godere della protezione e tutela di cui gode il minorenne; dunque se un professore
universitario dovesse compiere un atto di autoerotismo in un aula durante una
lezione, nessuno avrebbe il diritto di fermarlo e denunciarlo perché essendo tutti
maggiorenni sta commettendo un atto lecito.
Analizzando invece il caso in cui un soggetto voyeurista si appostasse in auto nella
via sottostante l’abitazione di una donna per spiarla durate la doccia che, eccitandosi
nello spiare il momento intimo della donna in questione, iniziasse a masturbarsi
solitamente incorre in una segnalazione amministrativa per atti osceni in luogo
pubblico o, in alcuni casi specifici, al massimo in violazione della privacy.
Anche in questo caso non sono completamente d’accordo con la configurazione
dell’art. 527 c.p. poiché la vittima del gesto non è la comunità ma la donna intenta a
docciarsi nella sua abitazione. Se vi dovessero essere dei passanti in quella via che,
sfortunatamente, dovessero assistere alla scena diventerebbero sicuramente vittime
collaterali dell’atto sessuale poiché non sono loro il vero oggetto del desiderio sessuale
del voyeurista.