ATTEGGIAMENTO DEI GIOVANI VERSO IL SERVIZIO CIVILE
MIGLIORELLI VITTORIA 6
Ho diviso il mio elaborato in sette capitoli, nel primo capitolo parlo di cos’è
il Servizio civile, di come e del perché è nato, della sua organizzazione a
livello amministrativo, degli impegni che si prefigge e della sua apertura ad
esperienze anche all’estero.
Nel secondo capitolo viene approfondito il tema dell’obiezione di coscienza,
delle difficoltà che hanno dovuto affrontare i giovani che lo reclamavano e
vengono raccontate le esperienze di due obiettori durante la loro missione
con i Caschi Bianchi.
Nel terzo capitolo parlo della Protezione civile, della sua storia, delle attività
che svolge per aiutare le popolazioni in difficoltà e dei suoi progetti per il
Servizio Civile.
Nel quarto capitolo parlo di come il Servizio Civile rappresenta un impegno
per aiutare gli altri ma anche per crescere personalmente.
Il quinto e il sesto capitolo sono dedicati ad alcune strutture nazionali ed
internazionali che operano in casi di emergenza e usufruiscono dell’aiuto
dei volontari del Servizio Civile, questi rappresentano per loro un aiuto
indispensabile per proseguire i loro progetti umanitari.
Infine il settimo capitolo è dedicato ai racconti diretti di giovani che stanno
effettuando il loro servizio in Sri Lanka, e ai risultati della mia ricerca su un
gruppo di ragazze che hanno terminato il servizio.
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CAPITOLO 1
IL SERVIZIO CIVILE
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1. IL SERVIZIO CIVILE
1.1. COS’ E’
Il Servizio Civile “è un modo di servire la Patria”
1
, è un mezzo per creare
“la pace attraverso l’attenzione e la prevenzione dei bisogni della società
civile”
2
.
Il Servizio Civile Nazionale è una importante occasione di crescita
personale per i giovani, è un’opportunità di educazione alla cittadinanza
attiva, uno strumento prezioso per aiutare le fasce più deboli della società
contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.
Il Servizio Civile Nazionale è stato istituito con la legge “6 marzo 2001
n° 64”
3
, all’articolo 1 della suddetta legge vengono elencate quelle che
devono essere le finalità del Servizio, queste sono: la difesa della Patria con
mezzi e attività non militari; il favorire la solidarietà sociale; il promuovere
la solidarietà e la cooperazione nazionale ed internazionale con una
particolare attenzione “alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e
1
www.comune.colonna.roma.it
2
www.comune.colonna.roma.it
3
“Istituzione del Servizio Civile Nazionale”
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all’educazione alla pace”; la salvaguardia e la tutela del patrimonio delle
nazioni, inteso in patrimonio ambientale, storico-artistico, culturale e della
protezione civile; infine la formazione civica, sociale, culturale e
professionale dei giovani attraverso l’avviamento di attività negli enti e
nelle amministrazioni varie.
Nell’articolo 2 si dispone che, dopo la sospensione del servizio di leva
obbligatorio, “il servizio civile è prestato su base esclusivamente
volontaria”; inoltre viene stabilita l’ammissione al servizio di uomini e
donne, vengono riconosciuti gli stessi benefici dei volontari in ferma delle
Forze Armate, possibilità di effettuarlo anche all’estero.
Il Servizio Civile, come già detto, è un modo di difendere la patria, tale
“dovere” è sancito dall’articolo 52 della Costituzione “La difesa della
Patria è un sacro dovere del cittadino”, difesa riferita non solo al territorio e
ai confini dello Stato ma anche alla condivisione dei valori comuni che sono
le fondamenta dell’ordinamento democratico.
Il Servizio Civile Nazionale è la possibilità per i giovani tra i 18 e i 28 anni,
di dedicare un anno della loro vita alla solidarietà, un impegno per il bene di
tutti e per la ricerca della pace; dal 1° gennaio 2005 si svolge su base
esclusivamente volontaria.
Il Servizio Civile garantisce ai giovani che lo intraprendono, un’educazione
e una formazione acquisita attraverso attività svolte nell'ambito dei servizi
alla persona, nella salvaguardia dell'ambiente, del patrimonio storico-
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artistico e culturale, nell'ambito della protezione civile, nella formazione ed
educazione alla pace tra i popoli, e la possibilità anche di svolgere il proprio
servizio all’estero.
Il Servizio Civile, consente ad enti pubblici e privati no profit di avvalersi di
personale giovane e motivato, stimolato dalla voglia di vivere un'esperienza
gratificante nel campo della solidarietà sociale, assicurando un servizio
continuativo ed efficace dietro ricevimento di un compenso minimo.
I progetti di volontariato devono essere presentati, dagli enti pubblici e
privati che lo desiderino, all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile che li
esamina, li approva e poi inserisce nei bandi pubblicati sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica.
Una volta approvato il progetto, l’ente sceglie le figure adeguate alle attività
da svolgere attraverso una selezione tra le candidature giunte in seguito al
bando di concorso.
L’ente può quindi comunicare la graduatoria provvisoria all’Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile che provvederà a verificarla ed approvare.
E’ poi l’ ufficio Nazionale per il Servizio Civile che, con un provvedimento,
dispone l’avvio al servizio dei volontari, specificando la data di inizio e le
condizioni di partecipazione al progetto.
Questi progetti di volontariato attivano, durante i 12 mesi di servizio, un
rapporto privilegiato tra l’ente e i volontari che in genere tendono a
mantenere rapporti con la struttura che li ha ospitati.
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I giovani interessati a svolgere il Servizio Civile Nazionale, devono
presentare, entro la data di scadenza prevista dal bando, la domanda di
partecipazione ad un solo progetto tra quelli allegati nel bando, pena
l’annullamento della richiesta.
La domanda di partecipazione deve essere indirizzata all’ente presso il quale
si vuole svolgere in servizio, deve essere redatta secondo un apposito
modello, è necessario indicare il progetto al quale si vuole partecipare; i dati
personali; deve poi dichiarare: di essere cittadino/a italiano/a; di non aver
riportato condanne penali; di essere (o non essere) disponibile ad effettuare
il servizio anche in posti resi disponibili dopo le procedure selettive; di
essere (o non essere) disponibile ad essere assegnato ad un progetto
differente da quello da lui prescelto; di aver preso visione del progetto in
questione e di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’ente; di essere (o
non essere) residente nel luogo di realizzazione del progetto; che provvederà
autonomamente alle spese di viaggio per raggiungere la sede del progetto; di
non aver presentato ulteriori domande per le selezioni di altri progetti di
Servizio Civile; di non avere rapporti di lavoro con l’ente che realizza il
progetto nemmeno nell’anno precedente.
Il candidato/a deve corredare la richiesta, ove possibile, da titoli di studio,
titoli professionali e documenti attestanti esperienze lavorative già svolte.
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Nel momento della selezione, l’ente compila per ogni candidato un modulo
con le informazioni sul soggetto, anche questo è un modulo che perviene
all’ente dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
In questo modulo il selettore inserisce: i dati personali del candidato/a;
indica presso quale ente ha fatto richiesta; per quale progetto; la sede di
realizzazione; quanti volontari sono previsti in tale sede; il numero della
Gazzetta Ufficiale e la data nella quale è stata inserita l’approvazione del
progetto; la data di presentazione della domanda del candidato/a; una serie
di valutazioni personali del selettore sul ragazzo/a che scaturiscono durante
il colloquio, ad esempio sulle motivazioni, sulla sua condivisione del
progetto, interesse ad acquisire abilità e professionalità previste da progetto;
viene poi chiesto al ragazzo/a se è disposto/a a richieste quali:
pernottamento nella struttura, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria, ecc.;
vengono valutate doti e abilità umane; viene poi data una valutazione finale.
Questi moduli vengono poi esaminati per stilare la graduatoria di tutti i
candidati/e e procedere con le chiamate in servizio.
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1.2. LA STORIA
La storia del Servizio Civile Nazionale affonda le sue radici nella storia
dell’obiezione di coscienza, di questa è l’erede ed ha con essa un rapporto
di continuità che non lascia vuoti.
Ne 1972 il governo approva la legge n. 772
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, con questa legge viene sancito
il diritto all’obiezione di coscienza per motivi morali, religiosi e filosofici;
viene inoltre istituito il servizio civile sostitutivo del servizio militare,
pertanto obbligatorio.
All’articolo 1 della su citata legge viene stabilito che i giovani obbligati al
servizio di leva che dichiarano di essere contrari all’uso delle armi per
motivi di coscienza possono essere ammessi a espletare il loro servizio in
altri modi previsti dalla stessa legge, inoltre si predispone che non possono
avvalersi di questa legge coloro che risultano titolari di licenze o
autorizzazioni relative ad armi o che sono stati condannati per detenzione o
porto abusivo di armi.
All’articolo 3 viene stabilito che è il Ministero per la Difesa a decidere sulla
fondatezza delle richieste di obiezione e darà risposta entro sei mesi al
richiedente.
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“Norme in materia di obiezione di coscienza”
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All’articolo 5 è stabilito che il servizio sostitutivo deve avere una durata
maggiore al servizio di leva di otto mesi, con successivi decreti è stata
parificata la durata.
Una volta approvata la domanda il ragazzo viene distaccato presso enti,
organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di
tutela del patrimonio forestale.
L’approvazione della legge del 1972 n. 772 è avvenuta in conseguenza di:
azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente, interesse dei
cittadini nei confronti di un gran numero di giovani disposti ad affrontare il
carcere pur di non prestare un servizio armato qual’ è il servizio militare
obbligatorio.
Alla nascita il servizio civile è stato intrapreso da poche decine di
coraggiosi, alla fine degli anni ’80 è diventata un’esperienza di migliaia di
giovani dopo che la Corte Costituzionale nel 1989 ha parificato, con una
sentenza, la durata del servizio militare e civile; è iniziato così ad aumentare
il numero delle domande dei giovani obiettori, richieste giunte nel 1999 a
110.000.
Con l’aumento delle richieste di servizio civile, aumenta anche l’offerta dei
servizi e si passa da poche decine di associazioni degli anni ’80, a oltre
3.500 Comuni abilitati a impiegare obiettori, quasi 100 Università, oltre
200 Unità Sanitarie Locali e 2.000 associazioni private negli anni ’90.
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Il Servizio Civile effettuato dagli obiettori diventa una risorsa sociale per il
paese.
Oggi sono stati varati diversi provvedimenti che regolano il sevizio civile:
sono state approvate delle norme per vigilare sugli enti e per sanzionare,
dove necessario, coloro che violano le modalità di impiego dei volontari e
non realizzano in tutto o in parte i progetti; si è rivisto l’orario settimanale di
impiego dei ragazzi, che è passato da 36 a 30, e un monte annuo minimo di
1400 ore, ciò è stato pensato per una flessibilità degli orari secondo
l’esigenza dell’ente e per l’impossibilità di svolgere altre attività di lavoro,
se incompatibile con l’espletamento del servizio; il divieto di presentare
ulteriore domanda per coloro che hanno prestato un anno di servizio civile.
Al termine dell’anno di servizio, il volontario riceve l’attestato di
effettuazione del servizio, questo equipara il titolare dell’attestato al
personale militare volontario in ferma annuale.
L’8 luglio 1998, il Parlamento ha varato la legge n° 230
5
, in questa legge
l’obiezione di coscienza viene riconosciuta come un diritto del cittadino, a a
All’articolo 1 la sopraccitata legge sancisce: "I cittadini che, per obbedienza alla
coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione …
opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei
Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in
5
“Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 163 del 15 luglio 1998.
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sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo
dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa
della Patria"
6
.
L’amministrazione di questo servizio viene da ora in poi, sottratta al
Ministero della Difesa e affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ove viene costituito un apposito ufficio : “Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile”.
Riconoscendo l’importanza di coloro che sono coinvolti nel Servizio Civile,
viene creata la “Consulta Nazionale del Servizio Civile”, questa opera
presso l’”Ufficio Nazionale per il Servizio Civile” quale organismo
permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo
ufficio.
La Consulta Nazionale per il Servizio Civile opera presso l’Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile quale “organismo permanente di
consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio”.
La Consulta, nominata con DPCM il 29 aprile 1999, si è riunita la prima
volta il 21 giugno 1999, durante la seduta sono stati nominati il Presidente
–Dott. Licio Palazzini- e il Vice Presidente –Dott. Massimo Paolicelli-.
Con DPCM del 26 novembre 1999, si provvede a nominare tutti i membri
della Consulta.
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www.parlamento.it
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Con il decreto legislativo 77 del 2002, viene stabilita l’integrazione della
consulta con i rappresentanti delle Regioni, chiamate a svolgere un ruolo più
attivo nell’organizzazione del Servizio Civile.
Al punto 2 del decreto vengono stabiliti i compiti dell’Ufficio Nazionale per
il Servizio Civile che deve organizzare, attuare e curare lo svolgimento del
servizio civile, deve inoltre programmare, indirizzare, coordinare e
controllare il servizio.
Al punto 7 del suddetto decreto viene stabilito che l’Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile determina annualmente il numero massimo dei giovani che
possono essere ammessi a prestare il servizio in base alle risorse finanziarie
e tenendo conto dei giovani richiesti dai progetti approvati.
Al punto 8 viene specificato che l’avvio dei giovani al servizio avviene sulla
base del contratto sottoscritto dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
Al punto 9, “Trattamento economico e giuridico”, si stabilisce che ai
giovani ammessi al servizio: compete un assegno mensile ed eventuali
indennità per il servizio effettuato all’estero; tramite l’ISVAP
7
l’Ufficio
Nazionale provvede ad assicurare i ragazzi/e per i rischi connessi allo
svolgimento del servizio; il periodo di servizio è riconosciuto per la
determinazione dell’anzianità lavorativa con le stesse modalità di
7
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, istituito nel
1982
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riconoscimento del servizio di leva; al personale femminile, in caso di
gravidanza, è sospeso dall’attività dal momento della sua comunicazione
con certificazione medica all’Ufficio Nazionale o alla regione fino all’inizio
del periodo di astensione obbligatoria, dalla data di sospensione fino al suo
servizio le viene corrisposto un assegno ridotto di un terzo; al termine del
servizio, compiuto senza demerito, l’Ufficio Nazionale rilascia loro un
attestato dal quale risulta l’effettuazione del servizio.
Per quanto concerne la Consulta Nazionale, la legge del 16 gennaio 2003
n° 3, all’art. 3 prevede che: "la Consulta Nazionale per il Servizio Civile è
composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in
maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e
privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile
nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra
rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle Regioni e
delle amministrazioni pubbliche coinvolte".
L’attuale composizione della Consulta, nominata con DPCM
il 17 marzo 2003 (integrata con i successivi provvedimenti: DPCM 31
marzo 2003, DPCM 15 maggio 2003, DPCM 6 maggio 2004, DPCM 19
maggio 2004, DPCM 19 settembre 2005) – in assenza di organismi
rappresentativi dei volontari - è costituita di 11 membri:
6 rappresentanti degli enti e loro organi rappresentativi;
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1 rappresentante delle Regioni;
2 rappresentanti per gli obiettori di coscienza;
2 rappresentanti per le amministrazioni pubbliche coinvolte.
Durante la prima seduta della Consulta, il 27 marzo 2003, viene confermato
Presidente il Dott. Licio Palazzini, mentre le funzioni di Segreteria sono
svolte, ai sensi del DM 12 dicembre 2003, dal Servizio del Personale e dai
Servizi Generali.
Dopo 11 anni di dibattito politico (1987-1998), viene approvata la legge che
porterà ad un nuovo sistema di Forze Armate su base esclusivamente
volontaria.
Tale riforma è attuata dal parlamento il 14 novembre 2000 con la legge 331
“Norma per la istituzione del servizio militare professionale”; questa norma
fissa al 1° gennaio 2007 la data di sospensione della leva obbligatoria,
anticipata al 1° gennaio2005 con la legge 23 agosto 2004 n° 226.
Gli oltre 25 anni di esperienza costruiti con gli obiettori di coscienza, hanno
rappresentato: una risorsa delle politiche sociali in ambito assistenziale
verso anziani, disabili, minori; si è concorso alla formazione di giovani
verso profili professionali orientati al principio costituzionale della
solidarietà sociale; più attenzione alle politiche ambientali e di cooperazione
internazionale; un nuovo patto di cittadinanza tra giovani ed istituzioni dove
trovano equilibrio doveri di socialità e diritti individuali.