1 ART.18 DELLA COSTITUZIONE: LA DISCIPLINA DEL
DIRITTO DI ASSOCIAZIONE
art. 18 COST –I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente , senza autorizzazio-
ne, per fini che non sono vietati dalla legge penale
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere mi-
litare
L’articolo 18 della Costituzione sancisce il diritto di associarsi liberamente per fini che non siano
vietati dalla legge penale, e con strutture metodologiche che non siano segrete o militari.
Le associazioni garantite da tale articolo vanno ricompresse nel novero delle formazioni sociali di
cui parla l’art. 2 della Costituzione, come formazioni liberamente costituite. La liberta’ di
associazione consiste nella garanzia offerta agli individui di potersi liberamente collegare ad altri
soggetti con vincolo di natura giuridica, onde realizzare uno scopo comune; vincoli riferiti ad un
ordinamento che inerisce alla organizzazione associativa, e non fa parte dell’ordinamento statale.
Vediamo ora di analizzare l’art.18 nei minimi dettagli in modo da evidenziarne la disciplina del di-
ritto di associazione:
A) “DIRITTO DI ASSOCIARSI” è l’atto di costituire una libera unione di persone (“Formazione
Sociale” ai sensi dell’art.2 COST) volta in maniera duratura al perseguimento di scopi di varia
natura.
B) “AUTORIZZAZIONE” puo’ essere definita come quel provvedimento mediante il quale la Pub-
blica Amministrazione, nell’esercizio di una attivita’ discrezionale in funzione preventiva prov-
vede alla rimozione di un limite legale che si frappone all’esercizio di una attivita’ inerente ad un
diritto soggettivo o ad una potesta’ pubblica.
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C) “ASSOCIAZIONI SEGRETE” sono quelle associazioni che non vogliono rendere noti i nomi
dei propri appartenenti, la sede in cui si svolgono le riunioni e le finalita’ che perseguono. L’oc-
cultamento di tali elementi tiene tali gruppi nell’ombra, consentendogli di interferire e orientare
l’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, amministrazioni pubbliche,…. .
D) “ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE MILITARE” sono associazioni strutturate in modo ri-
gidamente verticistico e con una disciplina che ne affida integralmente la guida ai suoi dirigenti.
Sono vietate ove risulti che si propongano di raggiungere i propi obiettivi con metodi violenti. Se
si propongono scopi politici sono inoltre in contrasto con gli artt. 39-49COST. che prevedono la
democraticita’ interna della associazione sindacale e la partecipazione democratica dei partiti po-
litici alla determinazione della politica nazionale. Esistono tuttavia organizzazioni che presenta-
no una struttura interna di tipo militare ma non perseguono scopi politici e non si avvalgono di
mezzi violenti: tali associazioni sono ovviamente lecite.
Si noti che la Costituzione con questa circonlocuzione ha espressamente vietato ogni forma di ri-
costruzione dello squadrismo fascista che si fondava appunto sull’azione di gruppi paramilitari.
In riferimento a questo divieto il punto XII delle disposizioni transitorie e finali della costituzione
vieta la riorganizzazione , sotto qualsiasi forma , del disciolto partito fascista. Al fine di dare at-
tuazione alla norma in esame , la l.645/52 definisce la riorganizzazione del partito fascista come
quell’attività svolta da associazioni e movimenti e caratterizzata dal perseguimento di finalità anti
democratiche , proprie del partito fascista , esaltando , minacciando o usando la violenza quale
metodo di lotta politica , propugnando la soppressione delle libertà costituzionali o denigrando la
democrazia , le sue istituzioni e i valori della resistenza , svolgendo propaganda razzista ,
esaltando esponenti , principi , fatti e metodi propri del fascismo . (1) (2)
La norma dunque vieta tutte le associazioni la cui costituzione è diretta alla commissione di reati o
i cui fini possono essere raggiunti solo mediante la commissione di reati. Sono perciò vietate,
e ne vanno puniti i promotori, le associazioni di tipo sovversivo dell’ordine costituzionale (sociale,
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economico…) o dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre (270-
271 C.P.) o comunque dirette al fine di delinquere (416-416bis C.P.) .
Negli ultimi anni l’art.18 COST è stato chiamato in causa a proposito della LOGGIA MASSONI-
CA P2: a differenza della MASSONERIA ufficiale ( che oggi va considerata in Italia tra le
associazioni non riconosciute come persone giuridiche , ma lecite e comunque disciplinate dal
codice civile ), che non è associazione segreta, in quanto ne sono noti associati, scopi e sede, la
LOGGIA P2 si è attivata per coalizzare tutti gli elementi idonei ad attentare al corretto svolgimento
delle pubbliche funzioni, soprattutto inquadrando la trasparenza dell’attività pubblica
IL c.d. “COMITATO DEI TRE SAGGI” istituito con D.P.C.M. 7 maggio 1981 e composto dai
professori V.Crisafulli , A.Sandulli e L.LEVI Sandri , ebbe il compito specifico di accertare se
concorressero i presupposti di fatto e di diritto per ritenere che la c.d. LOGGIA P2 fosse da
configurare come associazione segreta , vietata , in quanto tale , dall’ art. 18 COST. , anche in
relazione alla sospetta esistenza di elenchi di associati occulti , in altre parole al presunto
perseguimento di fini diversi da quelli dichiarati .
I punti essenziali su cui si incentra la relazione conclusiva possono essere riassunti in questo modo :
in primo luogo il Comitato ha cercato di chiarire i rapporti tra la LOGGIA P2 e la massoneria ,
federata al Grande Oriente d’ Italia , disegnandone il quadro storico .
Nel 1887 era stata istituita , in seno al Grande Oriente d’ Italia una loggia denominata “ di propagan
da massonica”.tale loggia , costituita a Roma , si proponeva di riunire personalità , specialmente
politiche , che erano interessate a una riservatezza verso l’ esterno , ed erano desiderose di sottrarsi
alla frequentazione con affiliati ed altre logge per non essere incalzati da richieste e sollecitazioni
.Essa era infatti una loggia “coperta” , caratterizzata dalla mancanza di adunanze dedicate ai lavori
della loggia e dall’ assenza del diritto di visita .
dopo la chiusura delle logge massoniche nel periodo fascista la LOGGIA fu ricostituita nel dopo
guerra , con le medesime caratteristiche , ma con il nome di “PROPAGANDA DUE” .
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Uno dei principali artefici della LOGGIA P2 era stato Licio Gelli , già appartenente alla Loggia
Romagnosi di Roma
nel 1970 Gelli ottenne la nomina a segretario organizzativo della “P 2” , la quale fu ristrutturata in
base alle esigenze del momento oltrechè per renderla più funzionale , anche e soprattutto per
rafforzarne il segreto di copertura , indispensabile per proteggere tutti coloro che per determinati
motivi dovevano rimanere occulti . In quel periodo Gelli fu molto attivo , ma la sua opera suscitò
all’ interno della massoneria polemiche e reazioni , tanto che nel dicembre del 2974 la P2 fu
demolita , ma dopo pochi mesi , nel maggio del 1975 , nacque la nuova P2 , stavolta come loggia
normale , cioè non più coperta , essa comprendeva una quarantina di iscritti ed era presieduta da
Licio Gelli che ne era il “ MAESTRO VENERABILE “.
Anche questa nuova P2 continuò ad attirare critiche e accuse : nel 1976 vi furono scontri interni alla
massoneria anche in seguito a notizie di stampa che ricollegavano fatti criminosi a soggetti ad essi
appartenenti . In conseguenza di questi fatti , su richiesta della loggia . il G.M. sospese l’ attività
della P2 a tempo indeterminato .A seguito di tale sospensione la P2 si trovò ad essere nella
disponibilità esclusiva di Gelli : da tale momento visse di vita autonoma , incrementandosi
fortemente per numero ed autorevolezza degli adepti .
Gelli oltre che promotore ed animatore , fu l’ esclusivo organizzatore , animatore , amministratore e
documentatore di tale formazione .
Quest’ ultima non tenne mai riunioni ; sino al 1980 essa non ebbe neppure un recapito . l’ unico
punto di riferimento era Gelli , rintracciabile presso l’ Hotel Excelsior di Roma .
Lo sviluppo dell’ associazione rese necessario suddividere gli affiliati in una serie di gruppi ( di-
ciotto per l’ esattezza ) , affidati alle cure di capigruppo , per lo più decentrati nelle regioni , che
dovevano tenere i contatti e raccogliere le richieste e le sollecitazioni .
nel 1980 fu aperta anche una sede , a Roma , presieduta dal generale Picciotti ( uno dei quattro capi
gruppo romani ) .
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Chiarite per sommi capi le modalità della nascita , evoluzione ed involuzione della LOGGIA P2 , il
COMITATO DEI TRE SAGGI ha affrontato il problema di merito , in pratica ha preso in esame gli
aspetti che hanno caratterizzato tale organismo , ma questo sarà oggetto di apposito argomento (
vedi CAP. 3 par.2 ) . (3)
(1) CIAN-TRABUCCHI Commentario al codice penale Ed.Cedam
(2) MULTIMEDIA SIMONE CD-ROM Codice Penale e di Procedura Penale esplicato e
annotato con la giurisprudenza Ed. Esselibri
(3) GALLISAI PILO M.G. Le associazioni segrete . Profili penali. Ed. Cedam
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2 LE APPLICAZIONI DEL 2°COMMA
DELL’ART.18COST
§1 LA LEGGE 17/82
In conseguenza dello scandalo della LOGGIA P2, il governo, allo scopo di individuare con una
certa esattezza il concetto di “Associazione segreta” vietato dalla Costituzione, ha presentato un
apposito disegno di legge, poi diventato la legge 25-1-1982 n°17 ”Norme di attuazione dell’art.18
della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata
LOGGIA P2”. Il testo normativo è composto di due parti:
1) Nella prima parte ha fissato alcune direttrici di attuazione del divieto. In quanto alla
definizione dell’associazione segreta, la legge ha optato per il collegamento fra un profilo
strutturale ( occultamento dell’esistenza, delle finalità e delle attività sociali, regola di
inconoscibilità totale, parziale o anche reciproca fra i soci ), ed un profilo finalistico,
consistente in una attività diretta ad interferire sull’esercizio di organi costituzionali, di
amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche
economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.
2) Nella seconda parte viene in concreto disciolta la LOGGIA P2 con effetto immediato e con
la confisca dei beni.
La legge stabilisce che in futuro tali associazioni siano sciolte con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri a seguito di una sentenza irrevocabile che ne accerti la segretezza.
la legge dichiara applicabile a tutti i pubblici dipendenti l’art. 212 T.U. delle leggi di
pubblica sicurezza, che prevede sanzioni disciplinari per i dipendenti pubblici che
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appartengono ad associazioni costituite in modo clandestino ed occulto, i cui soci sono
vincolati dal segreto.
Il legislatore ritiene che perché esista una associazione segreta, debbano ricorrere i seguenti
presupposti:
1) l’occultamento, anche in via alternativa
• delle finalità delle attività sociali
• di tutti o parte dei soci, tra loro e rispetto a terzi
• Lo svolgimento di attività dirette a interferire sull’esercizio delle funzioni di organi
dell’esistenza dell’associazione
2) costituzionali, di amministrazioni pubbliche , di enti pubblici anche economici nonché di
servizi pubblici essenziali
L’occultamento anche di uno solo degli elementi indicati, è sufficiente ad attribuire ad una
associazione ( purchè concorra lo scopo di interferire sui pubblici poteri ) il carattere di segretezza.
(1) (2) (3)
§2 LA LEGGE 43/48
L’altro divieto posto dal secondo comma dell’art.18Cost. ha trovato attuazione con il Decreto
Legislativo 14 febbraio 1948 n° 43 che ha fissato i connotati delle associazioni a carattere militare
nell’inquadramento degli associati in corpi , reparti o nuclei, con disciplina e ordinamento
gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l’eventuale adozione di gradi o di uniformi, e
l’organizzazione atta anche all’impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia.
Lo scopo del divieto va individuato nella necessità di eliminare tutti i fattori di turbamento
dell’attività politica, in particolare di quelli che tendono a sostituire alla suggestione delle idee
quella della forza: tale è sicuramente l’effetto prodotto dalle associazioni paramilitari, le quali,
imponendo agli aderenti, un regime di cieca obbedienza, soffocano il libero dibattito, ed inoltre per
la loro struttura, esercitano una indubbia azione intimidatoria in tutti i consociati. (1) (2) (3)
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(1) CIAN-TRABUCCHI Commentario al codice penale Ed. Cedam
(2) GALLISAI PILO M.G. Le associazioni segrete . Profili penali Ed. Cedam
(3) CR-ROM Codice Penale e di Procedura Penale esplicato e annotato con la giurisprudenza
Ed.Esselibri
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3 QUANDO UNA ASSOCIAZIONE SI PUO’DEFINIRE
SEGRETA?
L’associazione segreta, in base ad una tradizione storica che risale ai secoli scorsi, si caratterizza
per un solo elemento: la “volonta’ di segretezza”.Tale volonta’ non implica necessariamente il fatto
che dell’associazione non se ne conoscano l’ esistenza, le finalita’, le persone che la compongono o
che ne sono a capo ( ad esempio della Carboneria ne erano note sia l’esistenza, che le finalita’ ed
anche alcune persone rappresentative che ne erano a capo); tuttavia il solo elemento che le
qualificava in tal modo era la volontà di essere associazioni segrete e quindi di occultarsi.
Ai fini che qui interessano è necessario analizzare il dato costituzionale per vedere se in esso la
segretezza costituisca un limite autonomo, per cui sarebbero vietate tutte le associazioni che
presentano tale carattere, o no; ed in questa seconda ipotesei ci si deve domandare se tale divieto
non debba essere interpretato, alla luce di altre disposizioni costituzionali, nel senso che ciò che il
costituente mirava ad impedire col divieto della segretezza, riguardasse solo le associazioni che
perseguivano fini lato sensu politici.
Va rilevato che la lettera dell’art.18 offre argomenti a favore della interpretazione del carattere della
segretezza come limite autonomo; la congiunzione “ e”, utilizzata nel secondo comma, per
estendere il limite del divieto di associazione ove si tratti di associazioni paramilitari, sembrerebbe
deporre a favore di tale tesi. In questi termini va rilevato che l’art.18 COST. pone dei limiti al diritto
di associazione in base a tre criteri :il fine, l’organizzazione e il fine congiunto alle modalità
organizzative.
Ulteriore rilievo è che il divieto è inserito in un comma distinto; ciò farebbe pensare che le
associazioni segrete non sempre si propongano di svolgere attività penalmente vietate; se non si
tenesse ben distinto lo svolgimento di attività illecita penalmente da quella solamente segreta, si
giungerebbe ad abrogare il dettato posto dal secondo comma dello stesso articolo.
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Come le associazioni cui è proibito organizzarsi militarmente sono solo quelle aventi finalità
politiche, cosi’ anche le associazioni segrete che il costituente mirava a prescrivere non possono
essere altro che quelle che, anche indirettamente, perseguono finalità politiche. Fuori dal politico il
divieto sembra non avere senso.
Se si ritenesse valida la sola interpretazione letterale ne discenderebbe che qualsiasi associazione
che si proponga la volontà del segreto, dovrebbe rientrare nel divieto dell’art.18COST.
Mentre la scelta di colpire le associazioni solo perché segrete era concepibile in un regime
autoritario come quello precedente, ora, tale soluzione sarebbe incompatibile con il regime
democratico dove l’ordinamento è ancora ai principi di materialità ed offensività. Le associazioni
segrete vietate dovrebbero essere solo quelle che presentano un concreto ed effettivo pericolo per la
società. Sembra allora che la “ ratio “ del divieto sia di natura schiettamente politica.
Se non si interpretasse in tal senso la disposizione costituzionale, verrebbero perseguite
associazioni, anche se segrete, completamente innocue e quindi irrilevanti per l’ordinamento e si
verrebbe in tal modo a violare il principio di libertà di associazione e il diritto di riservatezza in essa
ricompresso.
In ossequio al principio di offensività, collegando l’art.18 con l’art.49 della Costituzione, si avrà che
saranno vietate non tutte le associazioni che presentano i requisiti della segretezza, ma solo quelle
che offendono il principio democratico, che è la base dell’ordinamento imposto dalla Costituzione.
Tale principio democratico si espliciterebbe sulla base dell’art.54 della Costituzione nell’essere
fedele alla Repubblica e nell’osservare le Costituzione e le leggi.
Infine il problema deve essere spostato nel senso che dovrà determinarsi ciò che deve essere
conoscibile e da chi, per evitare che la segretezza e ciò che possa restare non conosciuto, al fine di
non violare la stessa libertà associativa nel suo diritto alla riservatezza.
Secondo una dottrina più accettabile ( Meloncelli) bisognerebbe tener conto della funzionalità
dell’oggetto rispetto alla tutela dell’ordine pubblico, sulla base del quale verrebbe raffrontato il
diritto alla riservatezza con l’interesse dell’ordine pubblico.Ciò perché sulla base del bilanciamento
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degli interessi in conflitto si dovrà valutare quale dei due debba prevalere, quello della riservatezza
o quello dello relativo alla sicurezza della collettività. Le associazioni segrete vietate sarebbero
allora solo quelle che ledono o pongono in pericolo l’interesse fondamentale relativo all’ordine
pubblico.
Poiché un pericolo effettivo per l’ordine pubblico potrebbe manifestarsi solo per fini di rilevanza
politica, conseguentemente dovremmo dire che le associazioni segrete vietate dall’art.18COST sono
solo quelle che comportano un pericolo effettivo per la collettività, cioè quelle con fini lato sensu
politici. (1)
(1) GALLISAI PILO M.G. Le associazioni segrete . Lineamenti penali ED. Cedam
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