Introduzione
Nel mezzo dei continui cambiamenti che interessano i mercati e la competizione globale, le
risorse intangibili – quali la conoscenza, la capacita di innovazione, la proprieta intellettuale,
le risorse umane, le competenze organizzative e cosi via – rappresentano sempre piu degli
elementi basilari su cui misurare il valore di un’impresa, il suo potenziale competitivo ed il
suo posizionamento strategico all’interno di un mercato. La capacita di un'azienda di creare
valore economico dipende sempre piu dal possesso di un particolare brevetto, di una formula
scientifica o del know how relativo ad un processo di produzione che consenta, per esempio,
di saltare una fase della catena produttiva, ottimizzando tempi e risorse ed accrescendo la
produttivita della lavorazione.
Lo scenario economico mondiale ha subito dei cambiamenti radicali negli ultimi anni, anche a
seguito della comparsa della cosiddetta new economy e dell’economia della conoscenza, a ciò
si aggiunge la realizzazione del mercato globale e la dematerializzazione dei documenti
cartacei, a tutto vantaggio dei supporti informatici, che sempre piu caratterizzano l’evoluzione
dei sistemi produttivi. In tale contesto, la competitivita del sistema impresa risulta sempre piu
legata alle risorse intangibili, difficilmente imitabili, e sempre meno a quelle tangibili e
finanziarie che, ormai, non riescono piu a garantire autonomamente il differenziale
competitivo necessario per la sopravvivenza e lo sviluppo delle aziende.
La crisi economica, la debolezza del mercato del lavoro e l’incremento del debito pubblico
hanno indotto le istituzioni e le organizzazioni internazionali a ricercare nuove fonti di
crescita rispetto ai tradizionali strumenti fino a oggi utilizzati. Tali nuove fonti coincidono con
conoscenza e tecnologia, ovvero le basi per le risorse immateriali. A tale scopo, nel 2011
l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)
1
ha avviato un
progetto di ricerca denominato “New Sources of Growth: Knowledge‐ based Capital”
2
, con la
finalita di individuare i fattori a cui i governi devono porre particolare attenzione per
formulare politiche industriali volte a stimolare gli investimenti in conoscenze e tecnologie,
elementi fondamentali per supportare la competitivita e la produttivita delle aziende. Tra
1L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) è un'organizzazione internazionale di
studi economici per i paesi membri, paesi sviluppati aventi in comune un sistema di governo di tipo democratico
ed un'economia di mercato.L'organizzazione svolge prevalentemente un ruolo di assemblea consultiva che
consente un'occasione di confronto delle esperienze politiche, per la risoluzione dei problemi comuni,
l'identificazione di pratiche commerciali ed il coordinamento delle politiche locali ed internazionali dei paesi
membr
2 OCSE, “New Sources of Growth: Knowledge‐ Based Capital”, 2013.
V
Introduzione
questi, l'aspetto fiscale risulta essere uno degli elementi piu importanti per favorire
l'innovazione e la crescita. Alla stesse conclusioni è giunto un recente studio condotto dalla
Commissione Europea, “A Study on R&D Tax Incentives”
3
, che ha evidenziato come gli
incentivi fiscali per la ricerca e lo sviluppo incoraggino gli investimenti in risorse immateriali.
Tra le nazioni che possono essere considerate come riferimento per l’utilizzazione e la
valorizzazione dei Knowledge‐ based Capital
4
nei processi produttivi vi sono Svezia, Regno
Unito, Australia, Canada e USA, tutti Paesi in cui gli investimenti in risorse intangibili hanno
raggiunto o addirittura superato la quota investita in asset materiali.
Tavola 1 – Percentuale di investimenti in KBC rispetto al PIL per i principali paesi OCSE
5
La tabella sopra riportata evidenzia il gap che l’Italia si trova a dover colmare rispetto alle
best practices e, piu in generale, rispetto alla maggior parte dei Paesi OCSE. Appare quindi
evidente la necessita di interventi strutturali volti a stimolare l’utilizzo di investimenti in
risorse intangibili da parte delle imprese italiane.
Il tema della valorizzazione degli asset immateriali, e piu in generale del sostegno al processo
di innovazione aziendale, è di sicura attualita e ben presente nei programmi di Governo
italiano, che negli ultimi anni ha messo in atto una serie di azioni volte al sostegno del tessuto
3 EUROPEAN COMMISSION’S DIRECTORATE‐GENERAL FOR TAXATION AND CUSTOMS UNION,
“A Study on R&D Tax Incentives”, Working paper n.52, 2014.
4 L’OCSE definisce KBC la risultante degli investimenti in asset non fisici (immateriali) come ad esempio la
ricerca e sviluppo, dati, software, brevetti, nuovi processi organizzativi, competenze e conoscenze specifiche
dell’impresa, che di fatto promuovono la crescita e la produttivita delle imprese.
5 OCSE, “Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation”, 2013.
VI
Introduzione
industriale attraverso le Leggi di Stabilita 2014, 2015, 2016. In particolare, la Legge di
Stabilita 2015 ha introdotto il regime di tassazione opzionale “Patent Box” al fine di escludere
parzialmente dalla tassazione i redditi d'impresa derivanti da alcune tipologie di beni
immateriali. Tra i beni immateriali che rientrano nell’ambito applicativo del regime vi sono i
software protetti da copyright, brevetti, marchi, disegni, modelli, processi, formule e
informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili. Gli obiettivi del regime sono: il rientro in Italia dei beni immateriali
detenuti all’estero dalle imprese; il loro mantenimento entro i confini nazionali;
l’investimento in attivita di ricerca e sviluppo. Il regime si pone in continuita con i modelli
progressivamente introdotti in altri Stati membri della Comunita Europea (Belgio, Francia,
Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna) ed è conforme ai principi elaborati in
ambito OCSE con riferimento alla disciplina fiscale per la tassazione dei proventi derivanti
dall’utilizzo dei beni immateriali.
Premesso quanto sopra, si presenta di seguito una breve sintesi dello sviluppo dell'elaborato.
Nel primo capitolo si presenta il quadro di riferimento della normativa, che è stata introdotta
con la legge di Stabilita 2015 e attuata dal decreto del 30 luglio 2015. e si espongono le
istruzioni operative dell'Agenzia delle Entrate, che all'argomento ha dedicato in particolare
due circolari: la 36/2015 del 1 dicembre 2015 e, piu recentemente, la 11/2016 del 7 aprile. Nel
secondo capitolo, tenuto conto dell’ambito cui attengono le valutazioni ai fini Patent Box, si è
considerata l'identificazione degli intangibili secondo quanto definito dai principi dettati
dall’OCSE in tema di transfer pricing, all'interno del documento“Aligning Transfer Pricing
Outcomes with Value Creation” in un'ottica di confronto con quanto prescritto dalla disciplina
internazionale IASB e da quella nazionale OIC in tema di trattamento contabile dei beni
immateriali. Nel terzo capitolo si illustrano i principali approcci e metodi a cui è possibile fare
riferimento per la valutazione degli asset intangibili secondo quanto previsto dall'International
Valuation Standard Council (IVSC)
6
e dall'Organismo Italiano di Valutazione (OIV)
7
e si
6 L'International Valuation Standards Council (IVSC) è un'organizzazione indipendente, di diritto privato, senza
scopo di lucro, il cui compito è tutelare l’interesse pubblico. La finalita dell'IVSC è di accrescere la fiducia
riposta dalla collettivita nel processo di valutazione, mediante la creazione di un quadro di riferimento che
disciplini l'emissione di giudizi di valutazione credibili da parte di esperti di valutazione che siano in possesso di
un’adeguata formazione e agiscano in modo eticamente corretto. I principi internazionali di valutazione
contengono procedure per lo svolgimento di incarichi di valutazione in cui si utilizzano concetti e principi
generalmente riconosciuti, nonche una guida operativa per un'applicazione coerente di detti principi. L'IVSC
promuove altresi principi per disciplinare la condotta e le competenze degli esperti di valutazione. Tali principi
sono di competenza del Professional Board (IVSB) dell'IVSC e sono elaborati e pubblicati indipendentemente
dai Principi Internazionali di Valutazione (International Valuation Standards).
7 L'Organismo italiano di valutazione è una fondazione senza scopo di lucro, costituita nel novembre 2011 al
VII
Introduzione
approfondiscono le metodiche prescritte dall'OCSE in tema di prezzi di trasferimento di
intangibili. Si analizza inoltre il rapporto di quest’ultime coi metodi comunemente utilizzati in
tema di valutazione degli intangibili, potenzialmente impiegabili anche per le analisi il Patent
Box. Nel quarto capitolo si presenta infine il caso di un'azienda friulana, operante nel settore
metallurgico, che ha optato per il regime di tassazione agevolata Patent Box; da qui si
trarranno alcune conclusioni in merito all'applicabilita, nel contesto locale, delle teorie e dei
metodi previsti nell'ambito di questa nuova disciplina.
fine di perseguire i seguenti obiettivi: predisporre e mantenere aggiornati i principi italiani di valutazione di
aziende, di strumenti finanziari e di attivita reali, attraverso un processo in grado di garantire il pubblico interesse
ed una elevata qualita; partecipare al dibattito internazionale degli esperti di valutazione dando voce alle migliori
professionalita del nostro Paese; divenire lo standard setter di riferimento per gli gli esperti di valutazione, gli
utilizzatori delle valutazioni, le Autorita di Vigilanza, il legislatore, gli omologhi enti esteri ed internazionali, gli
standard setter contabili nazionale ed internazionale; partecipare ‐ svolgendo un ruolo attivo di impulso e di
collaborazione ‐ al processo di formazione dei principi di valutazione internazionali e delle guide applicative e
delle best practices emanate da standard setter esteri che si ispirano al medesimo conceptual framework dei
principi di valutazione internazionali e/o domestici; favorire la conoscenza dei principi di valutazione nazionali
ed internazionali.
VIII
Capitolo 1
Il Patent Box in Italia
Sommario
1.1 Premessa
1.2 Il Patent Box in Italia
1.3 I requisiti soggettivi
1.4 I requisiti oggettivi
1.5 La complementarietà tra i beni
1.6 L'attività di ricerca e sviluppo: la condizione di accesso al regime
1.7 La determinazione del reddito agevolabile
1.7.1 Utilizzo indiretto
1.7.2 Utilizzo diretto
1.7.2.1 I criteri di stima del contributo economico di un bene immateriale
1.8 Il Nexus ratio
1.8.1 La tracciatura e la fase transitoria
1.9 Le perdite
1.10 La procedura di ruling nel Patent Box
1.11 I regimi di “IP Box” nel panorama europeo ed internazionale
1.1 Premessa
La Legge di stabilità 2015 (Legge n.190 del 23 dicembre 2014), ha introdotto nel nostro
ordinamento un regime opzionale di tassazione agevolata
1
, volto a favorire i redditi dei
soggetti titolari di reddito d'impresa derivanti dall’utilizzo di brevetti industriali, marchi,
disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite
nel campo industriale o scientifico giuridicamente tutelabili: il “Patent Box”
2
.
La fonte ispiratrice di questo regime agevolato va rintracciata a livello sovranazionale, nel
“report” e nelle “azioni” formulate dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OCSE); nello specifico il BEPS (Addressing Base Erosion and Profit Shifting)
Final Report, pubblicato dall’OCSE il 12 febbraio 2015. All’interno di questo rapporto viene
evidenziato come la sovrapposizione dei sistemi fiscali dei singoli Stati possa determinare
1 In senso giuridico una norma può avere finalità agevolativa nel senso di essere posta in essere con l’obiettivo
di facilitare lo svolgimento di un’attività umana o il raggiungimento di un obiettivo; nel caso di specie
l’obiettivo sarà quello di incentivare il rientro o il mantenimento in Italia del capitale intellettuale nonché
favorire lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo.
2 Art. 1, commi 37-45 della Legge 23 dicembre 2014, n.190, modificata dal D.l 24 gennaio 2015 (cd investment
compact) convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2015, n.33.
1
Capitolo 1
fenomeni di doppia imposizione, nonché viene rilevato come le differenze tra i diversi
sistemi tributari dei vari Stati possano essere sfruttate dalle grandi imprese multinazionali al
fine di ridurre il carico fiscale complessivo. Dunque, le problematiche che il Rapporto illustra
sono relative all’erosione della base imponibile, che può derivare dalla costruzione di
operazioni o strutture fiscali artificiose, fenomeni che vedono un forte coinvolgimento degli
intangibiles
3
.
L’analisi effettuata dall’OCSE ha rilevato come l’erosione della base imponibile determini un
ingente sottrazione di risorse alle economie dei singoli Stati, risorse che potrebbero essere
destinate al welfare (specie nei Paesi in via di sviluppo), alla crescita, a piani di
consolidamento post-crisi e più in generale alla realizzazione di sistemi fiscali più equi
4
.
Secondo le stime OCSE, tale fenomeno determina delle perdite di gettito,
approssimativamente stimabili tra gli 88 e 211 miliardi di euro annui, corrispondenti al 4 /
10% del gettito globale relativo all’imposizione societaria
5
.
La globalizzazione dell’economia, con la conseguente allocazione delle risorse su scala
mondiale e la grave crisi economica che ha colpito l'economia mondiale a partire dal 2008,
hanno costituito un incentivo per le imprese multinazionali alla realizzazione di schemi di
pianificazione fiscale aggressiva (cd aggressive tax planning o ATP). Fenomeno che ha visto,
tra i Paesi maggiormente colpiti, i Paesi membri OCSE
6
.
La risoluzione dei problemi di fiscalità internazionale, in particolare quelli derivanti dai
fenomeni di doppia imposizione e dall’erosione della base imponibile, è stata affidata, fino ai
primi anni 2000, ai singoli Stati; tuttavia, ben presto, ci si è resi conto che l’intervento isolato
delle singoli nazioni era inadeguato ad arginare questo tipo di problematiche. A tal proposito
si sono espressi i leader mondiali attraverso le dichiarazioni conclusive del Summit G20
del
2012. In tale occasione, gli Stati partecipanti hanno assunto l'impegno di approfondire lo
studio di queste problematiche, affidando poi tale compito all’OCSE. Nel settembre 2012,
l’OCSE ha pubblicato il documento “Adressing Base Erosion and Profit Shifting” in cui sono
stati enucleati i fattori generativi del fenomeno BEPS; inoltre, all'interno del documento, ha
assunto l’impegno di redarre un piano d’azione globale nel quale definire iniziative precise
3 VALENTE P., “Tax planning aggressivo: il Rapporto OCSE - Adressing Base Erosion and Profit Shifting”, in
“il Fisco”, n.12/2013.
4 Servizio del Bilancio, nota breve “Il progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)”, n.13 ottobre 2015,
Senato della Repubblica, XVII legislatura, punto 3.
5 OCSE, “Meausuring and Monitoring BEPS”, 2015.
6 GALLO G., “Patent Box: dai BEPS alla normativa italiana”, in “il Patent Box - mensile de ilSole24Ore”,
n.5/2015.
2
Il Patent Box in Italia
che gli Stati possono porre in essere per fronteggiare tale fenomeno. Il suddetto “Action Plan”
è stato pubblicato il successivo luglio 2013 e propone 15 diverse iniziative (action
7
),
stabilendo delle precise scadenze per il loro compimento, nonché una precisa metodologia di
studio
8
ed approfondimento atta a garantire il coinvolgimento del maggior numero di Stati
possibile, compresi quelli estranei al G20. Nel successivo incontro G20, è stata ribadita la
necessità di combattere in maniera decisa l’elusione fiscale ed i Paesi partecipanti al progetto
sono stati invitati a verificare la compatibilità delle proprie normative fiscali con il contenuto
del Rapporto BEPS, eliminando le eventuali discrepanze e gli “incentivi” all’artificiosa
delocalizzazione dei profitti in territori a bassa fiscalità. In tale contesto, è stata posta
particolare attenzione ai redditi derivanti dall’utilizzazione economica dei beni immateriali in
relazione ai quali la delocalizzazione artificiosa risulta essere particolarmente agevole stante
la mobilità propria della loro natura.
Tra le “Actions” elaborate dall’OCSE, l’attenzione si è focalizzata altresì sulla necessità di
dettare delle linee guida volte a combattere i regimi fiscali dannosi; con questo intento è stata
elaborata l’Action 5 del BEPS intitolata “Counter harmful tax practices more effectively,
taking into account transparency and substance”. Attraverso quest’azione, l’OCSE ha
riattivato il progetto “harmful tax practices”, avviato nel 1998 e successivamente
abbandonato, assegnando un ruolo di priorità alla trasparenza nell’adozione di regimi
preferenziali, i quali, secondo l'organizzazione, devono trovare la propria giustificazione nello
svolgimento di un'attività sostanziale da parte dei soggetti beneficiari. L’azione in esame è
stata seguita dalla pubblicazione del relativo report, intitolato “Action 5: Agreement on
Modified Nexus Approach for IP Regimes” e da un report finale del 2015 “Final Report on
Beps action 5”. E' proprio a quest’azione e ai relativi documenti, che il legislatore nazionale
ha fatto riferimento per la creazione del regime agevolativo Patent Box.
L’Action 5 BEPS, identifica lo svolgimento di un’attività sostanziale quale requisito
fondamentale per ottenere l’accesso a un qualsiasi regime di fiscalità preferenziale.
7 Action 1 “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”; Action 2: “Neutralising the Effects of
Hybrid Mismatch Arrangements”; Action 3: “Designing Effective Controlled Foreign Company Rules”; Action
4: “Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments”; Action 5:
“Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance”;
Action 6: “Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances”; Action 7: “Preventing
the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status”; Actions 8-10: “Aligning Transfer Pricing
Outcomes with Value Creation; Action 11: Measuring and Monitoring BEPS”; Action 12: “Mandatory
Disclosure Rules”; Action 13: “Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country
Reporting”; Action 14: “Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective”; Action 15: “Developing a
Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties”.
8 La metodologia di studio prescelta è la “public consultation”, in virtù della quale i documenti elaborati in
bozza vengono sottoposti alla pubblica discussione degli operatori del settore.
3
Capitolo 1
L’obiettivo è quello di allineare l’imposizione fiscale agli elementi che generano reddito,
evitando così l’artificiosa delocalizzazione in territori diversi da quelli in cui il valore è stato
creato e nei quali sia prevista una fiscalità particolarmente favorevole
9
. A tal fine sono stati
individuati diversi possibili approcci
10
, tra i cui, quello che ha ottenuto il maggior consenso è
stato il“nexux approach”, in base al quale l’ammissione del contribuente al regime
impositivo preferenziale è subordinato allo svolgimento di un’attività di “ricerca e sviluppo”
direttamente correlata al bene immateriale da cui derivano i redditi per i quali si richiede
l’agevolazione. Le “spese di ricerca e sviluppo” sono quindi un indicatore dello svolgimento
di un’attività sostanziale.
1.2 Il Patent Box in Italia
Il riconoscimento del ruolo fondamentale assunto dai beni immateriali all'interno delle
odierne attività economiche ha condotto il Legislatore italiano ad introdurre un regime
opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti da tale categoria beni
11
. La Legge del
23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015), in particolare l'articolo 1, commi da 37 a
45, ha previsto un regime fiscale agevolato, meglio conosciuto come Patent box, che prevede,
previo rispetto di alcuni requisiti, la parziale esclusione dalle imposte dirette dei redditi
derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto delle “Intellectual Propreties”. Alla Legge di stabilità
2015 hanno fatto seguito dapprima il Decreto Legge del 24 gennaio 2015 (Investment
compact, convertito nella legge del 24 marzo 2015, n.33) che ha modificato in parte il regime
di previa introduzione e, successivamente, il Decreto Ministeriale del 30 luglio 2015 (decreto
MISE-MEF) contenente le disposizioni attuative emanate dal Ministero dello Sviluppo
Economico in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ad essi sono poi
seguiti il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (n. prot. n.2015/154278),
concernente la procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo dei beni immateriali; e le
novità introdotte dal comma 148 della Legge 22 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità
2016).
9 ONEGLIA F. e GUACCI E., “Patent box: riflessioni sull’applicazione della norme e decreto attuativo”, in
“Bilancio e Reddito d’impresa”, n.12/2015.
10 Erano altresì indicati quali possibili il “value creation approach” e il “transfer pricing approach”: il primo
prevede il riconoscimento del regime fiscale preferenziale solo a condizione che il contribuente beneficiario
svolga un determinato numero di attività di ricerca e sviluppo; il secondo invece lo ammette nel solo caso in cui
il contribuente svolga un numero determinato di funzioni rilevanti nel territorio della giurisdizione che ha
istituito il regime di favore, usi il bene intangibile e sopporti i rischi ad esso correlati.
11 CARINCI A., “Un fisco competitivo può aiutare lo sviluppo”, in “Patent Box - la Guida de ilSole24Ore”,
2015.
4