Aspetti Problematici dell’Autotutela Decisoria
Si cercherà quindi di esaminare origini, applicazioni, prassi e possibili
sviluppi dell’istituto, attraverso le intuizioni e le riflessioni della
dottrina, e le decisioni e gli orientamenti della giurisprudenza; il
silenzio del legislatore è in questo settore profondo, quanto sono
invece ampie le digressioni dottrinali o le interpretazioni
giurisprudenziali.
Ed è proprio grazie a questo fervorio teorico, esaminando gli
orientamenti prevalenti o preferibili (in un’ottica di tutela del privato),
che possiamo pervenire ad una ricostruzione abbastanza lineare e
logicamente coerente dell’autotutela, dei singoli provvedimenti in cui
si manifesta, del procedimento di ciascuno di essi, degli effetti e dei
limiti degli stessi.
Certo permangono ancora oggi incertezze od oscurità, dovute
soprattutto ai molti punti di contrasto a livello dogmatico, o al
travolgente sopravvenire di nuove esigenze della pubblica
amministrazione, cui far fronte attraverso i propri strumenti giuridici.
Ma lo scopo di questo lavoro è forse proprio quello di far chiarezza, di
predisporre un quadro il più possibile omogeneo dell’autotutela,
affinché orientarsi agevolmente e con cognizione di causa nella
materia.
Forse è proprio quello che ancora non è stato fatto a livello
legislativo: progettare e realizzare un quadro sistematico ed
armonioso tratto da una moltitudine disordinata e discordante, in cui
trovare gli ultimi e/o prevalenti orientamenti sui singoli aspetti
dell’autotutela.
Si spiega così anche la ratio della suddivisione del presente lavoro:
una prima parte di introduzione nell’argomento, dedicata agli aspetti
più generali, trattati sia da dottrina che giurisprudenza; una cospicua
parte centrale incentrata sullo studio dei due maggiori provvedimenti
Aspetti Problematici dell’Autotutela Decisoria
di autotutela (annullamento e revoca), che meritano un’analisi più
ampia e approfondita; ed una finale in cui si pone interamente
l’attenzione sulle ultime prassi applicative dell’istituto, che hanno
consentito di porre in evidenza tratti più specifici; il tutto alla luce
degli ultimi e più aggiornati sviluppi, affinché presentare sempre e
comunque un quadro reale e concreto.
Premesso ciò si sente anche l’esigenza di avvertire che si rimane però
nell’accorta consapevolezza delle varie asperità irrisolte
dell’argomento, che ci si auspica, al pari delle certezze e dei punti
saldi, di evidenziare.
Aspetti Problematici dell’Autotutela Decisoria
CAPITOLO I
L’AUTOTUTELA DECISORIA FRA ELABORAZIONE
DOTTRINALE ED EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
1.1 Profili generali (brevi cenni).
L’autotutela, e cioè la capacità di “tutelarsi da sé”, è una delle
tipologie di attività in cui si manifesta la pubblica amministrazione.
Manifestazione della tendenza alla “pienezza della competenza”, cioè
della tendenza del titolare di un potere di esercitarlo fino alla sua più
esatta e completa realizzazione, l’autotutela risale al periodo
intercorrente tra il 1865, anno in cui viene emanata la famosa legge n.
2248 all. E, abolitrice del contenzioso amministrativo, e il 1889, anno
a cui, in ragione dell’istituzione della IV Sezione del Consiglio di
Stato avente competenza giurisdizionale relativamente ai
provvedimenti amministrativi illegittimi, si fa risalire la nascita del
sistema di giustizia amministrativa.
La più completa nonché seguita definizione di autotutela
amministrativa ci giunge dal lavoro di Feliciano Benvenuti il quale
descrive l’istituto in esame come “quella parte di attività
amministrativa con la quale la stessa pubblica amministrazione
provvede a risolvere i conflitti, potenziali o attuali, insorgenti con gli
altri soggetti, in relazione ai suoi provvedimenti od alle sue
pretese.”
1
.
E’preoccupazione dell’autore sopramenzionato (e ci pare opportuno
anche alla luce delle considerazioni fin qui svolte) distinguere
immediatamente fra l’autotutela in senso stretto e l’autodichia, ovvero
1
BENVENUTI F., Voce Autotutela (dir. amm.), in ENC.DIR., VOL. IV,
MILANO 1959.
Aspetti Problematici dell’Autotutela Decisoria
l’esercizio di attività formalmente giurisdizionale da parte
dell’amministrazione (ad esempio il cosiddetto contenzioso
amministrativo), laddove invece l’autotutela, attività parziale e non
neutrale, si atteggia come attività solo materialmente giurisdizionale,
in quanto anch’essa tesa alla “dichiarazione” di posizioni sostanziali.
Ciò che qualifica infatti tali atti è la loro attitudine a soddisfare in caso
di conflitto l’interesse del loro autore attraverso l’assicurazione dei
risultati perseguiti mediante riaffermazione del diritto ossia mediante
un controllo sulla sua applicabilità.
Il tutto sempre e comunque nell’osservanza del precetto e dei fini che
lo ispirano: il che, appunto, potrebbe far rientrare tali provvedimenti
in un’attività paragiurisdizionale, ma la riconduzione alla attività
amministrativa è data dall’interesse perseguito che non è mai
imparziale e obiettivo, ma parziale e soggettivo.
Lo stesso Benvenuti si rende inoltre propugnatore di una concezione
unitaria (accolta tra gli altri da A.M. Sandulli e S. Cassese) che
riconosca sotto l’egida definitoria di autotutela sia l’attività
provvedimentale che si esplica mediante atti tipici (c.d. decisioni di
autotutela o autotutela decisoria), sia l’attività di esecuzione non
provvedimentale (c.d. esecuzione forzata amministrativa): mentre
altri autori illustri (fra i quali G. Coraggio, G. Falcon e A. Corpaci),
risalenti alle teorie di M.S. Giannini
2
, preferiscono limitare il campo
dell’autotutela all’area d’azione della esecuzione, mancando una sua
2
Ritiene GIANNINI che “l’autotutela è il nome di una potestà a se stante, che è
attribuita all’amministrazione per realizzare l’interesse pubblico così come reso
concreto nel provvedimento, e che si esercita per atto volontario, se e in quanto
l’amministrazione ritenga di doverla esercitare;l’amministrazione, in altre
parole, sapendo che il provvedimento imperativo ha comunque prodotto il suo
effetto, può fermarsi qui attendendo gli eventi, ma può decidere di andare oltre,
esercitando la potestà di autotutela e ponendo il provvedimento in esecuzione.”
GIANNINI, M.S., DIRITTO AMMINISTRATIVO, GIUFFRE’, MILANO,1988.
Aspetti Problematici dell’Autotutela Decisoria
precisa ed univoca rilevanza nell’ambito dei diversi istituti cui l’altra
corrente dottrinale usa riferirla.
Il nodo problematico di tale contrapposizione si risolve nell’affermare
o viceversa nel negare la presenza di rilevanti caratteri comuni nei
provvedimenti decisori di autotutela, tali da poter ipotizzare la
configurazione di una species a se stante.
Per M.S. Giannini è difficile individuare un’area propria del
contenzioso senza lite, ed anche ammesso che tali atti abbiano un
contenuto volitivo analogo, sono di gran lunga più qualificanti i tratti
differenziali relativi al procedimento e all’efficacia; mentre, al
contrario, nella ricostruzione di F. Benvenuti, aldilà della presenza di
una causa specifica propria di ciascun atto, sussiste una funzione
comune di autotutela, che ha una rilevanza sul piano della disciplina
degli istituti, implicante un accentuato formalismo della esternazione,
la necessità di una motivazione esplicita e speciali modalità
interpretative ispirate a quelle proprie delle sentenze.
Pare opportuno manifestare la preferenza, in questo studio, per
l’ultima delle concezioni sopra illustrate, la unitaria appunto.
Infatti se ciò che permette di identificare l’autotutela come attività
“solo” materialmente giurisdizionale è la sua precipua funzione
amministrativa, cioè l’essere esercizio di potere amministrativo ed
attuazione di precetti in vista del perseguimento di un interesse
proprio dell’amministrazione, e la completa estraneità da fini
giurisdizionali, quali la ricomposizione imparziale di conflitti, propri
dell’autodichia, proprio la pregnanza e la peculiarità di tale carattere
presente sia negli atti di autotutela (decisioni) che nelle attività di
autotutela (esecuzioni) può giustificarne una considerazione unitaria,
che trova d’altronde riscontri positivi nella identità di alcuni aspetti di
disciplina sostanziale (specie procedimentali).
Aspetti Problematici dell’Autotutela Decisoria
Riprendendo le considerazioni di Feliciano Benvenuti l’autotutela
decisoria
3
è a sua volta distinguibile in autotutela “sugli atti” ed
autotutela “sui rapporti”, ovvero la prima esplicatesi in ordine alla
validità degli atti e comprendente l’autotutela diretta o non
contenziosa in cui l’amministrazione esercita i suoi poteri
spontaneamente o a seguito di un preciso dovere (peraltro oggetto
precipuo di questo studio) e quella contenziosa dove il potere
dell’amministrazione trova legittimazione in un ricorso
dell’interessato, mentre quella sui rapporti esplicatesi in decisioni di
condanna o mediante l’applicazione di sanzioni al fine comune di
garantire l’oggetto e l’utilità del rapporto medesimo.
Vista la mancanza assoluta di configurazione della categoria
dell’autotutela decisoria, la corrente dottrinale opposta, riprendendo il
Giannini, preferisce parlare genericamente, per le decisioni di
autotutela decisoria sugli atti, di procedimenti di secondo grado, i
quali corrispondono a quelle manifestazioni dell’autonomia privata
volte a modificare scelte ed accordi precedenti non più corrispondenti
alle esigenze delle parti, assimilazione di certo significativa nei
confronti degli annullamenti d’ufficio e delle revoche, ed esplicazione
dello jus poenitendi della pubblica amministrazione, tuttavia
sottoposto a limiti e formalità.
Parla in proposito Giannini
4
di procedimenti di riesame, di revisione e
di regolarizzazione, rivolti ad eliminare vizi di legittimità i primi (fra
essi inserisce difatti l’annullamento), vizi di opportunità i secondi
3
Per VIRGA l’autotutela decisoria si risolve in una serie di atti c.d. di ritiro, a sua
volta anch’essi suddivisi in atti che incidono sull’atto e atti che incidono sul
rapporto. VIRGA, DIRITTO AMMINISTRATIVO, GIUFFRE’, MILANO, 1983.
4
GIANNINI,I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, GIUFFRE’, MILANO,
1969
Aspetti Problematici dell’Autotutela Decisoria
(revoca), la mancanza di qualche atto strumentale o della
documentazione necessaria quelli di regolarizzazione.
Tuttavia occorre precisare che nell’ambito dell’autotutela manca una
precisa e definitiva classificazione dei tipi degli atti, e, a parte alcune
fondamentali categorie, non vi è concordia fra studiosi ed autori
neanche sulla denominazione di tali atti e sull’uso di determinate
terminologie per l’identificazione di quella o altra tipologia di atti.
1.2 Forme di manifestazione dell’autotutela decisoria.
Abbiamo visto che l’autotutela decisoria si distingue principalmente
in autotutela sugli atti e autotutela sui rapporti.
La prima a sua volta si differenzia in spontanea, necessaria o di
controllo e contenziosa
5
; nelle prime due ipotesi abbiamo casi di
autotutela su iniziativa dell’amministrazione (diretta o non
contenziosa) nelle quali si ponga in essere un atto spontaneo oppure
un atto dovuto
6
, giuridicamente previsto e disciplinato, mentre
l’autotutela contenziosa è deputata a dirimere non un conflitto
potenziale, ma un conflitto attuale sollevato da un interessato appunto
col suo ricorso.
a) Autotutela spontanea: alla base dell’esercizio del relativo potere
vi è l’esistenza di un conflitto potenziale, cioè l’esistenza di una
situazione di contrasto tra interessato e amministrazione per causa
dell’invalidità di un atto amministrativo. L’amministrazione non ha un
dovere giuridico di esercitare il potere di autotutela, ma deve
5
vedi in tal senso anche G. GHETTI,Voce autotutela della pubblica
amministrazione, in DIGESTO DELLE DISCIPLINE PUBBLICISTICHE,
UTET, TORINO, 1987.
6
vi si ricomprendono sia le manifestazioni di autotutela che provengono dalla
stesso autore dell’atto oggetto della decisione (autotutela immediata) sia quelle
che provengono da un organo appartenente alla stessa organizzazione (di solito un
superiore – autotutela mediata)
Aspetti Problematici dell’Autotutela Decisoria
giustificare il suo esercizio sulla sussistenza di un interesse pubblico,
poiché così si può affermare che non si è voluto né restaurare l’ordine
giuridico violato né soddisfare interessi meritevoli di tutela in base
alla previsione del legislatore, ma soddisfare solo ed esclusivamente
un interesse concreto ed immediato dell’amministrazione stessa.
Anche se in teoria è vero nelle esercizio dei suoi poteri la pubblica
amministrazione agisce ex officio, tuttavia può esserne sollecitata
esternamente da chi si ritiene danneggiato dal provvedimento tramite
un’istanza o una domanda o persino di fronte alla presentazione di un
ricorso giurisdizionale di fronte alla quale l’amministrazione
spontaneamente rivede il suo provvedimento: in tutti questi casi
rimane però il dubbio se l’amministrazione abbia o no un dovere
giuridico di provvedere.
Se il poter di autotutela è in funzione dell’interesse
dell’amministrazione, a questa dovrebbe spettare di valutare con
ampia discrezionalità la prevalenza dell’interesse particolare
soddisfatto dall’atto invalido, quella dell’interesse particolare
soddisfatto dall’atto di autotutela o quella dell’interesse generale alla
rimozione del conflitto potenziale. Anche la costante giurisprudenza è
contraria alla configurazione nel nostro ordinamento, di alcun dovere
di provvedere (vedi infra Cap. IV, par. 4.4).
Tuttavia la dottrina più recente, nell’ambito degli studi sul
procedimento amministrativo, ammette, se non un dovere giuridico
espresso (d’altronde non riscontrabile nella disciplina positiva) un
“obbligo di presa in considerazione”
7
della richiesta del soggetto
privato, al fine di valutare l’opportunità di instaurare un procedimento
d’ufficio: ciò sulla base di un’attenuazione della concezione
7
A. AZZENA, Aspetti salienti delle attività delle amministrazioni pubbliche,
MONDUZZI, BOLOGNA, 1998
Aspetti Problematici dell’Autotutela Decisoria
dell’origine esclusivamente normativa del potere, e sul presupposto
che il principio di doverosità dell’azione amministrativa, integrato con
le regole di ragionevolezza e di buona fede, tende ad ampliare
l’ambito delle situazioni in cui vi è obbligo di provvedere, aldilà di
quelle espressamente previste dalla legge, ad esempio in fattispecie
particolari, in cui ragioni di equità e di giustizia impongono
l’adozione di un provvedimento.
In tale concezione l’iniziativa di parte si configura come atto
presupposto e necessario, non affinché la pubblica amministrazione si
attivi, ma a che sia messa a conoscenza di una situazione che obbliga
all’intervento e prescinde dall’esigenza di tutela di chi ha prodotto
l’istanza, in quanto trova fondamento nell’obbligo di correttezza, di
buona amministrazione e di buona fede cui è tenuta la p.a.
8
.
Considerazioni che assumono certamente maggiore pregnanza se
teniamo in considerazione che vengano svolte con riferimento ai
procedimenti di secondo grado, mediante i quali si può e (alla luce di
quanto detto sopra) si deve, porre mano e rimedio a illegittimità,
erronee valutazioni, irregolarità dell’azione dell’amministrazione in
primo grado, che compromettono sia la cura e il perseguimento
dell’interesse pubblico, che la sussistenza o il mantenimento di quelli
privati.
Nell’ambito della categoria dell’autotutela spontanea la dottrina
ricomprende le decisioni che assumono il nome di annullamento,
revoca, abrogazione e caducazione.
b) Decisioni di controllo (o autotutela necessaria): anche i controlli
hanno per base un conflitto potenziale, ma a differenza degli atti di
8
Sempre secondo le concezioni di tale filone dottrinale, in conclusione, la
distinzione tra iniziativa di parte e mera denuncia, non ha come linea di confine
la presenza di una specifica disciplina di legge, e viene anzi ad affievolirsi
notevolmente.
Aspetti Problematici dell’Autotutela Decisoria
autotutela spontanea sono rigidamente vincolati quanto al se e quanto
al modo di esplicazione e trovano il loro fondamento in modello
organizzativo improntato al principio di gerarchia.
Parte della dottrina porta come esempio le autorizzazioni, le
approvazioni, i visti e le omologazioni: tuttavia pare opportuno
soffermarsi su questi atti.
Per Benvenuti non sussistono particolari problemi in ordine alle
approvazioni, ai visti e alle omologazioni (riconducibili alle
approvazioni); al contrario si sofferma sull’esatta qualificazione delle
autorizzazioni, specie in merito alla categoria delle autorizzazioni per
un’attività.
Intanto osserva che vi sono autorizzazioni come estrinsecazione di
autotutela e altre che sono manifestazione invece del potere di
autarchia (quindi estranee); le autorizzazioni esternazioni di autotutela
si comportano come approvazioni preventive, in quanto esame
anticipato della validità dell’atto sottoposto a controllo, sicché appare
giustificato quell’indirizzo giurisprudenziale e dottrinale che ammette
l’esercizio ex post del potere di autorizzazione, mentre uguale
concezione non sembrerebbe giustificata riguardo alle autorizzazioni
che costituiscono esercizio di autarchia ed hanno quindi diversa
disciplina giuridica.
Al termine di tale considerazioni generali sull’autotutela in sede di
controllo è doveroso però osservare che la generale trasformazione del
modello organizzativo amministrativo nel senso di un apparato che al
suo interno si articola in livelli di competenze e di responsabilità con
effetti immediati all’esterno verso i terzi col necessario
riconoscimento di forme di autonomia amministrativa e politica,
mutando il paradigma gerarchico, sta portando alla crisi
dell’autotutela necessaria, mentre ha assunto valore di positivo
Aspetti Problematici dell’Autotutela Decisoria
assenso il silenzio prolungato dell’autorità preposta al controllo, e si
va affermando la possibilità da parte di cittadini e
dell’amministrazione stessa di agire direttamente per l’accertamento
della responsabilità dei pubblici funzionari e dipendenti: tutte
prospettive di evoluzione che possono far pensare ad un possibile
ridimensionamento dell’ampiezza e del contenuto dell’autotutela
necessaria.
c) Autotutela contenziosa: qui la decisione viene adottata a seguito
del ricorso di un interessato sulla base di un conflitto attuale. Casi di
autotutela contenziosa sono i ricorsi gerarchici, propri ed impropri,
quelli in opposizione e, per la maggioranza della dottrina, anche il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La disciplina giuridica dei ricorsi segue da vicino le linee della
disciplina processuale della funzione giurisdizionale, tanto che si può
affermare che l’autotutela contenziosa si manifesti attraverso un
processo
9
, anziché attraverso un procedimento: quel che importa
evidenziare è che l’interessato che agisce non agisce esclusivamente
nel proprio interesse, poiché i ricorsi tendono a soddisfare, anche se
indirettamente (donde il nome di autotutela indiretta), l’interesse
dell’amministrazione. Di qui un affievolimento della posizione
processuale del ricorrente, che si manifesta soprattutto nella
rudimentalità del contraddittorio.
Anche per questa forma di autotutela ci troviamo in una fase di
declino a causa soprattutto del progressivo abbandono del principio di
necessaria pregiudizialità dell’esperimento del ricorso amministrativo
rispetto a quello giurisdizionale, e dalla coeva introduzione del
9
così sempre secondo BENVENUTI F., Voce Autotutela (dir. amm.), in
ENC.DIR., VOL. IV, GIUFFRE’, MILANO, 1959.
Aspetti Problematici dell’Autotutela Decisoria
principio di preferenza per il mezzo di tutela giurisdizionale ad opera
dell’art. 20 della L. n. 1034/1971, istitutiva dei TT.AA.RR..
Se l’autotutela decisoria sugli atti ha come fine quello di assicurare la
validità dell’attività amministrativa, l’autotutela decisoria sui rapporti
corrisponde all’esigenza di assicurare all’amministrazione l’utilità dei
rapporti stessi, e non ha per oggetto un atto, ma un comportamento dei
soggetti che entrano in relazione con l’amministrazione.
Occorre non confondere gli atti di autotutela sui rapporti con i
provvedimenti che tendono semplicemente alla attuazione del
precetto: perché vi sia autotutela è necessario che vi sia già stato un
comportamento, potenzialmente o attualmente, difforme da una
pretesa dell’amministrazione.
Sono cioè provvedimenti che consistono nell’accertamento di una
difformità dello stato di fatto da quello di diritto, e cioè nell’esistenza
di una lesione, e realizzano, in via mediata o immediata, quella stessa
pretesa che avrebbe dovuto essere soddisfatta dal comportamento
dell’interessato. Sono decisioni immediate i provvedimenti di
condanna, conservativi, cautelari e successivi, mentre sono mediate le
sanzioni, generali e speciali, a seconda che siano preposte
all’adempimento di doveri generali nell’interesse dell’ordinamento, o
per stimolare i cittadini al soddisfacimento di rapporti particolari con
l’amministrazione.
Le sanzioni amministrative generali impongono immediatamente
all’attenzione il problema della loro distinzione dalle pene, od anche,
in altri termini, il problema della distinzione del diritto amministrativo
penale dal diritto penale amministrativo; si ritiene che quest’ultimo
abbia una precipua funzione repressiva, tanto da riconoscergli il
potere di limitare la sfera di attività dei singoli, mentre il primo
Aspetti Problematici dell’Autotutela Decisoria
rimane ancorato ad una funzione sattisfattiva rispetto agli interessi
propri della pubblica amministrazione.
Rimane in proposito da considerare la posizione della corrente
dottrinale opposta, facente capo al Giannini, la quale ha l’indubbio
vantaggio di prendere spunto dai più recenti provvedimenti di
depenalizzazione.
Innanzitutto l’intera categoria degli atti di autotutela decisoria sui
rapporti viene ricompresa nell’area dell’autotutela esecutiva in quanto
l’intervento autoritativo ha per presupposto comportamenti di terzi
non coerenti con le relative pretese.
G. Coraggio
10
, riprendendo alcune linee tracciate dal sistema
elaborato dalla scienza giuridica germanica, distingue l’intera
categoria in atti espressione del potere coattivo, rivolto a reprimere la
lesione di una situazione soggettiva di cui è titolare la stessa
amministrazione, e atti espressione del potere punitivo, volto a
reprimere una condotta lesiva di doveri generali, e di interessi propri
dell’ordinamento nel suo complesso.
La distinzione fin qui espressa non mostra segni di rottura con quella
sopra ricostruita fra sanzioni generali e speciali, ma irrompe il
fondamentale assunto di configurare il potere punitivo come
intercambiale con la sanzione penale
11
(promiscuità che sopra si è
cercato di evitare): “Con le sanzioni amministrative penali siamo al di
fuori dello schema ordinario della funzione amministrativa ed è anzi
dubbio che tale qualificazione si attagli al potere in esame:la
circostanza, ad esempio, che il relativo controllo giurisdizionale sia
10
G. CORAGGIO, Voce Autotutela 1)Diritto Amministrativo in
ENCICLOPEDIA GIURIDICA.
11
In tal senso anche E. CAPACCIOLI, in Principi in tema di sanzioni
amministrative,in ATTI CONVEGNO SANREMO 1978 SULLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN MATERIA TRIBUTARIA, GIUFFRE’, MILANO,
1979
Aspetti Problematici dell’Autotutela Decisoria
affidato al giudice ordinario (cfr. art. 22 ss. L. 24 novembre 1981, n.
689), manifesta una precisa volontà in senso contrario.” (G.
Coraggio, in op. cit. alla nota n.7).
A tal proposito M.S. Giannini ingegnosamente distingue fra sanzioni
amministrative penali, o procedimenti propriamente sanzionatori, -
poste al di fuori della funzione amministrativa; procedimenti
esecutivi, tipica ed unica espressione del potere di autotutela; e la
ibrida figura dei procedimenti sanzionatorio-esecutivi (riconducibili
nella distinzione operata dalla concorrente corrente dottrinale alle
sanzioni speciali), che si collocano al confine con l’attività esecutiva e
spesso si confondono con quest’ultima, ma nei quali, pur sussistendo
un illecito formale, sarebbe rilevante in modo concorrente o esclusivo
la turbativa degli interessi pubblici e la funzione ripristinatoria di tali
interessi, e non tanto l’adempimento di un dovere così specifico e
singolo del cittadino nei confronti dell’amministrazione.
Pur percependo e rilevando l’acume e la finezza di tale dibattito
dottrinale, si ritiene in questo lavoro non andare al di là di questi
brevi cenni, focalizzando al contrario l’obiettivo sull’altra partizione
dell’ autotutela decisoria, quella sugli atti, ed in particolare sul settore
dell’autotutela spontanea e dei suoi atti; categoria d’altronde negata
come forma di autotutela da parte di M.S. Giannini, ma ugualmente
ampiamente trattata per quanto riguarda la distinzione descrizione
delle varie tipologie di atti.