7
l’attività svolta dall’amministrazione secondo moduli di diritto privato, nonché
quella comunque “paritetica“, nel senso di non autoritativa
1
.
Nel perseguire questi obiettivi si deve pur sempre tener conto dei principi
costituzionali che riguardano l’azione amministrativa e che la differenziano sempre
e comunque, come oggetto di disciplina normativa, dall’azione giuridica dei
soggetti privati, interamente disciplinata dal diritto comune e intesa ad
autoregolare (ossia a regolare da sè, quindi con proprie manifestazioni di volontà) i
propri interessi.
Tale riforma, trova nella nostra costituzione un importante fondamento e
propulsore.
Nei principi costituzionali, infatti, di cui all’art. 97, è stabilito che l’azione
amministrativa s' ispiri al principio del “buon andamento e dell’ imparzialità”. Il
suddetto principio è stato poi ancorato al dovere di applicazione delle regole di
buona amministrazione, per poi identificarlo col principio tecnico di efficienza,
2
per giungere infine a considerarlo come modalità di svolgimento del potere
amministrativo.
Le conseguenze dei grandi cambiamenti subiti dalla pubblica
amministrazione negli ultimi decenni, quindi, si sono ripercosse positivamente sul
contenuto del principio del buon andamento, finendo così per riempire lo stesso e il
1
P.Picone Temi generali di diritto amministrativo Vol. I pag.14
2
Il riferimento all’efficienza tipico criterio di razionalità economica non postula la mancata
considerazione dei profili sociali e politici dell’azione pubblica, quali quelli insiti nel concetto di
equità:le ragioni dell’ economicità devono certamente integrarsi con quelle dell’equità, perché
diversamente si perderebbe di vista la particolare natura dell’amministrazione pubblica come entità
volta al soddisfacimento di bisogni collettivi
8
principio di imparzialità di contenuti concreti quali i principi dell’economia
aziendale che hanno appunto come finalità una gestione ispirata dalla razionalità
economica. Razionalità economica significa economicità
3
e questa ha bisogno
dell’imparzialità, poiché quest’ultima allontana gli interessi di parte e consente il
perseguimento del bene comune.
Anche il quadro normativo di riferimento in materia servizi pubblici si è
evoluto contemporaneamente ed il presente lavoro si occuperà proprio dell’analisi
dell’evoluzione della gestione dei servizi di pubblica utilità articolandosi nella
maniera che segue:
il 1° capitolo si soffermerà su come si sono evoluti i servizi di pubblica
utilità a partire dal 1900 ad oggi evidenziando le caratteristiche e le peculiarità
degli stessi ;
il 2° capitolo si interesserà al processo di aziendalizzazione avutosi nella
P.A., consentito e stimolato dalle riforme di tipo normativo-istituzionale affrontate
nel 1° capitolo, e influenzato dalle logiche di Public Governace, individuando
come le aziende gestori dei servizi pubblici si sono adeguate a queste innovazioni;
il 3° capitolo analizzerà le varie forme di gestione dei servizi pubblici
dalle classiche a quelle associative evidenziando quali trasformazioni gestionali e
organizzative si sono avute in seguito all’evoluzione giurisprudenziale.
3
Il concetto di efficacia si può riassumere genericamente con la capacità di raggiungere gli obiettivi
prefissati e dovendo associare questo concetto ad un'attività della Pubblica Amministrazione l'efficacia
è proiettata verso il reale soddisfacimento dei bisogni pubblici: la soddisfazione dell'utenza.
I parametri che possono misurarla devono essere idonei a valutare il grado di soddisfacimento del
cittadino utente che varia a seconda del prodotto/servizio erogato: qualità del servizio o prodotto –
tempestività – adeguatezza - economicità
9
il 4° capitolo, infine, studierà come la gestione del servizio idrico in
Penisola Sorrentina si sia evoluto attraverso il passaggio dal “C.A.P.S.” (Consorzio
acquedotto Penisola Sorrentina) all’ ”A.R.I.P.S.” (Azienda Risorse Idriche
Penisola Sorrentina) fino alla costituzione della “G.O.R.I.” S.p.A. ( Gestione
Ottimale Risorse Idriche), evidenziando i cambiamenti verificatesi in seguito
all’attuazione della legge sulle autonomie locali e gli effetti prodotti dalla riforma
dei servizi idrici, la legge n. 36 del 5 gennaio 1994 , meglio nota come la legge
Galli, nonché la legge regionale n. 14 del 1997 che ha indicato le direttive per l'
attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge Galli e naturalmente
delle esigenze dell’utenza. Mi occuperò inoltre di rilevare le differenze nelle
gestioni che si sono alternate individuando i punti di forza e di debolezza delle
stesse nonché i miglioramenti apportati dall’ amministrazione per una gestione del
servizio più efficace ed efficiente.
10
CAPITOLO 1 I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’
1.1. Nozione di servizio pubblico
La tematica dei servizi pubblici locali ha costituito da sempre oggetto di
impegnati dibattiti dottrinali e legislativi in quanto su tale terreno si incrociano,
spesso “scontrandosi”, interessi eterogenei e contrapposti: esigenze di governo
pubblico del mercato e di sviluppo dell’iniziativa privata, istanze sociali ed
economicità della gestione. In tale contesto la stessa definizione di servizio
pubblico appare “tra quelle più tormentate”
4
(M.S. Giannini) rappresentando una
variabile socioeconomica più che un assioma indiscusso.
Le prime teorie del diritto amministrativo distinguevano tra “funzione” e
“servizio” di un pubblico potere intendendosi per “funzione” l’attività giuridica
autoritativa posta in essere nell’esercizio di una potestà giuridica e per “servizio” il
risultato dell’ingerenza dello Stato in settori a prevalente carattere economico e
produttivo, senza estrinsecazione di un potere sovrano
5
.
4
M.S. Giannini, Il pubblico potere, Bologna, 1986, pag. 69.
5
Cfr. R. Alessi, “Le prestazioni amministrative rese ai privati”, Milano, 1956, pag. 37 ss.; vedi
anche U. Pototshing, I servizi pubblici, Padova, 1964; F. Merusi, voce “Servizio pubblico”, in
“Nov.ssimo Digesto Italiano”, XVII, Torino, 1976, 217; S. Cattaneo, Voce “Servizi Pubblici”, in
Enc. Dir. XLII, 1990, 372
11
Le nozioni di “pubblica funzione” e “pubblico servizio” oltre ad acquistare
nuova forma tendono a confondersi l’una nell’altra e a non trovare più alcuna
ragione di distinzione, se non in una previsione normativa non più rispondente alla
realtà
6
, oggi ricercare l’essenza del pubblico servizio significa porre un problema
di carattere storico e istituzionale oltre che giuridico
7
. Infatti, come è stato
giustamente evidenziato, la questione investe, da un lato, le motivazioni
dell’intervento pubblico nell’economia e, dall’altro, le trasformazioni dello stato e
dell’Amministrazione nei rapporti con la società civile
8
.
In un contesto in cui si assiste al “ritiro dello Stato dal settore dei servizi
pubblici”
9
(A. Paino) con vicende non sempre conformi al modello recepito nella
nostra Costituzione che ha accolto un sistema di economia misto, diventa, pertanto,
opportuno rilevare la trasformazione del significato di servizio pubblico e il nuovo
rapporto tra quest’ultimo e l’ente locale anche alla luce processo di cd.
“privatizzazione” della pubblica amministrazione
10
.
Le definizioni di servizio pubblico sono numerose ed eterogenee tra di loro
e hanno un diverso valore in relazione al significato del termine "pubblico" e
6
U.Montella, Verso il superamento della distinzione tra “pubblica funzione” e “ pubblico
servizio” e conseguenze in tema di giurisdizione della Corte dei Conti. In Giust. It. 3/02
7
Cfr. A. Pioggia,” Appunti per uno studio sulla nozione di pubblico servizio”, in Quaderni del
pluralismo, 1998, pag. 175 ss.
8
A. Pajno, “Servizi pubblici e tutela giurisdizionale”, in Dir. Amm. 1995, pag. 554; vedi anche G.
Rossi, “Pubblico e privato nell’economia di fine secolo”, in AA. VV. “Le trasformazioni del
diritto amministrativo”, Milano, 1995 pag. 223.
9
Cfr. G. Corso “La gestione dei servizi locali tra pubblico e privato”, in AA. VV. “Servizi
pubblici locali e nuove forme di amministrazione”, Milano, 1997, pag. 24 ss.
10
S. Cassese, “Le privatizzazioni in Italia, in Stato e mercato”, 1996, 323; vedi anche G. Amorelli,
“Le privatizzazioni nella prospettiva del trattato istitutivo della comunità europea”, Padova, 1992;
CLARICH, “Privatizzazioni e trasformazioni in atto nell’amministrazione italiana”, in Dir. Amm.
1995,pag. 519 ss.; C. Pinelli,” Privatizzazione dei servizi pubblici locali in Italia e in Francia” , in
“Mercati, amministrazioni e autonomie territoriali”, Torino 1999, pag.141.
12
riguardo alla valutazione delle funzioni dello Stato, l’individuazione dei confini del
pubblico servizio costituisce un problema di indubbio interesse ed attualità per gli
enti locali, che sono chiamati a svolgere un ruolo di primo piano
nell’individuazione e nell’assunzione del servizio pubblico
11
.
Storicamente, la nozione di servizio pubblico diventa un problema di
carattere giuridico con l’inizio di questo secolo, in corrispondenza dei processi di
nazionalizzazione e municipalizzazione di attività che fino a quel momento erano
state svolte dai soggetti privati in forma di impresa.
Il fenomeno della municipalizzazione, intesa come esigenza ed espressione
dello Stato moderno di intervenire nella sfera dell’impresa privata, stante la
necessità di soddisfare attraverso i pubblici servizi i bisogni collettivi, affonda le
sue radici nel cd. socialismo municipale e si afferma come manifestazione
dell’autonomia comunale che vuole gestiti i servizi pubblici di maggior rilievo
economico sociale attraverso attività di natura economica, ma sottratte
all’economia di mercato
12
.
Possiamo concludere affermando che il servizio pubblico può essere inteso
come “ una prestazione o un complesso di prestazioni realizzate con l’ausilio di
specifiche professionalità e talora col supporto di beni materiali o strumenti, per il
soddisfacimento di bisogni manifestati da singoli individui o gruppi organizzati in
11
Cfr. G. Corso, op. cit. pag. 24 ss.
12
Cfr L. Castellani, Il servizio pubblico locale in Italia e in Europa, in Rivista Anci, 1996, pag. 25
ss.
13
definite unità economiche od istituti”
13
(E. Zuffala); prestazioni che lo Stato deve o
vuole garantire ai cittadini, che sono caratterizzate da un rigido schema
organizzativo, unico elemento veramente in grado di assicurare al destinatario la
continuità e regolarità del servizio o comunque la sua espletazione secondo
l'impegno assunto dallo Stato, il che significa, principalmente, impossibilità di
derogare ad un certo comportamento.
13
Cfr. E. Zuffada, “Le aziende di servizi. Caratteristiche dei processi, politiche di gestione e d
economicità”,, 1994, pag. 29; per un’ulteriore definizione di servizio vedi anche S.Vicari,
“Imprese di servizi e politiche di mercato. Le dimensioni del processo competitivo”, Giuffrè
editore, Milano, 1983, dove a pag. 61, testualmente: “ è possibile dunque definire le aziende
produttrici di servizi, come quelle il cui nucleo centrale dell’offerta è costituito da un oggetto di
scambio dotato di immaterialità” ed ancora R. Normann, “La gestione strategica dei servizi”, Etas
Libri, Milano, 1985, pag.54.
14
1.1.1 Caratteristiche e requisiti.
L’attuale fase economica caratterizzante le economie più avanzate o, post
industriali, è una fase di ribaltamento dei dogmi economici classici fino ad ora
considerati ineludibili: i consumatori non sono più in una posizione di inferiorità
rispetto alle imprese, essendosi ribaltato lo squilibrio tra domanda ed offerta che
aveva caratterizzato la rivoluzione industriale ed i primi periodi
dell’industrializzazione
14
, attualmente i consumatori, o clienti, o utenti finali sono
ora in posizione dominante con propri diritti da rivendicare, con propri gusti che
i produttori devono soddisfare se non vogliono perdere nicchie o intere fette di
mercato. Oggi il 70% della popolazione si occupa di servizi del terziario e più
specificamente dei servizi offerti dalle aziende pubbliche.
Le aziende di servizi e nella fattispecie quelle a soggetto giuridico
pubblico, sono le maggiori, responsabili del nostro benessere e della qualità della
vita
15
, ed i servizi richiesti dai consumatori sono aumentati di pari passo con
l’aumento e con la creazione di nuovi bisogni.
La produzione del servizio pubblico deve essere decisa essenzialmente in
relazione alle esigenze della società, valutate indipendentemente dalla corrente
14
A. Toffler, La terza ondata, 1987, pag. 342
15
Cfr. C. Baccarini, “Mutamenti ambientali e condotta strategica delle imprese municipalizzate”,
1988, pag. 22
15
domanda sul mercato, è anche vero che quando un determinato servizio viene
prestato da un privato, si ha maggiore difficoltà a considerarlo “pubblico”.
Caratteristica fondamentale del processo produttivo è quella di non dare
luogo ad output materiali, l’attività di produzione dei servizi prevede la normale
utilizzazione di risorse economiche, anche materiali, le quali però hanno come
risultato , quello di soddisfare determinati bisogni senza che il cliente finale
acquisti alcunché di tangibile in senso fisico; quindi attività che realizzano bisogni
umani in maniera diretta e non mediata da alcun bene materiale.
La connotazione di "servizio pubblico" deriva proprio dal fatto che
quell'attività ha natura pubblica, ed è contraddistinta da alcune peculiarità:
innanzitutto che essa sia indispensabile per gli utenti e che tale indispensabilità
derivi da un interesse pubblico riconosciuto da una norma giuridica, quindi
l’attività nella gestione e le eventuali responsabilità del soggetto agente sono
soggette ad una disciplina pubblicistica; il soggetto gestore si trova in una
posizione particolare rispetto al mercato di libera concorrenza, questa posizione
gli deriva dal gestire tale tipo di servizi, in regimi particolari che possono essere la
concessione (sfruttamento di risorse naturali, uso di aree pubbliche, o di immobili,
ecc), il monopolio dell’offerta, ecc.
Naturalmente per la gestione di questi tipi di servizi si tende evitare una
posizione monopolistica di un impresa privata che potrebbe danneggiare gli utenti
destinatari; riguardo agli investimenti poi, un forte impegno di capitali è una dote
normalmente richiesta nella costruzione e gestione delle infrastrutture necessarie
16
all’erogazione dei servizi pubblici, rappresentando anzi uno dei motivi principali
dell’assunzione del servizio da parte dell’ente locale, risultando tale gestione nella
quasi totalità dei casi in disavanzo; infine l’erogazione del servizio pubblico è
accompagnata da una rigida disciplina di imposizione tariffaria che consente di
assicurare all’intera collettività la fruibilità di servizi fondamentali a prezzi molto
contenuti lasciando che i prezzi, o tariffe appunto, siano molto al di sotto dei costi
sopportati per la produzione.
16
L'espressione "pubblico", riferita al termine "servizio" non dovrebbe quindi
essere legata all'Ente che deve svolgerlo, “quanto a quella parte della collettività
che si pone come specifica destinataria del servizio medesimo”
17
(N.Richard).
Pertanto “i servizi pubblici sono quei beni economici con contenuti
materiali o non, che la Pubblica Amministrazione riconosce di pubblica utilità
esplicitamente con provvedimenti legislativi e ne assicura la realizzazione ed il
controllo, nei modi e nelle forme ritenuti più opportuni; per garantire a tutti i
cittadini e altre utenze interessate la possibilità di soddisfare bisogni, eliminando
per quanto possibile gli ostacoli che possono impedire la migliore e più diffusa
utilizzazione”
18
(R.Mele).
16
Cfr. W.Morghese, “Le Imprese Pubbliche,Saggi di economia d’azienda e di diritto”, Casucci
Ed., Bari, 1997; vedi anche V. De Fazio,” Impresa locale di pubblici serviz”i, pag. 146
17
Normann Richard,” La gestione strategica dei servizi”, Capitolo III, Ed. Etas, 1985
18
Cfr. R.Mele, “Strategie e politiche di marketing delle imprese di pubblici servizi”,Cedam,
Padova, 1993, pag. 5
17
L'istituto è fondato sulla funzione, concetto che fa riferimento a tutte quelle
attività che sono espressione di poteri autoritativi dello stato (e quindi in grado di
incidere unilateralmente sulla sfera giuridica sei singoli) ed esercitare per il
perseguimento di fini di interesse pubblico, vale a dire pertinenti alla collettività.
Funzione può essere delineata in termini più generali come un”attività giuridica
finalizzata ad uno scopo, non proprio del soggetto agente e da questi fissato
nell’ambito della sua autonomia, ma ad esso posto dall’esterno”, si può definire
come “attività svolta nell’interesse altrui”
19
(C. Irelli).
19
Cerulli Irelli, “Corso di diritto amministrativo”, Ed.G.Giappichelli, 2001, pag.48