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Capitolo 1: ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO
1.1 Le Risorse umane che operano nell’azienda
Un’azienda che sia adeguatamente dotata delle risorse necessarie per raggiungere gli
obiettivi prefissati deve prevedere l’esistenza non solo dei beni ma anche delle persone
che, nei diversi ruoli e con differenti livelli di responsabilità, contribuiscano allo
svolgimento dell’attività produttiva.
Le risorse personali costituiscono un fattore produttivo indispensabile sia nella fase
organizzativa sia in quella operativa riguardante la realizzazione dell’attività aziendale.
Oltre al soggetto che investe i propri capitali nell’azienda (proprietario,soci,azionisti) e
quindi portatori del “capitale di rischio
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” vi sono altri soggetti coinvolti nella vita
dell’azienda:
- persone che svolgono la funzione amministrativa e di conduzione dell’azienda,
le quali possono coincidere con i proprietari oppure legate all’azienda da un
rapporto di lavoro;
- lavoratori subordinati o dipendenti;
- lavoratori autonomi o collaboratori coordinati;
Spetta all’imprenditore combinare le risorse umane e patrimoniali in modo ottimale per
raggiungere gli obiettivi prefissati.
Per capire meglio cosa si intende per “amministrazione del personale” scorporerò queste
2 parole dando un’idea generale del loro significato, naturalmente in ambito
aziendalistico.
Il termine “amministrazione” indica, in senso stretto, una specifica attività aziendale,
consistente nella rilevazione ordinata di informazioni, per lo più di natura economica,
sui fatti della gestione aziendale; la funzione di amministrazione e quindi di
organizzazione e conduzione dell’azienda può essere svolta dall’imprenditore
individuale o dai soci ma anche dai manager (o dirigenti) che posseggono conoscenze
più specialistiche e che sono legati all’impresa da un rapporto di subordinazione. Questo
vincolo di subordinazione è la caratteristica principale del personale di un’azienda.
Il personale è costituito da soggetti coinvolti nella vita aziendale, sono i cosiddetti
“lavoratori subordinati” definiti dall’art. 2094 C.C. come coloro che si obbligano
<<mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore>>. In
relazione al vincolo di subordinazione che lega il lavoratore al proprio datore di lavoro,
inoltre, l’art. 2086 C.C. afferma che <<l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui
dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori>>.
Il lavoratore subordinato quindi:
- riceve una retribuzione (a tempo e/o cottimo) commisurata alla durata o al
risultato della prestazione;
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Il capitale di rischio è quel capitale immesso nella società dai fondatori a fronte dell’acquisizione di una
partecipazione (azione o quota) nella stessa (http://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_di_rischio).
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- non è direttamente partecipe del rischio economico connesso all’andamento
dell’attività esercitata poiché il soggetto che sopporta il rischio d’impresa
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è
l’imprenditore; tuttavia, in caso di cattivo andamento della gestione, il rischio
economico aziendale può ricadere indirettamente anche sul lavoratore
subordinato, in relazione alla possibilità di perdere il proprio posto di lavoro;
- è collaboratore interno perché opera stabilmente nell’azienda;
In relazione alle mansioni attribuite la legge individua differenti categorie di prestatori
di lavoro subordinato, in particolare l’art. 2095 C.C. distingue i prestatori di lavoro
subordinato in:
- dirigenti: svolgono nell’azienda un’attività caratterizzata da un elevato grado di
autonomia, responsabilità e potere decisionale;
- quadri: hanno un livello di autonomia più limitato rispetto a quello dei
dirigenti,ma comunque rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi
gestionali;
- impiegati: svolgono,con maggiore o minore autonomia,funzioni di
collaborazione intellettuale o esecutiva nel campo del lavoro d’ufficio;
- operai: svolgono attività di carattere prevalentemente manuale; in relazione al
livello di preparazione professionale si distinguono in operai specializzati,
operai qualificati e manovali.
Altri due tipi di lavoratore subordinato sono gli apprendisti e i lavoratori a domicilio.
1.2 La costituzione del rapporto di lavoro
Le decisioni riguardo l’esigenza di personale, in un’azienda di medio-grandi dimensioni
competono alla Direzione del personale; in particolar modo ad essa è affidata la
funzione di organizzazione e gestione del personale
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, di fondamentale importanza
poiché si occupa dei problemi connessi al fattore umano, che consistono, nelle scelte
strategiche riguardanti la struttura organizzativa, negli interventi di programmazione del
fattore lavoro e negli adempimenti di carattere giuridico, fiscale e amministrativo ad
esso inerenti.
Le nuove esigenze di personale possono essere soddisfatte attraverso la selezione
interna cioè individuando i dipendenti che, per le capacità e l’esperienza acquisite
nell’azienda, posseggano le abilità richieste per ricoprire nuove mansioni, oppure
attraverso la selezione esterna, cioè mediante l’assunzione di nuovi dipendenti; la
selezione esterna comporta la ricerca del personale che può avvenire mediante
pubblicazione di annunci su quotidiani o periodici specializzati, intermediazione di
agenzie specializzate nella selezione del personale, ricorso a banche dati del mercato del
lavoro, ricerca diretta presso scuole, università, aziende concorrenti, oppure attraverso
concorsi pubblici.
Alla fase di ricerca fa seguito la selezione vera e propria che consiste nella valutazione
delle capacità professionali acquisite o potenziali del candidato, effettuata da persone
interne all’azienda o da agenzie specializzate e istruite a seconda delle esigenze della
Direzione del personale.
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È il rischio del risultato economico dell’attività intrapresa (http://it.wikipedia.org/wiki/Imprenditore).
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Definizione da FORTUNA F., Elementi di economia aziendale 4, 2000, pp. 117
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La persona viene effettivamente inserita nella realtà aziendale attraverso l’assunzione,
cioè la stipulazione del contratto di lavoro subordinato.
Alla assunzione seguono l’addestramento, consistente nell’insieme delle informazioni e
delle istruzioni fornite al lavoratore per consentirgli di svolgere le proprie mansioni in
modo corretto ed efficiente, e l’eventuale attività di formazione consistente invece in
una serie di attività che permettono al lavoratore di ampliare le proprie conoscenze e
migliorare le proprie abilità professionali.
Tutte queste attività di reperimento, selezione e formazione del personale, come già
detto possono essere quindi:
- realizzate in economia, con l’utilizzo di un’organizzazione (persone esperte e
mezzi) interna all’azienda;
- appaltate a terzi, quando tale compito è affidato dalla Direzione del personale a
organismi specializzati.
Tali attività rappresentano dei costi che naturalmente devono essere contabilizzati, e, in
entrambi i casi,possono essere considerati costi pluriennali
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o costi d’esercizio; la
distinzione, ovviamente, è importante per la diversa incidenza sul risultato economico di
periodo. Se si ritiene che, in relazione alla loro consistenza, abbiano utilità pluriennale,
è necessario capitalizzarli, in quanto rappresentano investimenti di natura immateriale.
In questa ipotesi, i costi di reclutamento e formazione del personale partecipano al
reddito d’esercizio per quote d’ammortamento.
Qualora, invece, si ritenga che la loro utilità si esaurisca in breve tempo, è necessario
considerarli costi di competenza che, pertanto, gravano totalmente sul risultato
economico dell’esercizio in cui sono sostenuti.
Per quanto concerne la loro iscrizione nel Conto economico, è importante ricordare che
le spese d’esercizio sostenute per il personale dipendente ma che nella natura
costituiscono “Costi per prestazioni di servizi” non vanno classificate nella voce “B) 9
Costi per il personale” ma nella voce “B) 7 Costi per servizi”. Si tratta per esempio di
ricerca del personale, addestramento, aggiornamento professionale, formazione ecc..
Analizzando l’aspetto contabile della selezione del personale realizzata in economia, i
costi in oggetto, se ritenuti interamente di competenza dell’esercizio, non devono essere
registrati distintamente in contabilità generale; essi, infatti, essendo rilevati per natura
nei conti accesi ai fattori utilizzati (Retribuzioni, Ammortamenti, Spese telefoniche,
Spese postali, ecc..), affluiscono comunque al Conto economico incidendo sul risultato
del periodo nel quale sono sostenuti.
Se invece, sono ritenuti di utilità pluriennale, è necessario determinare extra-
contabilmente il costo dei fattori produttivi utilizzati, allo scopo di stabilirne le modalità
di capitalizzazione.
La rilevazione contabile è:
ONERI PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE capitalizzazione di costi
COSTRUZIONI INTENRE
43700
43700
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Detti anche costi capitalizzati, sono dei costi sostenuti da un’impresa all’interno di un esercizio
economico che però non vengono considerati all’interno del conto economico in quanto non sono di
competenza esclusiva dell’esercizio; vengono pertanto capitalizzati, ovvero portati all’attivo di Stato
patrimoniale; essendo costi di utilità pluriennale, viene considerato di competenza dell’esercizio solo una
quota parte dell’importo complessivo, detta ammortamento
(http://it.wikipedia.org/wiki/Costi_capitalizzati).
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<<Oneri pluriennali da ammortizzare>> è un conto economico di reddito acceso a costi
pluriennali e rileva in Dare una V.E.- (costo). In bilancio affluisce allo Stato
patrimoniale, alla voce “B – IMMOBILIZZAZIONI, І. Immobilizzazioni immateriali, 7)
Altre”.
Anche nel caso in cui le attività in oggetto siano appaltate a terzi è necessario
distinguere se si deve rilevare un costo di competenza dell’esercizio o un costo
pluriennale. In entrambe le ipotesi, l’azienda deve registrare la fattura emessa
dall’agenzia specializzata che ha curato l’effettuazione di tali operazioni.
Se le attività in oggetto generano costi di competenza, abbiamo:
COSTI DI RICERCA E SELEZ. PERSONALE ricevuta fatt. n. 111 Tizio
IVA A CREDITO
DEBITI V/FORNITORI
2300
437
2737
<<Costi di ricerca e selezione del personale>> è un conto economico di reddito acceso a
costi d’esercizio e rileva in Dare una V.E.- (costo). In bilancio affluisce al Conto
economico, alla voce “B – COSTI DELLA PRODUZIONE, 7) per servizi”.
Se, invece, originano costi di natura pluriennale, abbiamo:
ONERI PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE ricevuta fatt. n. 111 Tizio
IVA A CREDITO
DEBITI V/FORNITORI
42300
8037
50337
Una puntualizzazione riguardo alla voce da utilizzare va fatta nel caso in cui tali costi
siano sostenuti all’inizio dell’attività dell’impresa, poiché è preferibile utilizzare la voce
COSTI D’IMPIANTO invece di ONERI PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE.
Al 31/12 gli amministratori imputano al reddito di periodo, attraverso l’ammortamento,
la quota di spese che ritengono di competenza dell’esercizio.
Per quanto riguarda la durata dell’ammortamento, l’art. 2426 C.C. al punto 2 stabilisce
che <<il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la cui utilizzazione è
limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in
relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri
di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivati nella nota
integrativa>>. Questo principio lascia dunque agli amministratori la più ampia
discrezionalità nella scelta della durata e dell’ammontare delle quote di ammortamento,
naturalmente nel limite imposto dalla clausola della “rappresentazione veritiera e
corretta”.
Nel caso in cui i costi di ricerca e selezione del personale siano stati effettuati all’inizio
dell’attività dell’impresa, come già detto, è più opportuno considerarli COSTI DI
IMPIANTO e di conseguenza, come l’art. 2426 C.C. al punto 5 prevede, <<i costi di
impianto e di ampliamento, i costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità aventi utilità
pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio
sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque
anni.>>.